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LUNEDI

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Notiziario Marketpress di Lunedì 25 Giugno 2012
RIFORMA DEL LAVORO CONVEGNO  
 
Mercoledì 4 luglio, dalle ore 9,00, a Milano, presso la Sala Picasso, in via della Moscova, 18, si svolgerà il convegno "La riforma del mercato del lavoro: le novità in entrata e in uscita". L’avv. Giulietta Bergamaschi, dello studio Lexellent e l’Avv. Sergio Barozzi, sempre dello studio Lexellent, proporranno un’analisi sistematica della nuova legge sul mercato del lavoro fornendo anche indicazioni operative. Gli oratori esamineranno le novità emerse dalla riforma del mercato del lavoro con particolare attenzione agli aspetti pratici ed operativi per permettere all´azienda di muoversi con sicurezza ed utilizzare al meglio le nuove disposizioni. Info: Studio Lexellent - Via della Moscova 10, 20121, Milano - T. +39028725171 - T. +3902872517 - Fax +390287251740 - www.Lexellent.it    
   
   
È LA LOMBARDIA LA CAPITALE DEGLI EBOOK ITALIANI PER PRESENZA DI CASE EDITRICI DI LIBRI DIGITALI  
 
Il 21 giugno, non a caso a Milano, si è svolta la quinta edizione di Editech, la Giornata di Aie dedicata all’innovazione in editoria. Al centro, cosa cambia e cosa resta nel lavoro dell’editore, tra pagine, schermi e nuvole. È Milano, infatti, la capitale degli ebook italiani: circa una casa editrice di ebook su tre si trova infatti in Lombardia. Nella regione ha sede il 20,1% delle case editrici attive in Italia, ma ben il 32,5% di quelle di ebook (nel Lazio – per un confronto - sono il 17,6%, in Piemonte il 9,1%, in Toscana il 7,3%). È quanto emerge dallo studio dell’Ufficio studi dell’Associazione Italiana Editori (Aie), approfondito il 21 giugno, in occasione di Editech 2012, la Giornata internazionale di studio e approfondimento organizzata dall’Aie al Palazzo delle Stelline (corso Magenta, 61) per far conoscere agli operatori, ancor prima che al grande pubblico, le tendenze in atto e le prospettive nell’ambito dell’innovazione tecnologica nel settore editoriale. Editech vuole fornire una fotografia aggiornata, a livello internazionale e nazionale, sull’impatto che le tecnologie possono avere per le case editrici, non solo in base a come cambiano i comportamenti di acquisto e di lettura dei consumatori, ma anche i mutamenti in atto nei processi produttivi e nel mercato dell’editoria libraria. L’edizione 2012, in particolare, si è concentrata su cosa cambia e cosa resta nel lavoro dell’editore, oggi impegnato tra pagine di carta, schermi digitali e contenuti sulle nuvole (on cloud). --- La Giornata, introdotta da un saluto del presidente di Aie Marco Polillo e dell’assessore all´Istruzione, Formazione e Cultura della Regione Lombardia Valentina Aprea, si è aperta con gli interventi sullo scenario internazionale e sulle possibili ricadute in Italia di Michael Healy del Copyright Clearance Centre e di Angela Bole del Bisg – Book Industry Study Group. Successivamente è stato dato spazio alle nuove forme di libro digitale e ai nuovi testi, cosiddetti fluidi, multi-device e multi–piattaforma (ne hanno parlato Ana Maria Allessi di Harpermedia, James Atlas per Amazon Publishing e Craig Mod di Pre/post Book), a come si progettano i prodotti-libro al tempo dell’agile publishing (ne hanno parlato, tra gli altri, Kristen Mclean di Bookigee, Luc Audrain per Hachette), a come ripensare il marketing per i prodotti digitali (ne ha parlato, tra gli altri, Hermes Piqué di Robotmedia). Ma soprattutto spazio al ruolo dell’editore: in tempo di disintermediazione, di self publishing, di agile publishing, chi è quindi e cosa fa l’editore? Ne hanno discusso Riccardo Cavallero di Mondadori, Massimo Turchetta di Rcs Libri, Stephanie Duncan di Bloomsbury e Michael Mabe – Stm Association. Editech è a cura di Aie, con il patrocinio della Regione Lombardia - Assessorato all´Istruzione, Formazione e Cultura. Partner dell’evento sono: Fep - Federazione europea degli editori, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Idpf International Digital Publishing Forum, Informazioni Editoriali. Info: www.Editech.info    
   
   
SELFPUBLISHING O SELFPRINTING? I PRIMI DATI SULL´ITALIA PRESENTATI A EDITECH2012  
 
Chiamatelo con il suo nome corretto. Lo chiamano selfpublishing ma si può parlare correttamente solo di “autopubblicazione”, o di selfprinting per i libri cartacei: è questo quanto emerge dalla prima indagine dell’Ufficio studi dell’Associazione Italiana Editori (Aie) sul tema “Selfpublishing o Selfprinting?” presentata in occasione di Editech2012, la Giornata internazionale di studio e approfondimento organizzata dall’Aie a Milano per far conoscere agli operatori, ancor prima che al grande pubblico, le tendenze in atto e le prospettive nell’ambito dell’innovazione tecnologica nel settore editoriale. Il fenomeno negli Stati Uniti: in crescita (+58% nel 2011 sull’anno precedente): nel 2010 i titoli autopubblicati erano 133.036, nel 2011 sono stati 211.269 (+58%). Il genere più popolare è quello della fiction (45%), ma in cima alle vendite c’è la non-fiction (38%). Gli e-book rappresentano il 41% del mercato in autopubblicazione negli Stati Uniti: contribuiscono però “solo” all’11% dei ricavi perché costano nettamente meno dei libri fisici. Al primo posto delle piattaforme usate per vendere e comprare libri autopubblicati c’è Createspace (Amazon), con 57.602 titoli; seguono Authorsolutions’, con 41.605 titoli, e Lulu, con 30.019. Meno del 10% degli autori che si autopubblicano riescono a vivere del proprio lavoro (ma le possibilità aumentano nettamente nel momento in cui ci si dota di un agente che fa da tramite per l’approdo all’editoria tradizionale). E il fenomeno in Italia? Comincia ad avere una suo piccolo ruolo: almeno 40mila i titoli cartacei, altri 6500 in ebook: le stime di Aie individuano 38-40mila titoli self-printing attualmente “in catalogo”, pari al 5-5,5% dei titoli in commercio. Altri 6mila-6.500 titoli in versione ebook (ma potrebbero essere versioni pdf del libro cartaceo). La Lombardia domina anche qui, seguita a stretto giro dal Lazio: il 19% degli autori italiani selfprinting – uno su cinque praticamente - ha sede in Lombardia. Il 17, 4% viene dal Lazio, il 9,6% (a sorpresa) dalla Campania. Una nicchia a cui guardano però anche gli editori: solo per citarne alcuni, Gems con il torneo Io scrittore, Mondadori che sta creando una piattaforma per le opere auto pubblicate e Atlantyca-piemme rivolto ai lettori di libri delle collane di Geronimo Stilton. Info: http://www.editech.info/    
   
   
SUD, GIOVANI E PROMOZIONE DELLA LETTURA: L’AIE PUNTA (ANCHE) QUI E PARTE DAL SOSTEGNO A TRAME E DAL WORKSHOP PER 60 UNIVERSITARI “TRAME DI CARTA  
 
Immaginare l´editoria e la libreria al Sud”, in programma dal 21 al 23 giugno a Lamezia Terme  Sud, giovani e promozione della lettura: (anche) in questa direzione andranno le iniziative sociali e culturali dell’Associazione Italiana Editori (AIE). E proprio questo è il senso della partecipazione di AIE a Trame – Festival dei libri sulle mafie, in programma dal 20 al 24 giugno a Lamezia Terme, che gli editori sostengono non solo finanziariamente.AIE organizza infatti a Trame dal 21 al 23 giugno il workshop Trame di carta – Immaginare l´editoria e la libreria al Sud, riservato a sessanta studenti universitari delle facoltà delle regioni del Sud. Il workshop - in linea con il messaggio del Festival - si propone di valorizzare il merito, indirizzando gli studenti a percorsi di studio più funzionali al loro futuro impegno lavorativo nel mondo del libro (sia esso in casa editrice o in libreria), integrando le conoscenze acquisite nella frequentazione dei corsi universitari di provenienza con l´esperienza diretta portata da professionisti del settore per fornire una chiave di comprensione del mondo del libro, mettendo in luce le possibilità che il contesto locale può offrire. Il tutto con grande attenzione alle specificità di contesto: il ridotto bacino di lettura e di acquisto delle regioni meridionali che impongono di pensare a nuove formule di case editrici e di librerie, nuovi processi che integrano la produzione carta/digitale (una parte del workshop si svolgerà nella casa tipografia della casa editrice Rubbettino di Soveria Mannelli), la valorizzazione dei contenuti e dei flussi del turismo culturale (dai beni culturali al patrimonio ambientale). “AIE crede molto in questo progetto – ha spiegato il presidente di AIE, Marco Polillo - La lettura è davvero un fattore di sviluppo economico. Di qui il nostro impegno, su questi territori, in particolare sulle fasce giovani, per creare nuove occasioni. Questa è la grande opportunità che possono dare i libri”.Lo confermano i dati: se le regioni del Sud avessero avuto nel 1973 un indice di lettura pari a quello medio italiano, la loro crescita della produttività sarebbe stata oggi di 20 o 30 punti percentuali più alta. In particolare: +50% la Calabria, +48% il Molise, + 43% la Campania, Puglia e Basilicata, + 29% l’Abruzzo (Fonte: Università di Bologna, Associazione Italiana Editori). E invece purtroppo il nostro è un Paese che legge ancora (troppo) poco: se in media ha letto almeno un libro non scolastico nei 12 mesi precedenti il 45,3% della popolazione con più di 6 anni di età (Fonte: Istat), il dato scende drammaticamente al 31,6% in Calabria, al 31,5% in Puglia, al 29,8% in Campania, al 30,5% in Sicilia e al 32,8% in Basilicata.Partecipano al workshop: Giorgia Antonelli (LiberAria, Bari) Maria Cecilia Averame (Quintadicopertina edizioni, Genova); Lorenza Biava (giornaledellalibreria.it);  Alice Bigli (Viale dei ciliegi 17, Rimini), Antonio Cavallaro (Rubbettino editore - Soveria Mannelli); Genni Ceresani (Enolibreria Zazie, Fano); Serena Gaudino (Presidio del Libro del Centro Hurtado di Scampìa), Diego Guida (Guida Editore, Napoli), Annalia Paravati (FAI, Regione Calabria); Giovanni Peresson (Associazione Italiana Editori); Roberto Speziale (:duepunti edizioni, Palermo); Florindo Rubbettino (Rubbettino editore – Soveria Mannelli); Gioacchino Tavella (Libreria Tavella, Lamezia Terme)  
   
