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LUNEDI
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Notiziario Marketpress di
Lunedì 08 Giugno 2009 |
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INTERNET: GIÀ 200.000 I DOMINI .TEL REGISTRATI NEL MONDO |
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Lo storico traguardo raggiunto a nemmeno due mesi dal lancio pubblico del servizio. 200 mila domini . Tel registrati nel mondo. É questo il traguardo annunciato oggi da Telnic Limited (http://www. Telnic. Org), registry operator che ha lanciato nemmeno due mesi fa al grande pubblico gli speciali domini di primo livello per la gestione dei propri contatti personali; un’innovazione nel mondo del Web che è valsa già all’azienda la candidatura ai premi World Technology Awards 2009 e Infocommerce Group Model of Excellence 2009. "È un risultato veramente straordinario, considerando le attuali condizioni economiche e mentre l’attenzione del mondo è rivolta a eventi di portata globale. Dimostra quanto sia significativo il potenziale di un servizio semplice, ma convincente e controllato dall’individuo”, ha commentato Khashayar Mahdavi, Amministratore Delegato di Telnic. “Mentre i primi utenti cominciano a utilizzare il . Tel come unico punto di contatto, un numero sempre maggiore di individui e di aziende potrà constatare che è un modo incredibilmente utile per gestire la complessità dei canali di comunicazione in un unico online. ” Il successo del dominio . Tel continua con grande slancio, via via che nuovi rivenditori cominciano a presentare al proprio pubblico specifico i vantaggi del servizio. Si va dalla specialista tedesca dei servizi di directory iWelt (http://www. Iwelt. De/) a new entry del settore, come la statunitense Industrial Web Search (http://www. Industrialwebsearch. Com). "Grazie alle innovazioni che sta realizzando la community sorta attorno al dominio . Tel, ogni giorno vediamo nascere nuovi scopi e nuove opportunità di generare reddito, dai singoli individui che si promuovono tramite i domini . Tel on line, alle grandi organizzazioni, che rinnovano completamente il loro modello di business grazie all’apporto della tecnologia . Tel”, ha aggiunto Mahdavi. “È un momento entusiasmante e anche una fase che offre ancora a molti la possibilità di partecipare. È soltanto l’inizio. ” Per ulteriori informazioni sul dominio . Tel: http://telnic. Org/ . |
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RINVII DI UDIENZA: AL VIA SMS PER GLI AVVOCATI |
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Mercoledì prossimo, presso la Fondazione Banca del Monte di Foggia, si terrà la conferenza stampa "Servizio Sms per comunicazione relativi alle date dei rinvii di udienza di ufficio degli uffici giudiziari del circondario del Tribunale di Foggia e di Lucera", che gli Avvocati potranno ricevere gratuitamente grazie a Cinfor e la Fondazione. Saranno presenti gli avvocati Francesco Celentano (Presidente del Cinfor) e Francesco Andretta (Presidente della Fondazione). Comunicazioni agli iscritti in tempo reale, ottimizzazione dei costi, aumento dell´efficienza ed automatizzazione dei propri processi interni: questi sono gli obiettivi di questa iniziativa prima di tal genere in Italia, promossa dal Cinfor - il Centro per l´Informatica e l´Innovazione forense, organismo costituito dal Consiglio dell´Ordine degli Avvocati di Foggia con gli scopi primari della innovazione e dell´aggiornamento tecnologico dell´avvocatura - realizzata con il supporto tecnico di Legos e con il contributo economico della Fondazione. Tale tipo di servizio si integra con le gia´ attive modalita´ di comunicazione a mezzo mailing list e sito internet, nonche´ attraverso la pubblicazione di avvisi sui monitor televisivi installati presso gli androni delle aule di udienze civili e penali del Tribunale di Foggia . |
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TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE: CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE IN MATERIA DI RAPPRESENTAZIONE DI VICENDE GIUDIZIARIE |
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Ordine dei giornalisti, Fnsi, Rai, Mediaset ed emittenti radio tv hanno firmato il Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive. Il Codice trova fondamento nei diritti - garantiti dalla Costituzione - di libertà di espressione del pensiero da un lato e di rispetto dei diritti della persona dall’altro, riconoscendo la necessità di piena esplicazione del diritto di cronaca degli operatori dell’informazione e, nello stesso tempo, l’inderogabile dovere di rispettare nell’esercizio di tale funzione informativa, i diritti alla dignità, all’onorabilità e alla riservatezza delle persone. L´informazione sulle vicende giudiziarie in corso dovrà rispettare i diritti inviolabili della persona, rendere chiare le differenze fra cronaca e commento, fra indagato, imputato e condannato, fra accusa e difesa, e adottare modalità che consentano un´adeguata comprensione. Sarà l´Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni a irrogare le sanzioni nei confronti delle emittenti radiotelevisive, che a loro volta potranno rivalersi sui presunti responsabili (registi, programmisti registi, autori testi, presentatori, conduttori, showman, ecc. ) che fino ad oggi la passavano franca. In caso di trasgressione da parte dei giornalisti le eventuali sanzioni resteranno, invece, affidate esclusivamente al giudizio dell´Ordine regionale territorialmente competente . |
