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Notiziario Marketpress di Lunedì 15 Novembre 2010
SEMPLIFICAZIONE: A MILANO SUL WEB L’ALBO PRETORIO, ON LINE TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE  
 
L’11 novembre 2010 il Sindaco Letizia Moratti e l’assessore alla Qualità, Servizi al Cittadino, Semplificazione e Servizi Civici Stefano Pillitteri, sono intervenuti, in sala dell’Orologio, a Palazzo Marino, per la presentazione dell’avvio del processo di pubblicazione on line dell’Albo pretorio: “Oggi presentiamo un servizio che, non soltanto soddisfa quei criteri di trasparenza e accessibilità promossi dal Comune ma, al tempo stesso, risponde alle più recenti disposizioni emanate dal Governo in materia di trasparenza della Pubblica Amministrazione. – ha detto la Moratti - Un altro passo avanti verso la Milano del futuro che va, ogni giorno, più incontro ai bisogni dei suoi cittadini con nuovi servizi, nuove procedure semplificate”. Sono più di 19mila gli atti esposti nel corso del 2009. Dall’11 novembre più trasparenza e risparmio di carta e risorse, grazie all’avvio della pubblicazione on line. In attuazione quindi dell’art. 32 della legge n. 69/2009 che dispone l’obbligo di pubblicare nei propri siti informatici gli atti e i provvedimenti amministrativi che devono essere portati a conoscenza del pubblico (pubblicità legale) per poter avere effetto, il Comune di Milano annuncia l’avvio del processo di pubblicazione sull’Albo Pretorio on line che, in forma sperimentale, sarà raggiungibile direttamente dalla Home Page del sito istituzionale (www.Comune.milano.it) senza necessità di alcuna forma di log-in o identificazione dell’utente, al fine di consentire la massima trasparenza e accessibilità, in armonia con lo spirito della normativa a riguardo. “Gli atti pubblicati sull’Albo Pretorio – ha proseguito il Sindaco – potranno essere consultati e scaricati direttamente dal sito istituzionale del Comune di Milano e grazie alla firma digitale avranno valore legale. Un servizio che è l’ennesimo risultato dell’azione di innovazione e semplificazione dettata dall’Amministrazione: dal servizio di posta certificata alla gestione della Tarsu, dai certificati anagrafici alla gestione delle multe, alla prenotazione dei musei. E ancora penso all’attivazione del Portale per le imprese e alla Diap online: due strumenti che, grazie all’utilizzo delle tecnologie informatiche, puntano a rendere più immediato, accessibile e veloce il rapporto delle imprese con la Pubblica Amministrazione. Penso alla collaborazione con il Tribunale e il Ministero della Giustizia per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e l’informatizzazione dei processi civili in corso a Milano. Esempi di una politica che punta costantemente a rinnovarsi, che parte sempre dalla centralità della persona e dei suoi bisogni. Una macchina amministrativa a misura di cittadino, una burocrazia amica, di supporto ai milanesi nel lavoro e nella vita quotidiana”. “Quello di oggi è per Milano un traguardo di grande rilievo – ha dichiarato l’assessore ai Servizi civici e Semplificazione Stefano Pillitteri –. L’albo Pretorio on line è un’ulteriore dimostrazione che il Comune, e il mio Assessorato, hanno fatto e fanno della semplificazione e dell’efficienza un obiettivo primario. La realizzazione di questa modalità di pubblicazione degli atti – ha aggiunto Pillitteri - costituisce infatti un importante passo avanti nel segno della trasparenza, della razionalizzazione della risorse e del risparmio nonché della facilitazione dei rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione”. La sperimentazione si concluderà il 31 dicembre e consentirà di mettere a punto l’organizzazione che si occuperà della gestione e pubblicazione dei documenti. Dal 1º gennaio 2011, poi, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non avranno più effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione. Il flusso del procedimento di pubblicazione informatizzato replicherà, nella sostanza giuridica, quello attualmente in vigore per la pubblicazione fisica, tenendo conto delle opportune e necessarie modificazioni organizzative. L’applicazione informatica dell’Albo Pretorio On Line consentirà di poter attivare accessi distribuiti presso qualsiasi unità organizzativa, oltre che presso l’Ufficio Albo Pretorio del Settore Servizi al Cittadino. I documenti pubblicati saranno in formato Pdf, quindi di facile consultazione, scaricabili e stampabili; recheranno, inoltre, una firma digitale che ne garantirà la conformità all’originale cartaceo. Al termine del periodo di pubblicazione, i documenti verranno eliminati dalla vista pubblica e verranno archiviati in un repository documentale, insieme all’attestazione – sempre firmata digitalmente – di avvenuta pubblicazione con l’indicazione del relativo periodo. Ovviamente l’intero processo di pubblicazione on line degli atti comunali e delle pubblicazioni di matrimonio rispetterà rigorosamente le indicazioni del Garante della Privacy. Resoconto delle pubblicazioni effettuate all´Albo Pretorio nel corso del 2009. 19150 atti totali scorporati in alcune delle seguenti macro categorie: - 3915 delibere di Giunta - 56 delibere di Consiglio Comunale - 6025 determine - 1048 delibere Consigli di Zona - 471 convocazioni di Commissioni consiliari - circa 400 tra avvisi di gara ed esiti - 150 graduatorie di varia natura - 80 tra ordinanze e decreti di competenza del Sindaco - 300 tra bandi vari, bandi pubblici e avvisi pubblici - 62 manifesti - 2953 esposizione busta art. 140 (notifiche) - 212 istanze cambiamento del nome di competenza delle Prefetture - 1992 verbali di irreperibilità - 5 sentenze provenienti dalla Procura della Repubblica. - numerosi atti di varia natura (rettifiche, dinamiche elettorale)  
   
   
INTERNET GOVERNANCE FORUM ITALIA 2010: TAVOLA ROTONDA SU IL DIRITTO DI ACCESSO AD INTERNET - MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 2010, ORE 9.30-13.30 – CNR, SALA PENTAGONO, P.LE ALDO MORO 7, ROMA  
 
I lavori della giornata saranno dedicati al rilevante tema dell´accesso ad Internet considerato dalla prospettiva del giurista. Il quesito iniziale affrontato dai relatori sarà, dunque, quello relativo al riconoscimento in via legislativa o, diversamente, in via interpretativa di un possibile "nuovo" diritto di accesso alla Rete. La disamina del quadro legislativo e giurisprudenziale a livello nazionale, sovranazionale ed internazionale supporterà le riflessioni e le proposte dei relatori, che saranno poi presentate nella sessione plenaria dell´Igf Italia 2010. (http://www.Igf-italia.it/igf-italia10/programma ) Dettagli tecnici dell´evento: La partecipazione alla tavola rotonda è gratuita, ma è necessario registrarsi entro il 25 novembre 2010. I dettagli della tavola rotonda e argomenti trattati nella brochure (http://www.Ittig.cnr.it/editoriaservizi/eventiconvegni/brochure30novembre.jpg ), mentre la registrazione è on-line: http://www.Igf-italia.it/igf-italia10/registrazione  “Crediamo che il nostro contributo di giuristi all´Internet Governance Forum Italia 2010 possa essere particolarmente rilevante – apre Marina Pietrangelo, componente del Comitato scientifico assieme a Costantino Ciampi e Sebastiano Faro dell´Istituto di Teoria e Tecniche dell´Informazione Giuridica del Cnr, oltre che referente della segreteria scientifica e organizzativa dell´evento - Infatti, nella fase attuale qualunque riflessione su Internet non può prescindere da una riflessione non tanto e non solo sull´accesso ad Internet, quanto soprattutto sulla necessità di riconoscere un “diritto” di accesso a tale mezzo.” “Di accesso alla Rete si discute da anni e proprio nei primi Igf globali organizzati dall´Onu si sottolineò l´importanza della garanzia dell´accesso alla Rete per tutti gli individui – continua Marina Pietrangelo - Oggi, dunque, i tempi sono maturi per confrontare i diversi approcci seguiti da alcuni legislatori (Finlandia, Estonia, Italia) e/o le modifiche ai testi costituzionali (Grecia, Ecuador) e/o le pronunce giurisprudenziali (Francia, Belgio, Germania), tutti finalizzati a sancire un nuovo e trasversale diritto. Molti sono gli interrogativi che ancora meritano una risposta: il riconoscimento in via legislativa di un diritto siffatto, come per esempio è avvenuto nel nostro Paese con la cosiddetta legge “Stanca “(v. L´art. 1, co.1, l. N. 4/2004), è di per sé sufficiente a porre una tutela o non è forse necessario prevedere che tale diritto sia realmente esigibile e, dunque, che i governi affianchino alle previsioni legislative azioni mirate per rendere effettivo il diritto in questione?. E ancora, il riconoscimento a livello costituzionale di tale diritto, come è avvenuto già in alcuni Paesi, pone garanzie ulteriori di effettività? E poi, per esempio, seguendo l´orientamento del Conseil constitutionnel francese (v. La décision n. 2009-580 Dc del 10 giugno 2009), il diritto di accesso ad Internet può essere oggi considerato un diritto fondamentale, vista la sua caratteristica di presupposto necessario delle libertà di comunicazione e di espressione, sancite nelle Carte costituzionali?. Qual è il contributo dell´Unione europea in tema di diritto di accesso ad Internet, anche alla luce delle recenti modifiche apportate al cosiddetto “pacchetto telecom”? E di nuovo, nel nostro Paese, non è forse giunto il momento di considerare Internet un servizio universale?” Per informazioni: Segreteria scientifica e organizzativa, Marina Pietrangelo , 0554399634 - pietrangelo@ittig.Cnr.it  ; Istituto di Teoria e Tecniche dell´Informazione Giuridica del Cnr - Registrazione online (http://www.Igf-italia.it/igf-italia10/registrazione)  
   
   
TAVOLA ROTONDA SU ROBOTICA TRA ETICA E DIRITTO - MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 2010, ORE 9.00/13.30 - ITTIG - CNR - VIA DEI BARUCCI 20, FIRENZE  
 
