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LUNEDI'
14 GENNAIO 2002


pagina 6

 

 

 

 

 

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GIORNALI PARTITO: CONTRIBUTI

Nella Gazzetta ufficiale n. 4 del 5 Gennaio 2002 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 2001, n.460 contenente il regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525, concernente le norme per la concessione dei contributi e delle provvidenze all'editoria.

In base alla nuova formulazione dell'art. 3 per le imprese editrici che editano quotidiani o periodici, anche telematici, organi di partiti o forze politiche, le quali intendono beneficiare dei contributi di cui all'art. 3, 10° comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 250, i Presidenti di Camera e Senato debbono certificare l'esistenza di un gruppo parlamentare della forza politica di riferimento ovvero l'appartenenza del parlamentare ad una forza politica espressione di minoranze linguistiche riconosciute ai sensi dell'art. 2 della Legge 15 dicembre 1999, n. 482.

Le rappresentanze della forza politica nel Parlamento europeo, consistenti in almeno due deputati eletti nelle liste del movimento stesso, sono comprovate tramite presentazione di un'attestazione rilasciata dagli organi competenti del Parlamento europeo medesimo.

L'impresa richiedente deve presentare un attestato della forza politica comprovante che la testata, comprese quelle telematiche, per la quale si richiedono i contributi è organo del movimento stesso.

Possono percepire i contributi anche i giornali telematici registrati autonomamente presso il competente Tribunale, che siano organi di movimento politico ai sensi dell'art. 153, 2° comma, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, che riportino in testata l'indicazione del movimento politico di cui sono organi. Nel caso in cui siano presentate due domande di contributi in riferimento ad un giornale diffuso anche per via telematica, è ammesso al contributo solo il giornale telematico.

Il decreto riporta anche le norme per le domande e le modalità di accesso ai contributi per le imprese editrici di giornali politici che si siano riunite in cooperativa.

 

CONTRATTI DI AFFITTO: REGISTRAZIONE ON LINE

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Gestione Tributi, con la circolare n. 3 del 7 gennaio 2002 ha diffuso le modalità di registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili ai sensi dell'art. 5, 4° comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404.

Tutti gli utenti possono d'ora in poi provvedere alla registrazione telematica direttamente ovvero avvalendosi non soltanto di soggetti all'uopo delegati, ma anche di altri soggetti qualificati dal provvedimento.

La registrazione telematica si perfeziona mediante la trasmissione dei dati, consistenti negli estremi del contratto e relativo testo, se stipulato in forma scritta, contenuti in uno o più file, il cui formato deve rispettare lo standard XML di cui alle specifiche tecniche riportate nell'allegato tecnico bis al decreto Direttoriale.

La registrazione si considera effettuata nel giorno in cui i suddetti dati pervengono correttamente all'Agenzia delle Entrate: pertanto, la registrazione sarà eseguita soltanto per i contratti che hanno superato positivamente la fase di controllo, con la conseguente memorizzazione dei dati nel sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia attesta, per ogni singolo contratto, l'avvenuta registrazione mediante una ricevuta nella quale ne sono evidenziati la data e gli estremi e che è resa disponibile, sempre per via telematica, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data dell'avvenuta ricezione del file da parte dell'Agenzia delle Entrate e resta a disposizione per almeno trenta giorni. Trascorso tale periodo, l'attestazione può essere richiesta ai competenti Uffici locali, i quali possono visualizzarne e stamparne il contenuto accedendo alle funzioni dell'area "Registro" del sistema informativo dell'anagrafe tributaria.

Per quanto concerne i versamenti, precisiamo che le imposte di registro e di bollo con gli eventuali interessi e sanzioni dovranno essere versate tramite F24 telematico (I24).

Il pagamento delle imposte dovute per la registrazione dovrà essere effettuato indicando le coordinate del conto corrente dell'utente.

Gli utenti che hanno provveduto alla registrazione telematica dei contratti di locazione, sono tenuti a consegnare alle altre parti contraenti, copia della ricevuta che attesta il buon esito dell'operazione.

Per ulteriori approfondimenti della normativa relativa alla registrazione dei contratti di affitto e dei contenuti della circolare in esame è possibile accedere al seguente indirizzo internet http://dt.finanze.it/doctrib/SilverStream/Pages/DOCTRIBFrameset.html

 

INPS: GESTIONE SEPARATA LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI

La contribuzione, per i compensi corrisposti a partire dal 1° gennaio 2002, ai collaboratori coordinati e continuativi e ai professionisti non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, è incrementata di un punto percentuale e passa dal 13 al 14%

Per quanto riguarda i collaboratori e i professionisti iscritti al altre forme di previdenza obbligatoria o già titolari di pensione, invece, la contribuzione rimane confermata nella misura del 10%.

Gli emolumenti riferiti all'anno precedente, che sono stati corrisposti ai collaboratori entro venerdì 12 gennaio 2002, sono soggetti alle aliquote del 10% o del 13%. Il versamento all'Inps, previsto per il prossimo 16 febbraio, con il mod. F24 dovrà riportare come periodo di riferimento dicembre 2001.

