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Notiziario Marketpress di Lunedì 03 Luglio 2006
UNIONE EUROPEA: CONFERENZA DI RIGA  
 
Nei giorni 11-13 giugno 2006 si è svolta a Riga (Lettonia) la conferenza su "Ict for an inclusive society", promossa dalla Presidenza austriaca del Consiglio Europeo e dalla Commissione Europea. La delegazione italiana ha illustrato l’esperienza acquisita in questo campo, considerata, a livello internazionale, una delle più avanzate e concrete. Durante l’evento è stata approvata la "Carta di Riga ", che pone in primo piano gli aspetti positivi che l’Ict ha sul fronte sociale ed economico, auspica una maggiore omogeneità geografica e sociale di accesso alle tecnologie e promuove, a più livelli, l´inclusione e l’alfabetizzazione informatica. In sintesi il documento invita la Commissione Europea a emettere entro il 2006 una Comunicazione sull´Ict e le persone anziane, che fornisca linee guida per la realizzazione di soluzioni Ict a favore della popolazione anziana, della sua vita autonoma e della sua partecipazione attiva, esaminare la situazione della eAccessibility nella Ue nel 2007, anno europeo delle pari opportunità, valutando l’opportunità di fornire un più preciso riferimento legislativo a livello europeo, con particolare riguardo all’acquisizione di beni e servizi pubblici, raccogliere e confrontare a livello nazionale, regionale e locale, indicatori e buone prassi così da fornire un quadro del lavoro già svolto nel campo dell’inclusione, stimolare la cooperazione tra i paesi membri europei, le altre nazioni e le organizzazioni internazionali con l’obiettivo di organizzare un incontro di vertice in linea con l´Iniziativa eInclusion 2008, la Dichiarazione di Lisbona, il Summit Mondiale della Società dell’Informazione e il dialogo in corso sulla eAccessibility tra Stati Uniti ed Europa. .  
   
