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LUNEDI
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Notiziario Marketpress di
Lunedì 14 Aprile 2008 |
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LEGGE N. 48/08: CRIMINALITÀ INFORMATICA |
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Sul supplemento ordinario n. 79 alla Gazzetta ufficiale n. 80 dello scorso 4 aprile è stata pubblicata la Legge 18 marzo 2008, n. 48 che ha ratificato la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e sancisce norme di adeguamento del nostro ordinamento interno giuridico. La ratifica della Convenzione ha comportato la modifica degli articoli 420, 491-bis, 615-quinquies, 635-bis del codice penale e l’introduzione nello stesso codice di nuovi articoli come il 495-bis, 635-ter. 635-quater, 635-quinquies, 640-quinquies. Nel Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 è stato inserito il nuovo articolo 24-bis. Sono state apportate anche modifiche al codice di procedura penale. E’ stato modificato anche l’articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In base al nuovo comma inserito nell’articolo 51 del codice di procedura penale quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater. 1, 600-quinquies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice penale, è competente l’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. La legge n. 48/08 è entrata in vigore sabato scorso . |
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LEGGE N. 48/08: PRINCIPALI MODIFICHE AL CODICE PENALE |
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Chiunque dichiara o attesta falsamente al soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche l’identità o lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione fino ad 1 anno. Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a 2 anni e con la multa sino a 10. 329 euro. Chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e, per le fattispecie più gravi, con la reclusione da 1 a 4 anni e si procede d’ufficio. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da 1 a 4 anni e, se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da 3 a 8 anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da 1 a 5 anni. Se il danneggiamento riguarda sistemi informatici o telematici di pubblica utilità la pena è la reclusione da 1 a 4 anni e, se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità o se è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena della reclusione va da 3 a 8 anni. Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa da 51 a 1. 032 euro. |
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LEGGE N. 48/08: MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01 |
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Dopo l’articolo 24 del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente nuovo articolo 24-bis, relativo ai delitti informatici e trattamento illecito di dati. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote (da 25. 800 a 774. 500). In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a 300 quote (fino a 464. 700 euro). In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall’articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a 400 quote (fino a 619. 600 quote). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) . |
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LEGGE N. 48/08: PRINCIPALI MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE |
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All’articolo 244, comma 2, secondo periodo, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche in relazione a sistemi informatici o telematici, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione». All’articolo 247 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente 1-bis: «Quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorché protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione». All’articolo 248, comma 2, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole: «atti, documenti e corrispondenza presso banche» sono sostituite dalle seguenti: «presso banche atti, documenti e corrispondenza nonché dati, informazioni e programmi informatici». All’articolo 254 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Presso coloro che forniscono servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni è consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica, che l’autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti dall’imputato o a lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa, o che comunque possono avere relazione con il reato»; b) al comma 2, dopo le parole: «senza aprirli» sono inserite le seguenti: «o alterarli». Dopo l’articolo 254 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «Art. 254-bis. – (Sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni). – 1. L’autorità giudiziaria, quando dispone il sequestro, presso i fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, dei dati da questi detenuti, compresi quelli di traffico o di ubicazione, può stabilire, per esigenze legate alla regolare fornitura dei medesimi