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MARTEDI

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Notiziario Marketpress di Martedì 22 Febbraio 2000
NOTIZIARIO MARKETPRESS MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2000  
 
Web Giuridica Ed Economia di Giovanni Scotti .  
   
   
PIRATERIA INFORMATICA: MAGGIORI CONTROLLI E PENE PIÙ SEVERE  
 
I pirati hanno dimostrato, ancora una volta, la vulnerabilità del Web e, di contro, le società Internet si stanno rendendo conto che non hanno investito in maniera adeguata per la sicurezza dei propri siti e servizi. Ma seguito degli attacchi portati nei giorni scorsi contro Amazon, eBay, Yahoo e gli altri grandi siti, si è scoperta la necessità di aumentare la sicurezza del Web e limitarne la vulnerabilità. Aziende leaders nel campo della sicurezza in ambiente Internet annunciano la realizzazione di programmi, sistemi di difesa e protezione dei siti Web e delle reti aziendali, contro il pericolo degli attacchi provenienti dal cyberspazio, in grado di identificare, analizzare e prevenire automaticamente eventuali attacchi. Le Autorità americane e l’Unione europea stanno preparando delle cyber-leggi per definire i reati informatici e poterli reprimere. Allo studio ci sono punizioni più severe contro la pirateria informatica, piani di azione che coinvolgano gli apparati investigativi di tutti i Paesi ed anche il ricorso alle "ricompense" per gli informatori che supporteranno il lavoro dei cyber-detective (lo strumento dovrebbe far leva sulle rivalità esistenti fra gruppi di hacker). Saranno sviluppate operazioni di sensibilizzazione dei service provider e degli imprenditori Web perchè accrescano la sicurezza dei siti. Entro l’estate la Commissione europea intende presentare un articolato piano di iniziative e di misure per fronteggiare più efficacemente le nuove forme di criminalità e per varare standard di sicurezza per i siti web attivi nel commercio elettronico. Le compagnie assicurative propongono polizze create ad hoc per coprire le perdite derivanti dagli attacchi di negazione del servizio, dai virus informatici e da altre violazioni. .  
   
   
FONDI PENSIONE: IL GOVERNO APPROVA IL DECRETO LEGISLATIVO  
 
Venerdì 11 febbario u. S. Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo sul trattamento fiscale dei fondi pensione e del risparmio previdenziale in genere, la cui decorrenza è fissata al 2001. Di seguito illustriamo le principali novità del provvedimento che affronta l´aspetto fiscale delle varie forme di previdenza complementare con lo scopo di stimolare lo sviluppo della previdenza integrativa, sia collettiva che individuale, grazie a un trattamento fiscale agevolato rispetto ad altre forme di investimenti. Aliquota sui rendimenti: per i fondi pensione, chiusi o aperti pari al l’11% anziché il 12,5% applicato alle altre rendite finanziarie. L’11% è prelevato anche sulla rivalutazione del Tfr. Tassazione all´11% della quota di pensione corrisposta dai fondi integrativi. La quota corrispondente ai contributi non dedotti dal contribuente al momento del versamento nel corso dell´attività lavorativa entrerà a far parte del reddito complessivo sottoposto a Irpef. La quota derivante dal rendimento ottenuto dal fondo sarà sottoposta a tassazione sostitutiva con aliquota fissa dell´11%. Trattamento di fine rapporto: sarà tassato solo per la parte capitale, mentre i rendimenti finanziari saranno soggetti all´imposta sostitutiva dell´11%. Per i rapporti di lavoro di durata effettiva non superiore a due anni, è prevista una detrazione dall’imposta di 120. 000 lire per ciascun anno. Per chi cessa il rapporto di lavoro dipendente tra il 1° gennaio 2001 e l’entrata in vigore della riforma del Tfr (e comunque non oltre il 31 dicembre 2005) avrà una detrazione d’imposta di lire 120. 000 per ogni anno. Aumento della deducibilità: gli importi versati ai fondi saranno deducibili fino a un ammontare massimo del 12% del reddito del contribuente con un tetto massimo di 10 milioni. Per i lavoratori dipendenti, lo sgravio scatta solo se versano nei fondi una quota di Tfr pari ad almeno la metà dell´intera contribuzione. Deducibilità: saranno deducibili i versamenti per le forme assicurative istituite a fini esclusivamente previdenziali con durata di almeno 15 anni e avranno la stessa tassazione dei fondi pensione. Per le polizze già in essere resta in vigore l´attuale regime. Per le posizioni già in essere presso fondi o assicurazioni, continuerà a essere applicato l´attuale regime. Prosecuzioni volontarie: i contributi saranno deducibili al 12% dall´imponibile. Casalinghe: potranno versare nei loro fondi pensione i buoni sconto che i centri vendita convenzionati o i gestori di card elettroniche metteranno a loro disposizione. Le casalinghe, gli studenti, i figli a carico o i disoccupati potranno aderire a una polizza previdenziale o a un fondo aperto con un beneficio di 10 milioni di deduzione fiscale. La stessa agevolazione spetta anche chi li ha in carico fiscalmente, sempre nel limite di 10 milioni. .  
   
