Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 







MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web




 


LUNEDI

PAGINA 1 PAGINA 2 PAGINA 3 PAGINA 4 PAGINA 5 PAGINA 6 WEB E DIRITTO PER LE NUOVE TECNOLOGIE
Notiziario Marketpress di Lunedì 07 Ottobre 2013
BUCHMESSE: CIRCA 220 GLI EDITORI ITALIANI PRESENTI A FRANCOFORTE DAL 9 AL 13 OTTOBRE  
 
Il 9 ottobre si inaugura il Punto Italia. E si presenta il Rapporto Aie 2013 sullo stato dell¡¯editoria in Italia: tutte le cifre aggiornate dal mondo del libro ¡¡ ¡¡ Saranno circa 220 gli editori italiani presenti alla 65ma edizione della Fiera del Libro di Francoforte, il pi¨´ importante appuntamento internazionale per lo scambio dei diritti e l¡¯evento pi¨´ significativo per la promozione della cultura e dell¡¯editoria italiana all¡¯estero. Una partecipazione italiana per la prima volta in calo: diminuisce infatti di circa il 7% rispetto al 2012. ¡¡ La Buchmesse - in programma a Francoforte dal 9 al 13 ottobre - attende complessivamente 7300 espositori di 90 diversi paesi che occuperanno i 171.790 metri quadrati della Fiera, con il Brasile ospite d¡¯onore. Alla manifestazione l¡¯editoria italiana verr¨¤ rappresentata anche da un Punto Italia di 274 metri quadrati (Halle 5.1 B5), realizzato dall¡¯Associazione Italiana Editori (Aie), dall¡¯Ice - Agenzia per la Promozione all¡¯estero e l¡¯internazionalizzazione delle imprese italiane e dal Ministero per lo Sviluppo Economico. Qui verranno presentati ed esposti circa 1300 titoli di 49 editori italiani e sar¨¤ possibile consultare online il database dei libri in commercio.  Il Punto Italia sar¨¤ inaugurato mercoled¨¬, 9 ottobre, alle 10.30 dal Presidente dell¡¯Aie Marco Polillo, dall¡¯Ambasciatore d¡¯Italia in Germania Elio Menzione, dal Console Generale d¡¯Italia a Francoforte Cristiano Cottafavi e dai principali editori italiani. Sar¨¤ l¡¯occasione per rendere note cifre, analisi e prospettive sullo stato dell¡¯editoria libraria in Italia. ¡¡ Un primo dato? La nostra editoria ¨¨ sempre pi¨´ Made in Italy - Diminuiscono infatti i titoli pubblicati che sono traduzioni da altre lingue: erano il 25% nel 1995, il 23% nel 2000, sono oggi il 20%. Un libro su cinque, non pi¨´ uno su quattro, di quelli pubblicati in Italia oggi ¨¨ tradotto da altre lingue. Info: www.Aie.it  - www.Buchmesse.de/en/    
   
