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LUNEDI

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Notiziario Marketpress di Lunedì 19 Luglio 2010
VENDERE E PUBBLICIZZARE GLI SPLITTER È REATO  
 
La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso di Sky Italia, con la sentenza n. 25385 (udienza 11/05/2010 - deposito 05/07/2010) ha annullato la decisione con cui la Corte d´Appello di Trento aveva assolto dal reato punito dagli articoli 110 codice penale e 171-octies della Legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d’autore alcune persone per avere, in concorso con altri, a finì fraudolenti, posto in vendita e promosso tramite apposito sito Internet apparati atti a eludere la codificazione delle trasmissioni televisive ad accesso condizionato di Sky denominati splitter o spiitty, idonei a replicare le credenziali contenute all’interno della smart card inserita nell’unità principale e a consentire a più decoder privi di autonoma smart card di ottenere le credenziali di accesso per la decodifica del segnale satellitare. Secondo i giudici romani, pur ribaltando le conclusioni cui era pervenuto sul punto il primo giudice, la Corte di Appello omette di confrontarsi con i rilievi espressi nell’elaborato del consulente del Pm che rappresenta indubbiamente l’elemento fondante della decisione di primo grado. In particolare manca qualsiasi esame delle considerazioni del consulente, il quale ha tenuto a puntualizzare che con il sistema splitter non si realizza la replica di un segnale televisivo, ovvero di un canale telematico, ma delle credenziali necessarie per l’accesso a tali canali e che conseguentemente ha concluso nel senso che con il sistema in esame si rende possibile ai decoders collegati con altri apparecchi televisivi, interrogando la smart card originale, di decifrare direttamente il segnale proveniente dalla parabola. Inoltre la sentenza della Corte di Appello appare omissiva nella parte in cui ritiene legittimo l’uso dello splitter sia pure nell’ambito di un contesto ristretto di utenti, senza farsi carico di considerare che l’uso stesso comporta comunque un danno per l’ente che a cagione di ciò non potrà beneficiare degli introiti provenienti da ulteriori abbonamenti. Né vi è dubbio, secondo la Cassazione, che la finalità di aggirare l’obbligo di pagamento del canone dovuto abbia rilevanza nella valutazione dei “fini fraudolenti” indicati dalla disposizione dell’art. 171-octies l.D.a.  
   
   
ABI - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA: SUL TERRITORIO PIÙ EFFICIENZA CON I PROCESSI “ONLINE”. VERONA TRA I PRIMI TRIBUNALI ATTIVI IN RETE  
 
