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Notiziario Marketpress di Lunedì 01 Ottobre 2012
IL DIGITALE SI SPOSTA SUL WEB: PIÙ DI 30 TV ADERISCONO ALLA PROPOSTA DI STREAMIT  
 
Il digitale si sposta su internet: più di trenta emittenti aderiscono alla proposta di Streamit La proposta della piattaforma Streamit Twww.tv di lanciare “un ponte” agli operatori televisivi del digitale terrestre si sta rivelando un successo, sino ad oggi infatti è stata raccolta da più di trenta emittenti. “Ci siamo impegnati a trasmettere gratuitamente per un anno i canali degli editori televisivi locali, regionali e nazionali – spiega Gianni Armetta, presidente e fondatore assieme a Federico Luzi di Streamit Twww.tv - vogliamo far provare loro le potenzialità del web 3.0, la possibilità di affiancare strumenti come il video on demand e la pay per view. Grazie a internet potranno raggiungere la loro utenza anche quando è in movimento ed in giro per il mondo, oltre che rafforzare la copertura del loro segnale digitale”. Attualmente sono già online sulla piattaforma emittenti come Channel 24, Ada Channel, Sicilia Media, Sender Neu Jerusalem, Sophia Tv, Sophia Tv France, Capri Event, Telecentro2, Telecentro2 Sport, Telecapri Sport, Tvoggi, Teleradio Orte, Cts Tv, Telesicilia, Più Valli Tv, Viva l´Italia Channel, Rei Tv, Siena Tv, Romania Tv, Sri Tv, Teledehon, Video Sicilia, Icaro Tv, Tele Mia, Antenna 6. Mentre a breve arriveranno Video Star Tv, Tele Diogene, Trm Tv, Telecentro1, Canale 11, Tele Monza Brianza Tv e Canale 11 Sport. Senza contare che Streamit è in trattativa con altre tv nazionali e regionali con le quali conta di chiudere un accordo al più presto. “Agli editori televisivi che intendono cogliere questa opportunità offriamo un servizio ‘chiavi in mano’ per continuare a trasmettere la tv sul web e su tutti i device – precisa sempre Gianni Armetta – quindi senza nessuno sforzo e soprattutto senza nessun costo aggiuntivo, gli editori potranno gestire on line i propri palinsesti, inserire il Vod, la Pay per View e anche la propria pubblicità. Streamit terrà per sè solo il pre roll iniziale, massimo di 15 secondi, dopodichè il controllo del flusso pubblicitario passerà nelle mani dell´editore. Il canale oltre a essere posizionato sulla piattaforma sarà anche ‘consegnato’ al proprietario perchè lo possa inserire sul proprio sito, sui blog e su Facebook”. Streamit Twww,tv è uno dei soggetti leader del mondo internet italiano grazie alla sua piattaforma gratuita, full screen e in alta definizione che già ospita più di 200 canali dedicati ai più svariati generi: sport, moda, informazione, cinema, educational, motori, musica, intrattenimento e documentari. Nata nel 2007 Streamit Twww.tv è visibile anche da I-phone, I-pad e Android. Tecnologicamente all’avanguardia offre agli utenti una serie di strumenti interattivi: la disponibilità di un telecomando virtuale per muoversi all’interno della piattaforma, la creazione di play list e di palinsesti personalizzati e l’accesso diretto alle varie categorie di canali sulla falsariga del modello utilizzato da Sky. Nel bouquet di Streamit troviamo canali importanti, come Zelig Tube, Roxy Bar Tv di Red Ronnie, Il Fatto Quotidiano, Jack Tv del produttore tv Claudio Cavalli, i canali sportivi dedicati a Milan, Inter, Napoli e Juventus, il network Cortoons dedicato ai corti d’animazione, i canali Adnkronos, e Wbcboxing Tv, realizzato da una delle più importanti organizzazioni mondiali di boxe, la Wbc (World Boxing Council), guidata da José Sulaiman e tanti altri. Per la browser tv si tratta anche dell’inaugurazione di un nuovo filone editoriale che va incontro alle esigenze di qualità degli utenti internet. “Attraverso questa operazione intendiamo dare una voce più forte alle realtà televisive italiane e al contempo puntiamo ad amplificare la nostra garantendo una più completa copertura informativa su tutte le regioni – spiega Francesco Bevivino, direttore editoriale di Streamit Twww.tv - questo significa che con le singole tv potremo via via siglare accordi aggiuntivi per valorizzare sulla nostra piattaforma i loro contenuti informativi/giornalistici. Per noi si tratta di passo strategico al fine di migliorare la nostra capacità di penetrazione su tutto il territorio nazionale"  
   
