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Notiziario Marketpress di Mercoledì 27 Settembre 2006
 
   
  CREDITO AL CONSUMO: ARRIVA UN CONTRATTO “A MISURA DI” CONSUMATORE I FINANZIATORI DOVRANNO TOGLIERE LE CLAUSOLE VESSATORIE UN FONDO DI 20 MILIONI DI EURO PER I PRESTITI DEI LAVORATORI ATIPICI

 
   
   Milano, 27 settembre 2006 – I prestiti, dall’auto agli arredi di casa, dagli elettrodomestici ai viaggi, dall’abbigliamento ai beni di prima necessità come l’acquisto di prodotti o servizi, apertura di linee di credito solitamente accompagnate dal rilascio di una carta di credito sono un fenomeno sempre più diffuso. Arriva per i consumatori uno strumento di tutela nei confronti dei contratti di credito al consumo. La Camera di commercio ha reso un Parere in materia di credito al consumo per l’acquisto di beni e servizi nel quale ha già evidenziato quelle che sono le clausole potenzialmente vessatorie. E’ in corso la verifica delle condizioni generali di contratto dei contratti di credito al consumo tramite carte revolving – il parere è previsto per fine anno. Così le condizioni di contratto troppo generiche non vanno bene. Non bisogna addossare sempre al consumatore la posizione giuridica di colui che propone il contratto lasciando al finanziatore sempre quella dell’offerente. Il diritto di revoca del contratto esiste anche per il consumatore. Quello di modifica lo ha solo il finanziatore però, se i cambiamenti riguardano le condizioni economiche e si rivelano a svantaggio del consumatore, quest’ultimo ha tempo 15 giorni per recedere. I prestatori del servizio si dovranno adeguare. Se non lo faranno? Il parere è stato comunicato ai fornitori, che potranno adeguare i contratti e modificare le clausole ritenute vessatorie. Il mancato adeguamento ai nuovi parametri previsti, potrebbe tradursi in azioni inibitorie da parte della Camera di Commercio. E’ quanto emerge dal parere sulla conformità delle clausole dei contratti di credito al consumo (artt. 1469 biss ss C. C. ) reso dalla Camera di commercio di Milano – Commissione Clausola Vessatorie, nel 2005, che da tempo ha il compito di valutare l’eventuale presenza di clausole inique nei contratti fra professionisti e consumatori. Se ne è parlato oggi alla Camera di commercio di Milano durante l’incontro “Il credito al consumo: le aspettative e le garanzie per il cittadino consumatore”. Fondo di garanzia per il credito al consumo dei lavoratori atipici non subordinati. E’ stata sottoscritta la convenzione tra la Provincia di Milano, Assessorato alla sicurezza e lotta all’Usura, la Camera di Commercio di Milano, Consum. It spa (Gruppo Monte dei Paschi di Siena) e Banca Popolare di Milano che rende operativo il “Fondo di garanzia per il credito al consumo dei lavoratori atipici non subordinati”. Una risposta originale ed innovativa al problema della concessione di credito al consumo e personale per quei lavoratori atipici, circa 350. 000 in Provincia di Milano, che non possono offrire le classiche garanzie agli istituti bancari. Un credito più aperto scoraggerà il ricorso al circuito del prestito non legale. Oltre 20 milioni di euro le risorse a disposizione del fondo. Le clausole vessatorie nei contratti di credito al consumo 1. Le condizioni di contratto generiche? Non vanno bene. Data la diversità delle operazioni si tende a generalizzare le condizioni di contratto: una disciplina introduttiva, una specifica per i diversi tipi di rapporto e alcune disposizioni finali comuni. Questo è fonte di poca chiarezza. 2. Chi è l’offerente e chi il proponente. Proponente è il consumatore che intende stipulare un contratto di finanziamento, personale o finalizzato; l’offerente è il finanziatore. 3. C’è il diritto di revoca? Sì. E’ vessatoria la clausola che sostiene che una volta effettuata l’erogazione il consumatore non possa più revocare la domanda. Il rapporto contrattuale deve essere vincolante per entrambe le parti. 4. E il diritto di modifica? Ce l’ha solo il finanziatore. Sono però vessatorie quelle clausole che non dichiarano espressamente i motivi che potrebbero indurre il professionista alla modifica unilaterale del contratto. Ma se le variazioni riguardano le condizioni economiche e sono sfavorevoli al cliente, questo avrà diritto a recedere dal contratto entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di variazione, senza penalità e con applicazione delle condizioni precedentemente praticate. 5. Dove vanno riportate le clausole di modifica? Tra le disposizioni generali di contratto. E’ necessario renderle facilmente visibili. 6. Soluzioni/conclusione del contratto. E’ vessatorio che la domanda si concluda con l’erogazione totale/parziale unitamente all’accettazione o che si concluda il contratto mediante erogazione del finanziamento entro un determinato periodo dalla presentazione della domanda facendo sì che all’erogazione equivalga l’accettazione. Il contratto si deve considerare concluso a partire dal momento in cui il consumatore riceve l’accettazione da parte del finanziatore, mediante conferma scritta. 7. E il principio di buona fede? Nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto le parti devono comportarsi secondo buona fede, a norma dell’art. 1337 c. C. 8. Finanziamento finalizzato o diretto? Il professionista deve spiegarlo bene al consumatore. I professionisti, in sede di presentazione della domanda da parte del consumatore devono far notare la differenza tra finanziamento finalizzato (al quale è associata la clausola contrattuale di autorizzazione preventiva all’erogazione al fornitore) e finanziamento direttamente alla persona che poi impiega negli acquisti a lui necessari. 9. Attenzione al contratto a tre (convenzionato-finanziatore-cliente). E’ vessatorio scindere il contratto di finanziamento da quello di compravendita. Il consumatore si può trovare in una situazione di svantaggio: il finanziamento può essere già stato erogato e lui quindi tenuto al suo rimborso anche se il bene acquistato non è stato mai consegnato. 10. Si richiedono garanzie al consumatore? Sì, il garante in genere è il coniuge del consumatore. Accertarsi che nelle condizioni generali del contratto siano espresse con chiarezza le conseguenze di una firma congiunta o di una firma a titolo di fideiussione. 11. Foro competente. Il foro per le controversie tra professionista e consumatore diverso da quello del consumatore è vessatorio. .  
   
 

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