servizi, che la loro acquisizione avvenga mediante copia di essi su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità. In questo caso è, comunque, ordinato al fornitore dei servizi di conservare e proteggere adeguatamente i dati originali». All’articolo 256, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «anche in originale se così è ordinato,» sono inserite le seguenti: «nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto,». All’articolo 259, comma 2, del codice di procedura penale, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Quando la custodia riguarda dati, informazioni o programmi informatici, il custode è altresì avvertito dell’obbligo di impedirne l’alterazione o l’accesso da parte di terzi, salva, in quest’ultimo caso, diversa disposizione dell’autorità giudiziaria». All’articolo 260 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «con altro mezzo» sono inserite le seguenti: «, anche di carattere elettronico o informatico,»; b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando si tratta di dati, di informazioni o di programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità; in tali casi, la custodia degli originali può essere disposta anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria». All’articolo 352 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2 quando sussistono i presupposti e le altre condizioni ivi previsti, gli ufficiali di polizia giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione, procedono altresì alla perquisizione di sistemi informatici o telematici, ancorché protetti da misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi». All’articolo 353 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e l’accertamento del contenuto»; b) al comma 3, primo periodo, le parole: «lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza» sono sostituite dalle seguenti: «lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza, anche se in forma elettronica o se inoltrati per via telematica,» e dopo le parole: «servizio postale» sono inserite le seguenti: «, telegrafico, telematico o di telecomunicazione». All’articolo 354, comma 2, del codice di procedura penale, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l’alterazione e l’accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità» . |
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LEGGE N. 48/08: PRINCIPALI MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/03 |
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Dopo il comma 4-bis dell’articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono inseriti tre nuovi commi. Il comma 4-ter prevede che il Ministro dell’interno o, su sua delega, i responsabili degli uffici centrali specialistici in materia informatica o telematica della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché gli altri soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, possono ordinare, anche in relazione alle eventuali richieste avanzate da autorità investigative straniere, ai fornitori e agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, ai fini dello svolgimento delle investigazioni preventive previste dal citato articolo 226 delle norme di cui al Decreto legislativo n. 271/89, ovvero per finalità di accertamento e repressione di specifici reati. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, può prevedere particolari modalità di custodia dei dati e l’eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi informatici o telematici ovvero di terzi. Il comma 4-quater prevede che il fornitore o l’operatore di servizi informatici o telematici cui è rivolto l’ordine previsto dal comma 4-ter deve ottemperarvi senza ritardo, fornendo immediatamente all’autorità richiedente l’assicurazione dell’adempimento. Il fornitore o l’operatore di servizi informatici o telematici è tenuto a mantenere il segreto relativamente all’ordine ricevuto e alle attività conseguentemente svolte per il periodo indicato dall’autorità. In caso di violazione dell’obbligo si applicano, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le disposizioni dell’articolo 326 del codice penale. Il comma 4-quinquies prevede che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4-ter sono comunicati per iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla notifica al destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida. In caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia» . |
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ELEZIONI E CELLULARI |
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Il Consiglio dei Ministri nella riunione del 1° aprile 2008 ha adottato il Decreto legge 1° aprile 2008, n. 49 che introduce nell’ordinamento il divieto per gli elettori di portare con sé nella cabina elettorale telefoni cellulari o altri apparecchi idonei a riprodurre o registrare immagini. Sarà il presidente del seggio a chiedere all’elettore di depositare l’apparecchio prima di entrare in cabina e le violazioni saranno punite con l’arresto da tre a sei mesi e l’ammenda da 300 a 1000 euro . . |
