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Notiziario Marketpress di Lunedì 18 Maggio 2009
 
   
  PRIVACY: DIRITTO D´ISPEZIONE AL LIBRO-SOCI

 
   
  Gli azionisti di una società per azioni hanno diritto di conoscere l´indirizzo e i dati degli altri soci, al fine di contattarli e di poter tutelare i propri legittimi interessi. La legge sulla privacy non limita la conoscibilità da parte degli azionisti dei dati personali contenuti nel libro soci e non si pone in contrasto con la trasparenza dell´attività societaria. Lo ha chiarito il Garante intervenendo in seguito alla segnalazione di un cittadino cui non erano stati messi a disposizione i dati completi contenuti nel libro-soci dell´azienda di cui deteneva alcune azioni. La decisione dell´Autorità assume particolare rilevanza in particolare per i piccoli azionisti. L´interessato - in base al diritto d´ispezione garantito dal codice civile (art. 2422) - aveva chiesto di consultare e di ottenere copia integrale digitale del libro soci, senza che venissero oscurati gli indirizzi dei soci-azionisti. La richiesta era motivata anche dalla volontà di poter eventualmente convocare l´assemblea e di esercitare i diritti di denuncia previsti dalla legge. La società aveva invece consentito l´accesso solo ai nominativi contenuti nel libro-soci, ma senza i recapiti, sostenendo di non poter fornire tali informazioni perché esse erano tutelate, in quanto dati personali, dal Codice della privacy. L´azienda aveva peraltro aggiunto a sostegno della sua posizione l´impossibilità di richiedere il necessario esplicito consenso a tutti i quasi 700. 000 soci interessati. L´autorità ha precisato quanto stabilito in un provvedimento adottato nel 2000, affermando che la legge sulla privacy non impedisce affatto al socio, nell´esercizio del suo potere d´ispezione, di poter accedere ai dati personali e agli indirizzi degli altri azionisti e di ottenere estratti del libro soci "a proprie spese". L´accesso a tali informazioni, peraltro, essendo previsto da un preciso obbligo di legge, non richiede il consenso dei soci. È stata invece dichiarata inammissibile la richiesta avanzata dall´azionista di ordinare alla società di consentire l´ispezione al libro-soci, dal momento che tale potere non è rimesso al Garante della privacy. Per vedere tutelati tali diritti, l´interessato dovrà infatti rivolgersi all´autorità giudiziaria ordinaria.  
   
 

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