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LUNEDI
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Notiziario Marketpress di
Lunedì 29 Giugno 2009 |
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INTERNET E BULLISMO |
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Maria Burani Procaccini, senatore di Forza Italia, ha presentato un disegno di legge per vietare la divulgazione via internet di immagini di episodi di bullismo. Il provvedimento prevede pene pesanti per i trasgressori, con l´inasprimento delle pene per i minori e per i genitori correi, e la chiusura dei siti . |
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OBBLIGO DI RETTIFICA PER I SITI INFORMATICI: RICHIESTA DI MODIFICA DEL DDL IN DISCUSSIONE AL SENATO |
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L’istituto per le Politiche dell’Innovazione ha scritto ai Capi Gruppo del Senato della Repubblica per esprimere dubbi e perplessità in merito alla formulazione dell’art. 1, comma 28, del disegno di legge sulle intercettazioni, che limiterebbe la libertà di manifestazione del pensiero in Rete. La previsione normativa, infatti, assoggetterebbe il responsabile di un sito informatico allo stesso obbligo di rettifica che la Legge n. 47 dell’8 febbraio 1948 sulla stampa pone a carico del direttore responsabile delle testate giornalistiche. Come già accade per una testata giornalistica, l’omesso adempimento a tale obbligo entro 48 ore comporterebbe per il responsabile del sito informatico la condanna ad una sanzione pecuniaria fino a 25 milioni di vecchie lire. Secondo l’istituto sarebbe opportuno un emendamento per chiarire che l’obbligo di rettifica, previsto dal comma 28 dell’art. 1 del disegno di legge sulle Intercettazioni, si deve applicare solo ed esclusivamente ai siti informatici di testate telematiche soggette all’obbligo di registrazione vale a dire ai soli siti internet attraverso i quali vengono diffuse informazioni prodotte nell’ambito di un processo professionistico realizzato nell’ambito di una struttura imprenditoriale e redazionale . |
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INTERNET: REATI, SANZIONI E NORME APPLICABILI |
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Tramite internet è possibile commettere diversi reati, come, ad esempio, la violazione delle norme sul diritto d´autore, la diffamazione, la violazione delle norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori, la violazione delle norme sull´ordine pubblico con la diffusione di materiale di carattere terroristico, la violazione del diritto alla privacy. Gli strumenti sono tanti: messaggi, immagini e filmati all´interno di newsgroups, mailing lists, chat line, pagine web personali. Per questo riepiloghiamo di seguito alcune delle norme applicabili. L´articolo 57 Cp, ad esempio, equipara il gestore di un sito internet ad un direttore responsabile e gli attribuisce l´obbligo di verificare la liceità del materiale pubblicato sul proprio server, compreso quello inviato da terzi. L’internet provider sarebbe quindi corresponsabile della condotta illecita del terzo utente sulla base del principio giuridico della culpa in vigilando, che si realizza con il mancato adempimento dell´obbligo di monitoraggio del materiale sistemato nel server. Il direttore deve evitare che, con il mezzo della stampa (o di internet), si “commettano delitti”. La Legge n. 223/90 (“legge Mammì”) ha esteso la responsabilità della vigilanza ai direttori dei Tg e dei radiogiornali. La Legge n. 62/01 ha coinvolto anche i direttori dei siti web. La seconda sezione civile del Tribunale di Milano, con la sentenza 10-16 maggio 2002 n. 6127, ha così potuto affermare: “alla luce della complessiva normativa in tema di pubblicazioni diffuse sulla rete Internet, risulta ormai acquisito all’ordinamento giuridico il principio della totale assimilazione della pubblicazione cartacea a quella diffusa in via elettronica, secondo quanto stabilito esplicitamente dall’articolo 1 della Legge n. 62/2001”. L’articolo 16 del Decreto legislativo n. 70/03 (Attuazione della direttiva 