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Notiziario Marketpress di Lunedì 09 Luglio 2007
PRIVACY: RINNOVATE LE AUTORIZZAZIONI GENERALI PER I DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI  
 
Il Garante della Privacy ha rinnovato le autorizzazioni al trattamento dei dati sensibili e giudiziari che saranno efficaci dal 1° luglio 2007 sino al 30 giugno 2008. I sette provvedimenti in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale riguardano, come in passato, i rapporti di lavoro, i dati sulla salute e le vita sessuale, le associazioni e fondazioni, i liberi professionisti, le attività creditizie, assicurative, i sondaggi, l´elaborazione dati e da altre attività private, gli investigatori privati e i dati di carattere giudiziario. Le nuove autorizzazioni non recano significative modifiche rispetto a quelle in scadenza, alle quali sono state apportate solo alcune circoscritte integrazioni relative a modifiche normative intervenute nei settori considerati.  
   
   
PRIVACY: SEMPLIFICAZIONI E GARANZIE NEL RAPPORTO UTENTE-ASSICURAZIONI  
 
Nuove modalità per adempiere al Codice sulla privacy da parte delle assicurazioni: informativa semplificata e meno burocratica, con maggiori garanzie effettive per gli utenti. Il Garante, dando seguito ad alcune istanze dell´Ania, ha autorizzato le compagnie di assicurazione ad adottare una nuova procedura per informare la clientela sull´uso dei dati personali in modo più agevole tenendo conto dell´esperienza di questi anni nell´ambito della cosiddetta "catena assicurativa" che coinvolge molti soggetti (ad esempio, co-assicuratori e riassicuratori). L´informativa potrà essere resa in modo più efficace "una tantum". L´assicurazione che stipula il contratto dovrà continuare a far conoscere al cliente l´uso che verrà fatto dei dati personali, per quali finalità sono raccolti, a chi possono essere comunicati, ma potrà farlo meglio anche per conto di altri soggetti della "catena assicurativa". Questi ultimi trattano infatti diverse informazioni relative al contraente raccolte presso l´assicurazione, ma nella maggior parte dei casi non hanno reali contatti con l´assicurato. L´obiettivo è quello di informare meglio evitando che analoghe informazioni siano fornite in modo frammentario e ripetuto da più soggetti e che gli utenti assicurati finiscano per non comprendere il valore di una garanzia che non va burocratizzata. Prosegue in questo modo quindi l´opera di semplificazione degli adempimenti in materia di privacy da tempo avviata dal Garante nei confronti degli operatori economici. Per avvalersi delle procedure semplificate le assicurazioni dovranno attenersi alle disposizioni dettate dal Garante. Le assicurazioni dovranno specificare, come detto, anche gli altri soggetti della "catena assicurativa" che tratterranno i dati in relazione al medesimo rischio assicurato. Un elenco aggiornato di questi soggetti individuati nell´informativa deve essere comunque reso disponibile, sul sito web della compagnia assicuratrice anche per rendere più agevole l´esercizio del diritto di accesso da parte degli interessati. Nell´informativa le compagnie dovranno indicare, inoltre, ogni altra finalità che esuli dalla gestione del rischio assicurativo (es. Marketing). L´autorità ha ricordato che gran parte dei trattamenti possono essere effettuati nell´ambito della "catena assicurativa" senza consenso degli interessati (trattandosi ad esempio di dati necessari per instaurare o dare esecuzione ad un contratto). Tuttavia, nei casi in cui fosse necessario il consenso, le società devono evitare formulazioni generiche che non permettano all´interessato di rendersi perfettamente conto dell´ampiezza della sua dichiarazione. Uno specifico consenso, ad esempio, deve essere richiesto per i dati utilizzati a fini di marketing. Per poter utilizzare i dati sensibili (in particolare, i dati idonei a rilevare le condizioni sulla salute) le società assicuratrici devono ottenere il consenso scritto dei clienti.  
   
