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Notiziario Marketpress di Lunedì 12 Luglio 2010
EDITECH 2010: 2 TITOLI SU 100 IN ITALIA ENTRO LA FINE DEL 2010 SARANNO EBOOK  
 
Due titoli su 100 entro la fine dell’anno saranno eBook in Italia. E’ solo uno dei dati emersi il 25 giugno scorso a Editech 2010, la Giornata internazionale di studio e approfondimento organizzata a Milano dall’Associazione Italiana Editori (Aie) per far conoscere agli operatori, ancor prima che al grande pubblico, le tendenze in atto e le prospettive nell’ambito dell’innovazione tecnologica nel settore editoriale. Secondo la fotografia della situazione elaborata dall’Ufficio studi Aie il segmento coprirà entro la fine dell’anno lo 0,1% del mercato trade (pari a circa 3,4milioni di euro) e i titoli prodotti in formato eBook saranno destinati a raddoppiare, passando dallo 0,7% di giugno 2010 al 2% di quelli "commercialmente vivi" per dicembre 2010 (elaborazione ufficio studi Aie su dati Ie). Un’accelerazione fisiologica se si considera che in America, secondo il report di Michael Smith, direttore generale dell’International Digital Publishing Forum (Idpf), il mercato ebook coprirà, secondo stime molto caute, il 5% del mercato trade e nei primi 4 mesi del 2010 si è registrata una crescita del 217% sul 2009. L’europa non è certo da meno se, in base all’elaborazione dei dati della Federazione Europea degli Editori (Fee) per l’editoria digitale (non solo ebook, quindi) il mercato copre il 2,4% in Francia, il 2,5% in Inghilterra, l’1,3% in Spagna. L’iniziativa, promossa da Aie in collaborazione con Siemens e con il supporto di alcune delle principali aziende che operano nel settore delle tecnologie applicate al mondo dell’editoria quali Kodak, Promedia, Art Servizi editoriali, Liberologico/meta, Scube Newmedia, Sony, ha fornito un panorama aggiornato a livello internazionale e nazionale sull’impatto che le tecnologie possono avere per le case editrici. E in un corner eBook, appositamente allestito, presenta gli e-readers oggi presenti sul mercato italiano e alcuni in arrivo, visibili per la prima volta nel nostro paese, come il Kindle Dx, l’Edge di Entourage, l’Alex di Spring design, il Wetab di Neophonie, il Kobo reader. I commenti – "Editech fotografa bene come sta cambiando il panorama del mercato librario italiano – ha sottolineato in apertura il presidente di Aie Marco Polillo - Molte case editrici anche nel nostro paese si stanno preparando per l’autunno con programmi editoriali digitali così come molte nuove proposte sono state lanciate nel settore della distribuzione dei contenuti digitali. A noi interessa supportarle in questo cambiamento, fornendo loro tutte le conoscenze oggi disponibili e tutte le informazioni per rendere il loro lavoro più proficuo. L’interesse su questi temi in Italia è cresciuto, i numeri del mercato sono ancora piccoli ma l’accelerazione è ben evidente. Non si può fare finta di nulla". "Siemens supporta per il terzo anno consecutivo Aie nella realizzazione di Editech - ha dichiarato Emanuele Iannetti, Direttore Generale e Country Manager di Siemens It Solutions and Services Italia - perchè ritiene che la trasformazione in atto nell´offerta e nel consumo di contenuti, indotta dalla diffusione delle tecnologie digitali, richieda una più stretta collaborazione fra Editori e Partner tecnologici. Per noi non si tratta solo di fornire ai clienti editori, prodotti e servizi It, ma di disegnare insieme la convergenza fra forme diverse di contenuti e nuove modalità di fruizione, rivedere le filiere produttive e distributive, costruire nuovi modelli collaborativi di affari, condividere rischi e ritorni in modo equilibrato"  
   