   
BSA: LA STRATEGIA UE È UN POSITIVO PASSO VERSO L’ESPLOSIONE DEL CLOUD IN EUROPA  
 
Business Software Alliance ha commentato il documento di strategia europea per il cloud computing della Commissione Europea Unleashing the potential of cloud computing in Europe. Business Software Alliance (Bsa) ha definito la strategia della Commissione europea – "Unleashing the potential of cloud computing in Europe" (Liberare il potenziale del cloud computing in Europa) – un traguardo importante che spinge l´Europa verso un approccio più armonico ai servizi del cloud computing. Tuttavia, Bsa mette in guardia i politici dal considerare un cloud europeo la scelta migliore, dato che i maggiori vantaggi della nuova tecnologia si godranno solo se essa verrà adottata su scala globale."Il mercato globale del cloud computing è in forte espansione e offre opportunità enormi entro e oltre il mercato unico europeo. Ma la strategia della Commissione dovrebbe essere solo il primo passo verso il conseguimento degli obiettivi europei sul cloud", commenta Thomas Boué, Director of Government Relations Emea di Bsa. "Nell’attuazione della nuova strategia, i politici devono allineare le norme in materia di privacy e sicurezza in modo che i dati possano transitare agevolmente attraverso i confini nazionali. Creare ostacoli alla libera circolazione dei dati al di fuori dell´Europa creerebbe inefficienze e potrebbe escludere le imprese europee dai mercati dei servizi cloud a più elevato tasso di crescita, in Asia e in altre aree del globo". Ad oggi, il fiorente mercato del cloud computing in Europa è stato, in pratica, in gran parte nazionale. Il risultato è un mosaico di reti cloud incompatibili fra loro che minaccia di ostacolare ulteriormente una diffusa adozione di servizi di cloud computing stessi nell’Unione. I dati di una recente indagine di Bsa rilevano infatti che meno di un quarto (il 24%) dei cittadini europei accede a servizi cloud, rispetto al 34 per cento a livello globale, e la stragrande maggioranza degli utenti di Pc europei non ha familiarità con il cloud computing, il 65 per cento "non ne ha mai sentito parlare" o ha "solo sentito il nome"."Il successo della strategia cloud della Commissione Europea si basa sul coordinamento e la cooperazione tra diverse direzioni, molte delle quali sono già al lavoro sui dossier critici relativi al cloud", conclude Boué. "Le normative in materia devono essere impostate in maniera lungimirante e in modo da non trovarsi in contrasto con gli sviluppi futuri attesi, dal momento che – come sappiamo – l’innovazione tecnologica sarà sempre un passo avanti rispetto ai tempi con cui la politica è in grado di regolamentarne lo scenario". *** Business Software Alliance (Bsa, www.Bsa.org) è la principale organizzazione del settore software. Rappresenta circa settanta aziende di livello mondiale, che investono ogni anno miliardi di dollari per creare soluzioni volte a potenziare lo sviluppo economico e a migliorare la vita quotidiana di tutti. Attraverso relazioni istituzionali internazionali, tutela legale della proprietà intellettuale e iniziative educative, Bsa espande gli orizzonti del mondo digitale, costruendo fiducia nelle nuove tecnologie che lo aiutano a progredire. Fra le aziende associate figurano Acca Software, Acronis, Adobe, Apple, Asseco Poland S.a., Autodesk, Bentley Systems, Cnc, Dba Lab S.p.a., Hit Internet Tech, Microsoft, Ptc, Siemens, Symantec, Tekla e The Mathworks. Info: www.Bsa.org/italia    
   
