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Notiziario Marketpress di Lunedì 18 Maggio 2009
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: INTESA SUL MERCATO DEI TUBI IN RAME

 
   
  Il 6 maggio 2009 con sentenza nelle cause riunite T‑116/04, T‑122/04 e T‑127/04, Wieland‑werke Ag, Outokumpu Oy, Luvata Oy, Kme Germany Ag, Kme France Sas e Kme Italy Spa / Commissione, il Tribunale di primo grado conferma la decisione della commissione relativa ad un’intesa sul mercato dei tubi industriali in rame. Con decisione 16 dicembre 2003, la Commissione ha irrogato ammende per un importo complessivo di 78,73 milioni di euro all’impresa finlandese Outokumpu (18,13 milioni di euro), al gruppo Kme (39,81 milioni di euro) e alla società tedesca Wieland-werke (20,79 milioni di euro) per la loro partecipazione ad un’intesa, tra maggio 1988 e marzo 2001, sul mercato dei tubi industriali in rame. Tali tubi sono destinati principalmente ai settori del condizionamento d’aria e della refrigerazione. L’intesa consisteva essenzialmente nella fissazione dei prezzi, nel coordinamento degli aumenti di prezzo e nella ripartizione dei mercati, in particolare mediante la ripartizione della clientela, delle quote di mercato e lo scambio di informazioni riservate. Tutte le imprese coinvolte hanno presentato ricorso dinanzi al Tribunale per ottenere l’annullamento o la riduzione delle rispettive ammende. Nelle odierne sentenze il Tribunale respinge i ricorsi delle imprese e conferma la decisione della Commissione. Il Tribunale dichiara che, in sede di valutazione delle dimensioni del mercato, la Commissione non era tenuta a detrarre i costi di produzione. Esso constata peraltro che la Commissione ha applicato correttamente le sue regole aumentando le ammende della Wieland-werke e del gruppo Kme in virtù della durata dell’infrazione e non ha commesso un errore manifesto nella valutazione della cooperazione di queste due imprese. Inoltre, per quanto concerne la maggiorazione dell’ammenda inflitta alla Outokumpu per recidiva, il Tribunale ritiene che, sebbene l’intesa anteriore non avesse formato oggetto di ammenda per circostanze speciali, ciò non vieta alla Commissione di accogliere la recidiva nei confronti di tale società. La mera circostanza che, nonostante il precedente accertamento di un’infrazione quasi identica delle regole di concorrenza, l’Outokumpu abbia deciso di continuare la sua partecipazione all’intesa sul mercato dei tubi industriali, giustifica una maggiorazione del ammenda.  
   
 

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