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LUNEDI
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Notiziario Marketpress di
Lunedì 28 Febbraio 2011 |
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GIUSTIZIA ITALIANA: IN CASO DI SOSPETTA DIFFAMAZIONE È POSSIBILE
LA MISURA CAUTELARE DELLA RIMOZIONE DELL’ARTICOLO DALLA RETE. MA L´ATTO RIMOSSO TROVA SEMPRE UN NUOVO SITO
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La Sesta sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza n. 7155 ha affermato che può essere sequestrato in via preventiva anche un articolo pubblicato sul blog di un sito internet, confermando, così, la misura cautelare decisa dal tribunale del riesame di Milano nei confronti di un articolo dal titolo «Basso impero» uscito sul sito www.Societàcivile.it/blog nel quale l´europarlamentare Licia Ronzulli (Pdl) aveva riscontrato alcune espressioni diffamatorie. Secondo i giudici la diffusione di un articolo attraverso internet non può trovare limitazioni se non per effetto della necessità di proteggere diritti di uguale dignità costituzionale. Essi hanno preso le mosse dall´articolo 21 della Costituzione che tutela l´esercizio dell´attività di informazione: «le notizie di cronaca, le manifestazioni di critica, le denunce civili con qualsiasi mezzo diffuse in quanto espressione di un chiaro diritto di libertà: quello della manifestazione del proprio pensiero». Per i giudici, quindi, il sequestro preventivo, quando interessa un supporto destinato a comunicare fatti di cronaca o espressioni di critica non va a comprimere solo un diritto di proprietà, ma anche un diritto di libertà. Nel caso sottopostole, la Cassazione ha condiviso con i giudici di merito il parere che dalla permanenza in rete dell´articolo e delle frasi imputate si sarebbe verificato l´aggravamento delle conseguenze del reato. Quindi, secondo la Cassazione, alla luce dell´articolo 21 della Costituzione, il sequestro preventivo degli stampati, cioè dell´intera tiratura, non è più solo possibile nei casi di stampa oscena, apologia di fascismo e plagio, espressamente previsti dalla legge, ma è estensibile anche a un qualsiasi supporto (compreso internet) destinato a comunicare fatti di cronaca ovvero espressioni di critica o ancora denunce su aspetti della vita civile di pubblico interesse. Il problema è che contrastare un atto di diffamazione sul web non è facile: l’articolo o il blog oscurato in via preventiva, infatti, continua ad essere disponibile sui motori di ricerca (nella "cache", accessibile da qualunque utente) e viene copiato e riprodotto, integralmente o in parte, su altri siti, posti, spesso, su server esteri. Pur se l´attività di diffusione di un articolo diffamante è illegale, è però impossibile bloccarla sul web. Comunque, dopo il primo sequestro, è opportuno chiedere sempre all´autorità giudiziaria di estendere il sequestro agli altri siti che offrono lo stesso contenuto |
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TEORIA E PRATICA NELL’INTERPRETAZIONE DEL REATO INFORMATICO: INCONTRO A VILLA UMBRA GIOVEDÌ 3 MARZO
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Dallo spionaggio alle malversazioni finanziarie, dalla pornografia infantile ai vari tipi di truffa, è in costante aumento in tutto il mondo il numero dei reati informatici e questo indica che c´è un aumento di criminali che hanno familiarità con le nuove tecnologie. A tal riguardo diventa necessario sviluppare idonee contromisure atte a contrastare, o quantomeno a limitare, il progredire di queste forme di crimine. Queste sono le tematiche della giornata formativa "Teoria e pratica nell´interpretazione del reato informatico" che si svolgerà nella Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica giovedì 3 marzo prossimo a Villa Umbra di Perugia. L´incontro sarà moderato da Paolo Galdieri, avvocato penalista, docente di diritto penale dell´informatica, Facoltà di Giurisprudenza, Luiss, Roma e da Teresa Vittoria Canonico, consulente studio Galdieri, specializzata in diritto delle tecnologie. "Nell´ambiente informatico - afferma Alberto Naticchioni, amministratore di Villa Umbra - i crimini più frequenti sono l´accesso illecito a sistemi di computer, il cyber terrorismo, il furto di dati informatici, il deterioramento o il blocco di siti internet, la diffusione di virus informatici, l´abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori in Internet. Siamo di fronte a crimini che esistevano anche prima della diffusione dei computer ma che oggi con l´aiuto di Internet possono essere compiuti su scala più ampia e con maggiore efficacia. In una società sempre più concentrata sul Web, anche le attività illecite, i reati informatici ne seguono l´evoluzione nelle forme e nelle pratiche". Per questo motivo diventa necessario sviluppare idonee contromisure per contrastare o limitare il progredire di queste forme di crimine. Prima di analizzare come il Codice Penale classifichi ed individui i reati informatici nel processo penale, durante la giornata formativa si analizzeranno anche le possibilità preventive che si possono adottare per scongiurare crimini informatici a proprio danno. |