2000/31/Ce relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell´informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico) precisa che “nella prestazione di un servizio della società dell´informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l´attività o l´informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l´illiceità dell´attività o dell´informazione; b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l´accesso”. Il successivo art. 17 (Assenza dell´obbligo generale di sorveglianza) dello stesso provvedimento prescrive che: “nella prestazione dei servizi . Il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. 2. Il prestatore è comunque tenuto: a) ad informare senza indugio l´autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell´informazione; b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l´identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite. 3. Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall´autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l´accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l´accesso, non ha provveduto ad informarne l´autorità competente”. Se non c’è obbligo di sorveglianza non c’è responsabilità penale. E se c’è correttezza nei comportamento con le autorità di vigilanza non c’è responsabilità civile. L’art. 21, 2 comma, della Costituzione afferma che “la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”. Gli internet provider non possono esercitare tali funzioni. Solo il giudice può ordinare che un filmato illecito sia tolto dal web . |
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AGENZIA DELLE ENTRATE: ADEMPIMENTI |
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Con provvedimento del 10 giugno 2009 è stato approvato l’adeguamento dei servizi telematici dell´Agenzia delle Entrate alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali - Nuove regole per l´utilizzo e l´accesso a Entratel e Fisconline. |
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KASPERSKY LAB: ARTICOLO TECNICO SULLE MINACCE LEGATE ALL’USO DEL WIFI |
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Kaspersky Lab ha pubblicato un articolo tecnico sui pericoli legati all’uso delle reti wireless, scritto da Christian Funk, Malware Analyst di Kaspersky Lab. Funk descrive le principali minacce legate all’uso del Wifi e le possibili misure di protezione, oltre ad analizzare gli altri metodi di collegamento alla rete: Umts e 3G. La versione completa dell’articolo è disponibile su www. Viruslist. Com. L’estate è alle porte, sempre più persone approfittano delle giornate di sole per connettersi ad Internet fuori dalle mura domestiche, grazie agli hot spot Wifi. Ciò offre indubbiamente dei vantaggi, come ad esempio il risparmio sui costi di connessione, ma espone gli utenti, e i loro dati, ad alcuni rischi. Secondo l’autore, molte reti Wifi sono vulnerabili all’attacco chiamato man-in-the-middle, tramite il quale i cybercriminali “dirottano” (hijacking) il flusso di dati dell’utente per poterne avere pieno accesso. Questo tipo di attacco viene di solito utilizzato per rubare password, Pin, codici bancari o informazioni personali. Secondo Christian Funk, il modo migliore per crittografare e creare un “tunnel” sicuro per i propri dati, è utilizzare una Vpn (Virtual Private Network). Chi non possedesse un servizio Vpn aziendale, può utilizzare uno dei tanti servizi Vpn disponibili sul mercato. L’autore analizza inoltre altri metodi di connessione wireless: Umts e 3G; entrambe queste tecnologie supportano algoritmi di autenticazione ottimizzati. La copertura di queste connessioni in Europa è ormai del 90%, e i prezzi diventano sempre più competitivi. L’esperto di Kaspersky Lab sottolinea, infine, l’importanza di una protezione antivirus completa, in cui sia presente anche un firewall e un modulo per il controllo delle attività delle applicazioni, oltre al classico scanner antivirus. Informazioni su Kaspersky Lab: www. Kaspersky. It . |
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POLIZIA: CENTRO ANTICRIMINE INFORMATICO |
