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LUNEDI
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Notiziario Marketpress di
Lunedì 28 Settembre 2009 |
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INTEL ITALIA E IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SIGLANO UN PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI A SUPPORTO DEL PIANO DI INNOVAZIONE DIGITALE NELLA SCUOLA |
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Intel Corporation Italia e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca hanno siglato oggi un Protocollo di Intesa triennale, finalizzato alla realizzazione di azioni a supporto del Piano di Innovazione Digitale nella Scuola implementato dal Ministero. Il documento - sottoscritto a Palazzo Chigi dall’Onorevole Ministro Mariastella Gelmini e dall’Ing. Dario Bucci, Amministratore Delegato di Intel Italia - delinea gli ambiti della collaborazione, incentrata sull’adozione della piattaforma di formazione Intel Teach Advanced Online per l’aggiornamento professionale dei docenti italiani. In particolare, gli obiettivi del protocollo si sintetizzano in: collegare e supportare attività di formazione degli insegnanti all’uso delle nuove tecnologie in sintonia con altre realtà presenti; creare contenuti ad hoc a supporto delle attività di integrazione delle nuove tecnologie nei processi di insegnamento/apprendimento; sostenere iniziative per ridurre il digital divide nelle scuole e per innovare la didattica e i processi di apprendimento attraverso l’uso della tecnologia e di contenuti didattici multimediali; offrire agli studenti e ai docenti condizioni agevolate d’acquisto di soluzioni e prodotti, nell’intento di migliorare il loro percorso formativo e l’acquisizione di competenze e strumenti; promuovere iniziative mirate a valorizzare le buone pratiche delle scuole, allo scopo di offrire ulteriori motivazioni allo studio anche attraverso l’uso delle tecnologie. Tra gli interventi specifici, che saranno attuati nei prossimi mesi, il Ministero e Intel hanno dunque convenuto di collegare le risorse offerte dalla piattaforma Intel Teach Advanced Online con le altre iniziative promosse dal Miur. Ne consegue che la partecipazione dei docenti al programma Intel rientrerà all’interno degli attestati dei corsi rilasciati dall’A. N. S. A. S. (Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica – ex Indire). “Il Protocollo siglato oggi ci inorgoglisce particolarmente – ha commentato Dario Bucci – poiché rappresenta un nuovo, inestimabile riconoscimento alla concretezza dell’impegno profuso da Intel nell’ambito dell’education. Siamo molto attivi su questo fronte, a fianco del Governo, poiché riteniamo che l’alfabetizzazione digitale sia oggi alla base dell’economia della conoscenza: il nostro Paese ha bisogno non soltanto di docenti e studenti preparati, ma anche di cittadini capaci di adoperare con padronanza gli strumenti informatici”. Grazie a Teach Advanced Online, gli insegnanti possono sviluppare competenze che consentano loro di preparare sessioni d’aula in grado di stimolare maggiormente le capacità di risoluzione dei problemi, il pensiero critico e la collaborazione tra gli studenti. Attraverso attività di formazione in remoto, studiate ad hoc, il programma fornisce inoltre ai docenti una piattaforma calibrata con passaggi incrementali di apprendimento, in modo tale che ciascuno possa sviluppare il proprio piano di insegnamento. Per maggiori informazioni sulle iniziative di formazione Intel in Italia e nel mondo, visitate il sito web www. Intel. Com/education . |
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OSSERVATORIO EUROPEO SULLA CONTRAFFAZIONE E LA PIRATERIA |
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La Commissione Europea ha adottato una Comunicazione relativa a iniziative pratiche per incrementare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Le iniziative hanno lo scopo di integrare le legislazioni esistenti e a contribuire al raggiungimento degli scopi della Commissione per un sistema di tutela efficiente e proporzionato. La Comunicazione prevede una cooperazione tra gli stati attraverso il nuovo Osservatorio sulla contraffazione e la pirateria, il coordinamento amministrativo tra i vari stati tramite coordinatori nazionali e la costruzione di intese volontarie di collaborazione tra i titolari dei diritti. |
