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LUNEDI
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Notiziario Marketpress di
Lunedì 06 Giugno 2011 |
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G8: DICHIARAZIONE FINALE SU INTERNET, IP E PROPRIETÀ INTELLETTUALE |
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La dichiarazione finale del G8 di Deauville può essere consultata digitando il seguente indirizzo internet: http://www.G20-g8.com/g8-g20/g8/english/live/news/renewed-commitment-for-freedom-and-democracy.1314.html. Su Internet, il punto 15 recita: With regard to the protection of intellectual property, in particular copyright, trademarks, trade secrets and patents, we recognize the need to have national laws and frameworks for improved enforcement. We are thus renewing our commitment to ensuring effective action against violations of intellectual property rights in the digital arena, including action that addresses present and future infringements. We recognize that the effective implementation of intellectual property rules requires suitable international cooperation of relevant stakeholders, including with the private sector. We are committed to identifying ways of facilitating greater access and openness to knowledge, education and culture, including by encouraging continued innovation in legal on line trade in goods and content, that are respectful of intellectual property rights. Sul mercato il punto 29 prevede: We agree on the necessity of a level playing field in the innovation area, including a strong and robust intellectual property system as an incentive to innovation and a catalyst for growth. We acknowledge the important role of the World Intellectual Property Organization (Wipo) in developing a broad approach to intellectual property in support of business friendly, robust and efficient national intellectual property systems. Renewing our support to the principles of the patent system, we attach great importance to its promotion and development. We encourage increased international action to strengthen patent quality, and call for improved diffusion of patent information, particularly critical for Smes and research centres. We support transparency in technology markets and call for the improvement of market places for trading rights. We invite Wipo, in close cooperation with Member States and other relevant entities, to intensify its work in these three areas. In addition we note the importance of enforcement in order to incentivise innovation and protect innovation once developed |
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SOTTO SEQUESTRO IL SITO GAMETERNITY
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Il Nucleo di Polizia Tributaria di Firenze, per ordine della Procura della Repubblica del Tribunale di Arezzo, ha posto sotto sequestro il sito Gameternity - (http://www.gameternity.com/ - portale che tratta di Videogame, Anime, Manga, è stato posto dal. Lo stesso Nucleo di Polizia ha sequestrato anche il sito http://www.downloadzone.altervista.com/ , apparentemente collegato al portale Gameternity. Nella Home Page si legge "Sito sottoposto a sequestro in esecuzione di provvedimento dell´Autorità Giudiziaria - si può leggere nell´avviso - Procedimento penale nr. 3952/11 - Mod. 21, incardinato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Arezzo". Il portale, dal quale era possibile scaricare giochi, guide e cheat, riportava in Home Page la seguente dicitura: "Tutti i download di roms presenti sono protetti dal copyright dei rispettivi autori, e sono intesi solo come scopo dimostrativo, assolutamente gratuito e non commerciale - si legge in un disclaimer sul sito - Nel caso non aveste l´originale regolarmente acquistato dovete eliminarlo 24 ore dopo averlo scaricato, in caso contrario sarete voi a dovervene assumere tutte le responsabilità del caso. Lo staff di Gameternity.com non ha alcuna responsabilità sull´uso illecito che gli utenti fanno di questi file" |
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I TE’ DI ANES: UN’INIZIATIVA DEL GRUPPO EDITORIA ON LINE – NEW MEDIA |
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Nascono “I Te’ di Anes”, un nuovo ciclo di quattro conversazioni organizzato da Anes – Associazione Nazionale Editoria Periodica Specializzata – destinato al confronto sull’utilizzo del digitale e dei new media nelle aziende editoriali. Si tratta di incontri dal taglio informale e molto concreto, su temi di grande interesse per le aziende che operano nell’editoria specializzata e di settore, definiti sulla base di una recente indagine tra i Soci Anes, che ha messo in luce le esigenze di formazione e informazione più urgenti. “L’obiettivo è creare momenti di scambio di esperienze tra i Soci sulle sfide che, ogni giorno, le aziende editoriali condividono e affrontano nella transizione dai media tradizionali ai new media”, ha detto Mara Soldera del Sole 24 Ore, coordinatrice del Gruppo di lavoro Editoria On Line – New Media di Anes, che ha ideato e realizzato il progetto. L’iniziativa non sostituisce il ruolo di approfondimento tipico delle iniziative di formazione vera e propria, ma intende sviluppare il ruolo dell’Associazione come “network” di esperienze. Si tratterà infatti di incontri brevi e informali, in un contesto poco strutturato e atto a favorire le interrelazioni fra Soci, che tengano conto anche delle esigenze di informazione di chi non riesce a conciliare i tempi della formazione tradizionale con gli impegni lavorativi. Il primo argomento affrontato sarà l’e-mail marketing, a cura di Armando Garosci, Responsabile Progetti Editoriali Largo Consumo, che dialogherà con Elisa De Portu, Marketing Manager di Diennea-magnews e con i partecipanti su alcuni aspetti fondamentali di questo innovativo strumento di marketing: obiettivi dell’azione, normativa sulla raccolta dei nominativi, profilazione degli utenti, scelta della piattaforma, regole della comunicazione e netiquette, analisi dei comportamenti, qualità del dato e manutenzione della base. L’appuntamento è mercoledì, 8 giugno, dalle ore 17.00 alle 19.00, a Milano, al Caffè di piazza Erculea 5. Info: Anes - Associazione Nazionale Editoria Periodica Specializzata - Via Pantano 2, 20122 Milano - ph 02805 7777 - 028054184 - fax 028054184 - www.Anes.it – info@anes.It |
