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LUNEDI
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Notiziario Marketpress di
Lunedì 07 Marzo 2011 |
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MODELLO DI COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE TELEMATICA DEI MODELLI 730-4
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L´agenzia delle entrate ha approvato il modello di comunicazione per la ricezione in via telematica, da parte dei sostituti di imposta, del risultato contabile del modello 730-4. La procedura facoltativa (Dm 7 maggio 2007 n. 63, disposizioni del Direttore dell´Agenzia del 23 gennaio 2008, 23 gennaio 2009 e 3 febbraio 2010) consente ai Caf di comunicare in via telematica il risultato finale dei modelli 730-4 e 730-4 integrativi all´Agenzia delle entrate che provvede a renderlo disponibile ai sostituti d´imposta. I soggetti che intendono avvalersi della suddetta modalità di ricezione del modello 730-4 dovranno presentare entro il 31 marzo 2011 il modello anche se lo avevano già presentato nel 2010 |
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UNIVERSITA.IT, IL QUOTIDIANO ON LINE D’INFORMAZIONE UNIVERSITARIA PIÙ LETTO DAGLI STUDENTI ITALIANI |
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Il sito ha sempre avuto come obiettivo primario quello di aiutare le nuove generazioni ad avere tutte le informazioni necessarie per vivere a pieno la propria esperienza universitaria. Un grande traguardo quello raggiunto da Universita.it, il sito che racchiude in sè tutto il mondo universitario, diventato oggi il quotidiano on line più letto e più visitato dai giovani studenti. Un portale fatto su misura per lo studente, ed è forse questo il segreto del suo successo che con la sua nuova interfaccia grafica è arrivato a contare fino a 6000 visite al giorno con una permanenza da parte dei lettori di più di 2 minuti. Un risultato che pone il sito come punto di riferimento fra gli studenti italiani, uno strumento capace di rispondere a tutte le domande, in cui ogni sezione è pensata per creare un nuovo servizio che agevoli e accompagni gli studenti in tutto il percorso universitario: dalla scelta della facoltà alle opportunità di studio all’estero, dai bandi per le borse di studio fino al riscatto della laurea. Di grande livello anche le collaborazioni a cui Universita.it partecipa ogni anno. Prossima infatti la sua presenza come partner alla manifestazioni Rome Mun (Model United Nations) 2011 ovvero la conferenza per studenti creata dall’Associazione Giovani nel Mondo per favorire la comprensione da parte dei giovani dei problemi di politica internazionale che si terrà a Roma dal 7 all’11 Marzo. Il sito ha sempre avuto come obiettivo primario quello di aiutare le nuove generazioni ad avere tutte le informazioni necessarie per vivere a pieno la propria esperienza universitaria, ed è per questo che ha deciso di aumentare le proprie sezioni, create e rinnovate proprio in collaborzione con gli utenti che in questi anni hanno espresso le proprie esigenze. Al suo interno, infatti oltre ad accurati primi piani di attualità e di cronaca è possibile trovare anche sezioni specifiche quali: News e Rubriche: notizie aggiornate quotidianamente sul mondo universitario con rubriche su argomenti di interesse generale come i “Prestiti d’onore”. La sezione delle news invece comprende: “Ammissione università, Eventi, Ricerca universitaria, Cronaca, Tecnologia, Curiosità, Università estere, Diritto allo studio, Sondaggi, Video, Leggi e offerta formativa, Orientamento, Indagini e editoriale”. Bandi: tutti i bandi per borse di studio, premi di laurea e concorsi che riguardano studenti e laureati, dove un alert di scadenza per la presentazione delle domane avvertirà lo studente delle selezioni ancora attive. Atenei: dedicata alla descrizione delle città e facoltà universitarie, con una maschera di ricerca per luogo e area di studi. Ammissione: Normativa, Bandi d’ammissione e, a breve, simulazione dei Test d’ammissione. Università si presenta: sezione di contenuti sponsorizzati dove le università presenteranno la propria offerta formativa. Istruzioni per l’Uso: consigli pratici e metodologici su “Laurea” (tesi di laurea, riscatto alla laurea, diploma di laurea) “Periodi di studio all’estero” (erasmus, sedi, borse di studio internazionali) “Curriculum” (consigli e compilazioni, allegati curriculum, certificazioni lingue straniere) “Lavoro” (tipologie,agevolazioni, ricercare e ottenere lavoro), “Sistema universitario” (offerta formativa universitaria, offerta post-universitaria, università telematica), “Percorsi professionali” (esami di abilitazione, praticantato, abilitazione all’estero) |
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ISTANZE DI SGRAVIO: INTESA AGENZIA DELLE ENTRATE E ORDINI COMMERCIALISTI LOMBARDIA
