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Notiziario Marketpress di Lunedì 09 Marzo 2009
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: LEGITTIMO PER LO STATO FINANZIARE FILM E TELEFILM NELLE SUE LINGUE UFFICIALI

 
   
  Lo scorso 5 marzo 2009 la sentenza della Corte di giustizia pronunciata nella causa C-222/07 - Uteca / Administración General del Estado – ha chiarito che uno stato membro può obbligare gli operatori televisivi a destinare parte dei ricavi di esercizio al finanziamento anticipato di film e telefilm europei. La normativa nazionale può altresì prevedere un’aliquota specifica di finanziamento destinato a opere la cui lingua originale è una delle lingue ufficiali di tale Stato membro. La normativa spagnola che traspone la direttiva 3 ottobre 1989, 89/552/Cee sulla radiodiffusione televisiva impone agli operatori televisivi di destinare il 5% dei loro ricavi di esercizio dell’anno precedente al finanziamento della produzione di lungometraggi e cortometraggi cinematografici nonché di telefilm europei. Il 60% di tale finanziamento deve essere destinato alla produzione di opere la cui lingua originale è una delle lingue ufficiali della Spagna. L’unión de Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca) ha proposto dinanzi al Tribunal Supremo spagnolo un ricorso, chiedendo che tale normativa nazionale sia dichiarata inapplicabile in quanto viola il diritto comunitario. Tale giudice ha deciso quindi di interpellare la Corte di giustizia delle Comunità europee al fine di poter verificare la compatibilità della normativa spagnola con la direttiva sulla radiodiffusione televisiva e con talune disposizioni del Trattato. La Corte ricorda che gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere norme più particolareggiate o più rigorose di quelle contenute nella direttiva. Tuttavia, una siffatta competenza deve essere esercitata nel rispetto delle libertà fondamentali garantite dal Trattato. La Corte constata innanzitutto che la misura adottata dalla Spagna, nella parte in cui prevede una quota specifica di finanziamento destinata ad opere la cui lingua originale è una delle lingue ufficiali di tale Stato membro, costituisce una restrizione a diverse libertà fondamentali: la libera prestazione di servizi, la libertà di stabilimento, la libera circolazione di capitali e la libera circolazione dei lavoratori. Tuttavia, una siffatta limitazione a libertà fondamentali può essere giustificata qualora risponda a ragioni imperative di interesse pubblico, purché sia idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vada oltre quanto è necessario per il raggiungimento dello stesso. In particolare, la Corte considera che le ragioni culturali di difesa del multilinguismo spagnolo, sulle quali è fondata la normativa, costituiscono una ragione imperativa di interesse generale. Poiché la misura istituisce un obbligo di investire in film per il cinema e la televisione la cui lingua originale è una delle lingue ufficiali dello Stato membro, essa appare idonea a garantire la realizzazione di un siffatto obiettivo. Inoltre, la misura non eccede quanto necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito. Il fatto che un criterio linguistico possa costituire un vantaggio per le imprese beneficiarie del finanziamento - per la maggior parte case di produzione stabilite in tale Stato membro - non può costituire di per sé la prova del carattere sproporzionato della misura, se non si vuole privare di senso il riconoscimento dell’obiettivo perseguito da uno Stato membro di difendere e di promuovere una o più delle sue lingue ufficiali, come ragione imperativa di interesse pubblico. La Corte conclude che il diritto comunitario non osta ad una misura adottata da uno Stato membro che fa obbligo agli operatori televisivi di destinare il 5% dei loro ricavi di esercizio al finanziamento anticipato di film europei per il cinema e la televisione nonché, più specificatamente, il 60% di tale 5%, ad opere la cui lingua originale è una delle lingue ufficiali di tale Stato membro. Per quanto riguarda la compatibilità di tale misura con le regole sugli aiuti di Stato, la Corte, dopo aver ricordato le condizioni che un finanziamento deve soddisfare per essere qualificato aiuto di Stato, rileva che, nella specie, il vantaggio che la misura controversa procura all’industria cinematografica non è concesso direttamente dallo Stato o tramite un organismo pubblico o privato designato o istituito da esso. Infatti, tale vantaggio discende da una normativa generale che si impone a tutti gli operatori, siano essi pubblici o privati. Inoltre, in quanto la misura si applica a operatori televisivi pubblici, non risulta che il vantaggio dipenda dal controllo esercitato dai poteri pubblici sugli operatori o da direttive date da questi stessi poteri. La Corte conclude che le misure adottate in Spagna non costituiscono un aiuto di Stato a favore dell’industria cinematografica.  
   
 

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