La giornata di studio mira a discutere in modo interdisciplinare un tema di grande attualità, gli esiti etici e giuridici della robotica intesa come scienza che costruisce e applica le macchine robotiche. I domini dove vengono utilizzati oggi i robot sono molteplici e molteplici sono le funzioni che questi svolgono. L´aspetto etico può essere visto sotto due profili, come etica della robotica, ossia le regole per i costruttori e gli utilizzatori dei robot e come etica dei robot, ossia le regole di comportamento dei robot stessi. Anche l´aspetto giuridico ha due profili, uno di diritto della robotica ossia la regolamentazione giuridica della costruzione e dell´uso dei robot e delle conseguenze da essi prodotte e l´altro dei diritti dei robot, ossia la regolamentazione giuridica dei comportamenti e delle azioni dei robot con attribuzione di diritti e doveri e previsione della responsabilità degli effetti delle loro azioni. Discuteranno questi temi filosofi della scienza e del diritto e informatici. Per informazioni: Segreteria scientifica e organizzativa Giancarlo Taddei Elmi, Iscrizioni a numero chiuso entro il 23 novembre 2010 a Fax 0554399605  
   
   
TURISMO: TECNOLOGIE, REVENUE E WEB PER USCIRE DALLA CRISI  
 
Il turismo è in crisi? Come superarla? Oggi per mettere un freno alla caduta libera del sistema occorre fare una sola cosa: utilizzare al meglio la tecnologia a disposizione, quella stessa tecnologia di cui i competitori internazionali si sono dotati da tempo. Ebbene sì, le sfide competitive nel turismo oggi si fronteggiano soprattutto utilizzando al meglio i nuovi strumenti tecnologici e mettendo in campo attività di web marketing per meglio relazionarsi con i mercati e per supportare il revenue d’impresa. Ciò coinvolge e condiziona l’intera filiera turistica e le stesse destinazioni turistiche alle prese con strategie innovative intraprese dai principali competitor internazionali. Il Web Hotel Revenue 2010, che si svolgerà dal 9 all’11 dicembre all’Hotel Capannelle di Roma, rappresenta una vera opportunità per gli operatori del settore turistico. Sarà una tre giorni di alta formazione dalla quale gli operatori potranno uscire certi di avere degli strumenti in mano per migliorare e per dare una svolta definitiva alle loro attività. E questo grazie alla presenza dei massimi esperti del settore: quanti in Italia conoscono l’importanza del web marketing? Quanti sanno cos’è la brand reputation? Ma soprattutto quanti conoscono il revenue? Sono ancora in pochi a sapere che esiste un sistema che viene incontro tanto al cliente quanto all’azienda: è il revenue management, una strategia di gestione delle capacità disponibili (camere d´albergo, posti a sedere nel trasporto aereo ecc.) che ha come obiettivo la ottimizzazione del volume di affari, ma è anche un sistema di vendita che si basa sulle esigenze del mercato e soprattutto degli utenti. In sostanza il revenue permette di riempire una struttura 365 giorni all’anno con l’applicazione di prezzi variabili, che supera di gran lunga la logica dell’obsoleta griglia tariffaria. Come? Per scoprirlo basta partecipare al Whr 2010: a spiegare in maniera esaustiva questa apparente complessa tecnica di vendita ci sarà Franco Grasso, il massimo esperto in Italia di revenue management. Accanto a lui i più grandi nomi del settore, riuniti nell’evento capitolino: Tripadvisor, Trivago, Expedia, Lastminute.com, Qnt, Rate Tiger, Blastness, Isnart, Job in Tourism, Serenissima Informatica, Trust You, Fastbooking, Globres, Gestione Albergo, Fondazione Sistema Toscana/toscanalab, Str Global, Res Hospitality Business Developers e Gp Dati. Info: Segreteria Organizzativa Whr http://www.Webhotelrevenue.com  - info@webhotelrevenue.Com  - Tel. +39.095.494395 / +39. 095.2931864 - Fax +39.095.2246280  
   
   
SICILIA: AL VIA TRE BANDI PER RIORGANIZZAZIONE UFFICI GIUDIZIARI  
 
Ammontano complessivamente a 2milioni 700mila euro i bandi relativi al "Rafforzamento delle capacita´ d´azione delle Autorita´ per l´Amministrazione della Giustizia della Regione siciliana", Asse 7 Fondo Sociale Europeo 2007-2013 per le Regioni convergenza, destinati alla riorganizzazione degli uffici giudiziari della Sicilia. La notizia e´ stata ufficializzata dall´assessore regionale per l´Istruzione e la Formazione professionale, Mario Centorrino, che ha partecipato in rappresentanza del Presidente della Regione siciliana, Raffaele Lombardo,alla presentazione dello stato dei lavori del progetto "Giustizia @ Governance" ,che si e´ svolta oggi, nella sede della Procura di Palermo. Obiettivo del programma, avviato lo scorso dicembre con durata due anni, e´, tra gli altri, la riorganizzazione degli uffici giudiziari della Procura della Repubblica di Palermo, della Corte d´Appello di Catania, del Tribunale di Catania, al fine di migliorarne l´efficienza delle prestazioni rivolte a utenti interni ed esterni. "I bandi - ha detto Centorrino- saranno pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana entro il 16 novembre e interesseranno gran parte degli uffici giudiziari del territorio regionale". I nuovi progetti saranno cosi´ distribuiti: 900 mila euro per Procura della Repubblica di Catania, Procura della Repubblica di Siracusa, Tribunale di Siracusa;750 mila euro a Tribunale dei minori di Palermo,procura generale di Palermo,procura della Repubblica di Messina;725 mila euro a Procura Repubblica di Sciacca,tribunale di Gela,procura della Repubblica di Gela,tribunale di Sciacca,tribunale di Modica,procura della Repubblica di Caltagirone  
   
   
PRIVACY: GOOGLE STREET VIEW: LE AUTO DOVRANNO ESSERE RICONOSCIBILI  
 
I cittadini sapranno quando le vetture circolano nel loro quartiere D´ora in poi i cittadini italiani saranno informati della presenza delle "Google cars", i veicoli che circolano nelle città acquisendo immagini fotografiche di luoghi e persone poi pubblicate on line attraverso il servizio Street View. Lo ha stabilito il Garante privacy con un provvedimento con il quale ha chiesto a Google di fornire ai cittadini dettagliate notizie sul passaggio delle auto, affinché possano decidere in piena libertà i propri comportamenti ed eventualmente scegliere di sottrarsi alla "cattura" delle immagini e allontanarsi dai luoghi ripresi. L´autorità italiana è la prima in Europa ad aver adottato uno specifico provvedimento prescrittivo, che prevede anche sanzioni, nei confronti della società di Mountain View allo scopo di consentire ai cittadini una effettiva e tempestiva informazione. Le "Google cars" dovranno essere facilmente individuabili, attraverso cartelli o adesivi ben visibili, che indichino in modo inequivocabile che si stanno acquisendo immagini fotografiche per il servizio Street View. Alla società californiana è stato ordinato inoltre di pubblicare sul proprio sito web, tre giorni prima che inizino le riprese, le località visitate dalle vetture di Street View. Per le grandi città sarà necessario indicare i quartieri in cui circoleranno le vetture. Analogo avviso dovrà essere pubblicato da Google sulle pagine di cronaca locale di almeno due quotidiani e diffuso per mezzo di un´emittente radiofonica locale per ogni regione visitata. Del tutto insufficienti sono apparse infatti all´Autorità italiana le informazioni che ora Google fornisce ai cittadini, limitate alla sola pubblicazione sul sito della società dell´indicazione generica delle città in cui transitano le vetture alcune ore prima del loro passaggio e di un testo contenente informazioni incomplete. Nel dettare le sue misure, il Garante ha tenuto conto di numerose segnalazioni pervenute all´Autorità da cittadini che non desideravano comparire sulle fotografie pubblicate online e ha ritenuto che al trattamento di dati effettuato da Google Street View si debbano applicare le norme del Codice privacy, essendo tale servizio effettuato con strumenti (vetture, impianti fotografici ecc.) situati nel territorio italiano. Alla società californiana è stato anche imposto di nominare un proprio rappresentante sul territorio italiano al quale possano rivolgersi i cittadini per la tutela dei loro diritti. Ad ogni inosservanza delle prescrizioni del Garante scatterà una sanzione che può arrivare fino a centottantamila euro  
   
   
PRIVACY: ORDINANZE DI CUSTODIA CAUTELARE ON LINE: SÌ, MA SOLO CON DATI ESSENZIALI  
 
Se un sito internet pubblica un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a corredo di una notizia, deve però oscurare dal provvedimento on line tutti i dati non essenziali. Lo ha stabilito il Garante privacy vietando ad una associazione la diffusione on line dei numeri di telefono, degli indirizzi dei luoghi di residenza e domicilio e dei codici fiscali di un architetto raggiunto da un provvedimento giudiziario di custodia in carcere e delle altre persone citate nell’ordinanza. L’autorità (con un provvedimento di cui è stato relatore Giuseppe Fortunato) ha così accolto le richieste del destinatario della misura restrittiva che si era rivolto al Garante lamentando un’illecita diffusione di dati "di natura riservata e personale" dovuta alla pubblicazione integrale dell’ordinanza. Pur riconoscendo infatti il diritto alla manifestazione del pensiero da parte della onlus, che può esercitarsi anche mediante la pubblicazione di atti giudiziari non più coperti da segreto, il Garante ha ritenuto che la diffusione di alcuni dati del segnalante e delle altre persone citate nel provvedimento (quali ad esempio numeri di telefono, residenza, codici fiscali ecc.) va al di là della finalità informativa e viola il principio dell’essenzialità dell’informazione. La pubblicazione integrale del provvedimento, inoltre, è ingiustificata anche alla luce del principio di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati, trattandosi di informazioni, strettamente personali, sicuramente sovrabbondanti e non indispensabili per rappresentare la vicenda giudiziaria. Entro trenta giorni l’associazione dovrà rimuovere le informazioni eccedenti dai due siti dove ha pubblicato l’ordinanza e darne comunicazione all’Autorità  
   
