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Notiziario Marketpress di Lunedì 13 Maggio 2013
GIUSTIZIA ITALIANA: LA “RELAZIONE” SU INTERNET NON COMPORTA L’ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE  
 
La Corte di Cassazione, con la sentenza 8929/2013, ha rigettato il ricorso di un uomo contro una sentenza del Corte d´appello di Bologna e confermato che un rapporto esclusivamente platonico, portato avanti con uno scambio di messaggi su Internet, non può essere causa di addebito della separazione. I giudici bolognesi di secondo grado avevano ribaltato il verdetto del tribunale di Forlì, che aveva, invece, accertato la colpa della donna per il fallimento del matrimonio a causa di una e-mail inviata alla signora da un uomo: dalla email emergeva un ‘legame’ alimentato attraverso telefonate o contatti via web, ma che non solo non provava incontri personali tra i due, ma neanche rapporti sessuali. “La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione – ha ribadito la prima sezione civile della Cassazione - non solo quando si sostanzi in un adulterio, ma anche quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell´ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e comporti offesa alla dignità e all´onore dell´altro coniuge”. La Suprema Corte ha ribadito quanto già affermato dai giudici d´appello: “in aderenza alle regole normative e ai relativi principi giurisprudenziali, … è escluso che lo scambio interpersonale, extraconiugale, avesse potuto assumere i concreti connotati di una relazione sentimentale adulterina e, comunque, quelli di una relazione atta a suscitare plausibili sospetti di infedeltà coniugale” da parte della donna “traducibili o tradottisi in contegni offensivi per la dignità e l´onore” del marito. Il rapporto fra donna e l´altro uomo “…si era rivelato platonico, essenzialmente concretatosi in contatti telefonici o via internet, data anche la notevole distanza tra i luoghi di rispettiva residenza, e non connotato da reciproco coinvolgimento sentimentale, con condivisione e ricambio di lei dell´eventuale infatuazione di lui”. (Corte di cassazione - Sezione I civile - Sentenza 12 aprile 2013 n. 8929)  
   
   
ANTITRUST: MULTA 103 MLN A TELECOM, PER ABUSO POSIZIONE DOMINANTE  
 
L´antitrust ha inflitto a Telecom Italia una maxi-multa da 103,794 mln di euro. Secondo il Garante la compagnia telefonica ´´ha abusato della sua posizione dominante nelle infrastrutture di rete´´ e ´´Con due distinte condotte ha difeso le sue quote di mercato ostacolando l´offerta dei concorrenti alla clientela finale´´. La società ha annunciato il ricorso al Tar affermando che ´Telecom ha sempre garantito la parità di accesso alla rete a tutti gli operatori´´  
   
