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LUNEDI

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Notiziario Marketpress di Lunedì 25 Giugno 2007
ANCI: RINNOVATO IL SITO  
 
Il sito dell´Anci è stato rinnovato nella sua veste grafica e presenta nuovi servizi e contenuti per garantire maggiore accessibilità e disponibilità delle informazioni. Nel Portale nazionale del cittadino tra i servizi offerta una sezione è dedicata alle Anci regionali e collegamenti ai siti dei singoli Uffici. Saranno disponibili on line le Riviste e le Collane editoriali curate dall´Anci, nonché la Rassegna stampa delle più importanti testate giornalistiche nazionali. L´utente potrà accedere più facilmente alle informazioni sui più importanti appuntamenti annuali.  
   
   
LAVORI PUBBLICI: IN GAZZETTA LE MODIFICHE AL DPR 34/00  
 
Il prossimo 3 luglio entra in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2007 n. 74, che modifica il Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, che ha istituito il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblicale. Il provvedimento è stato pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 18 giugno. Siamo ora in attesa del regolamento di attuazione del Codice Contratti, previsto dall´articolo 5 del Decreto legislativo n. 163/06. Nelle more, tuttavia, continua a trovare applicazione il Dpr n. 34/00. L´articolo 253 del Codice de Lise, infatti, prevede, al terzo comma, che: "Per i lavori pubblici, fino all´entrata in vigore del regolamento di cui all´articolo 5, continuano ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e le altre disposizioni regolamentari vigenti che, in base al presente codice, dovranno essere contenute nel regolamento di cui all´articolo 5, nei limiti di compatibilità con il presente codice. Per i lavori pubblici, fino all´adozione del nuovo capitolato generale, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, se richiamato nel bando". . .  
   
   
SIAE: NUOVO SERVIZIO PER LA PROTEZIONE DEL PROGETTO INDUSTRIALE  
 
Come preannunciato a Roma lo scorso 19 giugno, presso la Biblioteca del Burcardo, a seguito dell’accordo di collaborazione tra S. I. A. E. E Aida (Associazione Italiana di Assemblaggio), dal 1° luglio 2007, presso la Direzione Generale della S. I. A. E. -sezione Olaf, sarà attivo il nuovo servizio per il deposito del progetto industriale, attuato per la prima volta in Europa. "Abbiamo ideato una difesa celere ed elastica così da tutelare il progetto industriale immediatamente" - ha dichiarato il presidente della S. I. A. E. , Giorgio Assumma - "grazie alla collaborazione tra le due associazioni, il nuovo servizio della S. I. A. E. Consentirà all´autore, creatore del disegno industriale di ottenere una prova dell´esistenza dell´opera con data certa, quella del deposito alla S. I. A. E. , un nuovo passaggio che rappresenta una tappa sulla strada dei servizi offerti dalla società". Il presidente dell´Aida, Gianluigi Carlo Viscardi ha sottolineato l´utilità del nuovo strumento di tutela perchè "oggi per i costruttori di macchine speciali il servizio S. I. A. E. È una pietra miliare nella tutela e valorizzazione del nostro lavoro".  
   
   
PRIVACY: CONFINDUSTRIA INCONTRA IL GARANTE PER LE LINEE GUIDA SULL´USO DI INTERNET E POSTA ELETTRONICA IN AZIENDA  
 
Di recente in questa rubrica avevamo dato notizia della pubblicazione del provvedimento del 1° marzo 2007 relativo all´utilizzo di posta elettronica e internet in azienda. Segnaliamo ora che la Confindustria aveva manifestato al Garante per la protezione dei dati personali le proprie ragioni di dissenso, attraverso una lettera del Direttore Generale, Per condividendo l´esigenza di gestire le informazioni di natura personale nel rispetto delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati la Confindustria ritiene che “la disciplina contenuta nel provvedimento del 1° marzo desti non poche perplessità, in quanto finisce per risolvere il fondamentale problema del bilanciamento dei diversi interessi delle parti del rapporto di lavoro, attraverso l´applicazione generalizzata di una disciplina, quella dell´art. 4, comma 2, della Legge n. 300/70, a suo tempo introdotta con finalità e per motivazioni assolutamente specifiche, quali la regolamentazione dell´utilizzo in azienda degli impianti o delle apparecchiature di controllo. Il provvedimento muove dal presupposto, che non possiamo condividere, che strumenti di lavoro ormai ordinari ed indispensabili, come la posta elettronica aziendale o l´accesso ad internet, possano essere equiparati agli impianti o apparecchiature di controllo dell´attività dei dipendenti, con tutti i conseguenti adempimenti burocratici e vincoli organizzativi che, ancora una volta, penalizzano l´impresa italiana rispetto ai concorrenti europei”. Accogliendo la richiesta della Confindustria, lo scorso 7 giugno si è tenuto il primo incontro con il Garante nel corso del quale, constatata la complessità dei problemi derivanti dall´applicazione del provvedimento del 1° marzo, si è convenuto di proseguire il confronto, proprio con lo scopo di verificare la possibilità di definire un quadro di regole certe e dalla cui applicazione non derivino nuovi vincoli organizzativi per le imprese .  
   