   
PRIVACY: IN TV PIÙ TUTELE PER I MINORI VITTIME DI VIOLENZA  
 
No alla diffusione di dettagli che rendono identificabili le vittime. Una vecchia storia di violenza che due sorelle avevano voluto dimenticare. Poi la separazione e la vita che continua in due famiglie diverse. Un giorno la maggiore decide di andare ospite in una trasmissione televisiva per testimoniare gli abusi subiti dallo zio quando era minorenne. Incalzata dalle domande della conduttrice racconta di come anche la sorellina, al tempo di soli due anni, avesse subito gli stessi soprusi. Nel corso dell’intervista si susseguono dati e descrizioni tali da consentire l’identificazione della piccola vittima della violenza, ora quattordicenne. Un trattamento di dati giudicato illecito dal Garante per la privacy, il cui intervento è stato sollecitato dai genitori adottivi della giovane. L’autorità, con un provvedimento di cui è stato relatore Mauro Paissan, ha disposto il divieto di ogni ulteriore diffusione dell’intervista nelle parti in cui si fa riferimento alla sorella minore, obbligando anche a rimuovere gli spezzoni del filmato dal sito internet della trasmissione. Come più volte ribadito dall’Authority – e come stabilito dal Codice della privacy e dai richiami alla Carta di Treviso contenuti nel Codice deontologico dei giornalisti – il diritto del minore alla tutela della propria riservatezza è sempre prevalente rispetto al diritto di cronaca, tanto più quando, come in questo caso, i minori sono vittime di un abuso. I media sono dunque tenuti ad evitare la diffusione di dettagli personali che, anche in maniera indiretta, possano renderli identificabili. Rivelare dunque il cognome della bambina e l’area geografica di residenza, come avvenuto nel corso della trasmissione televisiva, non solo non riveste alcun interesse pubblico, ma rende riconoscibile la piccola, in particolare nella cerchia di familiari e amici della famiglia, e lede gravemente la sua dignità. Nel caso esaminato dal Garante è emerso, inoltre, che la diffusione delle informazioni relative alla bambina è avvenuta su sollecitazione della conduttrice del programma. A tale proposito, l’Autorità nel suo provvedimento ha ritenuto opportuno sottolineare come, a prescindere dalla facoltà dell’intervistato di raccontare liberamente la propria storia, sussista comunque per il giornalista e il conduttore televisivo l’obbligo di impedire che vengano diffuse, anche nel corso di interviste rilasciate da altri soggetti, informazioni che rendano identificabili i minori  
   
   
PRIVACY: RICERCA SCIENTIFICA E DATI SANITARI  
 
Autorizzato uno studio sul tumore promosso da una grande casa farmaceutica. Per condurre uno studio sul tumore metastatico alla mammella promosso da una grande casa farmaceutica, l’azienda ospedaliera San Gerardo di Monza, insieme ad altri 48 centri di cura, potrà accedere alla documentazione medico-clinica di un campione di mille pazienti curati presso questi istituti. L’accesso sarà però limitato alle sole informazioni indispensabili e sarà obbligatorio richiedere il consenso delle pazienti, salvo nei casi in cui esse siano irreperibili o decedute. Questa la decisione adottata dal Garante in seguito alla richiesta della multinazionale di poter avviare uno studio per valutare i cambiamenti intercorsi nel trattamento chemioterapico a seguito dell’ introduzione in commercio, nell’anno 2008, dei farmaci antiangiogenici. La ricerca sarà realizzata confrontando i dati clinici delle pazienti che hanno iniziato il trattamento nel 2007, anno in cui i nuovi farmaci non erano in uso, con quelli delle pazienti sottoposte nel 2009-2010 alle nuove terapie. I nominativi delle donne saranno trattati unicamente dai centri di cura preposti nella sola fase di individuazione del campione e di raccolta di dati sanitari dalle cartelle cliniche. I dati potranno essere trasmessi alla società farmaceutica solo dopo essere stati crittografati per proteggere l’identità delle donne. Elevate misure di sicurezza (controllo degli accessi, rilevamento di anomalie) saranno adottate anche nel database in cui verranno archiviati le informazioni sulle pazienti. Una volta concluso lo studio, i dati saranno trasformati in forma anonima. La grande rilevanza dello scopo scientifico dello studio e la difficoltà oggettiva a reperire tutte le pazienti anticipatamente (alto numero di decessi, carenza di informazioni di contatto), hanno indotto il Garante, secondo la speciale disciplina del Codice privacy che regola la ricerca scientifica, ad autorizzare la casa farmaceutica e i centri di cura preposti ad utilizzare senza consenso informato i dati sanitari delle pazienti irreperibili o decedute. Per la conduzione dello studio potranno comunque essere trattate solo informazioni strettamente indispensabili e pertinenti  
   
   
PRIVACY: UNA PRIVACY PER LE NUOVE GENERAZIONI  
 
I Garanti del mondo riuniti a Gerusalemme. Pizzetti: sulla rete occorrono nuovi strumenti di tutela. "Internet ha messo in discussione gli strumenti di tutela messi a punto dalla normativa sulla protezione dei dati e la sfida principale che oggi ci troviamo davanti è quella di pensare nuove regole che aiutino noi, ma soprattutto le nuove generazioni, ad affrontare le nuove realtà". Lo ha affermato Francesco Pizzetti, intervenendo alla 32ma Conferenza internazionale delle Autorità di protezione dati svoltasi a Gerusalemme dal 27 al 29 ottobre. Al centro dei lavori i temi legati ai nuovi sistemi di comunicazione, alla nuova realtà della Rete, ma anche all’ efficacia di strumenti normativi finora utilizzati. Il Presidente dell’Autorità italiana ha presieduto una sessione dedicata allo strumento del consenso all’uso dei dati, uno dei pilastri fondamentali delle normative in materia di protezione dati che rischia oggi - nell’era dei motori di ricerca, dei social network, degli smart phone e della "profilazione" on line delle persone - di perdere la sua reale efficacia. "La prima domanda che dobbiamo porci è se ha senso continuare ad usare per una nuova realtà come Internet le categorie tradizionali. Lo schema abbastanza semplice di un consenso libero espresso sulla base di un’informativa chiara resa agli utenti, già difficile da realizzare nella realtà tradizionale, salta del tutto sulla Rete" - ha detto Pizzetti. - "Anche per questo oggi si va diffondendo un orientamento che punta a richiedere il consenso degli utenti informandoli innanzitutto su come verranno protetti i loro dati piuttosto che sulle operazioni che su quei dati verranno effettuate. Un orientamento, del resto, in linea con la recente spinta all’adozione di adeguate misure di sicurezza da inserire direttamente nell’ambito delle tecnologie usate: si pensi ad esempio alle impostazioni di default orientate fin dall’inizio al rispetto della privacy degli utenti". "Tuttavia - è il ragionamento del Presidente dell’Autorità italiana - in questo modo si rischia di trasformare il consenso in una ´misura di accettazione del rischio’, riducendo e trasformando il ruolo del consenso così come fino ad oggi è stato tradizionalmente inteso". E´ in questo contesto, allora, che il ruolo delle Autorità dovrà diventare ancora più determinante, secondo Pizzetti, perché ad esse spetterà il compito di "individuare quali misure di sicurezza e quali modalità di erogazione dei servizi dovranno essere adottate per garantire un’elevata tutela dei diritti degli individui". La Conferenza internazionale di Gerusalemme delle autorità di protezione dati si è chiusa con l’approvazione, in particolare, di due importanti risoluzioni che significativamente guardano alle soluzioni tecnologiche ed agli approcci trans-nazionali. La prima riguarda l’approccio di "privacy by design", ossia la necessità di incorporare alcuni principi a tutela della privacy nella progettazione e nella gestione di qualsiasi sistema o dispositivo telematico o informatico. L’altra risoluzione importante riguarda la convocazione di una conferenza intergovernativa (nel 2011 o nel 2012) che sancisca il valore giuridicamente vincolante dei "Principi internazionali in materia di privacy e protezione dei dati personali" approvati dalla Conferenza internazionale di Madrid del 2009. Va ricordato, infine, che la Conferenza ha ammesso nuovi membri fra quelli accreditati: in particolare, la Federal Trade Commission degli Usa e l’Autorità messicana per la protezione dei dati e l’accesso alle informazioni pubbliche, che ospiterà la Conferenza del 2011  
   
   
ANTITRUST: UN PARERE SULL´UTILIZZO DI INFORMAZIONI CAMERALI DA PARTE DI INFOCAMERE  
 
L’autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con il parere S1183 del 9 novembre 2010, si è espressa giudicando contraria ai principi di libera concorrenza l’offerta diretta da parte di Infocamere di prodotti informatici che permettano di ottenere informazioni aziendali aggiuntive rispetto a quelle depositate per legge nel Registro delle Imprese istituito presso le Camere di Commercio. Infocamere, infatti, è l’unico organo deputato a detenere tali informazioni aziendali e, godendo di conseguenza di un accesso esclusivo e gratuito rispetto agli altri operatori del settore, si troverebbe nella posizione di svolgere il duplice ruolo di servizio pubblico e attività d’impresa.. Per questo l’Antitrust ha richiesto che, per lo svolgimento di quest’ultima attività, venga creata una società separata a cui Infocamere fornisca le stesse informazioni e applicando le medesime condizioni (tempi, contenuti e corrispettivi) riservate agli altri operatori di settore. Tale modalità di applicazione dovrà essere riservata a tutti i servizi e i prodotti di Infocamere che non rientrino tra le proprie funzioni istituzionali. La segnalazione all’Antitrust è stata fatta direttamente dall’Ancic (Associazione Nazionale di imprese di informazioni commerciali e di gestione del credito) che ha messo in evidenza come Infocamere utilizzi l’accesso riservato ed esclusivo ai dati aziendali vendendo, a prezzi molto inferiori rispetto a quelli dei concorrenti, quei prodotti che consentono agli utenti di visualizzare in maniera più immediata ed efficace dati complessi, offrendo in questo modo un servizio a valore aggiunto rispetto alle semplici informazioni presenti nel sistema pubblicistico, in maniera affatto concorrenziale. Nella sostanza, Infocamere ha presentato direttamente al mercato un nuovo prodotto informatico a valore aggiunto, denominato Ri. Visual, che consente elaborazioni grafiche e rappresentazione visuale dei dati del sistema Camerale, ad un prezzo sensibilmente inferiore rispetto a quello praticabile dagli operatori di mercato in virtù del fatto che le Camere di Commercio controllano in via esclusiva la gestione dei dati che le imprese registrate in Italia sono obbligate per legge a comunicare con l’obiettivo di garantire un sistema di pubblicità in grado di dare certezza alle relazioni commerciali. Questa funzione pubblicistica è svolta da Infocamere che, però, con il servizio Ri.visual consentirebbe agli utenti finali l’accesso e la fruizione di informazioni aggiuntive di cui si approvvigionerebbe gratuitamente rispetto alle imprese di informazioni commerciali operanti sul mercato. Secondo l’Antitrust, Infocamere si troverebbe così nella posizione di essere, al contempo, monopolista nella gestione della base informativa con funzioni pubblicistiche regolate dalla Legge e, dall’altro, soggetto attivo sul mercato in concorrenza con altri operatori. Per evitare pratiche distorsive della concorrenza, l’Autorità Garante ritiene pertanto che Infocamere possa svolgere l’attività diretta sul mercato solo “qualora operi mediante una società separata e inoltre sulla base delle medesime condizioni, oggettive e non discriminatorie, praticate agli altri soggetti che operino o intendano operare sul mercato”  
   