Lo scorso 7 luglio si è svolto a Verona seminario dell’Abi sui temi legati alla digitalizzazione della giustizia, alle iniziative concrete per renderla più facilmente accessibile, rapida, meno costosa e offrire servizi più efficienti. Procedure più semplici, tempi rapidi, servizi più efficienti a costi ridotti per un maggiore sostegno allo sviluppo socio-economico del territorio. Questi i risultati più importanti del graduale passaggio "dalla carta al digitale" della giustizia civile al centro dell´incontro svoltosi a Verona, promosso dall´Abi e dedicato all’approfondimento delle opportunità della "giustizia elettronica", alla necessità di modernizzare l´apparato giuridico-tecnologico della giustizia civile e penale, ai riflessi positivi per la competitività delle imprese e ai profili organizzativi nella diffusione del Processo telematico, evidenziandone lo stato di applicazione nei tribunali italiani. L´importanza della svolta telematica è stata a lungo sostenuta dall´impegno e dal lavoro fatto dal Ministero della Giustizia con la collaborazione attiva dell´Abi. Il progetto, volto a consentire l´invio informatico degli atti processuali, è stato, infatti, realizzato nell´ambito dell´intesa - per il consolidamento e la diffusione del Processo civile telematico - firmata dal Ministero con l´Associazione bancaria nel novembre del 2006. A Verona spetta il primato del lancio operativo del nuovo sistema, attivo nel tribunale veneto già da marzo 2009, che permette lo scambio in rete di atti informatici tra avvocati, giudici e cancellieri, l´invio di notifiche elettroniche e comporta procedure più semplici, servizi più rapidi ed efficienti e costi operativi ridotti. Il Processo telematico in Italia è oggi una realtà diffusa e già attiva nei Tribunali di Verona, Brescia, Genova, Milano, Padova, Roma, Bologna e Torino. Entro la fine di quest´anno saranno “online” anche le piazze giudiziarie di Catania, Monza, Palermo, Firenze, Bari e Napoli. L´abi con il patrocinio del Ministero della Giustizia ha sviluppato un progetto di formazione e-learning destinato a magistrati, cancellieri, avvocati e a tutti gli operatori del settore giudiziario per favorire la conoscenza e l´adozione del Processo civile telematico e, più in generale, di tutti i servizi della giustizia elettronica. All’iniziativa Abifore-justice, fruibile online attraverso il sito www.Abiforejustice.it, hanno aderito il Ministero della Giustizia, il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio Nazionale del Notariato, l´Unione Triveneta degli ordini forensi, gli Ordini degli avvocati di Milano, Verona, Bologna, Firenze, Napoli e la Fondazione forense bolognese. La piattaforma web offre anche un ‘Punto di accesso’ telematico (Pda Abigiustizia) per la trasmissione di atti processuali agli Uffici giudiziari ed è volto a supportare lo sviluppo del processo telematico nei tribunali italiani. Nel corso dell’incontro, che fa parte di una serie di appuntamenti formativi sul territorio realizzati da Abiformazione, sono intervenuti il Presidente del Banco Popolare, Carlo Fratta Pasini, il Presidente dell´Ordine degli Avvocati di Verona, Bruno Piazzola, il Direttore Generale Sistemi informativi del Ministero della giustizia, Stefano Aprile, e il Responsabile del Settore Giustizia dell´Abi, Luigi Capaldo  
   
   
PALERMO, CONDANNA PER VENDITA DI SUPPORTI PIRATA  
 
Il Giudice Monocratico della V Sezione Penale del Tribunale di Palermo ha condannato un venditore ambulante alla pena di 1 anno di reclusione e 3.000 euro di multa (considerate le circostanze attenuanti equivalenti alla contestata recidiva) per la detenzione e per la vendita di supporti audiovisivi abusivamente duplicati, contenenti film e raccolte di brani musicali. Secondo il giudice è stato attuato il reato previsto dal 2° comma dell’art. 171 ter della Legge n. 633/1941 e successive modificazioni (Cassazione Sez. Iii n. 13844/12.2.2008). A seguito delle indagini svolte dai militari della Guardia di Finanza nell’aprile 2006, la competente Procura della Repubblica ha disposto apposita perizia tecnica sul materiale in sequestro, espletata dai Servizi di Antipirateria della Sede di Palermo della Siae. L’attività peritale ha constatato le tipiche caratteristiche dei supporti realizzati abusivamente da laboratori clandestini (bustine trasparenti quali custodie, locandine fotocopiate e/o fotocomposte, supporti anonimi del tipo commercializzati vergini per la masterizzazione domestica), supporti posti in commercio ad un prezzo pari anche ad un decimo di quello praticato per i supporti regolarmente editati  
   
   
EASY DOWNLOAD: ADUC CHIEDE ALL´ANTITRUST SOSPENSIONE PUBBLICITÀ SU GOOGLE  
 
Nonostante l´Antitrust abbia aperto una indagine sulla vicenda Easy Download, la società Euro Content Ltd, proprietaria del sito, continua nella condotta ingannevole e scorretta a danno dei consumatori: E’ stato semplicemente cambiato il nome della pagina ponte che conduce al loro sito, che, ora, si chiama software-ora.Com. Cercando su Google i più famosi software da scaricare gratis (Open Office, Adobe Acrobat Reader, Vlc Mediaplayer, Opera, ecc. Ecc.) il primo risultato della ricerca continua ad essere un link sponsorizzato (a mezzo del servizio Google Adwords) che tramite una pagina ponte conduce al sito Easy Download, dove senza informazione e senza volerlo ci si trova iscritti a questo servizio, venendolo a sapere solo quando arriva al proprio indirizzo di posta elettronica un sollecito per il pagamento di 96 euro con minaccia, in caso di non pagamento, di ricorrere alle vie legali. Aduc ha inviato all´Autorità garante della concorrenza e del mercato una integrazione alla denuncia presentata un mese fa, nella quale ha chiesto di ordinare a Google Inc e a Google Italia l´immediata sospensione dei messaggi pubblicitari (link sponsorizzati) che conducono in maniera scorretta e ingannevole al sito Easy Download  
   