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UDINE: “L’INNOVAZIONE VA IN CITTÀ”, PREMIATE LE CLASSI VINCITRICI - CONSEGNATE 13 NUOVE LAVAGNE MULTIMEDIALI ALLE CLASSI DEI PROGETTI VINCITORI - IL PREMIO SPECIALE, UN’INNOVATIVA AULA MULTIMEDIALE PORTATILE, È ANDATO ALLA 1^A DELL’EX ELLERO |
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Dal Top-flop alle “Gocce di energia”, dagli Eco-distributori al “Ricicludine Game”. Sono solo alcuni dei 14 progetti che si sono aggiudicati l’edizione di quest’anno del concorso “L’innovazione va in città”. Le premiazioni, che si sono svolte il 30 maggio a palazzo D’aronco alla presenza del sindaco Furio Honsell e dell’assessore all’Innovazione Paolo Coppola, hanno svelato anche il premio speciale segreto: un’innovativa aula multimediale portatile. Questo superpremio è andato alla classe 1^A della scuola secondaria di primo grado via Divisione Julia (ex Ellero), che ha presentato il progetto “Top-flop”, una rivisitazione del gioco dell’oca improntata su tematiche riguardati l’ambiente e la sicurezza. Gli altri progetti vincitori si sono suddivisi le 13 lavagne multimediali messe in palio dal Comune, dei dispositivi elettronici delle dimensioni di una tradizionale lavagna didattica, sui quali è possibile disegnare usando dei pennarelli virtuali oppure interagire con il computer toccando la lavagna stessa con un qualunque oggetto, o semplicemente con le dita. Gli ambiti premi sono andati alle classi 1^A e B della scuola primaria De Amicis (progetto: Eco-distributori in città, un plastico di una città ideale in 3D con materiale di recupero), 3^C della scuola primaria Iv Novembre (progetto: Gocce di energia, una presentazione Power Point relativa alla riutilizzazione intelligente dell’energia prodotta dall’acqua), 4^ della scuola primaria Girardini (progetto: L’eco … logico Girardini - Green School, un giornale sul tema del risparmio energetico), 4^A della scuola primaria Fruch (progetto: Illumina il tuo cielo: amanti delle stelle alla riscossa, una presentazione Power Point sull’inquinamento luminoso), 2^A della scuola primaria Rodari (progetto: La casa delle lucciole, una piccola casa di cartone per lucciole che produce energia pulita ed economica), 3^ della scuola primaria Girardini (progetto: Gesti responsabili di piccoli cittadini … insieme per difendere l’ambiente, un video sulle azioni e comportamenti quotidiani), 5^A, B e C della scuola primaria Alberti (progetto: Tecnologia sicura & libera... Mente, un sito web sull’uso dei mezzi tecnologici), 1^A e B scuola primaria Educandato Uccellis (progetto: Un parco da inventare, un video relativo all’impiego consapevole degli spazi verdi cittadini), 4^ della scuola primaria Carducci (progetto: Bici Eco-fosfo-energy, una bicicletta che funziona con l’energia solare), classe 1^C della scuola secondaria di primo grado via Divisione Julia ex Ellero (progetto: Ricicludine Game un gioco da tavolo in materiale riciclato sull’argomento rifiuti), 3^L della scuola secondaria di primo grado piazza Garibaldi - ex Manzoni (progetto: Per un mondo pulito, una presentazione Power Point riguardante l’ambiente, inquinamento ed energia), 1^I della scuola secondaria di primo grado via Petrarca - ex Marconi (progetto: I Nuovi Marconisti, periodico di informazione scientifica e sensibilizzazione ambientale). 2^N della scuola secondaria di primo grado piazza Garibaldi - ex Fermi (progetto: Operazione sicurezza. La 2^ N in rete, un video sull’utilizzo consapevole di internet). Al concorso hanno aderito 51 classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado statali udinesi presentando 40 elaborati digitali. Il tema del concorso 2011 riguardava l’adozione di comportamenti responsabili e il rispetto delle regole in materia di ambiente e sicurezza. Gli elaborati hanno raccolto tramite il web ben 4.236 voti e sono stati giudicati da una speciale giuria, presieduta dall’assessore all’Innovazione Paolo Coppola e composta dalla docente dell’università di Udine Raffaella Bombi, da Laura Bernardis della Pastorale Giovanile, da Filomena Avolio della Confartigianato e dai giornalisti Elena Commessatti del Messaggero Veneto e Vladimiro Tulisso del Gazzettino. L’edizione 2011 del concorso “L’innovazione va in città”, promosso dall’assessorato all’Innovazione ed e-governement, è organizzato dal Servizio Sistemi Informativi e Telematici con la collaborazione dell’ufficio Progetti Educativi 3-14 anni |
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PRIVACY: PROROGA DEI TERMINI PER L’ADEMPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI DI CUI ALLA LETTERA A) DEL PROVVEDIMENTO DEL 24 FEBBRAIO 2011 RECANTE "MODELLI DI INFORMATIVA E DI RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI AGLI ABBONATI AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE" - 5 MAGGIO 2011