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GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: ARCHIVI INFORMATICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
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La Sesta Sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale con la sentenza 18 marzo 2008, n. 1127 ha sancito la responsabilità del pubblico ufficiale che predispone un falso atto informatico. L´archivio informatico di una p. A. Deve essere considerato alla stregua di un registro tenuto da un soggetto pubblico, con la conseguenza che la condotta del pubblico ufficiale che, nell´esercizio delle sue funzioni e facendo uso dei supporti tecnici di pertinenza della p. A. , confezioni un falso atto informatico destinato a rimanere nella memoria dell´elaboratore, integra una falsità in atto pubblico, a seconda dei casi, materiale o ideologica (art. 476 e 479 c. P. ), restando peraltro ininfluente la circostanza che non sia stato stampato alcun documento cartaceo . . |
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GIUSTIZIA EUROPEA : L’ACQUISTO DI ATTREZZATURE LA CUI DESTINAZIONE A FINI MILITARI SIA DUBBIA DEVE NECESSARIAMENTE RISPETTARE LE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLIC |
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Nella causa C-337/05, Commissione / Italia, la Corte di giustizia europea con sentenza dell’8 aprile 2008 ha condannato l´Italia avere acquistato per corpi dello Stato elicotteri “Agusta” e “Agusta bell” al di fuori di qualsiasi procedura di gara d´appalto. La destinazione non militare delle attrezzature impone infatti il rispetto delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. La Commissione delle Comunità europee ha proposto ricorso nei confronti dell’Italia con riguardo alla prassi costante ed esistente da lungo tempo di attribuire direttamente alla Agusta Spa gli appalti per l’acquisto di elicotteri di fabbricazione Agusta e Agusta Bell, destinati a sopperire alle esigenze di vari corpi militari e civili dello Stato italiano, al di fuori di qualsiasi procedura di gara. La Commissione rileva che tali appalti, conformemente alla direttiva sull’aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (Direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/Cee, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture), avrebbero dovuto costituire oggetto di una procedura aperta o di una procedura ristretta, ma non di una procedura negoziata. Essa sottolinea che le flotte dei corpi di Stato interessate sono costituite esclusivamente da elicotteri di tale fabbricazione, nessuno dei quali è stato acquistato in esito ad una procedura di gara a livello comunitario. Nella sentenza odierna, la Corte di giustizia delle Comunità europee rileva, anzitutto, che l’Agusta è una società di diritto privato sin dalla sua costituzione e, dal 1974, una società ad economia mista, il cui capitale è costituito in parte da partecipazioni detenute da detto Stato e in parte da azionisti privati. Lo Stato italiano non può esercitare su tale società un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi. In assenza di una relazione «in house», la Corte esclude che l’Italia possa - su tale base - discostarsi dalle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. La Corte si sofferma poi sugli argomenti relativi alle legittime esigenze di interesse nazionale. Anche se il Trattato - nell´ipotesi di situazioni che possono compromettere la sicurezza pubblica o la difesa nazionale - prevede deroghe all’applicazione del diritto comunitario, tali deroghe non costituiscono una riserva generale e in questi casi spetta allo Stato provarne la fondatezza. La Corte sottolinea, in particolare, che solo i prodotti destinati a fini specificamente militari possono beneficiare, conformemente all’art. 296 Ce, del trattamento previsto per la deroga relativa alle legittime esigenze di interesse nazionale. Ciò non si verifica nell’ipotesi dei beni a duplice uso, civile e militare. La stessa Italia riconosce che gli elicotteri di cui è causa possiedono una vocazione civile certa e una finalità militare solo eventuale. Secondo la Corte, l’acquisto di attrezzature la cui destinazione a fini militari sia dubbia deve necessariamente rispettare le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. È quanto avviene nel caso della fornitura di elicotteri a corpi militari a fini civili. L’italia ha peraltro sostenuto - senza dimostrarlo - che l’obiettivo di impedire la divulgazione di informazioni sensibili relative alla produzione degli elicotteri non sarebbe stato conseguibile nel contesto di una gara d´appalto. La Corte afferma pertanto che l’obbligo di riservatezza non impedisce affatto il ricorso alla procedura di gara per l’attribuzione di un appalto. La Corte, infine, respinge l’argomento dell’Italia relativo alla necessità di garantire i vantaggi dell´interoperabilità della sua flotta elicotteristica per ragioni economiche: l’Italia non ha dimostrato in modo sufficientemente valido in diritto la ragione per cui solamente gli elicotteri prodotti dalla Agusta sarebbero dotati delle specificità tecniche richieste, né sotto quale profilo un cambiamento di fornitore l’avrebbe costretta ad acquistare materiale fabbricato secondo una tecnica differente. |
