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Notiziario Marketpress di Lunedì 16 Luglio 2012
LA RIFORMA DEL LAVORO È LEGGE  
 
La Legge n. 92/2012, contenente “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 136 alla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2012. La norma entrerà in vigore il 18 luglio  
   
   
COMPUWARE ANALIZZA LE PRESTAZIONI DEI PRINCIPALI SOCIAL NETWORK  
 
La digitalizzazione ha ormai plasmato in modo indelebile la nostra società e, mentre la popolarità dei siti di social networking continua a crescere, gli utenti diventano sempre più esigenti. Un’utenza quella dei social network che conta numeri considerevoli, basti pensare che il 13 giugno Facebook ha superato gli 845 mln di utenti attivi ed è presente in 126 Paesi su 137 oggi esistenti. In questo scenario, le parole chiave per avere un’immagine vincente sul web sono: velocità, performance, tempi di risposta. Tre parametri che determinano se “un’esperienza web” può definirsi positiva o meno e che probabilmente influenzeranno la scelta dell’utente di tornare su un determinato social network. Ma come si presenta, oggi, lo scenario ‘social’ in base a questi criteri? Secondo un’analisi condotta da Compuware, Classmates è il social network più veloce del Web (0.722 secondi di risposta). In questa classifica i social più noti come Twitter e Facebook si posizionano rispettivamente al 6°e 3° posto con 1.423 e 0.801 secondi di risposta. Per quanto riguarda l’Availability (percentuale di test completati con successo su un totale di tentativi ‘prova’ in un determinato periodo) è My Life il social migliore (99.94%), Twitter all’11° posto con un 99,71%, Facebook è alla posizione numero 9, parimerito con Deviant Art con un valore pari a 99.77%. Per quanto riguarda la deviazione standard, ossia lo scostamento dal tempo medio di risposta di un sito ogni volta che l’utente accede, il social con i risultati migliori è quello di Linkedin con 0.626 secondi. Secondo posto per Facebook con 1.072 secondi. Dalle indagini Compuware si evidenzia come l’utente web sia sempre meno tollerante rispetto alle prestazioni scadenti dei siti e dei social. L’ottimizzazione delle performance delle prestazioni e dei servizi che un sito eroga diventano quindi parametri fondamentali per definire e mantenere il successo di un social network piuttosto che un altro. Info: Compuware - www.Compuware.com    
   
   
ACTA E IL VOTO DEL PARLAMENTO EUROPEO - CONFINDUSTRIA CULTURA ITALIA: “NE PRENDIAMO ATTO MA È L’ENNESIMO PARADOSSO DI QUESTA VICENDA DELL’ASSURDO. E’ UNA DECISIONE A SCAPITO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E DELL’INDUSTRIA CULTURALE”  
 
“Prendiamo atto della decisione del Parlamento Europeo di rigettare l’accordo Acta senza attendere il parere della Corte di Giustizia Ue, ma non possiamo non denunciare gli ennesimi paradossi a cui abbiamo assistito in questa vicenda”. E’ di grande amarezza il primo commento del Presidente di Confindustria Cultura Italia Marco Polillo, alla luce del voto del Parlamento europeo su Acta. “Le norme contenute nell’accordo bocciato – ha proseguito Polillo - sono già all’interno dell’ordinamento italiano e della maggior parte dei Paesi firmatari: Acta aveva la sola funzione di armonizzare queste norme. Come troppo spesso accade quando si trattano i temi della proprietà intellettuale, le falsità diffuse da chi è interessato a continuare ad approfittare e trarre illeciti guadagni dal lavoro altrui ed amplificate artatamente in nome di un presunto “popolo del web” sono state fatte proprie dal decisore politico che continua a rincorrere istanze populistiche di cui non è in grado di comprendere l’origine, mostrando una persistente incapacità di capire le dinamiche della comunicazione in rete. Il tutto a scapito del lavoro intellettuale e dell’industria dei contenuti, un settore produttivo che dovrebbe fungere da spina dorsale per rilancio economico del vecchio continente e che invece rischia l’estinzione a causa di decisioni come questa”. “Ancora – ha concluso -, è paradossale che i legislatori si riempiano la bocca parlando di politiche culturali e contemporaneamente decidano di continuare a proteggere chi uccide la cultura e la ricerca. Così come è paradossale che le tesi mistificatorie di chi vuole distruggere la proprietà intellettuale trovino solerti sostenitori anche su quei mezzi di informazione che fondano proprio sul lavoro intellettuale la propria attività e che rischiano di essere spazzati via dal saccheggio non autorizzato dei propri contenuti”  
   
   
GATEWAY DI CLOUD STORAGE RIVERBED WHITEWATER SUPPORTANO ANCHE I SERVIZI CLOUD DI HP  
 
Riverbed Technology, la It performance company, ha annunciato che la famiglia di gateway cloud storage Whitewater supportano Hp Cloud Object Storage, uno dei servizi cloud di Hp (http://hpcloud.Com ). Le aziende che implementano i gateway Whitewater possono ora scegliere Hp Cloud Object Storage come opzione di cloud storage per soddisfare le loro esigenze di disaster recovery. L´aggiunta di Hp Cloud Object Storage all´ecosistema Whitewater in rapida crescita estende ulteriormente la capacità di Riverbed di dare alle aziende scelta e flessibilità senza pari quando aggiornano la loro infrastruttura di protezione dei dati, per sostituire le soluzioni basate su nastro con il cloud storage, che è molto più rapido, sicuro e vantaggioso in termini di costi. Realizzati appositamente per la protezione dei dati, i gateway Whitewater deduplicano, comprimono e crittografano i dati per ridurre i costi di storage nel cloud. I gateway Whitewater consentono alle aziende di ottenere in modo semplice e sicuro i vantaggi del cloud pubblico in termini di economie di scala, flessibilità, scalabilità e costi pay-per-use, senza modificare l´infrastruttura esistente. Questo libera le persone che si occupano della protezione dei dati dai compiti gravosi connessi ai backup su tape e alla gestione delle infrastrutture relative, senza che vi sia alcuna interruzione alle loro operazioni. "Impiegare i gateway Whitewater con i servizi cloud di Hp consente alle aziende di eliminare gli oneri amministrativi e i costi associati alla tecnologia a nastro. Oggi i servizi cloud di Hp possono diventare un livello di storage a basso costo per i set di dati di backup”, spiega Ray Villeneuve, general manager della Business Unit Whitewater in Riverbed. "La replica in tempo reale dei gateway Whitewater migliora notevolmente la disponibilità dei disaster recovery, semplifica le operazioni It e offre la sicurezza, l’affidabilità e le prestazioni che i clienti si aspettano. Le aziende che implementano i gateway Whitewater con i servizi cloud di Hp possono disporre di un´installazione facile e rapida, senza alcuna modifica all´infrastruttura esistente e di supporto e servizi di livello superiore”. I gateway Whitewater si collegano direttamente ai software di protezione dati più diffusi, oltre che alle Api (application programming interface) dei principali provider di servizi cloud, senza richiedere costose integrazioni o configurazioni complesse. Le aziende possono impostare i gateway Whitewater e spostare i dati nel cloud in alcuni casi in meno di un´ora. L´ampio ecosistema dei gateway Whitewater permette alle aziende una transizione flessibile tra i principali fornitori di cloud storage. Le aziende che implementano i gateway Whitewater con Hp Cloud Object Storage possono disporre di una soluzione di cloud storage coerente, sicura, flessibile, e a elevate prestazioni. Hp Cloud Object Storage fornisce un’opzione di cloud storage pubblico interoperabile, scalabile, ridondante e affidabile che si basa sulla piattaforma di cloud Openstack (Swift), su Hp Converged Infrastructure e sull’hardware e il software Hp. Funzionalità end-to-end di cloud convergente consentono ai clienti di gestire le loro implementazioni cloud in un ambiente ibrido tra i modelli di delivery gestiti, pubblici e privati. Le aziende possono infine superare i timori relativi al vendor lock-in, in quanto Hp Cloud Object Storage supporta le architetture open source oltre che le Api basate su standard. Per ulteriori informazioni sui gateway di cloud storage Riverbed Whitewater: http://www.Riverbed.com/us/products/whitewater_products  Riverbed incrementa le performance di aziende con connessioni in tutto il mondo. Le aziende possono implementare strategie di successo ed efficaci come virtualizzazione, consolidamento, cloud computing e disaster ricovery senza compromettere le performance. Fornendo una piattaforma per comprendere, ottimizzare e consolidare l’It dei propri clienti, Riverbed supporta li nella creazione di un’architettura It agile, fluida e dinamica che si allinea alle esigenze di business. Per ulteriori informazioni su Riverbed (Nasdaq: Rvbd) www.Riverbed.com    
   
