Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Lunedì 11 Maggio 2009
 
   
  PROFILING: ISITUZIONE DI UN QUADRO GIURIDICO CHIARO

 
   
  Il Parlamento europeo ha raccomandato al Consiglio di istituire un quadro giuridico che chiarisca in cosa consistono le pratiche di definizione di profili, limitandone il ricorso e introducendo salvaguardie per evitare discriminazioni. Chiede di vietare la raccolta di dati su individui solo in ragione della loro origine razziale o etnica, convinzione religiosa, orientamento sessuale o opinioni politiche, e di garantire mezzi di ricorso efficaci e accessibili contro eventuali violazioni. Sempre più spesso gli Stati membri ricorrono alle nuove tecnologie utilizzando programmi e sistemi che comportano la raccolta, l´uso, la conservazione e lo scambio di informazioni relative ai singoli, per contrastare il terrorismo o affrontare altre minacce nella lotta alla criminalità. La pratica di definire profili è una tecnica investigativa, spesso utilizzata nel settore commerciale, ma sfruttata con sempre maggior frequenza per l´individuazione e la prevenzione dei reati e nel controllo delle frontiere. Tale prassi, raccoglie informazioni sulle persone come base per cercare di identificare, e possibilmente applicare misure restrittive nei confronti di chi potrebbe essere un criminale o un sospetto terrorista. Approvando con 372 voti favorevoli, 12 contrari e 7 astensioni la relazione di Sarah Ludford (Alde/adle, Uk), il Parlamento nota che «la definizione di profili può costituire uno strumento d´indagine legittimo, laddove essi siano basati su informazioni specifiche, affidabili e puntuali piuttosto che su generalizzazioni non comprovate basate su stereotipi». Aggiunge tuttavia che in assenza di adeguate restrizioni giuridiche e garanzie sull´uso dei dati relativi a origine etnica, razza, religione, nazionalità e appartenenza politica, vi è il rischio che tale prassi dia luogo a pratiche discriminatorie. Merita inoltre un esame approfondito, dal momento che si discosta in modo controverso dalla regola generale per cui le decisioni relative all´applicazione della legge vanno adottate sulla base della condotta di una persona. Formula quindi una serie di raccomandazioni al Consiglio. I deputati rilevano poi, che «a fronte della diffusione della pratica di definizione dei profili, viene rivolta un´attenzione insufficiente alla valutazione della sua efficacia e allo sviluppo e all´applicazione di tutele giuridiche, che assicurino il rispetto della vita privata ed evitino discriminazioni». Raccomandano quindi al Consiglio di istituire un quadro giuridico che stabilisca chiaramente in che cosa consistono le pratiche di definizione di profili, allo scopo di fissare norme sulla legittimità dell´utilizzo e su limitazioni dello stesso, nonché di introdurre salvaguardie per tutelare i diritti dei singoli e meccanismi di responsabilizzazione. A tale proposito, sostengono che qualunque elaborazione di dati personali per finalità di applicazione della legge e di lotta al terrorismo «debba essere basata su norme giuridiche pubblicate e chiare, specifiche e vincolanti, nonché soggette a una vigilanza rigorosa ed efficace da parte di autorità indipendenti, oltre che a severe sanzioni in caso di violazione». In particolare, affermano che «la raccolta e la conservazione di tali dati e l´utilizzo di tecniche per la definizione di profili in merito a persone non sospettate di un reato o di una minaccia specifici, dovrebbero essere sottoposti a test di "necessità" e "proporzionalità" particolarmente rigorosi». La prassi in causa e l´estrapolazione dei dati, «rendono infatti più labile il confine tra le legittime attività di sorveglianza mirata e i problematici controlli di massa» dando così luogo a una potenziale violazione della privacy. Il Parlamento suggerisce al Consiglio di vietare la raccolta di dati su individui esclusivamente sulla base del fatto che abbiano una particolare origine razziale o etnica, convinzione religiosa, orientamento sessuale, opinioni politiche o che siano membri di particolari movimenti o organizzazioni non proibite dalla legge. L´uso dell´etnia, dell´origine nazionale o della religione quali fattori nelle indagini di contrasto, notano infatti i deputati, «non è vietato finché tale ricorso è conforme agli standard in materia di non discriminazione», ma deve superare le verifiche di efficacia, necessità e proporzionalità, se si vuole realizzare una differenza di trattamento legittimo che non costituisca discriminazione. D´altro canto, pur ritenendo le statistiche basate sull´etnia uno strumento essenziale per identificare le azioni di contrasto, notano che «esiste il rischio di sottoporre persone innocenti a provvedimenti arbitrari quali fermi, interrogatori, restrizioni della libertà di movimento » a causa dell´aggiunta di determinate informazioni ai loro profili da parte dei funzionari di uno Stato. Secondo i deputati, vi dovrebbero essere solide salvaguardie stabilite dalla legge, che assicurino un controllo giurisdizionale e parlamentare adeguato delle attività della polizia e dei servizi segreti, comprese le attività di controterrorismo. Inoltre, l´accesso ai fascicoli della polizia e dei servizi segreti andrebbe consentito soltanto caso per caso, per finalità specifiche, e dovrebbe essere soggetto a controllo giurisdizionale negli Stati membri. Allo stesso modo, il ricorso a computer, da parte di enti pubblici o privati, per prendere decisioni sui singoli senza una valutazione umana, andrebbe consentito soltanto in via eccezionale e associato a rigorose salvaguardie. Giudicando inoltre che la conservazione di massa di dati per motivi precauzionali rappresenti «una misura sproporzionata» rispetto quanto strettamente necessario per un´efficace azione di contrasto del terrorismo, suggeriscono di fissare un limite di tempo per la conservazione delle informazioni personali. I deputati affermano poi la necessità di garantire forme di tutela e possibilità di ricorso contro l´utilizzo discriminatorio di strumenti di applicazione della legge, sostenendo che, «in considerazione delle possibili conseguenze per i singoli, i mezzi di ricorso dovrebbero essere efficaci e accessibili, con informazioni chiare circa le procedure applicabili». Il Parlamento suggerisce poi di stabilire una serie di criteri che consentano di verificare l´efficacia, la legittimità e la coerenza con i valori dell´Unione europea di tutte le pratiche di definizione di profili. Afferma che le disposizioni di legge sull´uso della definizione dei profili, andrebbero riviste onde accertare che soddisfino i requisiti giuridici fissati dal diritto comunitario e dai trattati internazionali e nel caso sia necessario, procedere ad una riforma legislativa a livello comunitario, per introdurre norme vincolanti volte a evitare violazioni dei diritti fondamentali. Esorta infine il Consiglio a commissionare uno studio, basato sul quadro normativo pertinente e sulle pratiche in vigore, da condursi sotto la responsabilità della Commissione, in collaborazione con l´Agenzia per i diritti fondamentali e, se del caso, con il Garante europeo della protezione dei dati, sull´applicazione reale e potenziale delle tecniche di definizione di profili, sulla loro efficacia nell´identificazione dei sospetti e sulla compatibilità di tali pratiche con le libertà civili, i diritti umani e le norme sulla privacy .  
   
 

<<BACK