   
PRIVACY: L´ACCORDO SWIFT FRA UE ED USA NON È IN LINEA CON LA NORMATIVA SULLA PRIVACY  
 
Con una lettera congiunta inviata al Parlamento europeo, le Autorità di protezione dati europee ed il Gruppo di lavoro polizia e giustizia, presieduto da Francesco Pizzetti, hanno manifestato forti preoccupazioni per gli standard di protezione previsti nel nuovo accordo anti terrorismo, noto come "accordo Swift". Nella lettera, le autorità invitano il Parlamento europeo a tenere conto di tali preoccupazioni in occasione del dibattito sull´accordo previsto durante la sessione plenaria di domani. L´accordo Swift è stato stipulato all´inizio di giugno dalla Commissione europea e dal Ministero del tesoro Usa e prevede il trasferimento di informazioni relative alle operazioni finanziarie dall´Ue agli Stati Uniti per la prevenzione e la lotta al terrorismo. Le Autorità europee ritengono che l´accordo, per quanto migliorato rispetto al precedente, non rispetti la normativa Ue. Due, in particolare, i punti critici sui quali i Garanti della privacy hanno espresso le maggiori riserve. Il primo riguarda il trasferimento massivo e indiscriminato di informazioni finanziarie verso gli Usa, informazioni che peraltro possono essere trasmesse a agenzie di polizia e autorità giudiziarie. Le condizioni fissate nell´accordo, sia riguardo al trasferimento massivo dei dati sia riguardo alla loro ulteriore trasmissione, non soddisfano le garanzie necessarie in base al diritto Ue, fra cui il rispetto del principio di finalità e l´obbligo di una conservazione limitata nel tempo (fino a cinque anni). Su questo punto le Autorità hanno inoltre chiesto che, comunque, ove l´accordo fosse approvato, ci si impegni fin d´ora a modificarlo nell´ambito della già prevista attività di revisione congiunta dell´accordo. Il secondo punto critico riguarda i dati relativi alle transazioni finanziarie effettuate esclusivamente all´interno dell´Ue. Le Autorità privacy vogliono avere certezza che queste informazioni - i cosiddetti dati Sepa, relativi all´Area unica dei pagamenti in Euro - non siano oggetto di trasferimento. E´ questo infatti un aspetto sul quale l´Accordo non si pronuncia con chiarezza  
   
