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Notiziario Marketpress di Giovedì 02 Aprile 2009
 
   
  UE: PIÙ PRODOTTI CON L´ECOLABEL. ANCHE I CIBI BIO?

 
   
  Oggi il Parlamento europeo adotterà un regolamento che semplifica le norme sul marchio europeo di qualità ecologica per promuovere l´ulteriore riduzione degli effetti negativi di consumo e produzione su ambiente, salute e clima. L´ecolabel potrà applicarsi a tutti i prodotti e servizi inclusi, forse, i cibi biologici, ma non ai medicinali e ai prodotti tossici. I criteri per ottenere il marchio non dovranno causare un onere sproporzionato per le Pmi, le quali beneficeranno di tasse d´uso ridotte. Sulla base di un maxiemendamento di compromesso negoziato con il Consiglio dal relatore Salvatore Tatarella (Uen, It), il Parlamento è chiamato a approvare un regolamento volto ad aggiornare e semplificare le disposizioni sul marchio europeo di qualità ecologica, l’Ecolabel, il cui obiettivo è ridurre le ripercussioni negative del consumo e della produzione sull´ambiente, sulla salute, sul clima e sulle risorse naturali. Attraverso l´uso volontario del marchio istituito nel 1992, il cui logo è rappresentato da un fiore, si intendono promuovere i prodotti che presentano elevate prestazioni ambientali. Se l´Aula conferma il compromesso, il regolamento potrà entrare in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell´Unione europea. Requisiti per potersi fregiare dell´Ecolabel - I criteri generali dell´Ecolabel definiscono i requisiti ambientali che un prodotto deve rispettare per potersi dotare del marchio e devono essere basati sulla prestazione ambientale dei prodotti. Vanno determinati inoltre «su base scientifica e considerando l´intero ciclo di vita dei prodotti». A tale fine devono tenere conto degli impatti ambientali più significativi, «in particolare le ripercussioni a livello di cambiamenti climatici, natura e biodiversità, consumo di energia e di risorse, produzione di rifiuti, emissioni in tutti i comparti ambientali, inquinamento dovuto ad effetti fisici e uso e rilascio di sostanze pericolose». Deve anche essere presa in considerazione «la sostituzione delle sostanze pericolose con sostanze più sicure, in sé e per sé ovvero mediante l´utilizzo di materiali diversi o mediante modifiche a livello della progettazione, ove ciò sia tecnicamente fattibile». Vanno anche valutate le possibilità di ridurre gli impatti ambientali «grazie alla durata dei prodotti e alla loro riutilizzabilità». Ove opportuno, si tiene conto degli aspetti sociali ed etici, facendo ad esempio riferimento alle norme e ai codici di condotta Oil. Nell´elaborazione dei criteri, inoltre, si dovrà tenere conto per quanto possibile del principio «della riduzione degli esperimenti sugli animali». La Commissione, entro nove mesi dalla consultazione del comitato dell´Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Cueme), dovrà adottare provvedimenti per stabilire criteri specifici per il marchio di qualità ecologica da assegnare a ogni gruppo di prodotti, che saranno poi pubblicati nella Gazzetta ufficiale, prestando attenzione «a non introdurre misure la cui attuazione potrebbe comportare un onere amministrativo ed economico sproporzionato per le Pmi». Il Cueme dovrà essere composto dai rappresentanti degli organismi competenti di tutti gli Stati membri e dai rappresentanti delle altre parti interessate (produttori, fabbricanti, dettaglianti, fornitori di servizi, grossisti, importatori, nella fattispecie le Pmi, organizzazioni ambientaliste e associazioni dei consumatori). Campo d´applicazione più vasto - L´ecolabel è attualmente assegnato a 26 gruppi di prodotti e servizi, tra cui gli elettrodomestici, i prodotti per la pulizia, i materassi, le forniture per ufficio, i prodotti per il giardinaggio, i prodotti per il fai da te e i servizi di ricettività turistica. Ad oggi sono inoltre circa 500 le imprese che producono prodotti Ecolabel, per un fatturato totale di oltre 1 miliardo di euro l´anno. Ritenendo tale somma «estremamente ridotta» rispetto al potenziale mercato Ue, la Commissione ha proposto una revisione del vigente regolamento al fine di includere il maggiore numero di gruppi di prodotti possibile. Pertanto, il regolamento si applicherà «a tutti i beni e i servizi destinati alla distribuzione, al consumo o all´uso sul mercato comunitario, a titolo oneroso o gratuito». Ma non ai medicinali per uso umano né a quelli per uso veterinario. Il marchio di qualità ecologica, inoltre, non potrà essere assegnato a prodotti contenenti sostanze o preparati/miscele classificati come tossici, pericolosi per