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DIRITTO D’AUTORE: LEGGE FRANCESE ANTIPIRATERIA HADOPI II |
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Lo scorso 15 settembre l´Assemblea Nazionale francese ha approvato il nuovo testo della cosiddetta "legge Hadopi Ii", relativa alla lotta alla pirateria delle opere dell´ingegno presenti in internet. Il disegno di legge dovrà ora essere approvato dal Senato. Il nuovo passaggio nel parlamento francese è stato effettuato a causa dei rilievi mossi dalla Corte Costituzionale nei mesi scorsi e relativi al ruolo dell´Hadopi (Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet), l´authority costituita per tutelare le opere contro gli usi illegali in rete. Il nuovo testo disciplina l’istituto della "risposta graduata", vale a dire l´invio di tre avvisi agli utenti internet che commettono violazioni al diritto d´autore, prevedendo che la sospensione dell´abbonamento a internet dopo il ricevimento del terzo avviso sarà disposta da un giudice . |
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DIRITTO D’AUTORE: IN BRASILE CHI METTE A DISPOSIZIONE DEGLI UTENTI UN CLIENT P2P È PUNIBILE PENALMENTE |
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Lo scorso 25 agosto la Sesta Camera Civile della Corte di Paraná (Brasile del Sud) ha condannato la società Cadare Information Technology Ltd, proprietaria del sito brasiliano iPlay, per aver messo a disposizione degli utenti per il download il client di P2p K-lite Nitro, utilizzabile su varie reti P2p come Gnutella, Ares e altre per lo scambio illecito di opere tutelate dal diritto d´autore. Diversi produttori di contenuti avevano preso in esame il software utilizzato per scambiare illecitamente opere tutelate, come per esempio quattro milioni di registrazioni musicali. Una prima sentenza aveva stabilito che Cadare It dovesse implementare nel client un filtro per inibire lo scambio delle opere tutelate. Successivamente la Corte, pur avendo presente che Cadare It non fosse il produttore di K-lite Nitro, ha deciso che il client P2p non dovesse essere messo a disposizione dagli utenti e che chi ignorasse tale disposto sarebbe stato imputato di favoreggiamento alla violazione delle norme sul diritto d´autore. La messa a disposizione accompagnata dalla pubblicità comporterebbe la sanzione, per il responsabile, da due a quattro anni di carcere . |
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PRIVACY: SCUOLA: CONTRO ATTI VANDALICI SÌ A TELECAMERE, MA CON LIMITI PRECISI |
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Via libera condizionato del Garante ad un impianto presso un istituto scolastico di Verona. Contro teppismo e atti vandalici nelle scuole le telecamere possono rappresentare uno strumento di prevenzione e deterrenza, ma vanno rispettate precise condizioni a tutela di ragazzi, docenti e personale scolastico. Le telecamere devono riprendere esclusivamente le mura esterne e funzionare solo negli orari di chiusura degli istituti. È un sì condizionato quello con il quale il Garante privacy ha dato un via libera all´installazione di un impianto di videosorveglianza presso un istituto scolastico di Verona. L´impianto, sottoposto a verifica preliminare dell´Autorità, si inserisce in un più ampio progetto, denominato "Scuole sicure", messo a punto dalla provincia della città veneta con l´obiettivo di tutelare la sicurezza del patrimonio scolastico e di dissuadere da atti di vandalismo e teppismo. L´impianto prevede l´installazione di sei telecamere in aree perimetrali esterne. Le telecamere, non inquadrano dettagli dei volti delle persone, sono segnalate da appositi cartelli, posizionati nelle vicinanze dei luoghi ripresi ed entrano in funzione solo in orari in cui le strutture scolastiche non sono presidiate da personale in servizio (dalle 22,30 alle 6,30). Le immagini, non visualizzate in tempo reale, vengono conservate in un server e cancellate dopo 72 ore. In caso di segnalazione di furti, atti di