   
PRIVACY: PROVVEDIMENTO IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA  
 
Come già riferito in precedenti notiziari lo scorso 29 aprile 2010 è entrato in vigore il Provvedimento 8 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010, con il quale il Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito le nuove regole in materia di videosorveglianza. A seguito di alcuni quesiti pervenuti in redazione forniamo di seguito alcuni ulteriori chiarimenti. L´installazione di sistemi di rilevazione di immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell´ordinamento applicabili quali, ad esempio, le norme in materia di interferenze illecite nella vita privata e quelle relative al controllo a distanza dei lavoratori. Devono essere sottoposti alla verifica preliminare del Garante per la Privacy i sistemi che conservino le immagini registrate oltre i sette giorni salvo che ciò non derivi da una specifica richiesta dell´autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria; i sistemi di raccolta di immagini associate a dati biometrici che permettano il riconoscimento della persona tramite collegamento o incrocio o confronto delle immagini rilevate (es. Morfologia del volto) o sulla base del confronto della relativa immagine con una specifica campionatura di soggetti precostituita alla rilevazione medesima; i sistemi di raccolta di immagini c.D. "intelligenti", che non si limitano a riprendere e registrare le immagini, ma sono in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli ed eventualmente registrarli; i sistemi integrati di videosorveglianza le cui modalità di trattamento non siano conformi a quanto individuato dal Garante e di seguito analizzato. Non sono sottoposti alla verifica preliminare i trattamenti per i quali il Garante si sia già espresso con un provvedimento di verifica preliminare in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti se la fattispecie concreta, le finalità del trattamento, la tipologia e le modalità d´impiego del sistema che si intende adottare, nonchè le categorie di titolari, corrispondono a quelle del trattamento approvato; che abbiano natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti individuati dal Garante nel Provvedimento qui analizzato non siano integralmente applicabili. Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere ad una zona videosorvegliata. Il cartello contenente l´informativa deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno; può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate; deve riportare il termine "rilevazione" e non "registrazione", nel caso in cui le immagini siano rilevate e non registrate. I soggetti privati che effettuano un collegamento con le forze di polizia devono rendere noto agli interessati l´attivazione di tale collegamento. I trattamenti dei dati personali devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi espressamente previsti dalla legge (Art. 37 D.lgs. N. 196/2003). La videosorveglianza può lecitamente avvenire anche in mancanza del consenso se il trattamento è ammesso in presenza di concrete situazioni che ne giustificano l´installazione a protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio aziendale; la ripresa di aree esterne agli edifici è effettuata con modalità tali da limitare l´angolo visuale all´area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti. I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza (Art. 31 e ss. D. Lgs. N. 196/2003). In particolare: i singoli operatori, dotati di apposite credenziali di autenticazione, devono effettuare solo le operazioni di propria competenza; nel caso in cui i sistemi registrino e successivamente conservino le immagini rilevate, deve essere limitata per i soggetti abilitati la possibilità di visionare le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione, sia in sincronia con la ripresa che in tempo differito; deve essere possibile la cancellazione delle registrazioni delle immagini, anche in forma automatica, allo scadere del termine (genericamente entro le 24 ore); in caso di interventi di manutenzione ai sistemi, l´accesso alle immagini deve essere consentito solo per verifiche tecniche e solo agli operatori dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle stesse; qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo (Art. 615-ter del Codice Penale); la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs). Il titolare o il responsabile devono designare per iscritto le persone fisiche (se consulenti esterni in un numero limitato) incaricate del trattamento ed autorizzate ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo; distinguere gli operatori che hanno solo diritto a visionare le immagini da quelli che possono effettuare ulteriori operazioni (ad esempio registrare, copiare, cancellare, ecc.). Le immagini registrate possono essere conservate fino ad un massimo di 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione ad indagini dell´Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria; fino ad una settimana, per attività particolarmente rischiose (ad esempio banche). Eventuali esigenze che implichino una conservazione superiore ai termini sopra indicati devono essere sottoposte a verifica preliminare del Garante. Deve essere assicurato agli interessati identificabili l´effettivo esercizio dei propri diritti (Art. 7 D. Lgs. N. 196/2003), in particolare: l´accesso ai dati che li riguardano e la verifica delle finalità, delle modalità e della logica del trattamento. La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti al richiedente identificabile ed in riferimento alle immagini registrate non è esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo (Art. 7, comma 3, lettera a) D. Lgs. N. 196/2003). Viceversa, l´interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge (Art. 7, comma 3, lettera b) D. Lgs. N. 196/2003). Il Provvedimento del Garante evidenzia che nelle attività di sorveglianza occorre rispettare il divieto di controllo a distanza dell´attività lavorativa. Non devono, quindi, essere effettuate riprese al fine di verificare l´osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell´orario di lavoro e verificare la correttezza nell´esecuzione della prestazione lavorativa. Quando la videosorveglianza è resa necessaria da esigenze organizzative o produttive, ovvero è richiesta per la sicurezza del lavoro, devono essere osservate le garanzie previste in materia di lavoro. In questi casi, l´installazione degli impianti e delle apparecchiature che controllano a distanza i lavoratori è possibile solo previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto d´accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l´Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l´uso di tali impianti (Art. 4 Legge 300/1970, Statuto dei lavoratori). Il Garante ritiene che possano essere assimilate ai trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni di pensiero le riprese televisive effettuate sui luoghi di lavoro per documentare attività od operazioni solo per scopi divulgativi o di comunicazione istituzionale o aziendale che vedano coinvolti il personale dipendente. Resta impregiudicato il diritto del lavoratore a tutelare la propria immagine, opponendosi, per motivi legittimi, alla sua diffusione (Art. 7, comma 4, lettera a) D. Lgs. N. 196/2003). La ripresa di immagini per scopi promozionali-turistici o pubblicitari attraverso web-cam o camera-on-line deve avvenire in modo tale che non sia possibile identificare le persone. Sono obbligatorie specifiche misure di sicurezza per i sistemi che collegano telecamere tra soggetti diversi, sia pubblici che privati, o che consentono la fornitura di servizi di videosorveglianza "in remoto" da parte di società specializzate (ad esempio società di vigilanza, Internet providers) mediante collegamento telematico ad un unico centro. Il trattamento dei dati personali effettuato tramite sistemi di videosorveglianza in contrasto con il presente Provvedimento è illecito o non corretto ed espone all´inutilizzabilità dei dati personali trattati in violazione della relativa disciplina (Art. 11, comma 2, D. Lgs. N. 196/2003,); all´adozione di provvedimenti di blocco o di divieto del trattamento disposti dal Garante (Art. 143, comma 1, lettera c) D. Lgs. N. 196/2003); a decisioni adottate dall´autorità giudiziaria civile e penale; all´applicazione delle sanzioni amministrative o penali (Art. 161 e ss. D. Lgs. N. 196/2003). Entro il 29ottobre 2010 è obbligatorio sottoporre alla verifica preliminare effettuata dal Garante, i trattamenti che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati (Art. 17 D. Lgs. N. 196/2003,); adottare le misure necessarie per i sistemi integrati di videosorveglianza. Entro il 29 aprile 2011 è obbligatorio rendere l´informativa visibile anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno ed adottare le misure di sicurezza a protezione dei dati registrati tramite impianti di videosorveglianza  
   