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RAPPORTO ASSINFORM: PRESENTATA A TORINO LA 40° EDIZIONE |
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Nel 2009 il calo della spesa It in Italia sfiorerà il record negativo di –5,9%. Tagliano Tlc (-11%), banche (-9%), trasporti industria (-4,9%). Per la prima volta segno negativo per consumer (-3,5%) ed enti locali (- 1,7%). Occupazione It 1° trimestre: - 0,8% su base annua. Nel 2008: It in Europa + 3,8%; It in Italia + 0,8%; Tlc Europa + 2,8%, Tlc Italia - 0,2%. Ennio Lucarelli, Presidente di Assinform: “E’ urgente sostenere l’Information Technology italiana detassando gli utili delle imprese investiti in innovazione digitale ed avviando con forza le liberalizzazioni”. La crisi globale incalza e l’Italia blocca la sua modernizzazione, rischiando di bruciare i germi della sua rinascita. E’ questo il quadro che delinea il Rapporto Assinform 2009, giunto all’importante traguardo della quarantesima edizione e presentato oggi a Torino nell’ambito del Tosm (Salone professionale dell´Ict). “La discesa della domanda d’Information Technology a -5,9%, che come indicano le nostre stime registreremo a fine 2009, salvo correzioni in corso d’opera, rappresenterà il peggior risultato dell’informatica italiana nella sua storia” ha affermato senza giri di parole il Presidente di Assinform Ennio Lucarelli, nella sua relazione di apertura al convegno a cui hanno preso parte Luigi Mastrobuono Capo di Gabinetto del Ministero dello Sviluppo Economico, Renato Bellavita, vice Presidente della Sezione Ict dell’Unione Industriali di Torino, Carlo Bonomi Presidente del Terziario di Assolombarda, Giancarlo Capitani, Ad di Netconsulting. D’altro canto i numeri parlano chiaro: il taglio dei budget It riguarda tutti i settori economici e la Pubblica Amministrazione. I cali sono profondi nei maggiori compratori di It, come le banche che tagliano di -9% e le aziende industriali di - 4,9%. La scure cala anche nei settori più innovativi, come le Tlc che scendono a -11% e i Media a -8,1%, entrambi eredi di un trend in rallentamento dovuto ai fenomeno di razionalizzazione. Tagli sull’innovazione anche da parte di quei settori che avrebbero maggiormente bisogno di interventi di modernizzazione: per i Trasporti la domanda It scende di -7,0%, Distribuzione - 6,5% , Assicurazioni -2,9%. Anche la spesa consumer non sfugge alla mannaia e nel 2009 passerà a registrare, dopo il boom degli ultimi anni, un segno negativo, dell’ordine di -3,5%. Per la Pubblica Amministrazione continua la discesa della spesa già registrata negli anni scorsi, ma con la novità del tasso negativo segnato per la prima volta dagli Enti Locali, dell’ordine di -1,7%. Sempre in ambito pubblico si salvano le utilities, per le quali si valuta una crescita della spesa It dell’ordine di +3,8%. Il mistero è in gran parte spiegato dal mercato protetto in cui operano queste aziende, sostenuto da regimi di monopolio ancora in atto. “Se è inevitabile che di fronte alla crisi dei mercati, imprenditori e amministratori si preoccupino di limitare i costi – ha commentato Lucarelli - dobbiamo essere consapevoli che tagliando sull’innovazione stiamo approfondendo il nostro ritardo rispetto ai paesi concorrenti e compromettendo così proprio le possibilità di riprendere a crescere e a competere”. Nel 2008, la domanda mondiale It ha segnato una crescita globale del 4,8% appena un punto in meno dell’anno prima, con il mercato Usa a + 3,3%, l’Europa + 3,8%, l’area Asia-pacifico + 7,2% e il complesso dei paesi del resto del mondo +9,3%. Nel confronto europeo, la dinamica del mercato italiano dell’It (+0,8%) è risultata inferiore a quelle di Regno Unito (+3,2%), Germania (+3,4%), Francia (+3,4%) e Spagna (+4,9%). “In realtà la crisi sta mettendo a nudo l’estrema debolezza dell’altalenante politica per l’innovazione in l’Italia – ha sottolineato il Presidente di Assinform - Per il settore privato esistono ben pochi incentivi all’innovazione, mentre l’approfondirsi dei tagli alla spesa pubblica in It renderà ben più difficile portare avanti il piano per l’e-Government e si rifletterà in termini negativi direttamente sui servizi ai cittadini e sulla semplificazione nei confronti delle imprese. Al Governo Lucarelli ha chiesto una decisa svolta sull’innovazione con urgenti contromisure: detassazione degli utili delle imprese investiti in innovazione digitale; incentivi all’innovazione inseriti in ogni iniziativa del piano anticrisi; fondi nazionali Fas (Fondo Aree Sottoutilizzate 2009-2011 circa 14 mld su cui deciderà il Cipe nella prossima riunione) per finanziare Industria 2015 da cui far partire l’atteso progetto It e lanciare nuovi programmi, in particolare il Piano e-Government 2012, il Fondo Ricerca e Competitività; un impegno sullo sviluppo dell’e-commerce che aiuti le Pmi italiane ad affrontare nuovi mercati; la ripresa della strada delle liberalizzazioni e del superamento dei monopoli. “Proprio in questo periodo di crisi- ha concluso il Presidente di Assinform - non possiamo permetterci di fermarci sull’innovazione. Sostenere e rafforzare l’Information Technology è un obiettivo strategico per il nostro Paese, perché un suo forte arretramento, come quello che si prospetta per l’anno in corso, porterà come inevitabile conseguenza un aumento delle difficoltà del sistema economico italiano di contrastare la crisi e tornare a competere. Al contrario dare il via oggi alla creazione di servizi e prodotti di nuova generazione e far maturare nuove professionalità, significa immettere nell’economia italiana gli strumenti più efficaci per produrre accelerazione della crescita e nuove capacità competitive”. |
