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Notiziario Marketpress di Lunedì 11 Giugno 2007
INNOVAZIONE TECNOLOGICA: FINANZIAMENTI PER SOFTWARE A CODICE SORGENTE APERTO  
 
Il comma 892 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) prevede che “al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio nazionale la realizzazione di progetti per la società dell’informazione, è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto di natura non regolamentare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali per gli interventi relativi alle regioni e agli enti locali, individua le azioni da realizzare sul territorio nazionale, le aree destinatarie della sperimentazione e le modalità operative e di gestione di tali progetti”. Il successivo comma 895 prevede che “nella valutazione dei progetti da finanziare, di cui al comma 892, è data priorità a quelli che utilizzano o sviluppano applicazioni software a codice aperto. I codici sorgente, gli eseguibili e la documentazione dei software sviluppati sono mantenuti in un ambiente di sviluppo cooperativo, situato in un web individuato dal Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione al fine di poter essere visibili e riutilizzabili”. Stiamo ancora aspettando il decreto di natura non regolamentare che dovrebbe prevedere la realizzazione di progetti per l’utilizzo o lo sviluppo di applicazioni software a codice aperto, resi poi disponibili sul sito web istituzionale del Ministero per le riforme e le innovazioni in modo da essere riutilizzabili. In questo modo si dare attuazione ad una delle quattro soluzioni di acquisizione software previste dall´art. 68 del Codice dell´Amministrazione Digitale. Quella, peraltro, che appare coerente con il successivo art. 69 del C. A. D. Che prevede come condizioni del riuso dei programmi informatici la titolarità del programma da parte delle P. A. "usanti" e l´obbligo in capo ad esse di dare il software "usato" in formato sorgente, completo della documentazione disponibile.  
   
   
PRIVACY: INTERNET: SUI SITI DI COMUNI E PROVINCE TRASPARENZA, MA CON DATI PERSONALI INDISPENSABILI  
 
L´autorità della Privacy ha fissato le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali", adottate a seguito di numerosi quesiti di cittadini ed amministrazioni. Il provvedimento del 19 aprile 2007 definisce principi e limiti che gli enti locali sono tenuti a rispettare quando, in particolare, pubblicano e diffondono i dati personali contenuti in atti e deliberazioni dai quali possono anche emergere delicate informazioni su condizioni di salute, handicap o situazioni di disagio di cittadini che concorrono all´assegnazione di alloggi popolari, assistenza e contributi, ammissione di minori agli asili nido. Nelle linee guida il Garante afferma innanzitutto che, prima di pubblicare gli atti, renderli accessibili a terzi o metterli in rete, l´ente locale deve valutare se le finalità di trasparenza possano essere perseguite senza divulgare dati personali o attraverso modalità che permettano di identificare gli interessati solo se necessario. Negli atti poi devono comparire solo dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità che l´ente intende raggiungere. I dati sensibili e giudiziari possono essere diffusi solo se realmente indispensabili e se l´ente abbia adottato il regolamento previsto dal Codice sull´uso di questi dati. È sempre vietato diffondere informazioni sulla salute. L´impiego delle nuove tecnologie impone all´ente locale sia di assicurare sempre l´esattezza, l´aggiornamento e la pertinenza dei dati pubblicati in rete, sia di garantire il diritto all´oblio delle persone interessate: ad esempio, trascorso un certo periodo dalla pubblicazione, è opportuno spostare i nominativi in una parte del sito dove non siano più rintracciabili dai motori di ricerca esterni. Specifiche cautele vanno adottate anche nel pubblicare gli elenchi delle persone che usufruiscono di crediti, sussidi o sovvenzioni: ad esempio, possono essere pubblicati i nominativi dei beneficiari e la data di nascita senza diffondere indirizzi, codici fiscali, coordinate bancarie o particolari della vita privata che possano creare imbarazzo agli interessati. Le delibere che approvano graduatorie dei vincitori dei pubblici concorsi possono essere pubblicate integralmente anche on line, ma per visionare elaborati, verbali o titoli occorre prevedere accessi selezionati dei partecipanti attraverso una chiave personale (username e password, numero di protocollo o altri estremi identificativi).  
   
