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Notiziario Marketpress di Lunedì 15 Giugno 2009
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: CLAUSOLE CONTRATTUALI ABUSIVE E VERIFICA D´UFFICIO DELLA COMPETENZA

 
   
  Con sentenza del 4 giugno 2009 pronunciata nella causa C-243/08 - Pannon Gsm Zrt. / Erzsébet Sustikné Győrfi - la Corte di giustizia ha affermato che il giudice nazionale deve esaminare d´ufficio la natura abusiva di una clausola inclusa in un contratto concluso tra un consumatore e un professionista. La Direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/Cee, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, prevede che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano i consumatori. Nel dicembre 2004 la sig. Ra Sustikné Győrfi aveva stipulato con la società Pannon un contratto d´abbonamento relativo alla fornitura di servizi di telefonia mobile. Nel sottoscrivere il contratto, la sig. Ra Sustikné Győrfi ha accettato le condizioni generali contrattuali della società ai sensi delle quali il Budaörsi Városi Bíróság (Tribunale municipale di Budaörs, Ungheria), foro della sede della Pannon, risultava competente per qualsivoglia controversia eventualmente derivante dal contratto di abbonamento o ad esso connessa. Ritenendo che la sig. Ra Sustikné Győrfi non si fosse conformata ai suoi obblighi contrattuali, la Pannon aveva adito il Budaörsi Városi Bíróság. Quest’ultimo ha constatato che l’abbonata, beneficiaria di una pensione d’invalidità, aveva la sua residenza stabile a Dombegyház, cioè a 275 chilometri di distanza da Budaörs, con possibilità di trasporto molto limitate tra le due località. Il tribunale ungherese ha altresì rilevato che, in base alle norme del codice di procedura civile ungherese, in mancanza della clausola del contratto di abbonamento che sanciva la sua competenza, il giudice territorialmente competente sarebbe stato quello della circoscrizione in cui risiedeva l’abbonata. In tale contesto, il Budaörsi Városi Bíróság, nutrendo dubbi sull´eventuale abusività della clausola del contratto di abbonamento che lo indicava come competente, ha sottoposto alla Corte di giustizia talune questioni sull´interpretazione della direttiva. Il giudice nazionale intende sapere in particolare se sia tenuto a esaminare d´ufficio, in sede di verifica della propria competenza territoriale, la natura abusiva di detta clausola. La Corte rammenta, in primo luogo, che la tutela prevista dalla direttiva a favore dei consumatori si estende ai casi in cui il consumatore che ha stipulato con un professionista un contratto contenente una clausola abusiva si astenga dal dedurre l´abusività di detta clausola perché ignora i suoi diritti o perché viene dissuaso dal farli valere a causa delle spese che un´azione giudiziaria comporterebbe. Di conseguenza, il ruolo del giudice nazionale nell’ambito della tutela dei consumatori non si limita alla semplice facoltà di pronunciarsi sull’eventuale natura abusiva di una clausola contrattuale, bensì comporta parimenti l’obbligo di esaminare d’ufficio tale questione, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, incluso il caso in cui debba pronunciarsi sulla propria competenza territoriale. Se il giudice considera abusiva una siffatta clausola non la applica, salvo il caso in cui il consumatore, dopo essere stato avvisato dal giudice, non intenda invocarne la natura abusiva e non vincolante. Parimenti, una norma nazionale ai sensi della quale il consumatore non è vincolato da una clausola contrattuale abusiva esclusivamente nei casi in cui l’abbia utilmente impugnata dinanzi al giudice nazionale non è compatibile con la direttiva. Infatti, una siffatta norma esclude che il giudice nazionale possa valutare d’ufficio l’abusività di una clausola contrattuale. La Corte rileva inoltre che può essere considerata abusiva una clausola contenuta in un contratto concluso tra un consumatore e un professionista, la quale sia stata introdotta senza essere stata oggetto di negoziato individuale e sia volta ad attribuire la competenza esclusiva al tribunale della circoscrizione in cui si trova la sede del professionista. Infatti, il tribunale in tal modo designato può essere lontano dal domicilio del consumatore, il che può rendere più difficoltosa per quest’ultimo la comparizione in giudizio. Nel caso di controversie di valore limitato, le spese di comparizione del consumatore potrebbero risultare dissuasive e indurlo a rinunziare a qualsiasi azione o difesa. Da ultimo, la Corte dichiara che spetta al giudice ungherese stabilire se, in relazione alle circostanze proprie al caso di specie, la clausola attributiva di competenza contenuta nel contratto di abbonamento concluso tra la sig. Ra Sustikné Győrfi e la società Pannon debba essere qualificata come abusiva.  
   
 

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