Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Giovedì 21 Maggio 2009
 
   
  FIORUCCI: MARCHIO COMUNITARIO E DIRITTO AL NOME

 
   
  Lo scorso 14 maggio 2009, a Lussemburgo, il Tribunale di Primo grado delle Comunità europee ha pronunciato la sentenza relativa alla causa che Elio Fiorucci aveva intentato contro Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Uami), convenuto Edwin Co. Ltd Negli anni ’70 lo stilista Elio Fiorucci, ricorrente, ha acquisito una certa notorietà in Italia, ma, a seguito di alcune difficoltà finanziarie incontrate negli anni ’80, la sua società, Fiorucci Spa, ha dovuto accedere a una procedura di concordato preventivo. Nel 1990 la Fiorucci Spa ha ceduto alla Edwin Co. Ltd, una multinazionale giapponese, tutto il suo patrimonio creativo: i marchi, i rapporti contrattuali esistenti, gli archivi Fiorucci, i diritti di utilizzare in esclusiva la denominazione “Fiorucci”, di fabbricare e vendere in esclusiva i capi di abbigliamento e altri prodotti firmati “Fiorucci”. Per qualche anno il signor Fiorucci ha mantenuto rapporti di collaborazione con la Edwin. Nel 1997 la Edwin ha presentato all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (competente in materia di marchi, disegni e modelli) (Uami) domanda di registrazione del marchio denominativo Elio Fiorucci quale marchio comunitario. Il 6 aprile 1999 il marchio denominativo Elio Fiorucci è stato registrato dall’Uami e pubblicato sul Bollettino dei marchi comunitari. Nel 2003 Elio Fiorucci ha presentato una domanda di decadenza e nullità del suddetto marchio e la divisione di annullamento dell’Uami ha accolto la sua domanda in quanto è risultata dimostrata la notorietà del nome Elio Fiorucci ed è mancata la prova del consenso espresso, certo ed inequivoco alla registrazione di detto nome quale marchio comunitario. Con decisione 6 aprile 2006, la prima commissione di ricorso dell’Uami ha accolto il ricorso della Edwin ed ha annullato la decisione della divisione di annullamento, ritenendo che la causa di nullità del regolamento n. 40/94 non fosse applicabile al caso di specie, non rientrante tra i casi previsti dalla normativa nazionale. La Commissione ha ritenuto che la notorietà di Elio Fiorucci quale uomo di cultura sarebbe diretta conseguenza della notorietà di Elio Fiorucci quale stilista e, quindi, della sua attività commerciale. La registrazione del nome Elio Fiorucci come marchio comunitario da parte della Edwin non fosse stata viziata da nullità. Il Tribunale, adito da Elio Fiorucci per l’annullamento della decisione della commissione di ricorso, ricorda che, a norma del regolamento n. 40/94: “ …. Il marchio comunitario è nullo se la sua utilizzazione può essere vietata in virtù di un altro diritto anteriore, in particolare: del diritto al nome; . Secondo la normativa comunitaria o secondo il diritto nazionale che ne disciplina la protezione”. Sulla base di tale disposizione, l’Uami può quindi dichiarare, ad istanza dell’interessato, la nullità di un marchio comunitario qualora il suo uso possa essere vietato, in particolare, in forza di un diritto al nome protetto da una normativa nazionale. La Quinta Sezione del Tribunale ha dichiarato e statuito che la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno è annullata in quanto contiene un errore di diritto nell’interpretazione dell’art. 8, n. 3, del codice italiano della proprietà industriale. L’uami, di conseguenza, deve sopportare non solo le proprie spese processuali, ma anche due terzi di quelle sostenute da Elio Fiorucci. La Edwin Co. Ltd è stata condannata a sopportare le proprie spese ed anche un terzo di quelle sostenute da Elio Fiorucci. .  
   
 

<<BACK