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Notiziario Marketpress di Lunedì 27 Aprile 2009
 
   
  TRENTO: COME VALUTARE GLI STUDENTI NELL’ANNO SCOLASTICO IN CORSO

 
   
  Trento, 27 aprile 2009 – La Giunta provinciale ha approvato nella seduta del 24 aprile la delibera proposta dall’assessore all’istruzione e allo sport, contenente il Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti, e le forme di raccordo con la valutazione degli studenti disciplinata dalla normativa statale per l’anno scolastico 2008/2009. Nel complesso, vengono confermate le modalità già esistenti nel sistema scolastico provinciale e, principalmente, la coerenza con il percorso formativo in atto nelle scuole. Il Regolamento approvato dalla Giunta provinciale riguarda esclusivamente la valutazione degli apprendimenti degli studenti (dalla scuola primaria alla secondaria superiore) per l’anno scolastico in corso 2008/2009; non interviene sulla valutazione degli studenti che frequentano la Formazione Professionale in Trentino; indica le forme di raccordo con la valutazione degli studenti provenienti da altre realtà territoriali e di quelli che dal Trentino si spostano in altre regioni. Sarà il Collegio dei docenti di ogni istituzione scolastica a stabilire i criteri per rendere la valutazione uniforme ed omogenea per tutti, ma anche la periodicità della valutazione stessa, partendo dal minimo di una valutazione periodica all’anno (es. Trimestre, quadrimestre ecc. ) oltre a quella finale. Così come sarà la singola istituzione scolastica a predisporre la scheda o pagella di valutazione, rispettando precisi criteri e modalità indicati dal Regolamento, e le modalità di comunicazione alle famiglie “anche in forma telematica” degli esiti della valutazione periodica, dei risultati delle verifiche, delle assenze e dell’andamento scolastico dei propri figli. Riguardo al merito specifico della valutazione periodica e annuale sia degli apprendimenti nelle discipline che della capacità relazionale degli studenti (finora indicata come condotta), il Regolamento approvato stabilisce quanto segue: Primo ciclo (scuola primaria/elementare e secondaria di primo grado/media) - Gli esiti della valutazione degli apprendimenti sono espressi nella forma di un giudizio globale e, per ogni disciplina, nella forma dei seguenti giudizi sintetici decrescenti: ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente. La valutazione della capacità relazionale ha funzione educativa e formativa, è espressa all’interno del giudizio globale previsto, non influisce sulla valutazione degli apprendimenti e non condiziona da sola l’ammissione alla classe successiva o all’esame di stato. Secondo ciclo d’istruzione (scuola superiore) - Gli esiti della valutazione degli apprendimenti e della capacità relazionale sono espressi nella forma di voti numerici definiti in decimi usando il numero quattro come votazione più bassa. La valutazione della capacità relazionale ha funzione educativa e formativa, non influisce sulla valutazione degli apprendimenti e non condiziona da sola l’ammissione alla classe successiva o all’esame di stato. Vengono confermate le disposizioni in vigore sull’organizzazione dei corsi di recupero. Ammissione alla classe successiva ed all’Esame di Stato - Nella scuola secondaria di primo grado (scuola media) sono ammessi alla classe successiva o all’esame di stato (esame di licenza media) gli studenti che abbiano ottenuto una valutazione complessivamente sufficiente da parte del consiglio di classe. Nel secondo ciclo di istruzione (“di maturità” delle superiori): sono ammessi alla classe successiva gli studenti che abbiano ottenuto una valutazione non inferiore alla sufficienza negli apprendimenti delle discipline, fatte salve eventuali indicazioni di recupero dei debiti formativi; sono ammessi all’esame di stato gli studenti che abbiano ottenuto una valutazione complessivamente sufficiente da parte del consiglio di classe. Crediti scolastici - Ai fini del calcolo e della conseguente attribuzione allo studente del credito scolastico previsto dalla normativa statale vigente, il consiglio di classe non tiene conto del voto relativo alla valutazione della capacità relazionale (condotta). Raccordo con la normativa nazionale - Il Regolamento contiene, infine, le indicazioni per il raccordo con la valutazione disciplinata per le altre regioni dalla normativa statale ed una tabella di conversione dei giudizi sintetici in voti numerici. Tabella A Raccordo con la valutazione disciplinata dalla normativa statale (Art. 13, commi 1 e 3)
Giudizi Sintetici Voti Numerici
Non sufficiente da 1 a 5
Sufficiente 6
Buono 7
Distinto 8
Ottimo da 9 a 10
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