vandalismo o danneggiamenti le immagini vengono messe a disposizione di polizia e autorità giudiziaria. Considerate le finalità di tutela del patrimonio perseguite dal sistema, l´Autorità ha ritenuto le misure adottate, le modalità di attivazione e le caratteristiche tecniche equilibrate, in linea con i principi affermati dalle norme sulla protezione dei dati personali e conformi con quanto stabilito dal Garante nel provvedimento generale in materia di videosorveglianza. Ha tuttavia prescritto alla provincia l´adozione di specifiche misure al fine di assicurare maggiori garanzie per studenti, docenti e personale scolastico: limitazione dell’angolo di ripresa delle telecamere ai soli muri perimetrali dell´edificio, con esclusione delle aree esterne circostanti; visualizzazione delle immagini consentita solo a polizia e autorità giudiziaria; definizione, in accordo con il dirigente scolastico, degli orari di funzionamento delle telecamere in caso di attività all’interno della scuola che potrebbero iniziare e concludersi in coincidenza con l´orario di attivazione delle telecamere; adozione di misure che rendano visibili i cartelli anche di notte. Trattandosi di un progetto che riguarda anche altre scuole della provincia, l’Autorità ha spiegato che, qualora le caratteristiche dei sistemi di videosorveglianza da installare corrispondano a quelle autorizzate, non sarà necessario richiedere una ulteriore verifica preliminare. |
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PRIVACY: LE AZIENDE NON POSSONO "SPIARE" LA NAVIGAZIONE SU INTERNET DEI DIPENDENTI |
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È illecito monitorare in modo sistematico pagine e siti visitati. È illecito monitorare in modo sistematico e continuativo la navigazione in internet dei lavoratori. Il principio è stato ribadito dal Garante privacy che ha vietato ad una società il trattamento dei dati personali di un dipendente e ha segnalato il caso all´autorità giudiziaria. La società aveva monitorato per nove mesi la navigazione on line di un lavoratore attraverso un software in grado di memorizzare "in chiaro", tra l´altro, le pagine e i siti web visitati, il numero di connessioni, il tempo trascorso sulle singole pagine. Nel definire il reclamo il Garante, con un provvedimento di cui è stato relatore Mauro Paissan, ha riconosciuto le ragioni del dipendente. L´installazione di un software appositamente configurato per tracciare in modo sistematico la navigazione in Internet del lavoratore viola, infatti, lo Statuto dei lavoratori, che vieta l´impiego di apparecchiature per il controllo a distanza dell´attività dei dipendenti. Peraltro la società non aveva neanche provveduto ad attivare le procedure stabilite dalla normativa qualora tale controllo fosse motivato da "esigenze organizzative e produttive" (accordo con le rappresentanze sindacali o, in assenza di questo, autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro). Il Garante ha ritenuto, infine, che la società sia incorsa anche nella violazione dei principi di pertinenza e non eccedenza delle informazioni raccolte, poiché il monitoraggio, diretto peraltro nei confronti di un solo dipendente, è risultato prolungato e costante. In base alle Linee guida fissate dall´Autorità i datori di lavoro possono infatti procedere a eventuali controlli ma in modo graduale, mediante verifiche di reparto, d´ufficio, di gruppo di lavoro prima di passare a controlli individuali. |
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PRIVACY: TELECAMERE E DATI BIOMETRICI SOTTO LA LENTE DEL GARANTE |
