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Notiziario Marketpress di Lunedì 09 Febbraio 2004
Web e diritto per le nuove tecnologie
UNIONE EUROPEA: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI  
 
Nella seduta del 29 gennaio il Parlamento Europeo ha approvato, in via definitiva, la direttiva sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori. Con tale direttiva si intende aggiornare la procedura, tenendo conto delle nuove tecnologie elettroniche e delle modifiche che intervengono nel contesto economico, e semplificare ed alleggerire le normative, a volte troppo dettagliate e complesse. La direttiva prevede espressamente il ricorso a procedure automatizzate quali l'asta elettronica e i sistemi dinamici di acquisizione.  
   
   
ARCHIVIAZIONE OTTICA PER LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI  
 
Sulla Gazzetta Ufficiale n.27 del 3 febbraio scorso è stato pubblicato il Decreto 23 gennaio 2004 con il qual il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha introdotto l'archiviazione ottica dei documenti contabili ai fini fiscali. Di seguito sintetizziamo le principali novità introdotte dal provvedimento. L'operazione di archiviazione ottica si incentra sulla marca temporale e sulla firma elettronica, apposte al documento statico e non modificabile. All'agenzia delle Entrate debbono essere comunicate l'impronta dell'archivio informatico, la sottoscrizione elettronica e la marca temporale. In caso di verifiche fiscali, i documenti devono essere resi leggibili e disponibili su supporto cartaceo o anche esibiti in via telematica. Non ci sono limitazioni alle tipologie di supporti informatici, a condizione che ne sia garantita la leggibilità nel tempo, che sia assicurato l'ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d'imposta. Occorre presentare all'Ufficio delle Entrate una comunicazione preventiva con l'indicazione del numero presuntivo di documenti da bollare nell'anno, dell'importo e degli estremi dell'avvenuto pagamento dell'imposta. Entro il mese di gennaio dell'anno successivo, bisogna presentare all'ufficio delle Entrate una comunicazione a consuntivo con la richiesta di rimborso o di compensazione. Dalla nuova disciplina sono esclusi i documenti rilevanti ai fini doganali, ai fini delle accise e delle imposte di consumo di competenza dell'Agenzia delle Dogane.  
   
   
E-BANKING E PRIVACY DEI CLIENTI: BANCA DENUNCIATA PER UN “BUCO” NEI SISTEMI DI SICUREZZA  
 
Gli accertamenti avviati a gennaio 2003 dall’Autorità Garante della Privacy sull’operato di una banca che offriva servizi on line si sono conclusi con l’ordine di adottare rigorose misure di sicurezza e con la comunicazione degli atti alla magistratura.Gli accertamenti erano stati disposti a seguito del ricorso di un cliente che, nel consultare via internet la propria posizione contabile, aveva accidentalmente avuto accesso ad informazioni riservate (numeri di conti correnti e carte di credito, operazioni bancarie, bonifici, emolumenti, assegni, titoli, polizze assicurative) di altri ignari correntisti. Dagli accertamenti è emerso che la banca, pur essendovi tenuta anche sul piano penale, non aveva adottato le misure minime di sicurezza previste dalla normativa, in grado di ridurre il rischio di accesso non autorizzato ai dati personali da parte di terzi su reti telematiche (art.3, comma 1, lett. B) del D.p.r. N. 318/99). Il servizio di e-banking consentiva a ciascun cliente abilitato – previo inserimento di codici di autenticazione - di consultare via Internet i movimenti del proprio conto corrente, di visualizzare i dati che lo riguardavano e gli estratti conto, creando un prospetto delle ultime operazioni effettuate, da memorizzare o stampare. La vicenda affrontata dal Garante riguarda un cliente che, ricollegandosi a distanza di poco tempo da una precedente consultazione al sito della sua banca e digitando un indirizzo “parziale” (cioè senza riferimento al file da visualizzare), aveva attivato una sessione che gli consentiva - senza che gli venisse chiesto di inserire nuovamente i codici di accesso - di leggere un’altra cartella con i file dei prospetti contabili degli altri clienti, non disponibile mediante le ordinarie modalità di consultazione. A giustificazione del proprio operato la banca aveva dichiarato che l’accesso anomalo ai dati dei correntisti si sarebbe verificato solo per pochi giorni durante i quali erano in corso alcune attività tecniche connesse all’affidamento della gestione del sito web della banca ad una società esterna, ed era in funzione un cosiddetto server di back up. L’erronea configurazione dei programmi installati su questo server (il cosiddetto “browsing”), alla quale è stata attribuita la visualizzazione dei dati dei correntisti, sarebbe stata poi corretta tempestivamente. Contestualmente alla denuncia alla magistratura, il Garante con uno specifico provvedimento ha ordinato di adottare adeguate misure di sicurezza per prevenire il ripetersi di tali illeciti. L’adempimento di tale prescrizione, infatti, consente alla banca di beneficiare dell’ammissione al pagamento di una ammenda (da 10.000 a 50.000 euro) con la conseguente estinzione del reato, così come previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 169). Le misure di sicurezza da adottare prevedono in particolare: a) l’utilizzo di una o più parole chiave per l’accesso ai dati da fornire al personale della banca incaricato all’uso dei dati personali; b) l’attribuzione a ciascun cliente abilitato ai servizi di Internet banking, di un codice identificativo personale per le consultazioni telematiche.  
   