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Dal 1º marzo in Lombardia è più facile e rapido lo sgravio delle iscrizioni a ruolo di importo superiore ai € 516.456,90. Grazie al protocollo d’intesa siglato tra la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate e gli Ordini lombardi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, rappresentati dal Codis, i professionisti possono infatti contare su un canale dedicato per la trattazione delle istanze di sgravio. Come funziona il servizio: gli iscritti all’Ordine, muniti di apposita delega del contribuente, possono presentare all’ufficio territoriale dell’Agenzia competente le istanze di sgravio di importo superiore ai € 516.456,90 entro 20 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento, impegnandosi a corredarle di tutta la documentazione necessaria. Il vantaggio sia per l’Agenzia che per i professionisti consiste nella rapidità di trattazione di queste richieste che, in considerazione del rilevante importo, richiedono oltre che la lavorazione da parte delle Direzioni Provinciali anche l’autorizzazione della Direzione Regionale. Il protocollo siglato lo scorso febbraio nasce dalla collaborazione avviata nell’ambito del tavolo di lavoro congiunto Codis e Direzione Regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate per la semplificazione degli adempimenti fiscali e per rendere più fluidi e veloci i rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuenti. Secondo Ermanno Werthhammer, coordinatore del Codis, “la firma di questo protocollo d’intesa è l’ulteriore conferma di come un sereno e fattivo dialogo sia fondamentale e vincente per trovare soluzioni operative e organizzative che possano migliorare sempre più il rapporto e la fiducia tra fisco e contribuente”. “Come dimostra questo ulteriore protocollo d’intesa siglato con i professionisti - aggiunge il Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate, Carlo Palumbo - la collaborazione avviata con i commercialisti lombardi continua a produrre positivi risultati, nell’interesse di tutti i contribuenti, per la semplificazione fiscale e il miglioramento dei servizi offerti dall’amministrazione finanziaria”. Info: Direzione Regionale della Lombardia – Ufficio del Direttore Regionale – Via Manin 25, Milano - Tel. 0265504355/358 - Fax 0265504891 |
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ARRIVA L´UFFICIO SENZA CARTA GRAZIE ALL´ARCHIVIO DIGITALE |
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Con l´alleanza tra Archivist e Siseco, tutti i file, amministrativi e non, sono a portata di mouse con un click. Una copia di sicurezza si conserva in una "scatola nera" in ufficio e un´altra a 150 chilometri di distanza grazie a una soluzione con brevetto italiano ed europeo, 5 livelli di sicurezza e criptatura dei file con certificati a 4096 bit La carta sparisce dagli uffici per lasciare spazio all´archivio digitale. Una vera e propria rivoluzione per le aziende, che da un anno a questa parte sembrano essersi decise ad abbandonare il "pezzo di carta" per affidarsi alle nuove tecnologie, sempre più convenienti e sicure. «In realtà è dal 2004 che, per decreto ministeriale, le aziende possono archiviare i documenti amministrativi in modo telematico, ma finora c´è stata molta diffidenza nell´abbandonare la carta per affidarsi alla schermata di un computer» afferma Alvino Lancini, direttore commerciale di Archivist, società, che ha stretto una partnership commerciale con Siseco, azienda che si posiziona tra i leader italiani per la gestione del Crm. L´accordo riguarda Archibox, una soluzione con brevetto italiano ed europeo, 5 livelli di sicurezza e criptatura dei file con certificati a 4096 bit per l´archiviazione digitale che garantisce vantaggi immediati dietro pagamento di un canone fisso che parte da 2-300 euro mensili. «Finalmente sembra che le cose stiano cambiando: - spiega Lancini di Archivist, società nata a Carpi nel 1997 con una sede nel polo tecnologico di Dalmine - nel 2010 abbiamo registrato un aumento del 70% del fatturato rispetto all´anno precedente, arrivando ad avere 300 clienti attivi e 60/70 miliardi di documenti gestiti. Questo significa da una parte che nel settore c´è finalmente un´inversione di tendenza, seppur rallentata dalla crisi, e dall´altra che la soluzione che proponiamo incontra le esigenze del mercato». Anche nella strategia commerciale c´è stato un cambiamento: dal 2010 Archivist è infatti diventata partner di Siseco, azienda del milanese specialista in soluzione It e Crm. Un sodalizio che porta anche dei miglioramenti nelle prestazioni, dando vita a due soluzioni complementari. «Grazie all´integrazione tra il Crm e Archivist è possibile archiviare e gestire tutti i tipi di file, grazie a un sistema di ricerca federata in diversi database - dice Andrea Albanese, Channel & Alliance manager di Siseco -. Siamo due società piccole, flessibili e dinamiche. Possiamo venire incontro alle esigenze peculiari del cliente, che ha un unico interlocutore». Secondo un´analisi realizzata da Gartner, il boom dell´archiviazione telematica in Italia dovrebbe durare altri tre/cinque anni. «Si tratta di un mondo quasi inesplorato e ancora poco sfruttato, anche se per le aziende non è difficile percepire i vantaggi del digitale, soprattutto oggi che ogni società può dematerializzare circa il 98% dei propri documenti: la carta costa e oltretutto contribuisce all´inquinamento ambientale, i raccoglitori occupano spazio e richiedono una gestione accurata per poter ritrovare poi quello che serve. Con la nostra archiviazione digitale, invece, è facile ritrovare ogni tipo di documento, da quelli amministrativi alle proposte fatte ai clienti, alle mail con un click. Inoltre ogni file è criptato, nessun dipendente può esportare giga di dati, ma per gli utenti abilitati ogni reperimento avviene con facilità grazie a un accesso che rimane tracciato» aggiunge Lancini. Nel 2007, Archivist ha brevettato Archibox, una soluzione che consente di avere vantaggi immediati sulla gestione dei documenti, con costi contenuti e chiari. «Non si tratta di un prodotto, ma di un servizio che contiene tutto quello che serve per l´archiviazione digitale - spiega il direttore commerciale di Archivist, partner di Siseco-. Dietro pagamento di un canone pay per use il cliente ha la possibilità di conservare i dati grazie a un software di archiviazione e gestione documentale che viene dato in comodato d´uso gratuito. Ha poi un server