   
BOOM DEL WEB A MILANO E IN LOMBARDIA - IMPRESE +20% IN UN ANNO  
 
In Lombardia un’impresa su cinque, poi Lazio e Campania Milano regina del web con un portale su otto in Italia. Imprenditori del web: uno su tre è donna o ha meno di 34 anni. Ma, attenzione ai nomi dei siti. Se contesi o usati illecitamente si possono riassegnare. +17% in un anno i ricorsi presentati alla Camera arbitrale di Milano: la risoluzione in poche settimane. Sono oltre 10.000 le imprese attive in Italia tra portali web, fornitori di servizi di hosting e commercio elettronico. La Lombardia è prima con 1.991 imprese (il 19,3% del totale italiano), seguita dal Lazio (1.188, 11,5%) e dalla Campania (con 861 imprese e 8,4%). Roma, Milano e Torino le prime province con rispettivamente 945, 926 e 536 imprese attive. Tra le prime 10 province italiane anche Brescia (nona) e Monza e Brianza (decima). Un settore in crescita del 15,8% in un anno in Italia e del 17,1% in Lombardia. Crescono soprattutto i portali web (+20% a Milano, +28% in Lombardia, +31% in Italia) ma anche le imprese specializzate in commercio elettronico (rispettivamente +17,1%, +21,4%, +19,1%). E a Milano ha sede oltre un portale web su otto tra quelli attivi in Italia. I nuovi imprenditori del web sono italiani nel 91% dei casi, donne e giovani con meno di 34 anni in circa un caso su tre. Emerge da un’elaborazione Camera di commercio di Milano su dati registro imprese al Iv trimestre 2011 e 2010. La riassegnazione dei nomi a dominio .It alla Camera Arbitrale di Milano. Da una compagnia area low cost, all’auto di lusso simbolo del made in Italy, dai maggiori istituti bancari italiani ad una famosa azienda del settore del fai da te, dai marchi di abbigliamento alla produttrice di una dei più famosi wafer al cioccolato. Sono solo alcune delle aziende che hanno presentato ricorso per la riassegnazione del nome a dominio presso la Camera arbitrale di Milano, azienda speciale della Camera di Commercio di Milano. Le domande riguardano nomi di siti web contesi tra chi registra un determinato nome a dominio senza averne diritto/titolo (la regola per la registrazione di un nome a dominio è infatti “first come, first served”) e chi invece il diritto ce l’ha – perché ad esempio il nome a dominio è identico al proprio marchio – ma si è accorto troppo tardi che il nome a dominio era già stato registrato. Azioni compiute spesso in malafede e per indurre in confusione rispetto a un marchio, un segno distintivo aziendale o un nome o un cognome noto. Sono 73 le richieste di riassegnazione depositate presso la Camera Arbitrale di Milano, con un incremento del 17% tra 2011 e 2010. Oltre due su tre si sono chiuse con la riassegnazione del nome a dominio e in media le procedure non superano la durata di due mesi.
portali web commercio al dettaglio per corrispondenza o attraverso internet commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet totale
milano 71 137 718 926
lombardia 124 231 1.636 1.991
italia 530 1.178 8.600 10.308
peso Mi su Lomb 57,3% 59,3% 43,9% 46,5%
peso Mi su Italia 13,4% 11,6% 8,3% 9,0%
elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati registro imprese al quarto trimestre 2011 e 2010 Chi può attivare la procedura di riassegnazione. Persone fisiche o giuridiche aventi i requisiti per la registrazione di un dominio “.It”, in nome proprio o per conto di persone fisiche o giuridiche non appartenenti all’Unione Europea. Quando richiedere la riassegnazione di un dominio “.It”. La procedura si può attivare quando il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre in confusione rispetto a un marchio, un segno distintivo aziendale, un nome o cognome, quando l’assegnatario attuale non ha diritto/titolo sul nome a dominio contestato e quando il nome a dominio è stato registrato/utilizzato in malafede. La procedura non ha natura giurisdizionale e, quindi, non preclude alle parti il ricorso, anche successivo, alla magistratura o all´arbitrato. A chi presentare la domanda. Alla Camera Arbitrale, azienda speciale della Camera di Commercio di Milano, che è l’unico ente pubblico fra i quattro centri accreditati in Italia per la gestione delle procedure di riassegnazione dei nomi a dominio .It presso il Registro del Country Code Top Level Domain “.It”, l’ente italiano che gestisce i domini web registrati come “.It”, che ad oggi raggiungono quasi i 2,5 milioni. Nell’ottica del continuo miglioramento dei servizi che offre, la Camera Arbitrale ha accreditato alcuni nuovi esperti fra i soggetti chiamati a rendere le decisioni nelle procedure di riassegnazione selezionandoli fra i massimi esponenti della materia, confermando gli esperti già accreditati, che in questi anni hanno dato un notevole contributo alla creazione di una “giurisprudenza” sul tema. Sono state modificate anche le tariffe relative alla procedura, che sono certe e pubblicate sul sito di Camera Arbitrale in modo da garantire la dovuta trasparenza. Per informazioni: Camera Arbitrale di Milano, Servizio Riassegnazione Nomi a Dominio .It, tel. +39 02-8515.4511 - 4666, email nomiadominio@mi.Camcom.it Regolamento, modulistica, costi e lista di esperti sono disponibili all’indirizzo internet: http://www.Camera-arbitrale.it/risolvi.php?sez_id=13&lng_id=7. Imprese che operano come portali web, hosting e fornitori di servizi applicativi, commercio elettronico in Italia – per regione
portali web commercio al dettaglio per corrispondenza o attraverso internet commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet tot 2011 peso su tot tot 2010 var 2011/2010
abruzzo 8 25 156 189 1,8% 162 16,7%
basilicata 4 4 62 70 0,7% 52 34,6%
calabria 6 23 160 189 1,8% 156 21,2%
campania 21 60 780 861 8,4% 723 19,1%
emilia Romagna 46 101 710 857 8,3% 720 19,0%
friuli-venezia Giulia 18 13 187 218 2,1% 193 13,0%
lazio 40 90 1.058 1.188 11,5% 1032 15,1%
liguria 12 37 200 249 2,4% 223 11,7%
lombardia 124 231 1.636 1.991 19,3% 1700 17,1%
marche 21 11 275 307 3,0% 260 18,1%
molise 4 1 31 36 0,3% 34 5,9%