   
PRIVACY: SI PUÒ SCRIVERE "LA SUA COMPAGNA"  
 
Il Garante della Privacy non ha accolto il ricorso presentato della vedova di una persona deceduta in un incidente contro un quotidiano che, pubblicando la notizia dell’evento, definì la persona che era con lui al momento dell´incidente "sua attuale compagna". La moglie del defunto chiese al quotidiano di cancellare l´espressione dagli archivi informatici e dal sito internet ritenendo il termine incompatibile con l´esistenza di un matrimonio e di una stabile convivenza coniugale e lesivo della sua identità personale. Non ottenuta risposta, si rivolse al Garante della Privacy, il quale però ha dato ragione al quotidiano. La vedova aveva chiesto la cancellazione del termine "compagna" riferito ad un´altra persona, perché il termine implicava a suo avviso una separazione di fatto che non vi era mai stata. L´informazione era quindi, a suo avviso, non veritiera e non essenziale ai fini della narrazione dei fatti, oltre che ininfluente sulla sfera personale del defunto. L´editore del quotidiano, da parte sua, affermava che l´espressione contestata, "avere una compagna", risultava invece compatibile, sotto il profilo formale, con l´avere nel contempo una legittima consorte, con la quale si continua a convivere. Inoltre, il trattamento dei dati effettuato nel servizio giornalistico risultava lecito, sia in riferimento alla verità della notizia (in quanto la persona era effettivamente presente al momento dell´incidente), sia riguardo alla sua essenzialità, motivata dalla necessità di illustrare in maniera completa le particolari circostanze del fatto. Nel dichiarare infondato il ricorso, l´Autorità ha rilevato che il quotidiano ha agito nel rispetto del legittimo esercizio di cronaca perché il termine "compagna" non è di univoca accezione, in particolare nell´ambito giornalistico, e dunque l´indicazione della donna quale compagna del defunto non risultava dagli atti acquisiti in necessaria contraddizione, dal punto di vista giuridico e semantico, con la circostanza addotta dalla moglie .  
   
   
PRIVACY: ADOZIONI E TRATTAMENTO DATI DEI MINORI  
 
Il Garante della Privaci ha espresso parere favorevole al trattamento dei dati personali dei minori stranieri adottati o affidati a scopo di adozione a genitori italiani, ma solo in relazione a dati indispensabili e con le cautele previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Il parere riguarda uno schema di regolamento messo a punto dagli uffici del Ministro delle politiche della famiglia e approvato dal Consiglio dei Ministri nelle scorse settimane, concernente il funzionamento e i compiti della Commissione per le adozioni internazionali. L´autorità ha richiesto alcune modifiche e integrazioni dello schema, anche in relazione al trattamento di dati sensibili del minore (ad es. : dati relativi all´origine razziale o etnica, stato di salute) o di dati giudiziari di altri soggetti (ad es. : dati concernenti i requisiti di onorabilità delle persone preposte agli enti autorizzati a svolgere attività di ausilio dei genitori nelle procedure di adozione). Sotto questo profilo, il Garante ha ritenuto necessario coordinare le norme dello schema con le indicazioni già contenute in materia di adozione nel regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L´autorità ha inoltre richiesto di individuare nel regolamento adeguati tempi di conservazione dei dati da parte della Commissione e degli enti autorizzati, di coordinare la previsione dell´accesso agli atti e ai documenti relativi alla procedure di adozione con le altre disposizioni che disciplinano specificamente la conoscibilità di informazioni in tale materia, nonché con la disciplina in materia di accesso ai dati personali, e di prevedere idonee misure di sicurezza, in particolare tracciando gli accessi ai dati personali contenuti negli archivi. Le indicazioni fornite dal Garante sono state in gran parte e sostanzialmente recepite nella stesura definitiva dello schema di regolamento poi approvato dal Consiglio dei ministri.  
   
   
PRIVACY: LINEE GUIDA PER LE PICCOLE MEDIE IMPRESE  
 
Come già anticipato in precedenti comunicazioni, nella Gazzetta ufficiale n. 142/07 è stata pubblicata la Guida pratica emanata dal Garante per la protezione dei dati personali per facilitare le piccole e medie imprese nell’assolvimento degli obblighi che la normativa sulla privacy impone a chi raccoglie, utilizza, conserva dati personali. La guida costituisce uno strumento utile per osservare gli adempimenti derivanti dalla normativa vigente, cui gli imprenditori devono far fronte quotidianamente, fornendo indicazioni sintetiche e soluzioni semplificate per un corretto trattamento dei dati personali. La guida, che potrà subire aggiornamenti nel tempo, è integrata da una check list.  
   
   
PRIVACY: I SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO  
 
Il titolare del trattamento è il soggetto (persona fisica o giuridica) che decide in maniera autonoma le modalità e le finalità del trattamento, compreso il profilo sulla sicurezza (Art. 28 Decreto legislativo n. 196/2003). Il titolare può designare uno o più responsabili del trattamento tramite atto scritto ed è tenuto a vigilare sulla puntuale osservanza delle istruzioni impartite agli stessi (Art. 29 Decreto legislativo n. 196/2003). Il titolare del trattamento è inoltre tenuto a designare gli “incaricati del trattamento”. Tali soggetti (solo persone fisiche) effettuano materialmente le operazioni di trattamento dei dati personali e operano sotto la diretta autorità del titolare/responsabile attenendosi a istruzioni scritte (Art. 30 Decreto legislativo n. 196/2003).  
   