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GIUSTIZIA EUROPEA: TASSAZIONE DIFFERENZIATA DELLA BIRRA E DEL VINO |
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Nella causa C-167/05, Commissione / Svezia la Corte ha stabilito con sentenza dell’8 aprile 2008 che la tassazione differenziata della birra e del vino non viola il diritto comunitario, in quanto la differenza delle accise sui due prodotti non è idonea a influire sul comportamento del consumatore. Tenuto conto della differenza tra i prezzi di vendita di un litro di vino e di un litro di birra, la differenza delle accise non è idonea a influire sul comportamento del consumatore. La normativa svedese sulle accise applicabili alle bevande alcoliche prevede accise diverse per la birra e per il vino. La Commissione ritiene che tale differenza sia tale da proteggere indirettamente la birra, prodotta essenzialmente in Svezia, a svantaggio del vino, principalmente importato da altri Stati membri; ciò configurerebbe una violazione del diritto comunitario. Essa ha quindi proposto dinanzi alla Corte di giustizia Ce un ricorso per inadempimento contro la Svezia. La Corte ricorda che il vino e la birra sono, in una certa misura, tali da soddisfare bisogni identici, cosicché si deve ammettere un certo grado di sostituibilità reciproca. La Corte precisa che il rapporto di concorrenza determinante tra la birra, bevanda popolare di largo consumo, e il vino deve essere stabilito rispetto ai vini più accessibili al grande pubblico, che sono, in generale, i più leggeri e i meno cari. Di conseguenza, la Corte considera che solo i vini della categoria intermedia (con un titolo alcolometrico compreso tra l’8,5% e il 15% di volume alcolico e appartenenti ad una gamma di prezzo di vendita finale compreso tra 49 e 70 Sek) presentano con la birra cosiddetta “forte” (con un titolo alcolometrico pari o superiore a 3,5%) caratteristiche comuni sufficienti perché essi rappresentino per il consumatore una scelta alternativa e siano quindi concorrenza con la birra forte. Dal raffronto dei livelli di imposizione rispetto alla gradazione alcolica (raffronto che, nella specie, risulta essere il più pertinente), la Corte rileva che un vino con un titolo alcolometrico del 12,5% in volume alcolico è soggetto ad una tassazione per unità percentuale di volume alcolico per litro superiore di circa il 20% a quella della birra con cui si trova in concorrenza. Il vino è quindi assoggettato ad una tassazione più elevata di quello della birra forte, con cui si trova in concorrenza. Tuttavia, la Corte considera che questa imposizione fiscale più elevata non sia tale da influenzare il mercato in esame e che non abbia l’effetto di proteggere indirettamente la birra svedese. A tale proposito, essa rileva che la differenza di prezzo tra i due prodotti è quasi identica a monte e a valle della tassazione (dal momento che un litro di vino con il 12,5% di volume alcolico costa poco più del doppio di un litro di birra). In tale contesto, la Corte constata che la Commissione non ha dimostrato che lo scarto tra i prezzi rispettivi della birra forte e del vino in concorrenza con la medesima sia talmente esiguo che la differenza delle accise applicabili in Svezia a questi due prodotti possa influenzare il comportamento del consumatore. |
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GIUSTIZIA EUROPEA:DEUTSCHE TELECOM |
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E´ stata pronunciata la sentenza nella causa T-271/03 Deutsche Telekom/commissione Ce. Nel 2003, la Commissione ha dichiarato che la ricorrente ha violato l´art. 82, lett. A), Trattato Ce, in quanto per l´accesso alla rete locale da parte dei suoi concorrenti e dei suoi clienti finali essa ha richiesto un corrispettivo mensile ed un corrispettivo una tantum sproporzionati e in tal modo ha ostacolato la concorrenza sul mercato per l´accesso alla rete locale. Alla ricorrente è stata inflitta un´ammenda pari a Eur 12,6 milioni. Deutsche Telecom ha allora chiesto l´annullamento della decisione della Commissione. Con la sentenza odierna il Tribunale di primo grado ha confermato l´ammenda inflitta dalla Commissione. Deutsche Telecom dispone ora di un termine di 2 mesi per impugnare la sentenza del Tpg dinanzi alla Corte di giustizia (per i soli motivi di diritto) . |
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GIUSTIZIA EUROPEA: ADIDAS |
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La Corte di giustizia ha pronunciato la sentenza relativa alla causa C-102/07, Adidas in merito al diritto del titolare di un marchio di vietare a terzi l´uso i segni identici o simili capaci di indurre in confusione i consumatori . |
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GIUSTIZIA EUROPEA: DISCARICHE |