   
SMARTPHONE O TABLET RUBATO? ZONEALARM SPIEGA COSA FARE  
 
Zonealarm, il brand consumer di Check Point Software Technologies, ha fornito alcuni semplici consigli su come comportarsi in caso di furto dell’iPhone, dell’iPad, dello smartphone e di altri dispositivi mobili, che conservano, probabilmente, tutta la nostra vita (foto, app, contatti, e comunicazioni). Prima di tutto, è consigliabile aggiungere un codice di sicurezza sul telefono così che il ladro non possa scorrere attraverso i dati o accedere alle vostre applicazioni. In generale, è probabile che il ladro si limiti a formattare il dispositivo o a cancellare i dati piuttosto che provare a indovinare il codice di accesso. Investite, quindi, in un’applicazione che consenta di crittografare i vostri messaggi di testo, foto e note. Sfruttate qualsiasi funzionalità di crittografia per proteggere i vostri dati. Dovreste, inoltre, eseguire backup regolari con iCloud, se avete un dispositivo Mac. In questo modo, potete cancellare da remoto i dati sul dispositivo sottratto e ripristinare, poi, informazioni e app una volta che lo sostituite. È anche una buona idea attivare la funzionalità "Find My iPhone" di Apple, o scaricare e installare un’app simile di localizzazione del dispositivo. Se non avete abilitato la funzionalità Find My iPhone prima che il dispositivo venga rubato, non sarete molto fortunati. Se invece l’avete attivata, le possibilità di recuperarlo aumentano. Una volta senza dispositivo è necessario fare la denuncia di furto alla polizia, perché altrimenti non sarà in grado di recuperare il dispositivo, ed avvisare l’operatore telefonico, in modo da non essere bersaglio di addebiti per chiamate o connessioni fatte da altri, e cancellare o sospendere l’account, così che il ladro non possa far spendere altro denaro. Se c’è un’assicurazione dedicata, occorre anche preparare la domanda per avviare una procedura di sostituzione. Naturalmente, se viene utilizzato un dispositivo aziendale, occorre avvisare anche il datore di lavoro. Il dipartimento It potrebbe disporre di strumenti per risalire al contenuto, o almeno per bloccare il telefono da remoto in modo da renderlo inutilizzabile dai ladri. Infine, occorre anche informare gli amici e i familiari del furto, così da allertarli in caso di chiamate ed email che sembrano provenire da voi ma che, in realtà, sono opera dal ladro. Se è stato abilitato il servizio Apple gratuito Find My Device, o se è stata scaricata una delle numerose app disponibili per localizzare il dispositivo, occorre, allora, andare online e cercare di capire dove si trova il telefono. Questi servizi usano la funzionalità di tracking Gps per visualizzarlo e localizzarlo su una mappa mostrando la prossimità del dispositivo. Potete poi passare le informazioni alla polizia. A seconda del tipo di dispositivo di localizzazione installato, potreste avere accesso ad altre funzionalità di sicurezza, come la modifica da remoto delle impostazioni di sicurezza, la pulizia completa dei dati da remoto dal dispositivo, e persino per scattare una foto dell’utente che tiene il dispositivo. Alcune app offrono una funzionalità "scream", dove il proprietario può far emettere al dispositivo un allarme sonoro per indicare la sua localizzazione fisica. Anche se non disponete dell’app di localizzazione, il dipartimento It potrebbe comunque avere la possibilità di monitorare dove si trova. Per sicurezza, è bene modificare le password in modo che il ladro non possa ottenere accesso a tutti gli account personali. Questo include account email, social network, online banking, e persino lo store iTunes. Check Point Software Technologies Ltd. (www.Checkpoint.com) è leader mondiale della sicurezza Internet e l’unico vendor in grado di offrire Sicurezza Totale a reti, dati ed endpoint, unificata in una singola infrastruttura di gestione. Grazie a Firewall-1 e alla tecnologia Stateful Inspection, Check Point può essere definito il pioniere nel settore della sicurezza. Info: Info_it@checkpoint.com  - http://www.Checkpoint.com  - http://www.Opsec.com     
   
   
REPORT SUL MALWARE DEL SECONDO TRIMESTRE 2013: TROJAN RESPONSABILI DI 8 ATTACCHI SU 10 - RAGGIUNTI LIVELLI RECORD IN QUESTI TRE MESI DELL’ANNO, CON UN INCREMENTO SIGNIFICATIVO DI DISPOSITIVI ANDROID COLPITI  
 