   
DIRETTIVA EUROPEA CONTRO I RITARDI DI PAGAMENTO: ENTRO DUE ANNI LA PA PAGHERÀ A 60 GIORNI  
 
E’ stata votata a Strasburgo la Direttiva europea contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, per assicurare un miglior funzionamento del mercato interno e una maggiore competitività delle imprese in particolare le Pmi. “L’italia – dichiara l’On. Scurria – è il Paese i cui le aziende soffrono maggiormente a causa dei ritardi di pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche con una media di 180 giorni contro i 67 della media europea. Ciò comporta, soprattutto per le Pmi, problemi finanziari, riduzione drastica delle possibilità d’investimento e perdita di competitività. La Direttiva, votata oggi, prevede di scoraggiare i debitori dal pagare in ritardo e di consentire ai creditori di tutelare i propri diritti in modo efficace contro tali ritardi. Infatti – prosegue l’On. Scurria – la Direttiva, che entrerà in vigore tra due anni, introduce il diritto agli interessi legali per ritardo di pagamento anche laddove non specificato nel contratto ed impone alla Pa di pagare entro un massimo di sessanta giorni dalla data di richiesta di erogazione, previa regolare effettuazione della prestazione. Gli interessi legali saranno stabiliti dal tasso d’interesse applicato dalla Bce maggiorato almeno dell’8%. L’approvazione di questa Direttiva – conclude l’On. Scurria – è davvero un grande aiuto per le nostre imprese. Oggi infatti un’impresa su quattro chiude per problemi legati a scarsa liquidità finanziaria; con le nuove regole sui pagamenti le aziende torneranno ad essere competitive sui mercati e non ci sarà perdita di occupazione.”  
   
   
BOLZANO: INDETTI 13 POSTI PER MAGISTRATI ORDINARI  
 
Presso gli Uffici giudiziari della Provincia di Bolzano è stato pubblicato un concorso per la copertura di 13 posti per magistrati ordinari. Lo comunica La Ripartizione lavoro della Provincia. Termine ultimo di presntazione delle domande di partecipazione al concorso è il 22 novembre 2010. Si tratta di 13 posti ( 9 ted. 3 it. 1 lad.) per magistrati ordinari presso gli Uffici giudiziari della Provincia di Bolzano. I requisiti sono laurea in giurisprudenza e patentino A. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta compilando l´apposito modulo (modello A) reperibiel presso tutte le Procure della Repubblica, presso il Centro di mediazione lavoro di Bolzano, via Canonico Michael Gamper 1, tel. 0471 418632, nonché presso i Centri di meidazione al lavoro di Bressanone, Brunico, Vipiteno, Merano, Silandro ed Egna; è scaribarile latresì dal sito Internet www.Giustizia.it  alla rubrica "strumenti-concorsi, esami, assunzioni". La domanda di partecipazione deve essere presentata o spedita, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario il candidato è risente, entro il 22 novembre 2010. Il Centro di mediazione lavoro Bolzano è a disposizione per ulteriori informazioni (Michaela Rotter, tel. 0471 418632 – orario per il pubblico: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì: ore 9.00 - 12.00 e giovedì: ore 8.30 - 13.00, 14.00 - 17.30 oppure sul sito Internet www.Provincia.bz.it/borsalavoro  
   
   
GIORNATA EUROPEA DELLA GIUSTIZIA CIVILE: TRE EUROPEI SU QUATTRO VOGLIONO UN ACCESSO MIGLIORE ALLA GIUSTIZIA ALL´ESTERO  
 
Tre europei su quattro (73%) chiedono un intervento dell´Ue per semplificare la risoluzione delle controversie e l´azionabilità dei diritti in un altro Stato membro. È quanto risulta da un´indagine Eurobarometro pubblicata nella giornata europea della giustizia civile, un´iniziativa volta a sensibilizzare i cittadini sui loro diritti in materia di accesso alla giustizia civile quando lavorano, si sposano, hanno figli o acquistano prodotti o servizi all´interno dell´Unione. "Grazie ai diritti di libera circolazione, mai come ora il numero di cittadini europei che vivono, viaggiano e lavorano in uno Stato membro diverso da quello di origine è in continuo aumento", ha dichiarato la vicepresidente Viviane Reding, Commissaria per la Giustizia. "Gli europei traggono ampi benefici dai diritti di libera circolazione, tuttavia continuano a incontrare ostacoli a causa della diversità degli ordinamenti giuridici all´interno dell´Unione. Dobbiamo garantire che queste differenze non impediscano loro di beneficiare dello stesso accesso alla giustizia civile nel paese di origine e negli altri Stati membri." Dall´indagine pubblicata oggi risulta che l´accesso alla giustizia civile in uno Stato membro diverso da quello di origine è ritenuto difficile dal 56% dei cittadini europei e facile dal 14%. Il 73% degli intervistati è a favore di misure aggiuntive per semplificare l´accesso alla giustizia negli altri Stati membri e il 52% propende per norme comuni a livello Ue. Sebbene solo il 2% dei partecipanti sia stato personalmente coinvolto in controversie con controparti di un altro Stato membro, un ulteriore 9% ritiene di poterlo essere in futuro. In materia di diritto di famiglia internazionale, secondo il 68% degli europei l´Ue dovrebbe svolgere un ruolo nel modo in cui sono applicate le norme nazionali in caso di divorzio internazionale e di aspetti finanziari relativi a coniugi che non hanno la stessa cittadinanza. In luglio i governi Ue hanno autorizzato 14 Stati membri ad accelerare il processo di adozione di norme che permettono alle coppie internazionali di scegliere la legge nazionale applicabile al divorzio (Ip/10/917). Grazie alle nuove norme - ancora da approvare - le coppie potranno evitare procedimenti emotivamente e finanziariamente gravosi. Da ultimo, la maggioranza (58%) degli intervistati si è detta a favore di misure aggiuntive per migliorare il riconoscimento dei documenti tra Stati membri. Per agevolare i cittadini nella ricerca di informazioni al fine di risolvere eventuali problemi giuridici all´estero, quest´estate la Commissione ha lanciato il portale della giustizia elettronica (Ip/10/956), uno sportello unico per accedere alla giustizia in tutta l´Unione che fornisce risposte rapide a domande di carattere giuridico, dotato di 12 000 pagine di contenuti. Ad oggi è stato visitato 125 000 volte. Premio "Bilancia di cristallo". In parallelo, la Commissione europea e il Consiglio d’Europa hanno proclamato i vincitori del premio "Bilancia di cristallo" 2010, un concorso che ricompensa le migliori pratiche innovative nel settore della giustizia civile e penale. Questa iniziativa, ormai alla sua quinta edizione, mira a individuare e promuovere le pratiche innovative in materia civile e penale per quanto riguarda lo svolgimento dei procedimenti, l´organizzazione giudiziaria e il funzionamento generale del sistema giudiziario. Quest´anno i progetti partecipanti sono stati 50. I vincitori saranno proclamati durante un evento per la giornata europea della giustizia civile che si svolgerà a Lubiana, in Slovenia (http://www.Coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/events/edcj/2010/slovenia_en.asp)  
   
   
GIUSTIZIA ITALIANA: IL CONTRATTO DI LAVORO PART TIME PUÒ TRASFORMARSI IN RAPPORTO A TEMPO PIENO PER FATTI CONCLUDENTI  
 
Con la recente sentenza n. 21160/10, la Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il rapporto di lavoro cosiddetto part - time può trasformarsi in un rapporto di lavoro a tempo pieno, nonostante la diversa manifestazione di volontà delle parti, essendo sufficiente dimostrare la costante effettuazione da parte del lavoratore di un orario di lavoro prossimo a quello stabilito per il lavoro a tempo pieno. La Cassazione ha rigettato il ricorso di una società datrice di lavoro avverso la decisione della Corte di Appello che aveva dichiarato la sussistenza del rapporto di lavoro a tempo pieno rilevando che dalle risultanze documentali un lavoratore addetto alla cassa di un casello autostradale aveva prestato con costanza e continuità la sua attività di lavoro secondo orari di lavoro uguali o superiori all’orario normale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria. La Società datrice di lavoro con i motivi di ricorso aveva sostenuto che lo svolgimento del lavoro supplementare non poteva comportare, di per sé, l´esistenza di un rapporto a tempo pieno, in assenza degli ulteriori elementi distintivi di tale rapporto. I Giudici hanno ritenuto corretto applicare il principio secondo cui, in relazione ai diritti spettanti al lavoratore per la sua attività lavorativa, non è decisivo il negozio costitutivo del rapporto, ma il rapporto nella sua concreta attuazione "cosicché risulta del tutto inutile ogni discussione in ordine alla possibilità di riscontrare o meno una volontà novativa delle parti, una volta che sia stata dimostrata la costante effettuazione di un orario di lavoro prossimo (o, come nel caso che ne occupa, addirittura superiore) a quello stabilito per il lavoro a tempo pieno."  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: GUE: ITALIA: CONDANNATA PER CACCIA IN VENETO  
 