   
PRIVACY: GUIDA PRATICA E MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE  
 
La Guida nasce dall´esigenza di indicare - in particolare alle piccole e medie imprese - linee di comportamento conformi al codice della privacy e misure di semplificazione dallo stesso previste in grado di fornire orientamenti utili per gli operatori economici nel rispetto dei diritti degli interessati. La guida pratica sarà oggetto di aggiornamento periodico e sarà pubblicata nel sito internet dell´Autorità. Per ora è consultabile nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2007 .  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: SENTENZA SUL LIMONGELLO  
 
Lo scorso 12 giugno è stata pronunciata la sentenza relativa alla causa C-334/05 P - Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Uami)/shaker di L. Laudato & C. Sas, parte ricorrente in primo grado, Limiñana y Botella Sl, parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell´Uami Nel 1999 la Shaker ha presentato all’Uami una domanda di registrazione del seguente marchio figurativo: in relazione ai prodotti della classe 33, che comprende le «bevande alcoliche». Nel 2000, la Limiñana y Botella Sl ha proposto opposizione a causa del rischio di confusione tra il marchio richiesto e il suo marchio denominativo relativo ai prodotti della classe 33, registrato nel 1996 presso la Oficina Española de Patentes y Marcas, «Limonchelo». Nel 2002 l´Uami ha accolto l´opposizione della Limiñana, rifiutando la richiesta registrazione del marchio «Limoncello della Costiera Amalfitana». Anche la commissione di ricorso ha in sostanza ritenuto che l’elemento dominante del marchio richiesto fosse il termine «Limoncello» e che tale marchio e il marchio anteriore fossero visivamente e foneticamente assai simili, con la conseguente esistenza di un rischio di confusione. Il 7 gennaio 2004 la Shaker ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado per l’annullamento della decisione controversa. Il Tribunale, dopo aver constatato l’identità dei prodotti in esame, ha considerato la rappresentazione del piatto tondo ornato di limoni come l’elemento dominante del marchio richiesto. Esso ha rilevato che gli elementi denominativi di tale marchio non erano dominanti sotto il profilo visuale e ha considerato superfluo esaminare le caratteristiche fonetiche o concettuali di tali elementi. Inoltre ha affermato che l’elemento rappresentante il piatto tondo (di «Limoncello») non aveva alcun elemento comune con il marchio anteriore, che è un marchio puramente denominativo («Limonchelo») ed ha annullato la decisione controversa. Nonostante l’identità dei prodotti di cui trattasi, il grado di somiglianza tra i marchi in questione non era sufficientemente elevato da poter ritenere che il pubblico spagnolo di riferimento potesse credere che i prodotti di cui è causa provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Nella causa odierna, l’Uami contesta al Tribunale di aver escluso ogni rischio di confusione valutando soltanto la percezione visiva del marchio richiesto, senza compiere un esame fonetico e concettuale di tutti gli elementi costitutivi dei marchi in questione, il che violerebbe il principio della valutazione globale del rischio di confusione. La Corte ricorda che in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio con il marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi contrassegnati dai due marchi, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Tale rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore. La valutazione del rischio di confusione dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio sul mercato, dall’associazione che può essere fatta tra lo stesso e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio e il segno e tra i prodotti o servizi designati. Costituisce rischio di confusione il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o servizi in questione provengano dalla medesima impresa. Inoltre, l’esistenza di un rischio di confusione nella mente del pubblico deve essere valutata globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori rilevanti. La valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi in esame, sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. Il Tribunale ha affermato, nell’ambito dell’esame dei segni in conflitto, che il marchio richiesto comprendeva un elemento dominante costituito dalla rappresentazione di un piatto tondo ornato di limoni. Da ciò ha dedotto quindi che non era necessario esaminare le caratteristiche fonetiche o concettuali degli altri elementi di tale marchio. Ha quindi concluso che la dominanza della rappresentazione figurativa di un piatto tondo ornato di limoni rispetto agli altri elementi del marchio impediva qualsiasi rischio di confusione. Così facendo, il Tribunale non ha compiuto una valutazione globale del rischio di confusione dei marchi in conflitto. Secondo la giurisprudenza della Corte, nel verificare l’esistenza di un rischio di confusione, la valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e paragonarla con un altro marchio. Occorre invece operare il confronto esaminando i marchi in questione considerati ciascuno nel suo complesso (è solo quando tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili che si può valutare la somiglianza sulla sola base dell’elemento dominante). Ne consegue che la sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto e deve essere annullata. La causa è rinviata al Tribunale . .  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: LA CORTE RESPINGE IL RICORSO DELLA COMMISSIONE CONTRO LA CLAUSOLA «PER QUANTO RAGIONEVOLMENTE PRATICABILE» CONTENUTA NELLA LEGISLAZIONE BRITANNICA IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI  
 