piemonte 40 128 727 895 8,7% 785 14,0%
puglia 24 118 439 581 5,6% 501 16,0%
sardegna 9 28 154 191 1,9% 179 6,7%
sicilia 23 119 463 605 5,9% 536 12,9%
toscana 41 79 635 755 7,3% 665 13,5%
trentino - Alto Adige 20 6 147 173 1,7% 148 16,9%
umbria 10 13 135 158 1,5% 134 17,9%
valle D´aosta - 4 25 29 0,3% 29 0,0%
veneto 59 87 620 766 7,4% 670 14,3%
italia 530 1.178 8.600 10.308 100,0% 8902 15,8%
elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati registro imprese al quarto trimestre 2011 e 2010 Imprese attive come portali web, hosting e fornitori di servizi applicativi, commercio elettronico in Lombardia – per province
provincia portali web commercio al dettaglio per corrispondenza o attraverso internet commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet tot 2011 peso su tot Lomb peso su tot Italia tot 2010 var 2011/2010
bergamo 12 17 116 145 7,3% 1,4% 114 27,2%
brescia 13 13 147 173 8,7% 1,7% 145 19,3%
como 3 20 96 119 6,0% 1,2% 90 32,2%
cremona 3 - 40 43 2,2% 0,4% 30 43,3%
lecco 6 8 43 57 2,9% 0,6% 48 18,8%
lodi 2 1 26 29 1,5% 0,3% 25 16,0%
mantova 1 2 62 65 3,3% 0,6% 53 22,6%
milano 71 137 718 926 46,5% 9,0% 823 12,5%
monza E Brianza 5 28 141 174 8,7% 1,7% 153 13,7%
pavia 1 1 85 87 4,4% 0,8% 75 16,0%
sondrio 2 2 12 16 0,8% 0,2% 13 23,1%
varese 5 2 150 157 7,9% 1,5% 131 19,8%
lombardia 124 231 1.636 1.991 100,0% 19,3% 1700 17,1%
italia 530 1.178 8.600 10.308 100,0% 8902
elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati registro imprese al quarto trimestre 2011 e 2010 Crescita in un anno del settore portali web e commercio elettronico
var 2011/2010 portali web commercio al dettaglio per corrispondenza o attraverso internet commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet totale
milano 20,3% -9,3% 17,1% 12,5%
lombardia 27,8% -9,4% 21,4% 17,1%
italia 30,9% -7,8% 19,1% 15,8%
elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati registro imprese al quarto trimestre 2011 e 2010 Imprese individuali attive nel settore portali web e commercio elettronico –per nazionalità del titolare
nazionalità del titolare della impresa individuale Stranieri Italiani
milano 9,1% 90,9%
lombardia 9,1% 90,9%
Italia 8,7% 91,3%
elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati registro imprese al quarto trimestre 2011 Imprese individuali attive nel settore portali web e commercio elettronico –per genere del titolare
genere del titolare della impresa individuale maschio femmina
milano 68,0% 32,0%
lombardia 69,3% 30,7%
italia 69,4% 30,6%
elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati registro imprese al quarto trimestre 2011 Imprese individuali attive nel settore portali web e commercio elettronico –per età del titolare
età del titolare di impresa individuale under 34 35-49 anni 50-69 anni over 70
milano 29,0% 55,2% 15,0% 0,8%
lombardia 32,8% 52,6% 13,8% 0,7%
italia 38,0% 48,2% 13,0% 0,8%
elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati registro imprese al quarto trimestre 2011 Imprese che operano come portali web, hosting e fornitori di servizi applicativi, commercio elettronico in Italia – per provincia
provincia tot 2011 peso su tot tot 2010 var 2011/2010
roma 945 9,2% 820 15,2%
milano 926 9,0% 823 12,5%
torino 536 5,2% 480 11,7%
napoli 462 4,5% 392 17,9%
bari 289 2,8% 254 13,8%
firenze 235 2,3% 203 15,8%
bologna 215 2,1% 198 8,6%
salerno 219 2,1% 183 19,7%
brescia 173 1,7% 145 19,3%
monza e Brianza 174 1,7% 153 13,7%
padova 173 1,7% 165 4,8%
catania 154 1,5% 127 21,3%
treviso 153 1,5% 128 19,5%
varese 157 1,5% 131 19,8%
bergamo 145 1,4% 114 27,2%
verona 140 1,4% 117 19,7%
vicenza 140 1,4% 122 14,8%
palermo 137 1,3% 129 6,2%
como 119 1,2% 90 32,2%
genova 126 1,2% 117 7,7%
latina 120 1,2% 114 5,3%
lecce 123 1,2% 107 15,0%
modena 125 1,2% 104 20,2%
perugia 122 1,2% 101 20,8%
cagliari 110 1,1% 103 6,8%
messina 113 1,1% 105 7,6%
ancona 99 1,0% 86 15,1%
caserta 102 1,0% 85 20,0%
reggio Emilia 105 1,0% 72 45,8%
rimini 99 1,0% 80 23,8%
venezia 99 1,0% 75 32,0%
bolzano 93 0,9% 82 13,4%
pisa 93 0,9% 77 20,8%
udine 88 0,9% 85 3,5%
cuneo 80 0,8% 79 1,3%
forli´ - Cesena 84 0,8% 66 27,3%
parma 81 0,8% 66 22,7%
pavia 87 0,8% 75 16,0%
trento 80 0,8% 66 21,2%
arezzo 68 0,7% 56 21,4%
cosenza 69 0,7% 59 16,9%
lucca 68 0,7% 67 1,5%
pesaro e Urbino 68 0,7% 54 25,9%
taranto 71 0,7% 55 29,1%
alessandria 57 0,6% 50 14,0%
foggia 61 0,6% 58 5,2%
lecco 57 0,6% 48 18,8%
livorno 60 0,6% 62 -3,2%
mantova 65 0,6% 53 22,6%
novara 62 0,6% 57 8,8%
pescara 63 0,6% 52 21,2%
pistoia 57 0,6% 50 14,0%
pordenone 66 0,6% 45 46,7%
prato 64 0,6% 55 16,4%
ravenna 67 0,6% 56 19,6%
trapani 62 0,6% 55 12,7%
avellino 54 0,5% 39 38,5%
biella 56 0,5% 41 36,6%
chieti 50 0,5% 48 4,2%
fermo 51 0,5% 45 13,3%
frosinone 52 0,5% 34 52,9%
imperia 54 0,5% 47 14,9%
l´aquila 47 0,5% 37 27,0%
macerata 51 0,5% 46 10,9%
reggio Calabria 53 0,5% 39 35,9%
sassari 53 0,5% 47 12,8%
viterbo 50 0,5% 45 11,1%
ascoli Piceno 38 0,4% 29 31,0%
brindisi 37 0,4% 27 37,0%
catanzaro 40 0,4% 34 17,6%
cremona 43 0,4% 30 43,3%
ferrara 43 0,4% 39 10,3%
la Spezia 38 0,4% 29 31,0%
massa Carrara 42 0,4% 38 10,5%
piacenza 38 0,4% 39 -2,6%
potenza 44 0,4% 35 25,7%
siena 44 0,4% 34 29,4%
siracusa 39 0,4% 41 -4,9%
trieste 44 0,4% 43 2,3%
agrigento 28 0,3% 30 -6,7%
aosta 29 0,3% 29 0,0%
asti 34 0,3% 29 17,2%
belluno 32 0,3% 30 6,7%
caltanissetta 30 0,3% 21 42,9%
lodi 29 0,3% 25 16,0%
matera 26 0,3% 17 52,9%
ragusa 27 0,3% 18 50,0%
rovigo 29 0,3% 33 -12,1%
savona 31 0,3% 30 3,3%
teramo 29 0,3% 25 16,0%
terni 36 0,3% 33 9,1%
verbania 36 0,3% 25 44,0%
vercelli 34 0,3% 24 41,7%
benevento 24 0,2% 24 0,0%
campobasso 25 0,2% 20 25,0%
gorizia 20 0,2% 20 0,0%
grosseto 24 0,2% 23 4,3%
nuoro 19 0,2% 20 -5,0%
rieti 21 0,2% 19 10,5%
sondrio 16 0,2% 13 23,1%
crotone 15 0,1% 12 25,0%
enna 15 0,1% 10 50,0%
isernia 11 0,1% 14 -21,4%
oristano 9 0,1% 9 0,0%
vibo Valentia 12 0,1% 12 0,0%
totale Italia 10.308 100,0% 8.902 15,8%
elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati registro imprese al quarto trimestre 2011 e 2010
 