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Il Garante per la privacy ha vietato l´uso, in forma centralizzata, dei dati biometrici raccolti da un importante centro orafo campano e ha imposto alla società che gestisce la struttura di adeguare anche il sistema di videosorveglianza e gli altri trattamenti dei dati personali alla normativa sulla privacy. Il centro, che riunisce quasi quattrocento imprese operanti nel settore dei preziosi, era stato sottoposto a una ispezione per verificare l´uso dei sistemi di videosorveglianza. Gli accertamenti del Garante hanno evidenziato che la società che gestisce il centro non aveva predisposto né un´informativa adeguata, né cartelli idonei a segnalare ai lavoratori e ai visitatori la presenza delle circa 140 telecamere installate per monitorare tutta l´area. E´ risultato, peraltro, che le immagini venivano conservate per un tempo superiore al limite dei sette giorni consentito per questo tipo di attività. Il provvedimento del Garante, di cui è stato relatore Giuseppe Chiaravalloti, ha interessato, però, anche il sistema di rilevamento delle impronte digitali utilizzato per accedere al centro orafo. La società, infatti, conservava in un data base centralizzato i dati biometrici di chi accedeva all´area. Procedura che secondo l´Autorità, già in passato pronunciatasi su un caso analogo, era troppo invasiva e non conforme ai principi di necessità e proporzionalità. L´autorità ha, quindi, disposto il divieto del trattamento dei dati biometrici e ha indicato eventuali misure alternative per l´identificazione delle persone: ad esempio, attraverso l´uso di un codice numerico tratto dalle impronte digitali, registrato solo su una smart card in possesso esclusivo del singolo utente. Ulteriori contestazioni hanno riguardato la modulistica mediante la quale veniva raccolto il consenso al trattamento dei dati personali di quanti accedevano all´area. Agli interessati, infatti, veniva sottoposto un unico modulo che autorizzava la società a usare i dati biometrici per l´accesso e i dati personali anagrafici per finalità di marketing. Alla società è stato dunque chiesto di predisporre nuovi modelli di raccolta del consenso, tale da permettere una libera e autonoma scelta da parte dell´interessato sull´uso dei propri dati. La società ha già comunicato di essersi conformata alle prescrizioni del Garante . |
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GIUSTIZIA EUROPEA: GAS A EFFETTO SERRA |
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Lo scorso 23 settembre 2009 con le sentenze pronunciate nelle cause T‑183/07 e T‑263/07 - Polonia / Commissione e Estonia / Commissione - il Tribunale di primo grado annulla le decisioni della Commissione concernenti i piani nazionali di assegnazione (pna) di quote di emissione di gas a effetto serra della Polonia e dell’Estonia. Imponendo, in base al controllo del Pna, un tetto massimo di quote di emissione da assegnare, la Commissione ha oltrepassato le competenze che le sono conferite. Al fine di promuovere la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica, la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/Ce istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e modifica la direttiva 96/61/Ce del Consiglio e a sua volta è modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 ottobre 2004, 2004/101/Ce. La direttiva prevede che, per ciascun periodo di cinque anni, ciascuno Stato membro elabora un piano nazionale di assegnazione (Pna) che determina la quantità totale di quote che intende assegnare per il periodo considerato e le modalità di tale assegnazione. Il piano si fonda su criteri obiettivi e trasparenti, compresi i criteri elencati nella direttiva, tenendo nella dovuta considerazione le osservazioni del pubblico. Esso è pubblicato e notificato alla Commissione e agli altri Stati membri. In caso di incompatibilità con i criteri enunciati nella direttiva, la Commissione può respingere il Pna in tutto o in parte. Lo Stato membro decide in merito alla quantità totale delle quote di emissioni che assegna per il periodo in questione ed inizia il processo di assegnazione di tali quote al gestore di ciascun impianto solo in seguito all’accettazione da parte della Commissione delle modifiche che esso propone. Nel 2006 la Polonia e l’Estonia hanno notificato alla Commissione i loro Pna per il periodo dal 2008 al 2012. Con due decisioni del 2007 la Commissione ha constatato l’incompatibilità di tali Pna con i criteri della direttiva ed ha deciso che occorreva ridurre, rispettivamente del 26,7% (da 284,648332 milioni di tonnellate di equivalente diossido di carbonio (Mteco2) a 208,515395 Mteco2 annue) e del 47,8% (da 24,375045 milioni di tonnellate di equivalente diossido di carbonio (Mteco2) a 12,717058 Mteco2 