La Corte di giustizia con la sentenza del 14 giugno 2007 pronunciata nella causa C-127/05 (Commissione delle Comunità europee / Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) ha affermato che la Commissione non ha dimostrato adeguatamente che la detta clausola limita, in violazione delle disposizioni della direttiva sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, la responsabilità dei datori di lavoro e l´obbligo a cui sono tenuti di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. La direttiva comunitaria 12 giugno 1989, 89/391/Cee, concernente l´attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro prevede che il datore di lavoro è obbligato a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro. In deroga a detta disposizione, gli Stati membri possono prevedere l´esclusione o la diminuzione della responsabilità dei datori di lavoro «per fatti dovuti a circostanze a loro estranee, eccezionali e imprevedibili, o a eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero state comunque inevitabili, malgrado la diligenza osservata». Nel Regno Unito, la sicurezza e la salute dei lavoratori sono disciplinate dal Health and Safety at Work Act 1974. Secondo tale legislazione, ogni datore di lavoro è obbligato a garantire la salute, la sicurezza ed il benessere di tutto il suo personale «nei limiti di quanto ragionevolmente praticabile». Le violazioni di questi obblighi sono penalmente sanzionate. Ritenendo che tale disposizione non sia conforme alla direttiva, la Commissione europea ha proposto un ricorso per inadempimento contro il Regno Unito. La Commissione sostiene che la legislazione britannica consente a un datore di lavoro di eludere la responsabilità che ad esso incombe, se riesce a dimostrare che l´adozione di misure che garantiscono la sicurezza e la salute dei lavoratori risulterebbe manifestamente sproporzionata in termini di costi, di tempo o di qualsivoglia difficoltà rispetto al rischio effettivo. Orbene, secondo la Commissione, l´unica deroga possibile ad una tale responsabilità sussisterebbe nei casi espressamente previsti dall´art. 5, n. 4, della direttiva, disposizione che, in quanto eccezione al principio generale della responsabilità del datore di lavoro, deve essere interpretata in modo restrittivo. La Corte constata, innanzitutto, che la Commissione contesta la clausola controversa non solo a causa della sua idoneità a limitare la responsabilità del datore di lavoro in caso di infortuni, ma anche riguardo alla sua capacità di incidere sull´ampiezza dell´obbligo generale di sicurezza incombente al datore di lavoro. Relativamente alla responsabilità del datore di lavoro in caso di infortuni, la Corte rileva che la Commissione si fonda su un´interpretazione della direttiva dalla quale emerge che una responsabilità oggettiva, sia essa civile o penale, grava sul datore di lavoro. La Corte indica, tuttavia, che una tale lettura della direttiva non è fondata né sulla formulazione, né sui lavori preparatori, né sull´economia della direttiva. Inoltre la Commissione non ha dimostrato per quale ragione l´obiettivo della direttiva non possa essere conseguito con mezzi diversi dalla previsione di un regime di responsabilità oggettiva a carico dei datori di lavoro. La Corte ne deduce che la Commissione non ha dimostrato che, non prevedendo una forma di responsabilità oggettiva, la clausola controversa limita la responsabilità dei datori di lavoro in violazione delle disposizioni della direttiva. Per quanto riguarda l´influenza della clausola sull´ampiezza dell´obbligo di sicurezza incombente al datore di lavoro, la Corte rileva che la Commissione non ha sufficientemente precisato come interpreta il contenuto di detto obbligo. Ne deduce che la Commissione non ha dimostrato in che modo la clausola controversa, considerata alla luce della giurisprudenza nazionale, violerebbe le disposizioni della direttiva. Di conseguenza, la Corte conclude che la Commissione non ha dimostrato adeguatamente che, circoscrivendo entro i limiti di quanto ragionevolmente praticabile l´obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro, il Regno Unito sia venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della direttiva .  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: INADEMPIMENTO DI UNO STATO – AMBIENTE – RIFIUTI – RIFIUTI PERICOLOSI – DIRETTIVE 75/442/CEE E 91/689/CEE  
 