   
   
IMPRESACLIC: DAL WEB UNA SOLUZIONE ANTICRISI PER LE PMI E I PROFESSIONISTI  
 
Il servizio innovativo che consente di mettere la propria impresa online in pochi clic è stato selezionato come uno tra i progetti italiani più innovativi.  impresaclic ha partecipato come finalista al Vi Premio Best Practices 2012 per l’innovazione. A promuovere il Premio è il Gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici di Confindustria Salerno. All’evento erano presenti numerose aziende che hanno proposto progetti altamente innovativi. Impresaclic rappresenta una piccola “rivoluzione” di costume, si tratta di un progetto della società iCube+ Italia, che ha incontrato un grande apprezzamento da parte del Comitato Tecnico Scientifico dell’evento; l’applicazione è stata considerata dalla critica di settore e dai media, una killer application utilizzabile da milioni di piccole e medie imprese, interessate finalmente a valorizzare tutti gli aspetti della comunicazione per il governo e lo sviluppo della propria attività. Impresaclic è un servizio web completo in grado di gestire tout court la comunicazione della piccola e micro impresa, offrendo la possibilità alle piccole e medie imprese, ai professionisti e artigiani, di utilizzare i medesimi strumenti competitivi tipici delle grandi aziende, il tutto ad un prezzo accessibile e dimensionato alle reali esigenze d’impresa. Attraverso il supporto di impresaclic è possibile fruire di servizi di posta elettronica, pec e fax, sms e sistemi tradizionali postali cui si aggiungono veri e propri plus come la gestione di codici per il servizio mobile, la strutturazione di un sito web professionale e tante piccole utilità che oggi rappresentano un gap strategico per tante realtà ancora lontane da una comunicazione web based. La rivoluzione culturale è completata in virtù di un utilizzo pieno di servizi cloud: non è richiesta alcuna istallazione di hardware o software, grazie a un semplice click l’azienda è competitiva sul web in real time e senza alcun investimento ulteriore rispetto ad un semplice canone che varia in base ai servizi attivati. In definitiva: presenza online con un sito professionale, personalizzato per settore e integrato con i social network, disponibilità di un portale sul web indirizzato ai clienti che possono visualizzare prodotti e servizi, consultare cataloghi, vendere e prenotare online, gestire i propri clienti, sono alcuni dei plus offerti dal servizio. Inoltre per chi vuole competere in campo internazionale è disponibile il “multilingua” che rende il sito web fruibile in tutto il mondo. Come affermato durante il Premio Best Practicies di Confindustria in cui l’azienda italiana ha saputo conquistare l’attenzione generale di ogni tipologia di realtà imprenditoriale, impresaclic offre ad ogni imprenditore la possibilità di personalizzare la propria comunicazione, modellandola su misura rispetto alle proprie esigenze. Un’offerta completa di marketing abbinata a strategie commerciali e di comunicazione multicanale in grado di far decollare le piccole realtà di qualità, che ad oggi hanno tra i punti di debolezza proprio gli aspetti curati da impresaclic. Icube+ Group è un’azienda internazionale specializzata nella consulenza e servizi di comunicazione multicanale presente in Italia con uffici a Milano e Padova (http://www.icubeplus.com/ )  
   
   
UNIONE EUROPEA: ESSENZIALE L´ACCESSO AGLI AVVOCATI PRIMA DI INTERROGATORI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA DICONO I DEPUTATI LIBERTÀ CIVILI  
 