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E-COMMERCE: FLOP PER LA SPESA ON LINE
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Meno del 10% dei supermercati ha scelto anche la rete per aumentare le vendite. Il fenomeno nel nostro Paese è del tutto marginale: Neppure le multinazionali della grande distribuzione lo hanno tentato. La sola eccezione è l´Esselunga che ha debuttato in Lombardia nel 2001 per estendersi poi in altre regioni. Secondo l´ultimo Rapporto sull´e-commerce in Italia del Politecnico di Milano, le cause sono da ricercare nei costi elevati |
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COMUNE E COMMERCIALISTI DI MILANO INSIEME PER IL TERZO SETTORE
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Sarà attivo nel mese di marzo, a partire da giovedì 3, lo sportello di consulenza gratuita dell’Ordine dei Commercialisti per gli enti non profit, tutti i martedì e giovedì, dalle 14.30 alle 18.30, presso la sede della Scuola del Volontariato del Comune di Milano in piazza Xxv Aprile, 8. Parte quindi nel 2011, Anno Internazionale del Volontariato, questa iniziativa che consolida la collaborazione tra Comune e Ordine dei Commercialisti di Milano a favore di un segmento sociale di fondamentale importanza per la sua insostituibile funzione di sussidiarietà. I professionisti dell’Ordine, componenti delle commissioni Pubblica Utilità, Sociale ed Enti Non Profit, e Diritto Tributario Nazionale, forniranno un servizio informativo e di consulenza orientativa alle realtà non profit - onlus, associazioni di volontariato, associazioni sportive dilettantistiche, enti religiosi, associazioni di fund raising, associazioni culturali, altro – in materia contabile e fiscale, controllo e revisione contabile, adempimenti amministrativi, novità legislative, preparazione e redazione del bilancio. “Molto spesso gli enti non profit non sono sufficientemente strutturati dal punto di vista amministrativo – afferma Alessandro Solidoro, presidente dell’Ordine di Milano - e per questo necessitano di consulenza e orientamento in campo fiscale e contabile. Dopo lo sportello informativo dedicato ai musicisti che ci ha visti coinvolti nel mese di novembre al Conservatorio, vogliamo consolidare la nostra presenza attiva sul territorio rispondendo efficacemente alle istanze provenienti dalla società civile.” “Favorire l’associazionismo e tutte le realtà che operano nell’ambito del non profit è prioritario per la costituzione di una società civile sempre più orientata alla solidarietà e sussidiarietà – ha commentato l’assessore alla Famiglia, Scuola e Politiche sociali Mariolina Moioli. Per questo motivo ringrazio l’Ordine dei Commercialisti per la collaborazione nel rendere ancora più fertile il territorio di Milano per gli enti del terzo settore. Basta pensare che a Milano sono attive più di 400 associazioni di volontariato, a cui si aggiungono tutte le organizzazioni non profit operanti nei diversi ambiti.” |
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PRIVACY: LINEE GUIDA PER L´INFORMAZIONE GIURIDICA
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A richiesta di un lettore ribadiamo che il Garante privacy ha dettato regole più chiare per la pubblicazione di sentenze e provvedimenti giurisdizionali su riviste giuridiche, cd rom, siti istituzionali e maggiori tutele per i minori coinvolti in vicende processuali. Il Garante per la privacy, sulla base di segnalazioni e quesiti ricevuti e dopo ampia consultazione con gli operatori e gli editori del settore, ha adottato specifiche Linee guida sull´informazione giuridica. Le Linee guida non incidono sulle norme processuali (non riguardano quindi gli originali delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali, né il loro deposito nelle cancellerie giudiziarie). Di seguito proponiamo, in sintesi, i punti più rilevanti del provvedimento. Devono essere oscurati, sempre e in ogni caso, i dati dei minori e delle parti nei procedimenti che hanno ad oggetto i rapporti di famiglia e lo stato delle persone (ad es. Controversie in materia di matrimonio, filiazione, adozione, abusi familiari, richieste di rettificazione di sesso), anche