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Lo scorso 23 luglio, a Roma, alla presenza del Ministro dell’Interno, Roberto Maroni, del Ministro di Giustizia, Angelino Alfano, del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Gianni Letta, e del capo della Polizia, Antonio Manganelli, è stato inaugurato il Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche (Cnaipic), struttura operativa della polizia postale e delle comunicazioni. Gli obiettivi del Centro sono: prevenire e reprimere i crimini informatici indirizzati verso le infrastrutture critiche o di rilevanza nazionale, rispondere alle sfide di una criminalità sempre più agguerrita con strumenti sofisticati e competenze professionali qualificate. |
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DIRITTO D’AUTORE E MUSICA DELL’WEB: LE SANZIONI |
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La Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni regola il diritto d’autore anche per quanto riguarda la tutela delle opere musicali. In base a tale normativa l´art. 174-ter prevede solo una sanzione amministrativa per chi semplicemente scarica, l´art. 171, comma 1, lett. A-bis) prevede la sanzione penale per chi condivide senza una contropartita economica, mentre l‘art. 171-ter, comma 2, lett. A-bis) prevede sanzioni molti pesanti per chi mette in condivisione opere protette e lo fa a fini di lucro. |
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GIUSTIZIA ITALIANA: CONDANNA PER AUDIOVISIVI ABUSIVAMENTE DUPLICATI |
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Ai sensi dell’art. 171/ter, 1° comma, lettera c, della Legge n. 633/41, il Giudice Monocratico della V Sezione Penale del Tribunale di Palermo ha condannato a 7 mesi di reclusione e alla multa di 2. 700 euro un venditore ambulante per la detenzione per la vendita, e comunque per uso non personale, di supporti audiovisivi quali Dvd film e Cd Musicali abusivamente duplicati. L’interessato era stato sorpreso dalle forze dell’ordine intento a vendere i supporti “pirata” in una piazza del centro storico di Palermo. I Servizi di Antipirateria della Sede di Palermo della Siae avevano constatato le caratteristiche tipiche dei supporti realizzati da laboratori clandestini: bustine trasparenti quali custodie, locandine fotocopiate e/o fotocomposte, supporti anonimi del tipo commercializzati vergini per la masterizzazione domestica. |
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GIUSTIZIA ITALIANA: GOOGLE SOTTO ACCUSA A MILANO PER AVER DIFFUSO UN VIDEO CHOC GIRATO AI DANNI DI UN GIOVANE DISABILE |
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Lo scorso 23 giugno 2009 è iniziato, davanti alla Iv sezione del Tribunale di Milano (giudice monocratico Oscar Maggi), il processo a carico di 4 dirigenti di Google accusati di concorso omissivo per diffamazione a mezzo internet e violazione della privacy per un video choc, finito in rete grazie al servizio Google Video e girato in una scuola di Torino ai danni di un giovane disabile. Gli imputati, tutti americani, sono David Carl Drummond, presidente del Cda di Google Italy S. R. L. E successivamente amministratore delegato; George De Los Reyes, membro del Cda di Google Italy e poi Ad; Peter Fleitcher, responsabile delle strategie per la privacy per l´Europa di Google Inc. ; Arvind Desikan, responsabile del progetto Google Video per l´Europa. Sono imputati in quanto hanno consentito “che venisse immesso per la successiva diffusione a mezzo internet, attraverso le pagine di Google Video Italia e senza alcun controllo preventivo sul suo contenuto, un filmato in cui persone minorenni, in concorso tra loro", pronunciando una frase offensiva verso il ragazzo e "ponendo in essere altri numerosi atti vessatori" nei suoi confronti, "ledevano i diritti e le libertà fondamentali nonché la dignità degli interessati". Secondo l’accusa a Google viene estesa la normativa sulla stampa in quanto “la rete internet, quale sistema internazionale di interrelazione tra piccole e grandi reti telematiche, è equiparabile ad un organo di stampa” ed “il titolare di un nome