   
PRIVACY: NOTIFICA DEL TRATTAMENTO  
 
La notifica del trattamento, cioè la dichiarazione con la quale il titolare del trattamento prima di iniziarlo rende nota al Garante la raccolta e l’utilizzazione dei dati personali utilizzando l’interfaccia disponibile sul sito web dell’Autorità e seguendo le istruzioni ivi indicate (Art. 38 Decreto legislativo n. 196/2003), non va, di norma, effettuata per i trattamenti ordinari svolti nelle piccole realtà produttive. La notifica, infatti, deve essere effettuata in ipotesi particolari (Art. 37 Decreto legislativo n. 196/2003). Con riguardo all’attività d’impresa i trattamenti soggetti a notifica sono quelli relativi a: dati registrati in apposite banche dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti; dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica; dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell’interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, a monitorare l’utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti; dati sensibili registrati in banche dati ai fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie. Occorre fare una nuova notifica solo in caso di cessazione del trattamento o di mutamento di alcuni elementi dell’originaria notificazione .  
   
   
PRIVACY: L’INFORMATIVA  
 
In caso di dati raccolti presso l’interessato o presso terzi, l’informativa deve essere resa, prima dell’inizio del trattamento, con chiarezza, anche oralmente e in modo sintetico e colloquiale (Art. 13, commi 12 e 13) e deve contenere i seguenti elementi: finalità e modalità del trattamento; natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; diritti riconosciuti all’interessato dall’articolo 7 del Codice della privacy; estremi identificativi del titolare e, se designato, del responsabile del trattamento. Se l’interessato è già a conoscenza di alcuni di questi dati non è necessario indicarli nuovamente. In relazione ai dati raccolti presso terzi l’informativa può essere omessa se i dati sono trattati: in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. E’ prevista anche la possibilità di esonero totale o parziale dall’obbligo di rendere l’informativa nei casi in cui renderla, a giudizio del Garante, risulti impossibile o manifestamente sproporzionato rispetto al diritto fatto valere .  
   
   
PRIVACY: CONSENSO DELL’INTERESSATO  
 
E’ necessario distinguere il trattamento dei dati personali non sensibili dal trattamento dei dati sensibili. Nel primo caso non è necessario il consenso nelle seguenti ipotesi (Art. 27 Decreto legislativo n. 196/2003): il trattamento viene posto in essere per dare esecuzione ad un obbligo legale (Art. 24, comma 1, lettera a Decreto legislativo n. 196/2003); i dati vengono trattati nell’esecuzione di un contratto o in fase precontrattuale (Art. 24, comma 1, lettera b Decreto legislativo n. 196/2003); i dati provengono da registri ed elenchi pubblici (Art. 24, comma 1, lettera c Decreto legislativo n. 196/2003); i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche da parte dell’interessato (Art. 24, comma 1, lettera d, Decreto legislativo n. 196/2003). Nel secondo caso è necessario il consenso scritto, oltre all’autorizzazione del Garante. Il Garante ha rilasciato sette autorizzazioni generali che comprendono tutti i comportamenti abitualmente effettuati nell’ordinaria attività d’impresa per i quali non è necessaria alcuna richiesta al Garante, salvo che per casi del tutto eccezionali. Non è richiesto il consenso dell’interessato se: il trattamento è necessario per svolgere le investigazioni difensive o per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto (Art. 26, comma 4, lettera c, Decreto legislativo n. 196/2003); il trattamento è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge o da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro (Art. 26, comma 4, lettera d, Decreto legislativo n. 196/2003) .  
   
   
PRIVACY: SICUREZZA DEI SISTEMI  
 
Il Codice pone l’obbligo generale di adottare idonee misure di sicurezza, anche attraverso la nomina di un responsabile (Art. 29, comma 2, e art. 31 Decreto legislativo n. 196/2003). Nei casi di trattamento di dati sensibili e giudiziari attraverso sistemi informatici, va redatto entro il 31 marzo di ciascun anno il documento programmatico della sicurezza. Tale documento va conservato dal titolare presso la propria struttura per essere esibito in occasioni di accertamenti ispettivi (Art. 34, comma 1, lettera g, Decreto legislativo n. 196/2003 e regola 19 dell’allegato B del Codice).  
   