   
ISTITUZIONI: SERRACCHIANI, MASSIMA ATTENZIONE PER TRIBUNALE TOLMEZZO  
 
Tolmezzo - Questa settimana il presidente della Regione Debora Serracchiani contatterà nuovamente il ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri, per un confronto sulla situazione del Tribunale di Tolmezzo. La presidente Serracchiani l´ha confermato il 10 maggio, nel corso di un incontro nella sede del municipio del capoluogo carnico al quale erano presenti il sindaco Dario Zearo, il procuratore capo di Tolmezzo Giancarlo Buonocore, il presidente del Tribunale, Antonio Cumin, il presidente dell´Ordine degli avvocati di Tolmezzo Barbara Comparetti, la senatrice Isabella De Monte ed alcuni consiglieri regionali. In un recentissimo colloquio a Roma la guardasigilli aveva infatti promesso alla governatrice del Friuli Venezia Giulia che avrebbe portato l´argomento all´attenzione del Governo durante il ritiro all´abbazia di Spineto, nel corso del fine settimana. Debora Serracchiani ha confermato che la Cancellieri è informata degli investimenti fatti (4 milioni di euro) per il Tribunale e della situazione nel suo complesso, ed ha ribadito l´interesse dell´attuale presidente della Commissione Giustizia della Camera, Donatella Ferranti, per la vicenda ed il suo impegno a sostenere le istanze del Friuli Venezia Giulia. Secondo la presidente è però tempo di "fare pressione" e portare avanti un´azione trasversale di lobby che impegni tutti i parlamentari della regione a favore del mantenimento del Tribunale a Tolmezzo, anche in forza di un impianto carcerario che ospita oltre 300 detenuti. Ricordando che il 2 luglio dovrebbe esserci anche la trattazione in Corte costituzionale del ricorso presentato in proposito dalla Regione lo scorso autunno, la governatrice ha ipotizzato un coinvolgimento dei prefetti a favore di una soluzione positiva, in particolare del commissario del governo, Francesca Adelaide Garufi. "Ho anche ricordato in quell´occasione al ministro Cancellieri che la Regione ha in atto una convenzione per l´integrazione dei dipendenti, in modo da evidenziare la nostra disponibilità a venire incontro ad eventuali esigenze strutturali e di organico", ha spiegato ancora Serracchiani, chiedendo ai presenti collaborazione per la predisposizione di un documento, completo di ogni possibile suggerimento ed informazione, da far avere al ministro già la settimana entrante. Al sindaco di Tolmezzo, che ha chiesto di mantenere anche nei prossimi bilanci la posta di 300 mila euro inserita dalla Regione nell´ultima finanziaria per la gestione del Tribunale, la presidente ha risposto che terrà conto di tale esigenza, nella consapevolezza dei problemi connessi, anche a Tolmezzo, al patto di stabilità.  
   
   
UN QUINTO DELLE AZIENDE METTE A RISCHIO I DATI DEI CLIENTI FORNENDOLI AI PROPRI OUTSOURCER SENZA ADOTTARE MISURE DI PROTEZIONE  
 