dedicato, servizi di back up giornalieri e mensili pilotati da noi, disaster recovery con copia dei documenti conservata ad almeno 150 chilometri di distanza dalla sede dell´azienda e consulenza specifica». L´azienda ha quindi sempre a disposizione su web i propri dati, che sono conservati anche in una scatola nera in ufficio e in una sede distaccata. Archibox è adatto sia per le piccole aziende e i liberi professionisti, sia per comuni, istituti bancari e grandi società. «Il Crm di Siseco, il b.Com, e il sistema di archiviazione Archibox si possono integrare, in quanto b.Com lavora sui contatti, mentre Archibox è incentrato sui documenti - aggiunge Albanese -. La ricerca in locale di qualsiasi tipo di documento è più veloce e si possono trovare tutti i documenti in remoto». Siseco. Nata nel 1987, Siseco (www.Siseco.com è azienda leader nel settore It e sviluppa soluzioni rigorosamente "Made in Italy" grazie a un team interno di ingegneri e tecnici. I prodotti di punta sono Gat.crm, un sistema che vanta 10 anni di esperienza ed è utilizzato da oltre 31mila utenti, e b.Com il Crm di nuova generazione realizzato in un´ottica web 2.0, potente, innovativo e altamente personalizzabile. Le proposte Siseco sono le uniche fornite già con i dati della Guida Monaci integrati: un database completo con l´anagrafica di 500mila aziende italiane verificate pronto per essere utilizzato e l´innovativo sistema di Lead Generation Integrato al Crm, basato sulla formula "Pay per Lead". Sono oltre 300 le realtà in tutta Italia che utilizzano le piattaforme Siseco, tra queste Editalia (Istituto Gruppo Poligrafico Zecca dello Stato), Fastweb, Tre, Michelin, Il Sole 24 Ore, Telecom Italia, Editoriale Secondamano, Bottega Verde, Del Taglia Piscine |
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GIUSTIZIA ITALIANA: GIURISDIZIONE SULLE CONTROVERSIE INSTAURATE DAGLI IMMIGRATI PER CONTRASTARE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCRIMINATORI
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Con l’ordinanza numero 3670 del 15 febbraio 2011, per la prima volta, le Sezioni unite civili della Corte di cassazione hanno affermato che compete al giudice ordinario decidere sulle controversie instaurate dagli immigrati per contrastare provvedimenti amministrativi discriminatori. La vicenda riguarda una coppia di immigrati che si era rivolta al Tribunale perché il bonus bebè era stato riconosciuto dal comune di Brescia solo ai cittadini italiani. Il Comune si era costituito in giudizio sollevando una questione di giurisdizione secondo cui sulla legittimità degli atti amministrativi dovesse decidere il Tar. La Corte ha rigettato tale tesi perché sono in gioco interessi di rango costituzionale: “la Corte è intervenuta, per la prima volta, a regolare la giurisdizione in ordine ad un’azione antidiscriminazione rivolta contro un provvedimento autoritativo emesso da una pubblica amministrazione, stabilendo che, versandosi in materia di diritti soggettivi assoluti, come si desume dal quadro costituzionale, sovranazionale ed interno di riferimento, la giurisdizione debba appartenere esclusivamente al giudice ordinario ed i provvedimenti amministrativi discriminatori debbano ritenersi emessi in carenza di poteri. Nella specie, un Comune, dopo aver concesso un contributo per ogni nuovo nato alle famiglie non abbienti (cd. Bonus bebé), escludendo gli stranieri, ed aver subito in relazione a tanto, un’azione antidiscriminazione promossa da alcuni cittadini extracomunitari, disponeva, all’esito del provvedimento giurisdizionale che accertava la violazione del principio di parità ed estendeva il contributo ai genitori stranieri, la revoca del beneficio sia alle famiglie italiane che straniere. Anche questo provvedimento veniva denunciato come discriminatorio e, nel corso del giudizio civile, veniva contestata la giurisdizione del giudice ordinario, affermata, invece, dalla Suprema Corte sia con riferimento alla fase cautelare che a quella a cognizione piena dell’azione antidiscriminazione disciplinata dall’art. 4 del d.Lgs n. 215 del 2003 e 44 d.Lgs n. 286 del 1998” |
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GIUSTIZIA TEDESCA: RIVENDITA DI SOFTWARE USATO - RINVIO DELLA QUESTIONE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA
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Un tribunale tedesco ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea (Cge) di chiarire se una società può vendere le versioni usate di programmi per elaboratore (software) originalmente acquistato tramite download. La questione è stata sollevata nell´ambito di una causa intrapresa da Oracle contro usedSoft, ove la prima società sostiene che la vendita di licenze software usate è illegale. La Prima sezione Civile della Corte federale tedesca ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di intervenire. Usedsoft ha detto che ha accolto con favore il rinvio. "Chiedere alla Corte Europea una sentenza definitiva è una decisione logica e corretta", ha dichiarato l´amministratore delegato di usedSoft Peter Schneider. "In definitiva, la rivendita di software usato è basato sulla normativa europea, la questione che deve essere chiarita riguarda tutta l´Europa" |
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GIUSTIZIA EUROPEA: PRENDERE IN CONSIDERAZIONE IL SESSO DELL’ASSICURATO QUALE FATTORE DI RISCHIO NEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE COSTITUISCE UNA DISCRIMINAZIONE
