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LUNEDì

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Notiziario Marketpress di Lunedì 20 Dicembre 2004
Web e diritto per le nuove tecnologie
BREVETTI E MARCHI: DEPOSITO ELETTRONICO  
 
Il Sottosegretario del Ministero delle Attività Produttive, on. Mario Calducci, e il Direttore Generale della Dg dello Sviluppo Produttivo e della Competitività, ing. Massimo Goti, hanno presentato le nuove modalità di deposito elettronico dei marchi e dei brevetti realizzato da Infocamere  in collaborazione con l' Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. A partire dal prossimo mese di gennaio inventori, designer, grafici ed imprese potranno inviare per via telematica le domande di brevetto alle Camere di commercio e poi all'Ufficio italiano brevetti e marchi (Uibm), utilizzando la firma digitale. Il nuovo servizio prevede anche l’accesso telematico alla banca dati per la ricerca om line di brevetti e marchi registrati. La banca dati delle Camere di Commercio contiene i depositi brevettuali a partire dal 1980 e può essere consultata dagli oltre 100.000 utenti del servizio telematico per la navigazione nel Registro delle Imprese.  
   
   
E-COMMERCE: LE REGOLE PER LA VENDITA TRAMITE INTERNET  
 
L’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 133/E del 15 novembre 2004, nel rispondere all’istanza di interpello presentata da un’azienda ai sensi dell'art. 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, ha affrontato una serie di questioni di carattere generale di cui esaminiamo quella che ha circoscritto l’ambito di applicazione delle regole Iva in tema di commercio elettronico. Nel caso di specie l’interpellante è una associazione tra fioristi che promuove e gestisce il servizio di trasmissione ed esecuzione di ordinazioni per consegne di omaggi floreali a terzi, in Italia e all'estero: la distribuzione è svolta per il tramite dei fioristi associati, un canale alternativo di offerta tramite portale web, cui il cliente può accedere direttamente o con l'ausilio di un ente convenzionato. Così come accade nel circuito tradizionale, anche in tale circostanza il soggetto che effettua la cessione e la consegna dell'omaggio floreale è soggetto diverso da quello che riceve l'ordine ed incassa, mediante addebito sulla carta di credito del cliente, le somme corrisposte per l'intero servizio (prezzo per l'omaggio floreale + spese di consegna a domicilio + diritti e spese di trasmissione). L’interpellante ha chiesto di conoscere il trattamento fiscale, ai fini Iva, applicabile alle transazioni, nazionali ed internazionali, effettuate tramite internet, sia nell'ipotesi in cui la transazione avvenga direttamente tramite il portale web, sia indirettamente mediante l'intermediazione di un ente convenzionato. E’ stato chiarito che non basta effettuare delle vendite o delle prestazioni tramite un portale web per poter classificare l’operazione come commercio elettronico. Nella risoluzione si legge che un servizio prestato tramite mezzi elettronici è, "in primo luogo, un servizio fornito attraverso internet o una rete elettronica", ossia "un servizio la cui fornitura è per natura strettamente dipendente dalla tecnologia dell'informazione (ossia, il servizio è essenzialmente automatico, comporta un minimo intervento umano e non può funzionare senza che sia disponibile la tecnologia dell'informazione)". Se, invece, per l’effettuazione della prestazione del servizio è necessario un sostanziale intervento umano, e l'uso di internet, quale mezzo di comunicazione, è equiparabile all'uso di un telefono o di un fax, la prestazione segue le norme ordinarie dell’Iva.  
   
   
TOSCANA: CONSIGLIO REGIONALE ONLINE  
 
Il presidente del Consiglio regionale toscano, Nencini, il direttore della testata, Panicacci, ed il presidente dell'ordine dei giornalisti della Toscana, Lucchesi, hanno presentato il nuovo quotidiano on line www.Parlamento.toscana.it  La nuova testata giornalistica on line informa i cittadini sull'attività del Consiglio regionale della Toscana. Grazie alla collaborazione con l’Ansa, sul sito è possibile leggere le notizie locali, italiane e dal mondo.  
   
   
RIFORMA DELL’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO: RINVIO ALLE CAMERE  
 
