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Notiziario Marketpress di Giovedì 26 Marzo 2009
 
   
  PARLAMENTO EUROPEO: VISTI BIOMETRICI PER CHI HA PIÙ DI 12 ANNI

 
   
  Strasburgo, 26 marzo 2009 - Il Parlamento ha adottato una modifica dell´attuale istruzione consolare comune (Icc) per consentire agli Stati membri di rilevare gli identificatori biometrici obbligatori – immagine del volto e impronte delle dieci dita – dei richiedenti il visto, ma solo per chi ha più di 12 anni. Le nuove norme chiariscono poi il quadro normativo per l’organizzazione e la cooperazione tra i consolati degli Stati membri e, in particolare, per l´affidamento del servizio a un fornitore esterno. Adottando la relazione di Sarah Ludford (Alde/adle, Uk), il Parlamento, d´accordo col Consiglio, ha approvato una modifica dell´attuale istruzione consolare comune (Icc) al fine di creare la base giuridica che consenta agli Stati membri di rilevare gli identificatori biometrici obbligatori – immagine del volto e impronte delle dieci dita – dei richiedenti il visto, e a istituire un quadro normativo per l’organizzazione dei consolati degli Stati membri in previsione dell’attuazione del sistema di informazione visti (Vis). Sin da ottobre di quest´anno si avvieranno dei test sull´infrastruttura Vis, ora in fase di allestimento, che dovrebbe diventare operativa nel 2010 nei consolati degli Stati membri in Nordafrica e, più tardi, nelle altre regioni. Età per il rilevamento delle impronte digitali - La proposta della Commissione prevedeva che ai fini delle domande di visto fossero rilevate le impronte digitali dei bambini a partire dai 6 anni di età. Tuttavia, il Parlamento europeo non ha accettato tale approccio e, con il Consiglio, ha deciso che, in una prima fase, le impronte digitali saranno rilevate solo sui richiedenti che hanno più di 12 anni. Tre anni dopo l´entrata in funzione del Vis, e in seguito ogni quattro anni, la Commissione dovrà presentare una relazione sull´attuazione del regolamento. La prima relazione dovrà riguardare il problema della sufficiente affidabilità ai fini dell´identificazione e verifica delle impronte digitali di bambini di età inferiore a 12 anni e in particolare il modo in cui le impronte digitali evolvono con l´età, in base ai risultati di una ricerca effettuata sotto la responsabilità della Commissione. Il testo precisa che la rilevazione degli identificatori biometrici dovrà svolgersi conformemente alle garanzie previste dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell´uomo e delle libertà fondamentali, dalla Carta dei diritti fondamentali dell´Unione europea e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Cooperazione europea e con un fornitore esterno di servizi - Per facilitare la registrazione dei richiedenti e ridurre i costi a carico degli Stati membri, occorre prevedere nuove modalità organizzative oltre all´attuale quadro di rappresentanza. In aggiunta alle rappresentanze diplomatiche e consolari, il quadro normativo per l’organizzazione prevede quindi la coubicazione, i centri comuni per la presentazione delle domande di visto, la rappresentanza limitata e la cooperazione con i consoli onorari (opzione aggiunta durante i negoziati). Con la coubicazione, il personale delle rappresentanze diplomatiche o consolari di uno o più Stati membri tratta le domande (identificatori biometrici compresi) presso la rappresentanza diplomatica o consolare di un altro Stato membro e condivide le attrezzature di quest´ultimo. Nel caso di centri comuni per la presentazione delle domande, il personale delle rappresentanze diplomatiche o consolari di due o più Stati membri viene riunito in un unico edificio per ricevervi le domande (identificatori biometrici compresi). Viene anche chiarito e precisato il ricorso a fornitori esterni di servizi (esternalizzazione), una forma di organizzazione già praticata da vari Stati membri. L´esternalizzazione non è indicata come soluzione generale. Uno Stato membro potrà infatti ricorrervi, come ultima risorsa, solo in particolari circostanze o per ragioni legate alle condizioni locali (elevato numero di richiedenti o copertura territoriale del paese terzo interessato) e solo qualora le altre forme di cooperazione non risultino appropriate. Nel selezionare un fornitore esterno di servizi, gli Stati membri dovranno verificare la solvibilità e l´affidabilità dell´impresa e assicurarsi che non intervengano conflitti di interesse. Il regolamento prevede inoltre che il fornitore esterno di servizi possa addebitare diritti per servizi prestati oltre ai normali diritti per la concessione dei visti, ma questi non possono superare la metà dell´importo relativo ai normali diritti per la concessione dei visti, indipendentemente dalle eventuali deroghe ai diritti per la concessione dei visti. Trasferimento di dati - Per garantire il rispetto di tutte le pertinenti norme sulla protezione dei dati, sono previste norme applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza in caso di trasferimento di dati tra due Stati membri nel quadro della "rappresentanza limitata" e tra uno Stato membro e un fornitore esterno di servizi in caso di esternalizzazione. Pertanto, gli Stati membri dovranno assicurarsi che il contratto da concludere con il fornitore esterno di servizi preveda le pertinenti clausole di protezione dei dati, la cui osservanza deve essere verificata dai funzionari consolari. Gli Stati membri mantengono al riguardo la responsabilità per l´ottemperanza alle norme sulla protezione dei dati anche in caso di esternalizzazione. In base alle preoccupazioni espresse dal Parlamento europeo, il regolamento rafforza le disposizioni relative alla sicurezza del trasferimento di dati tra, da una parte, lo Stato membro rappresentante e lo Stato membro rappresentato e, dall´altra, tra lo Stato membro e il fornitore esterno di servizi interessato. Condotta del personale consolare - Le missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri dovranno garantire che i richiedenti «siano accolti cortesemente». Il personale consolare, nell´esercizio delle sue funzioni, dovrà poi rispettare pienamente la dignità umana e tutti i provvedimenti adottati dovranno essere «proporzionati agli obiettivi da essi perseguiti». Nello svolgimento delle sue mansioni il personale consolare non dovrà porre in atto discriminazioni nei confronti delle persone «per motivi di sesso, razza od origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale». .  
   
 

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