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Con il provvedimento n. 173 del 5 maggio 2011 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2011), il Garante per la protezione dei dati personali, visto il provvedimento n. 16/2011, recante "Prescrizioni per il trattamento di dati personali per finalità di marketing, mediante l´impiego del telefono con operatore, a seguito dell´istituzione del registro pubblico delle opposizioni" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2011), considerato che Asstel ha evidenziato le implicazioni che, a livello di flussi procedurali, sistemi e strutture aziendali coinvolte, la realizzazione della nuova modulistica da distribuire ai nuovi abbonati comporta, con inevitabili riflessi sui relativi tempi di realizzazione, ha deliberato di prorogare il termine per l´adempimento delle prescrizioni di cui alla lettera a) del provvedimento del 24 febbraio 2011, recante "Modelli di informativa e di richiesta di consenso al trattamento dei dati personali relativi agli abbonati ai servizi di telefonia fissa e mobile", prescrivendo che tutti gli operatori telefonici interessati, in qualità di titolari del trattamento dei dati degli abbonati, debbono adottare le misure e gli accorgimenti ivi indicati entro il 12 settembre 2011, dandone conferma all´Autorità entro il medesimo termine ed attestandone l´integrale adempimento |
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PRIVACY: CUSTOMER SATISFACTION IN SANITÀ - RISPONDERE AI QUESTIONARI È FACOLTATIVO E I RISULTATI VANNO DIFFUSI SOLO IN FORMA ANONIMA O AGGREGATA
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Il Garante per la protezione dei dati personali ha fissato le regole alle quali dovranno attenersi gli organismi sanitari pubblici e privati che svolgono indagini sulla qualità dei servizi sanitari offerti ai cittadini. I sondaggi per verificare la customer satisfaction degli assistititi - effettuati per telefono, per posta, per email, tramite questionari cartacei o form su siti istituzionali - possono riguardare esclusivamente informazioni sulla qualità del servizio (accoglienza, tempi di attesa, informazioni ricevute, comfort della struttura), senza entrare nella valutazione degli aspetti sanitari delle prestazioni e delle cure erogate. Poiché nel corso di queste attività possono essere raccolti una gran quantità di dati personali il Garante ha individuato in apposite Linee guida (domani in Gazzetta ufficiale) un quadro unitario di misure e accorgimenti. Prima di iniziare il sondaggio gli organismi sanitari dovranno valutare se vi sia la reale necessità di raccogliere dati personali o se non sia invece possibile raggiungere gli stessi obiettivi utilizzando dati anonimi. In questo secondo caso non si applicano le Linee guida. Qualora invece si ritenga necessario acquisire dati personali, questi vanno comunque distrutti o resi anonimi subito dopo la registrazione. La partecipazione al sondaggio deve essere sempre facoltativa. Non potranno essere utilizzati dati sulla vita sessuale e le informazioni raccolte nel corso delle attività di customer satisfaction non potranno essere utilizzate per profilare gli utenti o inviare materiale pubblicitario. La comunicazione o la diffusione dei risultati dei sondaggi dovrà avvenire sempre in forma anonima o aggregata. Potrebbe anche accadere che alcune risposte possano rivelare informazioni sulla salute dell´utente, desumibili anche dal tipo di reparto che ha erogato il servizio (ad es. Ginecologia, neurologia, oncologia), dalla prestazione fruita (ad es. Tipo di intervento chirurgico), persino dalla fornitura di particolari ausili (ad es. Pannoloni, protesi, plantari). In questo caso gli organismi privati che svolgono direttamente un´indagine di gradimento sui servizi sanitari devono chiedere il consenso scritto degli utenti coinvolti. Consenso che non deve essere richiesto dagli organismi sanitari pubblici anche quando conducono sondaggi attraverso le strutture convenzionate. Agli utenti, infine, dovrà essere sempre assicurata, sia dagli operatori privati che pubblici, una dettagliata informativa in cui risultino chiari tutti gli aspetti e le modalità del sondaggio. Gli organismi sanitari potranno anche avvalersi di un modello semplificato di informativa predisposto dall´Autorità, allegato alle Linee guida |
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PRIVACY: DALLA PARTE DEL PAZIENTE. LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI. LA NUOVA GUIDA DEL GARANTE
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E´ necessario chiedere il consenso al paziente prima di acquisire e utilizzare informazioni sulla sua salute? Da chi possono essere ritirate analisi e cartelle cliniche? Si possono installare telecamere in ospedali e luoghi di cura? Il datore di lavoro può divulgare informazioni sulla salute dei propri dipendenti? Nelle sale d´aspetto il paziente può essere chiamato per nome? Chi può consultare il fascicolo sanitario elettronico del paziente? Sono tante le domande che vengono quotidianamente poste all´attenzione del Garante per la protezione dei dati personali da pazienti e personale sanitario. Alla tutela dei dati sulla salute il Codice della privacy attribuisce infatti particolare importanza stabilendo precise regole per il loro trattamento. Il nuovo vademecum del Garante, intitolato "Dalla parte del paziente. Privacy: le domande più frequenti", intende offrire indicazioni affinché alle persone che entrano in contatto con il personale medico e paramedico e con le strutture sanitarie, per ricevere cure o prestazioni mediche o per svolgere pratiche amministrative, vengano garantiti la più assoluta riservatezza e il rispetto della loro dignità. L´intento dell´opuscolo è anche quello di agevolare le attività degli operatori del settore e di contribuire a migliorare la qualità dei servizi offerti a chi accede a studi medici, ospedali, farmacie e a qualunque altro luogo di analisi o cura. Scritto con un linguaggio semplice, il vademecum è suddiviso in sette brevi capitoli: "Il paziente informato", "Informazioni sulla salute", "In attesa", "Telecamere e internet", "La salute dei dipendenti", "Hiv", "Sanità elettronica". Al termine della guida è stato inserito anche un breve glossario che spiega i termini tecnici più utilizzati. L´opuscolo è disponibile on line sul sito del Garante: http://www.Garanteprivacy.it/garante/document?id=1812198 |