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GIUSTIZIA EUROPEA: TITOLARITÀ DELLE FARMACIE AI SOLI FARMACISTI |
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Il 19 maggio 2009 con due sentenze pronunciate nelle cause C-531/06 e nelle cause riunite C-171/07 e altri - Commissione / Italia e Apothekerkammer des Saarlandes e altri, la Corte di giustizia europea ha effermato che la titolarità e l’esercizio di una farmacia possono essere riservati ai soli farmacisti. Le normative italiana e tedesca che prevedono tale regola sono giustificate dall’obiettivo di garantire un rifornimento di medicinali alla popolazione sicuro e di qualità. Le cause oggetto di dicisione vertono principalmente sulla questione se il diritto comunitario osti alle disposizioni contenute nelle normative italiana e tedesca che prevedono che soltanto i farmacisti possono possedere e gestire una farmacia. Le cause riunite C‑171/07 e C‑172/07 (Apothekerkammer des Saarlandes e altri) traggono origine dall’autorizzazione accordata dal competente ministero del Land della Saar alla Docmorris, società per azioni olandese, di gestire dal 1° luglio 2006 una farmacia a Saarbrücken come succursale. La decisione del ministero è impugnata dinanzi al tribunale amministrativo del Land della Saar da vari farmacisti e dalle loro associazioni di categoria per difformità dalla normativa tedesca la quale riserva ai soli farmacisti il diritto di possedere e gestire una farmacia. Il tribunale amministrativo si è rivolto alla Corte di giustizia al fine di stabilire se le disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento debbano essere interpretate nel senso che esse ostano a tale normativa. Peraltro, nella causa C‑531/06 (Commissione/italia), la Commissione chiede in particolare alla Corte di dichiarare che, riservando la titolarità e la gestione delle farmacie private ai soli farmacisti, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dal diritto comunitario. Nelle sentenze pronunciate in data odierna la Corte rileva che l’esclusione dei soggetti non farmacisti dalla possibilità di gestire una farmacia o di acquisire partecipazioni in società di gestione di farmacie costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali. Tale restrizione può essere nondimeno giustificata dall’obiettivo di garantire un rifornimento di medicinali alla popolazione sicuro e di qualità. Qualora sussistano incertezze circa l’esistenza o l’entità dei rischi per la salute delle persone, occorre che lo Stato membro possa adottare misure di tutela senza dover aspettare che la concretezza di tali rischi sia pienamente dimostrata. Inoltre lo Stato membro può adottare misure che riducano, per quanto possibile, il rischio per la sanità pubblica, compreso, più precisamente, il rischio per il rifornimento di medicinali alla popolazione sicuro e di qualità. In tale contesto la Corte sottolinea il carattere molto particolare dei medicinali, che si distinguono sostanzialmente dalle altre merci per i loro effetti terapeutici. In ragione di tali effetti terapeutici, i medicinali possono nuocere gravemente alla salute se assunti senza necessità o in modo sbagliato, senza che il paziente possa esserne consapevole al momento della loro somministrazione. Un consumo eccessivo o un uso sbagliato di medicinali comporta inoltre uno spreco di risorse finanziarie, tanto più grave se si considera che il settore farmaceutico genera costi considerevoli e deve rispondere a bisogni crescenti, mentre le risorse finanziarie che possono essere destinate alla sanità, qualunque sia il modo di finanziamento utilizzato, non sono illimitate. Tenuto conto della facoltà riconosciuta agli Stati membri di decidere il grado di tutela della sanità pubblica, questi ultimi possono esigere che i medicinali vengano distribuiti da farmacisti che godano di un’effettiva indipendenza professionale. Non si può negare che un farmacista persegua, come altre persone, una finalità di lucro. Tuttavia, quale farmacista di professione, si ritiene che gestisca la farmacia in base non ad un obiettivo meramente economico, ma altresì in un’ottica professionale. Il suo interesse privato, connesso alla finalità di lucro, viene quindi temperato dalla sua formazione, dalla sua esperienza professionale e dalla responsabilità ad esso incombente, considerato che un’eventuale violazione delle disposizioni normative o deontologiche comprometterebbe non soltanto il valore del suo investimento, ma altresì la propria vita professionale. A differenza dei farmacisti, i non farmacisti non hanno, per definizione, una formazione, un’esperienza e una responsabilità equivalenti a quelle dei farmacisti. Pertanto si deve constatare che essi non forniscono le stesse garanzie fornite dai farmacisti. Di conseguenza uno Stato membro può ritenere, nell’ambito del suo margine di discrezionalità, che la gestione di una farmacia da parte di un non farmacista possa rappresentare un rischio per la sanità pubblica, in particolare per la sicurezza e la qualità della distribuzione dei medicinali al dettaglio. Non è neppure accertato che una misura meno restrittiva rispetto a quella dell’esclusione dei non farmacisti permetterebbe di garantire, in modo altrettanto efficace, il livello di sicurezza e di qualità di rifornimento di medicinali alla popolazione che risulta dall’applicazione di detta regola. Tenuto conto del suo margine di discrezionalità, uno Stato membro può ritenere sussistente il rischio che misure meno restrittive dirette a garantire l’indipendenza