Panda Security, The Cloud Security Company, ha pubblicato il Report sul malware del secondo trimestre 2013 in cui si evidenziano i livelli record raggiunti nella creazione di nuovi codici pericolosi in questi mesi, nei quali i Trojan rappresentano la specie che ha realizzato più attacchi. Inoltre, il report segnala l’aumento di piattaforme Android colpite e i principali eventi legati alla cyber war. --- Trojan, il re dei codici Secondo i laboratori di Panda, i Trojan continuano a essere la minaccia più popolare, rappresentano infatti il 77.2% di tutto il malware creato e sono responsabili del 79.70% degli attacchi; 8 utenti su 10 sono bersaglio di un Trojan. Inoltre, il numero di nuovi esemplari è in continua crescita. Nel secondo trimestre 2013, è stato creato il 12% di codici in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e considerando il semestre, l’incremento è stato del 17%. Nella classifica dei codici, i Trojan sono seguiti da worm (11.28%) e dai virus (10.29%). “I cyber criminali utilizzano i Trojan per colpire gli utenti, introducendo continui cambiamenti per evitare che vengano rilevati e, in molti casi, automatizzando il processo di modifica. Utilizzano script e strumenti speciali per cambiare i binari che si eseguono sui computer delle loro “vittime” per superare la rilevazione basata su firma delle soluzioni antivirus”, spiega Luis Corrons, direttore tecnico dei laboratori di Panda Security. --- Indice globale di attacchi Nel secondo trimestre 2013 il livello globale di infezioni ha raggiunto il 32.77%, maggiore rispetto ai primi tre mesi (31.13). La Cina è stata il paese più colpito (52.36%), seguita da Turchia (43.59%) e Perù (42.14%). Tra i meno colpiti, in Europa Svezia (21.03), Norvegia (21.14) e Germania (25.18), seguiti dal Giappone, con il 24.12%. Un trimestre ricco di attacchi La prima buona notizia del trimestre è stata l’arresto dei cyber criminali responsabili della botnet Caberp: un cittadino russo, insieme ad altre 20 persone era a capo della squadra di sviluppo di malware. Sfortunatamente però l’attività globale dei cyber criminali è in continuo aumento, attraverso lo sfruttamento di notizie di rilievo o ricorrenze particolare per utilizzate per distribuire nuovo malware. È accaduto ad esempio con l’attacco terroristico alla maratona di Boston e con la festa dei lavoratori del 1 maggio – per diffondere virus e compromettere le agenzie governative. Anche il cyber spionaggio, tra paesi o singoli individui, è stato rilevante nel trimestre. Le dichiarazioni emerse sulle attività di spionaggio delle attività in Internet hanno creato numerose controversie. Il 6 giugno in un’esclusiva, il Washington Post rivelava le attività di controllo degli utenti da parte della National Security Agency (Nsa) statunitense attraverso l’utilizzo del programma Prism, con la collaborazione volontaria di nove colossi del settore tecnologico: Microsoft, Apple, Google, Yahoo, Facebook, Youtube, Skype, Aol e Paltalk, che hanno contestato categoricamente le accuse e il Washington Post, il giorno successivo, ha modificato la notizia, suscitando non poche polemiche. “La Cina continua a essere protagonista di eventi relativi a cyber spionaggio, ma nel secondo trimestre gli Stati Uniti sono stati nell’occhio del ciclone dopo le rivelazioni su Prism usato dalla Nsa per ottenere i dati di utenti iscritti a diverse piattaforme come Facebook, Youtube e Skype”, spiega Corrons. --- Attacchi via social media Da aprile a giugno 2013 sono accaduti una serie di casi che hanno confermato quanto sia importante la sicurezza sui social media. Tra questi, un gruppo definito “Syrian Electronic Army” che ha cercato di colpire gli account Twitter di numerosi mezzi di comunicazione. L’account di Associated Press era stato violato e utilizzato per diffondere una falsa notizia relativa a due esplosioni alla Casa Bianca e al ferimento del Presidente Obama. La conseguenza dell’attacco è stata la caduta del Dow Jones di 155 punti. Info: Panda Software Italia - www.Pandasecurity.com    
   
   
MEDIAZIONE CIVILE: PRIMA TRANSAZIONE PER LE OBBLIGAZIONI "CIRIO"  
 
La Mediazione Civile da i primi effetti in difesa dei consumatori e risparmiatori. Arriva la prima transazione per le obbligazioni “Cirio” Era uscita dalla porta ed è rientrata dalla finestra del “Decreto del Fare” ritornando ad essere obbligatoria per gran parte delle questioni civili che riguardano i consumatori ed i risparmiatori tra cui i contratti bancari o finanziari e pare stia dando i suoi buoni frutti, consentendo la possibilità di inutili, gravosi e lunghi contenziosi ove sia possibile addivenire ad un accordo tra le parti. Si tratta della procedura nota come “Mediazione Civile”, che dal 20 settembre scorso con la legge di conversione del citato decreto, dovrà essere espletata ogni qual volta si debba azionare un diritto disponibile a pena d’improcedibilità della domanda. Ed è così che Giovanni D´agata, presidente e fondatore dello “Sportello dei Diritti” segnala il primo importante accordo avvenuto in mediazione per una questione che riguarda l’annosa vicenda dei titoli “Cirio”, oggetto di numerosi precedenti giurisprudenziali in materia di tutela del risparmio e di responsabilità degli istituti bancari e degli intermediari finanziari. Nel caso di specie è da segnalare l’accordo raggiunto lo scorso 24 settembre tra due “piccoli” risparmiatori difesi dagli avvocati Francesco Toto, Francesco D’agata e Manuela Guadalupi e una primaria banca italiana difesa dal proprio procuratore che ha assistito alla procedura in videoconferenza. Conciliazione avvenuta in Lecce presso l’Organismo accreditato presso il Ministero di Giustizia “Centro Nazionale di Mediazione e Conciliazione - Aprile Group s.R.l.” che ha evitato l’insorgere di una controversia giudiziale dai tempi indefinibili alla luce delle lungaggini dei processi italiani e consentendo piena soddisfazione per i risparmiatori che hanno visto affermate le proprie ragioni stante la costante giurisprudenza che in materia di obbligazioni o bond “Cirio” ha riconosciuto, com’è noto, la responsabilità professionale degli istituti bancari e degli intermediari finanziari presso cui erano stati negoziati i titoli. In seguito a tale importante risultato, già numerosi risparmiatori hanno avviato la procedura di mediazione per addivenire ad analoghe conclusioni. Info: info@sportellodeidiritti.Org  
   