   
WWW.ROMAINEUROPA.IT ONLINE  
 
Dopo l´opuscolo adesso anche un portale con tutte le informazioni sui programmi dell´Unione Europea per cittadini, imprese ed associazioni di Roma. E´ online il sito web del Progetto Roma In Europa, www.Romaineuropa.it, realizzato dall´Ufficio Europa di Roma Capitale in collaborazione con Zètema - Progetto Cultura. Un portale con tutte le informazioni sui programmi e i progetti dell´Unione Europea. Il sito internet fa parte di un più ampio progetto che ha visto anche la realizzazione di un opuscolo dedicato all´accesso ai fondi europei per imprese, cittadini e associazioni e la costante informazione attraverso l´invio di newsletter. Strumenti utili per il territorio affinché si possano capire al meglio gli importanti cambiamenti che ci sono stati nel funzionamento delle istituzioni comunitarie e soprattutto nelle sue politiche di finanziamento dopo l´entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Strumenti che hanno la finalità di supportare imprese, cittadini e associazioni a diventare protagonisti della politica comunitaria e capaci di cogliere le opportunità che arrivano dall´Europa in termini di finanziamento. In particolare in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, nel quale le istituzioni hanno sempre meno fondi per sostenere lo sviluppo, diventa strategico dare alle Pmi romane ed alle associazioni che vi operano degli strumenti agili, semplici e completi che possano incentivare concretamente l´utilizzo dei fondi comunitari. Con questo obiettivo è stata quindi realizzata la guida Roma In Europa che è possibile trovare nelle biblioteche di Roma, presso l´Ufficio Europa di Roma Capitale e che è stata consegnata ai dipartimenti dell´Amministrazione Capitolina al fine di fornire un supporto utile. Dal sito si avrà la possibilità di scaricare gratuitamente la guida in formato pdf e di poter consultare i bandi aperti, gli eventi, le notizie sull´Europa. Sarà inoltre possibile, per chi lascerà i suoi dati, ricevere direttamente sulla posta elettronica la newsletter con tutte le novità europee. Il progetto ha inoltre dedicato uno spazio particolare al settore cultura in senso ampio, cercando quindi di dare risalto a quelle che sono le industrie culturali di Roma, fonti importanti di reddito e occupazione. Per cultura non si è inteso trattare solo arte, teatro, tutela dei beni culturali ed ambientali, ma anche e soprattutto incontro tra le identità europee, integrazione, formazione, istruzione, cultura d´impresa. ´Roma in Europa´ vuole essere un progetto utile che l´Ufficio Europa di Roma Capitale in collaborazione con Zètema ha voluto mettere a disposizione dei cittadini, delle realtà associative, delle piccole e medie imprese presenti sul territorio a testimonianza della grande attenzione che vogliamo rivolgere a un tema così importante come quello dei fondi europei. La guida e il sito permetteranno a tutti di accedere gratuitamente ad informazioni non sempre facilmente reperibili. L´ufficio Europa, la Guida e gli strumenti informativi ad essa collegati, contribuiscono a far diventare Roma un solido e affidabile punto di riferimento nel contesto europeo, con una presenza competitiva e qualificante in grado di potersi confrontare con le altre grandi capitali. Con il progetto "Roma in Europa" abbiamo voluto porre le basi per una seria e lungimirante strategia che permetta di guardare all´Unione Europea come un prezioso partner per affrontare i prossimi anni e costruire un futuro di sviluppo concreto per Roma Capitale. - ha dichiarato l´On. Federico Rocca delegato del Sindaco ai rapporti con l´Ue - Il prossimo autunno Roma Capitale sarà nuovamente presente a Bruxelles nell´ambito degli Open Days con le sue buone prassi ed anche con il progetto Romaineuropa, anche per porre le basi per nuove partnership internazionali tra Roma ed altre Capitali europee coinvolgendo imprese ed associazioni del nostro territorio. Sempre all´insegna della concretezza, delle opportunità reali, di progetti che possano sul serio contribuire allo sviluppo ed all´occupazione, specie nel settore culturale, su cui Roma deve avere ovviamente un ruolo da protagonista."  
   
   
LA COMMISSIONE EUROPEA RIUNISCE ESPERTI AD ALTO LIVELLO PER UNA POLITICA PENALE COERENTE DELL´UNIONE EUROPEA IN LINEA CON I DIRITTI FONDAMENTALI  
 

Viviane Reding, Vicepresidente e Commissario UE per la Giustizia, ha aperto  oggi  la prima riunione del gruppo di esperti sulla politica penale dell´Unione europea. Venti esperti di alto livello, esponenti del mondo accademico e professionisti, si sono incontrati per discutere e per fornire consulenza alla Commissione europea su questioni fondamentali di diritto penale europeo. Il gruppo comprende giudici, pubblici ministeri e avvocati difensori di tredici Stati membri dell´UE rappresentanti le principali tradizioni giuridiche dell´Unione.Il gruppo di esperti contribuirà a migliorare la qualità della legislazione dell´UE nel settore del diritto penale, alla luce delle nuove norme del trattato di Lisbona e della Carta dei diritti fondamentali. Il gruppo, che si riunirà due volte all´anno, è stato creato a seguito di una comunicazione pubblicata nel settembre 2011 in cui la Commissione ha esposto la strategia e i principi che intende attuare nel ricorrere al diritto penale per rafforzare l´applicazione delle sue politiche e per proteggere gli interessi dei cittadini (vedi IP/11/1049).

"L´entrata in vigore del trattato di Lisbona ha dotato l´Unione europea di mezzi molto più idonei per lottare contro la criminalità transfrontaliera attraverso l´uso del diritto penale. Vi sono comunque chiari limiti alla nostra azione, sia giuridici che dettati dalla democrazia. Il diritto penale europeo va elaborato senza perdere mai di vista i diritti fondamentali, specialmente il diritto a un processo equo, con l´approvazione del Parlamento europeo e nel rispetto dei diversi sistemi e delle diverse tradizioni giuridiche dell´UE", ha dichiarato Viviane Reding, Vicepresidente e Commissario UE per la Giustizia. "Grazie alle preziose competenze riunite nel gruppo di esperti sul diritto penale, la Commissione europea potrà elaborare un approccio più coerente in tale settore a livello UE."Contesto -

Il diritto penale dell´UE può contribuire a garantire il rispetto della legislazione europea. Le norme per contrastare la manipolazione dei mercati finanziari con pratiche quali l´insider trading (abuso d’informazioni privilegiate) (IP/11/1218), per salvaguardare il denaro dei contribuenti dalle frodi (IP/11/644), o per proteggere l’ambiente, sono efficaci solo se fatte rispettare.

Per più di un decennio il Consiglio dei Ministri dell´UE ha elaborato norme di diritto penale per combattere più efficacemente un tipo di criminalità che è diventata sempre più internazionale e sofisticata. Ma spesso queste norme non hanno avuto una base politica coerente.Il trattato di Lisbona consente all´Unione europea di avvalersi del diritto penale per rafforzare l’applicazione delle sue norme e politiche. Tale legislazione penale europea deve ora essere adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, con il pieno controllo giurisdizionale della Corte di giustizia europea, e nella sua elaborazione sono chiamati a svolgere un ruolo forte anche i Parlamenti nazionali.Nell´ottica di questo nuovo panorama giuridico, nel settembre 2011 la Commissione europea ha pubblicato un documento intitolato "Verso una politica penale dell’Unione europea: garantire l’efficace attuazione delle politiche dell’Unione attraverso il diritto penale", che definisce le condizioni a cui l´Unione dovrebbe creare una politica penale dell´Unione coerente e coesa.Istituendo oggi questo gruppo di esperti, la Commissione concretizza il suo annuncio del settembre scorso. Il 21 febbraio 2012, ha adottato una decisione di istituzione del gruppo, che ha tenuto la sua prima riunione oggi a Bruxelles.

La composizione del gruppo mira a garantire conoscenze specialistiche elevate e, per quanto possibile, un corretto equilibrio a livello di competenze, origine geografica e genere. I membri rimangono in carica per un periodo di tre anni, e agiscono a titolo personale, senza remunerazione.Le discussioni dell´odierna riunione inaugurale si sono concentrate su due argomenti ricorrenti: l´interazione fra le sanzioni amministrative e penali e l´obbligo, per gli Stati membri, di prevedere sanzioni penali "efficaci, proporzionate e dissuasive"

 
   
   
BUONE PRATICHE NEGLI UFFICI GIUDIZIARI, PRESENTATO IL PROGETTO INTERREGIONALE .  
 