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E’ stata pronunciata la sentenza in merito alla causa C‑442/06, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana. La Commissione ha chiesto alla Corte di dichiarare che il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, come modificato dal decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 che traspone nell’ordinamento nazionale le disposizioni della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31 viola gli artt. 2‑14 di tale direttiva. La direttiva 1999/31 ha lo scopo di prevedere misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ambiente risultanti dalle discariche di rifiuti. Essa definisce le nozioni di rifiuti e di discariche (che suddivide in tre categorie: le discariche per rifiuti pericolosi, per rifiuti non pericolosi nonché per rifiuti inerti) e prevede che gli Stati membri elaborano una strategia nazionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili, stabilisce regole riguardanti i costi dello smaltimento dei rifiuti, prevede la procedura di autorizzazione di nuove discariche e sottopone quelle preesistenti a misure particolari. Tale direttiva è entrata in vigore il 16 luglio 1999. Il termine di trasposizione è scaduto il 16 luglio 2001. Il decreto legislativo n. 36/2003 prevede che le regioni debbono elaborare e approvare un programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili presenti nelle discariche e fissa anche le scadenze da rispettare ai fini di una riduzione graduale di tali rifiuti nelle discariche. Fissa inoltre le regole relative al trattamento delle discariche preesistenti, stabilendo le regole per l’adeguamento delle stesse. A seguito di un reclamo in cui veniva segnalata una non corretta trasposizione della direttiva 1999/31 la Commissione inviava all’Italia una lettera di diffida e la invitava a fornire informazioni sull’esatto numero di discariche cui non erano applicabili le disposizioni relative alle nuove discariche. Non ritenendosi soddisfatta dai chiarimenti forniti dall’Italia, nel 2005, la Commissione le inviava un parere motivato e, non convinta dagli argomenti addotti in risposta al detto parere, la Commissione ha proposto il ricorso in esame. La Commissione sostiene che, a seguito della trasposizione tardiva della direttiva 1999/31 (il 27 marzo 2003, anziché entro il 16 luglio 2001), il trattamento applicato, nell’ordinamento italiano, alle discariche autorizzate tra il 16 luglio 2001 e il 27 marzo 2003 è stato quello riservato alle discariche preesistenti e non quello, più rigoroso, previsto per le discariche nuove. La Corte rileva che il decreto legislativo n. 36/2003 non prevede l’applicazione alle discariche autorizzate tra la data di scadenza del termine di trasposizione della direttiva 1999/31 e quella di entrata in vigore del decreto stesso delle disposizioni relative alle discariche nuove. Esso prevede, invece, l’applicazione a tali discariche del trattamento riservato alle discariche preesistenti, sottoponendole alla procedura di adeguamento. La Repubblica italiana avrebbe dovuto applicare alle discariche autorizzate tra il 16 luglio 2001 e il 27 marzo 2003 le disposizioni della direttiva 1999/31 relative alle discariche nuove. Con il secondo motivo, la Commissione rileva che la direttiva 1999/31, che fissa regole transitorie relative alle discariche di rifiuti pericolosi, dispone che a partire dal 16 luglio 2002, esse si applicano alle discariche preesistenti, mentre il decreto legislativo n. 36/2003 non prevede assolutamente l’applicazione di tali disposizioni alle stesse discariche, limitandosi, invece, a prevedere regole transitorie unicamente per le discariche nuove. La Corte ricorda che la direttiva si applica alle discariche preesistenti di rifiuti pericolosi entro il termine di un anno dalla data di scadenza del termine di trasposizione della detta direttiva, ossia a partire dal 16 luglio 2002. Indipendentemente dalla durata della procedura di riassetto delle discariche preesistenti - che deve concludersi il 16 luglio 2009 - si prevede così un termine breve per l’applicazione delle dette disposizioni a tali discariche. Per contro, il decreto legislativo n. 36/2003 che stabilisce le disposizioni transitorie relative al trattamento dei rifiuti pericolosi, si applica solo alle discariche nuove e non prevede regole transitorie per i rifiuti pericolosi nelle discariche preesistenti. Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: Avendo adottato e mantenuto in vigore il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, così come modificato, che traspone nell’ordinamento nazionale le disposizioni della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/Ce, relativa alle discariche di rifiuti, in quanto tale decreto legislativo non prevede l’applicazione degli artt. 2‑13 della direttiva 1999/31 alle discariche autorizzate dopo la data di scadenza del termine di trasposizione di tale direttiva e prima di quella dell’entrata in vigore del detto decreto legislativo e in quanto esso non provvede alla trasposizione dell’art. 14, lett. D), i), della detta direttiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 2‑14 della direttiva 1999/31. La Repubblica italiana è condannata alle spese. |
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PRIVACY: CORRETTEZZA RAI NEI SOLLECITI AGLI UTENTI |