di dominio internet ha gli obblighi del proprietario di un organo di comunicazione” (Trib. Napoli, 8 agosto 1997). Secondo Google “i filmati pubblicati dagli utenti vanno in linea automaticamente e che non c´è nessun filtro editoriale preventivo da parte nostra. Quello che facciamo è ´tirare giù´ i contenuti illegali quando ce ne accorgiamo. Il video era evidentemente contrario alle nostre policy, infatti l´abbiamo cancellato immediatamente, appena ci è stato segnalato. Stiamo sperimentando, e continueremo a sperimentare, tecnologie in grado di individuare automaticamente i contenuti illegali. Ma non è un´impresa facile. Per fortuna ci siamo accorti che il filtro più importante è il controllo della comunità. Sono gli stessi utenti di Google, che appena vedono qualcosa di anomalo, provvedono a segnalarcelo´´. Drummond, De Los Reyes e Fleitcher sono accusati anche di violazione della privacy in quanto "al fine di trarne profitto per il tramite del servizio Google Video (gratuito ma che si finanzia attraverso la pubblicità) procedevano al trattamento dei dati personali" in violazione di alcuni articoli del Decreto legislativo n. 196/03. Secondo il Garante della Privacy, “il caso del video del ragazzo down pestato in classe effettivamente pone il problema del controllo sui siti Internet e sui nuovi media per i quali è più difficile intervenire con provvedimenti interdettivi. Il web è molto ampio e la quantità dei siti si moltiplica quotidianamente. Spesso, perciò, sono difficili il monitoraggio e l´intervento tempestivo´´. Risulta indagata, per un´accusa diversa, anche una quinta persona, l´indiano Nikesh Arora, che, durante una controversia di Google Italy davanti al Garante della privacy "dichiarava falsamente di essere ´rappresentante debitamente autorizzato´ e ´legale rappresentante´ di Google Italy" quando invece non ne aveva titolo. In quel caso, la controversia fu vinta da Google . |
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GIUSTIZIA EUROPEA: GLI ATTI EXTRAGIUDIZIALI SONO DA NOTIFICARE ATTRAVERSO IL SISTEMA COMUNITARIO |
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Il 25 giugno 2009 con la sentenza pronunciata nella causa C‑14/08 - Roda Golf & Beach Resort Sl - la Corte di giustizia ha affermato che gli atti extragiudiziali emanati al di fuori di un procedimento giudiziario, quali gli atti notarili, ricadono nel sistema di notificazione e comunicazione intracomunitaria. La cooperazione giudiziaria contemplata da tale sistema può manifestarsi tanto nell’ambito di un procedimento giudiziario quanto al di fuori di esso. Il regolamento 29 maggio 2000, n. 1348, relativo alla notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale è stato sostituito dal regolamento (Ce) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 novembre 2007, n. 1393, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il regolamento (Ce) n. 1348/2000 (Gu L 324, pag. 79) degli atti ha ad oggetto il miglioramento e l’accelerazione della trasmissione tra gli Stati membri, ai fini di notificazione e di comunicazione, di atti giudiziari e extragiudiziali in materia civile e commerciale. Nell’ottobre del 2007, la società di diritto spagnolo, Roda Golf & Beach Resort Sl, redigeva, dinanzi ad un notaio di San Javier (Murcia, Spagna), un atto volto a far trasmettere, conformemente al regolamento sulla notificazione e comunicazione, sedici lettere indirizzate a destinatari residenti nel Regno Unito e in Irlanda tramite la cancelleria del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción di San Javier. Tali lettere avevano ad oggetto la risoluzione unilaterale di contratti di compravendita immobiliare conclusi tra la detta società e i destinatari medesimi. Dal loro contenuto non emerge alcun nesso con un procedimento giudiziario pendente. La cancelleria si rifiutava di procedere alla trasmissione dell’atto alle competenti autorità del Regno Unito e dell’Irlanda, sulla base del rilievo che la notificazione non avverrebbe nell’ambito di un procedimento giudiziario e non ricadrebbe, quindi, nella sfera di applicazione del regolamento