Migliorare l’organizzazione e i parametri di efficienza degli uffici giudiziari: è la finalità del progetto interregionale promosso dalla Regione e avviato con la procura della Repubblica di Macerata e la Corte di Appello di Ancona che è stato presentato questa mattina dall’assessore al Lavoro Formazione Istruzione, Marco Luchetti, insieme al Procuratore Capo della Procura della Repubblica di Macerata, Mario Paciaroni e al vicepresidente della Corte di Appello di Ancona, Eugenio Cetro. Il progetto interregionale, già sperimentato con ottimi risultati nella Provincia di Bolzano e poi diffuso tra le regioni italiane che vi hanno aderito, è finanziato a livello europeo attraverso il FSE. “Un programma che alza la qualità e agevola il lavoro degli uffici giudiziari a beneficio dell’utenza – rileva l’assessore Luchetti - vengono individuate e studiate nuove metodologie per risolvere problematiche e criticità, dalla maggiore accessibilità alla velocizzazione dei tempi nella richiesta ad esempio di certificati, offrendo risposte rapide a operatori e fruitori. In un momento delicato come l’attuale, in cui la magistratura risente di carenza di risorse, il progetto rappresenta un’opportunità e dà un segnale forte di attenzione verso i cittadini”. Il progetto pilota destinato al miglioramento organizzativo dei processi lavorativi e all’ottimizzazione delle risorse materiali disponibili nella Procura della Repubblica di Bolzano ha ottenuto risultati talmente positivi da essere riconosciuti quale buona pratica, anche a livello europeo, da trasferire in altri Uffici giudiziari italiani. La Regione Marche ha aderito sottoscrivendo il protocollo di intesa “Diffusione di best practices presso gli uffici giudiziari italiani”, firmato nel 2008 dal Ministero della Giustizia, dal Dipartimento della Funzione Pubblica, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e da altre Regioni italiane. Il Ministero della Giustizia, di concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha costituito l’Unità Strategica a cui è stato assegnato l’incarico di individuare gli Uffici giudiziari destinatari dell’intervento. Per le Marche sono state individuate la Procura della Repubblica di Macerata e la Corte d’Appello di Ancona. Sono sei le linee di attività previste e rese operative dal punto di vista tecnologico, informativo e della comunicazione dalla società Pricewaterhouse Coopers Advisory Spa: Analisi e riorganizzazione degli uffici giudiziari per migliorarne l’efficienza operativa e l’efficacia delle prestazioni rivolte agli utenti interni ed esterni; Analisi dell’utilizzo delle tecnologie, adozione e utilizzazione delle stesse per il miglioramento organizzativo; Costruzione della Carta dei Servizi; Accompagnamento alla certificazione di Qualità ISO 9001:2000; Costruzione del Bilancio Sociale; Comunicazione con la cittadinanza e comunicazione istituzionale: realizzazione e gestione sito WEB, rapporti con i media e organizzazione convegno finale con pubblicazione dei risultati del progetto (della durata di 18 mesi più 6)

 
   
   
MOVIEMEDIA SVELA IL NON-LUOGO DELL’ISOLA DI MELIES E AFFERMA LA EFFICACIA DELLA PUBBLICITÀ AL CINEMA  
 
l 19 giugno è stato presentato alla stampa il caso marketing di successo della destinazione turistica inesistente che dallo scorso febbraio era stata lanciata e promossa solo con il cinema, a dimostrazione della rilevanza pubblicitaria del mezzo. L’isola di Melies, un sogno ad occhi aperti, ossia l’isola che non c’è, questa la soluzione al mistero della destinazione turistica lanciata lo scorso febbraio alla fiera del Turismo Bit e promossa solo con il sistema cinema. Movie Media, società leader in Italia nella gestione degli spazi pubblicitari al cinema, ha finalmente svelato il segreto che sta alla base di questo originale progetto di marketing, nato per dimostrare concretamente che la comunicazione al cinema funziona, oggi più che mai in questo delicato scenario economico. Grazie alla collaborazione strategica e creativa dell’agenzia milanese Echo e alla partnership esclusiva con Wonderbox, la concessionaria ha deciso di sviluppare un piano di comunicazione di un prodotto che non esisteva, che avesse delle caratteristiche neutre, ma che allo stresso tempo richiamasse indirettamente la magia del grande schermo: Melies, infatti, è un nome un po’ esotico che a molti sarebbe suonato “già sentito” e riferito a qualche isola sperduta dal sapore tropicale ma è anche sinonimo di settima arte grazie all’associazione mentale con quel George Melies, precursore e inventore dei trucchi cinematografici, di cui tra l’altro quest’anno ricorre il 150simo anniversario della nascita. La scelta è ricaduta nel mondo del turismo anche perché a tutti gli effetti la visione di un film rappresenta le emozioni di un viaggio. La località immaginaria è stata ufficialmente lanciata in occasione della Bit di febbraio – quando esotiche bellezze appena rientrate dall’isola invitavano and andare sul web e giocare - e promossa da un altrettanto fake Ente del Turismo di Melies che ha veicolato un concorso per far vincere “relax, emozioni e divertimento”, esperienze riconducibili sempre alla fruizione cinematografica. Sono stai creati un profilo facebook e un sito dedicato ma la peculiarità del lancio è che la pubblicità della destinazione è avvenuta – con una copertura di oltre 3 mesi attraverso differenti flight di comunicazione - esclusivamente al cinema sugli schermi Moviemedia e nell’ultima parte della campagna anche attraverso il bouquet dei nuovi mezzi entrati nell’offerta multi-media della concessionaria (stampa, web e tv). Grande soddisfazione per i risultati: oltre 1.200 amici in pochi giorni sulla pagina social, più di 12.000 partecipanti al concorso, circa 100.000 accessi ad internet e una grossa curiosità scatenata anche durante le interviste realizzate all’uscita della sala: tutti si sono interrogati su dove fosse ubicata l’isola, e in qualche caso per non ammettere la propria ignoranza hanno finto addirittura di conoscerla, ma nessuno si è immaginato che potesse non esistere. Consci dello scenario critico per la pubblicità in Italia come conseguenza della crisi economica che stiamo attraversando, volevamo dimostrare concretamente che, nonostante il trend negativo registrato sugli investimenti cinema, il nostro mezzo è fondamentale perché raggiunge un target molto difficile da catturare con altri media di massa (15-34 anni, ceto sociale medio-alto, propensione elevata all’acquisto) e perché garantisce un ricordo dalle 4 alle 6 volte superiore grazie in primis alla qualità tecnologica delle sale. - commenta Fabrizio Menichella, presidente di Moviemedia - Se un cliente ci avesse commissionato il progetto, avrebbe sostenuto costi reali intorno ai € 70.000/80.000, paragonabili all’acquisto di 3-4 spot in prime time sulle principali reti generaliste, con la stessa cifra con noi avrebbe creato un lancio di prodotto. Prendendo a prestito le fiabe se prima il mezzo cinema era come un Cenerentola, ora è nella fase di Bella Addormentata in attesa di risvegliarsi come già successo in altri paesi  
   
   
IL “MODELLO PIEMONTE” A SOSTEGNO DEI PICCOLI EDITORI ESPORTATO IN TUTT’ITALIA  
 
Accolta con interesse in Commissione Cultura a Roma la proposta delle Camere di commercio del Piemonte e della Regione Piemonte per il Salone internazionale del Libro di Torino 2013. È stata accolta con entusiasmo la proposta rilanciata - durante l’audizione di questa mattina a Roma in Commissione Cultura - dal Presidente di Unioncamere Piemonte e Unioncamere nazionale Ferruccio Dardanello di estendere già dalla prossima edizione del Salone internazionale del Libro di Torino la formula piemontese di sostegno ai piccoli editori alle altre regioni italiane. Grazie ad un accordo stretto con l’Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte e nell’ambito della legge regionale n. 18 del 2008 “Interventi a sostegno dell’editoria piemontese e dell’informazione locale”, infatti, le Camere di commercio del Piemonte hanno infatti messo a disposizione la somma di 1.000 euro per ciascun editore piemontese (avente i requisiti richiesti) che ha partecipato all’edizione 2012 del Salone, per un totale di 40mila euro.La Regione Piemonte, infatti, aveva individuato nelle Camere di commercio piemontesi un partner attento alle politiche di sostegno all’imprenditoria piemontese. Un’idea facilmente esportabile: le Regioni e le Camere di commercio locali sono spesso abituate a lavorare insieme. E soprattutto hanno il comune obiettivo di sostenere le imprese, promuovere lo sviluppo dei territori anche attraverso la cultura e la conoscenza.La proposta la lanciata oggi da Dardanello prevede l’adozione dell’accordo piemontese dalle altre regioni italiane, al fine di sostenere la presenza di tutti i piccoli editori al prossimo Salone del Libro che si terrà dal 16 al 20 maggio 2013. In Italia sono oltre 900mila le imprese che si occupano di cultura, un settore che rappresenta il 5 % del Pil nazionale circa 68 miliardi di euro) e che impegna il 6% degli occupati: più del settore della meccanica e dei mezzi di trasporto. Un patrimonio ricchissimo a cui guardare con attenzione soprattutto a livello “micro”: infatti, il 40% degli editori italiani sono imprese individuali.Sulla base del Registro Imprese delle Camere di commercio, in Italia a fine 2011 risultano operanti 14.539 imprese di editoria. La distribuzione territoriale evidenzia come il Piemonte, con le sue 864 imprese, sia la quinta regione per presenza di editori, in coda a Lombardia, Lazio, Emilia Romagna e Campania. “Con grandissimo piacere ho accolto l’invito dell’Assessore Coppola a raccontare la nostra esperienza nel campo della piccola editoria piemontese, nata in seno all’amicizia e alla collaborazione che ci legano alla Regione Piemonte in molti altri ambiti di attività – afferma il Presidente di Unioncamere Piemonte e Unioncamere nazionale Ferruccio Dardanello -. Un’iniziativa che abbiamo sposato con piacere per un unico motivo: perché la nostra mission è aiutare le imprese, promuovere il loro sviluppo, soprattutto nelle fasi iniziali della loro vita. Stare a fianco alle aziende, permettere loro di crescere cercando di resistere al vento della crisi che come sappiamo, tocca in prima battuta settori così fondamentali come la cultura e la conoscenza. È fondamentale permettere a tutti gli editori, anche di piccole dimensioni, di poter essere realmente conosciuti dal pubblico fuori e dentro il Salone del Libro, momento irrinunciabile per l’intero mondo dell’editoria italiana che la città di Torino ha l’orgoglio di ospitare da anni”. Per Michele Coppola, Assessore alla Cultura, Patrimonio linguistico e Politiche giovanili della Regione Piemonte: “A un mese dalla conclusione della Xxv edizione del Salone Internazionale del Libro, mi sembra un segnale di attenzione importante poter già dedicarci operativamente e a livello nazionale al Salone del 2013. Grazie all´efficace organizzazione e all´attenzione del coordinatore della Commissione Cultura, Mario Caligiuri e alla sensibilità di Unioncamere, nella persona del suo Presidente Ferruccio Dardanello, iniziamo oggi a lavorare per dare un contributo concreto ai piccoli editori - parte preziosa e irrinunciabile della nostra editoria - affinché nessuna regione debba privarsi della loro partecipazione al Salone Internazionale del Libro, la principale manifestazione del settore. Ringrazio tutti i colleghi che hanno accolto con entusiasmo la nostra proposta e che vorranno “replicare” il modello della Regione Piemonte, contribuendo così ad arricchire ulteriormente la prossima edizione del Salone Internazionale del Libro”. “La lettura è alla base dello sviluppo della Cultura. Appunto per questo è importante che anche le piccole case editrici di tutte regioni italiane possano partecipare al Salone del Libro di Torino, che rappresenta una vetrina di livello internazionale. Costituire un tavolo tecnico nazionale tra Commissione Cultura della Conferenza delle Regioni e Unioncamere per definire rapidamente degli ambiti di collaborazione per promuovere la cultura come motore dello sviluppo economico e democratico. Inoltre, è fondamentale la collaborazione tra istituzioni pubbliche e imprese private per valorizzare questo settore strategico per la crescita del Paese” è quanto proposto dal Coordinatore della Commissione Cultura delle Regioni Mario Caligiuri  
   