   
CONVERTITO IL DECRETO LEGGE IN MATERIA DI SPETTACOLO E ATTIVITÀ CULTURALI  
 
Lo scorso 29 giugno il Senato ha approvato in via definitiva, con 150 voti a favore, 112 contrari e 3 astenuti, la conversione del Decreto legge n. 64/2010, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali. Il provvedimento consta di nove articoli che disciplinano il riassetto del settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, i contributi allo spettacolo dal vivo, l´età pensionabile dei danzatori, il registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e audiovisive, l´Istituto mutualistico artisti, interpreti ed esecutori: Disposizioni specifiche riguardano i lavoratori extracomunitari nel settore dello spettacolo e i cosiddetti servizi aggiuntivi nei luoghi della cultura. L’art. 7 del provvedimento, in particolare, relativo all’Imaie conferma l´inclusione, nell´assistenza agli artisti in fase costitutiva, di associazioni di artisti interpreti esecutori che annoverino tra i propri iscritti almeno 200 artisti professionisti; conferma la funzione consultiva attribuita ai sindacati, evitando pertanto di includerli nelle questioni gestionali e amministrative dell´ente; prevede sanzioni per il mancato versamento all´Imaie dei compensi spettanti agli artisti e per la mancata trasmissione della documentazione necessaria all´identificazione degli artisti, stabilendo un termine di 30 giorni per la trasmissione dei dati identificativi  
   
   
PRIVACY: DISABILI AL SUPERMERCATO, SOLO DATI ESSENZIALI  
 
Il supermercato non deve chiedere copia del verbale di invalidità per la consegna gratuita della spesa a domicilio. E’ sufficiente che la persona invalida o disabile, al momento della prima richiesta del servizio, esibisca un qualsiasi documento che attesti il suo stato. Lo ha stabilito il Garante privacy affrontando il caso di una cliente che si era vista rifiutare da un punto vendita di una nota catena di supermercati il servizio riservato agli acquirenti invalidi o disabili. L’addetta del supermercato non aveva ritenuto sufficiente l’esibizione della tessera di invalidità ed aveva preteso di acquisire copia del verbale medico con la diagnosi. L’azienda, chiamata dal Garante a giustificare il proprio operato aveva spiegato che si era trattato di una iniziativa autonoma del personale di quell’unico punto vendita. La procedura, individuata dalla società, prevedeva infatti l’esibizione di un documento attestante la condizione di handicap o invalidità una sola volta, al momento dell’inserimento dei dati del cliente e al conseguente rilascio di un apposito tesserino da mostrare direttamente al personale di cassa. Il Garante, con un provvedimento di cui è stato relatore Giuseppe Fortunato, ha ritenuto il trattamento dei dati sproporzionato rispetto alle finalità perseguite e ha vietato alla società di raccogliere copie di verbali che accertino lo stato di invalidità, l’handicap o la disabilità, dei clienti. Al punto vendita oggetto della segnalazione l’Autorità ha prescritto di distruggere le copie dei verbali medici già acquisite. Per poter beneficiare del servizio, ai clienti basterà dunque esibire una sola volta un documento che attesti il loro stato (ad esempio, la tessera di esenzione dal ticket sanitario, la tessera di invalidità civile, la tessera per il trasporto pubblico gratuito) e fornire il consenso scritto al trattamento dei propri dati personali sulla base di un’informativa, che la società dovrà comunque riformulare per renderla più conforme alle norme sulla privacy  
   