Secondo la commissione libertà civili chiunque sia sospettato o accusato di un reato nell´Unione europea dovrebbero avere il diritto di parlare con un avvocato, il più presto possibile, e prima che inizi l´interrogatorio della polizia, dice. Ciò dovrebbe includere le persone non agli arresti, dicono i deputati, aggiungendo che tutte le comunicazioni con l´avvocato deve essere sempre riservata. Le nuove regole si applicano non appena una persona viene dichiarata un sospetto o di carica, se lui o lei è in arresto, dice la commissione degli emendamenti che rafforzano la proposta iniziale della Commissione. L´obiettivo è quello di fornire gli stessi diritti alla difesa ea un processo equo in base alle leggi degli stati membri in tutta l´Ue. I deputati vogliono che i paesi europei per garantire che tutti gli indagati o delle persone accusate hanno accesso ad un avvocato il più presto possibile e al più tardi prima interrogatorio dalla polizia o da un giudice comincia. Dicono che l´avvocato deve svolgere un ruolo attivo durante l´interrogatorio (con dichiarazioni o chiedere chiarimenti) e dovrebbe essere in grado di verificare le condizioni di detenzione. Lui o lei dovrebbe anche essere in grado di presentare alcuna prova legata ai costi o chiedere alla polizia di raccogliere essa, la commissione per le libertà civili aggiunge. "Questa direttiva assicurerà che gli indagati e gli imputati hanno un accesso adeguato a un avvocato durante un procedimento penale, in modo da esercitare i loro diritti della difesa in modo efficace, e migliorare la cooperazione giudiziaria all´interno dell´Ue rafforzando la fiducia reciproca tra i paesi dell´Ue e di garantire un elevato livello di tutela dei diritti fondamentali. Nonostante l´esistenza di principi comuni e standard minimi derivanti sia dalla Corte europea dei diritti dell´uomo e la Carta dell´Unione europea, le disposizioni che disciplinano l´accesso a un avvocato ancora variano notevolmente da uno Stato membro all´altro ", ha affermato il relatore Elena Oana Antonescu ( Ppe, Ro), dopo il voto. Gli Stati membri devono garantire che i sospetti o le persone accusate hanno a disposizione rimedi efficaci quando il loro diritto di parlare con un avvocato sia stato violato, dicono i deputati. Inoltre, qualsiasi dichiarazione resa dal indagato o l´imputato, o le prove ottenute in violazione di tale diritto, non poteva che essere utilizzate come prove contro di loro se questo non pregiudica i diritti della difesa o l´equità del procedimento. Stati membri dell´Ue dovrebbero garantire, in tutte le circostanze, la riservatezza degli incontri tra l´indagato o l´imputato e il suo avvocato. Essi dovrebbero anche garantire la riservatezza di tutte le altre comunicazioni, come la corrispondenza o conversazioni telefoniche. "La riservatezza è assoluta e non dovrebbe essere soggetto ad alcuna eccezione", stress deputati. La proposta della Commissione, indagati e imputati in stato di arresto avrebbe il diritto di informare qualcuno di loro scelta, come ad esempio un parente o un datore di lavoro, del loro arresto. Essi potrebbero anche contattare i propri consolati se fossero fuori del loro paese, dice il testo del progetto. La commissione per le libertà civili d´accordo con questo e dice che i sospetti e le persone accusate dovrebbero anche avere il diritto di incontrare privatamente con le persone che scelgono di chiamare e con le autorità consolari o diplomatiche. Persone detenute nell´ambito di un mandato di arresto europeo (Mae) sarebbe in grado di contattare un avvocato sia nel paese dove avviene l´arresto fuori e in quella in cui è stato emesso il mandato. Attualmente, le persone ricercate nell´ambito di un mandato d´arresto europeo non può avere accesso a un avvocato nello stato in cui è stato emesso il mandato fino a quando non si arrese a quel paese. Ci sono oltre otto milioni di procedimenti penali nell´Unione europea ogni anno. La direttiva in materia di accesso a un avvocato e di comunicazione dopo l´arresto è il terzo passo di una serie di misure volte a fissare norme dell´Ue in materia di diritti processuali. La prima legge, approvata dal Parlamento nel giugno 2010, ha dato ai cittadini europei di fronte processi penali il diritto alla traduzione e all´interpretazione. La seconda misura, approvata dal Parlamento europeo nel dicembre 2012, ha introdotto una "lettera dei diritti" per garantire processi equi in tutta l´Ue. Il Regno Unito, l´Irlanda e la Danimarca rinunciare a questa direttiva. Le prossime tappe Voto di martedì in commissione libertà civili dà la sig.Ra Antonescu un mandato per avviare negoziati con il Consiglio, con in vista di un accordo in prima lettura. Il progetto di direttiva è stata sostenuta, come modificato dalla commissione, con 51 voti favorevoli, 2 contrari e 4 astensioni  
   
   
DOMINI ‘.IT’: L’ACCENTO NON È PIÙ UN TABÙ  
 
Via libera dal Registro.it, gestito dall’Istituto di informatica e telematica del Cnr, agli Internationalized Domain Names, cioè alle parole accentate e ai caratteri non latini. Si potranno registrare nomi come papà e caffè.It. Le registrazioni si aprono inoltre a norvegesi, islandesi, svizzeri, sanmarinesi e cittadini del Vaticano A partire da domani 11 luglio, il Registro .It, l’anagrafe dei nomi con suffisso ’.It‘, gestita dall’Istituto di informatica e telematica del Consiglio nazionale delle ricerche (Iit-cnr), consentirà di registrare nomi con gli accenti come caffè.It e di distinguere, in base all´accentazione, il significato di una parola come lèggere.It e leggère.It. Si potranno utilizzare anche i caratteri di uso comune nelle lingue francese e tedesca come la ç di “garçon.It” o la ß di “straße.it”. “Questa doppia opportunità, tecnicamente definita Internationalized Domain Names (Idn), apre la possibilità di registrare un dominio con estensione .It letteralmente uguale a molti nomi e marchi oggi esclusi da una sorta di digital divide linguistico”, spiega Maurizio Martinelli, responsabile Servizi internet e sviluppo tecnologico dell’Iit-cnr. “L´introduzione dell’Idn mette il .It al passo con altri registri internazionali, promuove il dialogo interculturale e va incontro alle esigenze delle regioni italiane bilingue come Valle d’Aosta e Trentino Alto-adige”. Contemporaneamente, il Registro.it ha aperto le registrazioni a tutti i Paesi dello Spazio economico europeo (See), quali Islanda, Norvegia e Liechtenstein, e allo Stato della Città del Vaticano, alla Repubblica di San Marino e alla Svizzera. “Una svolta, questa, che punta all’internazionalizzazione della targa ’.It‘ ben oltre i confini dell’Unione Europea”, interviene Domenico Laforenza, direttore dell’Iit-cnr e del Registro.it. “Il prossimo passo riguarderà l’estensione degli Idn alle 23 lingue ufficiali dell’Ue, così da completare l’abbattimento delle frontiere linguistiche nella registrazione dei domini .It”. L´apertura delle registrazioni con l’Idn seguirà la modalità ‘perpetual after landrush’: i nomi saranno cioè registrati secondo l’ordine di arrivo  
   
   
SYMANTEC: UNA RICERCA RIVELA CHE IL FILE SHARING ONLINE COMPORTA SIGNIFICATIVI RISCHI DI SICUREZZA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE  
 