   
PRIVACY: TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI IN PAESI TERZI FUORI DALL’UNIONE EUROPEA  
 
Il trasferimento dei dati fuori dall’Unione europea è consentito nelle seguenti ipotesi: l’interessato ha manifestato il proprio consenso espresso e, se si tratta di dati sensibili, in forma scritta; il trasferimento è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato, ovvero per la conclusione o per l’esecuzione di un contratto stipulato a favore dell’interessato; il trasferimento è necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento; il trasferimento è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria; il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni. Il trasferimento è consentito anche quando è autorizzato dal Garante in presenza di adeguate garanzie per i diritti dell’interessato (Art. 25, paragrafo 6 e art. 26, paragrafo 4 Decreto legislativo n. 196/2003, Direttiva 95/46/Ce).  
   
   
PRIVACY: DOVERI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO IN CASO DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DEGLI INTERESSATI AI SENSI DELL’ARTICOLO 7 DEL CODICE  
 
Il titolare/responsabile del trattamento, quando l’interessato esercita il proprio diritto d’accesso ai dati, deve fornire riscontro entro quindici giorni dal ricevimento dell’istanza (Art. 146 Decreto legislativo n. 196/2003). Nei casi di omesso o incompleto riscontro i predetti diritti possono essere fatti valere dinanzi all’autorità giudiziaria o con ricorso al Garante (Art. 145 Decreto legislativo n. 196/2003).  
   
   
PROCESSO CIVILE TELEMATICO A NAPOLI  
 
Alla presenza del Ministro della Giustizia, Clemente Mastella, lo scorso 2 luglio è stato avviato ufficialmente il Processo civile telematico (Pct) presso il Tribunale di Napoli, mediante il Punto di Accesso telematico (Pda) realizzato da Lextel Spa. La prima fase di attivazione consentirà l´invio del ricorso per decreto ingiuntivo direttamente dagli studi legali.  
   
   
ON LINE WWW.UNMONDODICALORE.IT  
 
Un sito dedicato all’utente finale ed agli installatori, che in un click trovano un aiuto concreto per aderire alle agevolazioni fiscali previste dalla Finanziaria 2007 per l’installazione di una caldaia a condensazione o di pannelli solari. La detrazione fiscale, pari al 55% della spesa complessiva sostenuta per rinnovare il proprio impianto di riscaldamento e/o per installare pannelli solari, può essere detratta in 3 anni. Tre le aree di navigazione e di approfondimento del sito segnaliamo, in particolare: Legge Finanziaria 2007 (la normativa, i requisiti per accedervi, gli eventuali rischi di perdere la detrazione, i documenti, sia fiscali sia tecnici, da produrre e da possedere. Esempi chiari e semplici simulazioni aiutano a comprendere il reale risparmio energetico, fiscale ed economico che si ottiene attraverso l’acquisto di caldaie a condensazione e pannelli solari Ariston), Finanziaria Facile (Questa sezione è dedicata al servizio che Ariston, in collaborazione con Ebm, Professionista Termotecnico, offre per semplificare l’accesso alle detrazioni fiscali previste dalla Finanziaria: un kit ad hoc fornito con tutti i prodotti Ariston interessati dalla Finanziaria, le caldaie a condensazione e i pannelli solari. In questa sezione si trovano gli esempi della modulistica presente nel kit, le procedure da seguire, i passi da compiere e il modulo di richiesta informazioni) e I prodotti Ariston (Le caldaie a condensazione e i pannelli solari, le schede tecniche e le caratteristiche, l’attenzione all’ambiente e il risparmio energetico: i prodotti Ariston che ti permettono di risparmiare energia e hanno un occhio di riguardo anche per il tuo budget. Una vera e propria guida all’acquisto per scegliere la soluzione più adatta alla tua famiglia e alla tua abitazione). Per ulteriori informazioni: wwww. Unmondodicalore. It - Servizio Clienti 199. 111. 222 - Costo della chiamata da telefono fisso: 0,143 Euro al minuto in fascia oraria intera e 0,056 Euro in fascia oraria ridotta (Iva inclusa) .  
   