L’ottava sezione della Corte nella sentenza pronunciata lo scorso 14 giugno nella causa C‑82/06, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 Ce, proposto l’8 febbraio 2006, si è espressa in merito all’obbligo di elaborare e comunicare piani di gestione dei rifiuti pericolosi. La Commissione delle Comunità europee aveva chiesto alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza delle direttive europee, non avendo elaborato né comunicatole il piano di gestione dei rifiuti per la Provincia di Rimini, conformemente all’art. 7, n. 1, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/Cee relativa ai rifiuti (Gu L 194, pag. 39), come modificata con direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/Cee (Gu L 78, pag. 32; in prosieguo: la «direttiva 75/442»), i piani di gestione dei rifiuti comprendenti i luoghi o impianti adatti per lo smaltimento dei rifiuti e dei rifiuti pericolosi per la Regione Lazio, conformemente all’art. 7, n. 1, quarto trattino, della direttiva 75/442, e i piani di gestione dei rifiuti per le Regioni Friuli‑venezia Giulia e Puglia, nonché per la Provincia autonoma di Bolzano‑alto Adige e la Provincia di Rimini, conformemente all’art. 6 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/Cee, relativa ai rifiuti pericolosi. La direttiva 75/442 ha come obiettivo quello di assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti come pure quello di incoraggiare l’adozione di misure intese a limitare la produzione di rifiuti, in particolare promuovendo tecnologie pulite e prodotti riciclabili o riutilizzabili. L’art. 6 della direttiva 75/442 è così formulato: «Gli Stati membri stabiliscono o designano l’autorità o le autorità competenti incaricate di porre in atto le disposizioni della presente direttiva». L’art. 7, n. 1 e n. 2 della direttiva 75/442 dispone: «1. Per realizzare gli obiettivi previsti negli articoli 3, 4 e 5, la o le autorità competenti di cui all’articolo 6 devono elaborare quanto prima uno o più piani di gestione dei rifiuti, che contemplino fra l’altro: tipi, quantità e origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire; requisiti tecnici generali; tutte le disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare; i luoghi o impianti adatti per lo smaltimento. Tali piani potranno riguardare ad esempio: le persone fisiche o giuridiche abilitate a procedere alla gestione dei rifiuti, la stima dei costi delle operazioni di ricupero e di smaltimento, le misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del trattamento dei rifiuti. 2. Eventualmente, gli Stati membri collaborano con gli altri Stati membri interessati e la Commissione per l’elaborazione dei piani. Essi li trasmettono alla Commissione». L’art. 2, n. 1, primo comma, della direttiva 91/156 è così formulato: «Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro non oltre il 1° aprile 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione». La direttiva 91/689, conformemente al suo art. 1, ha come obiettivo il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sulla gestione controllata dei rifiuti pericolosi. A tenore dell’art. 6 della stessa direttiva: «1. Conformemente all’articolo 7 della direttiva 75/442/Cee, le autorità competenti elaborano, separatamente o nell’ambito dei propri piani generali di gestione dei rifiuti, piani di gestione dei rifiuti pericolosi e li rendono pubblici. 2. La Commissione procede ad una valutazione comparativa dei piani suddetti, in particolare per quanto riguarda i metodi di smaltimento e di ricupero. La Commissione tiene queste informazioni a disposizione delle autorità competenti per gli Stati membri che ne fanno richiesta». Ai sensi dell’art. 10, n. 1, della medesima direttiva: «Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 12 dicembre 1993. Esse ne informano immediatamente la Commissione». Con lettera 19 dicembre 2002, la Commissione attirava l’attenzione delle autorità italiane sull’attuazione delle direttive 75/442 e 91/689, e, in particolare, dell’art. 7 della direttiva 75/442 e dell’art. 6 della direttiva 91/689 e intimava alla Repubblica italiana di trasmetterle entro il termine di due mesi: i piani di gestione dei rifiuti per le Regioni Emilia‑romagna (Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara e Rimini), Lombardia, Lazio, Valle d’Aosta e per le Province autonome di Trento e di Bolzano‑alto Adige, conformemente all’art. 7, n. 1 della direttiva 75/442, i piani di gestione dei rifiuti comprendenti i luoghi o impianti adatti per lo smaltimento dei rifiuti e dei rifiuti pericolosi per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli‑venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Toscana, Umbria, Veneto, conformemente all’art. 7, n. 1, quarto trattino, della detta direttiva e i piani di gestione dei rifiuti per le Regioni Emilia‑romagna (Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara e Rimini), Friuli‑venezia Giulia, Lombardia, Lazio, Molise, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta, e per le Province autonome di Trento e Bolzano, conformemente all’art. 6 della direttiva 91/689. Non avendo ricevuto l’insieme dei piani di gestione menzionati al punto precedente, e insoddisfatta delle spiegazioni al riguardo fornite dalle autorità italiane, il 13 luglio 2005, la Commissione inviava alla Repubblica italiana un parere motivato con il quale invitava quest’ultima a prendere le disposizioni necessarie per adottare entro il termine di due mesi e comunicarle: i piani di gestione dei rifiuti per le Province di Modena e di Rimini, conformemente all’art. 7, n. 1, della direttiva 75/442, i piani di gestione dei rifiuti comprendenti i luoghi o impianti adatti per lo smaltimento dei rifiuti e dei rifiuti pericolosi per la Regione Lazio e la Provincia di Gorizia, conformemente all’art. 7, n. 1, quarto trattino, della direttiva 75/442, i piani di gestione dei rifiuti per le Regioni Friuli‑venezia Giulia e Puglia nonché per la Provincia autonoma di Bolzano‑alto Adige e le Province di Modena e Rimini, conformemente all’art. 6 della direttiva 91/689. Avendo ricevuto soltanto due notifiche relative ai piani di gestione dei rifiuti delle Province di Gorizia e di Modena, la Commissione aveva deciso di proporre ricorso. La Corte, dopo ampio dibattito, ha affermato la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tali direttive, non avendo elaborato il piano di gestione dei rifiuti per la Provincia di Rimini, conformemente all’art. 7, n. 1, della direttiva 75/442, i piani di gestione dei rifiuti comprendenti i luoghi o impianti adatti per lo smaltimento dei rifiuti per la Regione Lazio, conformemente all’art. 7, n. 1, quarto trattino, della direttiva 75/442, i piani di gestione dei rifiuti per le Regioni Friuli‑venezia Giulia, Puglia nonché per la Provincia autonoma di Bolzano‑alto Adige e per la Provincia di Rimini, conformemente all’art. 6 della direttiva 91/689. A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la Repubblica italiana, rimasta soccombente è stata condannata alle spese conformemente alla domanda della Commissione .  
   