sulla notificazione e comunicazione. Avverso tale decisione la Roda Golf proponeva ricorso. Il Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 5 di San Javier, investito del ricorso, chiede quindi se la notificazione e comunicazione di atti extragiudiziali al di fuori di un procedimento giudiziario, laddove vengano effettuate tra soggetti privati, ricadano nella sfera di applicazione del detto regolamento. Per quanto attiene alla competenza della Corte a risolvere le questioni pregiudiziali sottopostele, la Corte rammenta anzitutto che, considerato che il regolamento sulla notificazione e la comunicazione è stato emanato sulla base del titolo Iv del Trattato Ce relativo ai visti, all’asilo, all’immigrazione ed alle altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone, unicamente un giudice nazionale le cui decisioni non siano impugnabili con rimedi giurisdizionali di diritto interno può chiedere alla Corte di pronunciarsi su una questione interpretativa del detto regolamento. La Corte ritiene che tale requisiti ricorrano nella specie, considerato che il giudice del rinvio ha fatto presente, nella propria domanda di pronuncia pregiudiziale, che l’emananda decisione nella causa principale sarà di ultimo grado. In effetti, la Corte ritiene che non le competa la soluzione di qualsivoglia possibile controversia quanto alla impugnabilità, secondo le norme del diritto nazionale, di una siffatta decisione. Inoltre, atteso che l’oggetto del ricorso nella causa principale è l’annullamento del diniego della cancelleria, asseritamente lesivo di un diritto del richiedente, la Corte ritiene che al giudice del rinvio sia stata sottoposta una lite e che questo eserciti quindi funzioni giurisdizionali. Conseguentemente, la Corte si dichiara competente a risolvere le questioni pregiudiziali sottopostele. Inoltre, quanto al merito, la Corte rileva anzitutto che il regolamento sulla notificazione e la comunicazione non definisce in termini precisi ed uniformi la nozione di atto extragiudiziale. Poi, nonostante l’esistenza di un repertorio redatto dalla Commissione di concerto con gli Stati membri in cui sono indicati gli atti che possono essere notificati o comunicati, la Corte conclude che la nozione di «atto extragiudiziale» ai sensi del regolamento sulla notificazione e la comunicazione, deve essere considerata come una nozione di diritto comunitario e non quale nozione di diritto nazionale. A parere della Corte, quindi, il regolamento mira ad istituire un sistema di notificazione e comunicazione intracomunitaria finalizzato al buon funzionamento del mercato interno. Alla luce di tale finalità, la Corte ritiene che la cooperazione giudiziaria contemplata dal detto regolamento possa manifestarsi tanto nell’ambito di un procedimento giudiziario quanto al di fuori di esso, laddove tale cooperazione presenti un’incidenza transfrontaliera e risulti necessaria per il buon funzionamento del mercato interno. La Corte rileva peraltro che l’atto di cui trattasi, trasmesso alla cancelleria del giudice del rinvio ai fini della sua notificazione, è stato redatto da un notaio e costituisce, quindi, un atto extragiudiziale, ai sensi del regolamento. Infine, a fronte delle preoccupazioni, espresse da taluni governi, che un’accezione ampia della nozione di atto extragiudiziale imporrebbe oneri eccessivi rispetto alle risorse dei giudici nazionali, la Corte precisa che gli obblighi in materia di notificazione e di comunicazione risultanti dal regolamento non incombono necessariamente ai giudici nazionali e che gli Stati membri sono liberi di designare, a tal fine, organi diversi dai giudici nazionali. D’altro canto, la Corte rileva che la notificazione o la comunicazione tramite organi mittenti e organi riceventi non costituisce l’unico strumento di notificazione o comunicazione previsto dal detto regolamento. Conseguentemente, la Corte conclude che la notificazione e la comunicazione, al di fuori di un procedimento giudiziario, di un atto notarile come quello oggetto della causa principale ricadono nella sfera di applicazione del regolamento sulla notificazione e la comunicazione . |