   
PRIVACY: UN PIANO PER L’EDUCAZIONE DIGITALE - ATTENZIONE AI RISCHI DI “APPIFICAZIONE” DELLA SOCIETÀ  
 
I Garanti del mondo varano un piano per l’educazione digitale. Si è conclusa ieri, con l’adozione di ben otto Risoluzioni, la 35ma Conferenza internazionale sulla privacy che ha visto riunite a Varsavia le Autorità garanti per la protezione dei dati di tutto il mondo. Particolare interesse riveste la Risoluzione, sostenuta con forza dal Garante italiano, con la quale la Conferenza ha adottato un programma comune che impegna i governi a promuovere l’educazione digitale di tutti i cittadini, senza distinzione di età, esperienza o ruolo rivestito. Il programma fissa cinque principi: assicurare una protezione particolare ai minori nel mondo digitale; garantire una formazione permanente sulla tecnologia digitale; raggiungere un giusto equilibrio tra opportunità e rischi presenti nella tecnologia digitale; promuovere il rispetto degli utenti; diffondere un pensiero critico sull’uso delle nuove tecnologie. A sostegno di questi principi i Garanti dei diversi continenti hanno individuato anche quattro obiettivi operativi : promuovere, nell’ambito dei programmi di alfabetizzazione digitale, una educazione sulla privacy; giocare un ruolo nella “formazione dei formatori” in materia di protezione dei dati personali; sviluppare settori particolarmente innovativi, specialmente nel campo della “privacy by design”; formulare raccomandazioni e buone pratiche sull’uso delle nuove tecnologie a favore di genitori, insegnanti, minori, aziende. Le altre Risoluzioni hanno riguardato una serie di importanti questioni: la necessità che imprese e governi assicurino la massima trasparenza nel trattamento dei dati dei cittadini; l’esigenza che l’attività di profilazione si basi su una preliminare valutazione di impatto-privacy, garantisca trasparenza agli interessati e ponga particolare attenzione alla tutela dei minori; l’attenzione da porre ai rischi legati più in generale al ricorso crescente al tracciamento della navigazione sul web (web tracking), che deve essere reso più trasparente ed ispirarsi ai principi detti di “privacy by design”; l’obiettivo di pervenire ad un maggiore coordinamento tre le Autorità per aumentare l’efficacia delle attività di enforcement; la necessità di adottare un piano strategico di azione per il bienni 2014-2015 finalizzato innanzitutto alla creazione di una rete globale di regolatori; la necessità di un accordo internazionale vincolante che salvaguardi i diritti umani attraverso un corretto equilibrio tra sicurezza, interessi economici e libertà di espressione. La Conferenza ha anche adottato una dichiarazione sui rischi e le sfide posti dal crescente uso delle app tanto da permettere di parlare di una vera e propria “appificazione” della società  
   
   
PRIVACY: DATI PER L’ISCRIZIONE ALL’ASILO NIDO – NO ALLA RICHIESTA DELLO STATO DI SALUTE O DI INVALIDITÀ DEI NONNI  
 
I genitori sono separati, divorziati, morti? Sono stranieri? Dove risiedono i nonni? Lavorano? quante ore a settimana e quale è il loro stato di salute. Sono invalidi? Queste sono solo alcune delle domande alle quali hanno dovuto rispondere le famiglie che volevano iscrivere i propri figli ad un asilo nido comunale lombardo. A un familiare però è venuto il dubbio che non tutti i dati richiesti fossero necessari e pertinenti, in particolare quelli relativi allo stato di salute e invalidità dei nonni, e si è rivolto al Garante privacy, il quale gli ha dato ragione. Troppi e non indispensabili i dati chiesti dal comune per predisporre la graduatoria di ammissione all’asilo nido. E’ stato questo il giudizio del Garante che ha dichiarato illecita la raccolta di un numero così rilevante di informazioni, spesso inutili e in alcuni casi di natura sanitaria, ed ha vietato al comune di raccoglierle di nuovo in futuro, limitandosi alla raccolta delle sole informazioni necessarie alla verifica dei criteri di iscrizione previsti dal Regolamento comunale. L’autorità ha ordinato inoltre al comune di cancellare i dati non pertinenti già acquisiti in violazione della disciplina sulla privacy. Nel definire la segnalazione l’Autorità ha rilevato un effettivo disallineamento tra i numerosi dati personali, anche sensibili, richiesti dal Comune nel modulo di domanda di iscrizione all’Asilo e quelli che il Regolamento comunale prende in considerazione per attribuire i punteggi della graduatoria di iscrizione al nido (attività dei genitori compreso l’orario di lavoro, presenza di persone invalide nel nucleo familiare, affidamento ai servizi sociali, numero dei figli, età, eventuali gemelli)  
   