   
E-GOVERNEMENT: INTERSCAMBIO DEI DATI TRA LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PUBBLICITÀ DELL’ATTIVITÀ NEGOZIALE  
 
Il Ministro Nicolais con la Direttiva n. 2/2007 ha ripreso alcune importanti norme contenute nel Codice dell´Amministrazione digitale, che di seguito cerchiamo di sintetizzare. Il Ministro, pur se il Cad risulti in vigore da tempo, constata che le amministrazioni appaiono ancora in ritardo nel conformarsi alle prescrizioni dirette ad elevare il livello tecnologico delle prestazioni e, di conseguenza, ad incrementare l’interazione con i cittadini e le imprese e ricorda a tal fine che “l’accesso ai servizi erogati in rete dalla pubbliche amministrazioni integra elemento di valutazione della dirigenza”. Il livello di interazione informatica con i cittadini, vale adire la quantità di procedimenti attivati, in virtù di istanze prodotte mediante strumento digitale, infatti, costituisce un oggettivo parametro di misurazione delle prestazioni. Il Ministro sottolinea inoltre che le modifiche apportate all’art. 18, comma 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15, in tema di autocertificazione impongono l’adozione di nuovi sistemi di consultazione dei dati posseduti dalle pubbliche amministrazioni. Quest’ultime hanno quindi l’obbligo di rendere accessibili e fruibili i dati ogni qual volta l’utilizzazione degli stessi sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest’ultima. Deve essere garantito l’interscambio dei dati tra P. A. , attraverso e la diffusione delle nuove tecnologie in maniera uniforme nelle diverse realtà territoriali del Paese, in modo da evitare il fenomeno del digital divide nel settore pubblico, prevenendo “il divario tecnologico tra amministrazioni di diversa dimensione e collocazione territoriale" (art. 14, co. 3, del Cad). .  
   
   
E-GOVERNEMENT: ATTI IN FORMATO ELETTRONICO DELLE AMMINISTRAZIONI  
 
L’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, costituisce, ai sensi dell’art. 22, comma 2, della Legge n. 241/90, espressione di un “diritto civile e sociale” dei cittadini. L’esercizio di tale diritto deve poi coniugarsi con l’esigenza di risparmiare i costi di riproduzione cartacea dei documenti, anche alla luce dell’art. 3 bis della stessa Legge n. 241/90, laddove sancisce che “le amministrazioni pubbliche incentivano l´uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati”. In conseguenza, tutte le amministrazioni dovranno adottare i regolamenti attuativi della Legge n. 241/90, come modificata dalla Legge n. 15/05, con specifiche prescrizioni in virtù delle quali sarà possibile soddisfare il diritto di accesso ai documenti, mediante rilascio delle copie su supporto elettronico, in formato non modificabile .  
   
   
E-GOVERNEMENTE: PUBBLICITÀ DELLE PROCEDURE DI GARA  
 
L’art. 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale impone alle amministrazioni di rendere disponibili sui siti istituzionali, tra l’altro, “l´elenco di tutti i bandi di gara”. L’art. 66 del Codice dei Contratti prevede poi che “gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale”. Al fine di incrementare il regime di pubblicità e conoscenza dell’azione delle amministrazioni, da parte dei cittadini, delle imprese e degli altri organismi pubblici, si invitano le amministrazioni destinatarie ad ampliare gli atti pubblicati, rendendo conoscibili tutte le negoziazioni relative a servizi, forniture o lavori, il cui importo presunto sia superiore ai 20. 000 euro, nonché gli esiti delle medesime procedure. Tutta l’attività finalizzata all’acquisizione di beni, servizi o realizzazione di opere, di importo superiore ai 20. 000 euro, deve quindi poter essere consultabile da chiunque. Il dirigente responsabile della struttura committente, è tenuto a curare le procedure necessarie per garantire la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione. Il rispetto di tale adempimento integra elemento di valutazione del dirigente.  
   