   
STATISTICA: LA UE NON SI ADEGUA  
 
Anche per il funzionamento dell’Unione europea è essenziale disporre di statistiche affidabili e credibili: le statistiche, infatti, in quasi tutti i settori sono necessarie per formulare le politiche Ue, per la raccolta e l’assegnazione dei fondi Ue e per il monitoraggio delle performance. Un numero crescente di politiche europee si basa sulle statistiche per adottare decisioni politiche o sanzioni ma – come ha potuto segnalare Primo Mastrantoni, segretario Aduc - la Corte dei Conti europea ha rilevato che nè la Commissione europea nè l´Eurostat hanno ancora pienamente attuato il Codice delle statistiche europee (Regolamento (Ce) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie). Per quanto riguarda il programma statistico europeo 2008-2012, la Corte ha rilevato che Eurostat non lo ha concepito quale efficace strumento di pianificazione, monitoraggio e responsabilizzazione. Insomma, quando leggiamo delle statistiche europee dobbiamo inarcare il sopracciglio  
   
   
PROGETTI DI CONCILIAZIONE: APERTA LA CHIAMATA DEI CONSULENTI  
 
Si chiude, oggi, 1° ottobre, la chiamata per i consulenti che intendono partecipare al progetto “Fattore D”, un’azione sperimentale finanziata dalla Provincia con risorse del Fondo sociale europeo e della Regione e indirizzata alle imprese, prioritariamente Pmi, del territorio. L’obiettivo è quello di aiutare le aziende nell’introduzione o nel potenziamento di una strategia organizzativa incentrata sulla conciliazione, nella piena consapevolezza che proprio questa sia una delle chiavi per il benessere dei lavoratori e dell’azienda stessa, per la qualità di vita di chi lavora ma anche per la produttività dell’impresa. Affidato a Centro Servizi Pmi, in partenariato con Formafuturo, la fase attuale del progetto, è quella della ricerca e selezione attraverso un bando dei consulenti che dovranno accompagnare le 9 aziende scelte nello sviluppo del loro progetto di conciliazione aziendale  
   
   
UNIONE EUROPEA: COMMISSARIO FüLE E IL MINISTRO SELAKOVIC SULLE SFIDE DELLA RIFORMA GIUDIZIARIA  
 
Il Commissario per l´allargamento e la politica europea di vicinato, Štefan Füle, e appena nominato ministro serbo della giustizia e della pubblica amministrazione, Nikola Selakovic, ha incontrato oggi a Bruxelles per discutere i progressi della Serbia verso l´integrazione europea nel settore della giustizia e alla Pubblica Amministrazione. "In qualità di paese candidato, la Serbia dovrebbe allineare la sua giustizia e alla Pubblica Amministrazione con l´acquis comunitario. Sono incoraggiato a vedere questo obiettivo al centro dell´azione del nuovo ministro serbo della Giustizia e Pubblica Amministrazione", ha dichiarato il commissario Füle . La Commissione europea è pronta a consigliare e sostenere la Serbia in questi sforzi è per questo che il Commissario Füle attribuisce tanta importanza a una collaborazione fiduciosa e stretta con il ministro serbo della Giustizia e della Pubblica Amministrazione. La relazione prossima esaminerà come la Serbia è conforme ai criteri di adesione. Un punto cruciale su cui è prevista la Serbia a mantenere una forte attenzione è la regola di diritto: come portare avanti la riforma del sistema giudiziario e il modo di fare della lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata più efficaci saranno domande essenziali che la Serbia dovrà rispondere a fare ulteriori progressi verso l´Ue. A questo proposito, a seguito di recenti sentenze della Corte Costituzionale, la Commissione si aspetta che il governo serbo di elaborare una nuova strategia e un piano d´azione sul modo in cui sarà riformare il sistema giudiziario, sulla base di una revisione funzionale. Commissario Füle inoltre accolto con favore la firma da parte del governo serbo del protocollo Ibm e ha espresso la speranza di una rapida attuazione sul terreno. Questa firma è un segno concreto della volontà politica del nuovo governo serbo a re-impegnarsi pienamente nel dialogo con Pristina in vista della normalizzazione delle relazioni tra di loro. Commissario Füle ha anche assicurato il nuovo ministro che la Commissione è pronta a sostenere gli sforzi della Serbia e fare un uso strategico dei fondi a titolo dello strumento di preadesione, al fine di raggiungere i suoi obiettivi  
   