   
NASCE LA BORSA INTERNAZIONALE DELLE MOSTRE  
 
L’international Art Museum Exposition Exchange Lo scorso 13 luglio la Presidente di Confcultura, Patrizia Asproni, in visita istituzionale a Bruxelles, ha incontrato Philippe Brunet, capo di gabinetto del Commissario Europeo alla Cultura Andreulla Vassiliou e gli eurodeputati Magdi Cristiano Allam e Marco Scurria membri della Commissione Cultura del Parlamento europeo, per presentare il Progetto International Art Museum Exposition Exchange - Borsa Internazionale delle Mostre, che sarà il market place mondiale dei beni culturali e artistici italiani.. La Fondazione è costituita da Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, Federturismo Confindustria e Confcultura ed è guidata dal presidente di quest’ultima, Patrizia Asproni, è lo strumento operativo. Per l’Italia è una novità assoluta che mira a gestire in modo innovativo il patrimonio italiano d’arte, di storia e cultura, inserendosi nella scia imprenditoriale aperta dalle grandi istituzioni culturali mondiali. Con la Borsa Internazionale delle Mostre nascerà, infatti, una sede in cui la più vasta offerta al mondo di beni culturali e artistici, posseduta dal nostro Paese, incontrerà i protagonisti della domanda a livello mondiale, espressa dagli organizzatori di mostre, di grandi manifestazioni d’arte, dagli operatori del turismo culturale. E data l’entità del nostro patrimonio, la Borsa internazionale delle Mostre, è destinata a rappresentare il più grande evento dedicato al settore, unico al mondo per dimensioni e capacità di offerta. Il progetto ha trovato lo strumento attuativo grazie alla costituzione di una Fondazione che, mirando a creare interazione fra i settori della cultura, del turismo e dell’innovazione, vede soci fondatori Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, Federturismo Confindustria e Confcultura, l’associazione confindustriale delle imprese che gestiscono i servizi per la valorizzazione, fruizione e promozione del patrimonio culturale. Guidata da Patrizia Asproni presidente di Confcultura, la Fondazione, sta già muovendo i primi passi nella direzione di coinvolgere diversi soggetti istituzionali. “Con la Borsa Internazionale delle Mostre- afferma la Asproni - il potere contrattuale dell’Italia sul proprio patrimonio d’arte, che oggi alimenta grandi mostre ed eventi in tutto il mondo, è destinato a rafforzarsi. Il nostro scopo, infatti, è creare uno strumento che consenta di aumentare la redditività dei beni culturali italiani e di utilizzarli come leva di marketing territoriale. Ciò significherà favorire l’attrazione di nuovi investimenti sul territorio e improntare strategie di sviluppo coerenti con la valorizzazione e messa in efficienza delle risorse locali”. La prima edizione della Borsa, che avrà cadenza annuale e sarà itinerante, così da offrire alle città d’arte la possibilità di ospitare un evento con importanti ricadute sul territorio, è fissata già nel 2011, mentre per il 2015 vi sarà un’edizione speciale a Milano in occasione dell’Expo  
   