La direttiva 79/409/Cee, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, vieta in maniera generale di uccidere o di catturare tutte le specie di uccelli viventi allo stato selvatico nel territorio europeo. Essa autorizza, tuttavia, deroghe nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica, della sicurezza aerea, per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, per la protezione della flora e della fauna; ai fini della ricerca; per consentire la cattura, la detenzione o altri impieghi di determinati uccelli in piccole quantità. Le deroghe devono menzionare le specie che ne sono oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzati, le condizioni di rischio e le circostanze, l’autorità competente per i controlli. La Commissione ha chiesto alla Corte di dichiarare che, a seguito dell’adozione e dell’applicazione da parte della Regione Veneto della legge regionale 13/2005, che autorizza deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici senza rispettare le condizioni stabilite dalla direttiva, l´Italia è venuta meno ai suoi obblighi. La Commissione fa valere che la legge della Regione Veneto non è conforme alla direttiva sotto vari aspetti. Anzitutto, indicherebbe esplicitamente le specie di uccelli che possono costituire indifferentemente oggetto di una deroga [passero (Passer Italiae), passera mattugia (Passer montanus), cormorano (Phalacrocorax carbo), fringuello (Fringilla coelebs), peppola (Fringilla montifringilla), storno (Sturnus vulgaris) e tortora dal collare orientale (Streptopelia decaocto)]. Le prime cinque specie menzionate non sarebbero elencate nella direttiva, mentre le ultime due, sebbene indicate, non potrebbero essere cacciate in Italia. Le specie di cui è autorizzata la caccia sarebbero identificate in via generale ed astratta e senza limiti temporali. Detta legge, inoltre, non prevedrebbe la previa verifica della mancanza di altre soluzioni soddisfacenti, né l’obbligo per i singoli provvedimenti di deroga di indicare le condizioni di rischio e le circostanze di luogo nelle quali le deroghe medesime possono essere adottate e i soggetti autorizzati a dar loro applicazione. Il limite massimo di soggetti abbattibili nella Regione Veneto poi, non sarebbe conforme alla nozione di «piccole quantità». [Sulla base degli addebiti formulati dalla Commissione, la Regione Veneto ha adottato la legge 24/2007. Ma la Corte ricorda che la sussistenza di un inadempimento deve essere valutata alla luce della situazione esistente nello Stato alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che non può tenere conto dei mutamenti successivamente intervenuti.] La Corte constata che la legge n. 13/2005 autorizza la caccia di specie che non rientrano nella direttiva. La possibilità di derogare al divieto di cacciare siffatte specie di uccelli, in particolare per consentire la cattura di piccole quantità, soggiace a tre condizioni: - deve essere limitata al caso in cui non vi sia un’altra soluzione soddisfacente - deve basarsi su almeno uno dei motivi tassativamente elencati nella direttiva - deve rispondere ai precisi requisiti di forma volti a limitare le deroghe allo stretto necessario e a permettere la vigilanza da parte della Commissione - il regime eccezionale deve essere di stretta interpretazione, - qualsiasi intervento dev´essere autorizzato solo in base a decisioni contenenti una motivazione precisa. Secondo la Corte è pacifico che nessun provvedimento nazionale ha verificato l’impossibilità di ricorrere ad un’altra soluzione soddisfacente. Una disposizione che non indica le condizioni di rischio e i luoghi in cui le deroghe possono essere adottate e che menziona specie di uccelli, che possono essere cacciate indifferentemente per ragioni di sicurezza pubblica o per consentire la cattura di piccole quantità, il cui numero di esemplari prelevabili è fissato per un periodo di cinque anni, non soddisfa precise esigenze e situazioni specifiche (come richiesto dalla direttiva). Le quantità di uccelli delle specie che possono essere cacciate in forza della legge n. 13/2005 sono comunque nettamente superiori al limite indicato dalla direttiva. La determinazione delle quantità effettuata sulla base di un dato aleatorio (il fatto che non tutti i cacciatori cacceranno le specie oggetto della deroga) non risponde alle esigenze scientifiche e non rispetta il principio di certezza del diritto. In conformità dei lavori del comitato Ornis, occorre considerare come «piccola quantità» qualsiasi prelievo inferiore all’1% della mortalità annua totale della popolazione interessata per le specie che non possono essere cacciate e dell’ordine dell’1% per le specie che possono essere oggetto di azioni di caccia. Il criterio elaborato dal comitato Ornis non è giuridicamente vincolante, ma può essere utilizzato dalla Corte come base di riferimento, in ragione dell’autorità scientifica di cui godono i pareri di tale comitato. Peraltro, secondo la «Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/Cee», aggiornata dalla Commissione nel 2008, è possibile ipotizzare un prelievo superiore alla soglia dell’1% e fino al 5% della mortalità annua – per le specie abbondanti con uno stato di conservazione soddisfacente. Orbene, è pacifico che, nel caso del fringuello, la legge n. 13/2005 consente l’abbattimento di 6 059 000 esemplari, mentre l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, applicando il criterio del 5% della mortalità naturale in Italia e ripartendo il risultato tra le regioni italiane, era pervenuto ad un numero massimo di 410 946 esemplari per il Veneto. Quanto alla peppola, detta legge consente l’abbattimento di 1 514 750 esemplari, mentre l´Istituto, applicando il criterio del 5% della mortalità naturale, aveva fissato a 135 591 il numero massimo per il Veneto. Poiché la Regione Veneto ha adottato e applicato una normativa che autorizza deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici senza rispettare le condizioni stabilite dalla direttiva 79/409/Cee, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti. Sentenza della Corte di Giustizia dell’11 novembre 2010 nella causa C-164/09 Commissione/italia (Caccia degli uccelli in Veneto)  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: PORTOGALLO: "GOLDEN SHARES"  
 
La detenzione da parte del Portogallo di «golden shares» nella Energias de Portugal è in contrasto con il diritto dell´Unione Tali «golden shares» configurano una restrizione non giustificata alla libera circolazione dei capitali La Energias de Portugal (Edp) è stata trasformata in società per azioni nel 1991 a seguito della ristrutturazione del settore dell’energia elettrica portoghese. Tra il 1997 e il 2006 essa è stata privatizzata in sei fasi successive. Attualmente, lo Stato portoghese detiene il 25,73% del capitale sociale. Secondo la normativa portoghese in materia di privatizzazioni, lo statuto delle società che si è stabilito di privatizzare può prevedere, in via eccezionale e qualora motivi di interesse nazionale lo impongano, azioni privilegiate («golden shares») destinate a restare di proprietà dello Stato. Indipendentemente dal loro numero, questo tipo di azioni attribuisce allo Stato un diritto di veto sulle modifiche statutarie e su altre delibere afferenti ad un determinato settore. I decreti legge di approvazione della privatizzazione della Edp hanno conferito allo Stato portoghese, oltre al suddetto diritto di veto, quello di opporsi all´elezione degli amministratori e di designare, in tal caso, un amministratore in sostituzione di quello che ha ricevuto il minor numero di voti o che figura all’ultimo posto. In aggiunta, mentre lo statuto della Edp prevede che i voti degli azionisti ordinari titolari di oltre il 5% del capitale sociale non siano computati, lo Stato o le entità equivalenti non sono assoggettati a tale limite massimo. Con il presente ricorso la Commissione contesta detti diritti speciali, che essa considera contrari alla libera circolazione dei capitali e alla libertà di stabilimento. Con la sua sentenza odierna, la Corte di giustizia dichiara che il Portogallo, mantenendo nella Edp diritti speciali attribuiti in forza di «golden shares», è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della libertà di circolazione dei capitali. Anzitutto, la Corte ritiene che l´esercizio da parte dello Stato portoghese di diritti speciali ad esso attribuiti dalle «golden shares» nel capitale sociale della Edp configuri una restrizione della suddetta libertà fondamentale. In primo luogo, il diritto di veto di cui esso dispone relativamente a un numero notevole di delibere importanti e, segnatamente, in relazione a qualsivoglia modifica dello statuto della Edp, implica che l´influenza dello Stato portoghese possa essere diminuita solo qualora esso stesso lo consenta. Orbene, tale influenza sulla gestione e sul controllo della Edp, non giustificata dall´ampiezza della sua partecipazione, potrebbe disincentivare gli investimenti diretti da parte degli operatori di altri Stati membri, in quanto questi ultimi non potrebbero concorrere alla gestione e al controllo della società in proporzione al valore della propria partecipazione. Allo stesso modo, il suddetto diritto di veto potrebbe dissuadere gli investimenti di portafoglio, dato che un eventuale rifiuto da parte dello Stato portoghese di approvare una decisione importante per gli interessi dell´impresa potrebbe pesare sul valore delle azioni e, pertanto, sull’appetibilità di un investimento. In secondo luogo, la limitazione dei diritti di voto di tutti gli azionisti ad un limite massimo del 5%, fatta eccezione per lo Stato, potrebbe ostacolare, al contempo, gli investimenti diretti e gli investimenti di portafoglio. I diritti di voto costituiscono, infatti, uno dei principali strumenti di cui dispongono gli azionisti per partecipare attivamente alla gestione di un’impresa o al suo controllo e qualsiasi misura diretta ad impedire l´esercizio di tali diritti o a subordinarli a condizioni configura, quindi, un ostacolo alla libera circolazione dei capitali. Del resto, i limiti massimi di voto costituiscono uno strumento idoneo a ridurre l´interesse nell´acquisto di una partecipazione nel capitale di una società, in quanto circoscrivono la possibilità degli investitori diretti di creare o mantenere con la società legami economici durevoli e diretti, tali da consentire loro una partecipazione effettiva alla sua gestione o al suo controllo. In terzo luogo, il diritto di designare un amministratore, previsto unicamente a beneficio dello Stato e ad esclusione di tutti gli altri azionisti, limita, in modo analogo, la possibilità degli azionisti diversi dallo Stato di partecipare effettivamente alla gestione o al controllo della società e potrebbe rendere meno appetibili, agli occhi degli investitori degli altri Stati membri, gli investimenti diretti nel suo capitale. La Corte dichiara poi che simili restrizioni non possono essere giustificate. Da un lato, se l´obiettivo di garantire la sicurezza dell´approvvigionamento energetico in caso di crisi, di guerra o di terrorismo figura effettivamente tra i motivi imperativi di interesse generale atti a giustificare restrizioni alla libera circolazione dei capitali, tale motivo può essere invocato solo in caso di minaccia effettiva e sufficientemente grave a un interesse della società. La Corte riconosce a questo proposito che l´argomentazione del Portogallo secondo cui una simile minaccia non deve essere immediata non è completamente priva di fondamento. Tuttavia, lo Stato membro non ha precisato le ragioni per le quali i suoi diritti speciali potrebbero evitare un pregiudizio alla pubblica sicurezza. Dall´altro, la missione di interesse economico generale affidata alla Edp non può essere fatta valere per giustificare le disposizioni di cui trattasi. Al riguardo la Corte rammenta che, del presente ricorso, la Commissione non contesta i diritti speciali o esclusivi della Edp, bensì quelli attribuiti allo Stato portoghese nella sua qualità di azionista della società. Inoltre, la Corte afferma che le disposizioni contestate non definiscono le circostanze specifiche in cui i diritti speciali dello Stato possano essere esercitati e conferiscono, perciò, un margine di discrezionalità estremamente ampio alle autorità nazionali. In tal modo esse creano un´incertezza che comporta un grave pregiudizio alla libera circolazione dei capitali. Conseguentemente, tali misure non potrebbero, in ogni caso, essere proporzionate agli obiettivi perseguiti. Infine, la Corte rammenta che, essendosi rilevata una violazione alla libera circolazione dei capitali, non occorre valutare se le misure configurino del pari una violazione alla libertà di stabilimento. Sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-543/08 Commissione / Portogallo  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: INVALIDO L´OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI SUI BENEFICIARI E IMPORTI DEI FONDI AGRICOLI  
 