   
PRIVACY: DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI REGIONALI:NEL RISPETTO DELLA PRIVACY  
 
I consiglieri regionali possono accedere ad atti e documenti contenenti dati personali dei cittadini solo per finalità legate al loro mandato. Lo ha chiarito il Garante per la protezione dei dati personali nel parere favorevole reso sulla versione aggiornata dello schema tipo di regolamento, predisposto dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, sul trattamento di dati personali sensibili e giudiziari presso i consigli, rispetto al quale ha tuttavia chiesto alcune integrazioni. L’autorità ha chiesto, in particolare, di specificare che le richieste di accesso ai documenti, da parte dei consiglieri, possono essere accolte solo se riconducibili alle “esclusive” finalità di rilevante interesse pubblico “direttamente connesse all’espletamento di un mandato elettivo”. Nel rendere il suo parere, il Garante ha chiesto, inoltre, ai consigli di adottare modalità tali da assicurare che l’accesso dei consiglieri comporti il minor pregiudizio possibile alla vita privata delle persone cui si riferiscono i dati oggetto dell’istanza di accesso. Speciali cautele sono state definite anche per le informazioni sulla vita sessuale dei reclusi, che potrebbero essere trattate dai Garanti regionali per i diritti dei detenuti. La richiesta di parere da parte della Conferenza sul nuovo schema tipo si è resa necessaria a causa del mutato quadro normativo che regola le attività istituzionali dei consigli. Va ricordato a tale proposito che il Codice privacy prevede, infatti, che per poter raccogliere, utilizzare, elaborare, conservare, comunicare dati sensibili e giudiziari indispensabili allo svolgimento delle loro attività istituzionali, le regioni e le province autonome, come altri soggetti pubblici, debbano adottare specifici regolamenti. Questi regolamenti individuano e rendono noti ai cittadini quali dati vengono usati e per quali fini  
   
   
PRIVACY: RICERCA SU PATOLOGIE CRONICHE E GARANZIE PER I PAZIENTI - INFORMATIVA SUI SITI DELLE ASL E DEPLIANT NEGLI STUDI MEDICI  
 
L’agenzia per i servizi sanitari regionali (Age.na.s) potrà fornire un’informativa semplificata ai pazienti coinvolti in un progetto di ricerca che mira a costruire e a verificare nuovi algoritmi per individuare i malati con patologie complesse e croniche (cardiopatia ischemica, demenza, diabete, ipertensione e scompenso cardiaco). Il progetto, realizzato in collaborazione con l’Agenzia regionale di sanità (Ars) della Toscana e l’istituto “A. Faedo” del Cnr, rientra nel Programma nazionale per la ricerca sanitaria per l’anno 2012 e prevede il coinvolgimento di 50.000 individui distribuiti su diverse aree provinciali. Nell’accogliere la richiesta di Age.na.s, che giudicava sproporzionato informare singolarmente i pazienti coinvolti, dato il numero elevato e la loro distribuzione sul territorio, l’Autorità ha ritenuto che fosse possibile assolvere l’obbligo attraverso un’informativa semplificata. Tuttavia, per garantire la più ampia conoscibilità dei trattamenti di dati effettuati nell’ambito della ricerca l’Autorità ha dato all’Age.na.s ulteriori prescrizioni, in aggiunta a quanto già prospettato dalla stessa Agenzia. L’informativa dovrà essere pubblicata su quotidiani individuati dall’Agenzia, nelle giornate di maggiore distribuzione (ad es. La domenica) e sui siti delle asl interessate, in modo facilmente reperibile e visibile fino alla conclusione del progetto. L’age.na.s. Inoltre, dovrà assicurare che i medici di base coinvolti nella ricerca illustrino in modo chiaro e completo, ai pazienti che ne facciano richiesta, gli elementi essenziali sul trattamento dei dati, riportati anche nei depliant affissi e distribuiti nei loro studi e, nei casi in cui sia necessario dovrà predisporre appositi interventi formativi  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: UN GIUDICE NEL CUI DISTRETTO ¨¨ ACCESSIBILE L¡¯OFFERTA IN RETE DI UN CD PU¨° CONOSCERE DELLA PRESUNTA VIOLAZIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI D¡¯AUTORE PROTETTI NEL SUO STATO MEMBRO - LA SUA COMPETENZA ¨¨ TUTTAVIA LIMITATA AL SOLO DANNO CAGIONATO NEL TERRITORIO DI TALE STATO MEMBRO  
 