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GIUSTIZIA EUROPEA: LA CORTE CHIARISCE LA NOZIONE DELL´«INVITO ALL’ACQUISTO» E DEGLI ELEMENTI CHE CONSENTONO AL CONSUMATORE DI DECIDERE DI ACQUISTARE
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La Corte chiarisce la nozione dell´«invito all’acquisto» e degli elementi che consentono al consumatore di decidere di acquistare. La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/29/Ce, sulle pratiche commerciali sleali, definisce i criteri generali per determinare se una pratica commerciale è sleale, al fine di fissare una serie limitata di pratiche disoneste, vietate in tutta l´Ue. È ingannevole una pratica commerciale che – attraverso azione o omissione – non fornisce le informazioni minime o sostanziali di cui il consumatore medio ha bisogno prima di procedere ad un acquisto. La Ving è un’agenzia di viaggi svedese. Nel 2008 ha fatto pubblicare in un quotidiano svedese una pubblicità in cui proponeva viaggi a New York nel periodo tra settembre e dicembre del 2008. L´annuncio conteneva alcune informazioni, ossia (a caratteri cubitali) «New York a partire da 7 820 corone», e (a caratteri più piccoli) «Voli a partire da Arlanda con la British Airways e due notti all’albergo Bedford – Prezzo per persona, in camera doppia, tasse aeroportuali comprese. Notte supplementare a partire da 1 320 corone. Viaggi per date comprese tra settembre e dicembre. Numero di posti limitato», e in basso, a sinistra dell’annuncio, «Vingflex.se Tel. 0771 995995». Nel 2009, il Konsumentombudsmannen (mediatore incaricato della difesa dei consumatori) ha proposto ricorso contro la Ving, sostenendo che tale comunicazione commerciale costituiva un invito all’acquisto comportante un’omissione ingannevole, in quanto le informazioni relative alle caratteristiche principali del viaggio, segnatamente il prezzo, erano insufficienti o assenti. Il Konsumentombudsmannen ha chiesto di ingiungere alla Ving di indicare un prezzo fisso nell’annuncio e di vietarle, a pena di ammende, di utilizzare un prezzo di partenza. Il Marknadsdomstolen, che deve decidere la controversia nazionale, ha deciso di interrogare la Corte Ue sull´interpretazione della nozione di "invito all´acquisto". La qualifica dell´informazione commerciale (pubblicità a mezzo stampa) La direttiva definisce come «invito all’acquisto» «una comunicazione commerciale indicante le caratteristiche e il prezzo del prodotto in forme appropriate rispetto al mezzo impiegato per la comunicazione commerciale e pertanto tale da consentire al consumatore di effettuare un acquisto». Una comunicazione commerciale può essere qualificata come «invito all’acquisto», anche se non offre un mezzo concreto di acquisto oppure non avviene in prossimità o in occasione di un tale mezzo. Pertanto, sussiste un invito all’acquisto quando le informazioni sul prodotto commercializzato e sul relativo prezzo sono sufficienti per consentire al consumatore di prendere una decisione di natura commerciale, senza che sia necessario che la pubblicità comporti anche un mezzo concreto di acquistare il prodotto oppure che avvenga in prossimità o in occasione di un tale mezzo. Elementi sostanziali dell´invito all´acquisto (prezzo e rappresentazione) A) La direttiva non prevede l´indicazione di un prezzo finale. La Corte non esclude quindi che un «prezzo di partenza» (ovvero il prezzo minimo al quale è possibile acquistare il prodotto) possa soddisfare il requisito relativo all´indicazione del prezzo, quando invece il bene è disponibile anche in altre varianti, o con un contenuto diverso, a prezzi non indicati. E ipotizzabile infatti che, a causa del supporto utilizzato, sia difficile mostrare il prezzo del prodotto per ciascuna delle sue varianti. Spetta al giudice del rinvio verificare, a seconda della natura e delle caratteristiche del prodotto nonché del supporto utilizzato per la pubblicità, se la menzione di un prezzo di partenza consenta al consumatore di prendere una decisione di natura commerciale. Poiché la sola indicazione di un prezzo di partenza in un invito all’acquisto non può essere considerata di per sé come un’omissione ingannevole, il giudice dovrà verificare se l’omissione delle modalità di calcolo del prezzo finale impedisca al consumatore di prendere una decisione consapevole di natura commerciale e, di conseguenza, lo induca a prendere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. B) La rappresentazione verbale o visiva del prodotto, secondo la Corte, permette di soddisfare il requisito relativo all’indicazione delle caratteristiche del prodotto. Tuttavia, dette informazioni possono variare notevolmente a seconda della natura del prodotto stesso. Spetta peraltro al giudice del rinvio stabilire, caso per caso, tenendo conto della natura e delle caratteristiche del prodotto nonché del supporto utilizzato per la comunicazione, se il consumatore disponga di informazioni sufficienti a identificare e distinguere il prodotto al fine di prendere una decisione di natura commerciale. Può essere sufficiente che siano indicate solamente alcune delle caratteristiche principali di un prodotto, se l´offerente rinvia, per il resto, al proprio sito Internet, a condizione che tale sito fornisca le informazioni rilevanti relative alle caratteristiche principali del prodotto, al prezzo e alle altre condizioni, come richiesto dalla direttiva. Spetta al giudice del rinvio valutare, caso per caso, prendendo in considerazione il contesto dell’invito all’acquisto, il mezzo di comunicazione impiegato nonché la natura e le caratteristiche del prodotto, se la sola indicazione di alcune caratteristiche principali del prodotto permetta al consumatore di prendere una decisione consapevole. Nella causa sono intervenuti – oltre alla Commissione – 7 Stati membri (Corte di giustizia Ue, sentenza nella causa C-122/10, Konsumentombudsmannen/ving Sverige Ab) |