A norma dell'art. 74, 1° comma, della Costituzione, il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha chiesto alle Camere una nuova deliberazione in ordine alla legge di delega  al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico, approvata dal Senato della Repubblica il 21 gennaio 2004, modificata dalla Camera dei Deputati il 30 giugno 2004, nuovamente modificata dal Senato della Repubblica il 10 novembre 2004 ed approvata in via definitiva dalla Camera dei deputati il primo dicembre 2004. Il provvedimento prevede 14 deleghe al Governo per l’emanazione dei rispettivi decreti e una serie di norme applicabili in via diretta. In base al testo sottoposto al Presidente della Repubblicano cambiano in particolare i requisiti richiesti per partecipare al concorso per l'accesso alla magistratura, viene introdotta la separazione delle funzioni tra giudicante e requirente, cambieranno le regole per l’ufficio del pubblico ministero e per la progressione nella carriera, che non sarà più per anzianità, ma per merito con veri e propri concorsi per titoli ed esami per l'avanzamento di carriera. Gli incarichi direttivi avranno carattere temporaneo. Il concorso rimane unico, ma è prevista la scelta definitiva, dopo cinque anni, del tipo di funzione che si vuole esercitare, se giudice o Pm. E' prevista la riforma dei consigli giudiziari. L'azione disciplinare diviene obbligatoria. Il provvedimento prevede anche l'emanazione di due testi unici che raccoglieranno in due codici rispettivamente le norme di legge primaria e secondaria che interessano l'ordinamento della magistratura. Tralasciando in questa sede le argomentazioni giuridiche del rinvio, sottolineiamo, invece, che il Presidente ha ritenuto “opportuno rilevare quanto l'analisi del testo sia resa difficile dal fatto che le disposizioni in esso contenute sono condensate in due soli articoli, il secondo dei quali consta di 49 commi ed occupa 38 delle 40 pagine di cui si compone il messaggio legislativo. A tale proposito, ritengo che questa possa essere la sede propria per richiamare l'attenzione del Parlamento su un modo di legiferare, invalso da tempo, che non appare coerente con la ratio delle norme costituzionali che disciplinano il procedimento legislativo e, segnatamente, con l'art. 72 della Costituzione, secondo cui ogni legge deve essere approvata articolo per articolo e con votazione finale”.  
   
   
PRIVACY: RIEPILOGO DELLE MISURE DI SICUREZZA  
 
Come già comunicato, il Decreto legge 9 novembre 2004, n. 266, che, come tutti i decreti legge, deve essere convertito in legge entro sessanta giorni, ha prorogato al 30 giugno 2005 il termine per l'adozione delle misure di sicurezza nel trattamento dei dati, introdotte dal Codice in materia di protezione dei dati personali e cosiddette "nuove", in modo da distinguerle da quelle già previste dal Decreto Presidente della Repubblica n. 318/99. A seguito di vari quesiti pervenuti in redazione chiariamo ancora una volta che le aziende sono tenute ad adottare due tipi di misure di sicurezza: quelle idonee e quelle minime. Le misure idonee e preventive hanno lo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. L'individuazione di queste misure è rimessa alle singole aziende ed è correlata alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche di trattamento. La mancanza delle misure di sicurezza idonee può essere accertata solo quando si verificano, concretamente, distruzione, perdita, trattamento non consentito o non conforme dei dati. Le misure minime di sicurezza, invece, sono quelle specificamente indicate dagli artt. 33, 34, 35 e dall’ allegato B  del Codice della Privacy: assegnazione agli incaricati di codici identificativi e parole chiave per l'accesso a dati e trattamenti, adozione di mezzi di protezione antivirus ed antiintrusione dei sistemi informatici; tutela degli archivi cartacei da accessi non consentiti.. La loro mancata adozione può essere accertata in caso di ispezioni o controlli e quindi è sanzionata.  
   
   
PRIVACY: RIEPILOGO DELLE NORME SULL’INFORMATIVA  
 
L'obbligo di informativa. Già previsto dalla Legge n. 675 e riconfermato Codice in materia di protezione dei dati personali  impone al titolare del trattamento dei dati di comunicare alla persona fisica o giuridica della quale si trattano i dati, le modalità, le finalità ed altri elementi del trattamento stesso. L'informativa, preventiva alla raccolta dei dati ed inviata all'interessato una sola volta, non richiede rinnovi periodici sempre che non cambino gli elementi indicati nell'informativa stessa. L’informativa, che può essere resa anche verbalmente, è bene che sia effettuata per iscritto, conservando prova dell’invio. Per i clienti o i fornitori, con i quali si hanno rapporti commerciali, non è richiesto il consenso, mentre i soggetti con i quali si hanno rapporti di lavoro (dipendenti, collaboratori, soci, amministratori, ecc.) debbono non solo ricevere un’informatica più completa, ma debbono anche dare il loro consenso, con il quale ,dopo aver preso visione dell'informativa, autorizzano il titolare ad effettuare il trattamento descritto. Il consenso può essere omesso solo nei casi specificamente indicati dalla norma, tra i quali segnaliamo le seguenti ipotesi: trattamento necessario per adempiere ad un obbligo previsto da leggi, regolamenti o normative comunitarie, trattamento necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato stesso, trattamento che riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, trattamento che riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale.  
   