Secondo il regolamento sulla competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale¡¡, il giudice competente a conoscere di una controversia ¨¨, in linea di principio, quello del domicilio del convenuto. Tuttavia, in taluni casi, il convenuto pu¨° essere citato, in via eccezionale, in un altro Stato membro. Infatti, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, pu¨° essere investito di una controversia, in particolare, il giudice del distretto in cui si ¨¨ concretizzato il danno dedotto. Adita dalla Cour de cassation (Corte di Cassazione, Francia), la Corte di giustizia si ¨¨ pronunciata in data odierna sulla questione se, alla luce di tale regola di competenza, l¡¯autore di un¡¯opera protetta possa proporre dinanzi ai giudici del proprio domicilio un¡¯azione di risarcimento dei danni derivanti da un¡¯offerta in rete non autorizzata di riproduzioni della sua opera. Il sig.¡¡Pinckney, residente a Tolosa (Francia), afferma di essere l¡¯autore, il compositore e l¡¯interprete di dodici canzoni registrate dal gruppo Aubrey Small su un disco in vinile. Egli ha scoperto che le sue canzoni erano state riprodotte, senza la sua autorizzazione, su un compact disc (Cd) prodotto in Austria da una societ¨¤ con sede in tale Stato membro e poi commercializzato, da societ¨¤ britanniche, mediante diversi siti Internet accessibili dal luogo di residenza a Tolosa del sig.¡¡Pinckney. Quest¡¯ultimo ha dunque citato tale societ¨¤ austriaca dinanzi al Tribunal de grande instance de Toulouse (Tribunale di primo grado di Tolosa) al fine di ottenere il risarcimento del danno sub¨¬to a causa della presunta violazione dei suoi diritti d¡¯autore. Poich¨¦ la citata societ¨¤ ha eccepito l¡¯incompetenza dei giudici francesi, la controversia ¨¨ stata sottoposta, in ultima istanza, alla Cour de cassation. Quest¡¯ultima ha chiesto alla Corte di esaminare se, in circostanze simili, si debba ritenere che il danno si concretizzi nello Stato membro in cui l¡¯autore dell¡¯opera ¨¨ domiciliato, di modo che sarebbero competenti i giudici di tale Stato. Nella sua sentenza odierna, la Corte ricorda che, in caso di violazioni commesse per mezzo di Internet e che possono quindi concretizzarsi in numerosi luoghi, il luogo in cui si concretizza il danno pu¨° variare in funzione della natura del diritto asseritamente violato. Se il suddetto danno pu¨° concretizzarsi in un determinato Stato membro soltanto a condizione che il diritto del quale si lamenta la violazione sia in esso protetto, l¡¯individuazione del luogo della concretizzazione del danno dipende, in ogni caso, dal sapere quale giudice sia in grado di valutare meglio degli altri il merito della violazione dedotta. Per contro, non si esige a tal fine che l¡¯attivit¨¤ che ha cagionato il danno sia stata diretta verso lo Stato membro del giudice adito. La Corte precisa che ¨¨ competente a conoscere di un¡¯asserita violazione di un diritto patrimoniale d¡¯autore il giudice dello Stato membro che tutela i diritti patrimoniali fatti valere dal ricorrente e nel cui distretto pu¨° concretizzarsi il danno dedotto. L¡¯eventualit¨¤ che tale danno si concretizzi pu¨° derivare in particolare dalla possibilit¨¤ di procurarsi, per mezzo di un sito Internet accessibile nel distretto del giudice adito, una riproduzione dell¡¯opera cui ineriscono i diritti fatti valere dal ricorrente. Per contro, poich¨¦ la tutela accordata dallo Stato membro del giudice adito vale soltanto per il territorio del citato Stato membro, il giudice adito ¨¨ competente esclusivamente a conoscere del solo danno cagionato nel territorio dello Stato membro in cui esso ha sede. (Corte di giustizia dell¡¯Unione europea, Lussemburgo, 3 ottobre 2013, sentenza nella causa C-170/12, Pinckney / Kdg Mediatech Ag)  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: IL DIVIETO DI PRATICHE COMMERCIALI SLEALI NEI CONFRONTI DEI CONSUMATORI SI APPLICA ANCHE ALLE CASSE MALATTIA DEL REGIME LEGALE - NÉ LA LORO MISSIONE DI INTERESSE GENERALE NÉ IL LORO STATUS DI ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO GIUSTIFICANO CHE ESSE SIANO SOTTRATTE A TALE DIVIETO  
 