quando il giudizio si riferisca ad aspetti patrimoniali o economici. Devono, inoltre, essere omessi i dati relativi ad altre persone dai quali si possa desumere, anche indirettamente, l´identità dei soggetti tutelati. I dati vanno oscurati non solo nei provvedimenti riprodotti per esteso, ma anche in quelli diffusi sotto forma di massima o nell´ambito di un elenco. Oltre a questa forma di tutela assoluta, in tutti gli altri casi chiunque sia interessato (le parti in un giudizio civile o l´imputato in un processo penale, ma anche un testimone o un consulente) può rivolgere un´istanza al giudice, prima della conclusione del processo, con la quale chiede che, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di informazione giuridica, siano oscurati le generalità e ogni altro elemento in grado di identificarlo. L´istanza deve indicare i "motivi legittimi" che la giustificano: ad es. La delicatezza del caso o la particolare natura dei dati contenuti nel provvedimento (stato di salute, vita sessuale). Se l´istanza è accolta si appone una annotazione sull´originale della sentenza. L´anonimizzazione può essere disposta dal giudice, anche d´ufficio, nei casi in cui la diffusione di informazioni particolarmente delicate possa arrecare conseguenze negative alla vita di relazione o sociale dell´interessato (ad es. In ambito familiare o lavorativo). Non spetta all´ufficio giudiziario, ma a chi riceve la copia dei provvedimenti con l´annotazione che dispone l´oscuramento delle generalità, provvedere in tal senso ove intenda riprodurli o diffonderli, anche sotto forma di massima, per finalità di informazione giuridica |
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PRIVACY: IMMOBILI DI PROPRIETÀ PUBBLICA E NORME SULLA PRIVACY
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Il Garante ha risposto a due enti pubblici milanesi, Ospedale Maggiore Policlinico e Pio Albergo Trivulzio, riguardo alla messa a disposizione dei dati relativi agli immobili di loro proprietà. Le norme sulla protezione dei dati personali non pongono ostacoli alla conoscenza dei nominativi degli affittuari degli immobili di proprietà di enti pubblici da parte dei consiglieri comunali, provinciali e regionali, laddove la richiesta sia utile per l´espletamento del loro mandato. La normativa sulla protezione dei dati personali - ha sottolineato l´Autorità - "non rappresenta un ostacolo alla trasparenza amministrativa, specie laddove quest´ultima riguardi il corretto utilizzo di beni e risorse da parte di soggetti pubblici". In tale quadro, i consiglieri comunali provinciali e regionali hanno il diritto di ottenere dalle amministrazioni di riferimento, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili per l´espletamento del loro mandato. Spetta dunque alle due strutture ospedaliere verificare che le richieste dei consiglieri siano riferite al mandato istituzionale. I consiglieri, da parte loro, una volta ottenute tali informazioni, sono comunque tenuti a garantire la necessaria riservatezza nel caso in cui i dati ricevuti siano sensibili o tali da ledere la dignità delle persone. Anche riguardo alla conoscenza di tali informazioni da parte dei media, le norme sulla privacy - ha ricordato il Garante - non hanno inciso in modo restrittivo su quelle relative alla trasparenza amministrativa e all´accesso ai documenti. Spetta, anche in questo caso, all´amministrazione verificare se accogliere, sulla base dell´interesse e dei motivi rappresentati dagli organi di informazione, l´istanza di accesso. Una volta ritenuta legittima la richiesta di accesso, il giornalista sarà tenuto a valutare l´interesse pubblico nella diffusione delle informazioni lecitamente acquisite e verificare che esse siano pertinenti e non eccedenti, e comunque non lesive della dignità delle persone interessate. Per quanto riguarda, infine, la pubblicazione sui siti web di dati personali relativi agli affittuari, il Garante ha precisato che essa è in generale ammessa se prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale presupposto, gli enti interessati possono comunque prevedere la diffusione di tali informazioni nell´ambito del Piano triennale per la trasparenza e l´integrità che ogni amministrazione è tenuta a predisporre. Anche in questo caso, nella diffusione dei dati deve essere sempre rispettato il principio di pertinenza e non eccedenza |
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PRIVACY: NO AI NOMI DEI VIOLENTATORI SE RENDONO IDENTIFICABILE LA VITTIMA
