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Notiziario Marketpress di Lunedì 25 Maggio 2009
 
   
  GIUSTIZIA AUSTRALIANA: INTERESSANTE PRONUNCIA IN TEMA DI TUTELA DELLE BANCHE DATI

 
   
  Segnaliamo una sentenza dell´Alta Corte di Giustizia Australiana, che segna un allineamento all´orientamento statunitense ed europeo, che, dal 1996 con la Direttiva comunitaria 96/9/Ce richiede precisi requisiti per la tutela autorale. La Corte ha ritenuto che l´emittente televisiva Icetv non sia incorsa nella violazione delle regole del diritto d´autore a seguito della riproduzione di alcune informazioni riguardanti i programmi televisivi settimanali della Nine Network. Con questa decisione la Corte australiana prende le distanze dalla dottrina "sweat of the broad", che riconosceva la tutela delle banche dati esclusivamente in considerazione dello sforzo e del rischio economico sostenuti per la raccolta delle informazioni, allo scopo di salvaguardare il mero valore patrimoniale dell´investimento (una tutela simile a quella riconosciuta in Italia al costitutore delle banche dati dagli artt. 102-bis e seguenti della Legge sul Diritto d’Autore. Nel caso specifico Icetv utilizzava le informazioni riguardanti il nome e l´orario dei programmi televisivi settimanali della Nine Network per realizzare un programma elettronico di guida all´uso delle tv digitali, denominato "Ice Guide". Dopo varie azioni legali, Icetv aveva dovuto accettare la sussistenza della tutela del diritto d´autore in riferimento ai programmi della Nine. La questione sostanzialmente si fondava sulla necessità di chiarire se l´operazione di riportare nella guida quelle informazioni costituisse una "parte sostanziale" dei programmi. In merito, però, l´Alta Corte si è pronunciata in maniera negativa, fondando la sua decisione sulla mancanza di originalità della banca dati: la riproduzione dei contenuti non poteva essere effettuata in nessun altro modo, se non cronologicamente, così come era stato fatto. Secondo la decisione dell´Alta Corte Australiana, quindi, per ottenere la tutela del copyright la banche dati, come richiesto anche per le altre opere dell´ingegno, deve avere i due requisiti della creatività e della originalità, che si manifestano, concretamente, nell´abilità e nello sforzo sostenuti per la sua creazione e manutenzione .  
   
 

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