Dopo aver avuto più volte occasione di affermare che la direttiva sulle pratiche commerciali sleali, che vieta tali pratiche nei confronti dei consumatori, è caratterizzata da una sfera di applicazione ratione materiae particolarmente ampia , la Corte di giustizia precisa per la prima volta che lo stesso vale quanto alla sfera di applicazione ratione parsonae della direttiva stessa. Infatti, con la sentenza odierna, la Corte statuisce che la direttiva si applica a un organismo di diritto pubblico incaricato di una missione di interesse generale, quale la gestione di un regime legale di assicurazione malattia. Nonostante il suo carattere pubblico e la sua missione di interesse generale, tale organismo deve essere considerato, ai sensi della direttiva, un «professionista» nei confronti del quale trova applicazione il divieto di pratiche commerciali sleali. La direttiva, infatti, non esclude espressamente tali organismi dalla sua sfera di applicazione. Inoltre, lo scopo della direttiva di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori contro le pratiche commerciali sleali e, in particolare, contro la pubblicità ingannevole impone che tale tutela sia garantita indipendentemente dal carattere pubblico o privato dell’organismo in questione e dalla specifica missione che esso persegue. Nella specie, la Corte risponde a una domanda del Bundesgerichtshof (Corte federale di cassazione, Germania) che deve decidere la controversia tra la Wettbewerbszentrale, un’associazione tedesca di lotta contro la concorrenza sleale, e la Bkk, una cassa malattia del regime previdenziale legale tedesco costituita in forma di organismo di diritto pubblico. Secondo il Bundesgerichtshof, l’informazione che la Bkk aveva diffuso sul proprio sito Internet, nel 2008, secondo la quale i suoi iscritti avrebbero rischiato svantaggi finanziari nell’ipotesi di cambiamento di cassa, costituiva, come sostenuto dalla Wettbewerbszentrale, una pratica ingannevole ai sensi della direttiva. Tale giudice si è chiesto, tuttavia, se la direttiva e, quindi, il divieto che essa prevede, fosse applicabile alla Bkk, in quanto organismo di diritto pubblico incaricato di una missione di interesse generale. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 3 ottobre 2013, sentenza nella causa C-59/12, Bkk Mobil Oil Körperschaft des öffentlichen Rechts / Zentrale zur Bekämpfung) unlauteren Wettbewerbs e V  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: LA NORMATIVA PROCESSUALE SPAGNOLA NON GARANTISCE L´EFFETTIVITÀ DELLA DIRETTIVA SULLA VENDITA E SULLE GARANZIE DEI BENI DI CONSUMO - È COMPITO DEI GIUDICI SPAGNOLI FARE TUTTO CIÒ CHE RIENTRA NELLA LORO COMPETENZA PER GARANTIRE AI CONSUMATORI L´ELEVATO LIVELLO DI TUTELA PERSEGUITO DALLA DIRETTIVA  
 