   
DICHIARAZIONE MINISTERIALE DI RIGA: CONTENUTI  
 
Domenica 11 giugno 2006 è stata approvata all´unanimità la "Carta di Riga", consultabile nella versione integrale in inglese e in formato Html digitando l’indirizzo internet http://www. Pubbliaccesso. It/english/riga-en. Htm. La dichiarazione ribadisce, in primo luogo, alcuni concetti fondamentali: le Ict, rappresentano un fattore di crescita del Pil e della produttività e contribuiscono a migliorare la qualità della vita e la partecipazione sociale; occorre quindi una particolare attenzione affinché ne venga agevolato l’accesso da parte di disabili e anziani; le persone anziane o con bassa scolarizzazione e i disoccupati utilizzano Internet in percentuale nettamente ridotta rispetto al resto della popolazione; a fronte di un 15% della popolazione europea con qualche forma di disabilità, solo il 3% dei siti pubblici è conforme ai requisiti minimi di accessibilità; occorre dimezzare entro il 2010 la differenza percentuale che esiste nell’uso di Internet tra gli utenti medi e le categorie deboli o svantaggiate; le politiche di e-inclusion, pur implicando l’inclusività delle tecnologie Ict, richiedono soprattutto che l’utilizzo delle Ict sia finalizzato per ottenere una maggiore inclusione. Il documento di Riga prosegue enunciando precise raccomandazioni. Per quanto riguarda i lavoratori e i soggetti anziani, ad esempio, occorre sfruttare appieno le potenzialità del mercato interno dei servizi e dei prodotti Ict promuovendo l´interoperabilità attraverso l´uso di standard e specifiche comuni, migliorare le possibilità di impiego e le condizioni di lavoro dei lavoratori più anziani incrementandone la produttività anche mediante l´utilizzo di soluzioni Ict e progetti di formazione sulle nuove tecnologie e incentivare la loro partecipazione attiva nella società, migliorandone la qualità della vita, l´autonomia e la sicurezza. In relazione alle disomogeneità geografiche di accesso alle tecnologie, il documento precisa che occorre estendere ovunque, ma soprattutto nelle zone rurali e più isolate, l’accesso alle reti Ict e ai loro contenuti e servizi e ridurre significativamente le disparità nell´accesso a Internet aumentando la disponibilità di connessioni a larga banda nelle zone poco servite, con l´obiettivo di coprire il 90% della popolazione entro il 2010. In relazione alla eAccessibility e all´usabilità il documento di Riga ribadisce che è necessario integrare le direttive di eAccessibility nella legislazione dell’Unione Europea facendo uso di strumenti quali l’adesione volontaria delle industrie, norme di livello Ue e leggi nazionali, è fondamentale monitorare e valutare regolarmente i progressi nell’applicazione di tali direttive ed occorre tenere sempre conto delle necessità dei disabili nella revisione di direttive concernenti le tecnologie Ict, rafforzando l’attuale quadro normativo e istituendo una commissione di rappresentanti dei paesi membri che ne coordinino l’evoluzione. Sempre in merito a tale punto il documento precisa che occorre disporre, entro il 2007, di un quadro chiaro delle politiche e degli standard adottati dai vari paesi nell’acquisizione pubbliche di beni e servizi Ict con lo scopo di renderli obbligatori, entro il 2010, per tutte le amministrazioni nel caso superino determinate soglie di spesa. E’ necessario sostenere l´applicazione di standard internazionali relativamente all’accessibilità e all’usabilità di hardware, software e servizi Ict, facilitare l’accessibilità e l’usabilità dei prodotti e dei servizi Ict per tutti tramite lo sviluppo di contenuti digitali accessibili e fruibili da qualsiasi piattaforma, utilizzando tecnologie assistive interoperabili e promuovendo l’applicazione del "design for all". A tale scopo occorrerebbe promuovere, d´accordo con le industrie Ict e il settore delle tecnologie assistive, la definizione di percorso europeo verso il "design for all". Per migliorare l´alfabetizzazione e le competenze digitali il documento di Riga precisa che entro il 2008 ciascun Paese dovrà mettere in atto azioni per aumentare o rafforzare i piani di formazione con l´obiettivo di dimezzare entro il 2010 le diversità nei gradi di alfabetizzazione e di competenza informatica tra la popolazione media e le categorie svantaggiate e che i piani di formazione dovranno ispirarsi ad appropriati schemi di qualificazione tali da consentire il riconoscimento trans-nazionale dei titoli acquisiti in linea con gli orientamenti della Commissione Europea in tema di "formazione continua". Per promuovere l´inclusione delle diverse culture, invece, occorre rafforzare il pluralismo, l´identità culturale e le diversità linguistiche negli spazi digitali; promuovere la digitalizzazione, la creazione di archivi elettronici accessibili e l´accesso trans-nazionale alle informazioni digitali e al patrimonio culturale a sostegno dell’integrazione europea. Per sostenere lo sviluppo di un eGovernment inclusivo è necessario assicurare che tutti i siti pubblici siano accessibili entro il 2010 in conformità con gli standard internazionali e le linee guida del W3c, invitando anche il settore privato ad adeguare i propri siti e rendere possibile la redazione e la consultazione dei documenti elettronici anche da parte dei disabili e, se possibile, utilizzare formati riconosciuti a livello europeo. .  
   
   
AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI: DELIBERA SULLA PORTABILITÀ DEL NUMERO MOBILE  
 
Sulla Gazzetta ufficiale n. 139 del 17 giugno 2006 è stata pubblicata la delibera n. 17/06/Cir dell´Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) relativa all’adeguamento della capacità giornaliera di evasione degli ordini di portabilità del numero mobile degli operatori donating, secondo le disposizioni della Delibera n. 19/01/Cir, ed alle modalità di gestione delle richieste. Secondo il provvedimento entro i successivi 30 giorni gli operatori mobili debbono assicurare una capacità giornaliera di evasione degli ordini in qualità di ´donating´ (gestore donatore) pari ad almeno 9. 000 unità. Tale capacità è da intendersi in termini di potenzialità minima da assicurare, in modo paritario, nei confronti delle richieste provenienti dagli operatori ´recipient´ (gestore dove viene trasferito il numero). La delibera contiene anche le regole per la gestione delle richieste: gli operatori donatori debbono assicurare priorità di presa in carico degli ordini e, in caso di validazione positiva, di evasione dei medesimi in funzione dell´ordine con cui vengono richiesti dai singoli operatori mobili riceventi, anche utilizzando una numerazione progressiva degli ordinativi. Gli operatori, in qualità di ´donating´, devono comunicare giornalmente a tutti gli operatori mobili le quantità delle richieste ricevute dai singoli operatori il giorno lavorativo precedente e le quantità delle relative prese in carico e adottare misure straordinarie per lo smaltimento degli ordinativi arretrati di portabilità, individuando le modalità operative idonee a minimizzare gli impatti sugli operatori fissi e terze parti che partecipano al processo in atto ed a minimizzare i disservizi all´utenza. .  
   
   
TRIBUNALE DI AOSTA: INFORMAZIONE SUL WEB?  
 
