Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Mercoledì 29 Aprile 2009
 
   
  PARLAMENTO EUROPEO, MUSICA: DIRITTI DI INTERPRETI ED ESECUTORI PROTETTI PER 70 ANNI

 
   
  Strasburgo, 29 aprile 2009 - D´accordo sulla proposta di estendere la protezione dei diritti sulle prestazioni di artisti, interpreti e esecutori di opere musicali, pari attualmente a 50 anni, il Parlamento chiede però che la proroga giunga fino a 70 anni, anziché 95 come ipotizzato dalla Commissione. Chiede inoltre di valutare l´opportunità di procedere in modo analogo nel settore audiovisivo. Artisti, interpreti o esecutori vivono oltre il periodo di protezione delle loro prestazioni artistiche, che è attualmente di 50 anni. Tant´è che in assenza di interventi, nei prossimi 10 anni resterà senza protezione un numero crescente di esecuzioni registrate tra il 1957 e il 1967 con la conseguenza che circa 7. 000 artisti, interpreti o esecutori, in ciascuno dei grandi Stati membri e un numero proporzionalmente inferiore negli Stati membri più piccoli, saranno completamente privati del reddito che ricavano dalle royalties contrattuali e dalla remunerazione di legge per la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico delle loro esecuzioni artistiche. Approvando con 377 voti favorevoli, 178 contrari e 37 astensioni la relazione Brian di Crowley (Uen, Ie), il Parlamento accoglie quindi con favore la proposta di direttiva volta a migliorare la situazione sociale degli artisti, interpreti o esecutori, e in particolare dei musicisti di sessione, estendendo la durata della protezione dei loro diritti che, ad oggi, è pari a 50 anni. Tuttavia, ritiene che questa estensione debba limitarsi a 70 anni - contro i 95 proposti dalla Commissione - dopo la prima esecuzione in pubblico o la pubblicazione di un´opera musicale. Presenta inoltre una serie di emendamenti volti soprattutto a garantire che queste persone possano realmente beneficiare dell´estensione della tutela. Non essendoci un accordo con il Consiglio, la procedura proseguirà durante la prossima legislatura. Più in particolare, il Parlamento chiede agli Stati membri di garantire che, nell´ambito di accordi tra produttori di fonogrammi ed artisti, interpreti o esecutori, vengano corrisposte a questi ultimi, durante il periodo di estensione, royalties o remunerazione svincolate da pagamenti anticipati o detrazioni previste dal contratto. Un altro emendamento prevede che se, dopo il 50° anno dalla debita pubblicazione del fonogramma o della sua comunicazione al pubblico, il produttore non ne mette più in vendita un numero congruo di copie o non lo mette a disposizione del pubblico, «l´artista, interprete o esecutore può mettere fine al contratto con cui ha trasferito o ceduto i suoi diritti di fissazione dell´esecuzione al produttore di fonogrammi» (contratto di trasferimento o cessione). Il diritto di porre fine al contratto dovrebbe poter essere esercitato se il produttore di fonogrammi, entro un anno dalla notifica dell´artista, interprete o esecutore dell´intenzione di porre fine al contratto, non realizza le due azioni di valorizzazione citate. Inoltre, qualora un contratto di trasferimento o cessione conferisse all´artista, interprete o esecutore il diritto a esigere una remunerazione non ricorrente, questo dovrebbe avere il diritto di ottenere una remunerazione annua supplementare da parte del produttore di fonogrammi per ogni anno completo immediatamente dopo il 50° anno dalla pubblicazione o dalla debita comunicazione al pubblico del fonogramma. L´importo complessivo che il produttore di fonogrammi da destinare ai pagamenti della remunerazione supplementare dovrebbe corrispondere «al 20% dei ricavi per lui derivanti nel corso dell´anno precedente quello in cui va versata detta remunerazione dalla riproduzione, distribuzione e messa a disposizione dei fonogrammi», dopo il 50° anno dalla pubblicazione o comunicazione al pubblico del fonogramma. D´altro lato, i deputati chiedono alla Commissione di avviare una procedura di valutazione dell´impatto in merito alla situazione del settore audiovisivo europeo al fine di esaminare la necessità di estendere la durata di protezione del diritto d´autore a favore dei produttori e delle emittenti nel settore audiovisivo. Tale procedura, precisano, dovrebbe essere completata entro il 1 ° gennaio 2010 in modo tale da poter presentare una proposta di nuova direttiva entro giugno 2010. La proposta avanzata da Alde, Verdi/ale e Gue/ngl di respingere in toto la proposta è stata bocciata dall´Aula con 222 voti favorevoli, 370 contrari e 10 astensioni. .  
   
 

<<BACK