Symantec Corp. Ha annunciato i risultati della 2012 Smb File Sharing Survey, la ricerca che ha evidenziato i rischi sempre più numerosi che le piccole e medie imprese (Pmi) corrono in conseguenza della diffusione del file sharing online, quale pratica aziendale sempre più popolare. La ricerca ha rivelato che i dipendenti delle piccole-medie imprese adottano in misura crescente soluzioni di file sharing online autogestite e per uso personale senza l’autorizzazione da parte dell’It, prassi che rientra nella tendenza generale alla consumerizzazione dell’It, secondo la quale l’adozione di servizi online su dispositivi mobili personali rende labile la linea di demarcazione tra lavoro e gioco. Questo comportamento degli early-adopter – come quelli che promuovono l’utilizzo della tecnologia di file sharing – stanno rendendo le aziende vulnerabili alle minacce per la sicurezza e alla potenziale perdita di dati. “Un incredibile 71% delle piccole imprese che subiscono un attacco informatico non si riprende più - è fatale,” ha affermato Rowan Trollope, group president, Smb and .Cloud, Symantec. “Essendo i primi utilizzatori di tecnologie cloud, come il file sharing, le Pmi hanno bisogno di adottare pratiche di sicurezza, specialmente quando si utilizza una soluzione che potrebbe non essere stata creata per le imprese. Dal momento che i dipendenti utilizzano sempre più di frequente servizi cloud consumer al lavoro, il rischio per le Pmi non può che crescere.” Dati principali della ricerca: • I dipendenti influenzano l´adozione interna di soluzioni di file sharing: Gli stakeholder delle Pmi riconoscono che il file sharing stimola la produttività tra i dipendenti. Il 74% degli intervistati ha dichiarato di adottare soluzioni di file sharing online per rinforzare la propria produttività. Inoltre, il 61% degli intervistati ha dichiarato che i dipendenti possono essere piuttosto o molto influenti quando si tratta di adottare soluzioni di file sharing internamente, alla pari dell’utilizzo di un dispositivo mobile (63%), di un Pc/laptop/tablet (64%) e dei social media (53%). • La sicurezza e la perdita di dati sono i rischi potenziali legati al file sharing: Molti intervistati hanno riconosciuto i rischi potenziali per le proprie aziende legati alla scarsa gestione del file sharing. Tra gli intervistati, i rischi citati quali potenziali preoccupazioni includono la condivisione di informazioni riservate utilizzando soluzioni non approvate (44%), malware (44%), perdita di informazioni riservate o proprietarie (43%), la violazione di informazioni riservate (41%), imbarazzo o danni al brand e alla reputazione (37%), e violazione delle norme (34%). Inoltre, la mancata applicazione delle policy aumenta anche i rischi secondo molti intervistati, dato che più di un quinto (22%) non ha attuato policy restrittive sulle modalità di accesso e condivisione di file. • L’utilizzo del file sharing può esporre le Pmi a rischi: I comportamenti dei dipendenti che utilizzano il file sharing indicano un ulteriore rischio potenziale per la sicurezza. Alla domanda su cosa dovrebbe fare un dipendente quando c’è la necessità di condividere un file di grandi dimensioni, gli intervistati hanno risposto che chiederebbero aiuto all’It (51%), utilizzerebbero una soluzione suggerita da un cliente, un fornitore o un partner (42%), adotterebbero il sistema It in uso (33%), o cercherebbero online e scaricherebbero una soluzione gratuita (27%). Inoltre, il 41% ha indicato che la reputazione del brand danneggiata è una preoccupazione quando si tratta di file sharing. • I file diventano sempre più grandi: Molti dei file condivisi sia internamente che esternamente stanno significativamente aumentando di dimensione. Un intervistato su sette (14%) ha riferito che la dimensione media dei file attualmente condivisi dalla loro azienda è di più di un 1 Gb, mentre tre anni fa, solo il 6% indicava che la dimensione media dei file era maggiore di 1 Gb. • Le Pmi sono più distribuite: Gli intervistati hanno indicato che il numero di dipendenti che lavorano da remoto e/o da casa è via via aumentato nel corso degli ultimi tre anni, e il numero è destinato a crescere. Gli intervistati hanno previsto che tra un anno il 37% delle Pmi avrà dipendenti che lavorano da remoto (fino al 22% di tre anni fa e il 32% oggi), e il 32% avrà dipendenti che lavorano da casa (fino al 20% di tre anni fa e il 28% di oggi). Symantec raccomanda che le Pmi implementino alcune semplici best practice per garantire ai dipendenti la condivisione dei file in modo sicuro: • Centralizzare lo storage e la gestione dei file con un sistema web-based sicuro, che sia accessibile a prescindere dal dispositivo o dalla posizione, in modo che le aziende possano proteggere i dati al di fuori dell’ufficio. • Implementare i controlli e le autorizzazioni all’accesso per mantenere i file privati al sicuro e separati dai contenuti aziendali. • Mantenere il controllo su come e quando i file aziendali vengono condivisi. • Implementare un sistema scalabile che possa crescere con il business. Info: www.Symantec.com o www.Symantec.it    
   
   
BOLLETTINO ESET NOD32: LA TOP 5 DEI MALWARE IN ITALIA  
 
La classifica mensile dei malware più diffusi in Italia, a cura di Eset Nod32, vede a giugno la conferma al primo posto di Html/iframe.b.gen, con il 6,49% delle rilevazioni. Al 5° posto invece la new entry Win32/conficker, un worm di rete che si è originariamente propagato sfruttando una vulnerabilità nel sistema operativo Windows, attraverso la quale i pirati informatici bypassano le credenziali di accesso al sistema stesso. Questo worm è particolarmente insidioso perché può bloccare gli utenti, il servizio di aggiornamento del sistema e l´accesso a siti che trattano di sicurezza.La Top 5 dei malware in Italia si basa su Live Grid, l’esclusiva tecnologia Cloud di Eset, che identifica mensilmente le minacce informatiche globali per numero di rilevazioni. Html/iframe.b.gen – rilevato nel 6,49% delle infezioniAl primo posto della Top 5 italiana, quarto a livello internazionale, si conferma il malware Html/iframe.b, una rilevazione generica di tag iframe malevoli inseriti nelle pagine Html, che reindirizzano il browser a uno specifico Url contenente software malevolo. Inf/autorun – rilevato nel 3,94% delle infezioniSale dal quarto al secondo posto il diffusissimo Inf/autorun - al primo gradino del podio della classifica internazionale – un tipo di malware che utilizza il file autorun.Inf per compromettere il Pc ogni volta che un dispositivo rimovibile infetto viene connesso al computer. L’autorun.inf è infatti un file contenente informazioni su programmi destinati ad attivarsi automaticamente quando un dispositivo rimovibile viene inserito in un Pc Windows, consentendo al malware di infettare il computer. Per far fronte a questa minaccia è consigliabile disabilitare per default la funzione Autorun/autoplay. Html/scrinject.b.gen – rilevato nel 3,36% delle infezioniScende invece di una posizione nella Top 5 italiana il malware Html/scrinject.b, anche questa una rilevazione generica di pagine web Html contenenti script nascosti o tag iframe che reindirizzano automaticamente al download di malware. Js/trojandownloader.iframe.nke – rilevato nel 2,09% delle infezioniScala al 4° posto rispetto alla classifica precedente, con una percentuale di rilevamento del 2,09%, Js/trojandownloader.iframe.nke, un cavallo di Troia che reindirizza il browser a uno specifico Url contenente un software malevolo. Il codice del malware viene di solito inserito all’interno di pagine Html. Win32/conficker – rilevato nel 1,19% delle infezioniWin32/conficker è la new entry nella classifica italiana e occupa il secondo posto di quella internazionale. Si tratta di un worm di rete che si è originariamente propagato sfruttando una falla nel sistema operativo Windows, che può essere utilizzata dai pirati informatici bypassando le credenziali di accesso al sistema stesso. A seconda della variante, questo worm può essere diffuso anche attraverso cartelle condivise non protette e dispositivi rimovibili, facendo uso della funzione Autoplay, attualmente abilitata di default in Windows (eccetto in Windows 7). Nonostante la conoscenza diffusa di Conficker e la facilità nel porre rimedio alla vulnerabilità di Windows, è importante notare che questo malware, con tutte le sue numerose varianti e rapide mutazioni, ancora non registra a livello internazionale un calo significativo della sua prevalenza.È possibile evitare la maggior parte dei rischi di infezione Conficker mantenendo aggiornato all’ultima patch il sistema operativo, disabilitando l’Autoplay e evitando l’uso di cartelle condivise non protette. Live Grid è il sistema di raccolta informazioni sui malware basato sulla tecnologia Cloud di Eset, che utilizza i dati provenienti dagli utenti delle soluzioni Eset di tutto il mondo. Il continuo flusso di informazioni garantisce agli specialisti del Laboratorio Malware di Eset una visione precisa e in tempo reale della natura e degli scopi delle infiltrazioni su scala globale. L’attenta analisi delle minacce, delle fonti di attacco e dei pattern consente a Eset di ottimizzare gli aggiornamenti delle firme antivirali e dell’algoritmo euristico per proteggere i propri utenti dalle minacce di domani  
   