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GIUSTIZIA EUROPEA: ITALIA DEFERITA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA PER MANCATO RECUPERO DI AIUTI ILLEGALI |
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La Commissione europea ha deciso di deferire l’Italia alla Corte di giustizia delle Comunità europee per non aver dato esecuzione ad una sentenza della Corte del 2004 (causa C-99/02) che confermava una decisione del 1999 con cui la Commissione aveva accertato la concessione, da parte dell’Italia, di aiuti illegali ed incompatibili e ne aveva ordinato il recupero. La Commissione richiede ora pertanto alla Corte di giustizia di comminare all’Italia ammende ai sensi dell’articolo 228 del trattato Ce. Gli aiuti illegali in questione erano stati concessi sotto forma di esenzione da contributi di previdenza sociale nei casi in cui le imprese non potevano provare l’avvenuta creazione di nuovi posti di lavoro o che i lavoratori assunti avessero difficoltà particolari per l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro. Malgrado siano già trascorsi oltre cinque anni da tale sentenza, l’Italia ha recuperato soltanto una piccola parte degli aiuti, complessivamente stimati a circa 281 milioni di euro. Il commissario responsabile per la Concorrenza Neelie Kroes ha osservato: “La Commissione adotterà tutte le misure giuridiche necessarie per garantire che gli Stati membri adempiano ai loro obblighi di recupero degli aiuti illegali ed incompatibili". Il 1° aprile 2004, nella causa C-99/02, la Corte di giustizia ha dichiarato che l´Italia non aveva rispettato gli obblighi di recupero imposti dalla decisione della Commissione dell´11 maggio 1999 (vedi Ip/99/321). La decisione riguardava misure di aiuto per la promozione dell´occupazione. La Commissione aveva constatato che una parte degli aiuti era incompatibile con il mercato comune in quanto non adatta a conseguire l´obiettivo dichiarato della creazione di posti di lavoro e che doveva quindi essere recuperata presso i beneficiari. L’italia non ha finora comunicato alla Commissione l’avvenuto recupero completo degli aiuti. In base ai calcoli più recenti presentati dall’Italia, è stato recuperato meno del 20% dell’importo complessivo, stimato a circa 281 milioni di euro, a più di dieci anni dalla decisione di recupero originaria della Commissione e a più di cinque anni dalla precedente sentenza della Corte di giustizia. La Commissione ha pertanto deciso di richiedere alla Corte di giustizia di comminare ammende sotto forma di penalità di mora giornaliera, da calcolare dalla data della sentenza che la Corte di giustizia emetterà fino al momento in cui l’Italia riuscirà a completare il recupero, nonché di una somma forfettaria relativa al periodo trascorso dalla precedente sentenza della Corte del 2004. Per il calcolo delle ammende la Commissione applicherà la propria comunicazione del 2005 sull’applicazione dell’articolo 228 del trattato Ce. La proposta terrà pertanto conto della gravità dell’infrazione, del considerevole periodo trascorso dalla precedente sentenza della Corte di giustizia e della situazione dello Stato membro. |
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CLASS ACTION: NUOVAMENTE PROROGATA L´ENTRATA IN VIGORE |
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Venerdì 26 giugno, il Consiglio dei Ministri n. 54 ha approvato un decreto legge che contiene misure anticrisi e proroga alcuni termini in scadenza previsti da disposizioni normative. L’art. 23, comma 16, del provvedimento modifica l’art. 2, comma 447, della Legge Finanziaria 2008 e prevede che l’art. 140-bis del Codice del Consumo, con cui era stata introdotta nel nostro ordinamento l’azione collettiva risarcitoria, sarà efficace solo a partire dal 1° Gennaio 2010. E’ questa la terza proroga dell’entrata in vigore dell’azione collettiva, dopo quella disposta dall’art. 36 della Legge n. 133/08, che ha convertito il Decreto legge n. 112/08 (cd. Manovra economica 2009) e quella contenuta nella Legge n. 14/09, che ha convertito il Decreto legge milleproroghe n. 207/08), che aveva posticipato l’efficacia di tali norme al 30 giugno 2009. L’ulteriore rinvio è stato disposto per attendere la conclusione dell’iter parlamentare di approvazione del Disegno di legge As 1195 (cd. Sviluppo), che introduce una serie di correttivi all’art. 140-bis del Codice del Consumo . |