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La regola dei premi e delle prestazioni unisex si applicherà a partire dal 21 dicembre 2012. La direttiva 2004/113/Ce vieta qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura. In linea di principio, essa vieta di prendere in considerazione il criterio del sesso per calcolare i premi e le prestazioni assicurative dei contratti di assicurazione conclusi dopo il 21 dicembre 2007 (termine ultimo per la trasposizione della direttiva). Essa prevede però un’eccezione in virtù della quale gli Stati membri possono, a partire da tale data, autorizzare delle deroghe alla regola dei premi e delle prestazioni unisex, a condizione che possano garantire che i dati attuariali e statistici su cui si basano i loro calcoli sono affidabili, regolarmente aggiornati e a disposizione del pubblico. Le deroghe sono consentite solo se la legislazione nazionale non ha già applicato la regola dei premi e delle prestazioni unisex. Cinque anni dopo il termine ultimo per la trasposizione della direttiva, ossia il 21 dicembre 2012, gli Stati membri devono riesaminare la motivazione delle deroghe, tenendo conto dei più recenti dati attuariali e statistici e della relazione presentata dalla Commissione tre anni dopo la data di recepimento della direttiva. La Association belge des Consommateurs Test‑achats Asbl e due privati cittadini hanno adito la Cour constitutionnelle belga con un ricorso volto all’annullamento della legge belga che ha trasposto la direttiva. Nell’ambito di tale ricorso il giudice belga ha chiesto alla Corte di giustizia di esaminare la validità della deroga prevista dalla direttiva in rapporto a norme di diritto superiore e più precisamente alla luce del principio della parità tra uomini e donne sancito dal diritto dell’Unione. Nella sua sentenza odierna, la Corte sottolinea anzitutto che, ai sensi dell’art. 8 Tfue, l’Unione mira, nelle sue azioni, ad eliminare le ineguaglianze nonché a promuovere la parità tra uomini e donne. Nella realizzazione progressiva di tale parità spetta al legislatore dell’Unione stabilire il momento del proprio intervento, tenendo conto dell’evoluzione delle condizioni economiche e sociali nell’Unione stessa. La Corte precisa poi che è in questo senso che il legislatore dell’Unione ha disposto, nell’ambito della direttiva, che le differenze nei premi e nelle prestazioni risultanti dall’utilizzo del sesso come fattore nel calcolo dei medesimi dovevano essere abolite entro e non oltre la data del 21 dicembre 2007. Tuttavia, poiché al momento dell’adozione della direttiva costituiva pratica diffusa, nella fornitura dei servizi assicurativi, l’utilizzo di fattori attuariali correlati al sesso, il legislatore era legittimato a mettere in atto l’applicazione della regola dei premi e delle prestazioni unisex in modo graduale, con opportuni periodi transitori. La Corte ricorda che la direttiva derogava alla regola generale dei premi e delle prestazioni unisex, da essa stessa stabilita, concedendo agli Stati membri la facoltà di decidere, prima del 21 dicembre 2007, di autorizzare differenze proporzionali nei premi e nelle prestazioni individuali qualora il fattore sesso sia determinante nella valutazione dei rischi, sulla base di pertinenti e accurati dati attuariali e statistici. Tale facoltà verrà riesaminata cinque anni dopo il 21 dicembre 2007, tenendo conto di una relazione della Commissione; tuttavia, dal momento che nella direttiva manca una norma in merito alla durata di applicazione di tali differenze, gli Stati membri che hanno fatto uso della facoltà suddetta sono autorizzati a consentire agli assicuratori di applicare tale trattamento ineguale senza limiti di tempo. In tali circostanze esiste, a giudizio della Corte, un rischio che la deroga alla parità di trattamento tra donne e uomini prevista dalla direttiva sia permessa dal diritto dell’Unione a tempo indefinito. Pertanto, una disposizione che consenta agli Stati membri interessati di mantenere senza limiti di tempo una deroga alla regola dei premi e delle prestazioni unisex è contraria alla realizzazione dell’obiettivo della parità di trattamento tra donne e uomini e deve essere considerata invalida alla scadenza di un adeguato periodo transitorio. Di conseguenza, la Corte dichiara che, nel settore dei servizi assicurativi, la deroga alla regola generale dei premi e delle prestazioni unisex è invalida con effetto alla data del 21 dicembre 2012. (Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 1° marzo 2011 nella causa C-236/09 Association belge des Consommateurs Test-achats Asbl e a.) |
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GIUSTIZIA EUROPEA: IL TRIBUNALE RIDUCE LE AMMENDE DI TALUNI PARTECIPANTI ALL´INTESA SULLE APPARECCHIATURE DI COMANDO CON ISOLAMENTO IN GAS
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Il Tribunale riduce le ammende di taluni partecipanti all´intesa sulle apparecchiature di comando con isolamento in gas Conferma, tuttavia, l’ammenda di Eur 396, 6 milioni a carico della Siemens Germania Con decisione 24 gennaio 2007, la Commissione ha inflitto ammende per complessivi Eur 750 712 500 a venti società, poiché hanno partecipato ad un’intesa sul mercato delle apparecchiature di comando con isolamento in gas (Gis). Le pratiche anticoncorrenziali consistevano, in particolare, in un coordinamento a livello mondiale della vendita di progetti di Gis che implicava la ripartizione dei mercati, l’attribuzione di quote e il mantenimento delle stesse, l’assegnazione di progetti di Gis a produttori prestabiliti e la manipolazione delle procedure di gara per garantire che i contratti fossero aggiudicati a tali produttori. L’infrazione consisteva altresì nella fissazione dei prezzi mediante complessi accordi sui progetti di Gis che non venivano assegnati, nella risoluzione dei contratti di