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GIUSTIZIA EUROPEA: GLI STATI MEMBRI DISPONGONO DI UN’AMPIA DISCREZIONALITÀ NELL’ELABORAZIONE DEI PROGRAMMI DI RIDUZIONE PROGRESSIVA DELLE EMISSIONI DI SOSTANZE INQUINANTI
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L’autorizzazione rilasciata per un impianto industriale dev’essere valutata in maniera globale, tenendo conto del complesso delle politiche e delle misure adottate sul territorio nazionale La direttiva «Ippc» stabilisce i principi che informano le procedure e le condizioni di rilascio delle autorizzazioni per la costruzione e la gestione dei grandi impianti industriali. Al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente, tale direttiva prevede che ogni autorizzazione deve stabilire i valori limite di emissione per le sostanze inquinanti che gli impianti interessati possono produrre. La direttiva «Lne» ha introdotto un sistema di limiti nazionali per le emissioni di alcuni inquinanti. In tale contesto gli Stati membri devono assicurare, mediante programmi per la progressiva riduzione delle emissioni degli inquinanti indicati, che negli anni successivi al 2010 tali limiti non siano superati. Nel caso di specie il Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi) è stato investito di una serie di controversie riguardanti autorizzazioni per la costruzione e la gestione di tre centrali elettriche alimentate con carbone polverizzato e biomassa. Si trattava, in particolare, dell’autorizzazione rilasciata alla società Rwe Power Ag per una centrale a Eemsmond, provincia di Groninga, e di due autorizzazioni rilasciate rispettivamente alle società Electrabel Nederland N.v. E E.on Benelux N.v., riguardanti centrali site in Rotterdam, provincia dello Zuit-holland (Olanda meridionale). Nell´ambito di questi ricorsi alcune organizzazioni ambientali e diversi cittadini hanno fatto valere in sostanza che, tenuto conto del fatto che i limiti di emissione stabiliti per i Paesi Bassi dalla direttiva Lne non potevano essere rispettati entro il 2010, le autorità competenti non avrebbero dovuto rilasciare le autorizzazioni previste dalla direttiva Ippc o avrebbero dovuto perlomeno subordinare il loro rilascio a condizioni più restrittive. Pertanto, il Raad van State ha deciso di interrogare la Corte di giustizia in merito all’interpretazione di queste due direttive. Con riferimento alla questione si chiede se, al momento del rilascio di un´autorizzazione ambientale per la costruzione e la gestione di un impianto industriale, le autorità nazionali competenti abbiano l´obbligo di includere, tra le condizioni di rilascio di tale autorizzazione, i limiti nazionali di emissione degli inquinanti stabiliti dalla direttiva Lne. La Corte risponde in senso negativo. Essa precisa comunque che gli Stati membri devono rispettare l´obbligo derivante dalla direttiva Lne di adottare o di prevedere, nell´ambito di programmi nazionali, politiche e misure adeguate e coerenti atte a ridurre complessivamente, in particolare, le emissioni di tali inquinanti. Il giudice del rinvio chiede, inoltre, quali obblighi incombano agli Stati membri in forza della direttiva Lne nel periodo transitorio (dal 27 novembre 2002, data di scadenza del termine di recepimento, al 31 dicembre 2010, termine entro il quale gli Stati devono rispettare i limiti di emissione) e se le autorità nazionali possano essere tenute a rifiutare o a limitare il rilascio di un’autorizzazione ambientale o ad adottare misure di compensazione specifiche nel caso di superamento potenziale o effettivo dei limiti nazionali di emissione. Al riguardo la Corte dichiara che, nel periodo transitorio previsto dalla direttiva Lne, gli Stati membri devono astenersi dall’adottare disposizioni che possano compromettere gravemente la realizzazione del risultato prescritto dalla direttiva stessa. Spetta al giudice nazionale verificare il rispetto di quest´obbligo. La Corte rileva nondimeno che, con riferimento al sistema stabilito dalla direttiva Lne, una tale verifica deve essere necessariamente condotta in base ad una valutazione globale, tenendo conto del complesso delle politiche e delle misure adottate sul territorio nazionale interessato. Ne consegue che una semplice misura specifica relativa a una sola fonte di inquinanti che consista nella decisione di rilascio di un’autorizzazione ambientale per la costruzione e la gestione di un impianto industriale, non sembra atta, di per sé, a compromettere seriamente il risultato prescritto dalla direttiva Lne, vale a dire quello di non superare i limiti nazionali di emissione ivi stabiliti entro il 2010. Tale conclusione vale a maggior ragione qualora, in circostanze come quelle del caso di specie, l´impianto deve essere messo in funzione non prima del 2012. Riguardo agli obblighi positivi che incombono agli Stati membri nel periodo transitorio dal 27 novembre 2002 al 31 dicembre 2010, la Corte rileva che ai sensi della direttiva Lne questi ultimi devono elaborare programmi per la progressiva riduzione delle emissioni, che essi devono mettere a disposizione della popolazione e delle organizzazioni interessate mediante informazioni chiare, comprensibili