   
PRIVACY: SEMPLIFICAZIONE PER I PICCOLI INTERNET PROVIDER  
 
Semplificazioni in vista per i fornitori di servizi internet di piccole e medie dimensioni. Il Garante privacy ha accolto la proposta di Assoprovider che prevede soluzioni di tipo associativo per la messa in sicurezza dei dati di traffico telefonico e telematico conservati a fini di giustizia e per le altre finalità ammesse dalla normativa. I piccoli Isp riuniti in gruppo potranno affidare a uno di loro o a una società esterna la realizzazione e la gestione della piattaforma di conservazione dei dati di traffico. L’autorità ha ritenuto che le misure suggerite rappresentino una soluzione tecnica accettabile per garantire un’adeguata protezione dei dati di traffico telefonico e telematico da parte di realtà medio-piccole. Una categoria di soggetti, secondo Assoprovider, con evidenti limiti economici e organizzativi (ridotte dimensioni, ambito operativo locale, mercato formato da utenze domestiche e piccole utenze d’affari) rispetto agli oneri che dovrebbe assumere per mettersi in regola con le prescrizioni dettate dal Garante nel 2008. Agli Isp che intendono gestire la messa in sicurezza dei dati in modo “federativo” dovranno essere garantiti credenziali di accesso differenziate e spazi di memoria separati all’interno del server centralizzato. La memorizzazione dei dati dovrà avvenire in forma criptata, con un meccanismo in cui l’Isp è l’unico ad avere la chiave privata di decodifica, in modo che l’amministratore della piattaforma comune non possa aver accesso ai contenuti dei file archiviati. Come previsto dalla normativa europea, gli Isp potranno inoltre, scegliere il formato del file di archivio per la memorizzazione dei dati raccolti. Scaduti infine, i termini di conservazione i dati di traffico dovranno essere cancellati automaticamente  
   
   
PRIVACY: VIAGGI LOW COST NO ALLA "PROFILAZIONE" OCCULTA  
 
Per creare profili dei clienti in base ai loro gusti e alle loro abitudini o per utilizzare i loro dati personali a fini di marketing, le aziende devono chiedere un consenso specifico e distinto. Lo ha ribadito il Garante privacy che, con un provvedimento di cui è stato relatore Mauro Paissan, ha vietato ad una società specializzata nella prenotazione online di voli, hotel e pacchetti turistici low cost, l’ulteriore trattamento dei dati personali dei clienti. Dall’attività ispettiva avviata dall’Autorità, intervenuta a seguito della segnalazione di un cittadino che lamentava l’invio ripetuto di e-mail con offerte di viaggi, è emerso che la società, al momento della registrazione sul sito, sottoponeva ai clienti un modulo non conforme alle norme sulla privacy. Nel form di registrazione si poteva barrare, infatti, una sola casella: in questo modo i clienti nel dare il consenso all’uso dei propri dati personali per acquistare biglietti e pacchetti turistici, lo prestavano automaticamente anche per le finalità di profilazione. La normativa sulla privacy stabilisce, invece, che la richiesta di consenso non può avere carattere generico: gli interessati devono essere messi in grado di esprimere consapevolmente e liberamente le proprie scelte in ordine al trattamento dei propri dati personali, manifestando un consenso specifico per ciascuna finalità perseguita dal titolare. Il Garante, oltre a vietare l’ulteriore trattamento dei dati illegittimamente acquisiti, ha prescritto alla società di riformulare il modulo di registrazione al sito, con l’obbligo di garantire ai clienti la possibilità di prestare consensi differenziati  
   
   
PRIVACY: FAX E MAIL PROMOZIONALI ILLECITI SENZA CONSENSO  
 
Garante ribadisce le regole contro lo spamming. L’autorità, a seguito di segnalazioni di imprese, enti e singoli cittadini, ha vietato l’ulteriore trattamento di dati personali a quattro società che inviavano pubblicità tramite fax o e-mail senza aver acquisito il consenso preventivo e specifico dei destinatari. Tre di esse spedivano sistematicamente fax promozionali credendo di poter disporre liberamente dei dati, estratti da elenchi categorici (Pagine Gialle, Pagine Utili, ecc.) o pubblici (ad es. Banche dati delle Camere di commercio, albi professionali, ecc.). Nel quarto caso, un messaggio via mail era stato inviato da una società che aveva rintracciato il recapito del destinatario sul web. La società che aveva effettuato lo spamming, si era considerata libera di poter disporre dei dati di un’altra azienda che si era registrata su un sito fieristico. Con quattro distinti provvedimenti [n. 1719901, 1719891, 1727662 e 1729175] il Garante ha riaffermato il principio che, a prescindere da dove vengano estratti i recapiti, chiunque invii messaggi promozionali mediante sistemi automatizzati (fax, e-mail, sms, mms), è sempre obbligato a raccogliere preventivamente il consenso specifico ed informato dei destinatari. Il mancato rispetto del divieto, ha ricordato il Garante, comporta le sanzioni amministrative e penali previste dal Codice privacy. Per il risarcimento di eventuali profili di danno le vittime dello spam possono comunque far valere i propri diritti in sede civile. La battaglia del Garante contro i fax indesiderati incontra tuttavia serissimi ostacoli nella differenza tra le legislazioni degli Stati europei. Diversi sono infatti i Paesi, come ad esempio la Gran Bretagna e la Francia , nei quali la disciplina sulla protezione dei dati personali non garantisce le persone giuridiche e che pertanto impedisce all’Autorità omologa a quella italiana di poter contrastare l’invio di fax senza consenso diretto a ditte, enti o società. Si tratta di un fenomeno che preoccupa l’Autorità italiana perché ne limita la capacità di intervento e dimostra che l’armonizzazione tra le legislazione in materia di protezione dati è ancora incompiuta  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: IL DIRITTO UE É INAPPLICABILE AL SISTEMA DI DEROGA AI RITMI DI APERTURA DI TALUNE FARMACIE A ROMA  
 