Compuware Corporation ha annunciato i risultati di una ricerca, dalla stessa commissionato e condotta dall’istituto di ricerca indipendente Vanson, rivolta ai Cio per comprendere la loro visione e le pratiche adottate nell’utilizzo dei dati dei clienti per lo sviluppo e il mantenimento delle applicazioni mainframe in outsourcing. L´indagine ha rilevato che, nonostante i rischi per la sicurezza siano elevati, il 20 per cento delle aziende non maschera o protegge i dati dei clienti prima di fornirli a terze parti ai fini di testare le applicazioni. Sul fronte opposto, l’82 per cento delle aziende che mascherano i dati dei clienti prima di fornirli esternamente descrive questo processo come difficoltoso, giudizio condiviso dal 100 per cento dai Cio intervistati in Italia. Inoltre, il 56 per cento di coloro che sostengono il valore del mascheramento dei dati ritiene comunque che questo abbia un impatto negativo rispetto alla qualità del test e dei processi di Qa. Da notare anche come il 30 per cento delle aziende nel mondo, il 43 per cento in Italia, scelga di non fornire del tutto i dati dei clienti agli outsourcer, nonostante i dati di test dovrebbero riflettere il più possibile le condizioni reali di produzione dei dati. "Se le applicazioni devono essere testate in modo completo, in particolare nel complesso ambito dei mainframe, le condizioni dei test su dati devono rispecchiare il più fedelmente possibile le condizioni reali o l´applicazione potrebbe non funzionare bene durante la produzione", commenta Véronique Dufour, Regional Director for Semea di Compuware. "Il mainframe svolge un ruolo fondamentale per il funzionamento di molte aziende, per questo motivo qualunque downtime delle applicazioni o interruzione può rivelarsi disastroso. Si tratta di una sfida importante per le aziende che lavorano con terze parti nello sviluppare e mantenere queste applicazioni, che comporta per le organizzazioni la capacità di dotare gli outsourcer dei dati dei propri clienti. Fornire a terzi parti dati dei clienti non protetti, non solo aumenta le possibilità che questi siano utilizzati in modo improprio o rubati, ma mette a rischio anche l’azienda dal punto di vista della inosservanza delle norme di protezione dei dati. In caso di violazione, entrambi questi aspetti possono ripercuotersi negativamente sui ricavi e sulla reputazione dell’azienda”. ---- La ricerca evidenzia come molte aziende forniscano agli outsourcer dati dei clienti non protetti per testare le applicazioni. La maggior parte dei paesi possiede leggi severe sulla protezione dei dati che disciplinano l’utilizzo e la condivisione con terze parti, ma molte aziende appaiono incerte rispetto alle normative in vigore e a cosa comportino per la propria azienda: · Il 43 per cento degli intervistati che condivide i dati dei clienti dichiara di non comprendere le leggi e i regolamenti in termini di protezione dei dati, i Cio italiani ritengono di essere meglio preparati e la percentuale scende al 36 per cento; · Il 20 per cento delle aziende non maschera i dati dei clienti prima di fornirli agli outsourcer, perché teme che il mascheramento abbia un impatto sulla qualità dei loro processi di Qa;· Il 62 per cento delle aziende che forniscono agli outsourcer dati dei clienti utilizzano dati out-of-date per testare le applicazioni. ---- Per evitare i problemi di riservatezza dei dati dei clienti, alcune aziende che mascherano i dati scelgono di selezionare piccole quantità, piuttosto che una copia integrale della produzione, ma anche questo processo appare complesso. Alcune aziende scelgono, invece, di non fornire del tutto i dati dei clienti per i test, generando in questo modo la necessità di creare appositi dati di test per poter sperimentare le applicazioni. Il metodo, tuttavia, può rivelarsi molto costoso e richiede tempistiche lunghe. Queste pratiche si ripercuotono sulla qualità dello sviluppo delle applicazioni in outsourcing, dato che i sistemi non possono essere testati fedelmente a meno che i dati di test riflettano correttamente i dati di produzione. "Le aziende sembrano intrappolate tra l´incudine e il martello", aggiunge Véronique Dufour. "Senza gli strumenti adatti il mascheramento dei dati è difficile, allo stesso modo, utilizzare una copia completa della produzione comporta un consumo di risorse maggiore del necessario e aumenta i rischi per la privacy. Entrambi i metodi hanno un impatto sulla qualità, perché non fanno uso di dati aggiornati o dati di produzione accurati. D’altra parte, fornire alle terze parti i dati dei clienti è altrettanto poco attraente, perché le aziende rischiano di dipendere da Nda poco affidabili, che comportano il rischio di violazione dei dati. Ciò che molti non capiscono è che esistono metodi, come l´ottimizzazione dei dati di test, che permettono alle aziende e agli outsourcer di creare più facilmente dati di test da processare in modo efficiente, proteggendo allo stesso tempo da costose violazioni dei dati”. --- Le soluzioni mainframe di Compuware aiutano le organizzazioni principali in tutto il mondo a ad aumentare la produttività degli sviluppatori, ridurre i costi e offrire un servizio più efficiente.. Le soluzioni sono disponibili all´interno Compuware Workbench, un ambiente di sviluppo aperto, con un’interfaccia intuitiva e faciel da utilizzare. Workbench rende più rapida e semplifica l’esecuzione delle attività mainframe sia per gli sviluppatori mainframe esperti che per i nuovi, permettendo alle aziende di sviluppare nuovi servizi in modo più rapido, efficiente e con maggior qualità, utilizzando le risorse esistenti. Info: Compuware - www.Compuware.it    
   