e facilmente accessibili, e comunicare alla Commissione nei termini prescritti. Circa il contenuto concreto di tali programmi nazionali, la Corte constata che l´ampia discrezionalità concessa agli Stati membri dalla direttiva Lne osta a che questi ultimi incontrino limiti nella realizzazione di tali programmi e siano quindi obbligati ad adottare o ad astenersi dall´adottare misure o iniziative specifiche per ragioni estranee a valutazioni di carattere strategico che tengano conto, complessivamente, delle circostanze di fatto e dei differenti interessi pubblici e privati coinvolti. L´imposizione di eventuali prescrizioni in tal senso sarebbe contraria alla volontà del legislatore dell´Unione, che intende consentire agli Stati membri di garantire un certo equilibrio tra i differenti interessi coinvolti. Inoltre una siffatta imposizione porterebbe a creare vincoli eccessivi per gli Stati membri e sarebbe pertanto contraria al principio di proporzionalità. Alla luce di tali considerazioni la Corte dichiara che, nel periodo transitorio dal 27 novembre 2002 al 31 dicembre 2010 gli Stati membri non sono obbligati a rifiutare o limitare il rilascio di autorizzazioni ambientali, quali quella di cui trattasi, né ad adottare misure di compensazione specifiche per ciascuna autorizzazione del genere che venga rilasciata, nemmeno in caso di superamento potenziale o effettivo dei limiti nazionali di emissione degli inquinanti interessati. La Corte considera infine che i singoli non possono far valere direttamente la direttiva Lne dinanzi a un giudice nazionale per pretendere, prima del 31 dicembre 2010, che le autorità competenti rifiutino o limitino l´adozione di decisioni di rilascio di autorizzazioni ambientali o che adottino misure di compensazione specifiche a seguito del rilascio di siffatte autorizzazioni. Per contro, i singoli direttamente interessati possono invocare la direttiva Lne dinanzi ai giudici nazionali per pretendere che, nel periodo transitorio dal 27 novembre 2002 al 31 dicembre 2010, gli Stati membri adottino o prevedano, nell´ambito di programmi nazionali, politiche e misure adeguate e coerenti atte a ridurre complessivamente le emissioni degli inquinanti indicati in modo da conformarsi ai limiti nazionali previsti in detta direttiva entro il 2010, e mettano i programmi elaborati a tal fine a disposizione della popolazione e delle organizzazioni interessate mediante informazioni chiare, comprensibili e facilmente accessibili. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Sentenza del 26 maggio 2011 nella cause riunite da C-165/09 a C-167/09 Stichting Natuur en Milieu e a. / College van Gedeputeerde Staten van Groningen en College van Gedeputeerde Staten van Zuid-holland) |
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GIUSTIZIA EUROPEA: AIUTI DI STATO A COMPAGNIE MARITTIME
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Nella decisione 16 marzo 2004, 2005/163/Ce, relativa agli aiuti di Stato corrisposti dall’Italia alle compagnie marittime Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar, Toremar (Gruppo Tirrenia), la Commissione ha parzialmente accolto una domanda presentata dalle autorità italiane volta ad ottenere la soppressione, nella versione pubblica della decisione, dei dati relativi agli elementi di costo delle imprese del gruppo Tirrenia (tabelle 128 e 140) ed ha comunicato alla Navigazione Libera Del Golfo Spa (Nlg) la versione non confidenziale della decisione. Nel 2004, l´Avv. Ravenna, avvocato della Nlg, ha chiesto alla Commissione di trasmettergli il testo integrale della decisione con i dati analitici che non sono riprodotti nelle tabelle inserite ai punti 128 e 140 della decisione stessa, ivi compresi i sovraccosti sostenuti dalla Caremar su base annua e concernenti, in particolare, i servizi di trasporto passeggeri svolti sulla linea Napoli/capri, tanto con traghetti quanto con unità veloci. La direzione generale dell’energia e dei trasporti della Commissione ha negato l’accesso ai dati in quanto coperti dal regime delle eccezioni per cui l’istituzione nega l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela degli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica. I dati in questione dovevano essere considerati riservati, conformemente alla comunicazione della Commissione 1° dicembre 2003, C (2003) 4582, relativa al segreto d’ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato. Il 3 febbraio 2005 il segretariato generale della Commissione ha confermato il diniego di accesso ai documenti («prima decisione impugnata»). Nel 2005 la ricorrente ha proposto un ricorso d’annullamento della prima decisione, registrato (T-109/05). Con lettera 9 giugno 2005, l´Avv. Ravenna ha ribadito la sua domanda d’accesso ai soli documenti contenenti informazioni e dati dettagliati trasmessi dalle autorità italiane per giustificare i diversi sovraccosti sostenuti annualmente dalla Caremar nell’esecuzione degli obblighi di servizio pubblico di trasporto passeggeri sulla linea Napoli-beverello/capri, tanto con traghetti quanto con unità veloci. La direzione generale energia e trasporti della Commissione (avendo consultato le autorità italiane che si sono opposte alla divulgazione) ha negato l’accesso a tali documenti e il 12 ottobre 2005 il segretariato generale della Commissione ha confermato il diniego iniziale della direzione generale energia e trasporti («seconda decisione impugnata»). La ricorrente ha allora proposto un secondo ricorso d’annullamento, circa la seconda decisione (T-444/05). La sentenza del Tribunale 4 marzo 2009, cause riunite T-265/04, T-214/04 e T-504/04, Tirrenia di Navigazione/commissione, ha annullato la decisione 2005/163. La ricorrente ha ritenuto di conservare