La normativa dell’Unione sulla pubblicazione delle informazioni relative ai beneficiari di fondi agricoli europei è parzialmente invalida L´obbligo di pubblicazione dei nominativi delle persone fisiche beneficiarie di tali aiuti, nonché degli importi precisi da esse percepiti, costituisce una misura sproporzionata rispetto all´obiettivo di trasparenza Il diritto dell´Unione relativo al finanziamento delle spese della politica agricola comune prevede che gli Stati membri garantiscano la pubblicazione annuale a posteriori dei nominativi dei beneficiari del Fondo europeo agricolo di garanzia (Feaga) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) nonché degli importi ricevuti da ciascun beneficiario per ciascuno di tali fondi. Il sito Internet dell´Ufficio federale tedesco per l´agricoltura e l´alimentazione (“Bundesanstalt”) tiene a disposizione del pubblico i nominativi dei beneficiari degli aiuti del Feaga e del Feasr, con indicazione della località in cui essi risiedono o sono stabiliti e del relativo codice postale, nonché degli importi annuali percepiti. Tale sito è dotato di un motore di ricerca. L´impresa agricola Volker und Markus Schecke Gbr (causa C-92/09) e il signor Hartmut Eifert, imprenditore agricolo a tempo pieno (causa C-93/09), hanno presentato presso la competente autorità locale, per l´esercizio 2008, talune domande di fondi provenienti dal Feaga e dal Feasr, che sono state accolte con decisioni del dicembre 2008. Con i loro ricorsi, la Volker und Markus Schecke Gbr e Hartmut Eifert chiedono al Verwaltungsgericht Wiesbaden (tribunale amministrativo di Wiesbaden, Germania) di ordinare al Land Hessen di non pubblicare i dati ad essi relativi. Ritenendo che la normativa dell´Unione europea in materia di obbligo di pubblicazione di tali dati da parte della Bundesanstalt costituisca una lesione ingiustificata del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, il giudice nazionale chiede alla Corte di giustizia di esaminare la validità di tale normativa. La Corte rileva, da un lato, che il rispetto del diritto alla vita privata nei confronti del trattamento dei dati personali, riconosciuto dalla Carta dei diritti fondamentali dell´Unione europea, si riferisce a qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile e, dall´altro, che le limitazioni che possono legittimamente essere apportate al diritto alla protezione dei dati personali corrispondono a quelle tollerate nell´ambito della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell´uomo e delle libertà fondamentali. La Corte osserva poi che la pubblicazione su un sito Internet dei dati nominativi riguardanti i beneficiari del Feaga e del Feasr e gli importi precisi da essi percepiti, considerato il fatto che tali dati diventano accessibili ai terzi, costituisce una lesione del diritto dei beneficiari interessati al rispetto della loro vita privata in generale e alla protezione dei loro dati personali in particolare. Per essere giustificata, una lesione del genere deve essere prevista dalla legge, rispettare il contenuto essenziale di tali diritti e, nel rispetto del principio di proporzionalità, deve essere necessaria e rispondere effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. Inoltre, le deroghe alla protezione dei dati personali e le limitazioni di quest´ultima devono operare entro i limiti dello stretto necessario. In tale contesto, la Corte ritiene che, sebbene in una società democratica i contribuenti abbiano il diritto di essere informati sull’impiego dei fondi pubblici, nondimeno un contemperamento equilibrato dei differenti interessi in causa avrebbe richiesto che le istituzioni interessate, prima dell’adozione delle disposizioni contestate, verificassero se la pubblicazione attraverso un sito Internet unico per ogni Stato membro e liberamente consultabile dei dati nominativi relativi a tutti i beneficiari interessati e agli importi precisi provenienti dal Feaga e dal Feasr percepiti da ciascuno di essi – e senza distinguere in base alla durata, alla frequenza, o al tipo e all’entità dei finanziamenti percepiti – non andasse oltre quanto era necessario per la realizzazione degli obiettivi legittimi perseguiti. Orbene, per quanto riguarda le persone fisiche beneficiarie di finanziamenti del Feaga e del Feasr, non risulta che il Consiglio e la Commissione abbiano tentato di effettuare un tale contemperamento equilibrato. La Corte conclude quindi che, imponendo la pubblicazione di dati personali relativi a tutte le persone fisiche beneficiarie di aiuti del Feaga e del Feasr, senza distinguere secondo criteri pertinenti, come i periodi durante i quali esse hanno percepito tali aiuti, la frequenza o ancora il tipo e l’entità di questi ultimi, il Consiglio e la Commissione hanno superato i limiti imposti dal rispetto del principio di proporzionalità. Per questi motivi deve quindi essere dichiarata l’invalidità di talune disposizioni del regolamento n. 1290/2005 e del regolamento n. 259/2008 nel suo complesso. Considerato il numero elevato di pubblicazioni effettuate negli Stati membri sulla base di una normativa considerata valida, la Corte riconosce che la constatata invalidità di tali disposizioni non consente di rimettere in discussione gli effetti della pubblicazione degli elenchi dei beneficiari di aiuti del Feaga e del Feasr cui hanno proceduto le autorità nazionali durante il periodo precedente la data di pronuncia della sentenza in queste cause. Sentenza della Corte di Giustizia del 9 novembre 2010 nelle cause riunite C-92/09 e C-93/09 Volker und Markus Schecke Gbr e Hartmut Eifert / Land Hessen  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: ESCLUSO LO STATUS DI RIFUGIATO PER CHI È INDIVIDUALMENTE RESPONSABILE DI ATTI DI ORGANIZZAIONE TERRORISTICO  
 