   
LA NUOVA ANAGRAFE TELEMATICA  
 
Uno dei numerosi decreti del Governo Monti, il Dl 5/2012, ha previsto -almeno sulla carta- la velocizzazione delle pratiche di variazione anagrafica e la possibilità per i Comuni di adottare sistemi di gestione dell´anagrafe totalmente telematici eliminando del tutto gli schedari cartacei. Per la precisione il decreto che attua la norma generale, Dpr 154/2012, è entrato in vigore il 25/9/2012 e da questa data, teoricamente, i Comuni dovrebbero trovarsi pronti. Rita Sabelli, responsabile dell´aggiornamento normativo dell´Associazione per i diritti degli utenti e consumatori, ha curato l realizzazione di una scheda pratica. Le novità, in breve, sono le seguenti: le dichiarazioni di variazione anagrafica, redatte su modulo disposto dal Ministero dell´interno e disponibile sul sito dello stesso, devono essere rese entro 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti e devono poter essere inoltrate anche telematicamente, con diffusione da parte dei Comuni delle relative modalita´ di inoltro (indirizzo email, indirizzo Pec, etc.); le iscrizioni anagrafiche sono effettuate dall´ufficiale anagrafico entro massimo due giorni lavorativi dalla presentazione della dichiarazione; gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche (e delle rispettive cancellazioni) decorrono dalla data della dichiarazione; i Comuni devono attivare schede anagrafiche individuali intestata ad ogni singolo cittadino e contenente vari dati tra i quali la maternita´ o paternita´, dati del coniuge, l´attivita´ lavorativa o la condizione non professionale, il titolo di studio, il numero di carta di identita´. La scheda pratica sulla Nuova Anagrafe Telematica è consultabile a questo sito: http://sosonline.Aduc.it/scheda/nuova+anagrafe+telematica_20731.php.  Info: www.Aduc.it    
   
   
CONVEGNO: “L’AGENDA DIGITALE PER LO SVILUPPO DEI CONTENUTI CULTURALI”  
 
Il 3 ottobre 2012, ore 10.30, presso l’Auditorium Parco della Musica, Sala Risonanze - viale Pietro de Coubertin 30, a Roma, si svolgerà il convegno “L’agenda Digitale Per Lo Sviluppo Dei Contenuti Culturali” La rete è nulla senza contenuti. Dopo anni di dibattito su reti e infrastrutture è giunto il momento di concentrarsi sulla crescita del mercato dei contenuti online: quali presupposti per arricchire l’offerta in rete dell’industria culturale italiana? Info: tel. 06 95222160 – segreteria@confindustriaculturaitalia.Ii  
   
   
GIUSTIZIA ITALIANA: SALLUSTRI CONDANNATO PER IL REATO DI DIFFAMAZIONE  
 
I giudici della quinta sezione penale della Corte di Cassazione hanno confermato la condanna per diffamazione aggravata a mezzo stampa pronunciata il 17 giugno 2011dalla Corte d´Appello di Milano che aveva inflitto ad Alessandro Sallusti, direttore del Giornale, la pena detentiva di 14 mesi di reclusione senza condizionale. La V Sezione Penale ha condannato Sallusti alla rifusione delle spese processuali, a risarcire la parte civile e a pagare 4.500 euro di spese per il giudizio innanzi alla Suprema Corte. Il processo nei confronti del Direttore del Giornale è stato celebrato per gli articoli, pubblicati sul quotidiano Libero nel 2007, ritenuti diffamatori nei confronti di Giuseppe Cocilovo, giudice tutelare di Torino, riguardanti il caso di un aborto di una ragazza tredicenne. La sentenza non è immediata esecutiva dal momento che non ci sono recidive o cumuli di pena. Non appena la Cassazione avrà depositato gli atti scatterà il termine di 30 giorni, entro i quali gli avvocati di Sallusti potranno presentare una richiesta di affidamento ai servizi sociali come pena alternativa. Strada che, peraltro, Sallusti ha già dichiarato che non intende imboccare. La procura di Milano, attraverso un comunicato del capo, Bruti Liberati, ha fatto sapere che l´esecuzione della pena è sospesa. Ma, almeno per il momento, non corre l´imminente rischio della galera  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: IL TRIBUNALE CONFERMA LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE CHE QUALIFICA AIUTI DI STATO VIETATI I «PIANI DI CAMPAGNA» FRANCESI VERSATI AL SETTORE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI DAL 1992 AL 2002  
 