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EDITECH 2009: EDITORI ITALIANI ED ESPERTI INTERNAZIONALI A CONFRONTO SUL PRESENTE DIGITALE DELL’EDITORIA |
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L’ebook? Rappresenta il 2% del mercato americano (fatturato al netto degli sconti) del libro. Parola di Michael Healy del Book Industry Study Group a Editech 2009, la Giornata internazionale di studio e approfondimento in corso oggi, 25 giugno, a Milano dall’Associazione Italiana Editori (Aie) per far conoscere agli operatori, ancor prima che al grande pubblico, le tendenze in atto e le prospettive nell’ambito del’innovazione tecnologica nel settore editoriale. Secondo Healy sui 40miliardi circa del mercato americano l’ebook vale oggi 793milioni di dollari mentre l’audio book raggiunge il miliardo di dollari (pesando per il 2,5%). Cifre a confronto che rilevano come questo mercato sia ancora “piccolo” ma estremamente dinamico, al punto che il giro d’affari all’ingrosso dell’ebook del solo mese di aprile 2009 si attesta negli Stati Uniti su un +228% (dato Idpf) rispetto allo stesso mese dello scorso anno e che nel 2008 la crescita è stata del 68,4%, come evidenziato da Michael Smith dell’International digital publishing forum (Idpf). E in Italia? Le stime fornite dall’Ufficio studi dell’Aie rilevano per il mercato degli audiolibri e dell’ebook un peso inferiore allo 0,03% sul mercato complessivo del libro. Cifre emerse nel corso del Convegno, promosso da Aie in collaborazione con Siemens e con il supporto di alcune delle principali aziende che operano nel settore delle tecnologie applicate al mondo dell’editoria quali Open Text, Promedia solutions, Rotomail Italia e Telecom Italia, che vuole fornire un panorama aggiornato a livello internazionale e nazionale sull’impatto che le tecnologie possono avere per le case editrici. Al centro, il tema dell’ebook ma non solo. Spazio quindi al caso Kindle, il dispositivo portatile di Amazon che è stato presentato da Madeline Mcintosh (secondo cui i lettori che hanno acquistato un kindle acquistano libri 2,6 volte in più rispetto a quando non lo avevano), ma anche ai contenuti digitali nella scuola, alla soluzione tedesca per l’industria del libro fornita da libreka! presentata da Ronald Schild, alle tecniche di vendita degli ebook in base all’esperienza della danese ebog. Dk. E spazio ancora ai social network e ai community text con l’esperienza della casa editrice inglese Pan Macmillan che ha cercato di rendere sia le proprie opere sia la casa editrice più orientata al mondo delle community, aprendo il processo editoriale e i testi al social web: un caso non isolato se si pensa che nel solo primo trimestre 2006 l’editoria ha investito sul web 2. |
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TEMPIO DI GIOVE: RIVISTA DELL’AVVOCATURA ON LINE SUL PORTALE DEL COMUNE DI ROMA |
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Dopo qualche anno di sospensione, riprende la pubblicazione di "Tempio di Giove", il bimestrale di informazioni giuridiche dall´Avvocatura del Comune di Roma, realizzato con il contributo dei dottori praticanti l´attività forense. Direttore responsabile Simone Turbolente. La nuova edizione della rivista, che prende nome dalla via del Campidoglio dove hanno sede gli uffici dell’Avvocatura, è disponibile, in formato pdf, sul Portale istituzionale del Comune di Roma (il link per accedere alla rivista è sulla home page del sito www. Comune. Roma. It sul menu "i media del comune"). La pubblicazione della rivista ha cadenza bimestrale nella versione digitale e semestrale nella versione cartacea. Le quattro sezioni da cui è composta contengono i principi giuridici di valore generale estratti dalle sentenze giurisdizionali