   
POLITICA DEI CONSUMATORI: CONTRATTI NEGOZIATI FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI  
 
Il prossimo 13 aprile nel corso del Consiglio dei Ministri "Consumatori" la Commissione dovrà presentare uno specifico rapporto sull´argomento. A tal fine la Direzione Generale Salute e Protezione dei Consumatori della Commissione dell´Unione europea ha affidato ad un istituto di ricerca uno studio per l´attuazione della Direttiva n. 85/577/Cee, concernente la tutela dei consumatori nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali. Lo scopo è quello di stimolare un dibattito in merito alle modifiche da apportare a tale provvedimento, che deve essere anche allineato alla Direttiva n. 97/7/Ce relativa alla protezione dei Consumatori nei contratti a distanza. Nel sito www. Europa. Eu. Int/comm/dg24/library/surveys/sur/10_en. Html è possibile trovare il documento di lavoro. .  
   
   
CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO: DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA  
 
Sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 15 febbraio 2000, numero 42, serie L, è stata pubblicata la decisione con la Commissione europea ha "condannato " il nostro Paese per il particolare regime di sgravi contributivi riconosciuti per le assunzioni di giovani con contratti di formazione e lavoro (Leggi nn. 863/84, 407/90, 169/91, 451/94) e per la trasformazione di tali rapporti in contratti di lavoro a tempo indeterminato (Legge n. 196/97). Dalla decisione, che può essere letta sul sito internet: http://europa. Eu. Int/eur-lex/it/oj/2000/l_04220000215it. Html, risulta, comunque, che sono tuttora leciti: - la riduzione contributiva del 25%, concessa nei territori del centro nord - le riduzioni superiori, riconosciute per i contratti di formazione e lavoro stipulati nei territori del Mezzogiorno e nelle zone con disoccupazione superiore alla media nazionale, oltre che in particolari settori produttivi. Tali riduzioni, però debbono riguardare giovani con meno di 25 anni o laureati fino a 29 anni compresi, persone disoccupate da almeno un anno oppure il caso di assunzione con contratto di formazione e lavoro che realizza la creazione di almeno un posto supplementare rispetto all´organico - lo sgravio contributivo, in caso di trasformazione di contratti di formazione e di lavoro in contratti a tempo indeterminato, solo se la trasformazione determina la creazione di almeno un posto supplementare rispetto all´organico. .  
   
   
EURO: TASSO DI TRASFERIMENTO  
 
Il 3 febbraio il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha deciso l’aumento dal 3 al 3,25% del tasso di riferimento dell’Euro. La Banca centrale europea ha innalzato di un quarto di punto percentuale anche il tasso sui depositi, che è passato dal 2 al 2,25%. Nell´occasione è stato rivisto anche il tasso marginale di finanziamento, che è salito dal 4 al 4,25%. Con decorrenza dal 9 febbraio 2000, la Banca d´Italia ha conseguentemente aumentato dal 3 al 3,25% il tasso ufficiale di riferimento per gli strumenti giuridici indicizzati all’ex tasso ufficiale di sconto. .  
   
