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Notiziario Marketpress di Lunedì 23 Febbraio 2009
TELECOMUNICAZIONI: AGCOM MULTA TIM E VODAFONE  
 
Dopo l’Antitrust anche l´Agcom ha multato Tim e Vodafone. La sanzione è per carenza informativa sulle modifiche tariffarie anche Vodafone è stata condannata per erronea obbligazione sul sito dei piani tariffari, mentre Tim per carenza informativa sulle modifiche nella comunicazione agli utenti. Le due società sono state multate per 58 mila euro ciascuna .  
   
   
PRIVACY: PIANO ISPETTIVO PER I PRIMI SEI MESI  
 
Sistema informativo del fisco, banche, sistema sanitario . Saranno i tre grandi settori ad essere innanzitutto interessati dall´attività di accertamento del Garante per la privacy. L´autorità ha varato, infatti, il piano di ispezioni per il primo semestre 2009. Il piano prevede, inoltre, sia nel settore pubblico che in quello privato, specifici controlli sugli obblighi relativi all´adozione delle misure di sicurezza, all´informativa da fornire ai cittadini, al consenso da richiedere nei casi previsti dalla legge. Oltre 200 gli accertamenti ispettivi previsti che verranno effettuati anche in collaborazione con le Unità Speciali della Guardia di Finanza - Nucleo Privacy. L´autorità effettuerà inoltre, come di consueto, le attività ispettive che si renderanno necessarie in ordine a segnalazioni e reclami presentati. Significativo è il bilancio dell´attività relativa all´anno appena trascorso. Nel 2008, gli ispettori del Garante hanno effettuato, presso amministrazioni pubbliche e società private, 500 ispezioni in loco. Gli accertamenti hanno riguardato, tra l´altro, gestori telefonici, cliniche private, agenzie assicurative, soggetti pubblici che svolgono attività di riscossione, commercialisti, finanziarie, aziende che effettuano attività di vendita on line, scuole che raccolgono dati anche via Internet, centri medici di chirurgia estetica. Sono stati adottati numerosi provvedimenti di blocco del trattamento e di prescrizione, oltre alla contestazione di 338 sanzioni amministrative, gran parte delle quali relative all´omesso obbligo, da parte di chi gestisce banche dati, di informare gli interessati sull´uso che viene fatto dei loro dati personali. A seguito delle sanzioni applicate sono stati riscossi circa 1. 400. 000 euro: di questi, oltre 335 mila sono relativi alla mancata adozione di misure si sicurezza da parte di aziende e pubbliche amministrazioni. Nel corso delle attività sono state anche inviate 12 segnalazioni all´Autorità giudiziaria per violazioni di carattere penale per trattamento illecito di dati personali, false dichiarazioni al Garante, inadempimento di provvedimenti del Garante e mancata adozione di misure minime di sicurezza .  
   
   
PRIVACY: ABUSI SU MINORI E DETTAGLI NELLE CRONACHE  
 
I mezzi di informazione sono tenuti a tutelare la riservatezza dei minori coinvolti nei fatti di cronaca evitando la diffusione di dettagli personali che, seppur in maniera indiretta, li rendano pubblicamente riconoscibili. Lo ha ribadito il Garante per la protezione dei dati personali con apposito provvedimento prendendo in esame il ricorso di due coniugi altoatesini che lamentavano un caso di violazione della privacy dei due figli minori da parte di alcuni mezzi di informazione locali e nazionali. In occasione dell´arresto dello zio dei minori per presunti abusi nei loro confronti, Tv, quotidiani locali e agenzie di stampa nazionali avevano infatti diffuso informazioni non indispensabili riguardanti l´indagato, i due minori e i coniugi stessi. Alcune testate avevano, per giunta, rivelato il grado di parentela dei minori con l´indagato, la loro età, il sesso, il luogo di residenza e di villeggiatura, arrivando ad includere – in alcuni casi – anche la professione del padre. Di fronte all´evidente eccesso di dettagli inerenti la vicenda, la coppia aveva quindi segnalato all´Autorità il rischio che l´insieme di queste informazioni potesse rendere i due minori potenzialmente identificabili, specie in ambito locale, e che questo potesse arrecare gravi danni alla loro personalità. Il Garante nell´accogliere il ricorso dei coniugi – sulla base di quanto stabilito dal Codice deontologico dei giornalisti e dal Codice Privacy - ha vietato l´ulteriore diffusione, anche su Internet e radio tv, di informazioni riguardanti i minori e i loro genitori che possano renderli identificabili .  
   
