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Notiziario Marketpress di Lunedì 15 Giugno 2009
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: PRESTAZIONI SOCIALI AI CITTADINI COMUNITARI IN CERCA DI LAVORO

 
   
  Lo scorso 4 giugno 2009 la Corte di giustizia europea ha pronunciato la sentenza relativa ai procedimenti riuniti C‑22/08 e C‑23/08 - Vatsouras e Koupatantze / Arge Nürnberg 900 - affermando che una persona in cerca di occupazione che abbia stabilito legami effettivi con il mercato del lavoro di uno stato membro può beneficiare di una prestazione di natura finanziaria destinata a facilitare l’accesso al lavoro. Tale prestazione, a prescindere dalla qualificazione che ne dà la legislazione nazionale, non costituisce una «prestazione di assistenza sociale» che gli Stati membri possono negare alle persone in cerca di occupazione. Il Sozialgericht Nürnberg chiede alla Corte di giustizia se sia possibile escludere persone in cerca di occupazione provenienti da altri Stati membri da talune prestazioni di natura finanziaria. Tale questione si è posta nell’ambito di una controversia che oppone due cittadini greci all’Arbeitsgemeinschaft (Arge) Nürnberg 900 (ente consortile per il lavoro, l’assistenza e l’integrazione sociale della città di Norimberga) in merito all’annullamento della concessione di prestazioni di base per persone in cerca di occupazione, di cui essi avevano beneficiato. Il Sozialgericht riferisce che i due ricorrenti, all’epoca dei fatti, non disponevano di garanzie specifiche in favore dei «lavoratori», poiché l’attività professionale «in forma ridotta, di breve durata» esercitata dal primo ricorrente, il sig. Vatsouras, era «inidonea a garantirgli i mezzi di sussistenza» e l’attività esercitata dal secondo ricorrente, il sig. Koupatantze, «è durata poco più di un mese». Orbene, l’art. 24, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/Ce, relativa al diritto dei cittadini dell´Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, non impone agli Stati membri di concedere prestazioni di assistenza sociale ai cittadini che non siano economicamente attivi. Nondimeno, il Sozialgericht si interroga sulla compatibilità di tale eccezione con il principio della parità di trattamento sancito dal diritto comunitario. Nell’odierna sentenza, la Corte invita anzitutto il Sozialgericht ad esaminare la situazione dei ricorrenti alla luce della sua giurisprudenza in materia di status di lavoratore. Infatti, indipendentemente dal livello limitato della retribuzione e dalla breve durata dell’attività professionale, non si può escludere che quest’ultima possa essere reputata dalle autorità nazionali, a seguito di una valutazione complessiva del rapporto di lavoro in questione, come reale ed effettiva, e, quindi, idonea a conferire a chi la esercita lo status di «lavoratore». Nell’ipotesi in cui il Sozialgericht pervenisse alla conclusione che i sigg. Vatsouras e Koupatantze hanno lo status di «lavoratori», questi ultimi avrebbero diritto, in forza dell’art. 7, n. 3, lett. C), della Direttiva 2004/38/Ce, a percepire le prestazioni da essi richieste per un periodo di almeno sei mesi decorrenti dal momento in cui hanno perduto il lavoro. La Corte esamina, poi, la possibilità di negare una prestazione di assistenza sociale alle persone in cerca di occupazione che non abbiano lo status di «lavoratori». Al riguardo, essa ricorda che, tenuto conto dell’istituzione della cittadinanza dell´Unione, le persone alla ricerca di occupazione beneficiano del diritto alla parità di trattamento in sede di richiesta di una prestazione di natura finanziaria desinata a facilitare l’accesso al mercato del lavoro. Tuttavia, è legittimo che uno Stato membro attribuisca una siffatta prestazione soltanto alle persone in cerca di occupazione che dispongano di un legame reale con il mercato del lavoro del medesimo Stato. L’esistenza di un legame del genere può essere verificata, in particolare, accertando che la persona di cui trattasi ha effettivamente e concretamente cercato un lavoro nello Stato membro in questione per un periodo di una durata ragionevole. Ne consegue che i cittadini dell’Unione che abbiano stabilito legami reali con il mercato del lavoro di un altro Stato membro possono beneficiare di una prestazione di natura finanziaria che, a prescindere dalla qualificazione che ne dà la legislazione nazionale, sia destinata a facilitare l’accesso al mercato del lavoro. Spetta alle competenti autorità nazionali e, ove occorra, ai giudici nazionali, non solo constatare l’esistenza di un legame reale con il mercato del lavoro, ma altresì esaminare gli elementi costitutivi della prestazione. L’obiettivo della stessa dev’essere esaminato con riguardo ai suoi risultati e non alla sua struttura formale. La Corte precisa che una condizione come quella prevista in Germania in ordine alle prestazioni di base per persone in cerca di impiego, per la quale l’interessato dev’essere in grado di esercitare un’attività lavorativa, potrebbe rappresentare un indizio del fatto che la prestazione è destinata a facilitare l’accesso al lavoro .  
   
 

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