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LUNEDì
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Notiziario Marketpress di
Lunedì 24 Gennaio 2005 |
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Web e diritto per le nuove tecnologie | |
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VIRUS INFORMATICI: UN ARRESTO IN SPAGNA |
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In Spagna, è stato arrestato un programmatore che ha creato e diffuso un virus informatico tipo "cavallo di Troia". Il virus, in grado di entrare in personal computer collegati a internet, si diffondeva attraverso le reti di scambio di archivi usati per musica, film e melodie di cellulari. Il virus potrebbe avere infettato migliaia di personal computer in tutto il mondo. Il programmatore poteva accedere a conti correnti bancari, manovrare webcam e registrare tutto ciò che esse vedevano. |
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TRANSAZIONI COMMERCIALI: INTERESSI DI MORA |
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Sulla Gazzetta ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2005 è stato pubblicato il Comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze che indica il saggio di interesse da applicare a favore dei creditori in caso di ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali, i sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto legislativo n. 231/02 Per il semestre compreso fra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2005 il saggio degli interessi di mora è pari al 2,09%. I tassi di riferimento fissati dall'entrata in vigore della normativa fino a oggi pertanto sono i seguenti: 3,35% per il periodo compreso fra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2002, 2,85% per il periodo compreso fra il 1° gennaio ed il giugno 2003, 2,10% per il periodo compreso fra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2003, 2,02% per il periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 31 luglio 2004, 2,01% per il periodo compreso fra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2004 e, come detto, 2,09% per il periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2005, con un aumento dello 0,08% rispetto al semestre precedente. Ricordiamo che il tasso di riferimento deve essere maggiorato di 7 punti percentuali e di 9 punti per i prodotti deteriorabili (Decreto Ministero Attività Produttive pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 116/03) e che le parti possono comunque stabilire un tasso di interesse differente, semprechè non sia gravemente iniquo per il creditore. |
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MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD 2005) |
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Nella Gazzetta ufficiale n. 305 del 30 dicembre 2004 è stato pubblicato il Dpcm 22 dicembre 2004 relativo all’approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2005 - cap. 1 sezione veicoli a fine vita o fuori uso. Il provvedimento attua da attuazione anche all’art. 11, comma 3, del Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 che prescrive che i soggetti che effettuano le attività di raccolta, di trasporto e di trattamento dei veicoli fuori uso devono comunicare annualmente i dati relativi ai materiali, ai prodotti e ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero. Pertanto sono tenuti alla compilazione della comunicazione relativa ai veicoli fuori uso tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei veicoli rientranti nel campo di applicazione del citato decreto legislativo. Il Modello unico di dichiarazione ambientale (Mud), che non ha subito variazioni rispetto a quello definito con i Dpcm 24 dicembre 2002 e 24 febbraio 2003, infatti, è stato solo integrato con una scheda sui veicoli fuori uso. La comunicazione si articola in quattro sezioni: anagrafica, autodemolitore, rottamatore e frantumatore. La comunicazione relativa ai veicoli fuori uso si può presentare solo su supporto informatico. La scadenza per la presentazione del Mud è fissata per il 30 aprile 2005 |
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COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA: NUOVO MODELLO |
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In base a quanto previsto dall'art. 8bis del D.p.r. N. 322/98, entro il 28 febbraio 2005 le imprese sono tenute a compilare e presentare la comunicazione annuale dati Iva, che per il periodo di imposta 2004, deve essere effettuata utilizzando il modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 novembre 2004 E disponibile, gratuitamente, sul sito dell'Agenzia delle Entrate o su quello del Ministero dell'Economia e delle Finanze Le novità riguardano l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, in ottemperanza alle disposizioni in materia di privacy previste dal Decreto legislativo n. 196/03, la nuova struttura del rigo Cd3, Sez. Ii, che riporta i dati relativi alle operazioni effettuate (suddiviso ora in quattro campi e relativo alle importazioni senza pagamento dell'Iva in dogana di: materiale d'oro, di prodotti semilavorati in oro e di argento puro, rottami e di altri