   
PRIVACY: AVVISI CONDOMINIALI A PROVA DI PRIVACY  
 
Nelle bacheche del palazzo o in altri luoghi aperti al pubblico non si possono apporre avvisi contenenti dati personali che rendano identificabile, anche indirettamente, un condomino. Lo ha ribadito il Garante, nell´accogliere la segnalazione di un affittuario il quale lamentava una indebita diffusione di dati personali dovuta all´affissione di un avviso nella bacheca condominiale, in cui si dava notizia della prossima scadenza del suo contratto di locazione e della contestuale intimazione a lasciare l´immobile. Oltre al fatto che fossero stati diffusi nome, cognome e altri dati in grado di identificarlo l´interessato contestava anche il metodo utilizzato per dare la comunicazione agli altri condomini. A suo avviso, infatti, lo stesso risultato si sarebbe potuto raggiungere con modalità alternative, ad esempio con comunicazioni individuali lasciate nelle cassette per la posta. Dopo un primo intervento del Garante che aveva invitato il condominio ad adeguarsi alle prescrizioni già impartite in materia, in base alle quali si possono affiggere in spazi pubblici condominiali solo avvisi di carattere generale, finalizzati alla comunicazione di eventi di interesse comune, l´amministratore aveva risposto di aver sostituito il primo avviso con un secondo, di tenore analogo, ma privo di dati personali. Non soddisfatto il segnalante, faceva comunque notare che il nuovo avviso posto in bacheca conteneva ancora indicazioni (piano in cui si trova l´immobile, l´interno) in grado di identificarlo, seppur indirettamente. L´autorità ha dato ragione al locatario dell´appartamento e ha vietato, con apposito provvedimento, la diffusione bacheca o in altro luogo visibile a chiunque - dei dati personali riferiti, anche indirettamente, al segnalante.  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: QUALIFICA DI RIFUGIATO E PROTEZIONE SUSSIDIARIA  
 
Il 17 febbraio 2009 con la sentenza pronunciata nella causa C 465/07 - Meki Elgafaji e Noor Elgafaji / Staatssecretaris van Justitie - la Corte di giustizia ha affermato che il soggetto che richiede la protezione sussidiaria non deve necessariamente provare di essere minacciato personalmente, a causa di elementi propri della sua situazione, nel suo paese di origine. Il grado di violenza indiscriminata nel paese di origine può eccezionalmente essere sufficiente perché le autorità competenti decidano che un civile in caso di rimpatrio correrebbe un rischio effettivo di subire minacce gravi e individuali. La direttiva 2004/83/Ce ha come obiettivo principale, da un lato, garantire che tutti gli Stati applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e, dall’altro, assicurare che un livello minimo di prestazioni sia disponibile per tali persone in tutti gli Stati membri. Il 13 dicembre 2006 i coniugi Elgafaji hanno richiesto il permesso di soggiorno temporaneo nei Paesi Bassi, corredata di elementi diretti a provare i rischi effettivi ai quali sarebbero esposti in caso di espulsione verso il loro paese di origine, l’Iraq. Con decisioni 20 dicembre 2006 il ministro competente ha negato loro il permesso di soggiorno temporaneo, considerando che essi non avessero provato in modo sufficiente le circostanze invocate e, pertanto, non avessero dimostrato il rischio effettivo di minaccia grave e individuale al quale essi asserivano di essere esposti nel loro paese di origine. In seguito al rigetto delle loro domande, i coniugi Elgafaji hanno proposto un ricorso dinanzi al Rechtbank te’s Gravenhage, accolto da tale giudice. Il Raad van State, adito in appello, ha ritenuto che le disposizioni della direttiva 2004/83/Ce presentassero difficoltà interpretative e ha deciso di sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia. Il giudice a quo intende stabilire se le disposizioni della direttiva devono essere interpretate nel senso che l’esistenza di minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del soggetto che richiede la protezione sussidiaria sia subordinata alla condizione che questi fornisca la prova di essere interessato in modo specifico a causa di elementi peculiari della sua situazione. La Corte osserva che il danno definito nella direttiva come costituito da «minaccia grave e individuale alla vita o alla persona» del richiedente riguarda un rischio di danno più generale degli altri due tipi di danni, definiti nella direttiva, che riguardano situazioni in cui il richiedente è esposto in modo specifico al rischio di un danno particolare. Infatti, viene considerata in modo più ampio una minaccia alla vita o alla persona di un civile, piuttosto che determinate violenze. Inoltre, tale minaccia è inerente ad una situazione generale di «conflitto armato interno o internazionale». Infine, la violenza in questione all’origine della detta minaccia viene qualificata come «indiscriminata», termine che implica che essa possa estendersi ad alcune persone a prescindere dalla loro situazione personale. A questo proposito, occorre precisare che tanto più il richiedente è eventualmente in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a causa di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria. Inoltre, la Corte aggiunge che al momento dell’esame individuale di una domanda di protezione sussidiaria, si può tener conto dell’estensione geografica della situazione di violenza indiscriminata, nonché dell’effettiva destinazione del richiedente in caso di rimpatrio, e dell’esistenza, se del caso, di un serio indizio di un rischio effettivo quale il fatto che un richiedente ha già subìto minacce gravi o minacce dirette di tali danni, a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali danni gravi non si ripeteranno, indizio in considerazione del quale il requisito di una violenza indiscriminata richiesto per poter beneficiare della protezione sussidiaria può essere meno elevato. Pertanto, le pertinenti disposizioni della direttiva devono essere interpretate come segue l’esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest’ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale; l’esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia.  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: DIRITTO DI ACCESSO DEL PUBBLICO A INFORMAZIONI SU EMISSIONI OGM  
 