Il Tribunale di Aosta con la sentenza n. 553 del 26 maggio 2006 ha condannato per diffamazione un "blogger", paragonandolo al direttore responsabile di un periodico. Il giudice nella sua motivazione ha scritto che ". Essendosi provato. Che il Tizio era il soggetto che aveva in disponibilità la gestione del blog, egli risponde ex art. 596 bis c. P. , essendo la sua posizione identica a quella di un direttore responsabile". Ma tale sentenza non solo non è accettabile, ma, ancora una volta, pone in evidenza la confusione che regna in merito alle norme regolatrici delle pubblicazioni telematiche. Come è possibile, infatti, equiparare la figura di un titolare di un blog con quella di direttore responsabile di un giornale, che, per essere tale, ha accettato di adempiere ai vari obblighi previsti dalla legge del 1948 sulla stampa, tra cui anche l’iscrizione della testata nel registro del tribunale?.  
   
   
STAMPA CARTACEA E NON: QUADRO NORMATIVO  
 
La Legge n. 47/48 prevede, per i quotidiani e la stampa periodica, l´obbligo di iscrizione nell´apposito registro del tribunale del "luogo della pubblicazione", con l´indicazione del direttore responsabile, che deve essere un giornalista iscritto in un albo dell´ordine professionale. Successivamente la Legge n. 223/90 ha esteso le regole previste per il direttore responsabile alla radio e alla televisione. Da tale momento le regole non valgono più solo per la stampa cartacea, ma anche per l´informazione "senza carta". La Legge n. 62/01 ha introdotto nel sistema giuridico nazionale il concetto di "prodotto editoriale", meglio definito come "testata editoriale telematica”dal Decreto legislativo n. 70/03. Ma forse non bisognerebbe più fare riferimento al supporto informativo. Forse è ora di introdurre un distinguo tra chi si limita a dare informazioni ed è soggetto al rispetto della legge civile e penale e chi, invece, come giornalista dipendente di un’impresa editoriale o come giornalista professionista free lance fa per professione informazione ed è soggetto non solo al rispetto della legge civile e penale ma anche a specifiche regole deontologiche.  
   
   
STAMPA ON LINE: LA REGISTRAZIONE IN TRIBUNALE  
 
In base alla Legge n. 62/01 anche per i siti internet che fanno informazione professionale è obbligatoria l´iscrizione ai sensi dell´art. 5 della Legge n. 47/48. La legge richiede che sia presentata al Tribunale una dichiarazione del proprietario, della persona che esercita l´impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, e del direttore responsabile. La dichiarazione deve contenere i loro nomi ed indirizzi, la cittadinanza, il titolo e la natura della pubblicazione. Il direttore responsabile della testata deve allegare il certificato di iscrizione all´albo dei giornalisti, professionisti o pubblicisti. In base ad una nota del Ministero della Giustizia del 1995, emessa sulla base di un parere del Consiglio nazionale dell´Ordine dei Giornalisti, per le testate telematiche non è accettata l´iscrizione nell´elenco speciale dei direttori responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico professionale o scientifico, previsto dall´art. 28 della Legge n. 69/63, in quanto la diffusione via internet contrasta con la previsione di diffusione limitata tipica delle riviste tecniche o scientifiche. Mente per i giornali cartacei debbono essere indicati nella richiesta di iscrizione al registro della stampa nome e indirizzo della tipografia, per le pubblicazioni telematiche occorre indicare nome e indirizzo del fornitore di hosting. Il contratto di hosting, lo ricordiamo, lega l´editore al fornitore nel servizio e consiste nell´affitto di uno spazio fisico su un´unità di memoria di un server connesso alla rete. L´iscrizione è un atto dovuto: in base all´art. 5 della Legge n. 47/48 “Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, l´iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria”.  
   
   
DOCUMENTI INFORMATICI: DEFINIZIONI  
 
A seguito della richiesta di un lettore si producono, di seguito, le seguenti definizioni. Per «documento» si intende la rappresentazione analogica o digitale di atti, fatti e dati, intelligibili direttamente o attraverso un processo di elaborazione elettronica, che ne consenta la presa di conoscenza a distanza di tempo. Il «documento analogico», originale e copia, è formato utilizzando una grandezza fisica che assume valori continui, come le tracce su carta, le immagini su film, le magnetizzazioni su nastro. Il «documento analogico originale» può essere unico e non unico se, in questo secondo caso, sia possibile risalire al suo contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche in possesso di terzi. Il «documento digitale» è costituito da testi, immagini, dati strutturati, disegni, programmi, filmati formati tramite una grandezza fisica che assume valori binari, ottenuti attraverso un processo di elaborazione elettronica, di cui sia identificabile l´origine. Il «documento informatico» è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Tali definizioni sono contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999 e nella deliberazione dell´Autorità per l´informatica nella pubblica amministrazione n. 42 del 13 dicembre 2001. .  
   