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Niente pressioni sugli utenti e informazioni più corrette da parte dei cosiddetti "ispettori Rai" incaricati di contattare le persone che non risultano abbonate per sollecitare la sottoscrizione del canone televisivo. Gli incaricati Rai che svolgono questo servizio per conto della Agenzia delle entrate devono tenere un comportamento trasparente e fornire agli utenti informazioni chiare sulla propria attività in modo da non ingenerare errori o equivoci sul loro effettivo ruolo. Al termine di un´istruttoria avviata nei mesi scorsi il Garante privacy con apposito provvedimento ha prescritto all´Agenzia delle entrate – Sportello abbonamenti tv alcune misure per conformare alla normativa i trattamenti di dati effettuati dagli agenti incaricati sulla base della convenzione tra l´Agenzia e la Rai del 2001. Sono ancora numerose le segnalazioni che giungono all´Autorità in cui si lamentano comportamenti ritenuti irrituali di agenti Rai che, qualificandosi come "ispettori", si presenterebbero presso le abitazioni e con toni minacciosi e con modalità considerate "inquisitorie" o "intimidatorie" procederebbero alla ricerca degli evasori del canone televisivo e a sollecitare gli abbonamenti. Segnalati anche casi in cui, di fronte alla titubanza dei cittadini nel fornire determinate informazioni, sono stati minacciati accertamenti nelle abitazioni. Entro il 30 aprile l´Agenzia delle entrate dovrà comunicare al Garante le misure necessarie impartite ai suoi agenti affinché i trattamenti dei dati siano conformi al Codice privacy. L´agenzia dovrà innanzitutto garantire che gli agenti Rai spieghino chiaramente agli utenti, senza artifici e senza indurli in errore, la loro esclusiva attività di promozione dell´abbonamento televisivo. L´agenzia dovrà garantire, inoltre, che l´informativa sul trattamento dei dati indichi con precisione quali informazioni sia obbligatorio fornire e quali no. Da evitare, infine, pressioni indebite sugli utenti "minacciando" controlli intrusivi nelle abitazioni. Con un autonomo procedimento l´Autorità ha aperto un´istruttoria per verificare la corretta applicazione delle misure di sicurezza a protezione dei dati personali usati per il recupero dell´evasione del canone televisivo . |
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PRIVACY: PIANO ISPETTIVO PER IL PRIMO SEMESTRE 2008 |
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Sistemi di videosorveglianza, anagrafe tributaria, istituti di credito, banche dati di consulenti e periti. Sono questi i principali settori dell´attività ispettiva programmata per il semestre in corso dal Garante per la protezione dei dati personali. Le verifiche dell´Autorità, effettuate anche in collaborazione con la Guardia di finanza, sul rispetto delle norme saranno indirizzate prioritariamente ai trattamenti di dati personali svolti dall´amministrazione finanziaria, mediante il sistema informativo della fiscalità, e dagli istituti di credito, per questi ultimi anche in riferimento al tracciamento degli accessi. Il programma prevede anche accertamenti sui trattamenti di dati svolti da parte di periti e consulenti. Nell´ambito dell´attività ispettiva programmata, una particolare attenzione verrà posta ai sistemi di videosorveglianza. Saranno effettuate ispezioni su tutto il territorio nazionale sia per verificare il rispetto delle regole fissate dal Garante con il provvedimento del 2004 sull´uso delle telecamere, sia per poter disporre di un quadro aggiornato sull´attuale impiego dei sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici e privati. Altri controlli in loco riguarderanno il rispetto dell´obbligo dell´informativa da fornire agli interessati al momento della raccolta dei dati personali, la libertà e validità del consenso, la durata della conservazione dei dati. Saranno, inoltre, effettuate verifiche sull´adozione delle misure minime di sicurezza da parte di soggetti, pubblici e privati, che effettuano trattamenti di dati sensibili. Oltre agli accertamenti previsti nel programma varato, l´Ufficio svolgerà le ordinarie ulteriori attività istruttorie di carattere ispettivo relative a segnalazioni, reclami e ricorsi presentati all´Autorità. |
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PRIVACY: IN ARRIVO IL REGOLAMENTO SU DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI DELLA SSPAL |