   
AMAZON APRE LA PIATTAFORMA INTERNAZIONALE PER LA DISTRIBUZIONE DI APPLICAZIONI MOBILE  
 
Amazon ha annunciato che gli sviluppatori possono proporre le loro applicazioni per la distribuzione che avverrà a partire da questa estate nel Regno Unito, in Germania, Francia, Italia e Spagna, con la prospettiva di una ulteriore, prossima espansione internazionale. Gli sviluppatori possono visitare il portale “Amazon Mobile App Distribution”. In un solo anno, l’Appstore di Amazon negli Stati Uniti ha registrato una crescita del numero di applicazioni e giochi da poche decine a varie migliaia di unità. Grazie a funzionalità quali il sistema d’acquisto 1-Click e Test Drive (che permette ai consumatori di testare le applicazioni prima di acquistarle), gli sviluppatori hanno conseguito consistenti ricavi dalla vendita di applicazioni tramite Amazon. Amazon ha inoltre recentemente introdotto una modalità d’acquisto In-app che rende ancora più semplice per gli sviluppatori integrare e vendere giochi e applicazioni, mantenendo inalterata la semplicità e la sicurezza del sistema d’acquisto 1-Click. Molti sviluppatori hanno visto incrementare le proprie vendite grazie al sistema d’acquisto In-app di Amazon: siamo quindi entusiasti di poter offrire le loro applicazioni a un numero ancora maggiore di clienti, anche al di fuori dagli Stati Uniti. “Abbiamo scoperto che i giocatori Amazon sono sempre alla ricerca di contenuti di alto livello e mostrano una alta propensione all’acquisto di applicazioni a pagamento”. Afferma Niccolo de Masi, Ceo e presidente di Glu Mobile. “Il nostro ultimo prodotto lanciato su Amazon, Frontline Commando, ha ottenuto ottimi risultati sia in termini di numero di utenti attivi giornalieri, sia di durata media di gioco: entrambi questi parametri hanno abbondantemente superato i valori medi di ogni altro dispositivo o piattaforma. Scegliere una piattaforma di successo come quella di Amazon e ampliare quindi la nostra offerta in tutto il mondo, ci permetterà di raggiungere una base clienti più ampia e creare opportunità per incrementare ulteriormente le vendite. Naturalmente di questo siamo entusiasti ”. “Siamo molto soddisfatti del solido rapporto instaurato sin dal lancio dell’Appstore di Amazon negli Stati Uniti e Kindle Fire è stato un enorme successo per i nostri prodotti,” ha detto Peter Vesterbackba, Cmo e Mighty Eagle di Rovio. “Siamo un brand globale, con una clientela di appassionati internazionale, ci elettrizza l’idea di poter estendere la nostra offerta ai clienti di Amazon in tutto il mondo”. “Con videogiochi culto come Piante contro Zombi e Scrabble ai primi posti delle classifiche, l’Appstore statunitense di Amazon e’ stata per Ea un’ottima vetrina che ci ha permesso di raggiungere un nuovo segmento di consumatori” ha dichiarato Bernard Kim, Senior Vice President Global Social & Mobile Publishing di Ea. “L’espansione internazionale di Amazon rappresenta una fantastica opportunità per far conoscere i nostri giochi interattivi a nuovi clienti in tutto il mondo”. “Amazon è un partner chiave nella distribuzione, perché è in grado di raggiungere utenti con un elevato grado di fidelizzazione e particolarmente attivi,” afferma Evan Conway, Presidente di Onelouder App. “Lo sviluppo internazionale è un elemento strategico per il nostro business e siamo molto felici di ampliare il nostro raggio d’azione attraverso il nuovo canale internazionale di Amazon, che offre un’esperienza mobile eccellente per i clienti in tutto il mondo”. “Allrecipers.com Dinner Spinner è l´applicazione di cucina numero uno per l’Appstore di Amazon e Kindle Fire negli Stati Uniti. La nostra community interagisce con le nostre applicazioni il 45% in più su Kindle Fire rispetto a qualsiasi altro dispositivo. Per questo sappiamo che i nostri fan amano e si fidano della piattaforma di Amazon” afferma Lisa Sharples, Presidente di Allrecipers.cm. “Allrecipes è un brand globale molto amato con applicazioni internazionali di successo, siamo lieti di avere il supporto di Amazon per raggiungere appassionati di cucina in tutto il mondo”. “Siamo davvero entusiasti del successo ottenuto dai nostri sviluppatori sulla piattaforma di Amazon lo scorso anno”, ha affermato Jim Adkins, Vice Presidente Amazon Appstore. “Alcuni sviluppatori hanno visto raddoppiare le vendite dal lancio del sistema d’acquisto In-app. Siamo felici di ampliare ulteriormente le nostre opportunità di business, estendendo la vendita di applicazioni anche al di fuori degli Stati Uniti. Il nostro programma di distribuzione offre un considerevole potenziale di espansione internazionale agli attuali sviluppatori. Desideriamo inoltre incoraggiare gli sviluppatori a partecipare e a contribuire alla crescita della nostra piattaforma”. Gli sviluppatori possono visitare il portale ”Amazon Mobile App Distribution”per ottenere maggiori informazioni su come localizzarele applicazioni grazie a strumenti specifici per le varie regioni e trovare consigli su come predisporre le proprie applicazioni per la distribuzione internazionale. Gli sviluppatori hanno la possibilità di stabilire in quali paesi vendere le proprie applicazioni e di indicare il relativo listino prezzi per paese. Per coloro che fanno già parte del programma, le applicazioni saranno rese automaticamente disponibili per la distribuzione internazionale. Attraverso il portale gli sviluppatori potranno facilmente modificare la disponibilità internazionale delle proprie applicazioni nel caso in cui non vogliano venderle in alcuni stati. Gli sviluppatori che non si sono ancora registrati, possono farlo gratuitamente sull’Amazon Mobile App Distribution Portal. --- Nuove condizioni generali per l’accordo di distribuzione Amazon Mobile App -Amazon ha annunciato anche due modifiche all’accordo di distribuzione Amazon Mobile App. In primo luogo, in considerazione del successo del lancio dell’opzione di acquisto In-app nel mese di aprile e per semplificare le condizioni generali, Amazon allinea la percentuale di ripartizione dei profitti per le applicazioni a pagamento a quella dei prodotti in-app venduti attraverso il sistema di acquisto In-app di Amazon. A partire dal 1 luglio, gli sviluppatori percepiranno il 70% del prezzo di listino di ogni applicazione venduta. In base alle precedenti condizioni di contratto uno sviluppatore percepiva il 70% del prezzo di vendita o il 20% del prezzo di listino, se maggiore. In secondo luogo, le condizioni di contratto sono state adattate per offrire maggiore flessibilità nella tempistica per la submission delle applicazioni. Gli sviluppatori hanno la possibilità di stabilire quali applicazioni rendere disponibili per i clienti di Amazon e le relative tempistiche. Gli sviluppatori possono esaminare l’accordo completo sin da ora su Amazon Mobile App Distribution Portal. --- L’appstore di Amazon per Android negli Stati Uniti -  Nell’appstore Amazon per Android i clienti possono trovare, scoprire e comprare migliaia di applicazioni attraverso le comode e affidabili funzioni di acquisto di Amazon, inclusi i suggerimenti personalizzati, le recensioni degli utenti e le classifiche dei Bestseller. I clienti possono accedere all’Appstore direttamente da Kindle Fire, da qualsiasi computer o da un telefono o tablet basato su Android. Amazon Appstore offre un’ampia selezione di applicazioni gratuite e a pagamento, tra cui Bestseller e nuove applicazioni dei brand più importanti. Nuovi giochi e applicazioni sono aggiunti quotidianamente; inoltre Amazon Appstore offre a rotazione ogni giorno gratuitamente una fantastica applicazione, di norma venduta a pagamento . Amazon.com Amazon.com, Inc. (Nasdaq: Amzn), società Fortune 500 con sede a Seattle, ha aperto nel luglio 1995 e offre oggi la più grande selezione di prodotti disponibili online al mondo. Amazon.com, Inc s’impegna a essere l’azienda più attenta al cliente del mondo, offre ai propri clienti la possibilità di scoprire e trovare qualsiasi cosa vogliano acquistare online e si sforza di offrire ai propri clienti i prezzi più bassi possibili. Amazon.com e i suoi venditori offrono milioni di prodotti unici nuovi, usati e ricondizionati in categorie come: Libri, Film, Musica e Giochi, Download digitali, Elettronica e Computer; Casa e Giardino, Giocattoli e Prodotti per l’Infanzia, Generi alimentari, Abbigliamento, Scarpe e Gioielli; Salute & Bellezza, Sport & Tempo Libero, Accessori Auto & Attrezzature Industriali. Amazon Web Services offre agli sviluppatori l’accesso ai servizi di cloud computing sulla propria piattaforma tecnologica di back-end, infrastrutture che gli sviluppatori possono usare per facilitare virtualmente qualsiasi tipo di business. Il nuovo Kindle di ultima generazione è il più leggero e compatto Kindle che sia mai stato realizzato e presenta lo stesso schermo da 6 pollici a inchiostro elettronico che si legge come fosse vera carta, anche in pieno sole. Kindle Touch è la novità della famiglia Kindle con uno schermo touch screen facile da usare che rende ancora più semplice girare le pagine, effettuare ricerche, acquistare libri e prendere appunti, conservando tutti i vantaggi del più avanzato schermo a inchiostro elettronico. Kindle Touch 3G è la versione più avanzata della linea eReader e offre lo stesso design e le stesse nuove caratteristiche tecniche del Kindle Touch, con il valore aggiunto della impareggiabile comodità data dalla connettività 3G gratuita. Kindle Fire (non ancora disponibile per i clienti di Amazon.it) è il Kindle per film, spettacoli televisivi, musica, libri, riviste, applicazioni, giochi e navigazione web, spazio gratuito su Amazon Cloud, Whispersync, Amazon Silk (il nuovo, rivoluzionario browser web accelerato su cloud), touch screen a colori e potente processore dual-core. Amazon e le sue affiliate gestiscono siti web, tra i quali www.Amazon.com, www.Amazon.co.uk, www.Amazon.de, www.Amazon.co.jp, www.Amazon.fr, www.Amazon.ca, www.Amazon.cn, www.Amazon.it e www.Amazon.es. Nel presente documento, "Amazon.com", "noi", "nostro" e termini simili includono Amazon.com, Inc. E le sue controllate, a meno che il contesto non indichi diversamente. Dichiarazioni di previsione Il presente comunicato contiene dichiarazioni di previsione ai sensi dell’Articolo 27A del Securities Act del 1933 e dell’Articolo 21E del Securities Exchange Act del 1934. I risultati effettivi potrebbero differire significativamente dalle aspettative del management. Queste dichiarazioni di previsione comportano rischi e incertezze che comprendono, tra gli altri, rischi relativi alla concorrenza, al raggiungimento di obiettivi di crescita, ai nuovi prodotti, a servizi e tecnologie, a potenziali fluttuazioni nei risultati operativi, all’espansione internazionale, all’esito di procedimenti legali e crediti, ai centri di distribuzione, alla stagionalità, ad accordi commerciali, ad acquisizioni e transazioni strategiche, a tassi di cambio, all´interruzione dei sistemi, all´inventario delle giacenze, a norme governative e tassazioni, ai pagamenti e alle frodi. Ulteriori informazioni sui fattori che potenzialmente potrebbero influenzare i risultati finanziari di Amazon.com sono contenuti nella documentazione depositata da Amazon.com presso la Securities and Exchange Commission, compresa la sua più recente relazione annuale sul Modulo 10-K e integrazioni successive  
   