professionale dei farmacisti, quali un sistema di controlli e di sanzioni, non vengano in realtà osservate, tenuto conto che l’interesse di un non farmacista alla realizzazione di utili non sarebbe temperato come quello dei farmacisti indipendenti e che la subordinazione dei farmacisti, quali dipendenti stipendiati, ad un gestore potrebbe rendere difficile per essi opporsi alle istruzioni fornite da quest’ultimo. La Corte conclude dichiarando che le libertà di stabilimento e di circolazione dei capitali non ostano ad una normativa nazionale che impedisce a soggetti che non hanno il titolo di farmacista di possedere e gestire farmacie. Rilevando che non solo si può giustificare l’esclusione dei soggetti non farmacisti dalla gestione di una farmacia privata, ma anche il divieto, per le imprese di distribuzione di prodotti farmaceutici, di acquisire partecipazioni in farmacie comunali, la Corte respinge altresì il ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione contro l’Italia. |
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GIUSTIZIA EUROPEA: APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI |
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A Lussemburgo, lo scorso 19 marzo 2009 è stata pronunciata la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in merito alla causa C-538/07, Assitur Srl contro Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano, e nei confronti di: Sda Express Courier Spa, Poste Italiane Spa, in materia di appalti pubblici di servizi. La domanda di pronuncia pregiudiziale è sorta nell’ambito di una controversia tra l’Assitur Srl e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano, in merito ad una normativa nazionale che vieta la partecipazione ad una medesima procedura di aggiudicazione di appalto, in modo separato e concorrente, di società tra le quali sussista un rapporto di controllo o delle quali una eserciti sulle altre un’influenza notevole. Con bando di gara del 30 settembre 2003, la Camera di Commercio ha indetto un pubblico incanto per l’affidamento, in base al criterio del prezzo più basso, del servizio di corriere per il ritiro e la consegna della corrispondenza e di documentazione varia per conto della Camera di Commercio stessa e per un triennio corrispondente agli anni 2004-2006 ed un importo pari a Eur 530 000. Sono risultate ammesse alla gara la Sda Express Courier Spa, la Poste Italiane Spa e l’Assitur che ha chiesto l’esclusione dalla procedura della Sda e della Poste Italiane, in ragione dei rapporti esistenti tra queste due società (la totalità del capitale sociale della Sda era detenuta dall’Attività Mobiliari Spa, a sua volta interamente partecipata dalla Poste Italiane), dato che il decreto n. 157/1995, che disciplinava gli appalti di servizi, non prevedeva alcun divieto di partecipazione ad una medesima procedura di aggiudicazione a carico di imprese aventi fra loro un rapporto di controllo, e che la verifica effettuata non aveva messo in luce indizi gravi e concordanti che consentissero di ritenere che i principi di concorrenza e di segretezza delle offerte fossero stati violati, la Camera di Commercio ha deciso di aggiudicare l’appalto alla Sda, che aveva presentato l’offerta più bassa. Il giudice del rinvio rileva che la legge n. 109/1994 (appalti di lavori) stabilisce una presunzione assoluta di conoscibilità dell’offerta della controllata da parte della controllante. Di conseguenza, gli operatori economici interessati non sarebbero ritenuti dal legislatore in grado di formulare offerte tali da dimostrare l’indipendenza, la serietà e l’affidabilità necessarie, in quanto essi sarebbero legati da una stretta comunanza di interessi. La giurisprudenza italiana riconosce ad una statuizione come quella della legge n. 109/1994 il valore di norma di ordine pubblico, applicabile in via generale. Le sette ipotesi di esclusione di un imprenditore dalla partecipazione ad un appalto pubblico previste dalla direttiva 92/50 si riferiscono all’onestà professionale, alla solvibilità o all’affidabilità dell’interessato, vale a dire alle qualità professionali di quest’ultimo. La Corte ha aggiunto che questo elenco tassativo non esclude tuttavia la facoltà degli Stati membri di mantenere o di stabilire, in aggiunta a tali cause di esclusione, norme sostanziali dirette, in particolare, a garantire, in materia di appalti pubblici, il rispetto dei principi di parità di trattamento di tutti gli offerenti e di trasparenza. La disposizione nazionale comporta per le amministrazioni aggiudicatrici un obbligo assoluto di escludere dalla gara d’appalto le imprese che presentino offerte separate e concorrenti, qualora tali imprese siano legate fra loro da rapporti di controllo. Essa è intesa a scongiurare ogni possibile forma di collusione. La Corte ritiene che sarebbe contraria ad un’efficace applicazione del diritto comunitario l’esclusione sistematica delle imprese tra loro collegate dal diritto di partecipare ad una medesima procedura di aggiudicazione di appalto pubblico. Una soluzione siffatta, infatti, ridurrebbe notevolmente la concorrenza a livello comunitario. Pertanto, la normativa nazionale eccede quanto necessario per conseguire l’obiettivo di garantire l’applicazione dei principi di parità di trattamento e di trasparenza. Essa non lascia a tali imprese la possibilità di dimostrare che, nel loro caso, non sussistono reali rischi di insorgenza di pratiche atte a minacciare la trasparenza e a falsare la concorrenza tra gli offerenti. Il compito di accertare se il rapporto di controllo in questione