e dai pareri espressi dagli Avvocati capitolini. Corredata di indici cronologici e tematici permette il facile reperimento di notizie relative ai temi giuridici di interesse. Il volume cartaceo, nel quale saranno raccolti i numeri bimestrali, sarà distribuito a tutte le Direzioni comunali, agli Uffici relazioni con il pubblico e ovviamente a tutti gli Uffici che ne faranno richiesta. L´avvocatura del Comune di Roma è il più antico ufficio legale di un Ente pubblico in Italia: la sua costituzione fu, infatti, deliberata dal Consiglio Comunale nel lontano 21 giugno 1901. Costituita ora come Ufficio extra dipartimentale, l´Avvocatura è coordinata da un Capo, primus inter pares, ed è composta da un pool di giuristi specializzati che rappresenta e difende Il Comune in tutte le sedi di giustizia. Offre inoltre la sua alta consulenza giuridico-legale agli Uffici ed agli Organi comunali . |
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CCIAA RIETI-ISNART, TURISMO, AL VIA SISTEMA E-BOOKING PER LE STRUTTURE RICETTIVE REATINE |
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Al via il sistema di e-booking per le strutture ricettive della provincia di Rieti che hanno conquistato - prime in Europa – la doppia certificazione di qualità Ospitalità Italiana Isnart-cammini d’Europa. Un sistema di prenotazione on-line finanziato dalla Camera di Commercio di Rieti nell’ambito di un percorso partito proprio dal progetto pilota di accreditamento congiunto ai due marchi lanciato a Rieti che offrirà alle strutture agrituristiche, agli hotel ed ai Bed & Breakfast della provincia che hanno ottenuto la certificazione di qualità di aumentare la propria competitività. “Ci sono dei settori maturi ed altri, come il turismo, che hanno grandi potenzialità di crescita anche in tempi rapidi – ha detto il presidente della Camera di Commercio di Rieti, Vincenzo Regnini, durante l’incontro illustrativo svoltosi presso l’Ente alla presenza del direttore generale di Isnart, Giovanni Cocco, dei progettisti del sistema di e-booking e delle strutture ricettive coinvolte – e la doppia certificazione, così come il sistema di prenotazione on-line ed eventi di grande richiamo come il Buy Lazio che si svolgerà nel Reatino dal 10 al 13 settembre, rappresentano i tasselli su cui la Camera di Commercio sta investendo con convinzione per rilanciare, insieme agli altri enti ed associazioni di categoria che si occupano di promozione del territorio con cui stiamo lavorando in grande sinergia, il turismo di qualità e l’indotto economico che vi ruota attorno”. Il sistema di e-booking permetterà, una volta validati i dati da parte delle strutture ricettive, di effettuare prenotazioni on line attraverso il sito della Camera di Commercio di Rieti www. Camercomrieti. It ed i portali delle singole strutture turistiche aderenti. “Questo sistema rappresenta un ulteriore strumento a servizio delle imprese del settore – ha aggiunto Giovanni Cocco – che in questo modo avranno la possibilità di innovare i propri sistemi di prenotazione, il tutto nell’ambito di una strategia di continuo miglioramento e di crescita insieme agli operatori nell’ambito sia della promozione delle proprie strutture e del territorio sia delle capacità gestionali e organizzative”. Per gli alberghi-hotel, sono state inserite nel sistema di e-booking le seguenti strutture: Hotel Serena (Rieti), Hotel Cavour (Rieti), Grande Albergo Quattro Stagioni (Rieti), Hotel Borgo Paraelios (Poggio Catino), Hotel Cristallo (Terminillo-rieti), Hotel President (Rieti), Park Hotel Villa Potenziani (Rieti), Hotel Miramonti (Rieti), Hotel Degli Angeli (Magliano Sabina), Hotel Quinto Assio (Cittaducale), Il Castagneto (Amatrice), l’agriturismo Il Fienile di Orazio (Monte San Giovanni in Sabina), Agriturismo Santopietro (Fara in Sabina), Tenuta Due Laghi (Rivodutri), Azienda Agrituristica S. Ilario sul Farfa (Poggio Nativo), Casale Tancia (Monte San Giovanni in Sabina), Azienda Agrituristica Corlando Tre (Collevecchio), il Bed & Breakfast il Girasole (Contigliano) . |
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