licenza stipulati con società non appartenenti all’intesa e nello scambio di informazioni commerciali sensibili. Tra le società sanzionate figurano la Alstom, la Areva, la Schneider Electric Sa, la Siemens Ag, la Siemens Aktiengesellschaft Österreich, la Siemens Transmission & Distribution Sa (Sehv), la Siemens Transmission & Distribution Ltd. (Reyrolle) e la Va Tech Transmission & Distribution Gmbh & Co Keg (Keg). L’ammenda più elevata, pari a Eur 396 562 500, è stata inflitta alla Siemens Ag. Alstom ha partecipato all’intesa fino a quando le sue attività nel settore in questione sono state cedute al gruppo Areva. Infatti, le attività nel settore considerato delle controllate Areva T & D Sa e Areva T & D Ag, ormai detenute dalla Areva T & D Holding Sa e dalla Areva, hanno proseguito la partecipazione all’intesa nel corso degli ultimi quattro mesi. Conseguentemente: - alla Alstom è stata inflitta un’ammenda individuale di Eur 11 475 000 ed una, in solido con la Areva T & D Sa, di Eur 53 550 000; - alla Areva T & D Sa è stata inflitta un’ammenda di Eur 53 550 000, in solido con la Alstom, di cui Eur 25 500 000 da pagare in solido con la Areva, la Areva T & D Holding e la Areva T & D Ag. La Commissione ha irrogato ammende anche ad altre imprese tenendo conto della loro struttura, nonché della durata della partecipazione di ciascuna all’infrazione: - Reyrolle: Eur 22 050 000; - Siemens Österreich e Keg: Eur 12 600 000 in solido con la Reyrolle; - Sehv e Magrini: Eur 22 050 000, di cui Eur 17 550 000 in solido con la Reyrolle e Eur 4 500 000 in solido con la Schneider Electric. Le società sanzionate hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunale chiedendo l’annullamento della decisione della Commissione ed, eventualmente, la riduzione delle rispettive ammende. Quanto alla Alstom e alle società del gruppo Areva, il Tribunale considera che, per valutare la fondatezza della maggiorazione del 50% dell’importo di base, decisa dalla Commissione per il loro ruolo di capofila dell’infrazione, occorre comparare il loro comportamento con quello di altre imprese coinvolte nell’intesa. Il Tribunale constata che sussiste una differenza sostanziale tra la durata di esercizio delle funzioni di «segretaria europea» dell’intesa da parte della Siemens e la durata di esercizio di queste stesse funzioni da parte dell’impresa diretta dalla Alstom e dalle società del gruppo Areva. Esso considera che i principi di uguaglianza e di proporzionalità esigono che la maggiorazione dell’importo di base dell’ammenda vari in ragione del periodo durante il quale dette imprese sono state capofila dell’infrazione. Di conseguenza, stabilendo una maggiorazione dell’importo di base dell’ammenda uguale per la Alstom e le società del gruppo Areva, da un lato, e per la Siemens, dall’altro, la Commissione non ha rispettato detti principi. Il Tribunale annulla la decisione della Commissione su tale punto e decide di ridurre la maggiorazione dell’importo di base delle ammende a carico della Alstom e delle società del gruppo Areva. Infligge, così, le seguenti ammende: - Alstom: Eur 10 327 500; - Alstom: Eur 48 195 000, in solido con la Areva T & D Sa; Eur 20 400 000 dell’importo dovuto dalla Areva T & D Sa sono da pagarsi in solido tra quest’ultima e le società Areva T & D Ag, Areva e Areva T & D Holding Sa. Quanto alle società Siemens Österreich, Keg, Siemens Transmission & Distribution Ltd (Reyrolle), Siemens Transmission & Distribution Sa (Sehv) nonché Magrini, il Tribunale ritiene, anzitutto, che la Commissione sia incorsa in errore constatando un’infrazione da parte loro per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2002. Precisa, quindi, che, riguardo all’imputazione del comportamento delle imprese che hanno partecipato all’intesa e all’applicazione delle regole sulla solidarietà nel pagamento delle ammende, le entità giuridiche che hanno partecipato in proprio ad un’infrazione e che sono state successivamente rilevate da un’altra società continuano a rispondere personalmente del proprio comportamento illecito precedente allorché non sono state assorbite sic et simpliciter dall’acquirente, ma hanno proseguito le proprie attività quali controllate. In tale ipotesi, l’acquirente potrebbe solo essere considerato responsabile del comportamento della controllata a partire dal momento dell’acquisizione, qualora la controllata prosegua l’infrazione e sia dimostrabile la responsabilità della nuova controllante. Il Tribunale considera che identico principio deve applicarsi, peraltro, laddove, anteriormente alla sua acquisizione, la società rilevata abbia partecipato all’infrazione non a titolo personale, ma quale controllata di un altro gruppo, com’è stato per la Sehv e la Magrini. Il Tribunale constata, poi, che la solidarietà nel pagamento dell’ammenda attiene unicamente al periodo di infrazione durante il quale le diverse società formavano un’unica entità economica e costituivano un’impresa ai sensi del diritto della concorrenza. Esso ritiene, inoltre, che spetti alla Commissione determinare la quota-parte che ciascuna società deve sopportare rispetto ai propri condebitori in solido per il comportamento illecito, per un periodo preciso. In mancanza di indicazioni della Commissione al riguardo, si deve considerare che essa imputi loro in uguale misura la responsabilità del suddetto comportamento. Il Tribunale considera che, non stabilendo l’importo delle ammende inflitte alla luce della durata della partecipazione all’intesa delle diverse società nell’ambito di una stessa impresa, la Commissione ha violato il principio di individualità delle pene e delle sanzioni. Di conseguenza, il