   
IL CODICE DELLE INVENZIONI  
 
invenzioni Cogliamo l'occasione di un quesito giunto in redazione per definire il concetto di proprietà industriale e fare il punto sul relativo codice. Con la dizione "proprietà industriale" ci si riferisce ai diritti derivanti da brevetti per invenzione, modelli di utilità, disegni e modelli, nuove varietà vegetali, topografie dei prodotti a semiconduttori, marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, know how e informazioni aziendali riservate. Con la dizione "proprietà intellettuale", invece, ci si riferisce ai diritti di proprietà industriale ed a quelli legati al diritto d'autore. La Legge delega n. 273/02, contenente misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, aveva dato incarico al Governo di procedere alla redazione di un codice dei diritti di proprietà industriale. Allo stato dell'arte, il Ministero delle Attività produttive ha avviato la fase di concerto sul codice stesso, che è preliminare alla presentazione del testo al Consiglio dei ministri. Il Codice della proprietà industriale, formato da 242 articoli radunerà, in un unico testo, tutte le norme in vigore sull'argomento, il cui impianto risale agli anni '40, riordinandole ed adeguandole alle disposizioni comunitarie. Gli estensori del documento si sono rifatti all'accordo Trip's, firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 nel quadro dei negoziati Gatt e ratificato dall'Italia nel dicembre dello stesso anno. L'accordo è uno statuto che "fissa uno standard minimo di tutela della proprietà industriale e definisce concettualmente, con una precisione maggiore di quanto non sia stato mai fatto finora, il rapporto che si ritiene debba intercorrere tra la tutela della proprietà industriale e il principio della libertà di concorrenza inteso qui nella sua accezione più vasta di mercato concorrenziale globale". Il Codice, distinguendosi dall'accordo Trip's, non tratta la materia del diritto d'autore, in primo luogo, perché la citata legge delega parla di proprietà industriale e non intellettuale e, in secondo luogo, perché il diritto d'autore è compreso nelle attribuzioni del Ministero dei Beni culturali. Il Codice non affronta neanche le norme relative alla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.  
   
   
ANNUNCI DI LAVORO: ARTT. 9 E 19 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 276/03  
 
Nella rubrica del 19 gennaio 2004 avevamo segnalato le specifiche forme di tutela della privacy dei lavoratori nella fase di pubblicazione degli annunci di lavoro introdotte dall'art. 9 e dall'art. 19, 1° comma, del Decreto legislativo n. 276/03. A richiesta di alcuni nostri lettori, torniamo ora sull'argomento per precisare, in primo luogo, i contenuti delle suddette disposizioni. In base all'art. 19 gli editori, i direttori responsabili e i gestori di siti sui quali siano pubblicati annunci in violazione delle disposizioni di cui all’art. 9 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 12.000 euro. Tali soggetti, pertanto, dal 24 ottobre 2003, data di entrata in vigore del provvedimento, hanno un obbligo di verifica preventiva volto ad accertare la conformità degli annunci di lavoro ai requisiti contenuti nell’art. 9 dello stesso provvedimento. Per effetto dell'art. 9 sono vietate le comunicazioni, a mezzo stampa, internet, televisione o altri mezzi di informazione, in qualunque forma effettuate, relative ad attività di ricerca del personale, ricollocamento professionale, intermediazione o somministrazione effettuate in forma anonima e comunque da soggetti, pubblici o privati, non autorizzati o accreditati all’incontro tra domanda e offerta di lavoro eccezion fatta per quelle comunicazioni che facciano esplicito riferimento ai soggetti in questione, o entità ad essi collegate perché facenti parte dello stesso gruppo di imprese o in quanto controllati o controllanti, in quanto potenziali datori di lavoro. In tutte le comunicazioni verso terzi, anche a fini pubblicitari, utilizzanti qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi compresa la corrispondenza epistolare ed elettronica, e nelle inserzioni o annunci per la ricerca di personale, le agenzie del lavoro e gli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati devono indicare gli estremi del provvedimento di autorizzazione o di accreditamento al fine di consentire al lavoratore, e a chiunque ne abbia interesse, la corretta e completa identificazione del soggetto stesso. Se le comunicazioni di cui al punto precedente sono effettuate mediante annunci pubblicati su quotidiani e periodici o mediante reti di comunicazione elettronica, e non recano un facsimile di domanda comprensivo dell’informativa di cui all’art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, indicano il sito della rete di comunicazione attraverso il quale il medesimo facsimile è conoscibile in modo agevole. La disposizione citata, quindi, regola il tradizionale doppio canale di pubblicazione degli annunci di lavoro, a seconda che le aziende alla ricerca di personale si rivolgano a società specializzate, oppure operino in proprio la ricerca  
   