   
PRIVACY: VIETATO PUBBLICARE LE MAIL HACKERATE - CHI LE DETIENE DOVRÀ CANCELLARLE  
 
Il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto il divieto di divulgare e trattare ulteriormente il contenuto delle mail dei deputati del Movimento 5 Stelle [doc. Web n. 2411368] originariamente diffuse in rete. Le testate giornalistiche, i siti web e chiunque detenga queste mail, per averle eventualmente scaricate, dovrà provvedere a cancellarle, anche dai propri archivi. Dopo il primo forte monito affinché venisse rispettata la privacy dei parlamentari coinvolti, lanciato immediatamente in seguito all´hackeraggio delle mail, il Garante ha adottato ieri un provvedimento (che verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) le cui motivazioni risiedono nella violazione di diverse norme. L´attività compiuta a danno dei deputati configura, innanzitutto, una grave violazione di un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione, quello alla segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni di ogni cittadino, aggravato in questo caso dal fatto che ad essere stata violata è la corrispondenza di membri del Parlamento, tutelati da specifiche disposizioni costituzionali. L´attività posta in essere dagli hacker, oltre che una responsabilità di natura penale (art. 616 e seguenti del codice penale) - il cui accertamento è già al vaglio dell´autorità giudiziaria - ha comportato una violazione del Codice privacy per quanto attiene a tutte le informazioni contenute nella corrispondenza che sono state diffuse all´insaputa e contro la volontà degli interessati, violando il principio generale in base al quale i dati personali dei cittadini devono essere trattati in modo lecito, secondo correttezza e raccolti e utilizzati per scopi legittimi. Come rilevato dal Garante, inoltre, la vicenda ha determinato la lesione del diritto alla riservatezza non solo dei diretti interessati, cioè dei parlamentari intestatari degli indirizzi di posta elettronica, ma anche di tutti coloro che sono entrati in contatto con essi tramite mail, nonché eventualmente di terzi citati nelle comunicazioni. Alla luce di queste considerazioni, l´illiceità della iniziale acquisizione delle comunicazioni e della successiva messa a disposizione delle stesse sul web, ha sottolineato l´Autorità, estende i suoi effetti anche ai successivi trattamenti di dati, rendendo illecita ogni altra successiva operazione di raccolta, conservazione e ulteriore utilizzo degli stessi dati. Il Garante ha dunque disposto il divieto di "ogni eventuale ulteriore trattamento" delle mail dei deputati M5s e ha di conseguenza imposto l´obbligo per chi le detiene di provvedere alla loro cancellazione. Il mancato rispetto delle prescrizioni del Garante espone a sanzioni amministrative e penali  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: INTESA GOMME SINTETICHE  
 
La Corte di Giustizia conferma la sentenza del Tribunale relativa all’intesa sui mercati delle gomme sintetiche, per quanto riguarda la società italiana Eni Spa. L’eni è condannata in via definitiva a pagare un’ammenda di 181,50 milioni di euro (Sentenza nella causa C-508/11 P, Eni Spa / Commissione)  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: ILLEGITTIMO IL REQUISITO DEL LEGAME FRA L´ACQUIRENTE ED IL COMUNE IN CUI SI TROVA L´IMMOBILE  
 
Il decreto fiammingo relativo alla politica fondiaria e immobiliare è contrario al diritto dell’Unione. Il requisito di un «legame sufficiente» tra il potenziale compratore di un immobile ed il comune bersaglio costituisce un’ingiustificata restrizione alle libertà fondamentali. (Sentenza nelle cause riunite C-197/11 e C-203/11, Eric Libert, Christian Van Eycken, Max Bleeckx, Syndicat national des propriétaires et copropriétaires Asbl, Olivier de Clippele / Governo fiammingo)  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: 50 ANNI DI EFFETTO DIRETTO DEL DIRITTO DELL’UNIONE A VANTAGGIO DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE  
 
Dalla sentenza Van Gend & Loos dal 1963 in poi, i cittadini possono invocare direttamente l’applicazione del diritto dell’Unione dinanzi alle autorità e ai giudici nazionali. Con tale sentenza la Corte ha stabilito uno dei principi fondatori del diritto dell’Unione europea, l’effetto diretto: il diritto dell’Unione non crea solamente obblighi reciproci tra Stati membri, bensì produce, a vantaggio dei cittadini e delle imprese, effetti immediati, attribuendo loro diritti individuali che le autorità e i giudici nazionali devono tutelare. Per commemorare la pronuncia della sentenza, oggi, 13 maggio 2013 ha luogo alla Corte una conferenza. Per la prima volta nella storia dell’istituzione, inoltre, il grande può potrà seguire i dibattiti in diretta sul sito della Corte (www.Curia.europa.eu)