Il 17 febbraio 2009 la Sentenza della Corte di giustizia relativa alla causa C-552/07 - Commune de Sausheim / Pierre Azelvandre – ha affermato che il diritto di accesso del pubblico alle informazioni si applica alle emissioni di ogm. Gli Stati membri non possono invocare l’ordine pubblico per opporsi alla divulgazione del sito dell´emissione di organismi geneticamente modificati. Il sig. Pierre Azelvandre intendeva conoscere l´ubicazione delle sperimentazioni sul terreno di organismi geneticamente modificati (Ogm), effettuate nel territorio del suo comune. Il 21 aprile 2004 ha chiesto al sindaco di Sausheim (Alta Alsazia) di trasmettergli, per ciascuna emissione di Ogm effettuata nel territorio di tale comune, l’avviso al pubblico, la scheda d’impianto che consente di individuare la particella sfruttata a coltivazioni e la lettera prefettizia accompagnatoria di tali documenti. Ha chiesto inoltre le schede informative riguardanti ciascuna nuova emissione da realizzarsi nel 2004. In assenza di risposta, il sig. Azelvandre ha presentato alla Commission d’accès aux documents administratifs (commissione per l’accesso ai documenti amministrativi) una richiesta di comunicazione di quei documenti. Il 24 giugno 2004 la commissione ha emesso un parere favorevole in merito alla comunicazione dell’avviso al pubblico e della prima pagina della lettera prefettizia accompagnatoria. Per contro, essa si è pronunciata a sfavore della comunicazione della scheda d’impianto particellare e della mappa di ubicazione delle emissioni, argomentando che tale comunicazione avrebbe arrecato pregiudizio alla riservatezza e alla sicurezza degli operatori agricoli interessati. In seguito a tale parere, dal momento che il sindaco di Sausheim non ha divulgato tutti i documenti del fascicolo, il sig. Azelvandre ha contestato tale diniego dinanzi alla giustizia amministrativa francese. Il Conseil d´État francese, investito della controversia in ultimo grado, interroga la Corte di giustizia in merito alla definizione di «sito dell´emissione» che non si può considerare riservato ai sensi della direttiva del 12 marzo 2001 sull’emissione deliberata nell’ambiente di Ogm , nonché in merito all’interpretazione degli obblighi di informare il pubblico in materia, quali risultano dal diritto comunitario. In particolare, si chiede alla Corte se le autorità nazionali possano opporsi alla comunicazione della scheda d’impianto particellare e della mappa di ubicazione delle emissioni, argomentando che tale comunicazione arrecherebbe pregiudizio all´ordine pubblico o ad altri interessi tutelati dalla legge. In forza del principio di precauzione e dei rischi cui vanno incontro l´ambiente e la salute umana, la direttiva ha definito un regime di trasparenza della procedura di autorizzazione delle misure relative alla preparazione e all’attuazione delle emissioni. Essa, in relazione a una prevista emissione deliberata di Ogm, ha istituito non soltanto meccanismi di consultazione del pubblico (in generale e, se del caso, di determinati gruppi) ma anche un diritto di accesso del pubblico alle informazioni relative a una siffatta operazione, nonché la predisposizione di registri pubblici nei quali deve figurare l’ubicazione di ciascuna emissione di Ogm. In tal senso, coloro che intendono emettere Ogm nell’ambiente sono tenuti, in forza della direttiva, a inoltrare una notifica alle autorità nazionali competenti, che deve includere un fascicolo tecnico contenente le informazioni richieste, vale