   
SMARTCLIP È LA PRIMA AZIENDA A COMMERCIALIZZARE IN EUROPA VIDEO AD ATTRAVERSO IL NETWORK DI PLAYJAM  
 
smartclip, la piattaforma globale per brand e video advertising multi-screen, annuncia l’accordo con Playjam, realtà leader nel mondo per giochi su Smart Tv. Con la nuova partnership smartclip si occuperà della commercializzazione di video ad attraverso il network di giochi per Smart Tv di Playjam nei più importanti Paesi dell’Europa occidentale. La piattaforma di Playjam permette agli sviluppatori di scaricare un kit gratuito, completo di funzionalità che verificano in modo puntuale la monetizzazione e forniscono una precisa reportistica, appositamente realizzato per favorire la creazione dei nuovi giochi per Smart Tv. I giochi sviluppati sulla piattaforma di Playjam vengono poi distribuiti a livello globale su milioni di apparecchi televisivi attraverso il network di Playjam che comprende i principali produttori di Smart Tv come Samsung, Lg, Panasonic e Sony. Inoltre la società ha concluso accordi di fornitura di contenuti con alcuni delle più note società di “casual games” come Slingo, Youda Games, Relentless, Arkadium, Playrix e Miniclip. Smartclip, attraverso la partnership con Playjam, aggiunge un’ulteriore leva di monetizzazione che porterà benefici a tutte le principali agenzie e i più importanti inserzionisti del mondo digitale e televisivo con i quali smartclip collabora da lungo tempo. Shirlene Chandrapal, Vice Presidente Connected Tv di smartclip dichiara: “La fruizione di giochi su Smart Tv è agli albori, ma il 2012 si prospetta come un anno di grandi cambiamenti per queste nuove Tv. Siamo entusiasti di poter lavorare con Playjam. Crediamo che l’aggiunta dei giochi di Playjam, caratterizzati da forti componenti ludiche e social, darà un forte impulso alle campagne degli inserzionisti”. Stuart Walsh, Coo di Playjam commenta: “Siamo convinti che i giochi siano un importante elemento che favorirà il coinvolgimento dei consumatori verso le Smart Tv. Gli appassionati del nostro network spendono mediamente 23 minuti per sessione di gioco sulla Tv, che di per sé è già una piattaforma pubblicitaria. La partnership con smartclip ci consentirà di rafforzare la nostra capacità di distribuire video ad in-stream estremamente targettizzati e di alta qualità ad un’audience in continua espansione”. Lo studio continuo del cambiamento delle abitudini d’uso dei consumatori sarà essenziale per produrre i contenuti più idonei per l’esperienza su Smart Tv. I giochi stanno già dimostrando di essere un fattore di crescita in questo settore visto che rappresentano, ad oggi, la fetta più grande tra le app da scaricare. Smartclip e Playjam collaboreranno, quindi, per rendere accessibile questo nuovo business agli inserzionisti per la promozione dei loro brand  
   
   
REGALI IDEALI - IL NUOVO SITO DI E-COMMERCE SPECIALIZZATO IN ESPERIENZE REGALO - LA PIÙ GRANDE PIATTAFORMA DIGITALE DI ESPERIENZE REGALO SBARCA IN ITALIA  
 
Per rendere la scelta e l’acquisto dei regali ancora più semplice e veloce, nasce Regali Ideali (www.Regaliideali.it ), il nuovo sito di e-commerce specializzato in Esperienze Regalo che offre una vasta gamma di offerte originali e convenienti e la massima sicurezza nell’acquisto. Regali Ideali è la filiale italiana di Buyagift Plc, società inglese presente anche in Francia e Spagna da oltre 10 anni, attiva nella commercializzazione di Esperienze Regalo. Buyagift Plc è parte del gruppo internazionale Smart&co conosciuto in Italia per Smartbox, leader nella distribuzione di Cofanetti Regalo. Sul sito Regali Ideali è possibile acquistare singole esperienze à la carte all’interno del catalogo online, Cofanetti Regalo tematici o Buoni Regalo di valore personalizzabile, validi per acquisti sul sito. Una volta effettuata la scelta del regalo e il pagamento, l’utente ha la possibilità di scegliere la modalità di ricezione del proprio Buono: via email in formato pdf subito dopo l’acquisto – per i regali last minute – o tramite spedizione con corriere in un originale Cofanetto Regalo. Regali Ideali si contraddistingue per la grande attenzione al cliente attraverso un servizio di customer care dedicato, pagamento sicuro con carta di credito, bonifico bancario o Paypal. Infine, la Formula Scelta Facile permette di diminuire lo stress legato alla scelta dei regali e garantisce una soddisfazione sempre al 100%, con possibilità di cambiare il Buono Regalo online, gratuitamente e illimitatamente, fino alla data di scadenza. Regali Ideali, che ha inaugurato la versione italiana del sito Web nel novembre 2011, si pone l’obiettivo di diventare il sito specializzato in regali, un vero e proprio punto di riferimento per chi cerca esperienze regalo online. Il sito oggi conta circa 500 fornitori distribuiti su tutto il territorio nazionale e un catalogo di oltre 2000 Esperienze Regalo delle categorie Motori, Sport e Adrenalina, Enogastronomia, Hotel e Benessere. I fornitori sono strutture grandi e piccole dislocate su tutto il territorio nazionale, selezionate attentamente per garantire un elevato standard di qualità. Il team di Regali Ideali è sempre alla ricerca di nuovi fornitori e nuove esperienze, per garantire la più vasta offerta di idee regalo disponibili. Tra questi troviamo, oltre a guide Ferrari in pista, weekend fuoriporta e attività avventurose, idee regalo originali quali Surf Indoor, lezione di attivazione mentale per il cane, lezione sull’asino e rilascio della patente asinina, lezioni di Wrestling, guida in carro armato e molto altro ancora. I regali rappresentano una quota importante dell’e-commerce in Italia, con una media di 1.220.000 ricerche mensili globali e un picco stagionale nel mese di dicembre. Regali di Natale resta infatti la parola più gettonata, con 90.500 ricerche mensili globali. I trend in maggiore crescita sono sicuramente Regali per Lui e Regali per uomo (circa 50.000 ricerche mensili), a conferma di un target che fa acquisti online in maggioranza femminile. Emerge anche il nuovo trend di ricerca Regali Originali, che testimonia una maggiore attenzione all’originalità del dono piuttosto che alla specifica ricorrenza (circa 50.000 ricerche mensili globali, allo stesso livello di Regali di Compleanno) Per quello che riguarda Regali Ideali, il best seller è senza dubbio rappresentato dalla categoria Motori, che rappresenta circa 55% del fatturato totale, attraverso le guide in pista Ferrari e di altre case automobilistiche. Negli ultimi mesi è stata registrata una crescita nella richiesta di corsi di cucina, spa e massaggi e voli in mongolfiera. Il cliente tipo di Regali Ideali sono donne (circa 70%) di età compresa tra i 23 e i 35 anni che acquistano regali per mariti, fidanzati e familiari (con una forte preferenza per la sezione Motori). La maggior parte dei clienti vive nelle province delle grandi città del centro nord, tra cui spiccano la Lombardia, il Lazio e il Veneto. L’italia, inizialmente in ritardo rispetto ad altri paesi per quanto riguarda la penetrazione dell’e-commerce, sta sperimentando una crescita esponenziale superiore a qualsiasi altra realtà europea. - ha dichiarato Paolo Corradini, Country Manager di Regali Ideali - Regali Ideali, attraverso la propria piattaforma che permette di acquistare in maniera facile, veloce e sicura, si pone l’obiettivo di diventare il punto di riferimento della regalistica online in Italia, sfruttando un modello di business che ha già ottenuto risultati sorprendenti in altri paesi. Info: Regali Ideali - Tel. 0249537517 - info@regaliideali.It  - www.Facebook.com/regaliideali    
   