materiali di recupero imponibili per effetto del reverse charge), l'esonero dalla presentazione della comunicazione annuale dati Iva per le imprese extracomunitarie che prestano servizi di e-commerce a soggetti privati comunitari, identificatesi in Italia in base al meccanismo previsto dall'art. 74-quinquies del D.p.r. N. 633/72, la conservazione della copia delle comunicazioni trasmesse, che può essere effettuata anche utilizzando supporti informatici. La comunicazione annuale dati Iva può essere presentato solo attraverso il canale telematico, direttamente o tramite gli intermediari abilitati di cui all'art. 3 del D.p.r. N. 322/98 (dottori commercialisti, ragionieri commercialisti, Caf, società appartenenti allo stesso gruppo di controllo, ecc). La prova della avvenuta presentazione è data solamente dall'attestazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, che ne conferma l'avvenuto ricevimento. L’attestazione è trasmessa telematicamente all'utente che ha effettuato l'invio, entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione dati da parte dell'Agenzia delle Entrate. Secondo quanto previsto dall´art. 11 del Decreto legislativo n. 471/97, l'omissione della comunicazione o l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa fra 258 e 2.065 euro. |
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INCENTIVAZIONI AL COMMERCIO ELETTRONICO
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Sulla Gazzetta ufficiale n. 305 del 30 dicembre 2004 è possibile consultare la circolare n. 4911 del 14 dicembre 2004 del Ministero delle Attività produttive relativa alle modifiche ed integrazioni al bando emanato con la circolare n. 1253707 dell'8 ottobre 2004 per le incentivazioni in favore del commercio elettronico. |
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LIMITAZIONI ALLA CICOLAZIONE: ERRATA CORRIGE |
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Facciamo seguito a quanto comunicato lunedì scorso per segnalare che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fatto pubblicare nella Gazzetta ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2005 un’errata corrige del Decreto 15 dicembre 2004 relativo al divieto di circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2005 elencati nel provvedimento. Il divieto relativo al giorno 25 giugno 2005 non vale dalle ore 6,00 alle ore 24,00 bensì dalle ore 16,00 alle ore 24,00. |
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FINANZIARIA 2005: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ |
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L'agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2/E del 3 gennaio 2005 ha fornito i chiarimenti relativi alle modifiche Irpef introdotte dalla Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005) che riguardano la nuova tabella delle aliquote d'imposta e degli scaglioni di reddito, la trasformazione delle detrazioni per carichi di famiglia in deduzioni per oneri familiari, l'eliminazione delle detrazioni già previste per i redditi da lavoro dipendente. La legge finanziaria riduce il vecchio sistema formato da 5 aliquote (23, 29, 31, 39 e 45%) ad un nuovo sistema di sole 3 aliquote (23% fino a 26.000 euro, 33% oltre 26.000 euro e fino a 33.500 e 39% oltre 33.500 euro) ed introduce un contributo di solidarietà, pari al 4%, che viene applicato sulla parte del reddito imponibile eccedente l'importo di 100.000 euro. Secondo l'Agenzia delle Entrate, tale contributo deve essere interpretato e gestito come un'ulteriore aliquota d'imposta, per cui esso concorre insieme alla tre aliquote Irpef all'importo sul quale possono essere fatte valere eventuali detrazioni d'imposta. Il contributo di solidarietà deve essere considerato nell'imposta italiana che costituisce il limite entro cui può essere attribuito il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, rileva ai fini della determinazione dell'aliquota media da applicare al Tfr, concorre alla definizione dell'aliquota media nel calcolo della tassazione separata e deve essere tenuto in considerazione nella determinazione della misura degli acconti d'imposta. Il sostituto d'imposta deve operare le ritenute tenendo sempre conto di tale contributo. |
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FINANZIARIA 2005: DEDUZIONI E NON PIU’ DETRAZIONI |
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La circolare n. 2/E del 3 gennaio 2005 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la base imponibile da assoggettare a tassazione ai fini dell'Irpef è costituita dal reddito complessivo del contribuente al netto degli oneri deducibili dell'art. 10 del Tuir, della deduzione per assicurare la progressività dell'imposta dell'art. 11 del Tuir, delle nuove deduzioni per oneri di famiglia dell'art. 12 del Tuir. Una nuova disposizione introduce una specifica deduzione dal reddito spettante per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale dei soggetti non autosufficienti (c.D. Badanti). La sostituzione delle detrazioni con deduzioni modifica la determinazione del reddito imponibile e dell'imposta dovuta, infatti se le detrazioni previgenti operavano direttamente in riduzione dell'imposta lorda, le nuove deduzioni operano in riduzione del reddito complessivo. L'importo delle nuove deduzioni, diversamente dalle pregresse detrazioni i cui importi erano fissati in funzione del reddito complessivo del contribuente, corrispondono a deduzioni teoriche il cui ammontare effettivo deve essere determinato come chiarito più avanti. |