   
CONNECTINGDAY: UNA GIORNATA INTERAMENTE DEDICATA ALL´IMPRESA CHE COMUNICA  
 
Finalmente a Verona un evento per chi fa delle relazioni il motore della propria professionalità e del proprio business. Presso il Centro Congressi Verona Fiere Venerdì 26 ottobre si svolgerà la Prima Edizione di Connectingday: un´intera giornata dedicata ai players della comunicazione e del marketing, agli imprenditori, a tutti coloro che hanno "qualcosa da dire" e vogliono tenersi in linea con le tendenze del mercato e dei linguaggi, superare le vecchie strutture e confrontarsi con colleghi e partners di tutta Italia. Connectingday è un´esposizione aperta a quanti fanno B to B, ma non è solo una fiera, è spazio convegni per arricchire il bagaglio degli addetti ai lavori, ma non è solo formazione, è possibilità di incontro ma non solo parole. All’evento parteciperanno operatori B to B, che avranno a disposizione stand e spazi espositivi, ditte che vogliono mettersi in prima fila in un´occasione di così grande visibilità, partecipando in prima persona ai seminari tematici, professionisti che dal contatto con colleghi di tutta Italia e con innovativi contenuti desiderano trarre nuovi stimoli e nuove idee. Per informazioni: connecting. Day@connecting-managers. Com - www. Connectingday. Com . .  
   
