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LUNEDI

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Notiziario Marketpress di Lunedì 07 Novembre 2011
15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI  
 
L’istat effettua ogni 10 anni il Censimento per conteggiare la popolazione e conoscere le sue caratteristiche, per aggiornare e revisionare le anagrafi comunali, così da determinare la popolazione legale. Inoltre, il Censimento raccoglie informazioni su quantità e caratteristiche strutturali delle abitazioni e degli edifici. Le famiglie, che hanno ricevuto i questionari nelle cassette postali con la rete ordinaria dei portalettere, devono compilarli con riferimento alla giornata del 9 ottobre: con la raccolta dei questionari, ci sarà una fotografia del Paese, aggiornata al 9 ottobre, di oltre 25 milioni di famiglie, quasi 61 milioni di cittadini, italiani e stranieri, residenti in 8.092 Comuni italiani. Il questionario deve essere compilato (obbligo di legge, decreto legislativo n. 322/89) con riferimento alla data del 9 ottobre 2011. Deve essere restituito entro e non oltre il 20 novembre 2011 attraverso una delle seguenti modalità: via web sul sito www.Censimentopopolazione.istat.it, a mano presso qualsiasi Ufficio postale (questionario cartaceo), al Comune di residenza. La compilazione web è la modalità consigliata, che prevede la stampa simultanea della ricevuta di avvenuta compilazione del questionario e non prevede alcuna restituzione di questionario cartaceo. Rilevatori incaricati dal Comune, riconoscibili da un tesserino (denominato Carta di autorizzazione per il rilevatore) rilasciato dal Comune stesso si recheranno al domicilio di coloro che non avranno restituito il questionario in modo autonomo entro il 20 novembre, sia on line che cartaceo. Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. N. 196/2003) i dati vengono raccolti esclusivamente per finalità connesse e strumentali al Censimento della popolazione e sono trattati anche con modalità informatizzate nel rispetto delle disposizioni previste dal predetto Codice, al quale l’Istat si attiene rigidamente al fine di garantire i principi fondamentali con particolare riguardo alla tutela della riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio, salvo quanto previsto nel successivo paragrafo “Obbligo di risposta" con i relativi effetti. Rispondere ai quesiti del questionario è un obbligo (art. 7 del D.lgs. 322/89). Tuttavia la normativa vigente prevede la facoltà di rispondere o meno alle domande riguardanti dati sensibili. La non compilazione e/o restituzione del questionario da parte dei cittadini residenti può comportare l’avvio del procedimento di cancellazione anagrafica  
   
   
CALL FOR PAPER NUMERO SPECIALE DELLA RIVISTA INTERNAZIONALE INFORMATICA E DIRITTO SU: DIRITTO E SCIENZE SOCIALI COMPUTAZIONALI  
 