annue), le quantità totali annue di quote di emissione rispetto a quelle che i due Stati membri proponevano di emettere. In seguito, da un lato, la Polonia, sostenuta dall’Ungheria, dalla Lituania e dalla Slovacchia e, dall’altro, l’Estonia, sostenuta dalla Lituania e dalla Slovacchia, hanno presentato un ricorso di annullamento avverso la decisione della Commissione che le riguardava, mentre quest’ultima era dal canto suo sostenuta dal Regno Unito. Sull’eccesso di potere Il Tribunale constata anzitutto che lo Stato membro è l’unico competente, da una parte, ad elaborare il Pna che notifica alla Commissione e con cui si prefigge di raggiungere gli obiettivi definiti dalla direttiva circa le emissioni di gas a effetto serra, e, dall’altra, a prendere la decisione finale che fissa la quantità totale di quote da assegnare per ciascun periodo di cinque anni e la suddivisione di tale quantità tra gli operatori economici. Il Tribunale sottolinea in proposito che gli Stati membri dispongono di un margine di manovra per decidere del metodo da adottare per l’elaborazione del loro Pna di quote. Quanto alla Commissione, essa dispone di un potere di controllo del Pna fortemente limitato. Così la Commissione è legittimata a verificare la conformità del Pna notificato dallo Stato membro con i criteri enunciati nella direttiva ed a respingere tale piano con decisione motivata, per incompatibilità con tali criteri e disposizioni. Il Tribunale considera poi in sostanza che, respingendo il Pna sulla base di un ragionamento che consiste nel ricordare l’esistenza di dubbi circa l’attendibilità dei dati sui quali si sono fondate l’Estonia e la Polonia, la Commissione è incorsa in un errore di diritto. Inoltre, quando la Commissione decide di respingere il Pna notificato, non può pretendere di escludere i dati presenti nel Pna in questione per sostituirli sic et simpliciter con i dati ottenuti a partire dal proprio metodo di valutazione. Sostenendo che, in base al principio della parità di trattamento, le spettava stabilire ed applicare un medesimo metodo di valutazione per i Pna di tutti gli Stati membri al fine di raggiungere lo scopo perseguito dalla direttiva, la Commissione ha violato il margine di manovra loro conferito dalla direttiva. Il Tribunale osserva che consentire alla Commissione di adottare un medesimo metodo di valutazione dei Pna per tutti gli Stati membri equivarrebbe a riconoscerle non soltanto un effettivo potere uniformatore nell’ambito dell’attuazione del sistema per lo scambio di quote, ma altresì un ruolo centrale nell’elaborazione dei Pna. Orbene, la Commissione, nell’ambito del suo potere di controllo dei Pna, non ha ricevuto dal legislatore né un siffatto potere uniformatore, né un siffatto ruolo centrale. Parimenti spetta a ciascuno Stato membro e non alla Commissione decidere, sulla base del Pna elaborato conformemente alla direttiva, circa la quantità totale di quote che intende assegnare per il periodo di cui trattasi e dare corso al procedimento di attribuzione di tali quote al gestore di ciascun impianto, nonché statuire sull’assegnazione delle dette quote. Di conseguenza, imponendo nelle decisioni impugnate un tetto massimo di quote al di sopra del quale i Pna sarebbero ritenuti incompatibili con i criteri di valutazione, la Commissione si è sostituita, in pratica, agli Stati membri interessati. Pertanto tali decisioni hanno per effetto di sconfinare nella competenza esclusiva che la direttiva conferisce agli Stati membri per decidere della quantità totale di quote da assegnare relativamente a ciascun quinquennio a partire dal 1° gennaio 2008. Sulla violazione dell’obbligo di motivazione Il Tribunale, riguardo alla Polonia, rileva che incombe alla Commissione, nell’ambito dell’esercizio del suo potere di controllo, chiarire le ragioni per cui gli strumenti utilizzati da uno Stato membro per elaborare il Pna sono incompatibili con i criteri della direttiva. In virtù di tale principio, il legislatore ha volutamente insistito sull’obbligo di motivazione che vincola la Commissione allorché essa adotta una decisione di rigetto di un Pna. Nel caso di specie, tenuto conto dell’onere della prova che le incombeva, la