   
PRIVACY: INVALIDITÀ CIVILE E DIRITTI DEI CITTADINI - SULLA BUSTA CONTENENTE IL VERBALE DI ACCERTAMENTO SOLO DATI ESSENZIALI  
 
Sulle buste utilizzate dall’Inps per l’invio di documentazione sanitaria non deve essere riportata alcuna indicazione che possa rivelare, anche indirettamente, lo stato di salute dei destinatari. Lo ha chiarito l’Ufficio del Garante intervenuto a seguito della segnalazione di un cittadino che si era visto recapitare da una filiale dell’Istituto di previdenza il verbale di accertamento dell’invalidità civile all’interno di un plico sul quale era stampato un timbro con dettagli che rendevano esplicita la sua condizione. L’autorità ha ricordato che la normativa in materia di protezione dei dati personali prevede che i plichi postali non devono recare, sulla parte esterna, segni o indicazioni tali da consentire a soggetti estranei di desumere il contenuto delle comunicazioni o degli atti in essi inseriti e dalle quali possano evincersi, anche indirettamente, informazioni idonee a rivelare lo stato di salute del destinatario. Dopo l’intervento del Garante, l’ente previdenziale ha provveduto a modificare le sue procedure e ha disposto che sulle buste utilizzate per l’invio di documentazione sanitaria sia apposto unicamente il timbro della filiale Inps mittente, senza alcuna altra formula o indicazione di dettaglio  
   
   
PRIVACY: PERMESSO DI SOGGIORNO ELETTRONICO E PRIVACY  
 
Sì all’uso dei dati biometrici, ma con precise garanzie Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto interministeriale che adegua il permesso di soggiorno, rilasciato in Italia a cittadini di Paesi terzi, al modello uniforme adottato dagli altri Stati europei. In base al nuovo decreto, “Regole tecniche e di sicurezza relative al permesso di soggiorno”, le persone che ottengono il permesso saranno fornite di una tessera dotata di microprocessore contact-less contenente le informazioni necessarie per verificare l’autenticità del documento, nonché i dati identificativi, la fotografia e le impronte digitali del titolare. Come suggerito dal Garante nell’ambito del tavolo tecnico attivato per elaborare le nuove regole, il microprocessore potrà essere letto esclusivamente dagli organi di controllo e solo per verificare l’identità del titolare e l’autenticità del documento stesso. In occasione del rilascio della tessera, i dati del cittadino straniero saranno registrati anche in un apposito archivio elettronico allocato presso il Centro elettronico nazionale (Cen) della Polizia di Stato: tali dati non potranno essere conservati per più di dieci anni. Solo nel caso in cui venga rilasciato un permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo (e come tale a tempo indeterminato), i dati personali e la fotografia del titolare potranno essere memorizzati nella banca dati per l’intera durata del permesso. Le impronte digitali, invece, dovranno essere conservate esclusivamente per il tempo necessario al completamento dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio o al rinnovo del permesso. Sia i dati presenti sulla tessera, sia quelli conservati presso il Cen potranno essere utilizzati solo per finalità relative alla verifica e alla gestione del permesso di soggiorno. Nell’esprimere parere favorevole sullo schema di decreto, l’Autorità si è comunque riservata di valutare le regole tecniche che saranno emanate da un’apposita commissione interministeriale - istituita presso il Dipartimento di pubblica sicurezza – con le quali saranno precisate le misure da adottare per garantire la riservatezza, l’integrità e la sicurezza dei dati trattati, in particolare per quanto riguarda gli elementi biometrici  
   
   
PRIVACY: MEDIAZIONE CIVILE: PROROGATE LE AUTORIZZAZIONI  
 
Il Garante ha prorogato al 31 dicembre 2012 le due autorizzazioni rilasciate nel 2011 con le quali ha fissato i principi e le misure per il corretto trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte degli organismi di mediazione civile, sia pubblici sia privati. La decisione è stata assunta allo scopo di completare il processo di armonizzazione e consolidamento delle prescrizioni con le quali l’Autorità ha semplificato le procedure e gli adempimenti degli organismi di mediazione, mantenendo comunque elevato il livello di garanzia per i diritti e le libertà fondamentali delle parti coinvolte. La prima autorizzazione dà il via libera agli organismi privati di mediazione a trattare i dati di natura sensibile delle parti coinvolte nella controversia oggetto di conciliazione. La seconda riguarda i dati giudiziari e autorizza gli organismi di mediazione pubblici e privati, il Ministero della giustizia e gli enti di formazione per la mediazione a trattare tali tipi di dati per la verifica dei requisiti di onorabilità di mediatori, soci, associati, rappresentanti degli organismi e degli enti privati. La mediazione delle controversie civili è una procedura obbligatoria affidata ad organismi iscritti in un apposito registro presso il Ministero della giustizia, da esperirsi prima di esercitare in giudizio un´azione in una serie di materie di particolare rilevanza quali: condominio, eredità, locazione, risarcimento del danno da incidenti stradali, diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari, finanziari. Il nuovo istituto comporta l´uso dei dati personali delle parti che si avvalgono della conciliazione e degli altri eventuali protagonisti coinvolti nel procedimento, anche di tipo sensibile (ad es. Richieste di risarcimento del danno da responsabilità medica o diffamazione) e giudiziario (ad es. Dati relativi a sentenze di condanna penale in base alle quali si può chiedere il risarcimento).  
   
   
PRIVACY: MONITORAGGIO DELLA SPESA FARMACEUTICA: PIÙ TUTELE PER I DATI DEGLI ASSISTITI  
 
Maggiori garanzie di riservatezza per gli assistiti in caso di monitoraggio della spesa sanitaria. Il Garante ha dato parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero della Salute che modifica un precedente decreto del 2007 con il quale è stata istituita la banca dati per il monitoraggio della spesa farmaceutica, nell’ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (Nsis). La banca dati, gestita dal Ministero della Salute, è alimentata con informazioni fornite dalle Regioni e dalle Province autonome. I dati raccolti riguardano l’erogazione dei farmaci effettuata dalle farmacie convenzionate per conto delle Asl, nonché la fornitura da parte delle strutture sanitarie dei farmaci destinati al consumo a domicilio ai pazienti dimessi dopo un ricovero o a seguito di una visita specialistica, o ai pazienti cronici soggetti a piani terapeutici o presi in carico, o, infine, ai pazienti in assistenza domiciliare. Lo schema di decreto, che ha ricevuto il via libera del Garante, prevede che i dati trattati non identifichino direttamente gli assistiti, ma vengano adottati accorgimenti quali, ad esempio, l’uso di codici al posto dei nomi. La trasmissione dei dati dovrà avvenire mediante protocollo sicuro e con l’autenticazione bilaterale tra i sistemi, basata su certificati digitali emessi da un’autorità di certificazione ufficiale. Dovranno essere raccolti e trattati solo i dati indispensabili e solo in forma aggregata. Gli incaricati del trattamento potranno accedere ai dati mediante chiavi di ricerca che non consentono di consultare dati riferibili a singoli individui o elenchi di codici identificativi. Qualora le Regioni e le Province autonome non disponessero di sistemi di codifica coerenti con quanto stabilito, i dati saranno inviati in forma anonima. Nel dare il suo parere favorevole, il Garante ha però chiesto che nello schema venissero precisati meglio alcuni aspetti. In particolare, andranno meglio definite le finalità del trattamento, che dovranno riguardare la sola gestione dei dati utili a generare gli indicatori di spesa, e dovrà essere introdotto l’obbligo di trattare con tecniche crittografiche i dati relativi alla patologia dell’interessato  
   