Firenze  - Nel corso degli ultimi 50 anni, i progressi compiuti dalla scienza e dalle tecnologie dell’informazione, insieme all’emergere di nuovi paradigmi di comprensione della realtà, non da ultimo quello offerto dalle scienze della complessità, hanno indotto una significativa trasformazione nello studio dell’uomo e della società. Le scienze sociali hanno visto il graduale affermarsi di una nuova prospettiva di ricerca in cui la spiegazione dei fenomeni sociali è sostanziata non più solo dalla formulazione di teorie espresse verbalmente, ma dal ricorso al linguaggio formale e operazionale della computazione, dalle simulazioni e da un uso della tecnologia che promettono di ridurre le distanze tra le scienze della natura dalle scienze dell’uomo in termini di falsificabilità e cumulatività dei risultati. L’origine di questo approccio, definibile in termini riassuntivi con l’espressione “scienze sociali computazionali”, può essere fatta risalire agli anni Sessanta quando la diffusione tra gli scienziati sociali del computer ha aperto la strada a un orientamento teorico condiviso da una lunga schiera di studiosi che va da Herbert Simon e Thomas Schelling fino a Joshua Epstein, padre della scienza sociale generativa. Le scienze sociali computazionali identificano oggi un approccio integrato e interdisciplinare alla ricerca sociale caratterizzato da una particolare enfasi sullo studio della realtà con mezzi informatici avanzati, che vanno al di là degli strumenti tradizionali della statistica e della matematica. Arricchitosi del contributo di discipline diverse, il panorama delle scienze sociali computazionali comprende, oggi, vari approcci e metodi: Estrazione e analisi automatica dell’estrazione dell’informazione Metodi algoritmici per estrarre da testi e altre fonti di dati informazioni utilizzabili, fra l’altro, per lo sviluppo di modelli computazionali, oppure per analisi statistiche o matematiche. Analisi delle reti (social network analysis) Teoria dei grafi applicata ai gruppi e sistemi sociali. Teoria della complessità Concetti, principi, e modelli delle scienze della complessità applicati all’analisi dei sistemi sociali Simulazione computazionale Insieme di metodi simulativi che va dalla dinamica dei sistemi agli automi cellulari alle simulazioni sociali basate su agenti (agent-based social simulation). Analisi geospaziale (Social Gis) Sistemi informativi georeferenziati che permettono di analizzare la dimensione spaziale dei fenomeni sociali. Uno dei tratti più interessanti delle scienze sociali computazionali è la spinta verso un approccio olistico allo studio dei fenomeni sociali in grado di dare conto delle interazioni e retroazioni tra livelli diversi della realtà. Le simulazioni sociali, in particolare, rappresentano un valido strumento di analisi delle relazioni che legano il livello micro (basi biologiche del comportamento umano, dinamiche cognitive individuali) con il livello macro (comportamenti di gruppo, dinamiche culturali, sociali, economiche e istituzionali) della realtà. L’approccio computazionale alla scienza sociale risulta ampiamente sviluppato in alcune aree: l’indagine sociologica e l’economia stanno conseguendo risultati molto promettenti sul piano dell’analisi, della spiegazione e, in alcuni casi, della predizione dei fenomeni oggetto di indagine. In questo contesto, è sicuramente opportuno riflettere sulle intersezioni tra la scienza giuridica e le prospettive dischiuse da questo paradigma scientifico, sia dal punto di vista delle implicazioni teoriche (per il contributo che le scienze sociali computazionali possono offrire alla scienza del diritto, nel recupero della dimensione sociale del fenomeno giuridico), sia con riguardo a profili più immediatamente operativi (si pensi, solo per fare un esempio, al supporto che gli strumenti e i metodi oggetto delle scienze sociali computazionali sono in grado di dare alla elaborazione delle politiche pubbliche dalla fase del rulemaking fino all’applicazione amministrativa e alla verifica dei risultati). Il numero speciale della Rivista intende raccogliere contributi che, partendo da prospettive diverse (diritto, informatica giuridica, sociologia, economia, fisica, scienze cognitive, scienze sociali computazionali ecc.), propongano riflessioni teoriche su possibili percorsi di ricerca in questa area o, ancora, presentino e commentino esperienze di applicazione dell’approccio delle scienze sociali computazionali al diritto. Saranno considerati di particolare interesse i contributi di carattere interdisciplinare. I contributi, in lingua italiana o inglese - di lunghezza non superiore ai 56.000 caratteri, in uno dei seguenti formati: Msword, Open/libre Office, Latex - dovranno essere inviati congiuntamente ai curatori ( faro@ittig.Cnr.it  n.Lettieri@unisannio.it ) e alla segretaria di redazione Simona Binazzi ( redazione_Ied@ittig.cnr.it ). Date importanti: 15 dicembre 2011 invio del titolo e dell’abstract; 31 gennaio 2012 conferma della pertinenza; 31 marzo 2012 invio del contributo; 30 aprile 2012 commenti ed eventuali richieste di revisioni; 30 maggio 2012 versione finale del contributo.  
   
   
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA OBBLIGATORIA PER TUTTE LE SOCIETÀ ENTRO LA FINE DI NOVEMBRE  
 
Il 29 novembre è una data importante per tutte le imprese costituite in forma societaria: è il termine ultimo entro cui comunicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata al Registro delle Imprese. Un importante impegno da assolvere per gli oltre due milioni di società italiane che rientrano negli adempimenti: le pene pecuniarie in caso di mancata osservanza vanno da 206 a 2065 euro. Non è tutto: il 31 gennaio 2012 scadono i termini per l’invio all’Agenzia delle entrate dell’impronta dell’archivio informatico di conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari. Il termine vale per coloro che hanno l’esercizio commerciale coincidente con l’anno solare. L’innovazione, si sa, richiede anche un po’ di collaborazione, ma molti si chiedono come rispettare gli obblighi di legge senza rischiare di incappare in sanzioni. Di questo e di molto altro si parlerà in occasione di Omat, la principale mostra convegno italiana dedicata alla gestione elettronica di documenti e informazioni, che si terrà a Roma il 9 e 10 novembre 2011. Il sito internet è www.Omat360.it/rm11 . Come di consueto, Omat affronterà gli aspetti più innovativi legati alla digitalizzazione nel corso di un vasto programma culturale composto da convegni e tavole rotonde che vedranno l’intervento dei massimi esperti e delle autorità del settore. Un’area espositiva completa il panorama con le più interessanti soluzioni disponibili sul mercato. L’ingresso è gratuito previa iscrizione sul sito www.Omat360.it/rm11 . Le imprese italiane stanno attraversando un periodo particolarmente impegnativo sotto il profilo economico – ha dichiarato Vincenzo Gambetta, direttore scientifico di Omat – e questi nuovi requisiti legislativi, progettati per favorire una più rapida modernizzazione del paese e un recupero di competitività, rischiano di essere vissuti con frustrazione e di non essere capititi. Uno dei principali obiettivi della prossima edizione di Omat è proprio indicare le modalità per agire in sintonia con le leggi e, soprattutto, cogliere fin da subito tutte le opportunità che questi cambiamenti portano con sé  
   