La normativa relativa alle concessioni di deroghe per i periodi di apertura di una farmacia situata in una specifica zona municipale del Comune di Roma non pregiudica il commercio tra Stati membri ai sensi del diritto della concorrenza In Italia, al fine di assicurare la continuità dei servizi di farmacia a tutela della salute pubblica, gli orari, i turni di guardia ed i periodi di chiusura delle farmacie sono regolati a livello regionale. La legge della Regione Lazio fissa, in particolare, gli orari massimi di apertura, l’obbligo di chiusura nei giorni di domenica, per una mezza giornata settimanalmente, nei giorni festivi nonché una durata minima delle ferie. Per quel che riguarda il Comune di Roma, essa prevede che l´Azienda Sanitaria Locale (Asl) territorialmente competente, può, discrezionalmente e d’intesa con il sindaco, l’ordine provinciale dei farmacisti e le organizzazioni sindacali provinciali delle farmacie maggiormente rappresentative, modificare i ritmi di apertura delle farmacie site in zone municipali specifiche. La Sig.ra Sbarigia è titolare di una farmacia in un quartiere interamente pedonale nel cuore del centro turistico di Roma. In ragione della sua ubicazione e del rilevante aumento del numero di clienti durante i mesi di luglio e agosto, ha introdotto una domanda di autorizzazione a rinunciare al periodo estivo di chiusura per ferie per il 2006. In un secondo momento, ha richiesto l’esenzione dalla chiusura per ferie annuali e nei giorni festivi nonché l’estensione dell’orario settimanale di apertura per tutto l’anno. Entrambe le domande sono state respinte dall´Asl, in seguito al parere negativo del sindaco e delle organizzazioni professionali consultate. La Sig.ra Sbarigia ha presentato ricorso contro le decisioni dell´Asl dinnanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio. Quest´ultimo dubita della compatibilità delle norme dirigistiche sulle modalità di apertura delle farmacie con il diritto dell´Unione. A suo avviso, una liberalizzazione degli orari e dell’apertura di tutti gli esercizi consentirebbe un ampliamento in generale dell’offerta a favore dell’utenza e dell´interesse pubblico. Ha, pertanto, adito la Corte di giustizia Ue per sapere se il divieto di rinunciare alle ferie annuali e di rimanere aperti anche oltre i limiti di apertura massima attualmente consentiti nonché l´assoggettamento alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione per poter ottenere la deroga a tali divieti sono compatibili con il diritto dell´Unione ed in particolare con il diritto della concorrenza. Nella sentenza pronunciata in data odierna, la Corte ricorda, in via preliminare, che le domande presentate dalla Sig.ra Sbarigia non mettono in discussione il sistema generale della regolamentazione degli orari di apertura e delle ferie delle farmacie, ma sono finalizzate unicamente ad ottenere, a titolo di deroga rispetto al regime generale, l’autorizzazione a rinunciare a qualsiasi periodo di chiusura. A questo proposito, la Corte dichiara, in particolare, che la normativa relativa all’eventuale concessione di una deroga per i periodi di apertura di una farmacia situata in una specifica zona municipale del Comune di Roma non è idonea, di per sé o con la sua applicazione, a pregiudicare il commercio tra Stati membri creando una distorsione di concorrenza. Ne deriva che tali disposizioni sono inapplicabili al caso di specie. Di conseguenza, la Corte conclude che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irrecivibile. Sentenza del 1° luglio 2010 nella causa C-393/08, Sbarigia  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: LEGITTIMO L´AIUTO DI STATO A FRANCE TÉLÉVISIONS  
 