   
GREEN MEETING INDUSTRY COUNCIL: FONDATO IL CAPITOLO ITALIA  
 
È il primo e unico Capitolo, nato fuori dagli Stati Uniti, di questo importante network di professionisti della meeting & incentive industry focalizzati sull’eco-sostenibilità. Evento storico per la meeting industry italiana: ieri, 12 luglio 2010, a Roma, è stato fondato il Capitolo italiano del Green Meeting Industry Council (Gmic), community internazionale dedicata allo sviluppo e alla tutela delle pratiche eco-sostenibili nella meeting & incentive industry. Realtà ormai affermata negli Stati Uniti e ampiamente diffusa nel mondo, con oltre 800 soci, giunge da oggi anche in Italia quale punto di riferimento per tutti i professionisti (agenzie, fornitori e utenti) impegnati a minimiz­zare l’impatto ambientale e sociale dei propri eventi e, più in esteso, delle proprie attività professionali. Ad aggiungere rilievo alla notizia, va detto che Gmic Italia è il primo Capitolo di Gmic a sorgere al di fuori degli Stati Uniti. Sono soci fondatori di Gmic Italia (in ordine alfabetico): Fulvio Bettini, partner dell’agenzia di promozione business-to-business Nebe, past presi­dent di Mpi Italia; Stefano Ferri, consulente in comunicazione e marke­ting; Annamaria Ruffini Cmp, titolare dell’incentive house Events In & Out, immediate past president di Site Italy; Maria Cristina Terenzio, consu­lente in meeting design e comunicazione interculturale. Presidente di Gmic Italia per il biennio 2010-2012 è stata nominata Annamaria Ruffini Cmp. Il consiglio direttivo è formato dai predetti soci fondatori, e verrà allargato in occasione della prima assemblea, in programma per il prossimo autunno. Dichiarazione del presidente Annamaria Ruffini Cmp: «La tutela dell’ambiente è un’esperienza necessaria a creare informazione, brand awareness, cultura d’impresa e sensibilità individuale. Per questo motivo abbiamo ritenuto indispensabile creare, con Gmic Italia, un rife­rimento di filiera. Desideriamo contribuire non solo a definire prassi che migliorino le performance degli eventi in economicità e in creatività, ma anche a sensibilizzare tutta l’imprenditoria italiana allo sviluppo di pra­tiche che riflettano il rispetto per la natura e le persone. Green è anche responsabilità sociale e condivisione culturale. Ecco, questo intendiamo fare da oggi. Sappiamo di poter contare sul sostegno e sull’entusiasmo dei colleghi americani e stranieri, che hanno appoggiato e incoraggiato la nascita del nostro Capitolo. Ringrazio in particolare la fondatrice di Gmic Amy Spatrisano, il presidente internazionale Guy Bigwood e la exe­cutive director Tamara Kennedy-hill per la fiducia e l’incoraggiamento. Mi auguro – ma non ho nessun dubbio – di trovare altrettanto supporto dagli operatori italiani ed europei». Il Green Meeting Industry Council (Gmic) è la prima community globale dedicata esclusivamente alla sostenibilità nella meeting & incentive industry, non solo attraverso lo sviluppo di attività formative, ma anche tramite la ricerca, policy e standard specifici. Gmic è un’associazione non-profit che raccoglie soci in venti paesi in tutto il mondo, ed è membro del Convention Industry Council, la maggiore federazione internazionale di associazioni della meeting & incentive industry. Per ulteriori informazioni: Gmic Italia, primo Capitolo nato al di fuori degli Stati Uniti, conta a oggi 20 membri - Corso Vittorio Emanuele Ii, 209, 00186, Roma – www. Greenmeetings.info