   
SEMINARIO, COMUNICARE L´INFORMAZIONE GIURIDICA: LIMITI E PROSPETTIVE  
 
Firenze - Presso l’ Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica Cnr in Via dei Barucci 20, il prossimo 10 novembre 2011 si terrà il Seminario sul tema “Comunicare l´informazione giuridica: limiti e prospettive”. Di seguito il programma ore 14, Introduzione: Linguistica computazionale e informatica applicata (R. Gualdo); Le attività Ittig nel campo dell’informatica giuridica (D. Tiscornia); Comunicare il dato giuridico digitale (M.t. Sagri). Ore 15- 18: Presentazione di alcuni progetti Ittig ed esercitazioni di laboratorio: La classificazione della banca dati "Dogi - Dottrina Giuridica": strumento di indicizzazione pre-coordinato (G. Peruginelli e M. Ragona); Il sistema informativo Paesi: un accesso telematico unico a informazioni, norme e procedimenti in materia di immigrazione (C. Fioravanti, M.s. Rinaldi); La Guida alla redazione degli atti amministrativi e gli strumenti per la sua applicazione (F. Romano, R. Libertini). 18:00 Conclusioni.  
   
   
MUTUI IN INTERNET: CRESCE LA FIDUCIA  
 
L´osservatorio di mutui-internet.It: «Aumentate anche le domande per le seconde case» Aumenta la fiducia nei confronti dei canali telematici per la richiesta e l´accensione di finanziamenti on- line. Lo sottolinea la terza trimestrale dell´osservatorio mutui di Mutui-internet.it, portale dedicato alla reale consulenza in merito ai finanziamenti web che, dal gennaio di quest´anno, ha dato vita a un centro studi permanente per analizzare l´andamento del mercato on-line. L´importo medio richiesto dalle persone che si rivolgono al web per accendere un finanziamento si è attestato sui 157.785 euro (nel secondo trimestre era di 153.228) per un toale di quasi 2,4 mliardi di euro di importo finanziato richiesto dai quasi 15mila utenti che si sono rivolti a mutui-internet.It (14.893, per l´esattezza). «Si tratta di un dato molto lusinghiero -è il primo commento di Enrico Piacentini, responsabile web-marketing di mutui-internet.It- perché da un lato vediamo che la nostra proposta ottiene molta soddisfazione da parte dei consumatori, dall´altra premia la nostra strategia di lavoro». Mutui-internet.it, infatti, è l´unico portale web dedicato ai finanziamenti on-line che segue il cliente dal primo contatto fino alla chiusura della pratica: «La quasi totalità dei servizi on-line dedicati ai finanziamenti, soprattutto per i mutui prima casa -continua Piacentini- si limitano a offrire le condizioni migliori tra un panel di offerte che sono attenatemente selezionate. La fase di stipula dei contratti, però, non viene seguita dai portali internet. Nel nostro caso, oltre alla consulenza on-line, diamo supporto al cliente fino alla firma del contratto con gli istituti di credito». Nel dettaglio, delle 14.893 richieste pervenute il 77,51% sono state inoltrate per l´acquisto della prima abitazione; il 7,27% per ottenere surroghe (ossia la portabilità del proprio mutuo da una banca a un´altra), il 5,67% per l´acquisto della seconda abitazione (dato in aumento rispetto al precedente trimestre che era del 5,25%), mentre il 4,19% per "sostituzione+liquidità". Il totale dei finanziamenti richiesti si è attestato sui 2 miliardi e 400milioni di euro per una media di finanziamento di 157.785 euro. La durata media dei finanziamenti è salita, rispetto al precednte trimestre, e si è assestata sui 26 anni (era di 23 anni nel secondo trimestre), mentre il reddito medio dei richiedenti è di 2.406 euro. Interessanti anche le occupazioni lavorative dei richiedenti: per l´85,22% sono lavoratori dipendenti a tempo indeterminato; per il 6,13% autonomi con partita Iva; il 3,38% liberi professionisti, il 3,03% dipendenti a tempo determinato e l´1,54% pensionati. Territorialmente, è interessante notare quanto le richieste siano differenti a seconda delle regioni. In Campania, ad esempio, la percentuale di richieste per "sostituzione+liquidità" nel terzo trimestre è stata del 10,13% mentre nel Lazio del 4,3% mentre in Piemonte, Toscana e Veneto sono state tra il 2 e il 3,5% mentre in Lombardia solo l´1,92%. La surroga rappresenta il 10,7% delle richieste provenienti dall´Emilia Romagnam il 9,52% di quelle della Sicilia mentre Lombardia e Lazio si attestano intorno al 7%. Dalla Puglia, infine, il 20,83% delle richieste pervenute è finalizzata al "consolidamento debiti" (che ha un impatto del 2,3% su scala nazionale). Il progetto mutui-internet.It. Www.mutui-internet.it è un sito progettato sull´esperienza del web marketing e studiato per essere una preziosa bussola in un mondo complesso e non sempre di facile comprensione. In un unico portale sono state condensate le più elevate strategie web e una professionalità più che decennale nel campo della consulenza. Progettato insieme al web marketing lab di Siseco, società con sede a San Vittore Olona (Milano), mutui-internet.It è un vero e proprio laboratorio dove si mettono a punto le strategie più efficaci e all´avanguardia per un mercato sempre più in espansione come dimostrato dai dati della School of management del Politecnico di Milano: nel 2010, secondo l´istituto, il fatturato on-line italiano ha avuto un incremento del 14% sul 2009 attestandosi a 6,5 miliardi di euro. Nello specifico, invece, stando a un´indagine dell´inserto di «Repubblica» Affari e finanza, la ricerca di mutui on-line in Italia è in crescita, ma il gap con gli altri Paesi europei è ancora molto elevato; nel 2009, infatti, la popolazione adulta che ha effettuato ricerche web per accedere un mutuo è stata del 10% contro il 18% di Francia, il 21% della Spagna, il 26% della Germania e il 43% della Gran Bretagna. Circa l´8% dei mutui contratti nel nostro Paese nel 2010 è arrivato da internet. Una percentuale che, per il 5% è stata effettuata da operatori che hanno anche sportelli fisici sul territorio. Il restante 3% da operatori che attuano il brokeraggio on-line  
   