   
E-GOVERNEMENT: LA GARANZIA DI CONFORMITÀ  
 
La pubblicazione on line di provvedimenti o atti amministrativi o la loro comunicazione con le medesime modalità, implica anche l’assunzione di una garanzia di conformità (da pubblicizzare sul sito istituzionale in maniera adeguata) delle informazioni ivi contenute, rispetto alle informazioni contenute nei provvedimenti originali (cartacei), ai sensi dell’art. 54, comma 4 del Cad. Mediante la dichiarazione di corrispondenza degli atti pubblicati nei siti istituzionali all’attività amministrativa, gli enti - e, per essi, i responsabili dei contenuti dei siti (in qualità di content provider) - si assumono la responsabilità delle operazioni di pubblicazione on line, con le relative conseguenze civili, penali ed amministrative, ad esempio in caso di difformità rispetto all’originale (cartaceo o digitale). Inoltre, poiché ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. N) del Cad, per dati pubblici si intendono “i dati conoscibili da chiunque” deve offrirsi applicazione a quanto contenuto nell’art. 54, comma 3 del Cad, riguardo alla necessaria gratuità della fruizione dei dati pubblici contenuti sui siti istituzionali e alla non necessità di alcuna autenticazione per fruire di tale tipologia di informazioni (ad accesso libero).  
   
   
E-GOVERNEMENT: ABILITAZIONE PER L’ACCESSO AI SERVIZI ED INTEROPERABILITÀ DEI SISTEMI DI GESTIONE DOCUMENTALE  
 
L’accesso ai servizi erogati in rete dalla pubbliche amministrazioni appare, allo stato attuale, ancora marginale. Si invitano le amministrazioni destinatarie della presente direttive, ad avviare le procedure necessarie per permettere l’effettiva attuazione di suddetta prescrizione. Allo stato attuale, infatti, la quantità delle procedure attivabili mediante strumento elettronico risulta ridotta. Per realizzare l’interoperabilità dei sistemi di protocollo informatico e gestione documentale gestiti dalle pubbliche amministrazioni, è necessario che le amministrazioni, in primo luogo, utilizzino, sin dalla formazione del documento, gli strumenti elettronici e la firma digitale nonché la trasmissione mediante posta elettronica certificata secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti (circolare Aipa del 7 maggio 2001, n. 28). Le amministrazioni dovranno, altresì, dotarsi degli strumenti tecnologici necessari per la conservazione dei documenti generati in formato digitale secondo le regole attualmente vigenti (delibera n. 11 Cnipa del 19 febbraio 2004).  
   
   
TUTELA GIURIDICA DEI SOFTWARE: LA DISCIPLINA IN VIGORE  
 
A richiesta di un lettore precisiamo che la disciplina giuridica dei software, programmi per elaboratore "in qualsiasi forma espressi purché originali quali risultato di creazione intellettuale dell´autore", si trova nel Decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, che ha modificato la Legge n. 633/41, prevedendo l´applicabilità del diritto d´autore anche ai software. Al titolare del diritto d´autore sul software vengono riconosciuti i diritti esclusivi di effettuarne o autorizzarne la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale (in sostanza la "copia"), la traduzione, la modificazione in senso lato, la distribuzione in qualsiasi forma compresa la locazione. Sono previste, però, diverse eccezioni, riservate ovviamente ai soggetti che abbiano il diritto di utilizzare il software. È legittima la creazione della cosiddetta copia di backup, vale a dire della copia di riserva o di salvataggio del software. È consentito osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee e i principi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora tali atti vengano compiuti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma. Sono inoltre consentite, senza autorizzazione del titolare dei diritti, le attività indispensabili per conseguire l´interoperabilità con altri programmi purché non siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un altro programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra ipotesi che violi il diritto di autore. La normativa in vigore regolamenta anche la realizzazione di software nell´ambito del rapporto di lavoro: "salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell´esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro". Presso a Siae - Società italiana degli autori ed editori - è tenuto "Registro pubblico speciale", disposto dal D. P. C. M. 3 gennaio 1994, n. 244, per i programmi per elaboratore, in cui sono inseriti il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma. La registrazione è facoltativa ed onerosa. Secondo quanto previsto dalla Legge n. 248/00 chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Siae è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l´elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità (art. 171-bis, legge 633). Inoltre, ferme restando le sanzioni penali applicabili, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell´opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a euro 103. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 103 e euro 1032. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto .  
   