   
IMPORTANTE E CONCRETA INIZIATIVA PER LA CRESCITA DEI GIOVANI PROFESSIONISTI FORENSI - “LEX 10 E LODE!” - L’IMPEGNO DI ARCHIMEDE NEL SOSTENERE TECNOLOGICAMENTE I GIOVANI AVVOCATI  
 
Per affrontare efficacemente una situazione di mercato complessa e variabile come quella di oggi, gli specialisti del mondo legale hanno bisogno di servirsi di strumenti validi e flessibili che consentano un notevole e duraturo risparmio sia economico che di tempo. In particolar modo, i giovani avvocati necessitano di applicativi tecnologicamente avanzati e accessibili dal punto di vista economico per affrontare con efficacia e rapidità i propri impegni quotidiani. E’ proprio per aiutare i nuovi professionisti del mondo giuridico che nasce l’iniziativa “Lex 10 E Lode!”. Archimede S.r.l., realizzatrice di software per il settore giuridico da quasi 20 anni e fornitrice della propria tecnologia per oltre 10 anni de Il Sole 24Ore, ha deciso di impiegare le proprie risorse, anziché in pubblicità, nel far conoscere a prezzo ridotto delle vantaggiose ed efficienti soluzioni informatiche per i giovani avvocati. Fino al 31 luglio 2012, gli avvocati iscritti agli Ordini Professionali a partire dal 1 gennaio 2000 possono scaricare la versione monoutente del software gestionale Lex-arc Professional, senza limitazioni né di tempo né di funzioni, a soli 10 euro + Iva. Il software Lex-arc è uno strumento valido, pratico e semplice nell’uso che permette di gestire con facilità scadenze e udienze, controllare la situazione degli onorari, emettere parcelle e redigere estratti conti, inserire e amministrare fax, mail e documenti allegati e di inviare automaticamente dal proprio computer lettere e raccomandate. Per richiedere di aderire a questa offerta è sufficiente compilare e inviare il modulo scaricabile dal sito di Archimede; per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo ufficiocommerciale@archinet.It , telefonare al numero 075-5152211 oppure inviare un fax al numero 075-5152299. Archimede è presente anche su Facebook e Twitter per richieste di informazioni, chiarimenti e soprattutto per offrire suggerimenti  
   
   
ARCHIMEDE S.R.L. SI COLLOCA TRA LE PRINCIPALI SOCIETÀ ITALIANE DI SVILUPPO SOFTWARE APPLICATIVO IN AMBIENTE MICROSOFT WINDOWS.  
 
Nel corso della propria attività Archimede S.r.l. Ha acquisito una vasta esperienza nella realizzazione di soluzioni personalizzate e nella creazione di prodotti per professionisti, aziende ed Enti pubblici. Archimede è un operatore italiano nell’ambito informatico che offre tecnologie avanzate e servizi a valore aggiunto di elevato livello professionale avvalendosi non solo delle proprie risorse interne, ma anche della collaborazione di partner italiani e stranieri, e utilizzando soluzioni software sia proprie che offerte dai principali leader di mercato, nelle aree extended Erp, Knowledge & Content Management, Human Resources. Professionalità, qualità, innovazione e competenza sono elementi imprescindibili nella realizzazione e personalizzazione di applicazioni web-based integrate in tempo reale con sistemi Erp e sistemi informativi tradizionali. Archimede S.r.l. Si contraddistingue per l´elevato impegno formativo destinato alle sue risorse umane per mantenere standard di produzione del software e strumenti impiegati sempre tecnologicamente avanzati. Archimede S.r.l. È un “Certified Solution Provider Microsoft” dal 1994 e opera su tutto il territorio nazionale con una rete di partner professionalmente qualificati e con le maggiori aziende del panorama Ict italiano. L’esperienza e la passione di Archimede hanno permesso di realizzare, tra le altre cose, la Suite Archimede, serie di applicativi impiegati nel campo della gestione del personale in turnazione, e Lex-arc, il pratico e completo gestionale per uffici e studi legali. La Suite Archimede si articola in cinque applicazioni software che coprono in maniera completa ed esaustiva l´intero processo di gestione dell´impiego del personale in turnazione, dalla pianificazione e dimensionamento ottimale dei turni e delle risorse umane disponibili alla programmazione e gestione operativa in "tempo reale" degli stessi, costituendo così un potente e versatile strumento di business intelligence e un portale del dipendente. Il gestionale Lex-arc consente di amministrare con efficacia e sicurezza tutte le attività di uno studio professionale e di un ufficio legale, con estrema semplicità di utilizzo. Grazie all´accesso differenziato ai dati, alla gestione delle anagrafiche, dell´agenda con tutte le scadenze e delle pratiche, rappresenta lo strumento ideale per velocizzare il lavoro e semplificare gli adempimenti giuridici e contabili  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: LA CORTE PRECISA I REQUISITI PER L’IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI PER I QUALI È RICHIESTA LA PROTEZIONE DEL MARCHIO - DETTI PRODOTTI O SERVIZI DEVONO ESSERE IDENTIFICATI DAL RICHIEDENTE CON CHIAREZZA E PRECISIONE SUFFICIENTI A CONSENTIRE ALLE AUTORITÀ COMPETENTI ED AGLI OPERATORI ECONOMICI, SU QUESTA SOLA BASE, DI DETERMINARE LA PORTATA DELLA PROTEZIONE CONFERITA DAL MARCHIO  
 
I due elementi essenziali della registrazione di un marchio consistono, da un lato, nel segno e, dall’altro, nei prodotti e nei servizi che tale segno deve designare. Il complesso di questi due elementi consente di definire l’esatto oggetto e la portata della tutela conferita dal marchio registrato al suo titolare. Dopo aver già elaborato nella sua giurisprudenza le condizioni che deve presentare un segno perché esso possa costituire un marchio, la Corte esamina, nella presente causa, i requisiti per l’identificazione dei prodotti o dei servizi per i quali è richiesta la tutela mediante il marchio. Tale questione riveste un’importanza particolare in un momento in cui gli uffici nazionali competenti in materia di marchi e l’Uami (Ufficio competente per i marchi comunitari) hanno sviluppato prassi divergenti che conducono a condizioni variabili di registrazione, contrarie agli obiettivi perseguiti dalla direttiva europea sui marchi. A livello internazionale il diritto dei marchi è disciplinato dalla Convenzione per la protezione della proprietà industriale. Tale convenzione è stata alla base dell’adozione dell’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi. La classificazione di Nizza contiene, a partire dal 1° gennaio 2002, 34 classi di prodotti e 11 classi di servizi. Ciascuna classe è designata da una o più indicazioni generali, comunemente denominate «titolo della classe», che indicano in modo generico i settori nei quali rientrano, in linea di principio, i prodotti o i servizi della classe in questione. L’elenco alfabetico dei prodotti e dei servizi comprende circa 12 000 voci. Il 16 ottobre 2009 il Chartered Institute of Patent Attorneys («Cipa») ha chiesto la registrazione della denominazione «Ip Translator» quale marchio nazionale. Per individuare i servizi oggetto della registrazione, il Cipa ha utilizzato i termini generali del titolo di una classe della classificazione di Nizza: «Educazione; Formazione; Divertimento; Attività sportive e culturali». Con decisione del 12 febbraio 2010 il Registrar of Trade Marks (autorità competente in materia di registrazione dei marchi nel Regno Unito; in prosieguo: «Registrar») ha respinto tale domanda basandosi sulle disposizioni nazionali che traspongono la direttiva sui marchi. Il Registrar ha interpretato, infatti, tale domanda globalmente, in conformità di una comunicazione dell’Uami. Ha concluso che essa verteva non soltanto su servizi del tipo precisato dal Cipa, ma anche su qualsiasi altro servizio rientrante in detta classe della classificazione di Nizza, compresi i servizi di traduzione. Per questi ultimi servizi, pertanto, la denominazione «Ip Translator» sarebbe priva di carattere distintivo e descrittiva. Inoltre, non esisterebbe alcuna prova del fatto che il segno verbale «Ip Translator» avesse acquisito, prima della data della domanda di registrazione, un carattere distintivo attraverso l’uso relativamente ai servizi di traduzione, né il Cipa avrebbe chiesto che detti servizi fossero esclusi dalla sua domanda di registrazione del marchio. Il Cipa ha impugnato tale decisione sostenendo che la sua domanda di registrazione non menzionava, e quindi non riguardava, i servizi di traduzione. Per tale ragione le obiezioni alla registrazione formulate dal Registrar sarebbero errate e la domanda di registrazione del Cipa sarebbe stata respinta a torto. La High Court of Justice (Regno Unito), investita della controversia, ha sottoposto alla Corte di giustizia questioni sui requisiti di chiarezza e di precisione necessari per l’individuazione dei prodotti e dei servizi per i quali è richiesta la protezione del marchio e sulla possibilità di utilizzare, a tal fine, le indicazioni generali di cui ai titoli delle classi della classificazione di Nizza. Nella sua sentenza odierna la Corte sottolinea in primo luogo che la direttiva sui marchi deve essere interpretata nel senso che essa esige che i prodotti o i servizi per i quali è richiesta la tutela mediante il marchio siano identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici, su questa sola base, di determinare la portata della tutela conferita dal marchio. In effetti, da un lato, le autorità competenti devono conoscere con chiarezza e precisione sufficienti i prodotti o i servizi designati da un marchio, per poter essere in grado di adempiere i loro obblighi relativi all’esame preliminare delle domande di registrazione nonché alla pubblicazione e alla tenuta di un registro dei marchi adeguato e preciso. Dall’altro, gli operatori economici devono poter verificare con chiarezza e precisione le registrazioni effettuate o le domande di registrazione formulate dai loro concorrenti attuali o potenziali e beneficiare in tal modo di informazioni pertinenti riguardanti i diritti dei terzi. In secondo luogo, la Corte considera che la direttiva non osta all’impiego delle indicazioni generali di cui ai titoli delle classi della classificazione di Nizza al fine di identificare i prodotti e i servizi per i quali è richiesta la tutela mediante il marchio. Nondimeno, siffatta identificazione deve essere sufficientemente chiara e precisa, in modo da consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare la portata della tutela richiesta. In tale contesto, la Corte rileva che talune delle indicazioni generali che compaiono nei titoli delle classi della classificazione di Nizza sono, di per sé, sufficientemente chiare e precise, mentre altre sono troppo generiche e comprendono prodotti o servizi troppo diversi tra loro per essere compatibili con la funzione d’origine del marchio. Spetta, pertanto, alle autorità competenti compiere una valutazione caso per caso, sulla base dei prodotti o dei servizi per i quali il richiedente domanda la protezione conferita dal marchio, al fine di determinare se tali indicazioni soddisfino i requisiti di chiarezza e di precisione prescritti. La Corte precisa, infine, che colui che richiede un marchio nazionale utilizzando tutte le indicazioni generali di cui al titolo di una classe specifica della classificazione di Nizza per identificare i prodotti o i servizi per i quali è richiesta la protezione del marchio deve precisare se la sua domanda di registrazione verta su tutti i prodotti o i servizi repertoriati nell’elenco alfabetico della classe specifica o solo su taluni di tali prodotti o servizi. Laddove la domanda verta unicamente su taluni di tali prodotti o servizi, il richiedente ha l’obbligo di precisare quali prodotti o servizi rientranti in detta classe sono presi in considerazione. È compito pertanto del giudice del rinvio determinare se il Cipa, nell’utilizzare tutte le indicazioni generali di cui al titolo di una classe della classificazione di Nizza, abbia precisato nella sua domanda se quest’ultima si riferisse o meno a tutti i servizi di tale classe e, in particolare, se la sua domanda concernesse o meno i servizi di traduzione. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 19 giugno 2012, Sentenza nella causa C-307/10, Chartered Institute of Patent Attorneys / Registrar of Trade Marks)  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: LA DETRAZIONE DELL´IVA NON PUÒ ESSERE NEGATA, IN LINEA DI PRINCIPIO, A CAUSA DI IRREGOLARITÀ COMMESSE DALL’EMITTENTE DELLA FATTURA. TUTTAVIA, TALE DETRAZIONE DEVE ESSERE NEGATA SE IL SOGGETTO PASSIVO SAPEVA O AVREBBE DOVUTO SAPERE CHE L´OPERAZIONE INVOCATA PER FONDARE IL DIRITTO A DETRAZIONE RIENTRAVA IN UN´EVASIONE  
 