   
CONVEGNO: “LA STRETTA FISCALE IN QUATTRO MANOVRE”  
 
Martedì 8 novembre 2011, alle ore 16.30, presso la sala “Gardenia” del Rege Hotel, Via Milano n. 2, San Donato Milanese (uscita Paullo, tangenziale est, dopo circa 300 mt) si terrà il convegno, gratuito, “La stretta fiscale in quattro manovre”. Emma Marcegaglia si dichiara contraria all´ipotesi di condono: "La logica del condono dà un messaggio assolutamente sbagliato, premia i furbi e noi abbiamo invece bisogno che tutti paghino le tasse, e rispettino le regole”. Sintetizza così il principio che il Governo ha seguito nella emanazione delle molte leggi che viene comunemente indicata come “Manovra estiva”: una serie di norme che colpiscono trasversalmente l’impresa, l’imprenditore, il cittadino privato” incentrate sulla lotta all’evasione e sulla maggiore punibilità dei reati tributari. Alcuni esempi: Alleanza con Comuni ed Intermediari Creditizi per individuare i soggetti “a rischio evasione”; Colpiti i beni intestati a società quali auto e barche concessi in godimento ai soci; Stretta sulle società in perdita sistematica: Ires al 38% e blocco di rimborsi Iva; Pene detentive anche per emissioni di fatture false per minimi importi. Info e conferma partecipazione: Csa Consulting Srl - Tel. 02/54123457 - Fax 02/62086257 - www.Csaconsulting.eu   
   
   
ECOMMERCE B2C IN ITALIA: SETTORE IN CONTROTEND​ENZA RISPETTO ALLA CRISI  
 
Confermata la crescita a due cifre percentuali per il commercio elettronico in Italia. Un settore che si sta dimostrando anticiclico e sta offrendo un’importante occasione alle Pmi italiane per migliorare la competizione sui mercati internazionali in un momento di profonda incertezza. Giovedì 10 Novembre 2011, ore 9.30, presso l’Aula Carlo De Carli - Politecnico di Milano (Campus Bovisa) Via Durando, 10, saranno presentati i risultati della Ricerca 2011 dell´Osservatorio eCommerce B2c, promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano e da Netcomm. La Ricerca, basata su oltre 200 studi di caso, si è posta i seguenti obiettivi: fornire la valutazione preconsuntiva del mercato italiano dell’eCommerce B2c nel 2011, oltre al consuntivo del 2010; analizzare puntualmente le evoluzioni strategiche in atto; confrontare il mercato italiano con quello dei principali paesi occidentali; esaminare l’utilizzo del Social Network e del canale mobile nel processo di interazione azienda-consumatore. La Ricerca è stata realizzata con il supporto di Accenture, Amadeus Italia, Banca Sella, Cartasi, Compass, Compuware, eBay.it, frog design, Google, hybris Software, Mamadigital, Paypal, Tradedoubler Italia, Ups. Al termine una Tavola Rotonda alla quale parteciperanno alcuni dei principali operatori del settore (Amazon, Banzai Commerce, eBay.it, Expedia, Groupon, Mediamarket, Mondadori, Privalia, Ibs.it). Domande si cercherà di dare risposta a queste ed altre domande: Quanto vale il mercato dell´eCommerce B2c in Italia nel 2011? Quali sono le potenzialità di sviluppo nei prossimi anni? Che cosa emerge dal confronto tra l´Italia e i principali mercati occidentali? Quali sono le principali novità? Come sta evolvendo il Mobile Commerce in Italia? Con quali obiettivi e con quali aspettative i merchant italiani stanno utilizzando i Social Network? all´evento di presentazione della Info: School of Management Politecnico di Milano - Alessia Valsecchi - Tel: 02 23994800 - alessia.Valsecchi@polimi.it    
   