   
TRIESTE: MOSTRA SULLA CONTRAFFAZIONE ORGANIZZATA DALLA GUARDIA DI FINANZA  
 
La Guardia di Finanza del Friuli Venezia Giulia ha organizzato una mostra sulla contraffazione per far conoscere al grande pubblico il fondamentale ruolo che la Guardia di Finanza svolge quotidianamente nella lotta al fenomeno del "falso" nei suoi vari aspetti e manifestazioni. L’evento avrà luogo a Trieste dal 8 al 17 giugno nel Salone degli Incanti, simbolo di commerci e scambi. Data la particolarità della location prescelta, un edificio simbolo della Capitale Giuliana, ristrutturato lo scorso anno ed inaugurato con una mostra di Andy Warhol, è stato realizzato anche un allestimento che permette di esaltare a bellezza del luogo, di valorizzarne l’impianto architettonico e di sfruttarne la luce naturale. Con l’evento espositivo di Trieste si vuole valorizzare e per certi versi anche educare alla tutela del prodotto italiano - sia esso un dipinto, una scultura, un componimento musicale o una borsa firmata – con la finalità di illustrare al pubblico quanto orgoglio e soddisfacente lavoro vi siano dietro le creazioni dei nuovi artigiani italiani. Due le grandi aree tematiche del percorso espositivo: la prima rappresenta un vero e proprio excursus nella storia dell’arte ripercorsa nelle sue tappe essenziali; la seconda analizza nella sua attualità il fenomeno della falsificazione. Parallelamente, si svolge anche un convegno di studi, cui intervengono eminenti e qualificatissimi relatori di provata esperienza nel settore. La mostra, che ha avuto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica ed il patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, della Provincia di Trieste e della Società Dante Alighieri di Roma, resterà aperta dal 8 al 17 giugno, tutti i giorni dalle 10. 00 alle 20. 00, ingresso gratuito.  
   
   
LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE DEL SOFTWARE: DISPOSIZIONI IN VIGORE  
 
In merito al quesito postoci da un lettore precisiamo che il comma 7 dell´art. 1 del Decreto legge n. 35/05, convertito nella Legge n. 80/05,, a sua volta modificato dall´art. 2, comma 4-bis della Legge n. 248/05, ha introdotto una disposizione che può essere applicata anche all´acquisto o all´accettazione di software o prodotti similari contraffatti: "Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 10. 000 euro l´acquisto o l´accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l´entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale. La sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro che si adoperano per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. ".  
   
