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Notiziario Marketpress di Lunedì 09 Marzo 2009
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: CONDIZIONI CHE CONSENTONO IL LICENZIAMENTO PER COLLOCAMENTO A RIPOSO

 
   
  Con la sentenza del 5 marzo 2009, pronunciata nella causa C‑388/07 - The Incorporated Trustees of the National Council on Ageing (Age Concern England) / Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform - la Corte di giustizia chiarisce le condizioni In Base A Cui gli Stati membri possono autorizzare il licenziamento dEi lavoratori Per collocamento a riposo. Una normativa nazionale può prevedere, in via generale, che tal genere di disparità di trattamento fondata sull’età sia giustificata qualora costituisca un mezzo proporzionato per conseguire una finalità legittima di politica sociale connessa alla politica del lavoro, del mercato del lavoro o della formazione professionale. La Direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/Ce, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, vieta le discriminazioni fondate sull’età nel settore dell’occupazione e del lavoro. In via d’eccezione essa prevede che talune disparità di trattamento fondate sull’età non costituiscano una discriminazione, laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da finalità legittime, quali quelle connesse alla politica del lavoro, del mercato del lavoro o della formazione professionale. Inoltre i mezzi per il conseguimento di tale finalità devono essere appropriati e necessari. La direttiva enumera talune disparità di trattamento che possono essere giustificate. La legge britannica che traspone la direttiva prevede che i lavoratori dipendenti che hanno raggiunto la normale età pensionabile stabilita dal datore di lavoro ovvero, in assenza di questa, i 65 anni, possano essere licenziati a causa del loro collocamento a riposo, senza che un simile trattamento possa essere ritenuto discriminatorio. La legge enuncia alcuni criteri volti a verificare che il motivo del licenziamento sia il collocamento a riposo e impone il rispetto di una procedura determinata. Per i lavoratori dipendenti aventi meno di 65 anni la legge non contempla disposizioni particolari e si limita ad enunciare il principio in base al quale ogni discriminazione fondata sull’età è illegittima, a meno che il datore di lavoro possa dimostrare che si tratta «di un mezzo proporzionato per il conseguimento di una finalità legittima». The National Council on Ageing (Age Concern England), ente assistenziale per la promozione del benessere degli anziani, ha contestato la legittimità di tale legge in quanto non costituirebbe una corretta trasposizione della direttiva. Esso ritiene che la possibilità di licenziare, a causa di collocamento a riposo, un lavoratore dipendente che abbia raggiunto o superato i 65 anni è contraria alla direttiva. La High Court ha chiesto quindi alla Corte di giustizia se la direttiva imponga agli Stati membri di definire, in forma di elenco, le diverse tipologie di trattamento atte ad essere giustificate e se essa osti ad una normativa che si limita a prevedere, in modo generale, che una disparità di trattamento fondata sull’età non configura discriminazione, laddove essa costituisca un mezzo proporzionato per il conseguimento di una finalità legittima. La Corte rammenta che la trasposizione di una direttiva non esige sempre la formale riproduzione delle disposizioni della stessa in una norma legislativa espressa e specifica. Nel caso in esame la direttiva non impone agli Stati membri di stabilire un elenco specifico delle disparità di trattamento che possono essere giustificate da una finalità legittima. In mancanza di una simile precisazione, la Corte rileva che altri elementi, attinenti al contesto generale della misura interessata, consentono di identificarne l’obiettivo sotteso, al fine di esercitare un sindacato giurisdizionale quanto alla sua legittimità e al carattere appropriato e necessario dei mezzi adottati per realizzare detto obiettivo. La Corte rileva che le finalità che possono ritenersi «legittime» ai sensi della direttiva e conseguentemente atte a giustificare una deroga al principio del divieto delle discriminazioni fondate sull’età, sono gli obiettivi di politica sociale, come quelli connessi alla politica del lavoro, del mercato del lavoro o della formazione professionale. Per il loro carattere d’interesse generale, tali finalità legittime sono diverse dai motivi puramente individuali propri della situazione del datore di lavoro, come la riduzione dei costi o il miglioramento della competitività. Spetta al giudice nazionale verificare, da un lato, se la normativa britannica risponda ad una simile finalità legittima e, dall’altro, se i mezzi prescelti fossero appropriati e necessari alla realizzazione di tale finalità .  
   
 

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