abbia esercitato un’influenza sul contenuto delle rispettive offerte nell’ambito di una stessa procedura di aggiudicazione pubblica richiede un esame e una valutazione dei fatti che spetta alle amministrazioni aggiudicatrici. La constatazione di un’influenza siffatta è sufficiente per escludere tali imprese dalla procedura. Per contro, la semplice constatazione dell’esistenza di un rapporto di controllo tra le imprese, risultante dall’assetto proprietario non è sufficiente per escludere automaticamente dall’appalto, senza verificare se un tale rapporto abbia avuto un impatto concreto sul loro rispettivo comportamento nell’ambito di questa procedura. La Corte dispone che la direttiva 92/50/Cee (appalti pubblici di servizi) non osta a che uno Stato membro preveda ulteriori cause di esclusione finalizzate a garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza, a condizione che tali misure non eccedano quanto necessario per conseguire la suddetta finalità. Il diritto comunitario osta ad una disposizione nazionale che stabilisca un divieto assoluto, a carico di imprese tra le quali sussista un rapporto di controllo o che siano tra loro collegate, di partecipare in modo simultaneo e concorrente ad una medesima gara d’appalto, senza lasciare loro la possibilità di dimostrare che il rapporto suddetto non ha influito sul loro rispettivo comportamento nell’ambito di tale gara . |
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PRIVACY: NOZIONE DI "AMMINISTRATORE DI SISTEMA" |
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In assenza di definizioni normative e tecniche condivise, nell´ambito del provvedimento del Garante l´amministratore di sistema è assunto quale figura professionale dedicata alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengano effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati. I sistemi software complessi quali i sistemi Erp (Enterprise resource planning) utilizzati in grandi aziende e organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati i personali. Il Garante non ha inteso equiparare gli "operatori di sistema" di cui agli articoli del Codice penale relativi ai delitti informatici, con gli "amministratori di sistema": questi ultimi sono dei particolari operatori di sistema, dotati di specifici privilegi. Anche il riferimento al d. P. R. 318/1999 nella premessa del provvedimento è puramente descrittivo poiché la figura definita in quell´atto normativo (ormai abrogato) è di minore portata rispetto a quella cui si fa riferimento nel provvedimento. Non rientrano invece nella definizione quei soggetti che solo occasionalmente intervengono (p. Es. , per scopi di manutenzione a seguito di guasti o malfunzioni) sui sistemi di elaborazione e sui sistemi software . . |
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PRIVACY: NOZIONE DI ACCESS LOG (LOG-IN, LOG-OUT, TENTATIVI FALLITI DI ACCESSO, ALTRO?...) |
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Per access log si intende la registrazione degli eventi generati dal sistema di autenticazione informatica all´atto dell´accesso o tentativo di accesso da parte di un amministratore di sistema o all´atto della sua disconnessione nell´ambito di collegamenti interattivi a sistemi di elaborazione o a sistemi software. Gli event records generati dai sistemi di autenticazione contengono usualmente i riferimenti allo "username" utilizzato, alla data e all´ora dell´evento (timestamp), una descrizione dell´evento (sistema di elaborazione o software utilizzato, se si tratti di un evento di log-in, di log-out, o di una condizione di errore, quale linea di comunicazione o dispositivo terminale sia stato utilizzato…). Qualora il sistema di log adottato generi una raccolta dati più ampia, comunque non in contrasto con le disposizioni del Codice e con i principi della protezione dei dati personali, il requisito del provvedimento è certamente soddisfatto. Comunque è sempre possibile effettuare un´estrazione o un filtraggio dei logfiles al fine di selezionare i soli dati pertinenti agli Ads. La caratteristica di completezza è riferita all´insieme degli eventi censiti nel sistema di log, che deve comprendere tutti gli eventi di accesso interattivo che interessino gli amministratori di sistema su tutti i sistemi di elaborazione con cui vengono trattati, anche indirettamente, dati personali. L´analisi dei rischi aiuta a valutare l´adeguatezza delle misure di sicurezza in genere, e anche delle misure tecniche per garantire attendibilità ai log qui richiesti. Caratteristiche di mantenimento dell´integrità dei dati raccolti dai sistemi di log sono in genere disponibili nei più diffusi sistemi operativi, o possono esservi agevolmente integrate con apposito software. Il requisito può essere ragionevolmente soddisfatto con la strumentazione software in dotazione, nei casi più semplici, e con l´eventuale esportazione periodica dei dati di log su supporti di memorizzazione non riscrivibili. In casi più complessi i titolari potranno ritenere di adottare sistemi più sofisticati, quali i log server centralizzati e "certificati". E´ ben noto che il problema dell´attendibilità dei dati di audit, in genere, riguarda in primo luogo la effettiva generazione degli auditable events e, successivamente, la loro corretta registrazione e manutenzione. Tuttavia il provvedimento del Garante non affronta questi aspetti, prevedendo soltanto, come forma minima di documentazione dell´uso di un sistema informativo, la generazione del log degli "accessi" (log-in) e la loro archiviazione per almeno sei mesi in condizioni di ragionevole sicurezza e con strumenti adatti, in base al contesto in cui avviene il trattamento, senza alcuna pretesa di instaurare in modo generalizzato, e solo con le prescrizioni del provvedimento, un regime rigoroso di registrazione degli usage data dei sistemi informativi . |