   
MONDIAL ASSISTANCE: CONTINUA ANCHE NEL 2006 LA CRESCITA DEI PROFITTI BASATA SULL’INNOVAZIONE  
 
Mondial Assistance Group, leader mondiale nei settori dell’assistenza, dei servizi e dell’assicurazione viaggi, ha annunciato i risultati e l’evoluzione delle sue attività nel corso del 2006. Con un fatturato di 1. 366 milioni di Euro, l’attività del gruppo è cresciuta del 12% a livello mondiale. Il risultato operativo del Gruppo è cresciuto del 31% fino a 63,5 milioni di Euro. I profitti netti sono invece aumentati del 17% (55,9 milioni di Euro). Infine, il combined ratio è migliorato passando dal 95,8% nel 2005 al 95,2% nel 2006. Mondial Assistance Group continua e accelera quindi la crescita avviata negli ultimi anni. La crescita del Gruppo rispecchia un cambiamento graduale nel bilancio delle diverse aree geografiche. Ad esempio, per la crescita di altre zone, l’Europa, che tre anni fa concentrava l’80% delle vendite, nel 2006 ha generato il 75,5% delle attività. Il Nord America e l’Asia-pacifico sono cresciuti rispettivamente del 15,3% e del 25,8% nel 2006, riflettendo il loro dinamismo economico e la correttezza della strategia di investimenti di Mondial Assistance. L’87% del fatturato è stato generato da 10 Paesi (Francia, Gran Bretagna, Germania, Usa, Italia, Australia, Spagna, Olanda, Brasile e Belgio). Allo stesso modo, i 4 Paesi principali hanno generato il 56% delle vendite. Con una crescita del 31%, il Portogallo è cresciuto più di ogni altro mercato, seguito da Stati Uniti (+25%), Polonia (+22%), Australia (+19%), Spagna (+16%) e Italia (+13%). L’europa ha originato l’82,4% del profitto netto nel 2006, un incremento del 56,5% rispetto al 2005. Il continente europeo rimane un mercato maturo nel quale l’innovazione è uno dei fattori chiave nell’incremento del fatturato e dei profitti di Mondial Assistance. Il continente americano (Stati Uniti, Canada e Brasile), ha generato il 17,3% dei profitti (+33,1%). Infine, il contributo della zona Asia-pacifico (Cina, Giappone, Tailandia, Singapore e Australia) continua a rimanere marginale con lo 0,3%, un profitto che comunque riflette il grande investimento fatto in questi mercati emergenti. Ulteriori informazioni: www. Mondial-assistance. Com .  
   
   
MONDIAL ASSISTANCE: QUATTRO BUSINESS LINES, QUATTRO SETTORI DI INNOVAZIONE E CRESCITA  
 
Assistenza e servizi per i veicoli (40% delle vendite totali): la business line tradizionale di Mondial Assistance. In questo mercato, l’azienda ha ottenuto nel 2006 nuovi contratti con importanti partner nel mercato automotive. Ha inoltre innovato il settore assicurazioni allargando e ottimizzando la gamma di servizi offerti attraverso l’implementazione di nuove tecnologie. Assicurazione e assistenza viaggi (48% delle vendite totali). Questo comparto ha mostrato un notevole sviluppo grazie alla crescita dell’industria turistica tradizionale e online (l’e-tourism ha registrato una crescita del 20% negli Stati Uniti e del 38% in Europa). Mondial Assistance nel 2006 ha dunque visto raddoppiare le vendite di prodotti online e ha ottenuto un considerevole numero di contratti internazionali che coprono 29 Paesi con oltre 30 partner. Oggi, la piattaforma di e-commerce di Mondial Assistance registra l’emissione di 1. 200 polizze all’ora. Assistenza sanitaria (7% delle vendite totali). Questo settore è direttamente legato alla tendenza della società a incoraggiare la prevenzione per una migliore salute e ad assistere le persone anziane. In questo quadro, Mondial Assistance ha sorpassato gli obiettivi 2007, oltre ad aver sviluppato in Francia e Spagna nuove soluzioni nei servizi alle persone. Gli altri servizi (riparazioni all’ abitazione, assistenza sul lavoro, sorveglianza elettronica…) hanno generato il 5 % delle vendite mondiali. Ulteriori informazioni: www. Mondial-assistance. Com.  
   