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FINANZIARIA 2005: LE DEDUZIONI TEORICHE |
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La circolare n. 2/E del 3 gennaio 2005 dell'Agenzia delle Entrate ha anche chiarito che il nuovo art. 12 del Tuir stabilisce che dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia: 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, 2.900 euro, da ripartire tra coloro che hanno diritto alla deduzione, per ciascun figlio compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché ogni altra persona indicata nell'art. 433 c.C. Che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimento dell'autorità giudiziaria. Tali deduzioni spettano solo con riferimento ai familiari fiscalmente a carico per i quali non è cambiato il limite di 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del Tuir. Il predetto limite è fissato con riferimento all'intero periodo d'imposta rimanendo del tutto indifferente il momento in cui tale reddito si è prodotto nel corso del periodo stesso. L'importo di 2.900 euro per figlio o familiare a carico, deve essere ripartito tra coloro che hanno diritto alla deduzione. La deduzione di 2.900 euro spetta con riferimento a ciascun figlio a prescindere dalla sua età e dalla circostanza che questi conviva con il contribuente. Anche le nuove deduzioni, come le vecchie detrazioni, devono essere rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste fino a quello in cui le stesse sono cessate. L'importo di 2.900 euro è aumentato a: 3.450 euro, per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni, 3.200 euro, per il primo figlio, se l'altro coniuge manca o non ha riconosciuto i figli naturali ed il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, 3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap ex art. 3 della Legge n. 104/92. Tali deduzioni sostituiscono quindi quella base di 2.900 euro e sono tra loro alternative. I contribuenti hanno comunque diritto alla deduzione più favorevole. Anche queste deduzioni devono essere rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste fino a quello in cui le stesse sono cessate. |
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FINANZIARIA 2005: NON PIU’ GRATIS DAVANTI AL GIUDICE DI PACE |
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Il comma 307 dell’art 1 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005) ha modificato i commi 1 e 2 dell’art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che disciplina le voci e le procedure di spesa dei processi: il pagamento da parte dell'erario, il pagamento da parte dei privati, l'annotazione e la riscossione, il patrocinio a spese dello Stato, la riscossione delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali. Conseguentemente il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi: euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro, euro 70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro Iv, titolo Ii, capo Vi, del codice di procedura civile, euro 170 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace, euro 340 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile, euro 500 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000, euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000 ed euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro 520.000. Ciò comporta che anche la cause davanti al giudice di pace, istituito per consentire ai cittadini di ottenere giustizia e rimborsi per cause di piccoli importi, senza spese e soprattutto in maniera veloce, non sono più gratuite. L’introduzione del contributo unificato di 30 euro rappresenta – secondo l’Intesaconsumatori – "un duro colpo ai diritti dei consumatori, perché per ottenere ad esempio un rimborso per un importo di 25 euro, occorrerà spenderne 30 di questa nuova imposta. Una manna dal cielo per commercianti e fornitori di servizi che fino a 30 euro saranno liberi di prevaricare i cittadini, con la complicità del Governo". |
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FINANZIARIA 2005: CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO |
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Il comma 137 dell’art 1 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005) ha modificato ed integrato il Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, contenente il testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, estendendo le disposizioni relative al pignoramento dello stipendio ed alla cessione del quinto anche alle aziende private. Conseguentemente la possibilità di contrarre prestiti da estinguersi con la cessione di quote dello stipendio entro il limite del quinto dello stesso si applica non più solo di fatto, ma anche per regolamentazione di legge ai dipendenti di aziende private |
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