   
PRIVACY: PERICOLI ALLA VIABILITÀ STRADALE - SÌ ALL´USO DI SMS PER AVVISARE LA POPOLAZIONE  
 
Il Centro di coordinamento nazionale per la viabilità ("Viabilità Italia"), costituito presso il Ministero dell´Interno, potrà inviare sms utili alla gestione di situazioni di crisi della viabilità a tutte le persone presenti sul territorio interessato dall´emergenza. Il Garante della privacy ha espresso parere favorevole sullo schema di convenzione stipulato tra "Viabilità Italia" e le società telefoniche. Lo schema - che tiene conto delle osservazioni formulate dall´Autorità al Ministero - stabilisce che "Viabilità Italia", in seguito a una ordinanza contingibile e urgente emanata da una autorità di pubblica sicurezza, possa chiedere alle società telefoniche di individuare i cellulari dei clienti presenti nell´area di crisi per allertarli via sms sulla situazione di emergenza o di imminente pericolo. Il Garante ha ritenuto che, trattandosi di messaggi inviati in presenza di casi eccezionali e sulla base di una provvedimento d´urgenza della autorità pubblica competente, gli operatori telefonici e quelli che forniscono servizi di comunicazione elettronica non hanno l´obbligo di acquisire il consenso al trattamento dei dati personali prima di poter contattare la popolazione che si trova nell´area di crisi. Al fine di evitare eventuali abusi, nella convenzione viene comunque specificato che la comunicazione inviata dagli operatori telefonici dovrà attenersi rigorosamente al contenuto dell´ordinanza e all´area geografica indicata. Il trattamento dei dati delle persone interessate dovrà inoltre avvenire nel pieno rispetto della normativa sulla privacy e dello specifico provvedimento, adottato dal Garante nel 2003, in materia di sms di pubblica utilità  
   
   
PRIVACY: UNIVERSITÀ TELEMATICA - SOLO DATI NECESSARI NEI FORM ON LINE  
 
Attraverso il form di iscrizione ad un sito web si possono raccogliere solo i dati personali strettamente necessari a fornire il servizio per il quale l´utente si registra. Il principio è stato affermato dal Garante per la protezione dei dati personali che ha vietato ad una università telematica il trattamento di alcuni dati degli studenti che si erano iscritti on line per essere informati sulle attività dell´ateneo. Nel corso di accertamenti ispettivi è emerso infatti che l´università, mediante il form di registrazione al sito, raccoglieva anche informazioni, quali luogo e data di nascita, codice fiscale, cittadinanza, che sono risultate eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità dichiarate di mantenere contatti con gli utenti interessati al mondo dell´ateneo e di informare sulle novità e gli appuntamenti universitari. Oltre al divieto, l´Autorità ha prescritto all´ateneo di modificare le modalità di raccolta on line dei dati personali, eliminando dal form di registrazione la richiesta dei dati risultati non pertinenti. L´università, inoltre, nel caso in cui intenda comunicare i dati personali a terzi, dovrà indicare chiaramente nell´informativa i soggetti o le categorie di soggetti, i motivi della comunicazione ed avere il consenso degli utenti. Prima dell´intervento del Garante, l´ateneo forniva un´unica informativa ed acquisiva il consenso per tre diverse finalità (per la registrazione al sito, per la valutazione del curriculum vitae dell´utente e per l´iscrizione e l´immatricolazione ai corsi) richiedendo come "obbligatori" dati personali (cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, cittadinanza, indirizzi di residenza, domicilio, indirizzo mail, numero di cellulare) necessari solo per alcune di esse  
   
   
PRIVACY: NUOVE REGOLE PER LA TUTELA DEI DATI SANITARI DEI MILITARI  
 
Parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali su uno schema di Dpr recante "disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare", predisposto dal Ministero della Difesa. Tra le norme introdotte o aggiornate dal regolamento alcune rivestono particolare interesse ai fini della tutela dei dati personali. Lo schema di regolamento, che tiene conto delle osservazioni formulate dal Garante al Ministero, disciplina infatti anche l´adozione del "doppio certificato". Quest´ultimo prevede per il militare in malattia la trasmissione di due certificati medici: uno con la sola prognosi, da consegnare al superiore diretto, e un altro, recante anche la diagnosi, da inviare alle strutture sanitarie militari, affinché possano accertare l´idoneità psico-fisica ad attività istituzionali connesse alla detenzione o all´uso delle armi, ovvero connotate da rischio o controindicazioni all´impiego. Viene inoltre previsto che il comandante di corpo o di distaccamento, tenuto ad informare i familiari dei militari che versino in gravi condizioni di salute, dovrà comunicare solo il luogo in cui questi sia ricoverato e non anche la malattia da cui è affetto. Per innalzare maggiormente il livello di tutela, il Garante ha richiesto che anche in caso di accertata inidoneità all´impiego, i dati relativi alla diagnosi debbano essere comunicati solo all´organo della sanità militare e non al superiore diretto, il quale potrà trattare esclusivamente le informazioni indispensabili per le valutazioni a lui spettanti (ad esempio, per il conteggio dei giorni di malattia)  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: CANCELLAZIONE VOLO -COMPENSAZIONE PECUNIARIA PER DANNO MORALE SI AGGIUNGE A QUELLA PER DANNO MATERIALE (SENTENZA C-83/10)  
 