l´ambiente, cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione. Tuttavia, per determinate categorie di prodotti contenenti tali sostanze la Commissione potrà adottare misure di deroga, ma «solo qualora non sia tecnicamente fattibile sostituirli in quanto tali ovvero mediante l´utilizzo di materiali diversi o mediante modifiche a livello della progettazione, o nel caso dei prodotti che hanno una prestazione ambientale globale molto più elevata rispetto ad altri prodotti della stessa categoria». Nessuna deroga, però, potrà essere concessa a prodotti di questo tipo, soggetti a autorizzazione in forza al regolamento Reach, presenti in miscele o in (qualsiasi parte omogenea di) un articolo (complesso) in concentrazioni superiori allo 0,1% (p/p). Il regolamento prevede che, prima di elaborare criteri Ecolabel per gli alimenti e i mangimi, la Commissione dovrà realizzare uno studio, entro il 31 dicembre 2011, volto a esplorare se sia fattibile stabilire criteri affidabili relativi alle prestazioni ambientali durante l´intero ciclo di vita dei prodotti in questione, inclusi i prodotti della pesca e dell´acquacoltura. Detto studio dovrebbe esaminare con particolare attenzione l´impatto di eventuali criteri Ecolabel sugli alimenti, sui mangimi e sui prodotti agricoli biologici non trasformati. Esso dovrebbe valutare la possibilità di assegnare il marchio Ecolabel «solo ai prodotti certificati come biologici, onde evitare confusioni per i consumatori». Alla luce dei risultati di tale studio, la Commissione deciderà «se è fattibile elaborare criteri Ecolabel per alimenti e mangimi e, in caso affermativo, per quali gruppi di tali prodotti». Tassa di deposito e diritti annuali per l´uso del marchio - L´uso del marchio di qualità ecologica è subordinato al versamento di una tassa di deposito della domanda che può essere compresa tra 200 e 1. 200 euro. Ma il regolamento precisa che, nel caso delle piccole e medie imprese e di operatori dei paesi in via di sviluppo, non deve superare 600 euro, mentre per le microimprese non può andare oltre 350 euro. La tassa di deposito, inoltre, è ridotta del 20 % per i richiedenti che siano già in possesso di una certificazione secondo le norme Emas e/o Iso 14001, a determinate condizioni. L´organismo competente, poi, può imporre a ogni richiedente cui sia stato assegnato un marchio di qualità ecologica il versamento di diritti annuali sino a 1. 500 euro per l´utilizzazione del marchio. Nel caso delle piccole e medie imprese e di operatori dei paesi in via di sviluppo, l´importo massimo non deve superare 750 euro, mentre per le microimprese, i diritti annuali non possono oltrepassare 350 euro. Sorveglianza del mercato e controllo dell´uso dell´Ecolabel - Oltre a semplificare la procedura per la richiesta e l´assegnazione dell´Ecolabel, il regolamento precisa che «è vietata qualsiasi forma di pubblicità falsa o ingannevole, o l´uso di etichette o simboli atti ad ingenerare confusione con il marchio comunitario». Gli organismi competenti nazionali, dovranno anche verificare «a cadenza regolare» che i prodotti con il marchio siano conformi ai criteri relativi all´Ecolabel. Se del caso, gli organismi competenti potranno effettuare tali verifiche anche in seguito a denunce o sotto forma di controlli casuali. Inoltre, l´utilizzatore del marchio Ecolabel dovrà consentire all´organismo competente di svolgere tutte le indagini necessarie a monitorare il suo costante rispetto dei criteri applicabili al gruppo di prodotti, autorizzando anche l´accesso ai locali nei quali viene fabbricato il prodotto in oggetto. Qualora venisse rilevato che un prodotto marchiato Ecolabel non rispetta i criteri stabiliti o che il marchio non viene usato come previsto dall´articolo, l´organismo potrebbe vietarne l´uso. Un piano d´azione per la promozione dell´Ecolabel - Per sostenere lo sviluppo del sistema Ecolabel, gli Stati membri e la Commissione dovranno concordare, in collaborazione con il Cueme, un piano d´azione specifico per promuovere l´uso del marchio comunitario mediante azioni di sensibilizzazione e campagne d´informazione ed educazione del pubblico rivolte a consumatori, produttori, fabbricanti, fornitori di servizi, acquirenti pubblici, venditori all´ingrosso e al dettaglio, nonché al pubblico in generale. Ma anche attraverso la promozione della diffusione del sistema, in particolare presso le Pmi. E´ anche precisato che l´Ecolabel potrà essere promosso tramite il suo sito internet, fornendo in tutte le lingue Ue informazioni di base e su dove è possibile acquistare i prodotti che ne sono muniti. .  
   
 

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