Anche sui mod. GLA/R e GLA/C, da presentare al 31 marzo 2001, dovrà essere indicato come periodo di riferimento dicembre 2001

 

CAMBIAMENTO INDIRIZZO UFFICI DEL LAVORO A MILANO

A richiesta di un lettore si precisa che gli uffici del Servizio Collocamento obbligatorio della Provincia di Milano e il Centro per l'impiego di Milano, a far data dal 7 gennaio 2002, si sono trasferiti da Via Lepetit 8 a Viale Jenner 24/A 20159 Milano.

L'Agenzia Regionale per il Lavoro, invece, già dal 10 dicembre 2001 si è trasferita in Via G.B. Pirelli, 30 (1° piano) - 20124 Milano.

 

CALAMITÀ NATURALI: PROROGA STATO EMERGENZA

Nella Gazzetta ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2002 sono stati pubblicati i DPCM del 21 dicembre 2001 relativi alle seguenti proroghe.

La prima proroga riguarda lo stato di emergenza in alcuni Comuni delle Regioni Piemonte, Emilia Romagna, Lombardia, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Puglia e delle province autonome di Trento e di Bolzano, colpiti dagli eventi alluvionali dei mesi di ottobre e novembre 2000. La proroga opera fino al 31 dicembre 2002, in quanto gli interventi di ripristino e di assestamento del territorio richiedono ulteriori tempi di effettuazione

La seconda proroga riguarda lo stato di emergenza in alcuni Comuni della Regione Campania colpiti da avversità atmosferiche e dissesti idrogeologici dei giorni 5 e 6 maggio 1998 (Salerno, Avellino e Caserta) e 16 e 18 dicembre 1999 (Avellino, Benevento, Caserta e Salerno). La proroga opera fino al 31 dicembre 2002 per la necessità di disporre di ulteriori tempi per effettuare le opere di assestamento del territorio.

TASSO DEGLI INTERESSI LEGALI

Dal 1° gennaio 2002 il tasso degli interessi legali, disciplinato nel codice civile, è sceso al 3%, in virtù del Decreto ministeriale 30 novembre 2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 14 dicembre 2001.

Il tasso legale, che è stato del 10% negli anni 1991/1996, successivamente è sceso al 5% negli anni 1997/1998 ed al 2,5 negli anni 1999/2000 ed è risalito, invece, al 3,5 nell'anno 2001.

 

TOSCANA: PROGETTO PER L'E-COMMERCE

La Regione Toscana ha realizzato, nel quadro dell'iniziativa europea "Strategie per le piccole e medie imprese in materia di commercio elettronico " il progetto "Go-digital" finalizzato a favorire le piccole e medie imprese toscane nell'introduzione dell'e-commerce.

La Commissione europea ha approvato tale progetto, cui hanno aderito Università, Camere di commercio e Euro Info Centre di altri paesi europei come Finlandia, Norvegia, Francia, Inghilterra e Spagna.

Con l'attuazione di tale progetto, prevista per i mesi di marzo e aprile 2002, la Regione Toscana intende sensibilizzare gli operatori del sistema distributivo sull'uso di sistemi digitali e di Internet.

 

MULTE CONTRO IL FUMO

La finanziaria 2002 ha trasformato le sanzioni amministrative previste per i trasgressori al divieto di fumare in multe.

Conseguentemente i carabinieri possono multare il trasgressore, con sanzioni che si sono molto inasprite. L'importo della multa varia da 25 a 250 euro, che corrispondono a più di 484.000 lire.

L'importo della multa parte da 200 euro per arrivare fino a 2065 euro, pari a 4 milioni di lire per coloro che, pur avendone la responsabilità, non appongono i cartelli con vietato fumare o non fanno rispettare il divieto.

L'importo della multa è raddoppiata, se il trasgressore fuma in presenza di un lattante, un bambino fino a 12 anni o di una donna in gravidanza.

Secondo la Legge n. 584/75 è vietato di fumare nei seguenti locali pubblici: corsie degli ospedali, aule delle scuole di ogni ordine e grado, autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone, metropolitana, sale di attesa di stazioni ferroviarie, autofilotranviarie, portuali, marittime e aeroportuali; compartimenti ferroviari per non fumatori delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie date in concessione ai privati, compartimenti a cuccette e carrozze letto, locali chiusi adibiti a pubblica riunione, sale chiuse di cinema e teatro, sale chiuse da ballo, sale- corse, sale riunioni di accademie, musei, biblioteche, sale di lettura aperte al pubblico, pinacoteche e gallerie d'arte pubbliche o aperte al pubblico.

Per quanto riguarda i locali aperti al pubblico, nella definizione rientrano, a titolo esemplificativo, ospedali e altre strutture sanitarie (corsie, corridoi, stanze per l'accettazione, sale d'aspetto, per richiesta di analisi per pagamento dei ticket), scuole di ogni ordine e grado comprese le università (aule, corridoi, segreterie studenti, biblioteche, sale di lettura, bagni), uffici degli enti territoriali quali Regioni, province e comuni, uffici di altre amministrazioni, uffici del catasto, uffici di collocamento, uffici postali, (locali di accesso agli sportelli, corridoi), distretti militari e altri uffici aperti al pubblico, uffici Iva e del registro, uffici di prefetture, questure, commissariati e uffici giudiziari, uffici delle società erogatrici di servizi pubblici (compagnie telefoniche, del gas, corrente elettrica), banche, relativamente ai locali in cui si svolgono servizi per conto della PA (riscossione imposte, sanzioni).

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