Una persona può essere esclusa dallo status di rifugiato ove sia stata individualmente responsabile degli atti commessi da un’organizzazione che applica metodi terroristici La sola circostanza che essa abbia fatto parte di un’organizzazione siffatta non può avere come conseguenza automatica l’esclusione da tale status La direttiva 2004/83/Ce ha la finalità di fissare le norme minime riguardanti, da un lato, i requisiti che devono presentare i cittadini di paesi terzi o gli apolidi per poter fruire di una protezione internazionale e, dall’altro, il contenuto della protezione accordata. In proposito, la direttiva prevede, tra l’altro, l’esclusione di una persona dallo status di rifugiato quando sussistono fondati motivi per ritenere che essa abbia commesso un «reato grave di diritto comune» o si sia resa colpevole di «atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite». B e D sono cittadini turchi di origine curda. Mentre B ha sostenuto la lotta armata della guerriglia del Dhkp/c, D è stato combattente e alto funzionario del Pkk. Il Pkk, al pari del Dhkp/c, fa parte delle organizzazioni inserite nell’elenco dell’Unione europea di persone, gruppi e entità coinvolti in atti terroristici, redatto nell’ambito della lotta al terrorismo instaurata da una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. B ha chiesto asilo e protezione in quanto rifugiato; D ha invece già ottenuto, da parte delle autorità tedesche, lo status di rifugiato. Entrambi hanno dichiarato di aver abbandonato, rispettivamente, il Dhkp/c e Pkk e temono persecuzioni tanto da parte delle autorità turche, quanto da parte delle loro rispettive organizzazioni. Il Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (ufficio federale per la migrazione e i rifugiati) ha respinto come infondata la richiesta d’asilo di B e ha constatato che non ricorrevano le condizioni per concedergli lo status di rifugiato. Ha peraltro invocato il diritto d’asilo e lo status di rifugiato accordati precedentemente a D. Il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania) ha chiesto alla Corte di giustizia, in ciascuna delle cause pendenti dinanzi ad esso, di interpretare le clausole di esclusione dallo status di rifugiato previsto dalla direttiva. La Corte esamina anzitutto la questione se – allorché la persona interessata ha fatto parte di un’organizzazione che è inserita nell’elenco e ha attivamente sostenuto la lotta armata condotta da tale organizzazione, eventualmente occupandovi una posizione preminente – ci si trovi in presenza di un «reato grave di diritto comune» o di «atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite» ai sensi della direttiva. A tal proposito, la Corte precisa che l’esclusione dallo status di rifugiato di una persona che ha fatto parte di un’organizzazione che impiega metodi terroristici è subordinata ad un esame individuale dei fatti precisi, che consenta all’autorità competente di valutare se sussistano fondati motivi per ritenere che detta persona, nell’ambito delle sue attività all’interno dell’organizzazione in parola, abbia commesso un reato grave di diritto comune o si sia resa colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, o che essa abbia istigato o altrimenti concorso alla commissione di un reato o di atti siffatti, ai sensi della direttiva. Ne conseguirebbe, in primo luogo, che la sola circostanza che la persona abbia fatto parte di un’organizzazione siffatta non può avere la conseguenza automatica che essa debba essere esclusa dallo status di rifugiato. Infatti, l’inserimento di un’organizzazione nell’elenco consentirebbe di stabilire la natura terroristica del gruppo del quale ha fatto parte la persona, ma i presupposti in base ai quali tale inserimento ha avuto luogo non possono essere comparati alla valutazione individuale dei fatti precisi che deve precedere qualsiasi decisione di escludere una persona dallo status di rifugiato ai sensi della direttiva. In secondo luogo, la Corte osserva che la sola partecipazione alle attività di un gruppo terroristico non è di natura tale da far scattare l’applicazione automatica delle clausole di esclusione previste dalla direttiva, poiché quest’ultima presuppone un esame completo di tutte le circostanze proprie di ciascun caso individuale. Per poter considerare sussistenti le cause di esclusione, la Corte constata che l’autorità competente deve poter ascrivere alla persona una parte di responsabilità individuale per atti commessi dall’organizzazione durante il periodo in cui ne faceva parte. A tal fine l’autorità deve, in particolare, esaminare il ruolo effettivamente svolto dalla persona nel compimento degli atti terroristici, la sua posizione all’interno dell’organizzazione, il grado di conoscenza che essa aveva o si poteva presumere avesse delle attività di quest’ultima, le eventuali pressioni alle quali sia stata sottoposta o altri fattori atti ad influenzarne il comportamento. Un’autorità che, nel corso di tale esame, accerti che la persona ha occupato, come D, una posizione preminente in un’organizzazione che impiega metodi terroristici può presumere che tale persona abbia una responsabilità individuale per atti commessi dall´organizzazione durante il periodo rilevante. Resta tuttavia necessario l’esame di tutte le circostanze pertinenti prima che possa essere adottata una decisione di esclusione. La Corte constata poi che l’esclusione dallo status di rifugiato in virtù di una delle clausole d’esclusione considerate non è subordinata alla circostanza che la persona rappresenti un pericolo attuale per lo Stato membro d’accoglienza. Le clausole d’esclusione mirano solo a sanzionare atti commessi in passato. Nell’economia della direttiva, altre disposizioni consentono alle autorità di adottare le misure necessarie quando una persona rappresenta un pericolo attuale. La Corte interpreta infine la direttiva nel senso che gli Stati membri possono riconoscere un diritto d’asilo in forza del loro diritto nazionale ad una persona esclusa dallo status di rifugiato in virtù di una delle clausole di esclusione della direttiva, purché questo altro tipo di protezione non comporti un rischio di confusione con lo status di rifugiato ai sensi della direttiva. Sentenza della Corte di Giustizia del 9 novembre 2010 nelle cause riunite C-57/09 e C-101/09 Germania / B e Germania /D  
   
   
TXT E-SOLUTIONS: AL 30 SETTEMBRE 2010 RICAVI IN CRESCITA, MARGINALITÀ IN FORTE MIGLIORAMENTO E DEBITO QUASI AZZERATO  
 
Il Consiglio di amministrazione di Txt e-solutions S.p.a., fornitore internazionale di software e soluzioni complesse, principalmente per le grandi imprese dei settori Fashion, Retail, Media e Aerospace&defence, presieduto dall’Ing. Alvise Braga Illa, ha approvato i risultati consolidati al 30 settembre 2010. Il Ceo, Ing. Marco Guida, ha così dichiarato: “Nel Iii trimestre 2010 il gruppo Txt ha confermato il trend di crescita dei primi sei mesi dell’anno e conseguito importanti miglioramenti reddituali e patrimoniali. Questi significativi risultati sono stati raggiunti, nonostante permangano condizioni macroeconomiche complesse, grazie alla nuova strategia di focalizzazione su mercati, prodotti e clientela “core”, grazie alla riduzione del perimetro di costi e grazie agli sforzi del management e del personale per la competitività dell’azienda”. Risultati consolidati al 30 settembre 2010 I ricavi consolidati sono pari a Euro 40,2 milioni, in crescita del 7% rispetto al 30 settembre 2009 (Euro 37,7 milioni). I ricavi di Txt Perform, pari a Euro 15,5 milioni (38,6% dei ricavi totali), registrano una crescita del 15%, con consistente incremento delle licenze e delle manutenzioni da € 4,6 milioni a € 6,3 milioni, per effetto sia di numerosi nuovi clienti, sia di nuove attività con clienti storici. I ricavi Txt Polymedia sono stati di Euro 13,7 milioni, in lieve calo del 3,5% (Euro 14,2 milioni nei primi 9 mesi 2009), per la flessione di alcune attività di ricerca finanziata. I ricavi Txt Next sono stati di Euro 11,0 milioni, in crescita del 11% rispetto a Euro 9,9 milioni del 2009, con positivo andamento delle nostre attività nei settori “Aerospace & Defence” e “Banking & Finance”. Il Risultato Operativo Lordo (Ebitda) è in significativo miglioramento, passando dalla perdita di Euro 0,1 milioni al 30 settembre 2009, ad un risultato positivo di Euro 3,8 milioni. Questo miglioramento è determinato per Euro 1,4 milioni dalla crescita del margine di contribuzione e per Euro 2,5 milioni dalla riduzione di costi indiretti (-14%). I costi indiretti dei primi nove mesi 2009 includevano oneri non ricorrenti di € 0,5 milioni. Il Risultato Operativo Netto (Ebit) dei primi nove mesi 2010 è positivo e pari a Euro 1,0 milioni (negativo per Euro 3,6 milioni al 30 settembre 2009). Il Risultato ante imposte è positivo e pari a Euro 0,7 milioni (negativo per Euro 4,0 milioni al 30 settembre 2009). Il debito finanziario netto è di Euro 2,3 milioni, in diminuzione da Euro 7,2 milioni al 31 dicembre 2009, grazie sia alla generazione di cassa dell’attività operativa, sia alla riduzione di capitale circolante. Il rapporto tra mezzi di terzi e mezzi propri si attesta pertanto a 0,13x. L’indebitamento è finanziato integralmente a medio - lungo termine e www.Txtgroup.com milioni a € 6,3 milioni, per effetto sia di numerosi nuovi clienti, sia di nuove attività con clienti storici. I ricavi Txt Polymedia sono stati di Euro 13,7 milioni, in lieve calo del 3,5% (Euro 14,2 milioni nei primi 9 mesi 2009), per la flessione di alcune attività di ricerca finanziata. I ricavi Txt Next sono stati di Euro 11,0 milioni, in crescita del 11% rispetto a Euro 9,9 milioni del 2009, con positivo andamento delle nostre attività nei settori “Aerospace & Defence” e “Banking & Finance”. Il Risultato Operativo Lordo (Ebitda) è in significativo miglioramento, passando dalla perdita di Euro 0,1 milioni al 30 settembre 2009, ad un risultato positivo di Euro 3,8 milioni. Questo miglioramento è determinato per Euro 1,4 milioni dalla crescita del margine di contribuzione e per Euro 2,5 milioni dalla riduzione di costi indiretti (-14%). I costi indiretti dei primi nove mesi 2009 includevano oneri non ricorrenti di € 0,5 milioni. Il Risultato Operativo Netto (Ebit) dei primi nove mesi 2010 è positivo e pari a Euro 1,0 milioni (negativo per Euro 3,6 milioni al 30 settembre 2009). Il Risultato ante imposte è positivo e pari a Euro 0,7 milioni (negativo per Euro 4,0 milioni al 30 settembre 2009). Il debito finanziario netto è di Euro 2,3 milioni, in diminuzione da Euro 7,2 milioni al 31 dicembre 2009, grazie sia alla generazione di cassa dell’attività operativa, sia alla riduzione di capitale circolante. Il rapporto tra mezzi di terzi e mezzi propri si attesta pertanto a 0,13x. L’indebitamento è finanziato integralmente a medio - lungo termine e principalmente a tassi agevolati. La spesa in ricerca e sviluppo complessivamente passa da € 4,9 milioni a € 3,9 milioni, essendosi concluso un ciclo di investimenti triennali per il rinnovamento dei prodotti Txt Perform. Risultati consolidati –3° trimestre 2010 I ricavi netti sono pari a Euro 12,7 milioni, in crescita dell’11,2% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. Il risultato operativo lordo (Ebitda) è pari a Euro 1,1 milioni rispetto a Euro 0,1 milioni nel terzo trimestre 2009. Il risultato operativo netto (Ebit) si attesta a Euro 0,1 milioni (negativo per Euro 1,2 milioni nel terzo trimestre 2009). Il risultato prima delle imposte è positivo per Euro 0,1 milioni rispetto a un risultato negativo per Euro 1,4 milioni nel terzo trimestre 2009. Info. Ir Top per Txt e-solutions - Ir Top - Investor Relations Consulting - Partner Equity Markets Borsa Italiana - Via San Prospero 4, Milano - Tel: +390245473884/3 - Fax: +390291390665 - www.Irtop.com  
   