un interesse attuale ad agire nelle due cause, considerata la necessità di disporre dei dati relativi all’importo degli oneri effettivamente a carico della Caremar, attinenti ai servizi pubblici resi sulla linea Napoli Beverello/capri, nonché delle sovvenzioni annualmente accordatele a tale titolo, in quanto detti documenti potrebbero consentirle di avviare eventuali azioni in giudizio. Nlg ha fatto valere vari motivi attinenti ad errori di diritto, violazione dei principi di non discriminazione e di proporzionalità, nonché violazione dell´obbligo di motivazione. Il Tribunale considera che la prima decisione impugnata deve essere annullata per la parte in cui è viziata da un difetto di motivazione relativo alla domanda specifica degli elementi dettagliati dei sovraccosti sostenuti su base annua dalla Caremar e riguardanti i servizi di trasporto passeggeri svolti sulla linea Napoli-beverello/capri, tanto con traghetti quanto con unità veloci (la Commissione non ha comunicato le ragioni che avrebbero consentito alla ricorrente di conoscere le giustificazioni del diniego di accesso agli elementi dei sovraccosti). La seconda decisione impugnata deve essere annullata in quanto la Commissione non vi ha menzionato le ragioni fatte valere dalle autorità italiane al fine di concludere per l’applicazione di una delle eccezioni al diritto di accesso. Il Tribunale dichiara e statuisce: La decisione della Commissione 3 febbraio 2005, D (2005) 997, è annullata nella parte in cui riguarda il diniego di accesso agli elementi dettagliati dei sovraccosti sostenuti su base annua dalla Caremar Spa relativi ai servizi di trasporto passeggeri svolti sulla linea Napoli-beverello/capri, tanto con traghetti quanto con unità veloci. Il ricorso nella causa T-109/05 è respinto per il resto. La decisione della Commissione 12 ottobre 2005, D (2005) 9766, è annullata. (Corte di giustizia Ue, Sentenza del 24 maggio 2011 nelle cause riunite T-109/05 e T-444/05, Navigazione Libera del Golfo Spa/commissione europea) |
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GIUSTIZIA EUROPEA: DIRETTIVA IPPC: AMPIA DISCREZIONALITÀ AGLI STATI MEMBRI PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI
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Gli Stati membri dispongono di un’ampia discrezionalità nell’elaborazione dei programmi di riduzione progressiva delle emissioni di sostanze inquinanti L’autorizzazione rilasciata per un impianto industriale dev’essere valutata in maniera globale, tenendo conto del complesso delle politiche e delle misure adottate sul territorio nazionale La direttiva «Ippc» stabilisce i principi che informano le procedure e le condizioni di rilascio delle autorizzazioni per la costruzione e la gestione dei grandi impianti industriali. Al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente, tale direttiva prevede che ogni autorizzazione deve stabilire i valori limite di emissione per le sostanze inquinanti che gli impianti interessati possono produrre. La direttiva «Lne» ha introdotto un sistema di limiti nazionali per le emissioni di alcuni inquinanti. In tale contesto gli Stati membri devono assicurare, mediante programmi per la progressiva riduzione delle emissioni degli inquinanti indicati, che negli anni successivi al 2010 tali limiti non siano superati. Nel caso di specie il Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi) è stato investito di una serie di controversie riguardanti autorizzazioni per la costruzione e la gestione di tre centrali elettriche alimentate con carbone polverizzato e biomassa. Si trattava, in particolare, dell’autorizzazione rilasciata alla società Rwe Power Ag per una centrale a Eemsmond, provincia di Groninga, e di due autorizzazioni rilasciate rispettivamente alle società Electrabel Nederland N.v. E E.on Benelux N.v., riguardanti centrali site in Rotterdam, provincia dello Zuit-holland (Olanda meridionale). Nell´ambito di questi ricorsi alcune organizzazioni ambientali e diversi cittadini hanno fatto valere in sostanza che, tenuto conto del fatto che i limiti di emissione stabiliti per i Paesi Bassi dalla direttiva Lne non potevano essere rispettati entro il 2010, le autorità competenti non avrebbero dovuto rilasciare le autorizzazioni previste dalla direttiva Ippc o avrebbero dovuto perlomeno subordinare il loro rilascio a condizioni più restrittive. Pertanto, il Raad van State ha deciso di interrogare la Corte di giustizia in merito all’interpretazione di queste due direttive. Con riferimento alla questione si chiede se, al momento del rilascio di un´autorizzazione ambientale per la costruzione e la gestione di un impianto industriale, le autorità nazionali competenti abbiano l´obbligo di includere, tra le condizioni di rilascio di tale autorizzazione, i limiti nazionali di emissione degli inquinanti stabiliti dalla direttiva Lne. La Corte risponde in senso negativo. Essa precisa comunque che gli Stati membri devono rispettare l´obbligo derivante dalla direttiva Lne di adottare o di prevedere, nell´ambito di programmi nazionali, politiche e misure adeguate e coerenti atte a ridurre complessivamente, in particolare, le emissioni di tali inquinanti. Il giudice del rinvio chiede, inoltre, quali obblighi incombano agli Stati membri in forza della direttiva Lne nel periodo transitorio (dal 27 novembre 2002, data di scadenza del termine di recepimento, al 31 dicembre 2010, termine entro il quale gli Stati devono rispettare i limiti di emissione) e se le autorità nazionali possano essere tenute a rifiutare o a limitare il rilascio di un’autorizzazione ambientale o ad adottare misure di compensazione specifiche nel caso di superamento potenziale o effettivo dei limiti nazionali di emissione. Al