Tribunale decide di annullare la decisione della Commissione relativamente al calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta alla Sehv e alla Magrini e alla determinazione degli importi da pagarsi in solido tra le società appartenenti al gruppo Va Technologie. Il Tribunale fissa le ammende seguenti: - Siemens Transmission & Distribution Sa (Sehv) e Magrini, in solido con la Schneider Electric Sa: Eur 8 100 000; - Siemens Transmission & Distribution Ltd (Reyrolle), in solido con le società Siemens Ag Österreich, Keg, Siemens Transmission & Distribution Sa (Sehv) e Magrini: Eur 10 350 000; - Siemens Transmission & Distribution Ltd (Reyrolle), in solido con la Siemens Ag Österreich e la Keg: Eur 2 250 000; - Siemens Transmission & Distribution Ltd (Reyrolle): Eur 9 450 000. Quanto alla Siemens Ag, il Tribunale respinge tutti gli argomenti da essa addotti e conferma a suo carico l’ammenda di Eur 396 562 500. (Sentenze de Tribunale dell’Unione europea del 3 marzo 2011 nelle cause causa T-110/07 e.A. Siemens Ag/commissione; T-117/07 e T-121/07, Areva, Areva T & D Holding Sa, Areva T & D Sa, Areva T & D Ag, Alstom e cause riunite da T-122/07 a T-124/07, Siemens Ag Österreich, Va Tech Transmission & Distribution Gmbh & Co. Keg, Siemens Transmission & Distribution Ltd., Siemens Transmission & Distribution Sa, Nuova Magrini Galileo Spa / Commissione) |
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PRIVACY: PRENOTAZIONI E RITIRO ANALISI IN FARMACIA |
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Via libera del Garante privacy alla possibilità per i cittadini di prenotare visite specialistiche, pagare il ticket e ritirare referti medici direttamente presso il proprio farmacista. Occorrono però rigorose misure a protezione dei dati personali. E´ questo il contenuto del parere favorevole dell´Autorità sullo schema di decreto del Ministero della salute relativo all´erogazione di nuovi servizi sanitari da parte delle farmacie. Senza doversi recare alla Asl o in ospedale si potrà utilizzare la postazione collegata al Cup presente nelle farmacie, anche in quelle rurali. Il parere dell´Autorità, reso su una versione di decreto che tiene conto di approfondimenti e indicazioni forniti dall´Ufficio del Garante, prevede ulteriori condizioni volte ad innalzare il livello di protezione dei dati. Oltre alle indicazioni già recepite nello schema di decreto dovranno essere quindi introdotti altri accorgimenti finalizzati a garantire l´accesso al referto da parte degli operatori solo per effettuare la consegna all´utente e ad impedire che vengano create banche dati di referti digitali presso le farmacie. Il Ministero, inoltre, dovrà individuare adeguati tempi di conservazione dei referti digitali. Particolare riservatezza sarà chiesta agli operatori della farmacia che dovranno essere sottoposti a regole di condotta analoghe al segreto professionale. Nello schema di decreto presentato al Garante erano comunque già presenti precise forme di tutela, in particolare, quella che prevede l´obbligo di informare chiaramente l´utente ed acquisirne il consenso al trattamento dei dati personali prima di erogare il servizio. In caso di invio di sms o email da parte del Cup, per ricordare, confermare o disdire la prenotazione, lo schema prevede che i messaggi non debbano contenere alcuna informazione sulla tipologia o l´esito della prestazione. Così come non devono essere conservate copie dei documenti esibiti per il riconoscimento dai cittadini. La postazione collegata al Cup inoltre dovrà essere protetta da adeguate distanze di cortesia ed i referti consegnati in busta chiusa. Per assicurare che le misure di sicurezza rispettino un elevato standard e siano applicate in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, il decreto del ministero prevede infine che esse siano definite in accordi regionali, correlati ad un accordo collettivo nazionale, per i quali è previsto che venga acquisito il parere del Garante |
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PRIVACY: PIÙ TUTELA PER I DISABILI CHE ACQUISTANO UN´AUTOVETTURA |
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Asl e concessionari devono trattare solo i dati personali effettivamente necessari. Privacy più tutelata per i disabili che acquistano un´autovettura usufruendo dei benefici fiscali. La chiede il Garante prescrivendo ad Asl e concessionarie di limitare il trattamento dei dati sulla salute dei disabili a quelli strettamente necessari. Le strutture sanitarie pubbliche e le commissioni mediche che accertano le varie forme di disabilità dovranno redigere le certificazioni sanitarie, necessarie per l´acquisto di autoveicoli a tassazione agevolata (iva ridotta al 4%, esenzione del bollo ecc.), indicando solo i dati personali effettivamente necessari per la concessione delle agevolazioni fiscali di legge. Giro di vite anche per i concessionari di autoveicoli che dovranno trattare solo dati indispensabili per istruire la pratica di acquisto da parte di un disabile e dovranno conservare i dati per eventuali controlli non oltre i limiti di prescrizione dei diritti e di conservazione delle scritture contabili. I concessionari, inoltre, dovranno fornire ai disabili un´informativa completa sulla raccolta e uso dei loro dati, e dovranno indicare espressamente che le informazioni fornite, anche quelle sulla salute, potranno essere comunicate alle officine autorizzate nel caso siano da apportare eventuali adattamenti sui veicoli acquistati. In quest´ultima ipotesi il concessionario dovrà anche acquisire il consenso dell´acquirente. Trascorsi dieci anni i dati personali, compresi quelli sanitari, se non