Secondo la direttiva in materia di Iva, le imprese, in via generale, possono detrarre l´importo dell´Iva da esse già assolta a monte al momento dell´acquisto dei beni e dei servizi necessari per la loro attività. Al fine di esercitare tale diritto a detrazione, esse devono essere in possesso di una fattura debitamente redatta a fronte della cessione di detti beni o della prestazione di tali servizi. Il diritto ungherese impone ai soggetti passivi di adottare tutte le precauzioni necessarie per accertarsi della regolarità delle operazioni generatrici dell’Iva. Causa C-80/11 La Mahagében kft, un´impresa ungherese, intendeva detrarre dall´importo dell´Iva di cui era debitrice l´imposta che aveva pagato al suo fornitore a fronte della cessione di vari quantitativi di tronchi di acacia non lavorati. Il fornitore ha emesso fatture sulla base della cessione di tali beni e ha corrisposto all´Erario l´Iva che la Mahagében gli aveva versato. Quest´ultima, a sua volta, ha esercitato il diritto a detrazione. Tuttavia, in occasione di un controllo presso il fornitore, l’amministrazione fiscale ungherese ha constatato, in particolare, che il quantitativo di tronchi di acacia di cui quest´ultimo disponeva, secondo i dati contabili, al momento delle vendite effettuate alla società Mahagében, non era sufficiente per effettuare le cessioni fatturate a quest´ultima. Considerato che le fatture presentate dalla società Mahagében non riflettevano le circostanze reali di tali cessioni, l’amministrazione fiscale le ha negato la detrazione dell´Iva. Oltre a ciò, quest´ultima ha imputato alla Mahagében di non essersi sincerata della qualità del suo partner commerciale e di non aver verificato se quest´ultimo avesse adempiuto i suoi obblighi giuridici in materia di Iva. Il Baranya Megyei Bíróság (tribunale provinciale di Baranya, Ungheria), cui è stata sottoposta la controversia, chiede alla Corte di giustizia se la detrazione dell´Iva possa essere negata quando le fatture sulla base delle quali è chiesta la detrazione sono formalmente corrette ma, secondo l’amministrazione fiscale, la società interessata non si è sincerata del regolare comportamento dell´emittente delle fatture. Causa C-142/11 Il sig. Dávid ha realizzato, in forza di un contratto d’appalto e avvalendosi di subappaltatori, vari lavori di costruzione. Lo stesso intendeva detrarre l´Iva che aveva già pagato ai subappaltatori, ma l’amministrazione fiscale ungherese gli ha negato la detrazione di detta imposta a motivo delle irregolarità commesse da questi ultimi. Il giudice adito, lo Jász-nagykun-szolnok Megyei Bíróság (tribunale provinciale di Jász-nagykun-szolnok, Ungheria) chiede alla Corte se la detrazione dell’Iva possa essere negata a causa di irregolarità commesse dall´emittente della fattura qualora non sia dimostrato che il richiedente la detrazione era a conoscenza di tali irregolarità. Nella sua sentenza odierna, la Corte ricorda innanzitutto che il diritto a detrazione previsto dalla direttiva non può, in linea di principio, essere soggetto a limitazioni dal momento che costituisce parte integrante del meccanismo dell’Iva. Ai fini del diritto del soggetto passivo di detrarre l’Iva pagata a monte, è irrilevante la questione se l’Iva dovuta sulle operazioni precedenti o successive riguardanti i beni o servizi sia stata versata o meno all’Erario. Tuttavia gli Stati membri possono negare il beneficio del diritto a detrazione ove sia dimostrato, alla luce di elementi oggettivi, che lo stesso diritto è invocato fraudolentemente o abusivamente. Tale caso si presenta, in particolare, allorché il soggetto passivo, al quale siano stati forniti i beni o i servizi posti a fondamento del diritto a detrazione, sappia o avrebbe dovuto sapere che tale operazione si iscriveva in un’evasione commessa dal fornitore o da un altro operatore a monte. La Corte constata che spetta all’amministrazione fiscale dimostrare che il soggetto passivo era o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell´esistenza di una siffatta evasione. Inoltre, la Corte esamina gli obblighi del soggetto passivo consistenti nell´assicurarsi del regolare comportamento del suo partner commerciale. La Corte osserva che, qualora sussistano indizi che consentono di sospettare l’esistenza di irregolarità o di evasioni, un operatore potrebbe vedersi obbligato ad assumere informazioni su un altro operatore al fine di sincerarsi della sua affidabilità. Tuttavia, l’amministrazione fiscale non può esigere in maniera generale che il soggetto passivo che intenda esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva verifichi l´insussistenza di irregolarità o evasioni a livello degli operatori a monte. Infatti, spetta alle autorità fiscali effettuare i controlli necessari presso i soggetti passivi al fine di rilevare irregolarità e evasioni in materia Iva nonché infliggere sanzioni al soggetto passivo che le ha commesse. Di conseguenza, tali autorità non possono trasferire sui soggetti passivi i propri compiti di controllo e negare loro l´esercizio del diritto a detrazione per mancato assolvimento di tali compiti. Infine, nelle presenti cause, la Corte constata che, stando alle informazioni provenienti dai giudici nazionali, le operazioni invocate a fondamento del diritto a detrazione sono state effettivamente realizzate e che le corrispondenti fatture contengono tutte le informazioni richieste dalla direttiva, ragion per cui ricorrono le condizioni di sostanza e di forma richieste per la nascita e l’esercizio del diritto a detrazione. Inoltre la Corte rileva che nelle decisioni di rinvio non vi è indicazione del fatto che i destinatari delle fatture avrebbero proceduto essi stessi a manipolazioni quali la presentazione di false dichiarazioni o l’emissione di fatture irregolari. Pertanto, la Corte risponde che la direttiva osta alla prassi dell´amministrazione fiscale ungherese consistente nel negare ad un soggetto passivo la detrazione dell’Iva assolta per le irregolarità commesse dall´emittente della fattura sulla base della quale la detrazione è chiesta, senza che detta amministrazione dimostri che il soggetto passivo interessato sapeva o avrebbe dovuto sapere che a monte, nella catena di prestazioni, era intervenuta un’evasione. Del pari, la direttiva osta a una prassi nazionale in base alla quale l’amministrazione fiscale nega il diritto a detrazione con la motivazione che il soggetto passivo, non disponendo di indizi idonei a giustificare il sospetto dell’esistenza di irregolarità o evasioni nella sfera del suddetto partner, non si è assicurato che il suo partner commerciale rispettasse i suoi obblighi giuridici, in particolare in materia di Iva, o con la motivazione che il soggetto passivo non dispone, oltre che della fattura, di altri documenti idonei a dimostrare la regolarità del comportamento del suo partner commerciale,. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 21 giugno 2012, Sentenza nelle cause riunite C-80/11 e C-142/11, Mahagében kft / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága Péter Dávid / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága) [1] Direttiva 2006/112/Ce del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (Gu L 347, pag. 1).  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: IL REGIME ITALIANO SUL RIALLINEAMENTO FISCALE APPLICABILE AL SETTORE BANCARIO, ISTITUITO NEL 2004, COSTITUISCE UN AIUTO DI STATO ILLEGITTIMO CHE DEVE ESSERE RESTITUITO DAGLI ISTITUTI BANCARI. TALE REGIME IMPLICA UN VANTAGGIO SELETTIVO, NON GIUSTIFICATO DALLA NATURA DEL SISTEMA FISCALE  
 