Il Tribunale ha confermato la decisione della Commissione che qualifica aiuti di Stato vietati i «piani di campagna» francesi versati al settore dei prodotti ortofrutticoli dal 1992 al 2002Il fatto che gli aiuti siano stati cofinanziati mediante contributi volontari delle associazioni dei produttori interessati non impedisce di qualificarli aiuti di Stato. 1992 al 2002 alcune organizzazioni francesi di produttori ortofrutticoli hanno ricevuto aiuti versati da un fondo operativo, per un importo stimato dalla Commissione di oltre 330 milioni di euro. I «piani di campagna» in questione miravano ad attenuare gli effetti delle eccedenze temporanee dell´offerta di prodotti ortofrutticoli, a regolare il corso dei mercati mediante un approccio collettivo coordinato e a finanziare azioni strutturali destinate a consentire l´adeguamento di tale settore al mercato. Il fondo era gestito da comitati economici agricoli registrati, che riunivano le organizzazioni dei produttori agricoli a livello regionale. Esso era alimentato per il 30‑50 % mediante contribuzioni volontarie dei produttori. Coloro che non avevano versato tali contributi non potevano beneficiare degli aiuti. Per il resto, il fondo era alimentato dall’Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l’horticulture (Oniflhor), ente pubblico a carattere industriale e commerciale posto sotto la tutela della Stato francese. Con decisione del 28 gennaio 2009, la Commissione ha ritenuto che gli aiuti costituissero aiuti di Stato illegittimi – non essendole stati notificati – e incompatibili con il mercato comune. Ha dunque ordinato alla Repubblica francese di procedere al loro recupero, con gli interessi, presso i relativi beneficiari. Per la prima volta, la Commissione è stata chiamata ad esaminare se misure finanziate contemporaneamente mediante contributi dello Stato e contributi volontari di operatori di un determinato settore potessero costituire aiuti di Stato, questione alla quale detta istituzione ha risposto in senso affermativo. Tanto la Repubblica francese quanto la Fédération de l´organisation économique fruits et légumes (Fedecom) nonché i Producteurs de légumes de France hanno proposto ricorsi di annullamento contro tale decisione dinanzi al Tribunale. Con le sue sentenze odierne, il Tribunale respinge i ricorsi. Per quanto riguarda la questione se gli aiuti controversi potessero essere considerati risorse statali ed essere così qualificati come aiuti di Stato, malgrado che essi fossero in parte finanziati mediante contributi volontari dei beneficiari, il Tribunale rileva che il criterio pertinente non è l´origine iniziale delle risorse, bensì il livello di intervento dell´autorità pubblica nella definizione delle misure controverse e delle loro modalità di finanziamento. A questo proposito, il Tribunale constata che era l’Oniflhor, ente pubblico posto sotto la tutela dello Stato, il soggetto che decideva in modo unilaterale in merito alle misure finanziate mediante i piani di campagna, alle modalità della loro attuazione e del loro finanziamento. I comitati economici agricoli registrati, pur essendo incaricati di gestire il fondo operativo destinato al finanziamento di tali misure, non disponevano di alcun margine di manovra nella loro applicazione. Il Tribunale sottolinea in particolare il ruolo preponderante svolto in tali comitati dallo Stato, che in essi era rappresentato dal prefetto della regione. Inoltre, il Tribunale rileva che i beneficiari delle misure disponevano soltanto del potere di partecipare o no al sistema così definito dall’Oniflhor, accettando o rifiutando di versare le quote degli operatori fissate da tale ente. La Commissione ha dunque giustamente ritenuto che le misure controverse configurassero aiuti di Stato. Inoltre, il Tribunale respinge gli argomenti dei ricorrenti secondo cui la Commissione non avrebbe sufficientemente motivato la propria decisione ed avrebbe violato il principio del legittimo affidamento dei beneficiari degli aiuti, in quanto costoro li ritenevano compatibili con il diritto dell´Unione. Il Tribunale ricorda che l´affidamento non può essere considerato legittimo quando, come nel caso di specie, l´aiuto è stato messo in esecuzione senza previa notifica alla Commissione. Oltre a ciò, il Tribunale constata che non sussistevano circostanze eccezionali che, anche in assenza di tale notifica, avrebbero potuto giustificare il legittimo affidamento dei beneficiari nel carattere regolare degli aiuti. (Tribunale dell’Unione europea, Lussemburgo, 27 settembre 2012, Sentenze nelle cause T-139/09, T-243/09 e T-328/09, Francia, Fédération de l´organisation économique fruits et légumes (Fedecom) e Producteurs de légumes de France / Commissione)  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: SUSSIDIO AI RICHIEDENTI ASILI  
 