L’aiuto di 150 milioni di euro concesso dallo Stato francese a France Télévisions è compatibile con il diritto dell’Unione. Esso era infatti destinato a coprire i costi del servizio pubblico di radiodiffusione assicurato da France Télévisions. (Sentenza del Tribunale Ue del 1° luglio 2010 nelle cause riunite T‑568/08 e T‑573/08, M6 e Tf1 / Commissione)  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: VANTAGGI FISCALI A IMPRESE BANCARIE (LEGGE AMATO)  
 
Il Tribunale dell´Ue ha stabilito che il regime di riallineamento fiscale italiano del 2003, a seguito della legge "Amato" del 1990 nell´ambito del settore pubblico bancario italiano, comporta un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, che deve essere recuperato presso le imprese beneficiarie. Sentenza del Tribunale Ue del 1° luglio 2010 nella causa T-335/08 Bnp Paribas e Banca Nazionale del Lavoro Spa (Bnl) / Commissione europea  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: ILLEGITTIMA LA TARIFFA ELETTRICA AGEVOLATA A SOCIETÀ EX TERNI  
 
La tariffa agevolata per l´energia elettrica concessa alle società succedute alla società Terni costituisce un aiuto di stato che l´Italia deve recuperare presso dette società. La proroga concessa nel 2005 eccede l´indennizzo dovuto per l´espropriazione subita nel 1962. (Sentenza del Tribunale Ue del 1° luglio 2010 nelle cause T-53/08, T-62/08, T-63/08 e T-64/08, Repubblica italiana, Thyssenkrupp Acciai Speciali Terni Spa, Cementir Italia Srl e Nuova Terni Industrie Chimiche Spa / Commissione)  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: TARIFFA PER LA PORTABILITÀ DEL NUMERO TELEFONICO  
 
La Corte precisa che il carattere dissuasivo della tariffa relativa alla portabilità del numero di telefono è valutato in considerazione dei costi sopportati dall’operatore per la fornitura del servizio Tuttavia, al fine di evitare di dissuadere i consumatori dal fare uso dell’agevolazione della portabilità, l’autorità nazionale di regolamentazione può fissare l’importo massimo di tale tariffa a un livello inferiore ai costi (Sentenza del 1° luglio 2010nella causa C-99/09, Polska Telefonia Cyfrowa sp. Z o.O. / Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej)  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: RIENTRO IN ITALIA DI UN MINORE TRASFERITO ILLECITAMENTE  
 
La Corte chiarisce alcune regole relative al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni che prescrivono il ritorno di un minore trasferito illecitamente L’esecuzione di una decisione certificata che disponga il ritorno del minore non può essere negata né a causa di una decisione emanata successivamente da un giudice dello Stato membro di esecuzione né adducendo un mutamento delle circostanze sopravvenuto dopo la sua emanazione. La causa è stata decisa in 2 mesi e 28 giorni dalla sua introduzione, grazie al procedimento pregiudiziale urgente. Questo è applicabile dal 1.3.2008, e consente alla Corte di trattare in termini rapidi le questioni più delicate relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. (Sentenza del 1° luglio 2010 nella causa C-211/10 Ppu, Doris Povse / Mauro Alpago)  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL NOTAIO PER IMPOSTA REGISTRO SU AUMENTO DI CAPITALE  
 
La responsabilità solidale del pubblico ufficiale che ha redatto o l’atto di aumento di capitale sociale costituisce sia una garanzia dell’adempimento dell’obbligazione tributaria, sia una misura volta a semplificare la riscossione dell’imposta sui conferimenti (imposta di registro). Peraltro, imporre al pubblico ufficiale l’obbligazione solidale del versamento dell’imposta sui conferimenti andrebbe al di là di quanto necessario al fine di soddisfare questi obiettivi, se questi non potesse esercitare un’azione di regresso nei confronti della società che avrebbe dovuto essere beneficiaria del conferimento. (Sentenza del 1° luglio 2010 C-35/09, Ministero dell´economia e delle Finanze/speranza)  
   