In caso di cancellazione del volo, i passeggeri possono chiedere, a determinate condizioni, una compensazione pecuniaria per il danno morale aggiuntiva rispetto a quella concessa per il danno materiale subito Inoltre, un passeggero può chiedere il risarcimento dovuto a motivo della cancellazione del volo, qualora il suo aereo sia partito, ma, per una qualsivoglia ragione, sia stato poi costretto a rientrare all’aeroporto di partenza e il medesimo passeggero sia stato trasferito su un altro volo (Sentenza nella causa C-83/10, Aurora Sousa Rodríguez e a. / Air France Sa)  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA: DIVIETO DI VENDITA DI COSMETICI VIA INTERNET CONTRARIA AL DIRITTO UE (SENTENZA C-439/09)  
 
La clausola di un contratto di distribuzione selettiva che vieta ai distributori della società Pierre Fabre Dermo-cosmétique di vendere i suoi prodotti via Internet costituisce una restrizione della concorrenza per oggetto, a meno che tale clausola non sia oggettivamente giustificata Un simile divieto non può beneficiare di un’esenzione per categoria, ma potrebbe, a determinate condizioni, fruire di un’esenzione individuale (Sentenza nella causa C-439/09, Pierre Fabre Dermo-cosmétique Sas / Président de l’Autorité de la Concurrence e a.)  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: SENTENZA SU AIUTI DI STATO E FALLIMENTO (C-454/09 SENTENZA NELLA CAUSA C-454/09, COMMISSIONE/ITALIA)  
 
L’italia, non avendo adottato, nei termini stabiliti, tutti i provvedimenti necessari per l’esecuzione della decisione della Commissione 16 aprile 2008, 2008/697/Ce, relativa all’aiuto di Stato C 13/07 (ex Nn 15/06 e N 734/06) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di New Interline, è venuta meno ai suoi obblighi. L’aiuto controverso consisteva in una garanzia di Eur 2,75 milioni su un prestito bancario a favore dell’impresa New Interline Spa, concessa il 13 febbraio 2006, prima di essere notificata alla Commissione come aiuto al salvataggio il 23 febbraio 2006. La Commissione ha concluso in favore della compatibilità dell’aiuto al salvataggio con il mercato comune, per un periodo di sei mesi, conformemente ai suoi orientamenti del 2004 sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, ma ha avviato un’indagine formale (art. 88, n. 2, Ce) riguardo all’applicazione dell’aiuto al salvataggio oltre il predetto periodo. In esito all’indagine ha adottato la decisione 2008/697. In essa, ha ricordato all’Italia l’obbligo di iscrivere il proprio credito al passivo dell’impresa nell’ambito della procedura fallimentare, di opporsi a qualsiasi cessione del patrimonio che non fosse realizzata alle condizioni di mercato, fintantoché l’aiuto non fosse stato integralmente recuperato, e di approvare il piano di proseguimento delle attività solo a condizione che l’aiuto venisse rimborsato integralmente entro il termine di 4 mesi dalla notifica della decisione (18 agosto 2008). La New Interline ha successivamente optato per la liquidazione volontaria e, di conseguenza, l’Italia ha comunicato alla Commissione l’intenzione di ritirare la notifica dell’aiuto alla ristrutturazione. La Commissione ha chiesto allora all’Italia la prova documentale della richiesta di recupero dell’aiuto nell’ambito della procedura nazionale, un calcolo dettagliato dell’importo effettivo da recuperare, comprensivo degli interessi maturati, la copia del decreto con cui il Tribunale di Bari ammetteva la New Interline alla procedura di concordato preventivo e alcune indicazioni sulla durata della procedura nazionale. Dal momento a tale richiesta di informazioni non è stata data risposta, la Commissione ha proposto il presente ricorso. Dalla giurisprudenza relativa alle imprese beneficiarie di aiuti dichiarati incompatibili con il mercato comune e sottoposte a procedura fallimentare si ricava che il ripristino della situazione anteriore e l’eliminazione della distorsione della concorrenza risultante dagli aiuti illegittimamente erogati possono essere conseguiti, in linea di principio, con l’iscrizione al passivo fallimentare del credito relativo alla restituzione degli aiuti in questione. L’italia ha ammesso di aver chiesto l’iscrizione al passivo della New Interline del credito relativo al recupero dell’aiuto in questione solo il 31 ottobre 2008, ossia molto dopo il 18 agosto 2008, data di scadenza del termine di quattro mesi fissato dalla decisione 2008/697 per adempiere l’obbligo di recupero immediato ed effettivo  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: NON È BREVETTABILE UN PROCEDIMENTO CHE, RICORRENDO AL PRELIEVO DI CELLULE STAMINALI RICAVATE DA UN EMBRIONE UMANO NELLO STADIO DI BLASTOCISTI, COMPORTA LA DISTRUZIONE DELL´EMBRIONE  
 