a dire l’ubicazione e le dimensioni dei siti di emissione nonché la descrizione dell’ecosistema locale di emissione, inclusi clima, flora e fauna, così come la prossimità di biotopi ufficialmente riconosciuti o di aree protette che potrebbero essere interessati dal fenomeno, per le piante superiori geneticamente modificate e l’ubicazione geografica e le coordinate del sito o dei siti di emissione nonché la descrizione degli ecosistemi, bersaglio o non bersaglio, che possono essere interessati, per quanto riguarda gli altri Ogm. Pertanto, gli elementi relativi all’ubicazione geografica di un’emissione deliberata di Ogm che devono figurare nella notifica di quest’ultima rispondono all’esigenza di determinare gli effetti concreti di una tale operazione sull’ambiente. Le indicazioni riguardanti il sito di una siffatta emissione devono essere quindi definite rispetto alle caratteristiche di ogni operazione e del suo eventuale impatto ambientale. Dal nesso così stabilito tra la procedura di notifica e l’accesso ai dati relativi all’emissione deliberata di Ogm risulta che, salva deroga prevista dalla direttiva in questione, il pubblico interessato può chiedere la divulgazione di qualsiasi informazione trasmessa dal notificante nell’ambito della procedura di autorizzazione relativa a una siffatta emissione. Quindi, il "sito dell’emissione" è determinato da qualsiasi informazione relativa all’ubicazione dell’emissione, fornita dal notificante alle autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio deve avvenire l’emissione conformemente alla direttiva. La direttiva definisce in termini precisi la riservatezza di cui possono beneficiare i vari dati comunicati nell’ambito delle procedure di notifica e di scambio di informazioni da essa previste. In tal senso, informazioni riservate notificate alla Commissione e all’autorità competente o scambiate in forza della direttiva nonché le informazioni che possono pregiudicare una posizione concorrenziale non possono essere divulgate e i diritti di proprietà intellettuale afferenti a tali dati devono essere tutelati. Inoltre, l’autorità competente decide, previa consultazione del notificante, quali informazioni debbano rimanere riservate alla luce della «giustificazione verificabile» fornita da quest’ultimo. Pertanto, l’informazione relativa al luogo dell’emissione in nessun caso può rimanere riservata. In tale contesto, considerazioni relative alla salvaguardia dell’ordine pubblico e ad altri segreti tutelati dalla legge, enunciate dal giudice del rinvio, non possono costituire motivi tali da limitare l’accesso ai dati elencati nella direttiva, nel novero dei quali figura in particolare quello relativo al sito dell’emissione. Tale interpretazione è suffragata dall’esigenza, enunciata nella direttiva, secondo cui i dati relativi alla valutazione dei rischi ambientali non sono considerati riservati. Inoltre, uno Stato membro non può invocare una disposizione derogatoria figurante nelle direttive relative alla libertà d’accesso del pubblico all’informazione ambientale per rifiutare l’accesso a informazioni che dovrebbero essere di dominio pubblico. Di conseguenza, non si può opporre alla comunicazione delle informazioni indicate nella direttiva una riserva relativa alla protezione dell’ordine pubblico o di altri interessi tutelati dalla legge. Il timore di difficoltà interne non può giustificare l’omissione da parte di uno Stato membro nell’applicare correttamente il diritto comunitario.