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PRIVACY: CONCLUSI GLI ADEMPIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL´ARCHIVIO DEI RIS |
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Si sono concluse positivamente le procedure tecniche e organizzative per la messa in sicurezza della banca dati del Ris di Parma. L´archivio raccoglie migliaia di profili genetici e campioni biologici acquisiti negli anni nel corso di indagini penali e conservati su disposizione della magistratura. Le misure, prescritte dal Garante privacy a partire dal 2007, sono volte a rafforzare il livello di protezione di dati personali particolarmente delicati come quelli genetici. Presso il Ris sono detenuti in un archivio informatico profili genetici (costituiti da sequenze alfanumeriche) estratti da reperti rinvenuti in luoghi dove risultavano commessi reati o appartenenti a persone identificate nel corso di indagini (persone sospettate, vittime di reato, operatori di polizia), ma anche campioni biologici, in forma di “estratti di Dna”, che residuano dalle analisi effettuate. Profili e campioni biologici, se non disposto diversamente dall´autorità giudiziaria, sono conservati a tempo indeterminato per eventuali, ulteriori esigenze investigative. Le misure prescritte dal Garante e adottate dal Ris per la messa in sicurezza dei dati sono particolarmente rigorose. Tra le principali figurano l´obbligo di conservare traccia di ogni accesso al database e delle operazioni effettuate dal personale autorizzato che ha accesso ai campioni; l´adozione di sistemi di autenticazione per il personale che accede al database nonché sistemi elettronici (almeno con riconoscimento biometrico) per controllare l´ingresso ai locali dove sono conservati i campioni biologici; l´individuazione preventiva del personale autorizzato alla loro consultazione; l´adozione di soluzioni tali da non rendere i campioni conservati direttamente riconducibili a persone identificate. Al Ris è stato infine prescritto che l´eventuale ulteriore uso dei profili e dei campioni biologici, compresa l´attività di comparazione tra i profili genetici, deve essere effettuato attenendosi alle disposizioni delle competenti autorità giudiziarie. Il Comando generale dell´Arma dei Carabinieri ha comunicato, infine al Garante, che le stesse misure sono state applicate, oltre che al Reparto di Parma, anche agli altri Ris di Roma, Messina e Cagliari . |
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PRIVACY: INFORMAZIONE SCORRETTA AL TEMPO DI FACEBOOK |
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I giornalisti che utilizzano notizie, fotografie e dati personali tratti dai social network devono sempre verificare le informazioni raccolte per esercitare con correttezza il diritto di cronaca. È quanto ha ribadito il Garante intervenendo su segnalazione di due cittadini, i quali avevano visto pubblicata da alcuni quotidiani la propria immagine presa da Facebook erroneamente associata a persone omonime decedute. In un caso si trattava di un incidente stradale, nell´altro di una vittima del terremoto avvenuto in Abruzzo. I nomi pubblicati nei servizi di cronaca erano corretti, ma le fotografie ad essi associate erano state trovate facendo una semplice ricerca su Internet e scaricando l´immagine presente nei profili che i due segnalanti avevano aperto nel famoso social network. I giornalisti non avevano, dunque, verificato l´ipotesi che si potesse trattare di semplici casi di omonimia e hanno dato per decedute le persone sbagliate. Nel caso della vittima del terremoto, la fotografia errata, pubblicata da un quotidiano, era stata riproposta anche da due testate televisive nazionali. Queste immagini - ha stabilito il Garante, con due provvedimenti [doc. Web nn. 1615317 e 1615339] di cui è stato relatore Mauro Paissan - non dovranno essere più pubblicate, diffuse né riproposte nell´archivio on-line delle testate coinvolte. Associando l´immagine di una persona all´identità di un´altra, sono stati diffusi dati errati, mettendo in atto in tal modo un illecito trattamento dei dati personali. Il Garante ha, pertanto, vietato alle testate, due locali e tre nazionali, di diffondere ulteriormente le fotografie dei segnalanti. L´autorità ha imposto la cancellazione delle immagini anche dal sito web e dall´archivio storico on-line di uno dei quotidiani interessati che - dopo aver informato seppur tardivamente i lettori dello sbaglio commesso – continuava a rendere comunque accessibile da Internet la fotografia pubblicata per errore. |
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PRIVACY: BIGLIETTI ON LINE, PRIVACY PIÙ GARANTITA |