Commissione non ha fornito, nella decisione impugnata, alcun elemento tale da consentire di comprendere sufficientemente perché il metodo di analisi economica e i dati presentati dalla Polonia fossero contrari al diritto comunitario. Sulla violazione del principio di buona amministrazione Nel suo ricorso l’Estonia addebitava alla Commissione di aver considerato, nella decisione impugnata, che il suo Pna di quote era incompatibile con la direttiva in ragione della non inclusione, nella quantità totale di quote da assegnare, di un «accantonamento» di quote, da essa stabilito a norma della decisione della Commissione 13 novembre 2006, 2006/780/Ce, finalizzata ad evitare la doppia contabilizzazione delle riduzioni delle emissioni di gas serra nell’ambito del sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni per le attività di progetto del protocollo di Kyoto in applicazione della direttiva del 2006. In tale contesto il Tribunale dichiara che gli elementi del fascicolo della causa in parola non sembrano compatibili con la conclusione accolta dalla Commissione nella decisione impugnata secondo cui le quote comprese negli accantonamenti in questione non sono state incluse nella quantità totale di quote da assegnare. Il Tribunale constata che la Commissione non ha esaminato in maniera adeguata il Pna presentato dall’Estonia e che di conseguenza essa ha violato il principio di buona amministrazione. Di conseguenza, il Tribunale annulla le decisioni della Commissione concernenti i Pna della Polonia e dell’Estonia . |
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AD ARTELIBRO PRESENTATA LA PRIMA INDAGINE AIE SULL’EDITORIA D’ARTE ITALIANA |
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Nell’ambito del convegno “Lo stato dell’editoria d’arte italiana: mercato interno e prospettive sui mercati esteri”, svoltosi lo scorso 25 settembre all’Auditorium Enzo Biagi di Bologna, nell’ambito della sesta edizione di Artelibro – Festival del libro d’arte (Bologna, 24-27settembre) è stata presentata la prima indagine dell’Associazione Italiana Editori (Aie) sul mercato dell’editoria d’arte. I risultati della ricerca costituiscono la base per un confronto internazionale, organizzato da Aie in collaborazione con Artelibro e Ice-istituto per il Commercio Estero, che vedrà la partecipazione di editori provenienti da Usa e Francia. L’indagine - su cui l’Ufficio studi di Aie lavora da due anni - ha fotografato per la prima volta luci e ombre del settore (una prima sintesi è in allegato). Il fatturato dell’editoria d’arte è cresciuto, passando dai 13milioni del 1999 ai 19,4milioni attuali. Tuttavia emerge una crisi per il bookshop museale se la spesa media per visitatore nei bookshop (dati relativi al Ministero per i Beni e le Attività culturali) è di 1 (1!) euro . |
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TELEFONIA MOBILE: CON IL CAMBIO DI OPERATORE SI PUÒ TRASFERIRE IL CREDITO RESIDUO |
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A completamento degli adempimenti alle disposizioni della Legge Bersani in materia di credito residuo e di divieto di scadenza del traffico acquistato, l´Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha comunicato la nuova possibilità di cambiare gestore telefonico mobile senza perdere il credito già ricaricato sulla Sim, chiedendone il trasferimento con l´opzione di Tcr (Trasferimento Credito Residuo). L´utente che vuole cambiare operatore, mantenendo il proprio numero, deve barrare l´opzione di Tcr nello stesso momento in cui si rivolge al gestore prescelto per sottoscrivere il nuovo contratto, così manifestando la volontà di trasferire non solo il numero ma anche il credito: L’utente che non barra l´opzione non perde il diritto al credito, ma può ottenerlo solo con le altre forme - assegno, bonifico, ecc. - proposte dal suo vecchio gestore. Se l´opzione è barrata, la procedura di Tcr viene integralmente gestita dal nuovo operatore e l´utente non deve fare altro che aspettare di ricevere l´accredito, che giungerà direttamente dal gestore che ha acquisito il cliente. Il vecchio gestore, dopo aver trasferito il numero (cioè dopo il cosiddetto cut over, che è il momento in cui l´utenza viene attivata sulla nuova rete), infatti, è tenuto a comunicare il credito rimanente all´altro operatore, che provvederà ad accreditarlo all´utente segnalandogli con un Sms l´importo trasferito. La procedura dovrebbe svolgersi in un massimo di tre giorni dal passaggio sulla nuova rete. Come precisato dall´Autorità l´importo trasferito sarà al netto di bonus e promozioni che l´utente ha ricevuto dal precedente gestore e dei costi sostenuti per l´operazione di trasferimento . |