sussistono altre esigenze di conservazione (es. Controversie giudiziarie pendenti) dovranno essere distrutti, cancellati o trasformati in forma anonima. Considerata inoltre, l´ampiezza e la delicatezza delle informazioni trattate l´Autorità raccomanda a concessionari, imprese e officine autorizzate di adottare adeguate misure di sicurezza. Le pratiche dovranno essere collocate in locali opportunamente protetti da intrusioni indebite e l´accesso alle informazioni dovrà essere consentito solo al personale autorizzato. Se i dati vengono trattati elettronicamente dovranno essere previsti adeguati sistemi di autenticazione e autorizzazione. Il provvedimento (di cui è stato relatore Giuseppe Fortunato) fa chiarezza su alcune problematiche presentate al Garante da Federauto in un settore in cui circolano quantità sproporzionate di documenti e dati delicatissimi, molti dei quali non indispensabili e spesso consegnati spontaneamente dagli stessi disabili |
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PRIVACY: CONTENZIOSO PENALE SUL LAVORO |
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L´azienda non può accedere ai file del dipendente, ma può conservarli per far valere i suoi diritti. Il diritto alla riservatezza dei lavoratori deve essere bilanciato con la possibilità per le imprese di tutelarsi nell´ambito di eventuali procedimenti penali. Lo ha chiarito il Garante decidendo sul ricorso di un dipendente che chiedeva al suo ex datore di lavoro di cancellare alcune cartelle personali presenti nel computer portatile restituito dopo il licenziamento, opponendosi ad ogni ulteriore uso dei suoi dati contenuti nel pc. Nelle cartelle personali erano infatti conservate e-mail, fotografie e altra documentazione di esclusiva valenza personale. Nel corso dell´istruttoria, la società ha però affermato che proprio in quel materiale potevano essere presenti prove della concorrenza sleale posta in essere dal dipendente insieme ad altri colleghi. L´azienda intendeva quindi mettere l´hard disk del computer, senza alterazione alcuna, a disposizione dell´autorità giudiziaria al fine di far valere i propri diritti. Il Garante (con un provvedimento di cui è stato relatore Giuseppe Chiaravalloti) non ha accolto la richiesta avanzata dall´interessato di far cancellare i dati, ma ha deciso di inibire alla società l´accesso alle cartelle private poiché il trattamento dei dati personali estranei all´attività lavorativa avrebbe violato i principi di pertinenza e non eccedenza previsti dal Codice della privacy. L´autorità ha però riconosciuto il diritto dell´impresa di conservare i file del dipendente al fine di poterli eventualmente presentare come prova nell´ambito del contenzioso penale. L´acquisizione dei dati nel procedimento dovrà comunque avvenire su precisa disposizione del giudice |
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PRIVACY: RICERCA EPIDEMIOLOGICA SUI MILITARI IN BOSNIA
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Via libera del Garante della privacy alla pubblicazione su siti e quotidiani dell´informativa riguardante un progetto di sorveglianza epidemiologica che prevede lo scambio di dati personali tra il Ministero della difesa e l´Istituto superiore di sanità di oltre 130mila militari impegnati in Bosnia – Herzegovina e nel Kosovo tra il 1995 e il 2004 e di un campione di altri militari mai impegnati in teatri operativi all´estero nello stesso periodo. L´obiettivo del progetto è quello di valutare se la permanenza nei Balcani, ove è stato fatto uso di munizioni ad uranio impoverito, abbia avuto dirette conseguenze sullo stato di salute dei soldati impegnati nelle missioni di pace in quei territori, in particolare riguardo all´incidenza di tumori. Il progetto prevede che il Ministero della difesa fornisca i dati personali dei militari (nome, cognome, data di nascita, forza armata, grado e reparto di appartenenza…) all´Istituto superiore di sanità che li incrocerà con quelli contenuti nella banca dati nazionale delle cause di morte dell´Istat e con la banca dati schede di dimissioni ospedaliere messa a disposizione dal Ministero della salute. Per realizzare la ricerca è necessario che tutte le persone coinvolte siano informate riguardo al trattamento dei loro dati. Di conseguenza - stante l´ingente numero degli interessati, la difficoltà di raggiungere tutti i militari coinvolti (gran parte dei quali risulterebbero non più in servizio) e la mancanza di un archivio centralizzato e aggiornato contenente i nominativi e i recapiti del personale militare in servizio nel periodo considerato - l´Istituto superiore di sanità e il Ministero della difesa hanno deciso di avvalersi di quanto previsto dal codice deontologico per il trattamento dei dati a fini statistici e scientifici e di adottare una modalità di pubblicità del progetto che consenta di non rendere l´informativa ai singoli interessati quando l´impiego di mezzi risulti sproporzionato al diritto tutelato. La modalità sottoposta al Garante prevede la pubblicazione dell´informativa sui siti del Ministero della difesa, delle singole Forze Armate e delle associazioni del personale in quiescenza, oltre che su due quotidiani di larga diffusione nazionale. Nel dare il suo via libera, l´Autorità (con un provvedimento di cui è stato relatore Mauro Paissan) ha però richiesto, allo scopo di assicurarne la massima conoscibilità, che l´informativa venga pubblicata anche sul sito dell´Istituto superiore di sanità e che essa sia agevolmente reperibile e visibile sui suddetti siti sino alla conclusione del progetto |