   
PRIVACY: I SOGGETTI DEL TRATTAMENTO DEI DATI  
 
Il titolare del trattamento è la persona giuridica cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza. Si identifica con l'azienda e non richiede atti formali di nomina. Il responsabile del trattamento è la persona fisica o giuridica preposta dal titolare al trattamento di dati personali: è il soggetto al quale il titolare, se lo ritiene, delega parte delle sue competenze e responsabilità nell'applicazione della normativa sulla tutela dei dati personali. Il responsabile, se designato, deve essere individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. La designazione del responsabile deve avvenire in forma scritta, accompagnata dall'analitica specificazione dei compiti affidati. Il titolare deve inoltre impartire istruzioni al responsabile e vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni. Gli incaricati sono le persone fisiche, espressamente nominati per iscritto, che materialmente eseguono i trattamenti. Nelle aziende si identificano con i dipendenti o i collaboratori che trattano i dati di clienti, fornitori, dipendenti, ecc. Secondo il Codice in materia di protezione dei dati personali le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite. La loro designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito.  
   
   
SURFCONTROL: SOLUZIONI PER LA SICUREZZA INFORMATICA  
 
In questi giorni siamo stati tutti bombardati da messaggi di posta elettronica provenienti da mittenti scelti a caso che riportano nell'oggetto 'Buon Natale!' nella lingua corrispondente al dominio dell'indirizzo al quale si sta inviando. Purtroppo è un nuovo virus informatico che si diffonde per posta elettronica. L’occasione è utile per ricordare che tutti i contenuti internet, che vengono letti, inviati e ricevuti, rappresentano potenziali rischi e possono costituire gravi minacce per ogni computer, aziendale e non, nonostante l’adozione delle tradizionali misure di sicurezza per contrastare i rischi legati al content security (perdita di dati, materiale improprio, virus e worm, ecc.). E’ necessario quindi dotarsi sempre di soluzioni in grado di proteggere effettivamente e di gestire il flusso delle informazioni sulla rete preservando il proprio computer da periodi di inattività non giustificati, dalla perdita di dati riservati e, nei casi più gravi, da perdite di sicurezza. Nella ricerca di ulteriore protezione, ad esempio, abbiamo sperimentato Surfcontrol, un’azienda, operativa nel mercato della sicurezza informatica dalla metà degli anni ’90, in grado di offrire una sicurezza globale combinando la tecnologia del web e dell’e-mail filtering con un database Url ampio, accurato e continuamente aggiornato da un punto di vista contenutistico. Le sue soluzioni di web & e-mail filtering garantiscono limitazione della responsabilità legale, incremento della produttività dell’utente, aumento della sicurezza ed ottimizzazione delle risorse di rete. Tre nuovi livelli di protezione aiutano a sventare le molteplici forme di attacco tramite posta elettronica (minacce come phishing, virus, spam, spyware frodi, codici nocivi, contenuti sconvenienti e divulgazione di informazioni riservate) che stanno costantemente aumentando per numero, raffinatezza tecnica e capacità di nuocere. Surfcontrol E-mail Filter 5.0, inoltre, fornisce un supporto linguistico esteso per la scansione delle informazioni riservate, che protegge dalla divulgazione intenzionale o accidentale di informazioni di questo tipo, qualunque sia la lingua in cui viene inviata la mail. "L’ultima versione di Surfcontrol E-mail Filter soddisfa il bisogno di sicurezza integrata dei contenuti," ha dichiarato Trudeau. "Nessun’altra società è in grado di offrire un filtraggio della posta elettronica che difenda da phishing, spyware, spam, virus e divulgazione di informazioni riservate, perché solo Surfcontrol integra la protezione e-mail con un database di Url, una protezione anti-spam su più livelli e regole definite dall’utente in grado di prevenire la fuga di informazioni in più lingue. Il nostro gruppo di ricerca non ha rivali, il nostro database è esteso e la nostra tecnologia si fonda interamente sull’imperativo di garantire la sicurezza delle informazioni." Quasi due milioni di caselle aziendali di posta elettronica sono protette in tutto il mondo da Surfcontrol. La tecnologia di e-mail filtering della società unisce diversi livelli di identificazione dello spam a uno dei sistemi di protezione anti-virus più solidi del settore. Il software analizza, pulisce e blocca i virus che viaggiano tramite posta elettronica per tipo di file e negli allegati.  
   
   
FRANCIA: BRACCIALETTO PER CRIMINALI SESSUALI  
 
In Francia è stata approvata la proposta di legge dell'Ump, il partito di maggioranza, che permette ai giudici di imporre un bracciale di sorveglianza ai condannati per reati sessuali. L'apparecchio elettronico potrà essere applicato all'uscita di prigione solo alle persone che sono state condannate ad almeno 5 anni di carcere.  
   
   
INPS: MODULISTICA RELATIVA ALLE DOMANDE DI PERMESSI EX LEGE 104/92  
 
L’inps ha aggiornato i modelli Hand per il riconoscimento dei permessi previsti dalla Legge n. 104/92. L’istituto previdenziale ha precisato anche che la domanda ha validità 12 mesi di calendario a decorrere dalla sua presentazione. Sul modello Hand 2, nella dichiarazione resa dal richiedente, è stata inserita l’indicazione relativa al luogo di svolgimento dell’attività lavorativa.