L’utilizzazione per finalità terapeutiche o diagnostiche che si applichi all’embrione umano e sia utile a quest’ultimo può essere oggetto di brevetto ma la sua utilizzazione a fini di ricerca scientifica non è brevettabile. Il sig. Oliver Brüstle è titolare di un brevetto, depositato il 19 dicembre 1997, relativo a cellule progenitrici neurali isolate e depurate, ricavate da cellule staminali embrionali umane utilizzate per curare le malattie neurologiche. Secondo le indicazioni fornite dal sig. Brüstle, ne esistono già applicazioni cliniche, segnatamente su pazienti affetti da morbo di Parkinson. Su domanda presentata da Greenpeace eV, il Bundespatentgericht (Tribunale federale in materia di brevetti, Germania) ha dichiarato la nullità del brevetto del sig. Brüstle, in quanto ha ad oggetto procedimenti che consentono di ottenere cellule progenitrici a partire da cellule staminali di embrioni umani. Il Bundesgerichtshof (Corte federale di cassazione, Germania), adito dal sig. Brüstle, ha deciso di interpellare la Corte di giustizia in merito all’interpretazione della nozione di «embrione umano», non definita dalla direttiva 98/44/Ce sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. Si tratta di sapere se l´esclusione della brevettabilità dell´embrione umano riguardi tutti gli stadi della vita a partire dalla fecondazione dell´ovulo o se debbano essere soddisfatte altre condizioni, ad esempio che sia raggiunto un determinato stadio di sviluppo. In sede di esame della nozione di «embrione umano», la Corte sottolinea innanzitutto che essa non è chiamata ad affrontare questioni di natura medica o etica, ma che deve limitarsi ad un’interpretazione giuridica delle pertinenti disposizioni della direttiva. Il contesto e la finalità di quest´ultima rivelano che il legislatore dell’Unione ha inteso escludere qualsiasi possibilità di ottenere un brevetto quando il rispetto dovuto alla dignità umana può esserne pregiudicato. Ne risulta, secondo la Corte, che la nozione di «embrione umano» deve essere intesa in senso ampio. Pertanto, la Corte considera che sin dalla fase della sua fecondazione qualsiasi ovulo umano deve essere considerato come un «embrione umano», dal momento che la fecondazione è tale da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano. Deve essere riconosciuta questa qualificazione di «embrione umano» anche all’ovulo umano non fecondato in cui sia stato impiantato il nucleo di una cellula umana matura e all’ovulo umano non fecondato indotto a dividersi e a svilupparsi attraverso partenogenesi. Anche se tali organismi non sono stati oggetto, in senso proprio, di una fecondazione, essi, per effetto della tecnica utilizzata per ottenerli, sono tali da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano come l’embrione creato mediante fecondazione di un ovulo. Per quanto riguarda le cellule staminali ricavate da un embrione umano nello stadio di blastocisti – alle quali si riferisce l´invenzione oggetto del brevetto del sig. Brüstle – la Corte constata che spetta al giudice nazionale stabilire, in considerazione degli sviluppi della scienza, se esse siano tali da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano e, di conseguenza, rientrino nella nozione di «embrione umano». La Corte esamina poi se la nozione di «utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali», non brevettabili, includa anche l’utilizzazione a fini di ricerca scientifica. Quanto a quest´ultima utilizzazione, la Corte osserva che il fatto di accordare a un’invenzione un brevetto implica, in linea di principio, lo sfruttamento industriale e commerciale della stessa. Orbene, anche se lo scopo di ricerca scientifica deve essere distinto dai fini industriali e commerciali, l’utilizzazione di embrioni umani a fini di ricerca che sia oggetto della domanda di brevetto non può essere scorporata dal brevetto medesimo e dai diritti da esso derivanti. A tale riguardo, l’utilizzazione, oggetto di una domanda di brevetto, di embrioni umani a fini di ricerca scientifica non può essere distinta da uno sfruttamento industriale e commerciale e, pertanto, sottrarsi all’esclusione dalla brevettabilità. Di conseguenza, la Corte conclude che la ricerca scientifica che implichi l’utilizzazione di embrioni umani non può ottenere la protezione del diritto dei brevetti. La Corte ricorda tuttavia che la brevettabilità delle utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali non è vietata, in forza della direttiva, ove riguardi l’utilizzazione a fini terapeutici o diagnostici che si applicano e che sono utili all’embrione umano – ad esempio per correggere una malformazione e migliorare le sue prospettive di vita. Infine, la Corte risponde alla questione della brevettabilità di un’invenzione relativa alla produzione di cellule progenitrici neurali. Essa sottolinea, da un lato, che quest´ultima presuppone il prelievo di cellule staminali ricavate da un embrione umano nello stadio di blastocisti, e, dall´altro, che il prelievo comporta la distruzione dell´embrione. Non escludere dalla brevettabilità una tale invenzione rivendicata avrebbe la conseguenza di consentire al richiedente un brevetto di eludere il divieto di brevettabilità mediante un’abile stesura della rivendicazione. In conclusione, la Corte reputa che un´invenzione non possa essere brevettata qualora l’attuazione del procedimento richieda, in via preliminare, la distruzione di embrioni umani o la loro utilizzazione come materiale di partenza, anche ove, in sede di domanda di brevetto, la descrizione di tale procedimento, come nel caso di specie, non menzioni l’utilizzazione di embrioni umani. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 18 ottobre 2011Sentenza nella causa C-34/10 Oliver Brüstle / Greenpeace eV)  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: LE TRIBUNAL CONFIRME LA VALIDITÉ DE LA DÉCISION DE LA COMMISSION EXIGEANT LE PAIEMENT PAR LA FRANCE D’UNE ASTREINTE DE PRÈS DE 57, 77 MILLIONS D’EUROS POUR NE PAS AVOIR PLEINEMENT EXÉCUTÉ SES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE CONTRôLE DE LA PêCHE  
 
