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Notiziario Marketpress di
Lunedì 11 Maggio 2009 |
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GIUSTIZIA EUROPEA: RIDOTTE AMMENDE A NINTENDO
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Il 30 aprile 2009 con le sentenze pronunciate nelle cause T–12/03, T–13/03 e T–18/03 - Itochu Corp. , Nintendo e Nintendo of Europe, Cd-contact Data / Commissione - il Tribunale di primo grado riduce le ammende inflitte al gruppo nintendo e a cd-contact data portandole, rispettivamente, a eur 119, 24 milioni e a eur 500 000, mentre conferma l’ammenda a carico di itochu. Le imprese sono state condannate per comportamento anticoncorrenziale sul mercato delle console per videogiochi e delle cartucce giochi Nintendo. Con decisione 30 ottobre 2002 la Commissione ha inflitto ammende a Nintendo e a taluni dei suoi distributori per aver partecipato ad una serie di accordi e di pratiche concordate sul mercato delle console e delle cartucce giochi Nintendo. La decisione concerne l’impresa Nintendo e sette distributori in esclusiva di suoi prodotti, vale a dire: John Menzies plc (Regno Unito), Concentra – Productos para crianças S. A. (Portogallo), Linea Gig S. P. A. (Italia), Bergsala Ab (Svezia), Itochu Hellas, la controllata greca detenuta interamente dall’impresa giapponese Itochu Corporation, Nortec A. E. (Grecia) e Cd-contact Data Gmbh (Belgio e Lussemburgo). Conformemente agli accordi conclusi, ciascun distributore era tenuto ad impedire il commercio parallelo a partire dal proprio territorio. Le imprese hanno collaborato strettamente per identificare l’origine di qualsivoglia transazione parallela. Gli operatori che autorizzavano le esportazioni parallele sono stati sanzionati con la riduzione delle forniture oppure con il totale boicottaggio da parte di Nintendo. La Commissione ha concluso che i comportamenti di dette imprese nel periodo compreso tra il 1991 e il 1997, avendo come oggetto e come effetto di restringere le esportazioni parallele dei prodotti, erano contrari al diritto comunitario. La Commissione ha irrogato un’ammenda del valore complessivo di 167, 843 milioni di euro. Nintendo, leader e istigatrice dell’infrazione, si è vista infliggere un’ammenda di 149, 128 milioni di euro. Itochu e Cd-contact Data sono state sanzionate con un’ammenda di, rispettivamente, 4, 5 milioni e 1 milione di euro. Con i rispettivi ricorsi dinanzi al Tribunale le tre imprese suddette hanno chiesto l’annullamento della decisione della Commissione ovvero la riduzione dell’ammenda a loro carico. Il Tribunale ricorda che l’importo di base dell’ammenda può essere diminuito se l’impresa ha prestato collaborazione effettiva alla procedura. Nella decisione impugnata la Commissione ha tenuto conto della collaborazione di John Menzies, per la qual cosa ha ridotto del 40% l’ammenda a carico di tale impresa. Il Tribunale decide che, in applicazione del principio della parità di trattamento, Nintendo, che ha fornito documenti pertinenti nel medesimo stadio della procedura e ha offerto una collaborazione da considerarsi analoga, deve beneficiare a tal titolo dello stesso livello di riduzione dell’ammenda. Di conseguenza il Tribunale riduce l’ammenda inflitta a Nintendo a 119, 2425 milioni di euro. Quanto all’impresa Cd-contact Data, distributore esclusivo per il Belgio e il Lussemburgo, il Tribunale ritiene che essa abbia avuto un ruolo passivo nell’infrazione controversa, non diversamente da Concentra, il distributore per il Portogallo. Poiché la Commissione ha ridotto della metà la sanzione pecuniaria a carico di tale ultima impresa, il Tribunale, in applicazione del principio della parità di trattamento, decide di ridurre l’ammenda inflitta a Cd-contact Data a 500 000 euro. Nei confronti di Itochu Corp. , con sede in Giappone, il Tribunale conferma la decisione della Commissione di infliggerle un’ammenda di 4,5 milioni di euro per aver partecipato agli accordi controversi e tenuto un comportamento anticoncorrenziale. A giudizio del Tribunale tale impresa non ha apportato elementi sufficienti per confutare la presunzione secondo la quale essa esercitava de facto un’influenza decisiva sul comportamento della propria controllata greca Itochu Hellas. |
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