La direttiva sulla vendita e sulle garanzie dei beni di consumo prevede che il venditore risponda al consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. In prima battuta, il consumatore può chiedere il ripristino della conformità del bene. Se tale ripristino non è praticabile, egli può chiedere, in seconda battuta, una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. Tuttavia, qualora il difetto di conformità del bene consegnato presenti un carattere minore, il consumatore non è autorizzato a chiedere tale risoluzione e dispone unicamente del diritto di domandare una congrua riduzione del prezzo di vendita. Nel luglio 2004 la sig.Ra Duarte Hueros ha acquistato presso l’Autociba un’autovettura dotata di tettuccio apribile, per un importo pari a Eur 14 320. Avendo constatato che si verificavano infiltrazioni di acqua dal tettuccio in caso di pioggia, essa ha riportato l´autovettura all’Autociba. Poiché i numerosi tentativi di riparazione non avevano sortito esito positivo, la sig.Ra Duarte Hueros ha chiesto la sostituzione dell’autovettura. In seguito al rifiuto opposto a tale richiesta, essa ha adito il Juzgado de Primera Instancia de Badajoz (giudice monocratico di primo grado di Badajoz) onde ottenere la risoluzione del contratto di vendita nonché la condanna in solido dell’Autociba e della Citroën España Sa ̶ quest’ultima in qualità di fabbricante dell’autovettura ̶ al rimborso del prezzo di acquisto. Il giudice spagnolo rileva che, dato che il difetto dell´autovettura presenta carattere minore, la risoluzione del contratto di vendita non può essere disposta. Sebbene alla sig.Ra Duarte Hueros spetti il diritto ad una riduzione del prezzo di vendita, una soluzione del genere non è ammissibile a causa delle norme processuali spagnole, poiché essa non aveva formulato questa domanda nel suo ricorso. Il giudice, infatti, non può statuire d´ufficio su domande che non gli sono state rivolte («principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato»). Peraltro, non sarebbe ammissibile alcuna domanda giudiziale a questo riguardo in occasione di una controversia successiva, giacché nel diritto spagnolo il principio del giudicato si estende a tutte le pretese che avrebbero già potuto essere formulate in un procedimento precedente. In questo contesto, il giudice spagnolo chiede alla Corte di giustizia se questa normativa processuale spagnola sia compatibile con la direttiva sulla vendita e sulle garanzie dei beni di consumo. Nella sua odierna sentenza la Corte ricorda, in via preliminare, che la finalità della direttiva è di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori. Orbene, la direttiva si limita ad obbligare gli Stati membri ad adottare le misure necessarie affinché il consumatore possa effettivamente esercitare i suoi diritti, senza tuttavia contenere indicazioni circa i meccanismi per far valere in giudizio tali diritti, meccanismi che rientrano nell´ordinamento giuridico interno degli Stati. Tuttavia, tali modalità processuali non devono essere strutturate in modo da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l´esercizio dei diritti conferiti dall´ordinamento giuridico dell´Unione («principio di effettività»). A questo proposito, la Corte dichiara che, nel sistema processuale spagnolo, un consumatore che chiede in giudizio unicamente la risoluzione del contratto di vendita di un bene è definitivamente privato della possibilità di usufruire del diritto di ottenere la congrua riduzione del prezzo se il giudice nazionale adito considera che, in realtà, il difetto di conformità di tale bene presenta un carattere minore. L´unica eccezione a questo esito si verifica qualora il consumatore abbia presentato, in subordine, una domanda giudiziale volta ad ottenere tale riduzione. Siffatta ipotesi, tuttavia, deve essere considerata alquanto improbabile. Sussiste infatti un rischio non trascurabile che il consumatore non proponga in subordine una domanda di riduzione del prezzo ̶ la quale, del resto, perseguirebbe una tutela inferiore a quella cui mira la domanda di risoluzione del contratto ̶ vuoi a causa dell’obbligo particolarmente rigido di concomitanza di entrambe le domande, vuoi perché ignora o non comprende la portata dei suoi diritti. La Corte considera che un regime processuale di questo genere è tale da arrecare pregiudizio all’effettività della tutela dei consumatori voluta dal legislatore dell’Unione, giacché non consente al giudice nazionale di riconoscere d’ufficio il diritto del consumatore ad ottenere una congrua riduzione del prezzo di vendita del bene, quanto peraltro tale consumatore non è autorizzato né a precisare la sua domanda iniziale né a proporre un nuovo ricorso a questo fine. Il sistema spagnolo, in effetti, obbliga in sostanza il consumatore ad anticipare la qualificazione giuridica del difetto di conformità del bene, operazione, questa, che deve essere eseguita in via definitiva dal giudice competente. Orbene, questa circostanza conferisce una natura puramente aleatoria, e di riflesso inadeguata, alla tutela concessa dalla direttiva. Tale conclusione vale a maggior ragione quando l’analisi si rivela particolarmente complessa, sicché detta qualificazione dipende eminentemente dall’istruzione condotta dal giudice investito della controversia. Pertanto, la Corte statuisce che la normativa processuale spagnola non risulta conforme al principio di effettività, giacché rende eccessivamente difficile, se non perfino impossibile, attuare la tutela che la direttiva intende conferire ai consumatori nel contesto delle azioni in giudizio da essi promosse per difetto di conformità del bene consegnato al contratto di vendita. La Corte precisa che è compito del giudice spagnolo adoperarsi al meglio nei limiti della sua competenza, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva e di pervenire ad una soluzione conforme alla sua finalità di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 3 ottobre 2013, sentenza nella causa C-32/12, Soledad Duarte Hueros / Autociba Sa, Automóviles Citroën España Sa)