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Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole sullo schema di regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari predisposto dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale a condizione che vengano apportate alcune modifiche e integrazioni. L´autorità ha innanzitutto invitato la Scuola superiore ad adottare un atto che, a differenza di quello predisposto, abbia un´effettiva natura regolamentare, in grado pertanto di produrre effetti giuridici per gli interessati. Per quanto riguarda le operazioni eseguibili con i dati raccolti, il Garante ha chiesto di verificare se le operazioni di interconnessione e di raffronto con altre banche dati della Scuola e con l´Agenzia autonoma per la gestione dell´Albo dei segretari comunali e provinciali siano davvero indispensabili. Va delimitata, infatti, la consultazione diretta di banche dati e le interconnessioni tra sistemi informativi perché queste operazioni potrebbero determinare un´ingiustificata circolazione dei dati degli interessati. A tale proposito, l´Autorità ha disposto che i dati vengano trasmessi mediante un diverso tipo di collegamento informatico o telematico che consenta agli altri uffici della Scuola e ad altri soggetti pubblici di consultare i dati solo su richiesta. Per quanto riguarda le tipologie di dati trattati, poi, il Garante ha precisato che il regolamento deve avere per oggetto esclusivamente informazioni sensibili e giudiziarie invitando a verificarne l´indispensabilità, in particolare per quanto riguarda l´uso di dati personali relativi allo stato di salute per le attività di studio e ricerca della Scuola che dovrebbero riguardare soltanto tematiche d´interesse per gli enti locali. Ulteriori e successivi trattamenti di dati sensibili e giudiziari non considerati nello schema approvato dovranno essere sottoposti di nuovo al parere del Garante. |
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MONDIAL ASSISTANCE INAUGURA WWW.E-MONDIAL.IT, IL NUOVO SITO INTERNET DEDICATO AI VIAGGIATORI FAI-DA-TE |
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Dopo quasi tre anni di profondo restyling si apre il sito internet di Mondial Assistance dedicato ai consumatori finali, a chi ama viaggiare in modo sicuro. Il celebre marchio Elvia e il relativo sito internet www. Elvia. It, che fino a questo momento avevano contraddistinto i prodotti consumer del Gruppo, sono stati dismessi per dare spazio a una più omogenea immagine aziendale. L’innovazione parte dal brand e dal “look & feel” del portale e-commerce, ed arriva sino ai contenuti e ai servizi offerti. Su www. E-mondial. It gli internauti potranno come sempre trovare tutte le informazioni sui prodotti assicurativi Mondial Assistance e procedere in modo facile e veloce alla stipula della polizza on-line. Alle classiche formule di assicurazione viaggi si aggiungeranno a breve nuove linee di prodotto relative a pacchetti di assicurazione assistenza e dedicati a casa, veicoli e salute. Importanti cambiamenti riguardano la struttura, ancora di più user-friendly, ed i contenuti del sito, arricchito da un’importante sezione dedicata ai consigli di viaggio. Nell’area riservata il consumatore finale potrà trovare molte informazioni utili, dall’elenco delle ambasciate italiane all’estero, a una guida dettagliata del Paese in cui ci si vuole recare, alla proposta di alcuni itinerari turistici, oltre a numerosi vantaggi e convenzioni riservati ai clienti e agli utenti registrati. “Abbiamo rivisto il concept di un’importante canale di vendita e di comunicazione verso i nostri clienti – ha dichiarato Christian Perego, Responsabile Marketing di Mondial Assistance. La filosofia che guida le nostre attività prevede una maggiore vicinanza all’utente attraverso l’offerta non solo di servizi, ma anche di informazioni utili al nostro target, il viaggiatore fai-da-te. Il navigatore che visiterà il sito e-mondial sarà seguito con un linguaggio semplice e informale, e sarà assistito nella ricerca di informazioni fino all’acquisto della polizza più adatta alle sue esigenze. ” “Il lancio del nuovo sito rientra a pieno titolo nelle operazioni di Corporate Identità della società”, ha aggiunto Enrico M. Franchini, Corporate & Csr Communications Director di Mondial Assistance. “Vogliamo avere sul mercato on-line una presenza più incisiva e più facilmente riconducibile alla casa madre. Per questo motivo anche la veste grafica dello spazio internet è stata profondamente modificata. Il portale ecommerce è infatti uno strumento di comunicazione, oltre che di vendita. Anche da www. E-mondial. It sarà quindi possibile accedere alle informazioni relative a Mondiality, l’importante progetto di Corporate Social Responsibility, e accedere al sito che promuove tutte le iniziative ad esso collegate. ” Mondial Assistance, perseguendo le linee strategiche di sviluppo, ha deciso di aumentare ulteriormente il suo impegno nei confronti del consumatore finale. Renato Zotti, Direttore Commerciale & Marketing di Mondial Assistance, esprime il suo pensiero su questo tema: “Non possiamo non tenere conto dello sviluppo crescente delle formule di acquisto non convenzionali legate al viaggio. I turisti fai da te sono in costante aumento, e grazie allo sviluppo dell’applicazione internet con la quale siamo vicini ai nostri clienti, riusciremo a fornire un servizio preciso e di qualità, come è da sempre nello stile Mondial Assistance. Entro il 2010 contiamo che il canale di vendita on line occupi il 4% del nostro fatturato. Per questo ci stiamo impegnando al massimo per sviluppare questo canale, sicuri di andare a servire un target ben preciso che ci ha già premiato in passato. ” Ulteriori informazioni: www. Mondial-assistance. Com - www. Mondial-assistance. It. |
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