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Notiziario Marketpress di Giovedì 26 Marzo 2009
 
   
  PARLAMENTO EUROPEO: SÌ A NUOVI ALIMENTI, MA NON DA ANIMALI CLONATI

 
   
  Strasburgo - Il Parlamento, il 25 marzo, si è pronunciato sulla proposta di regolamento che attualizza, semplifica e chiarisce le attuali norme sui "nuovi alimenti". Precisando che questi, oltre che alla salute umana, non devono nuocere nemmeno agli animali e allŽambiente, i deputati chiedono lŽesclusione dei prodotti ottenuti da animali clonati e dalle nanotecnologie, unŽetichettatura più chiara e precisa, anche per gli alimenti derivati da animali nutriti con Ogm, e la limitazione della sperimentazione sugli animali. Sostituendo la legislazione vigente, la proposta della Commissione intende snellire la procedura di autorizzazione, sviluppare un sistema più adatto di valutazione della sicurezza degli alimenti tradizionali provenienti dai paesi terzi, chiarire la definizione di nuovi prodotti alimentari, migliorare l’efficienza, la trasparenza e l’applicazione del sistema di autorizzazione, responsabilizzare i consumatori informandoli a proposito degli alimenti. Approvando con 658 voti favorevoli, 15 contrari e 11 astensioni la relazione di Kartika Liotard (Gue/ngl, Nl), il Parlamento accoglie con favore la proposta, ma avanza numerosi emendamenti relativi, soprattutto, agli alimenti derivanti da animali clonati o ottenuti con il ricorso a nanotecnologie e allŽetichettatura. Spetta ora al Consiglio valutare le proposte del Parlamento. Il regolamento ha lo scopo di stabilire norme armonizzate per lŽimmissione dei nuovi prodotti alimentari sul mercato comunitario al fine di proteggere la saluta umana e tutelare i consumatori, permettendo un efficace funzionamento del mercato interno. Il Parlamento precisa che esso deve anche garantire un elevato livello di protezione «della vita», «della salute e del benessere degli animali» e «dellŽambiente». Deve inoltre assicurare «la trasparenza del mercato interno» e stimolare «lŽinnovazione nel settore agroalimentare». Campo dŽapplicazione: no agli alimenti ottenuti da animali clonati - Il regolamento si applica allŽimmissione dei nuovi prodotti alimentari nellŽUe. I deputati accolgono nella sostanza la nuova definizione di "nuovi alimenti" che include quelli «non utilizzati in misura significativa per il consumo umano nella Comunità prima del 15 maggio 1997, quelli di origine vegetale o animale ottenuti applicando una tecnica non tradizionale di allevamento non utilizzata prima della stessa data, nonché quelli sottoposti a un processo di produzione nuovo e non utilizzato prima del 15 maggio 1997 che comporta «cambiamenti significativi nella composizione o nella struttura tali da incidere sul suo valore nutritivo, sul metabolismo o sul tenore di sostanze indesiderabili». I deputati, propongono inoltre di includere additivi, aromi ed enzimi per la cui produzione si impiega un processo non utilizzato prima del maggio 1997 «che comporta significativi cambiamenti della composizione e della struttura degli alimenti». Escludono invece gli alimenti derivanti da animali clonati e dalla loro progenie che, a loro parere, devono essere disciplinati da un regolamento specifico, adottato in codecisione. A tal fine ritengono opportuno che la Commissione presenti una proposta legislativa al riguardo prima dellŽentrata in vigore del regolamento. Fino allŽentrata in vigore di un regolamento sugli animali clonati, inoltre, chiedono di imporre «una moratoria dellŽimmissione sul mercato di prodotti alimentari ottenuti da animali clonati e dalla loro progenie». Un elenco comunitario dei nuovi alimenti - La proposta prevede che possano essere immessi sul mercato solo i nuovi prodotti alimentari iscritti in un elenco comunitario dei nuovi prodotti alimentari da istituire sei mesi dopo lŽentrata in vigore del regolamento. I deputati precisano che tale elenco deve essere tenuto dalla Commissione, «che lo pubblica su unŽapposita pagina, accessibile al pubblico, del suo sito Internet». Dovrà inoltre essere stilato, con modalità definite, un elenco dei prodotti tradizionali autorizzati provenienti dai paesi terzi. Per lŽiscrizione nellŽelenco, un nuovo prodotto non deve presentare rischi per la salute dei consumatori e non deve indurli in errore. I deputati sostengono inoltre che gli alimenti non