   
MONDIAL ASSISTANCE: B2B – B2B2C – B2C, CANALI DI DISTRIBUZIONE IN PIENA EVOLUZIONE  
 
Il 95% della distribuzione avviene attraverso i canali B2b e B2b2c. L’emergere di nuovi canali di distribuzione B2c rappresenta per Mondial Assistance un importante sviluppo e una spinta alla diversificazione. Oltre 2. 800 persone assistite ogni ora in tutto il mondo. Anche le attività operative hanno subito una tendenza al rialzo nel corso del 2006. Per la prima volta nella sua storia, Mondial Assistance Group ha trattato oltre 10 milioni e mezzo di casi, un incremento dell’8% rispetto al 2005. Quasi il 50% delle pratiche ha riguardato l’assistenza ai veicoli, la business line storica di Mondial Assistance. Contemporaneamente, il Gruppo ha aperto 975. 000 pratiche mediche, quasi il 10% del totale. Oltre alla gestione di questo grande numero di casi, più di 25 milioni di individui hanno ricevuto assistenza, per una media di 2. 853 persone assistite ogni ora, 365 giorni l’anno, in tutto il mondo. La strategia di Mondial Assistance Group fino al 2011 punta a rafforzare la leadership mondiale della compagnia. Per ottenere questo risultato, Mondial Assistance intende perseguire una forte crescita internazionale per raggiungere i 2 miliardi di fatturato nel 2011, rispettando però una politica dei profitti. Questa strategia di crescita è basata sull’innovazione e la diversificazione dei canali di distribuzione, sullo sviluppo di nuovi prodotti e sull’espansione in nuove aree geografiche. “La nostra strategia di sviluppo basata sull’innovazione e la diversificazione ha mostrato i primi risultati nel 2006. Continueremo su questa strada quest’anno e fino al 2011, perseguendo prospettive di crescita dinamica”, ha concluso Ida Luka-lognoné, Presidente del Comitato Esecutivo. Ulteriori informazioni: www. Mondial-assistance. Com.  
   
   
MONDIAL ASSISTANCE IN ITALIA  
 
Si riflette anche in Italia l’ottimo andamento del Gruppo a livello internazionale. Mondial Assistance in Italia ha fatto registrare nel 2006 un fatturato di oltre 102,9 milioni di Euro. Il risultato operativo è pari a 7,7 milioni di Euro, mentre l’utile netto si assesta a 4,6 milioni di euro. Il settore dell’assicurazione viaggi ha generato il 48,9% del fatturato totale. Il restante 51,1% proviene invece dal business realizzato con assicurazioni, banche, case automobilistiche o motociclistiche e aziende in genere. Da sottolineare inoltre gli eccellenti risultati nelle vendite delle polizze viaggio individuali: la compagnia rafforza la propria posizione di leader nel settore dell’assicurazione viaggi superando il traguardo di oltre 155. 000 polizze individuali vendute tramite agenzie (di cui circa 139. 000, l’89,6%, emesse tramite Internet) con un aumento del 15% rispetto al 2005. A questo risultato ha fortemente contribuito la vendita dei prodotti Globy, l’assicurazione internet-based di Mondial Assistance che ha rivoluzionato il mondo delle assicurazioni viaggi: le polizze emesse nel 2006 sono infatti state 130. 000, con un incremento su base annua di oltre 14 punti percentuali e un fatturato di oltre 13,5 milioni di euro. Buoni anche i risultati di Elvia. It, il nuovo sito di Mondial Assistance attivo dal luglio 2005 attraverso il quale il consumatore finale può accedere direttamente all’acquisto on-line di un’assicurazione viaggi: l’incremento registrato nel 2006 è stato del 362%. Ulteriori informazioni: www. Mondial-assistance. Com.  
   
   
DAL 1° LUGLIO CERTIFICATI PENALI ON-LINE  
 
Pistoia - Grazie all’accordo siglato da Camera di Commercio e Procura di Pistoia, l’invio dei certificati penali tra le due amministrazioni diventa telematico. Si riducono così ad appena 5 i giorni necessari per trasmettere tra le due istituzioni questi documenti obbligatori per la pratica d’iscrizione, con la conseguente velocizzazione in termini di tempi di risposta nei confronti dell’utenza circa il procedimento di iscrizione alla Camera di Commercio stessa. Il protocollo d’intesa per l’interscambio telematizzato di dati, attraverso casella di posta elettronica certificata, non è l’unico accordo che è stato siglato dalla Camera di Commercio con l’obiettivo di migliorare i servizi all’utenza ed economicizzare gli oneri procedurali: anche con il Tribunale di Pistoia è stato siglato un accordo che, a partire sempre dal 1° luglio, prevede lo scambio, tramite posta elettronica certificata, degli atti relativi al Registro delle Imprese. . .