   
SUCCESSIONI: NOVITÀ  
 
In attesa della riforma dell´imposta di successione e di donazione ci si deve accontentare delle novità introdotte dalla Legge finanziaria 2000. L´art. 8 della Legge n. 488/99 ha previsto che la tariffa dell´imposta delle successioni e donazioni, che era stata approvata con il Decreto legislativo n. 346/90 non è più in vigore. E´ stata infatti adottata una nuova tariffa per le successioni aperte dall´inizio del corrente anno solare con aumento del valore di fanchigia. E´ stato, infatti, stabilito, che il limite entro il quale non è dovuta l´imposta di successione, attualmente pari a L. 250 milioni, viene elevato a L. 350 milioni dal 1° gennaio 2000, che, dal 1° gennaio 2001, diventeranno 500 milioni. Con lo stesso articolo è stato disposto, anche, l´esonero dall´imposta sostitutiva, Invim, nei limiti della suddetta esenzione per l´asse ereditario. Sempre nello stesso provvedimento, ma all´art. 6, è stato anche previsto, con decorrenza dal 1999 un aumento della detrazione per spese funebri, che passano da 1 a 3 milioni. .  
   
   
PROMEMORIA PER LE ELEZIONI: DATE E MODALITÀ  
 
Domenica 16 aprile, in coincidenza con la festività religiosa della domenica delle Palme, che cade una settimana prima di Pasqua, si terranno le elezioni per il rinnovo delle 15 Regioni ordinarie e quelle amministrative per il rinnovo di 6 Province (Caserta, Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari e Viterbo, quest´ultima commissariata) e 478 Comuni, di cui 419 città con meno di 15mila abitanti e 59 città con oltre 15 mila. Al ballottaggio per le comunali o le provinciali si andrà domenica 30 aprile, con il ponte del 1° maggio. La novità, quest´anno, è rappresentata dalla elezione diretta del Presidente della Regione, secondo le disposizioni contenute nell’art. 5 della nuova Legge costituzionale n. 1/99. Il Presidente della Giunta non viene più eletto dal Consiglio regionale, ma è eletto direttamente dal corpo elettorale, come per il Sindaco e il Presidente della Provincia, a turno unico, cioè in base al maggior numero dei voti validi conseguiti e senza ballottaggio. L´elezione del Presidente della Giunta è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali, la cui elezione si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti, vale a dire la Legge n. 108/68 e la Legge n. 43/95. Ogni singola Regione potrà, poi, scegliere, nel proprio statuto, il regime elettorale che vuole darsi. Le leggi regionali definiranno il sistema elettorale, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale e dei consiglieri regionali. Seguiremo l’evento con una serie di articoli per approfondirne alcuni degli aspetti principali e constatare ancora una volta come non si riesca nel nostro Paese a far decollare il voto elettronico. Il 16 aprile, infatti, andremo a votare nei vari seggi e per assegnare la nostra preferenza a gruppi, partiti o candidati vergheremo con la matita la scheda cartacea. Non è decollato, ancora, il progetto, sempre allo studio, per semplificare le operazioni di voto e di spoglio mediante l´utilizzo dell´informatica. .  
   
   
PROMEMORIA PER LE ELEZIONI: DIVIETO DI PROPAGANDA ISTITUZIONALE  
 
La prima scadenza relativa alle prossime elezioni, ad esempio, è stata quella del 16 febbraio 2000. Da mercoledì scorso, secondo la Legge n. 515/93, che disciplina le modalità di svolgimento delle campagne elettorali regionali, e per tutta la durata della campagna elettorale, è vietato a tutte le pubbliche amministrazioni svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere ancorché inerente la loro attività istituzionale. Il divieto di propaganda istituzionale interessa sia le strutture che gli organi del Consiglio, compresi i Gruppi consiliari. Il Ministero dell’Interno con la circolare n. 64/99 ha chiarito che l’espressione pubblica amministrazione deve essere intesa in senso istituzionale e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono svolgere attività di propaganda elettorale al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni medesime per lo svolgimento delle loro competenze. Nel divieto di propaganda elettorale rientrano pertanto solo le attività di propaganda collegabili direttamente o indirettamente a qualsiasi attività amministrativa. Naturalmente, le forme di pubblicizzazione necessarie per l’efficacia giuridica degli atti amministrativi non costituiscono attività di propaganda. .