devono presentare rischi per la salute degli animali e che la valutazione del rischio dovrà tenere conto degli effetti «cumulativi e sinergici» e dei possibili effetti nocivi per particolari categorie di persone. In proposito, propongono che un nuovo prodotto alimentare debba essere autorizzato solo previa attuazione di misure specifiche atte a prevenire i suoi potenziali effetti negativi su determinate categorie della popolazione. Inoltre, ove richiesto da esigenze di sicurezza dellŽutilizzo, i deputati chiedono di fissare «livelli massimi di assunzione» del prodotto, «come tale o come componente di altri alimenti o categorie di alimenti». Propongono inoltre che, nella valutazione, si tenga conto del parere del Gruppo europeo per lŽetica delle scienze e delle nuove tecnologie in merito alla misura in cui vi siano obiezioni di natura etica. Il Parlamento precisa poi che i prodotti alimentari sottoposti a processi produttivi che richiedono metodi specifici di valutazione del rischio (ad es. Quelli prodotti ricorrendo a nanotecnologie) «non possono essere iscritti nellŽelenco comunitario fino a quando lŽimpiego di tali metodi specifici non sia stato approvato e unŽadeguata valutazione della sicurezza basata su tali metodi non abbia dimostrato la sicurezza dellŽutilizzo dei prodotti alimentari in questione». Per i deputati, infatti, i metodi di prova attualmente disponibili «non sono adeguati per valutare i rischi associati ai nanomateriali». Etichettatura chiara e precisa, anche per i prodotti ottenuti da animali nutriti con Ogm - Ricordando che i nuovi prodotti alimentari sono soggetti alle norme generali in materia di etichettatura stabilite dalla direttiva 2000/13/Ce, il Parlamento chiede che i nuovi prodotti siano muniti di unŽetichetta «precisa e facilmente leggibile e comprensibile» atta a distinguerli chiaramente e indicante che si tratta di nuovi alimenti. Andranno inoltre indicate tutte le caratteristiche o proprietà dei nuovi prodotti alimentari, quali la composizione, il valore nutritivo e lŽutilizzo appropriato. Al contempo, qualora un nuovo prodotto alimentare contenga una sostanza che può presentare un rischio elevato per la salute umana in caso di consumo eccessivo, i consumatori dovranno esserne informati attraverso lŽetichetta sullŽimballaggio. Inoltre i deputati chiedono che gli alimenti ottenuti da animali alimentati con mangimi geneticamente modificati rechino sullŽetichetta la dicitura "prodotto a partire da animali nutriti con mangimi geneticamente modificati". NellŽelenco degli ingredienti dovrà inoltre figurare «chiaramente» ogni contenuto sotto forma di nanomateriali e la dicitura "nano" tra parentesi dovrà seguire la denominazione di tali ingredienti. Limitare la sperimentazione sugli animali - Il Parlamento precisa che gli esperimenti su animali vertebrati ai fini del regolamento possono essere eseguiti «solo in caso di assoluta necessità». Occorre quindi garantire che i test su animali vertebrati «siano ridotti al minimo e che si evitino le doppie sperimentazioni», promuovendo al contempo «lŽuso di metodi di sperimentazione non animale e di strategie sperimentali intelligenti». Per i deputati, i test su animali vertebrati devono inoltre essere «sostituiti, limitati o affinati» preferendo, ove possibile, «idonei metodi di sperimentazione alternativi». Nel processo di sviluppo di nuovi prodotti alimentari, poi, i risultati esistenti dei test effettuati su vertebrati dovrebbero essere condivisi. Al fine di evitare la ripetizione di studi che richiedono lŽimpiego di vertebrati, propongono che un successivo richiedente sia autorizzato a fare riferimento a studi su vertebrati e altri studi che possono evitare sperimentazioni su animali. In tale ambito, il proprietario dei dati potrebbe richiedere «un adeguato compenso» per il loro utilizzo. Riesame dei prodotti dopo cinque anni - Il Parlamento chiede che, per tutti i nuovi prodotti alimentari, sia obbligatorio il monitoraggio successivo allŽimmissione sul mercato e che pertanto si debba procedere a un loro riesame dopo cinque anni e quando divengono disponibili maggiori dati scientifici. Nel quadro di tale monitoraggio, è precisato, «occorre prestare particolare attenzione alle categorie della popolazione la cui dieta presenta i più alti livelli di assunzione». .  
   
 

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