   
AXA E BNP PARIBAS UNISCONO LE FORZE NELL´ASSICURAZIONE DANNI IN UCRAINA  
 
Axa e Bnp Paribas hanno concluso un accordo di partnership sul mercato ucraino dell’assicurazione danni. Axa acquisirà da Ukrsibbank, filiale di Bnp Paribas, una partecipazione del 50% nella sua filiale assicurativa, Ukrainian Insurance Alliance (Uia). Axa assumerà la gestione della joint venture, che beneficerà di un contratto esclusivo di distribuzione di bancassicurazione con Ukrsibbank per una durata iniziale di 10 anni. Uia vende principalmente assicurazioni auto ed abitazione attraverso le 1 000 agenzie della rete Ukrsibbank. Nel 2006 il suo giro d’affari è più che raddoppiato rispetto all’anno precedente ed ammonta a 35 milioni di Usd. Grazie a questa operazione, Uia sarà ben posizionata per beneficiare delle prospettive di crescita del mercato ucraino, abbinando la solidità della rete Ukrsibbank alla competenza di Axa in materia di sviluppo di prodotti assicurativi, di servizio clienti e di gestione dei sinistri. In Ucraina, il settore dell’assicurazione è ancora molto frammentato, poiché i 10 principali operatori, tra cui Uia, detengono poco più del 40% del mercato. Con 47 milioni di abitanti e un tasso di penetrazione ancora molto scarso, presenta un potenziale estremamente elevato. L’operazione è soggetta all’ottenimento delle consuete autorizzazioni di legge e dovrebbe essere finalizzata entro il termine del 2007. Questa nuova partnership permetterà ad Axa e a Bnp Paribas di accelerare la crescita sul promettente mercato dell’assicurazione danni in Ucraina. Axa e Bnp Paribas hanno già una produttiva partnership sul mercato francese dell’assicurazione danni .  
   
   
FONDAZIONE BELLISARIO: PREMIO A NERIMAN ULSEVER  
 
Neriman Ulsever, direttore Risorse Umane di Indesit Company, ha vinto il premio “La Mela d’Oro”, alla Xix edizione del Premio Bellisario. Il riconoscimento, la cui cerimonia di consegna si è svolta oggi a Roma, viene assegnato annualmente dalla Fondazione Marisa Bellisario. A motivare l’importante riconoscimento è la politica di gestione delle persone di Indesit Company, basata sul cross cultural approach che, nel pieno rispetto delle diversità culturali e geopolitiche delle realtà locali nelle quali l’Azienda opera, mira a diffondere e trasmettere un’unica identità aziendale così da far sentire tutti parte di una “one single company”. “Indesit Company – ha dichiarato Neriman Ulsever – intende e vive quotidianamente il concetto di pari opportunità. La gestione delle “diversità” infatti, genera valore e si alimenta con continui processi di conoscenza, integrazione e scambio tra persone appartenenti a culture e etnie differenti, costituendo così un’occasione di crescita per le persone non solo sul piano professionale ma anche sul piano personale. Perché è dalla ricchezza delle diversità che si può trarre un vantaggio”. Indesit non solo non ha mai praticato discriminazioni tra i suoi dipendenti in base a sesso, religione, credo politico o cultura, ma ha anche scelto e sviluppato un percorso di internazionalizzazione fondato sul rispetto, la conoscenza e la comprensione delle culture e delle differenze delle persone e dei territori nei quali è presente. Alla fine del 2006 le donne rappresentano circa un terzo dei dipendenti di Indesit Company: su oltre 17. 000 persone in tutte il mondo infatti il 30% è costituito da donne. La presenza femminile a livello di management aziendale è cresciuta dall’8% nel 2005 al 14% nel 2006. Nel 2006, a conferma di un processo di internazionalizzazione, Indesit ha affidato la Direzione delle Risorse Umane a Neriman Ulsever. Nata 55 anni fa a Bursa in Turchia, a 200 km da Istanbul, ha una doppia laurea in Accounting & finance e Operation research presso l’Università di Bosphorus di Istanbul. La Fondazione Bellisario ha iniziato la sua attività promuovendo e organizzando il Premio Marisa Bellisario, nato nel 1989 in ricordo di Marisa Bellisario, una delle figure più rappresentative nella storia dell’imprenditoria italiana. La Fondazione intende valorizzare le professionalità femminili. Il Premio è un riconoscimento quindi per le donne che si sono distinte nella professione, nel management, nella scienza, nell’economia e nel sociale sia a livello nazionale che internazionale .