   
ANNUNCI DI LAVORO PUBBLICATI DALLE AZIENDE IN PROPRIO  
 
I datori di lavoro, che operano una ricerca di personale e decidono di non ricorrere alle agenzie di intermediazione, debbono realizzare il loro annuncio in forma tale che risultino chiaramente pubblicate le loro generalità. In caso contrario l'editore può rifiutare la pubblicazione dell'annuncio stesso in quanto è vietato pubblicare annunci di lavoro in forma anonima. Inoltre occorre che gli annunci contengano direttamente o su internet il facsimile della domanda.  
   
   
ANNUNCI DI LAVORO PUBBLICATI DALLE AGENZIE SPECIALIZZATE  
 
Le agenzie di intermediazione, abilitate ad effettuare comunicazioni a mezzo stampa, televisione e internet, debbono riportare nell'annuncio gli estremi del provvedimento di autorizzazione allo svolgimento della loro attività ed un facsimile di domanda, comprensivo dell’informativa sulla privacy di cui all’art. 13 del Decreto legislativo n. 196/03, recante il nuovo codice della privacy. In base a tale norma i titolari dei dati, nel fornirli a terzi, hanno diritto di essere resi edotti delle finalità e modalità del trattamento cui i dati sono destinati, della natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati, delle conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i propri dati potrebbero essere comunicati. In alternativa, dovrà essere indicato l’indirizzo del sito internet dove le medesime informazioni potranno essere reperite  
   
   
CORSI PER LA SICUREZZA INFORMATICA  
 
L'associazione italiana per la sicurezza informatica ha siglato un accordo in esclusiva con (Isc)2, la principale organizzazione no profit che offre uno standard a livello mondiale per la certificazione professionale di chi lavora nell'ambito della sicurezza informatica. Saranno realizzati tre seminari finalizzati al conseguimento delle certificazioni Cissp - Certified Information Systems Security Professional e Sscp - System Security Certified Practitioner, due tra le più quotate certificazioni in ambito di sicurezza. Alla formazione di queste figure, oggi molto richieste, pensa il Clusit I corsi sono riservati agli Ict security manager con esperienza di almeno quattro anni (tre in caso di diploma di laurea), hanno durata di cinque giorni e si terranno a Milano il 23-27 febbraio e l'11-15 ottobre e a Roma il 7-11 giugno. Al termine è previsto un esame che attesterà la preparazione dei candidati.  
   
   
MAK ADVENTURES FESTIVAL 2004  
 
A Parma, nel complesso fieristico, il 27-28 Marzo 2004, si terrà la prima fiera dedicata a tutti coloro che si identificano nell'uomo e nella donna d'azione. L'evento, diventato finalmente una realtà, riunirà, per la prima volta, tutte le discipline ed i principali professionisti dei settori arti marziali, sport kombat, fitness ... Il progetto Mak Adventures Festival aveva preso avvio nel gennaio 2003, quando Black Panther, azienda leader nel settore arti marziali e sport da combattimento ed editore del primo magazine dedicato all'Uomo ed alla Donna d'Azione, Mak Adventures, ha pensato di costituire un team formato dai più grandi professionisti del settore sportivo e dell'organizzazione fieristica. Ricordiamo che Mak - Martial Arts Kombat - Adventures è nata da un'idea di Giorgio Porcellana, maestro in arti marziali, nel 2001 per far conoscere ad un ampio pubblico di lettori tutti i segreti delle discipline orientali, degli sport da combattimento, del fitness e del bodybulding, per poi amplare i suoi orizzonti con aree dedicate al benessere ed alla medicina alternativa, coi settori sport estremi, survival e sicurezza. Per la realizzazione dell'evento hanno collaborato Av Expo per la gestione dell'area espositiva, Parma Incoming, operatore specializzato sul territorio di Parma e provincia, per la gestione degli alberghi e del ristoro, Ticket One per la gestione della prevendita e della biglietteria, e Proxyma per la gestione degli sponsor nazionali.