Le condizioni minime di accoglienza del richiedente asilo devono essere concesse dallo Stato membro al quale è stata presentata la domanda, anche nel caso in cui tale Stato chiami in causa un altro Stato membro, da esso ritenuto competente ad esaminare detta domanda Tale obbligo si impone, in linea di principio, a partire dalla presentazione della domanda di asilo fino al trasferimento effettivo del richiedente asilo verso lo Stato membro competente La direttiva 2003/9/Ce detta alcune norme minime in merito alle condizioni materiali di accoglienza dei richiedenti asilo (l´alloggio, il vitto e il vestiario, forniti in natura o sotto forma di sussidio). Tali norme permettono di garantire alle persone un livello di vita dignitoso e condizioni di vita comparabili in tutti gli Stati membri. La direttiva si applica a tutti i cittadini degli Stati terzi nonché agli apolidi che abbiano presentato una domanda di asilo secondo le condizioni stabilite dal regolamento cosiddetto «Dublino Ii». Tale regolamento stabilisce i criteri che consentono di determinare lo Stato membro competente per l´esame della domanda di asilo, il quale non è dunque necessariamente quello in cui tale domanda è stata depositata. Uno Stato membro presso il quale sia stata depositata una domanda di asilo (Stato richiedente), può chiedere ad un altro Stato membro (Stato richiesto), di prendere in carico il richiedente asilo se ritiene che la competenza spetti al secondo Stato. Il Conseil d’État (Francia) è stato adito il 26 gennaio 2010 da due associazioni francesi, la Cimade e il Gisti, con un ricorso inteso ad annullare la circolare interministeriale del 3 novembre 2009 relativa all’Ata (assegno temporaneo di attesa). In quanto reddito di sussistenza, tale assegno viene versato mensilmente ai richiedenti asilo per tutta la durata del procedimento di istruzione della loro domanda. Le due associazioni suddette sostengono che la circolare di cui sopra è contraria agli obiettivi della direttiva 2003/9, in quanto esclude dal beneficio dell’Ata i richiedenti asilo nel caso in cui, in applicazione del regolamento Dublino Ii, la Repubblica francese chiami in causa un altro Stato membro, da essa ritenuto responsabile per l´esame della domanda. Il Conseil d’État ha deciso di chiedere alla Corte di giustizia l´interpretazione delle pertinenti disposizioni del diritto dell´Unione. La Corte risponde, in primo luogo, che uno Stato membro al quale sia stata presentata una domanda di asilo è tenuto a concedere le condizioni minime di accoglienza dei richiedenti asilo anche ad un richiedente asilo per il quale detto Stato decida di indirizzare una richiesta di presa in carico o di ripresa in carico ad un altro Stato membro in quanto Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo di tale richiedente. La Corte precisa che l´obbligo per lo Stato membro cui sia stata presentata una domanda di asilo di concedere tali condizioni minime di accoglienza prende inizio nel momento in cui i richiedenti «presentano la loro domanda d´asilo», anche se tale Stato non è lo Stato membro competente ad esaminare la domanda in base ai criteri enunciati dal regolamento Dublino Ii. La direttiva 2003/9 prevede infatti soltanto una categoria di richiedenti asilo, comprendente tutti i cittadini dei paesi terzi e gli apolidi che depositano una domanda di asilo. Di conseguenza, tali condizioni minime di accoglienza devono essere concesse non soltanto ai richiedenti asilo che si trovano nel territorio dello Stato membro competente, ma anche a quelli che restano in attesa della determinazione dello Stato membro competente, tenendo presente che tale procedimento di determinazione può durare svariati mesi. La Corte precisa inoltre che l´obbligo per lo Stato membro cui sia stata presentata una domanda di asilo di concedere le condizioni minime di accoglienza riguarda soltanto i richiedenti asilo che siano autorizzati a rimanere nel territorio dello Stato membro in qualità di richiedenti asilo. A questo proposito, la Corte dichiara che il diritto dell´Unione autorizza i richiedenti asilo a rimanere non soltanto nel territorio dello Stato nel quale la loro domanda viene esaminata, ma anche, fino al trasferimento effettivo degli interessati, nel territorio dello Stato membro in cui tale domanda è stata depositata. La Corte dichiara, in secondo luogo, che l´obbligo di garantire le condizioni minime di accoglienza del richiedente asilo si impone sin dalla presentazione della domanda di asilo e per tutta la durata del procedimento di determinazione dello Stato membro competente fino al trasferimento effettivo di detto richiedente da parte dello Stato autore della richiesta di presa in carico. Soltanto il trasferimento effettivo del richiedente asilo da parte dello Stato autore della richiesta di presa in carico mette fine al procedimento dinanzi a questo stesso Stato nonché alla sua responsabilità per l´onere finanziario derivante dalla concessione delle condizioni di accoglienza. La Corte ricorda infine che le condizioni minime di accoglienza possono essere ridotte o revocate nelle situazioni, elencate dalla direttiva sopra citata, in cui il richiedente asilo non rispetti il regime di accoglienza stabilito dallo Stato membro interessato (ad esempio, qualora l’interessato non si rechi ai colloqui personali previsti ai fini dell´istruzione della domanda di asilo). (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 27 settembre 2012, Sentenza nella causa C-179/11, Cimade e Gisti / Ministre de l´Intérieur, de l´Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l´Immigration)  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: FINANZIAMENTO DI AZIONI DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI – PRODUZIONE DI OLIO D’OLIVA E DI OLIVE DA TAVOLA - CONFERMATE LE RETTIFICHE FINANZIAMENTI PAC PER 170 MILIONI DI EURO (SENTENZA T-84/09)  
 