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"Non si possono pubblicare dettagli che rendono identificabili le vittime di violenza sessuale. Tanto più quando si tratta di minori". É il forte richiamo del Garante privacy ai media in seguito alla pubblicazione di notizie di agenzie che, nel riferire di un caso di violenza sessuale subita in famiglia da una minore, hanno pubblicato nome, cognome, età del padre arrestato oggi. Il Garante ricorda che, anche quando questi dettagli fossero stati forniti da fonti ufficiali, i mezzi di informazione sono tenuti a non diffondere elementi che, anche indirettamente, portino all´individuazione di vittime di violenza sessuale. La pubblicazione di tali dettagli contrasta con i principi fissati dal Codice deontologico dei giornalisti e risulta ancora più grave se si tiene conto che la vittima è una persona minore, alla quale la normativa italiana e le Convenzioni internazionali (Codice privacy, Codice penale, nuovo processo minorile, Carta di Treviso, Convenzione dei diritti del fanciullo) riconoscono una tutela rafforzata |
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PRIVACY: EFFETTI COLLATERALI DEI SOCIAL NETWORK
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Il garante ha realizzato la guida "Social Network: Attenzione agli effetti collaterali", che è un manuale esaustivo ed un agile vademecum pensato per aiutare chi intende entrare in un social network o chi ne fa già parte a usare in modo consapevole uno strumento così nuovo. La guida è organizzata in quattro capitoli pensati in forma modulare, così da offrire a tutti i lettori elementi di riflessioni e consigli, adatti alla propria formazione e ai differenti interessi. 1. Avviso ai naviganti Spunti di riflessione sul funzionamento dei social network e su alcuni dei principali rischi che si possono incontrare nell´uso dei social network. 2. Ti sei mai chiesto? La semplice check list che ogni utente dovrebbe controllare prima di pubblicare su Internet i propri dati personali, le informazioni sulla propria vita e o su quella delle persone a lui vicine. Per facilitare la lettura, le domande sono raggruppate in cinque sezioni, in base al tipo di lettori cui ci si rivolge: ragazzi, genitori, persone in cerca di lavoro, "esperti" e professionisti. In realtà, anche gli utenti esperti possono trovare domande interessanti nella sezione dedicata ai ragazzi, e viceversa. 3. Consigli per un uso consapevole dei social network Il "decalogo" stilato dal Garante, con consigli utili per tenere sotto controllo i pericoli che si possono incontrare nell´uso dei social network. 4. Il gergo della rete La spiegazione, rigorosamente non tecnica, dei termini informatici o delle espressioni gergali che si incontrano con maggiore frequenza nelle "reti sociali". L´opuscolo in formato cartaceo può essere richiesto all´Ufficio relazioni con il pubblico, Piazza di Monte Citorio n. 123, lunedì-venerdì ore 10,00-13,00 |
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PORNOGRAFIA ONLINE COMINCIA A 14 ANNI
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Secondo un’Indagine, presentata il 24 febbraio ad Abano Terme, dalla Società Italiana Andrologia Medica e Medicina della Sessualità (Siams) il consumo eccessivo di pornografia online comincia nella prima adolescenza. Già a 14 anni gli adolescenti cominciano a frequentare i siti pornografici. L´abitudine diventa decisamente diffusa a partire da 25 anni per toccare l´apice fra 35 e 44 anni e poi ridursi gradualmente |
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WEB: 6 RAGAZZI SU 10 CONTATTATI DA IGNOTI
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Sei ragazzi su 10 sono stati contattati da sconosciuti sul web. Il 37% di essi ha conosciuto persone senza una certezza di identità. C´è un boom di denunce per illeciti su internet. Sono questi i principali dati, emersi nel corso della presentazione, a Milano, di un progetto che unisce l´esperienza in materia di sicurezza della Polizia di Stato e la struttura informativa della scuola. Si tratta di "Web in cattedra", iniziativa di formazione che in Lombardia coinvolge 550 docenti e 6 scuole |
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DIRETTIVA UE PER LOTTA CONTRO I RITARDI DI PAGAMENTO |
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La direttiva 2011/7/Ue del parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, é stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell´Unione Europea. La nuova normativa si propone di contrastare con più rigore ed efficacia il fenomeno dei ritardi di pagamento sia nei rapporti economici tra imprese, sia e soprattutto nei rapporti economici tra imprese e pubbliche amministrazioni. Gli stati membri devono recepire la direttiva entro il 16 marzo 2013 |
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