riguardo la Corte dichiara che, nel periodo transitorio previsto dalla direttiva Lne, gli Stati membri devono astenersi dall’adottare disposizioni che possano compromettere gravemente la realizzazione del risultato prescritto dalla direttiva stessa. Spetta al giudice nazionale verificare il rispetto di quest´obbligo. La Corte rileva nondimeno che, con riferimento al sistema stabilito dalla direttiva Lne, una tale verifica deve essere necessariamente condotta in base ad una valutazione globale, tenendo conto del complesso delle politiche e delle misure adottate sul territorio nazionale interessato. Ne consegue che una semplice misura specifica relativa a una sola fonte di inquinanti che consista nella decisione di rilascio di un’autorizzazione ambientale per la costruzione e la gestione di un impianto industriale, non sembra atta, di per sé, a compromettere seriamente il risultato prescritto dalla direttiva Lne, vale a dire quello di non superare i limiti nazionali di emissione ivi stabiliti entro il 2010. Tale conclusione vale a maggior ragione qualora, in circostanze come quelle del caso di specie, l´impianto deve essere messo in funzione non prima del 2012. Riguardo agli obblighi positivi che incombono agli Stati membri nel periodo transitorio dal 27 novembre 2002 al 31 dicembre 2010, la Corte rileva che ai sensi della direttiva Lne questi ultimi devono elaborare programmi per la progressiva riduzione delle emissioni, che essi devono mettere a disposizione della popolazione e delle organizzazioni interessate mediante informazioni chiare, comprensibili e facilmente accessibili, e comunicare alla Commissione nei termini prescritti. Circa il contenuto concreto di tali programmi nazionali, la Corte constata che l´ampia discrezionalità concessa agli Stati membri dalla direttiva Lne osta a che questi ultimi incontrino limiti nella realizzazione di tali programmi e siano quindi obbligati ad adottare o ad astenersi dall´adottare misure o iniziative specifiche per ragioni estranee a valutazioni di carattere strategico che tengano conto, complessivamente, delle circostanze di fatto e dei differenti interessi pubblici e privati coinvolti. L´imposizione di eventuali prescrizioni in tal senso sarebbe contraria alla volontà del legislatore dell´Unione, che intende consentire agli Stati membri di garantire un certo equilibrio tra i differenti interessi coinvolti. Inoltre una siffatta imposizione porterebbe a creare vincoli eccessivi per gli Stati membri e sarebbe pertanto contraria al principio di proporzionalità. Alla luce di tali considerazioni la Corte dichiara che, nel periodo transitorio dal 27 novembre 2002 al 31 dicembre 2010 gli Stati membri non sono obbligati a rifiutare o limitare il rilascio di autorizzazioni ambientali, quali quella di cui trattasi, né ad adottare misure di compensazione specifiche per ciascuna autorizzazione del genere che venga rilasciata, nemmeno in caso di superamento potenziale o effettivo dei limiti nazionali di emissione degli inquinanti interessati. La Corte considera infine che i singoli non possono far valere direttamente la direttiva Lne dinanzi a un giudice nazionale per pretendere, prima del 31 dicembre 2010, che le autorità competenti rifiutino o limitino l´adozione di decisioni di rilascio di autorizzazioni ambientali o che adottino misure di compensazione specifiche a seguito del rilascio di siffatte autorizzazioni. Per contro, i singoli direttamente interessati possono invocare la direttiva Lne dinanzi ai giudici nazionali per pretendere che, nel periodo transitorio dal 27 novembre 2002 al 31 dicembre 2010, gli Stati membri adottino o prevedano, nell´ambito di programmi nazionali, politiche e misure adeguate e coerenti atte a ridurre complessivamente le emissioni degli inquinanti indicati in modo da conformarsi ai limiti nazionali previsti in detta direttiva entro il 2010, e mettano i programmi elaborati a tal fine a disposizione della popolazione e delle organizzazioni interessate mediante informazioni chiare, comprensibili e facilmente accessibili. (Corte di giustizia dell’Unione europea, 26 maggio 2011, Sentenza nella cause riunite da C-165/09 a C-167/09, Stichting Natuur en Milieu e a. / College van Gedeputeerde Staten van Groningen en College van Gedeputeerde Staten van Zuid-holland) |
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SYMANTEC: GERARDO GóMEZ A CAPO DELLA TECHNONLOGY SALES ORGANIZATION PER LA REGIONE MEDITERRANEA
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Symantec ha affidato a Gerardo Gómez Álvarez l’incarico di Regional Director, Technology Sales Organization, per la Regione Mediterranea di Symantec, con la responsabilità della vendita delle tecnologie e dei servizi di consulenza aziendali in un’area in cui gestisce un team di 200 persone. Prima dell’attuale posizione, a partire dal 2006, Gerardo Gómez ha ricoperto la carica di General Services Director di Symantec per Spagna e Portogallo. Tra i risultati raggiunti in questo periodo spiccano l’incremento del 500% del fatturato dei servizi di consulenza e un ampliamento del team che è passato da 11 a 42 persone, a testimonianza della sua alta professionalità e delle sue spiccate capacità in quest’ambito. “Sono orgoglioso della fiducia accordatami da Symantec ed ho accettato questo incarico con l’obiettivo di eguagliare e superare, anche per la Regione Mediterranea, gli ottimi risultati conseguiti in precedenza per Spagna e Portogallo,” ha dichiarato Gerardo Gómez. “Quella della vendita dei servizi aziendali è un’area di cruciale importanza e in questo incarico ho posto tutto il mio impegno e le conoscenze derivanti dalla mia lunga esperienza nel settore It.” |
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