Nell’ambito di un’indagine della Commissione circa il finanziamento della Pac (Regolamento (Ce) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune) riguardante azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi, nel 2005, i servizi della Commissione delle Comunità europee hanno effettuato verifiche in Italia. Hanno rilevato inadempimenti in materia di termini di pagamento e di attuazione di controlli amministrativi, tecnici e contabili, dei programmi cofinanziati secondo i regolamenti riguardanti dette iniziative. Nell’ambito di tre indagini, nel 2002, 2003 e 2004, relative agli aiuti alla produzione di olio d’oliva e di olive da tavola, i servizi della Commissione hanno rilevato, in Italia, carenze sui controlli dei frantoi (mancata applicazione di sanzioni e assenza di raffronti tra la contabilità di magazzino e la contabilità finanziaria in particolare), nonché sui controlli degli alberi e delle rese. Hanno quindi apportato rettifiche finanziarie del 5% o del 10%. Per quanto riguarda le rettifiche per pagamenti tardivi, due indagini della Commissione nel 2006 e 2007 hanno comportato rettifiche puntuali (mancato rispetto dei termini regolamentari per i pagamenti nei periodi 16 ottobre 2004 - 15 ottobre 2005 e 16 ottobre 2005 - 15 ottobre 2006. Con decisione 2008/960/Ce, dell’8 dicembre 2008, la Commissione ha quindi escluso dal finanziamento comunitario del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (Feaog), sezione «Garanzia», e del Fondo europeo agricolo di garanzia (Feaga) talune spese dichiarate dall´Italia nei detti settori ed ha imposto le seguenti rettifiche: – le rettifiche forfettarie del 10% e rettifiche puntuali relative ad azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi per gli esercizi 2004 2007, per un totale di Eur 4 678 229,78; – le rettifiche forfettarie del 5% e del 10% agli aiuti alla produzione di olio d’oliva e olive da tavola per gli esercizi 2003 2006, per un totale di Eur 105 536 076,42; – le rettifiche puntuali per pagamenti tardivi, per un totale di Eur 12 020 178 per l’esercizio 2005 e di Eur 44 567 569,37 per l’esercizio 2006. L’italia ha chiesto al Tribunale Ue l’annullamento della decisione della Commissione. Il Tribunale, con la sua sentenza odierna, respinge tutti i motivi fatti valere dall’Italia ed il ricorso nella sua integralità