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AVEDISCO: LA VENDITA A DOMICILIO BATTE LA CRISI. NEI PRIMI SEI MESI DELL’ANNO, FATTURATO A +1,8% |
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La decisa crescita del secondo trimestre (+3%) porta il giro di affari delle imprese associate Avedisco a toccare i 688 milioni di euro. Il primo semestre delle imprese associate Avedisco (Associazione vendite dirette servizio consumatori) si è chiuso con un fatturato di 688 milioni di euro e ha fatto registrare una crescita dell’1,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Dopo un primo trimestre sostanzialmente stabile (+0,4%), nel corso del secondo trimestre, Avedisco ha registrato una crescita del 3% portando il volume d’affari a superare i 688 milioni di euro. «Questi dati ci confermano che il nostro settore è sano e vitale -commenta Luca Pozzoli, presidente di Avedisco-. Nel pieno della crisi economica e occupazionale, le aziende associate Avedisco segnano una crescita decisa sia nel giro d’affari sia sotto il profilo degli addetti alla vendita». I settori più dinamici, sono stati quelli “alimentare/nutrizionale” e “cosmesi/accessori moda” che hanno segnato rispettivamente +5,8% e +4,4%, seguiti dai “beni di consumo casa” (+2,4%). Ha tenuto il comparto dei “beni durevoli casa” (+0,6%) che con una quota di mercato del 45,4% si conferma il settore più incisivo della vendita diretta a domicilio in Italia. In flessione il “tessile” (-4,2%) e i “servizi” (-25,1%). In deciso aumento anche il numero degli incaricati alla vendita che hanno superato le 250mila unità: +17mila rispetto allo stesso periodo del 2008. «Se cresciamo e diamo possibilità occupazionali così marcate -continua Pozzoli- un motivo ci sarà. I consumatori si fidano sempre più di noi, delle nostre aziende, dei nostri incaricati e delle nostre professionalità. In un periodo così drammatico per l’economia e l’occupazione essere vicini alle persone e dare loro le giuste attenzioni assieme alla qualità di prodotti e servizi è la risposta migliore a tutte le domande». Secondo i dati Istat, infatti, le “vendite del commercio in sede fissa” hanno segnato, nel primo semestre dell’anno, una variazione negativa del 2%. Leggera flessione per la “grande distribuzione” (-0,1%), mentre i “negozi di vicinato” hanno subito un calo del 3,3%. Le vendite dei prodotti alimentari sono diminuite dell’1,6% e quelle dei “prodotti non alimentari” del 2,2% . |
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MARMOMACC |
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Marmomacc, la Mostra internazionale di Marmi, Pietre, Design e Tecnologie, in programma dal 30 settembre al 3 ottobre prossimi da mercoledì a sabato a Veronafiere (www. Marmomacc. Com), si conferma l’appuntamento mondiale di riferimento del comparto. Anche quest’anno l’offerta culturale e formativa di Marmomacc si presenta con un’ampia proposta di eventi e convegni che spaziano in tutto il mondo del marmo e dei suoi molteplici utilizzi curati da architetti e professionisti di fama internazionale. Tra gli imperdibili eventi di Marmomacc 2009, ne ricordiamo alcuni quali: Premio Internazionale Architetture di Pietra, Marmomacc incontra il design, Best Communicator Award, Progetto didattica e formazione 2009, Pietra Sostente, pietra sostenibile, Marbleous Garden. I principali convegni avranno come temi: Una didattica integrata - Venerdì 2 ottobre 2009, ore 10. 30 / Pietra Sostenente, Pietra Sostenibile - Venerdì 2 ottobre 2009, ore 15. 30 / Premio Internazionale Architetture di Pietra, Cerimonia di premiazione - Sabato 3 ottobre 2009 ore 10. 00. |
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