La normativa europea relativa al regime fiscale comune delle fusioni, scissioni, conferimenti di attivi e scambi di azioni di società situate in due o più Stati membri ha previsto un regime di neutralità fiscale in caso di conferimenti di attivi tra società. Il meccanismo di «disallineamento fiscale» o di «neutralità fiscale» consiste, nel caso di un’operazione di conferimento di attivi, nel non adeguare immediatamente il valore fiscale al valore contabile. Per contro, il meccanismo di «riallineamento fiscale» è un’operazione fiscale consistente nell’adeguare il valore fiscale degli attivi al loro valore contabile ed introduce il riconoscimento della plusvalenza fiscale risultante dal conferimento il quale viene, quindi, assoggettato ad imposta. Nel 1990, la normativa italiana prevedeva che il conferimento di attivi fosse assimilabile, sul piano fiscale, alla cessione di attivi ed era soggetto ad imposta sulla plusvalenza (differenza tra il valore contabile dell’attivo conferito ed il suo valore fiscale). Inoltre, la legge n. 218/90 perseguiva l’obiettivo di razionalizzare le attività bancarie in Italia e, in particolare, di consentire agli istituti bancari pubblici di assumere la forma di società per azioni. Al fine di agevolare tali operazioni, detta normativa prevedeva un regime di neutralità fiscale parziale a concorrenza dell’85% della plusvalenza realizzata al momento del conferimento degli attivi bancari. Tale regime di neutralità fiscale parziale implicava un doppio disallineamento, tanto a livello degli attivi conferiti (nella contabilità delle società beneficiarie dei conferimenti), quanto delle azioni ricevute in cambio (nella contabilità degli istituti conferenti). Gli istituti conferenti erano immediatamente assoggettati ad imposta sul restante 15% della plusvalenza, all’aliquota ordinaria di imposizione sulle società. Una legge del 1993 ha successivamente imposto agli enti pubblici del settore bancario di cui lo Stato detenesse il fondo di dotazione di assumere la forma della società per azioni. Nel 2000 è stato poi istituito un regime di rivalutazione contabile degli attivi ed un regime di riallineamento fiscale ai valori contabili per le società di cui alla legge n. 218/90 nonché per le altre società. Le leggi finanziarie del 2002 e del 2004 hanno prorogato il regime di rivalutazione e di riallineamento istituito nel 2000. Tuttavia, la legge finanziaria del 2004 non ha prorogato il regime di riallineamento fiscale per i conferimenti di attivi di società al di fuori di quelli operati nell’ambito della legge n. 218/90. Nel 2008 la Commissione ha adottato una decisione, secondo cui i regimi di riallineamento fiscale istituiti nel 1990, nel 2000 e nel 2001 costituivano misure fiscali generali giustificate dalla logica del sistema. Esse non potevano essere qualificate come aiuti di Stato. Infatti, l’imposta sostituiva era applicabile secondo le stesse modalità a tutte le società, a prescindere che esse fossero bancarie o meno. Per contro, la Commissione ha rilevato che la legge finanziaria del 2004 – peraltro non notificatale – non costituiva una misura generale, in quanto riservava dei vantaggi a taluni istituti di credito, nell’ambito delle sole riorganizzazioni attuate in applicazione della legge n. 218/1990. Gli altri istituti di credito e le altre società non avrebbero potuto beneficiare di tale regime di riallineamento fiscale. Conseguentemente, la Commissione ha ritenuto che il regime applicabile al settore bancario implicasse un vantaggio selettivo che si ripercuoteva sul miglioramento della competitività di talune imprese, non giustificato dalla natura del sistema fiscale italiano. Conseguentemente, tale regime costituiva un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, illegittimamente attuato dall’Italia, aiuto che doveva essere quindi recuperato nei confronti delle banche beneficiarie. Con sentenza pronunciata nel 2010, il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento della decisione della Commissione proposta dalla Bnp Paribas e Bnl, beneficiarie dell’aiuto di Stato in questione. Con l’impugnazione proposta dinanzi alla Corte di giustizia, la Bnp Paribas e la Bnl contestano, in particolare, al Tribunale di non aver verificato se il regime fiscale controverso fosse, o meno, giustificato dalla natura e dall’economia generale del sistema fiscale italiano. La Corte ricorda che la nozione di aiuto di Stato ha carattere giuridico e deve essere interpretata sulla base di elementi obiettivi. Per tale ragione, il giudice dell’Unione deve esercitare, tenuto conto degli elementi concreti della causa e del carattere tecnico delle valutazioni effettuate dalla Commissione, un controllo completo delle misure nazionali. La Corte ritiene che il Tribunale, non avendo esercitato un controllo completo sulla questione se il regime di riallineamento fiscale costituisse un aiuto di Stato, è incorso in un errore di diritto: la sentenza impugnata dev’essere conseguentemente annullata. La Corte ritiene, tuttavia, che lo stato degli atti consenta la decisione della controversia. Essa ha quindi esaminato l’argomento, dedotto dalla Bnp Paribas e dalla Bnl dinanzi al Tribunale, secondo cui il regime fiscale controverso risulterebbe giustificato dal complesso del sistema fiscale italiano. La Corte rammenta, a tal riguardo, che la nozione di aiuto di Stato non riguarda i provvedimenti statali che stabiliscono una differenziazione tra imprese, qualora tale differenziazione risulti dall’economia del sistema in cui tali provvedimenti si collocano. La Corte rileva che la normativa italiana ha successivamente istituito due regimi distinti di neutralità fiscale sulle plusvalenze realizzate a seguito di operazioni di conferimento di attivi tra società, l’una dell’ambito della ristrutturazione del settore bancario e l’altra per le operazioni di conferimento di attivi in cambio di azioni realizzate tra le altre società. Nel 1995 è stato istituito un regime di riallineamento fiscale riservato alle plusvalenze generate da operazioni di conferimento di attivi in cambio di azioni realizzate nell’ambito della ristrutturazione del settore bancario. La Corte riconosce che i regimi di riallineamento previsti dalle leggi nn. 342/00 e 448/01 consentivano di riconoscere le plusvalenze realizzate a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva uniforme per tutte le imprese e potevano essere considerate quali misure fiscali generali, giustificate dalla logica del sistema fiscale italiano. Per contro, la legge finanziaria del 2004 ha prorogato il regime solamente per le società beneficiarie dei conferimenti di attivi a seguito di operazioni realizzate nell’ambito della legge n. 218/1990. Il governo italiano ha d’altronde riconosciuto che il regime procurava un vantaggio fiscale per gli istituti bancari, mentre le altre società non potevano più beneficiarne. Conseguentemente, la Corte dichiara che il regime fiscale controverso previsto a favore degli istituti bancari non era giustificato dalla logica del sistema fiscale italiano e respinge, quindi, i ricorsi della Bnp Paribas e della Bnl. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 21 giugno 2012, Sentenza nella causa C-452/10 P Bnp Paribas e Banca Nazionale del Lavoro Spa (Bnl) / Commissione)  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: IL TERMINE DI SEI MESI PER IL RIMBORSO IVA AI SOGGETTI PASSIVI NON RESIDENTI NELLO STATO È TERMINE DI DECADENZA  
 
Il decreto del Ministero delle Finanze n. 2672/82, recante norme di attuazione del Dpr n. 633/72, concernente le modalità di esecuzione dei rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto a soggetti non residenti, prevede che il rimborso debba avvenire su istanza degli interessati da presentare entro il 30 giugno dell’anno solare successivo a quello cui si riferisce la domanda. L’amministrazione tributaria ha negato il rimborso dell’Iva che la Elsacom, società con sede nei Paesi Bassi, aveva versato in base alle fatture ricevute dalle sue controparti contrattuali in Italia durante il 1999. La domanda era stata presentata il 27 luglio 2000. L’amministrazione tributaria ha motivato il suo diniego con il carattere tardivo della domanda che avrebbe dovuto essere inoltrata entro il 30 giugno 2000. La Commissione tributaria provinciale di Roma ha accolto il ricorso proposto dalla Elsacom, giudicando che il termine di sei mesi seguenti la fine dell’anno al quale la tassa fa riferimento, fosse meramente indicativo e non costituisse pertanto un termine di decadenza. La Corte suprema di cassazione, dinanzi alla quale è giunta la controversia, ha chiesto alla Corte se il termine di sei mesi (previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, ultima frase, dell’ottava direttiva Iva ai fini della presentazione di una domanda di rimborso dell’Iva) sia un termine di decadenza. Nel procedimento hanno presentato le loro osservazioni il governo italiano, ellenico e ungherese. La Corte osserva che già dal dettato di tale disposizione si ricava che il termine è un termine di decadenza. Essa verifica il tenore delle diverse versioni linguistiche e ricorda che in forza di una costante giurisprudenza, le varie versioni linguistiche di una disposizione dell’Unione devono essere interpretate in modo uniforme e in funzione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte. Lo scopo dell’ottava direttiva Iva è quello di por fine alle divergenze fra le disposizioni in vigore negli Stati membri. La possibilità di proporre una domanda di rimborso delle eccedenze dell’Iva senza alcuna limitazione temporale si porrebbe in contrasto col principio della certezza del diritto, che esige che la situazione fiscale del soggetto passivo non possa essere indefinitamente rimessa in discussione. L’introduzione di un termine ordinatorio, ossia non previsto a pena di decadenza si porrebbe in contrasto con lo scopo di armonizzazione perseguito dall’ottava direttiva Iva. La Corte dichiara quindi che il termine di sei mesi previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, ultima frase, dell’ottava direttiva 79/1072/Cee del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese, per la presentazione di un’istanza di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, è un termine di decadenza. (Sentenza nella causa C-294/11, Ministero dell’Economia e delle Finanze, agenzia delle Entrate/elsacom Nv (rimborso Iva a soggetti non residenti)