   
DALE CARNEGIE: DAL 1912 LEADER MONDIALE NEL BUSINESS TRAINING, NELLA CONSULENZA E NELLA FORMAZIONE  
 
La Dale Carnegie Italia è parte integrante della Dale Carnegie Training, fondata nel 1912 e nata dalla ideologia di un uomo, Dale Carnegie, che ha sempre fortemente creduto nel Potere Dello Sviluppo Personale. Dale Carnegie è nato in Missouri (Usa) nel 1888 e fu educato presso il Warrensburg State Teachers College. Come venditore e aspirante attore si trasferì a New York e cominciò a insegnare comunicazione alla Ymca. Nel 1912, nacque l’ormai leggendario Dale Carnegie Course. Egli era fortemente convinto che ogni persona fosse in grado di crescere personalmente e professionalmente se motivata, istruita e allenata ad utilizzare maggiormente le proprie capacità e i talenti naturali latenti che possedeva. E’ stato autore di numerosi best sellers, tra cui “Come trattare gli altri e farseli amici”, “Come vincere lo stress e cominciare a vivere” e “Come parlare in pubblico e convincere gli altri”. Più di 50 milioni di colpie di libri di Carnegie sono stati stampati e pubblicati in oltre 38 lingue. Dale Carnegie fu un importante professore dei suoi tempi e un consigliere ricercato dai più gradi leader mondiali. Scrisse numerosi articoli e gestì un proprio programma radiofonico giornaliero. Dale Carnegie fondò ciò che oggi è la realtà mondiale più importante nel campo della formazione. “Formare” è diverso che “informare”. La Dale Carnegie crede fortemente nel detto che "formare" è diverso da "informare". Ecco perché la formazione della Dale Carnegie coinvolge e stimola ogni singolo individuo, quale essere unico nel carattere, nelle abilità e nello stile, a riscoprire risorse e talenti individuali che a volte rimangono nascosti. Oggi la formazione non può limitarsi a una semplice trasmissione di informazioni ma necessita di programmi specifici e diversificati. Non si tratta della solita formazione cattedratica, noiosa e poco stimolante. La formazione della Dale Carnegie si distingue principalmente sia per la metodologia utilizzata, che porta il partecipante ad una rapida applicazione nella vita professionale e personale di ciò che gli viene insegnato, sia per l’interazione trainer/partecipante che con l’entusiasmo e divertimento porta alla ricezione e azione nella pratica. L’obiettivo della Dale Carnegie è di comprendere, interpretare e soddisfare le reali esigenze e aspettative personali e aziendali, attraverso programmi formativi creati sulle reali necessità e obiettivi proposti. Dale Carnegie fornisce non solo gli strumenti tecnici necessari ad affinare le capacità personali e professionali migliorandole costantemente in modo da ottenere risultati altamente positivi e duraturi, ma anche le giuste motivazioni necessarie ad attuare un vero processo di cambiamento. La strategia di attuazione di questi percorsi prevede una particolare formazione dei Trainer Dale Carnegie. I formatori sono costantemente soggetti a certificazioni da parte della casa madre che assicura che vengano mantenuti e affinati determinati standard di professionalità e competenza. A queste persone è richiesta un’evoluzione non comune delle loro capacità di leadership, coinvolgimento e motivazione, unita al credere e praticare in prima persona ciò che dovranno trasferire agli altri. Persone impegnate nel raggiungere i risultati richiesti, coinvolte e motivate con esperienza diretta sul campo e in aula a garanzia che ogni seminario sarà un evento assolutamente unico. I corsi internazionali tenuti in tutti i Paesi principalmente sono: Dale Carnegie Corse, Leadership Training for Managers, Sales Advantage, High Impact Presentation, Learning Skills. Ogni Cliente può comunque trovare in Dale Carnegie la consulenza e le informazioni necessarie per individuare il programma formativo più consono alla realizzazione e soddisfazione delle proprie reali esigenze. I corsi ed i seminari di base sono numerosissimi e sicuramente possono risolvere la maggior parte delle problematiche legate a svariati ambiti lavorativi, ma sono anche in costante evoluzione perchè Dale Carnegie crea in continuazione nuove proposte e nuovi eventi disseminati in tutta Italia. Inoltre Dale Carnegie propone soluzioni “on demand”. Formazione più conosciuta come “Aziendale su misura-Training in House” studiata ad hoc per offrire soluzioni personalizzate mirate al raggiungimento degli obiettivi che l’Azienda vuole conseguire. Risultati diversi a seconda che la formazione sia indirizzata verso l’esterno o verso l’interno. I corsi ed i seminari possono durare da 1 a 3 giorni oppure essere di alcune ore per un giorno alla settimana (in genere alla sera) con la durata totale di 2 o 3 mesi.