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Il consenso all´uso dei dati non deve mai essere condizionato. Il consenso all´uso dei nostri dati non può mai essere condizionato, ma libero e consapevole. Non si può negare un servizio richiesto a chi non vuole sottoscrivere un modulo in cui non viene garantita la libertà del consenso. È per questo motivo che il Garante ha vietato ad una società che opera su Internet l´ulteriore trattamento dei dati personali dei clienti. La società, specializzata nella vendita on line di biglietti per eventi musicali, teatrali, sportivi e culturali, al momento della registrazione sottoponeva ai clienti un modulo che non permetteva di prestare un consenso specifico e differenziato. Era presente infatti una sola casella, per giunta già contrassegnata con l´apposito segno di "spunta". In questo modo i clienti oltre a dare il consenso all´uso dei propri dati personali, indispensabile per poter usufruire del servizio, lo prestavano automaticamente anche per le finalità di marketing. Chi non sottoscriveva il modulo così com´era non riceveva il servizio. Intervenuto a seguito della segnalazione di un cittadino, il Garante ha vietato alla società l´ulteriore trattamento dei dati illegittimamente acquisiti, disponendo, inoltre, la riformulazione del modulo di iscrizione al sito con l´obbligo di fornire ai clienti la possibilità di prestare consensi differenziati. "Il consenso che noi diamo all´uso dei nostri dati non può mai essere condizionato, ma deve poter essere espresso liberamente e in maniera consapevole - ha commentato il relatore del provvedimento, Giuseppe Fortunato - Non si possono imporre scelte ai clienti e ai consumatori o chiedere un consenso generico per usi diversi. Non si può negare un servizio o una prestazione a chi non vuole fornire i propri dati per finalità di marketing" . |
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PRIVACY: SISTEMA INFORMATIVO PER LE DIPENDENZE E PRIVACY |
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Maggiore protezione per i dati di tossicodipendenti e alcolisti che si sottopongono a programmi di recupero socio-sanitari: elevate misure di sicurezza dei flussi di dati e delle reti telematiche, uso di dati anonimi quando non sia possibile ricorrere a codici, selettività e tracciabilità degli accessi. È un sì condizionato quello che il Garante privacy ha reso al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sullo schema di decreto che istituisce il sistema informativo per le dipendenze (Sind). Regioni e province autonome mettono a disposizione del Sind informazioni relative a strutture, attività e personale dei servizi che si occupano delle dipendenze. Tra gli obiettivi che si intendono raggiungere mediante il Sind, il monitoraggio dell´attività dei servizi, del volume delle prestazioni, delle caratteristiche dell´utenza e la valutazione del grado di efficienza e di utilizzo delle risorse. Nel parere l´Autorità chiede innanzitutto che nel decreto siano indicate con maggiore precisione le finalità che si intendono perseguire e che giustificano la raccolta dei dati. Il Garante chiede, poi, che le regioni e le province autonome che non sono in grado di rendere non direttamente identificabili i pazienti (perché non dispongono di sistemi di codifica) utilizzino solo dati anonimi. Nello schema dovranno essere inoltre specificati gli uffici e il personale del ministero, delle regioni e delle province autonome cui è consentito il trattamento delle informazioni e che il Ministero potrà avere accesso all´insieme delle informazioni raccolte nel Sind, mentre regioni e province autonome potranno trattare solo le informazioni che inseriscono. Particolare attenzione deve essere inoltre posta nel caso in cui persone tossicodipendenti abbiano chiesto di mantenere l´anonimato nei rapporti con i servizi sanitari. Per innalzare ulteriormente le garanzie per i pazienti il Garante ritiene necessario che lo schema sia integrato con indicazioni mirate in materia di sicurezza: in particolare, perfezionando la disposizione che prevede il ricorso a tecniche di cifratura dei dati sensibili e prevedendo il tracciamento delle operazioni di accesso al sistema dedicato alla memorizzazione dei dati. Dovranno essere infine individuate modalità per la distruzione sicura dei supporti (hard disk, cd etc. ) che contengono dati sensibili . |
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PRIVACY: VIDEOSORVEGLIANZA ED ESIGENZE DI SICUREZZA |
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Nei musei di Napoli le telecamere potranno conservare le immagini più a lungo Il polo museale napoletano potrà conservare per trenta giorni le immagini raccolte da sistemi di videosorveglianza installati presso alcune aree museali, fino a che permangono specifiche e comprovate esigenze di sicurezza. Lo ha stabilito il Garante per la protezione dei dati personali che ha accolto la richiesta della Soprintendenza campana di poter prolungare, nel rispetto dei principi generali che regolano l´installazione e la gestione di sistemi di videosorveglianza, il tempo di conservazione delle immagini delle riprese video in alcuni musei. La Soprintendenza si era attivata in seguito all´allerta per un sopraggiunto allarme terroristico, inoltrata dal Comando dei carabinieri-tutela del patrimonio culturale. Al fine di prevenire eventuali attentati, l´Arma dei carabinieri aveva quindi suggerito di rimodulare il piano di sicurezza predisposto per la tutela e la conservazione delle opere, aumentando anche il tempo di conservazione delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza. In base ai principi generali indicati nel Codice della privacy e nel provvedimento generale sulla videosorveglianza del 2004, le immagini e i dati relativi a persone identificate o identificabili possono essere conservate per un periodo limitato. Tale limite, tuttavia, può essere modificato in relazione alla necessità eccezionale derivante da un evento accaduto o realmente incombente, o in seguito alla richiesta dell´autorità giudiziaria o della polizia, motivata da un´attività investigativa in corso. Il Garante, con un provvedimento di cui è stato relatore Giuseppe Chiaravalloti, ha quindi autorizzato la Soprintendenza a conservare sino a trenta giorni le riprese dei sistemi di videosorveglianza dei siti museali più esposti al rischio terrorismo, evidenziando però che il permesso temporaneo continuerà a valere solo nel caso in cui persistano comprovate esigenze di sicurezza. |