   
TEVA: SENTENZA FAVOREVOLE SULLA VIOLAZIONE DEL BREVETTO DI COPAXONE  
 
Teva Pharmaceutical Industries ha annunciato che la Corte del distretto Sud di New York si è espressa a favore di Teva contro Momenta Pharmaceuticals, Inc./sandoz Inc. E Mylan Laboratories Inc./natco Pharmaceuticals in merito alla querela per violazione del brevetto di Copaxone, prodotto di Teva per il trattamento della sclerosi multipla recidivante–remittente. Teva ha intentato causa a Momenta / Sandoz e Mylan / Natco per la violazione dei brevetti che coprono la composizione chimica di Copaxone, i metodi di utilizzo del prodotto e i processi per la produzione dello stesso. Questa decisione riguarda diversi brevetti, l´ultimo dei quali scade il 1° settembre 2015. Il giudice ha respinto le ragioni addotte da Momenta/sandoz e Mylan/natco’s secondo le quali i brevetti di Copaxone non sono validi e sono inapplicabili. Inoltre il giudice ha stabilito che le versioni generiche di Copaxone per le quali Momenta / Sandoz e Mylan/natco richiedono l´approvazione della Food and Drug Administration (Fda) violano tali brevetti. Questa sentenza dovrebbe impedire alla Fda di approvare e ai convenuti di vendere le loro presunte versioni generiche di Copaxone negli Stati Uniti fino a quando i brevetti contenuti nell’“Orange Book” non scadranno il 24 maggio 2014. In base al risultato di questa sentenza, Teva ritiene inoltre che ai convenuti sarà proibita la vendita dei loro prodotti fino alla completa scadenza brevettuale del 1° settembre 2015. Inoltre qualsiasi presunta versione generica di Copaxone richiederà l´approvazione della Fda prima di essere messa a disposizione del pubblico. A questo punto non è chiaro quali requisiti sarebbero necessari per l´approvazione di un presunto peptide sintetico generico. Il Dottor Jeremy Levin, presidente di Teva e Chief Executive Officer, ha dichiarato: "Teva è fiduciosa che Copaxone , data la solidità dei relativi diritti di proprietà intellettuale (Ip), rimarrà, per tutta la durata del ciclo di vita del prodotto, un prodotto di proprietà esclusiva, leader di mercato per la riduzione delle recidive nei pazienti affetti da sclerosi multipla recidivante-remittente"  
   
   
GIURISPRUDENZA EUROPEA: LA COMPAGNIA TEATRALE THE ROYAL SHAKESPEARE COMPANY OTTIENE L’ANNULLAMENTO DEL MARCHIO COMUNITARIO ROYAL SHAKESPEARE REGISTRATO PER BEVANDE A FAVORE DI UN’ALTRA IMPRESA  
 
Secondo il Tribunale, correttamente l’Uami ha affermato che sussisteva un elevato rischio che l’uso di tale marchio traesse indebito vantaggio dalla notorietà del marchio comunitario anteriore Rsc‑royal Shakespeare Company L’impresa austriaca Jackson International Trading ha chiesto all’Uami (Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno) la registrazione del segno denominativo Royal Shakespeare come marchio comunitario per bevande alcoliche (in particolare per birra e Scotch) e bevande analcoliche (acqua minerale, succhi di frutta, ecc.), nonché per servizi di ristorazione. L’uami ha registrato tale marchio nel 2003. Nel 2006 la compagnia teatrale britannica The Royal Shakespeare Company ha chiesto all’Uami di annullare tale marchio, perché il suo uso trarrebbe indebito vantaggio dalla notorietà di taluni suoi marchi anteriori nel Regno Unito, fra cui il marchio comunitario Rsc‑royal Shakespeare Company, registrato nel 1999, segnatamente, per rappresentazioni teatrali. Con decisione del 19 novembre 2009, la commissione di ricorso dell’Uami ha dichiarato la nullità del marchio contestato Royal Shakespeare, con la motivazione che sussisteva un elevato rischio che l’uso di tale marchio traesse indebito vantaggio dalla notorietà del marchio anteriore Rsc‑royal Shakespeare Company. Con la sua odierna sentenza, il Tribunale conferma tale decisione di annullamento e respinge il ricorso presentato avverso quest´ultima dalla Jackson International Trading. Il Tribunale rileva, in primo luogo, che la commissione di ricorso dell’Uami era legittimata a constatare la somiglianza tra i due marchi e a ravvisare la sussistenza di un rischio di associazione. Infatti, dato che il marchio contestato è costituito esclusivamente dall’elemento centrale e distintivo del marchio anteriore, vale a dire l’espressione «royal shakespeare», i due marchi sono visivamente, foneticamente e concettualmente simili, ragion per cui il consumatore medio individuerebbe un nesso tra i due. In secondo luogo, correttamente la commissione di ricorso dell’Uami ha dichiarato che la notorietà del marchio comunitario anteriore si estende al grande pubblico. Infatti, si tratta anzitutto della notorietà del marchio anteriore per i servizi di rappresentazioni teatrali, che, contrariamente a quanto affermato dalla Jackson International Trading, sono servizi diretti al grande pubblico, e non solamente ad una parte ristretta dei consumatori o ad un’élite. In terzo luogo, il Tribunale sottolinea che la Jackson International Trading non contesta la conclusione della commissione di ricorso dell’Uami secondo cui il marchio Rsc‑royal Shakespeare Company gode nel Regno Unito di notorietà «eccezionale» per i servizi di «rappresentazioni teatrali». Rileva quindi che tale notorietà è sufficiente a determinare una notorietà a livello dell’Unione. In quarto luogo, con l’uso del marchio contestato, la Jackson International Trading si gioverebbe del potere di attrazione, della reputazione e del prestigio del marchio anteriore per i propri prodotti (birre e altre bevande) e servizi. Infatti, sul mercato delle bevande, i prodotti attirerebbero l’attenzione del consumatore attraverso l’associazione alla compagnia teatrale The Royal Shakespeare Company e al suo marchio anteriore, il che procurerebbe alla Jackson International Trading un vantaggio commerciale rispetto ai prodotti dei concorrenti. Tale vantaggio economico consisterebbe nello sfruttamento dello sforzo sostenuto dalla The Royal Shakespeare Company per affermare la notorietà e l’immagine del suo marchio anteriore, senza alcun compenso. Orbene, ciò corrisponderebbe a un indebito vantaggio tratto dalla Jackson International Trading dalla notorietà del marchio anteriore. In quinto luogo, il Tribunale rileva che legittimamente la commissione di ricorso dell’Uami ha considerato che la Jackson International Trading non aveva dimostrato l’esistenza di un giusto motivo per l’uso del marchio contestato. Pertanto, la commissione di ricorso dell’Uami ha correttamente dichiarato la nullità del marchio Royal Shakespeare, precedentemente registrato a favore della Jackson International Trading. (Tribunale dell’Unione europea, Lussemburgo, 6 luglio 2012, Sentenza nella causa T‑60/10, Jackson International Trading Co. Kurt D. Brühl Gmbh & Co. Kg / Uami)