   
CINQUE REGOLE PER UN SITO WEB DI SUCCESSO  
 
L´osservatorio della Siseco, azienda leader nel settore It, che sviluppa soluzioni rigorosamente "Made in Italy" grazie a un team interno di ingegneri e tecnici, suggerisce i trucchi per un sito capace di generare contatti e trovare nuovi clienti. «Personalizzazione e specializzazione sono alla base» "Essere" su internet, non equivale ad avere un buon sito. Soprattutto per le aziende e soprattutto oggi, visto che una buona collocazione in rete può significare trovare nuovi clienti o interagire meglio con quelli già esistenti. Per avere un portale capace non solo di generare contatti, quindi di creare business per le aziende, ma anche studiato sulla base di quelli che sono gli obiettivi dell´azienda stessa, l´Osservatorio Siseco propone le cinque regole d´oro indispensabili per un sito performante. Innanzitutto, «la semplicità: tutto deve essere chiaro e a portata di mano, l´utente cerca informazioni e vuole trovarle subito», spiega Roberto Lorenzetti, amministratore delegato di Siseco, azienda leader nelle soluzioni Crm. «Secondo, interagire. Ormai chi naviga in internet ragiona in un´ottica 2.0, vuole dialogare con l´azienda, esprimere la propria opinione, chiedere informazioni. Terzo, il traffico web. Serve un´analisi delle parole chiave più ricercate dagli utenti interessati al settore, in modo da poterle utilizzare nel sito per favorirne l´indicizzazione. Quarto, è fondamentale aggiornare i contenuti con testi originali, per questo è utile collegarli con blog e social network. Quinto, bisogna fare attenzione alla velocità di caricamento: animazioni ed effetti speciali in genere hanno lo scopo di appesantire il sito, rendendolo, tra l´altro, meno appetibile dai motori di ricerca». Il sito web è insomma ormai solo una parte di un progetto più completo, che deve avere come risultato il fatto di comparire ai primi posti dei motori di ricerca, sia per ricerca diretta che indiretta, ossia tramite le parole chiave più usate. «Personalizzazione e specializzazione sono le parole d´ordine», ricorda Lorenzetti. «Il web marketing è uno strumento molto utile che però ancora molte aziende non sfruttano al meglio. I mezzi di cui si può disporre sono molti, innovativi, modulabili e a costi accessibili. Però non è detto che quello che va bene per uno sia adatto ad un altro. Per questo è necessario affidarsi a un team di specialisti, capaci di cucire su misura un sito in base alle proprie esigenze». Personalizzazione e specializzazione sono il trampolino per raggiungere l´obiettivo di aumentare la visibilità e quindi l´afflusso di clienti potenziali al sito stesso. «Lo scopo dei nostri siti internet è quello di generare contatti -prosegue l´ad di Siseco-. Per l´utente questo significa un modulo da compilare con la richiesta di informazioni. Per il cliente questo può significare due cose: pagare un tot per ogni singolo contatto (Pay per lead) oppure pagare per avere l´indicizzazione del servizio, indipendentemente dai contatti che ne saranno generati. L´ideale è poi abbinare questo servizio con un Crm per la gestione dei clienti, che permette di integrarli nel database e di gestirli con criteri scientifici». La realizzazione prevede quattro fasi: il primo passo è l´analisi dei siti web concorrenti e delle parole chiave, per capire cosa fa la concorrenza e come si posiziona sui motori di ricerca. Secondo, il focus del sito internet: si concorda la strategia con grafico, project manager, copy che si occupa della stesura testi e l´informatico. Terzo, si realizza la bozza del sito web: incontro con il cliente per la presentazione del progetto e condivisione degli skills. Quarto, la produzione del sito web, con messa in linea del sito. A questo punto siete on-line e, soprattutto, siete sul mercato. Info: http://www.siseco.com/