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Notiziario Marketpress di
Lunedì 02 Ottobre 2006 |
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INTERCETTAZIONI TELEFONICHE: IL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE È AL SENATO
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Al Senato è iniziata la discussione per la conversione del Decreto legge 22 settembre 2006, n. 259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2006, contenente disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche. Di seguito sintetizziamo le finalità ed il contenuto del provvedimento, che, lo ricordiamo, per dettato costituzionale, deve essere convertito in legge entro 60 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Il provvedimento risponde alla straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure volte a rafforzare il contrasto all’illegale detenzione di contenuti e dati relativi ad intercettazioni illecitamente effettuate, nonché documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni e di apprestare più incisive misure atte ad evitare l’indebita diffusione e comunicazione di dati od elementi concernenti i medesimi dati. L’art. 1 sostituisce l’art. 240 cod. Proc. Pen, assimilando al trattamento già previsto per i documenti anonimi gli esiti delle intercettazioni illecitamente effettuate e dei dati relativi al traffico telefonico illecitamente acquisiti. Rientrano nella definizione di illecita intercettazione o illecita acquisizione di dati quelle effettuate senza autorizzazione dell’autorità giudiziaria. Secondo la norma deve essere disposta l’immediata distruzione da parte dell’autorità giudiziaria di tutti gli atti e i dati acquisiti ovvero anche solo illecitamente detenuti, in modo da evitare la possibilità di una loro qualunque diffusione con conseguente pregiudizio per la riservatezza dei soggetti coinvolti. Ai fini di conservazione della prova dei relativi reati, la norma prevede che sia redatto verbale delle operazioni di distruzione, con la sola menzione degli elementi descrittivi ed il divieto di riportare il contenuto delle captazioni illecite. L’art. 2 prevede la modifica dell’art. 512 cod. Proc. Pen. Per consentire sempre nel dibattimento la lettura dei verbali di distruzione sopra indicati. L’art. 3 introduce una nuova fattispecie di reato in relazione all’illecita detenzione degli atti o dei documenti di cui all’art. 240, comma 2, cod. Proc. Pen. , prevedendo la pena della reclusione da sei mesi a sei anni. La pena è della reclusione da uno a sette anni se il fatto è, poi, commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio. L’art. 4 pone a carico degli autori della divulgazione degli atti o dei documenti di cui all’art. 240, comma 2, cod. Proc. Pen. , nuova formulazione, una sanzione riparatoria di natura civile a favore dei soggetti interessati dalle medesime. Per la determinazione dell’ammontare della sanzione sono previsti puntuali criteri di quantificazione della somma da corrispondere, opportunamente parametrati sulla diffusività del mezzo di comunicazione utilizzato. Sono solidalmente responsabili con l’autore della illecita divulgazione anche il direttore ed il vice-direttore responsabile e l’editore. Per ragioni di certezza giuridica, il comma 2 introduce un termine di prescrizione dell’azione di un anno dall’illecita diffusione, salva la possibilità per il soggetto interessato di dimostrare di averne avuto conoscenza in un momento successivo. Al fine di ridurre i tempi del procedimento è previsto che la causa sia decisa in camera di consiglio ai sensi degli artt. 737 e seguenti del codice di procedura civile. Poiché il danno risarcibile in via ordinaria è originato dallo stesso fatto illecito, è previsto che della somma corrisposta a titolo riparatorio si tenga conto ai fini della liquidazione del predetto danno. Il comma 3, tenuto conto di quanto previsto dal codice della privacy, stabilisce che l’esercizio dell’azione riparatoria non preclude l’iniziativa del Garante per la protezione dei dati personali o dell’autorità giudiziaria. . . |
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