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Notiziario Marketpress di Lunedì 11 Maggio 2009
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: TRASMISSIONE A GIUDICI NAZIONALI DI INFORMAZIONI OTTENUTE IN INDAGINI OLAF

 
   
  La sentenza del Tribunale della funzione pubblica nelle cause riunite F-5/05 e F-7/05 - Violetti e a. / Commissione e Schmit / Commissione – afferma che la decisione dell’Olaf di trasmettere alle autorità giudiziarie nazionali le informazioni ottenute nel corso di un’indagine interna alla commissione europea costituisce un atto che arreca pregiudizio. Il Tribunale annulla la decisione dell’Olaf e condanna la Commissione a risarcire ciascuno dei funzionari interessati. L’ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf) ha il compito, tra l’altro, di svolgere indagini amministrative interne alle Comunità europee dirette a ricercare i fatti gravi, connessi con l’esercizio di attività professionali, che possano costituire un inadempimento degli obblighi dei funzionari ed agenti delle Comunità perseguibile in sede disciplinare o penale. Nel corso del 2002 il servizio di revisione contabile interno del Centro comune di ricerca (Ccr) redigeva una relazione riguardante le dichiarazioni di infortunio provenienti dal personale del Ccr in servizio presso la sede di Ispra. La relazione di revisione contabile interna del Ccr, sottolineando che le condizioni di lavoro nella sede di Ispra non potevano giustificare l’elevato numero di infortuni dichiarato e che sussistevano sospetti circa la veridicità delle dichiarazioni d’infortunio, concludeva che era necessario informare l’Olaf di tali fatti. Essa suggeriva inoltre di comparare la frequenza delle dichiarazioni d’infortunio provenienti dal personale del Ccr della sede di Ispra con la frequenza delle dichiarazioni provenienti dal resto del personale della Commissione. Nel corso dell’indagine interna riguardante l’applicazione nella sede di Ispra del regime di assicurazione contro gli infortuni, l’Olaf trasmetteva al Procuratore della Repubblica di Varese informazioni riguardanti fatti, secondo l’Ufficio, perseguibili in sede penale. Tra queste informazioni figuravano quelle relative a 42 funzionari del Ccr, che avevano dichiarato, ciascuno, almeno nove infortuni nel periodo gennaio 1986 – luglio 2003. I funzionari interessati venivano informati dopo circa un anno della trasmissione al Procuratore da parte dell’Olaf di detta nota informativa. La perizia medico-legale ordinata dal Procuratore della Repubblica concludeva che gli elementi di carattere medico non erano sufficienti a dimostrare l’esistenza di dichiarazioni d’infortunio fraudolente. Di conseguenza, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese decideva di archiviare il procedimento. A seguito di rigetto dei reclami presentati avverso la decisione dell’Olaf di trasmettere informazioni alle autorità giudiziarie italiane, alcuni dei funzionari interessati proponevano ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado, che rimetteva le cause dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, competente per materia. La prima questione che il Tribunale ha dovuto risolvere è stata se la decisione dell’Olaf di trasmettere le informazioni alle autorità giudiziarie italiane costituisse un atto che arreca pregiudizio ai sensi dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, impugnabile mediante reclamo e successivo ricorso. A tale questione, ancora inedita, il Tribunale ha dato una risposta affermativa. Il Tribunale ha anzitutto constatato che le disposizioni dello Statuto, che consentono ad un funzionario di sottoporre al direttore dell’Olaf un reclamo avverso un atto dell’Olaf che gli arreca pregiudizio in connessione con un’indagine dell’Ufficio, erano state adottate dal legislatore comunitario nel 2004 al fine di garantire la tutela giurisdizionale delle persone destinatarie dello Statuto e che tali disposizioni costituivano il corollario delle nuove attribuzioni conferite dal legislatore all’Olaf in occasione dell’adozione della riforma dello Statuto. Successivamente il Tribunale ha osservato sostanzialmente che, tenuto conto dei requisiti risultanti dal principio di una tutela giurisdizionale effettiva e delle conseguenze che una decisione di trasmettere informazioni alle autorità giudiziarie nazionali può comportare, era difficilmente concepibile negare a tale decisione la qualifica di atto che arreca pregiudizio ai sensi dello Statuto, laddove lo stesso legislatore comunitario ha previsto di vincolare le indagini interne dell’Olaf al rispetto di rigide garanzie procedurali, per assicurare, in particolare, il rispetto del principio fondamentale dei diritti della difesa. La seconda questione posta al Tribunale era se, nel caso di specie, la decisione di trasmettere informazioni alle autorità giudiziarie italiane fosse stata legittimamente adottata. Al riguardo il Tribunale ha ricordato che, quando il direttore dell’Olaf intende trasmettere informazioni ad autorità giudiziarie nazionali, è obbligato, nel caso in cui le informazioni contengano conclusioni riguardanti personalmente un membro, un funzionario o un agente della Commissione, a dare modo a quest’ultimo di esprimersi su tutti i fatti che lo riguardano prima di procedere alla trasmissione delle informazioni. Pertanto, nel caso di specie, i ricorrenti avrebbero dovuto, in linea di principio, essere informati e sentiti circa i fatti che li riguardavano prima che la nota fosse trasmessa alle autorità giurisdizionali italiane. L’olaf avrebbe potuto essere dispensato dall’osservare tale formalità qualora esigenze d’indagine l’avessero giustificato, ma a condizione di ottenere l’autorizzazione del segretario generale della Commissione. A seguito della constatazione che nessuna di tali garanzie procedurali era stata rispettata, il Tribunale ha annullato la decisione impugnata e condannato la Commissione a versare a ciascuno dei ricorrenti l’importo di Eur 3. 000 a titolo di risarcimento del danno da essi subito .  
   
 

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