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Notiziario Marketpress di Lunedì 25 Maggio 2009
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: ELIO FIORUCCI, IL DIRITTO AL NOME PREVALE SUL MARCHIO

 
   
  A Lussemburgo, il 14 maggio 2009, è stata pronunciata dal Tribunale di Primo grado delle Comunità europee la sentenza in merito alla causa T-165/06, Elio Fiorucci contro Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Uami), convenuto Edwin Co. Ltd. Negli anni ’70 lo stilista Elio Fiorucci, ricorrente, ha acquisito una certa notorietà in Italia. A seguito di alcune difficoltà finanziarie incontrate negli anni ’80, la sua società, Fiorucci Spa, ha dovuto accedere a una procedura di concordato preventivo. Nel 1990 la Fiorucci ha ceduto alla Edwin Co. Ltd, una multinazionale giapponese, tutto il suo «patrimonio creativo» (tutti i marchi, i rapporti contrattuali esistenti, gli archivi Fiorucci, i diritti di utilizzare in esclusiva la denominazione “Fiorucci”, di fabbricare e vendere in esclusiva i capi di abbigliamento e altri prodotti firmati “Fiorucci”»). Per qualche anno il signor Fiorucci ha mantenuto rapporti di collaborazione con la Edwin. Nel 1997 la Edwin ha presentato all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Uami) domanda di registrazione del marchio denominativo Elio Fiorucci quale marchio comunitario. Il 6 aprile 1999 il marchio denominativo Elio Fiorucci è stato registrato dall’Uami e pubblicato sul Bollettino dei marchi comunitari. Nel 2003 il signor Fiorucci ha presentato una domanda di decadenza e nullità del suddetto marchio e la divisione di annullamento dell’Uami ha accolto la sua domanda (ritenendo applicabile la legge italiana sui marchi, divenuto art. 8, n. 3, del codice italiano della proprietà industriale), essendo dimostrata la notorietà del nome Elio Fiorucci e mancando la prova del consenso espresso, certo ed inequivoco alla registrazione di detto nome quale marchio comunitario. Con decisione 6 aprile 2006, la prima commissione di ricorso dell’Uami ha peraltro accolto il ricorso della Edwin ed ha annullato la decisione della divisione di annullamento, ritenendo che la causa di nullità del regolamento n. 40/94 non fosse applicabile al caso di specie, non rientrante tra i casi previsti dalla normativa nazionale. Ha ritenuto che la notorietà di Elio Fiorucci quale uomo di cultura sarebbe diretta conseguenza della notorietà di Elio Fiorucci quale stilista e, quindi, della sua attività commerciale. La registrazione del nome Elio Fiorucci come marchio comunitario da parte della Edwin non fosse stata viziata da nullità. Il Tribunale, adito dal signor Fiorucci per l’annullamento della decisione della commissione di ricorso, ricorda che, a norma del regolamento n. 40/94: «(…. ) il marchio comunitario è nullo se la sua utilizzazione può essere vietata in virtù di un altro diritto anteriore, in particolare: a) del diritto al nome; (. ) secondo la normativa comunitaria o secondo il diritto nazionale che ne disciplina la protezione». Sulla base di tale disposizione, l’Uami può quindi dichiarare, ad istanza dell’interessato, la nullità di un marchio comunitario qualora il suo uso possa essere vietato, in particolare, in forza di un diritto al nome protetto da una normativa nazionale. Il Tribunale (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno è annullata in quanto contiene un errore di diritto nell’interpretazione dell’art. 8, n. 3, del codice italiano della proprietà industriale. L’uami sopporterà le proprie spese nonché due terzi di quelle sostenute dal sig. Elio Fiorucci. La Edwin Co. Ltd sopporterà le proprie spese nonché un terzo di quelle sostenute dal sig. Elio Fiorucci .  
   
 

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