   
FIRMA ELETTRONICA: DEFINIZIONI  
 
A seguito della richiesta di un lettore si producono, di seguito, le seguenti definizioni. La «firma elettronica» è l´insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica. La «firma elettronica avanzata» è una firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati. La «firma elettronica qualificata» è la firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma. La «firma digitale» è un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare l´autenticità e l´integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici. Tali definizioni sono contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999 e nella deliberazione dell´Autorità per l´informatica nella pubblica amministrazione n. 42 del 13 dicembre 2001. .  
   
   
CODICE COMUNITARIO PER I MEDICINALI: ENTRATA IN VIGORE  
 
Giovedì 6 luglio entra in vigore il Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sul supplemento ordinario n. 153 alla Gazzetta ufficiale n. 142 del 21 giugno 2006. Il provvedimento da attuazione alla Direttiva 2001/83/Ce (e successive direttive di modifica), relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, e alla Direttiva 2003/94/Ce. Il codice in esame tratta i seguenti argomenti: immissione in commercio, norme speciali per i medicinali omeopatici e di origine vegetale, regime autorizzatorie, importazione, linee guida di buona fabbricazione, etichettatura e fogli illustrativi, ingrosso, pubblicità, farmacovigilanza e sanzioni. Il provvedimento estende la validità della ricetta ripetibile non a carico del Servizio sanitario nazionale da 3 a 6 mesi. In base al provvedimento le etichette, con traduzioni braille obbligatorie per i non vedenti, dovranno essere più chiare. Gran parte delle norme riguardano poi la ricerca, la sperimentazione e la messa in commercio dei farmaci: è prevista una registrazione più rapida per i farmaci generici ammessi, e distribuzione più accelerata per quelli difficilmente trovabili. Un altro pacchetto di norme è indirizzato a fissare regole severe per disciplinare la professione di informatore scientifico. Il codice riconosce all´Agenzia italiana del farmaco (Aifa) il ruolo di organismo di riferimento del settore responsabile del sistema di farmacovigilanza. .  
   
   
CODICE DEGLI APPALTI: SOSPESA L´ENTRATA IN VIGORE DI ALCUNI ARTICOLI  
 
Il Governo ha deciso di rinviare l´entrata in vigore, prevista per il prossimo 1° luglio 2006, di alcuni articoli del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, contenuto nel Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, "previsti ma non imposti dalle direttive comunitarie, al fine di valutare l´opportunità di introdurre eventuali modifiche ed integrazioni e di assicurare agli operatori un congruo termine per adeguarsi alle relative innovazioni". Per realizzare ciò sarà presentato un emendamento al Decreto legge n. 173/06 di proroga dei termini in scadenza per l’emanazione di atti di natura regolamentare. Conseguentemente slitta l´entrata in vigore dei seguenti articoli: art. 33 (Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza), art. 49 comma 10 ("Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria non può assumere a qualsiasi titolo il ruolo di appaltatore, o di subappaltatore"), art. 53 (Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), art. 56 (Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara), 57 (Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara), art. 58 (Dialogo competitivo), art. 59 (Accordi quadro). Gli altri articoli del codice degli appalti, invece, sono entrati regolarmente in vigore sabato scorso, 1 luglio, comprese, ad esempio, le norme sui sistemi dinamici di acquisizione (art. 60), sulle aste elettroniche (art. 85) e sull´offerta economicamente più vantaggiosa. . . .  
   
   
MINISTERO DELL’AMBIENTE: INEFFICACI I DECRETI MINISTERIALE ATTUATIVI DEL CODICE AMBIENTALE  
 
Nella Gazzetta ufficiale n. 146 del 26 giugno 2006 è stato pubblicato un avviso del Ministero dell’Ambiente relativo alla segnalazione di inefficacia di 17 decreti ministeriali ed interministeriali, attuativi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riguardante norme in materia ambientale, pubblicati nella Gazzetta ufficiale in data 10, 11, 16, 17, 18 e 24 maggio 2006. Il Ministero ha avvisato che i 17 decreti ministeriali ed interministeriali, elencati nella sottostante immagine, non possono considerarsi giuridicamente produttivi di effetti in quanto non sono stati a suo tempo inviati alla Corte dei Conti, ai sensi dell´art. 3, primo comma, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, per essere sottoposti al preventivo e necessario controllo. .