Par un premier arrêt rendu en 1991, sur requête de la Commission, la France a été condamnée pour manquement par la Cour de justice pour ne pas avoir respecté, de 1984 à 1987, toutes ses obligations de contrôles garantissant le respect des mesures communautaires de conservation de la pêche (sur le fondement de l’article 226 Ce). Faute d’avoir pleinement exécuté cet arrêt, la Commission a de nouveau saisi la Cour qui, par un deuxième arrêt, rendu en 2005, a condamné la France à des sanctions pécuniaires, c’est-à-dire au paiement d’une astreinte et d’une somme forfaitaire (sur le fondement de l´article 228 Ce). C’est la première fois qu’un État membre était condamné à ce cumul de sanctions pécuniaires. L’astreinte s’élevait à 57 761 250 euros pour chaque période de six mois à compter du prononcé de l´arrêt (le 12 juillet 2005) au terme de laquelle la France n’avait pas pleinement exécuté le premier arrêt du 11 juin 1991. La somme forfaitaire s’élevait à 20 000 000 euros. La Cour a constaté la persistance du manquement consistant en la pratique de mise en vente de poissons « sous-taille » (captures de poissons, notamment de merlus, sous la taille minimale requise par les règles communautaires), l’absence d’une intervention efficace des autorités nationales étant de nature à compromettre gravement les objectifs communautaires de conservation et de gestion des ressources en matière de pêche. Selon la Cour, les autorités françaises procédaient à un nombre insuffisant de contrôles effectifs, proportionnés et dissuasifs au regard de la réglementation communautaire et engageaient un nombre insuffisant de poursuites aboutissant à des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. À la suite de ce deuxième arrêt, et dans le cadre du suivi de l’exécution de l’arrêt de 1991, la Commission a adressé à la France, le 2 mars 2006, une décision lui demandant le paiement de l’astreinte. La France demande au Tribunal d’annuler cette décision et, à titre subsidiaire, d’en réduire le montant. Par arrêt rendu ce jour, le Tribunal rejette le recours introduit par la France. Le Tribunal confirme premièrement que la Commission était compétente pour exiger le paiement de l´astreinte fixée par la Cour. En effet, par son deuxième arrêt, rendu en 2005, la Cour a clairement déterminé les droits et obligations de la France. Elle a également fixé la somme forfaitaire immédiatement exigible (sanction du manquement pour le passé) et l´astreinte (sanction du manquement pour le futur) soumise à la constatation semestrielle par la Commission de l´absence de pleine exécution du premier arrêt en manquement de 1991. Elle a ainsi donné compétence à la Commission pour opérer de façon autonome ce constat. Dès lors, la Commission, chargée d´exécuter le budget, était compétente pour recouvrer, en tant qu´ordonnateur, l´astreinte à payer par la France à la Commission sur le compte « Ressources propres de la Communauté européenne ». Deuxièmement, le Tribunal rejette l´argument de la France selon lequel ses droits de défense avaient été violés. Selon le Tribunal, les critères d´appréciation destinés à évaluer la pleine exécution de l’arrêt de 1991 ont été déterminés par la Cour en 2005. Ces critères ont été explicités par la Commission, en juillet 2005, lors d´une rencontre avec les autorités françaises ainsi que dans sa note du 28 septembre 2005, donnant ainsi à la France l´opportunité de s´exprimer à deux reprises sur les critères d´appréciation retenus. Dès lors, si la Commission est obligée de coopérer avec les États membres afin de faciliter la mise en oeuvre du droit de l´Union, ce dialogue doit, en principe, se dérouler dans le respect de l’échéance fixée par la Cour. Enfin, troisièmement, le Tribunal juge que la France n´a pas démontré que la décision de la Commission était entachée d´une erreur d´appréciation et que la Commission avait excédé sa compétence. Le Tribunal juge que les infractions qui avaient conduit la Cour à constater le manquement de la France à ses obligations au droit de l´Union se sont perpétuées à la fin de l´année 2005 et au début de l´année 2006. Par conséquent, la Commission, en adoptant sa décision, n´a pas constaté un nouveau manquement mais une absence de modification significative des constats effectués par la Cour dans ses deux arrêts, laquelle rendait l´astreinte exigible. Le Tribunal conclut que le montant de l’astreinte est entièrement exigible. À supposer que les informations fournies par la France puissent être considérées comme révélatrices d´une amélioration de la situation, il n´en demeure pas moins que la France n´avait toujours pas, au 1er mars 2006, exécuté pleinement l´arrêt de la Cour du 11 juin 1991. La Commission, liée par l´arrêt de 2005, n’était donc pas compétente pour en réduire le montant et les efforts consentis par la France ne sont pas de nature à excuser les manquements constatés. (Tribunal de l’Union européenne, Luxembourg, le 19 octobre 2011 Arrêt dans l’affaire T-139/06 France/commission