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RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE E SEMPLIFICAZIONI |
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Lo scorso 26 maggio 2009 il Senato ha definitivamente approvato, in quarta lettura, il Ddl 1082-B contenente “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” (cd. Collegato alla Manovra economica 2009). La legge entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale. Le nuove disposizioni mirano a semplificare e accelerare i tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi e dei processi civili, in linea con quanto previsto dalla Manovra economica 2009 (legge n. 133/2008), e a migliorare l’efficienza e il funzionamento della giustizia civile mediante modifiche alle norme procedurali vigenti e l’introduzione di nuovi strumenti processuali. Nello specifico, le principali misure di immediato interesse per le imprese riguardano: la semplificazione normativa e, in particolare, l’ampliamento del cd. Taglia-leggi previsto dalla l. N. 246/2005 (artt. 3, 4 e 5); la certezza dei tempi di conclusione del procedimento amministrativo e il danno da ritardo della Pa (art. 7); le modifiche della disciplina dello sportello unico, al fine di dare attuazione alla Direttiva Servizi (art. 40); le modifiche al codice di procedura civile (artt. 45 e ss. ). Si segnalano, tra le altre misure, l’ampliamento della competenza per valore del giudice di pace, l’introduzione della testimonianza scritta e del procedimento sommario di cognizione, il rafforzamento della responsabilità aggravata in materia di spese di lite e la previsione del filtro preliminare di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione; la modifica della disciplina del concordato fallimentare in caso di pluralità di proposte (art. 61); le novità in materia di governance delle società pubbliche (art. 71). Sono inoltre previste una serie di deleghe al Governo per la riforma della giustizia amministrativa; la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili, con la prevista abrogazione del rito societario; l’emanazione di una disciplina organica in materia di conciliazione delle controversie civili e commerciali e mediazione; la modifica del codice dell’amministrazione digitale (d. Lgs. N. 82/2005). |
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AIE: MARCO POLILLO NUOVO PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA EDITORI |
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Marco Polillo è il nuovo presidente dell’Associazione Italiana Editori (Aie), l´associazione di categoria degli editori che pubblicano libri, riviste e prodotti di editoria digitale. Lo ha eletto oggi, 27 maggio, l’assemblea degli editori, riunita a Milano. Dopo dodici anni di presidenza di Federico Motta è un piccolo editore, con all’attivo esperienze di direttore generale in Arnoldo Mondadori Editore e in Rcs Libri, a prendere la guida dell’Associazione, che proprio nel 2009 compie i suoi 140 anni di attività. Polillo – 60 anni, milanese - ha iniziato a lavorare in editoria in Arnoldo Mondadori Editore, che ha lasciato nel 1984 quando era direttore della divisione libri. Dopo un’esperienza triennale come direttore generale della Rcs Libri, è ritornato in Arnoldo Mondadori fino al 1992 a ricoprire il ruolo di direttore generale dell’Area Libri. Ne è seguita un’esperienza nel mondo del cinema come direttore generale della Penta Film. Nel 1995 ha fondato la Marco Polillo Editore, casa editrice specializzata in narrativa anglo americana, di cui è tuttora il presidente e l’azionista di maggioranza. Membro del Consiglio Generale e della Giunta Esecutiva dell’Aie per vari mandati, nel biennio 2007-2008 ha ricoperto l’incarico di presidente del Gruppo Piccoli editori di varia e di vicepresidente dell’Aie. E’ il secondo Polillo presidente dell’Aie, dopo lo zio, Sergio Polillo, che aveva ricoperto questo stesso incarico nel 1991. Un rappresentante della piccola editoria ma con alle spalle l’esperienza della grande editoria: “Questa elezione – ha commentato Polillo – credo costituisca una rara occasione di sintesi tra piccoli e grandi editori. L’obiettivo comune è oggi restituire in modo compatto valore al libro come fattore centrale per il Paese, troppo spesso considerato invece un costo, quasi un elemento negativo o noioso. Tutela del diritto d’autore e sinergia con le nuove tecnologie e il digitale saranno gli obiettivi portanti di questo mio mandato. Voglio però proseguire in modo forte nella mission dell’Associazione già delineata dalla presidenza Motta: l’editoria libraria è una cosa seria. E sempre più seriamente ci proporremo quali interlocutori costanti, e non solo occasionali, con le istituzioni”. L’assemblea ha nominato inoltre i presidenti dei gruppi (che ricoprono anche la carica di vicepresidenti dell´Aie) in cui, in base al nuovo statuto, è strutturata l’Associazione: presidente Gruppo Editoria di varia, Stefano Mauri (Gems - Gruppo editoriale Mauri Spagnol); presidente del Gruppo Piccoli editori, Enrico Iacometti (Armando Editore); presidente Gruppo Educativo, Ulisse Jacomuzzi (Sei); presidente Gruppo Accademico Professionale, Mirka Giacoletto Papas (Egea) . |
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