   
CHARLES ARIZMENDI È IL NUOVO CHIEF OPERATIONS OFFICER DI BITDEFENDER  
 
Bitdefender, nota azienda produttrice di innovative soluzioni di sicurezza in internet, ha annunciato la nomina di Charles Arizmendi come Chief Operations Officer. Grazie a questo ruolo, Arizmendi accelererà le operazioni strategiche e l’espansione globale della compagnia, guidando i team di global sales, marketing e customer care. Risponderà al Ceo di Bitdefender Florin Talpes. Arizmendi porta con sé in Bitdefender più di 20 anni di esperienza nei settori di vendite, marketing e operazioni. Arriva da Microsoft dove era a capo del team di Channel Sales, marketing e programmi per il centro e l’est Europa. In Microsoft, Arizmendi ha realizzato importanti programmi di vendite e di marketing, riconosciuti per il loro successo sia all’interno che all’esterno della compagnia. Ricoprendo diversi ruoli, ha guidato i team di vendite, marketing e servizi per il centro e l’est Europa e l’America Latina, registrando entrate fino a 1,3 miliardi di dollari. Arizmendi inoltre ha una forte esperienza nell’implementazione di strategie volte ad aumentare la crescita del fatturato annuale e interagire con i consumatori attuali, dopo aver aumentato le vendite di software in America Latina nei segmenti di mid-market, piccole imprese e consumatori di oltre il 40% e ottenuto un tasso di rinnovo di oltre il 90%. “Assumendo un leader sicuro ed esperto come Charles aggiungiamo una straordinaria forza alla leadership Bitdefender”, ha affermato Florin Talpes, Ceo di Bitdefender. “La sua abilità ad aumentare le operazioni di vendite dirette, marketing e customer care dà una linea più strategica a Bitdefender e ci aiuterà ad aumentare la nostra crescita a livello globale. Sono molto felice di averlo con noi.” “Non vedo l’ora di far crescere e di gestire una presenza globale già ben affermata come quella di Bitdefender”, ha affermato Arizmendi. “Sono entusiasta di far parte di una compagnia globale che ha alle spalle una ricca storia di innovazione e ha sempre fissato nuovi standard in soluzioni di sicurezza proattive”  
   
   
LIBRO ON LINE: IL FATTURATO DI IBS CRESCE PIÙ DEL SETTORE  
 
Il fatturato di Ibs raggiunge quota 53 milioni di Euro nel 2010, crescendo del 18% rispetto al 2009. Secondo i dati di Netcomm – Politecnico di Milano presentati oggi nel 2010 crescono del 14% sia il settore in generale dell’eCommerce sia il comparto dell’Editoria musica e audiovisivi. Libraccio.it, sito per la vendita online di libri scolastici nuovi e usati, raddoppia il fatturato raggiungendo 6 milioni di Euro in poco più di un anno di vita. Milano, 11 novembre 2010 - Internet Bookshop Italia, www.Ibs.it, leader sul web nel settore dell’editoria con circa il 50% del mercato e nel comparto homevideo con circa l’85% del settore, prevede di chiudere il 2010 con una crescita del 18% salendo così a quota 53 milioni di Euro di fatturato. Ottimi risultati anche per Libraccio.it, il marchio storico della distribuzione libraria tradizionale sbarcato online grazie alla partnership con Ibs, che chiude l’anno a quota 6 milioni di euro con un raddoppio del fatturato rispetto al 2009. “Stiamo riscontrando una crescita costante dei nostri clienti che hanno superato abbondantemente quota 1 milione e 500 mila. – ha dichiarato Mauro Zerbini, Amministratore Delegato di Ibs.it – Un risultato che conferma i dati presentati proprio oggi da Netcomm-school of Management del Politecnico di Milano che affermano che gli utenti che acquistano online sono diventati 8 milioni, crescendo di oltre un milione rispetto allo scorso anno. È la dimostrazione che sempre più persone in Italia stanno scoprendo i vantaggi, la semplicità, la comodità e la sicurezza dell’acquisto online. Il raddoppio di Libraccio.it dimostra inoltre che quando un brand storico della distribuzione tradizionale scopre i vantaggi della rete, l’alchimia è assicurata. Con questo sito abbiamo raggiunto il break even point in 6 mesi. I consumatori dimostrano di appezzare un servizio che è semplice, capillare e che risolve l’annoso problema dei libri di scuola, offrendo scelta, rapidità e anche risparmio. È stata per noi fondamentale la scelta di acquisire le liste delle adozioni scolastiche perché riscontriamo un fortissimo apprezzamento da parte dei clienti che devono solo digitare il nome della scuola e la classe dello studente per vedere apparire l’intera adozione con informazioni sul libro, foto delle copertine, prezzi del nuovo e dell’usato.” Ibs.it vanta un’altissima qualità del servizio caratterizza da un sistema logistico molto innovativo. Gli articoli a elevata rotazione vengono stoccati nel magazzino centrale di 4500 mq, attrezzato con sistemi di picking in radiofrequenza e con linee automatiche di imballo. Inoltre ogni giorno viene gestito il rifornimento da parte di 1500 fornitori della piccola e media editoria  
   
   
ASSOTRAVEL: ATTIVO IL SERVIZIO DI CONCILIAZIONE IN COLLABORAZIONE CON FEDERCONSUMATORI E MOVIMENTO CONSUMATORI  
 
Come annunciato all’inizio della scorsa estate, nell’ambito di un progetto portato avanti in parallelo con Astoi, è ormai attivo il Servizio di Conciliazione di Confindustria Assotravel realizzato in collaborazione con Federconsumatori e Movimento Consumatori. Il Servizio di Conciliazione realizzato presso la sede di Assotravel in Roma, ma sviluppato in modo da poter erogare il servizio anche on line e/o telefonicamente con l’ausilio di skype e webcam, offre la possibilità di risolvere le controversie eventualmente insorte tra agenzie di viaggio e clienti e/o tour operator. Il tutto a costi assolutamente bassissimi e con la garanzia di una soluzione assolutamente rapida. Un percorso di composizione stragiudiziale delle potenziali controversie tra consumatori e agenzie di viaggio e tour operator. La risoluzione conciliativa contribuisce non solo a ridurre costi e tempi necessari alla risoluzione di controversie, ma rappresenta altresì un’opportunità di ulteriore qualificazione dell’offerta di servizi da parte delle aziende. Il fatto che la sede dell’incontro possa essere scelta dalle parti rende il procedimento ancora più efficace. Presupposto dell’istituto è la disponibilità di entrambe le parti al dialogo, a voler risolvere la lite senza rivolgersi al giudice. Dal punto di vista delle agenzie di viaggio il Servizio di Conciliazione è una opportunità fondamentale per non deteriorare il rapporto con cliente, specie se non si è di fronte ad una lamentela derivante da un grave inadempimento, ma anzi per fidelizzarlo dimostrando la propria professionalità. Difatti l’agenzia di viaggio che utilizza e, ancor prima, propone e comunica al cliente la propria disponibilità ad esperire il tentativo di conciliazione rappresenta efficacemente la propria capacità di avere tutto il processo di acquisto ed erogazione dei servizi di viaggio sotto controllo. Per questo motivo il Servizio di Assotravel nasce non soltanto in rapporto alle stesse associazioni dei consumatori citate che rappresenteranno le ragioni dei clienti, ma anche in rapporto all’Astoi per quel che riguarda i tour operator aderenti a quest’ultima, e agli assicuratori relativamente alle polizze di responsabilità civile professionale che verrano coinvolti ogni volta che se ne presenterà l’opportunità. L’attivazione del servizio deriva dalla realizzazione dei corsi di conciliatore realizzati nello scorso mese di settembre, in collaborazione con Federconsumatori, Movimento Consumatori e Astoi, e dall’avvio del progetto nello scorso mese di luglio unitamente alla sottoscrizione Decalogo del Turista garantito: un documento per sensibilizzare i turisti al reperimento ed al rilascio di tutte le informazioni utili a prevenire disagi prima, durante e dopo l’acquisto di un viaggio  
   
   
L’INTELLIGENTE STRATEGIA DI GARBINI CONSULTING PER FAVORIRE IL RISPARMIO VIRTUOSO  
 
Garbini Consulting è una società di consulenza che ha come obiettivo quello di far risparmiare le aziende in maniera innovativa, mediante l’aggregazione e la riduzione degli sprechi. Dopo aver aiutato più di ottanta imprese italiane a ridurre i costi soprattutto per quanto riguarda le forniture di imballaggi, energia, telefonia, e trasporti, oggi Garbini Consulting lancia la campagna “Risparmio Virtuoso” . Si tratta di un’iniziativa volta a sostenere le associazioni no-profit che si impegnano nello sviluppo di una migliore qualità della vita, mediante la creazione di un network imprenditoriale di stampo 2.0 che permetterà alle aziende partecipanti di finanziare progetti benefici non soltanto a costo zero ma addirittura risparmiando negli acquisti. “Il Risparmio Virtuoso – dice Andrea Garbini Ad dell’azienda – ha una radice virale. Il suo funzionamento è molto semplice: noi chiediamo ai nostri clienti fidelizzati di segnalare attraverso una telefonata o una mail il nostro servizio alle loro aziende partner. A fronte dell’inizio di un nuovo rapporto con questi potenziali clienti noi andremo a girare una percentuale al cliente segnalatore, oltre a donare l’8% dei nostri compensi, che si badi bene vengono calcolati solo in base al reale risparmio generato, a delle associazioni benefiche che di volta in volta individueremo.” “Il progetto – prosegue ancora l’imprenditore marchigiano – non è solo a costo zero, ma fa crescere in maniera esponenziale il risparmio di ciascun cliente, fino, potenzialmente, ad azzerare i costi di diverse utility.” Attraverso il risparmio virtuoso si innesca infatti una reazione a catena, tramite la quale il risparmio genera altro risparmio percentuale, rendendo alcuni costi del tutto irrilevanti. Si tratta di un esempio di economia partecipativa che potrebbe portare dei vantaggi competitivi davvero incommensurabili per moltissime imprese.” Se a ciò si aggiunge il fatto che Garbini Consulting è remunerata solo a success fee calcolando il reale risparmio generato ( l’azienda infatti percepisce come fee la metà del reale risparmio di cui l’azienda cliente beneficia), non resta altra considerazione da fare se non quella di lasciarsi coinvolgere da questo “virtuoso” modo di fare economia ed aggregazione d’impresa. Il primo progetto obiettivo a beneficiare degli effetti del “Risparmio Virtuoso” sarà l’Istituto Musicale Magnificat di Gerusalemme, un’importante scuola di musica che accoglie e forma ragazzi di diverse religioni ed etnie in un territorio lacerato dai conflitti. Giovani allievi Ebrei, Cristiani e Mussulmani riceveranno quindi il sostegno delle aziende aderenti al progetto “Risparmio Virtuoso”, dimostrando che l’aggregazione migliora il mondo e che unire rende più forti. Il Magnificat diventerà inoltre università e continuerà ad operare in collaborazione con il Conservatorio di Vicenza attivando dei nuovissimi programmi di master e corsi di laurea che includeranno un periodo di studi musicali a Gerusalemme