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BRESCIA: IL TEMPORARY MANAGEMENT COME STRUMENTO DI CRESCITA E DI INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA PER LE PMI - 10 MARZO 2011 |
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Giovedi’ 10 Marzo 2011 – Dalle Ore 16.00 Alle Ore 18.00, presso l’Aib Associazione Industriale Bresciana – Via Cefalonia 60, Brescia si svolgerà l’incontro “Il Temporary Management Come Strumento Di Crescita E Di Innovazione Organizzativa Per Le Pmi”. Nel corso dell’incontro verrà presentato il libro di Maurizio Quarta Dato il numero limitato di posti si prega di confermare la propria presenza a Education@aib.bs.it . Dopo il saluto di benvenuto di Laura Galliera, Responsabile Settore Education - Associazione Industriale Bresciana, Carlotta Cardani, Hr Manager di Prem1er Srl – Brescia introdurrà i lavori, dando la parola a Maurizio Quarta - Managing Partner - Temporary Management and Capital Advisors – Milano, che tratterà il tema Il Temporary Management. Fabio Gradaschi – Responsabile Settore Economia e Centro Studi - Associazione Industriale Bresciana confermerà il supporto di Aib per il Temporary Management |
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CASTELLANZA: IL TEMPORARYMANAGEMENT COME STRUMENTO DI CRESCITA PER LE PMI - 16 MARZO 2011
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Presso l’Università Carlo Cattaneo –Liuc, Piazza Soldini 5, Castellanza(va) il prossimo 16 marzo 2011, ore 15.30-19.00 si svolgerà il convegno Il Dopo il salutodibenvenutoe e la presentazione dell’evento a cura di Andreasalis, Responsabileufficioandafvarese, e di Michaeltesch, Presidentesezionelombardiaandaf, saranno svolte le seguenti relazioni: Dinamiche e nuovi bisogni nel mondo delle Pmi di Andrea Martone, Docente di Organizzazione aziendale Liuc, Il Temporarymanagement come strumento di crescita per le Pmi di Maurizio Quarta, Managingpartner di Temporary Management & Capital Advisors, Milano - Coordinatore Nazionale per l’Italia dell’Institute of Interim Management, Milano e Uk, Come lavora un Temporarymanager in una Pmi di Enzo Urbani, Ad Temporary e Vittorio Biassoni, Corporate Controllertemporary, La visione dei manager di Michele Ferraioli, Presidente Adai Federmanagervarese, Il Temporarymanagement visto dalla Kpmg di Ivan Spertini, Partner Kpmg, La finanza a sostegno delle Pmi –Il “Sistema Como per lo sviluppo delle Pmi innovative” di Lino Moscatelli, Consigliere Delegato di Como Venture |
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UNIVENDITA: L’ECCELLENZA DELLA VENDITA DIRETTA CRESCE NETTAMENTE IN UN PERIODO DIFFICILE
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Il primo anno di attività di Univendita (Unione italiana vendita diretta) si è chiuso con un incremento del fatturato delle aziende associate del 9% rispetto al 2009 che si è assestato sugli 823 milioni di euro. «Un dato eloquente -è il primo commento di Luca Pozzoli, presidente di Univendita-, raggiunto nell’anno da tutti considerato il peggiore sia per problematiche inerenti l’occupazione sia per l’andamento e la tenuta dell’economia italiana». Nel dettaglio, il settore più dinamico è stato quello dei “beni durevoli casa” (+12,6%), seguito da “cosmesi e accessori moda” (+5,8%). Da segnalare che tra gli “altri beni e servizi” (in crescita del 23,3%) spicca, con un brillante +46,3%, il settore “viaggi e turismo”. In calo il comparto “beni di consumo casa” (-20,9%). «Considerato che Univendita è nata solamente nel mese di settembre dello scorso anno -prosegue Pozzoli- e che le aziende associate sono tra le migliori in termini di qualità e professionalità, il risultato ci gratifica, ma non ci sorprende: siamo consapevoli delle nostre potenzialità e del ruolo, sempre più attivo, che la vendita diretta a domicilio si sta ritagliando nel panorama economico del Paese». Dati che assumono ancora maggiore incidenza se confrontati ai dati Istat relativi al risparmio e al potere d’acquisto delle famiglie italiane. Nel 2010, infatti, secondo l’istituto di ricerca la propensione al risparmio delle famiglie italiane è diminuito dello 0,9% rispetto al 2009, mentre il potere d’acquisto è diminuito ulteriormente dell’1,2% nell’anno appena trascorso. Cifre che preoccupano Confcommercio che ha lanciato l’allarme relativo ai consumi tornati, dice l’associazione di categoria, «ai livelli del 1999». «Valutando questi dati -conclude Pozzoli-, emerge chiaro che le famiglie italiane oltre ad attraversare un periodo difficile, stanno anche modificando radicalmente le proprie abitudini al consumo. Le aziende associate Univendita propongono beni di qualità elevata, ma soprattutto sono vicine ai propri clienti grazie alla rete di incaricati che, ogni giorno, si trovano a contatto con le persone e riescono a intuire i propri bisogni e desideri. La qualità dei prodotti delle aziende associate Univendita e la professionalità degli incaricati alla vendita hanno portato risultati positivi in un anno difficile come il 2010». Innovazione, sviluppo, credibilità, alti standard etici. Sono queste le parole chiave contenute nello statuto di Univendita, associazione di categoria nata nel 2010 che raggruppa le aziende di eccellenza della vendita diretta a domicilio. L’associazione, con sede a Milano, è stata fondata da sette aziende: Tupperware Italia, Vorwerk Folletto, Just Italia, Dalmesse Italia, Vorwerk Contempora, Cartorange e Jafra Cosmetics per dare vita a una realtà che mira a “riunire l’eccellenza delle imprese di vendita diretta a domicilio” con l’obiettivo “di rafforzare la credibilità e la reputazione del settore tra i consumatori e le istituzioni”. Info: Univendita - www.univendita.it |
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