Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 







MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web




 


LUNEDì

Pagina1  Pagina2  Pagina3  Pagina4  Pagina5  Web e diritto per le nuove tecnologie  Pagina7-EURO 
Notiziario Marketpress di Lunedì 03 Maggio 2004
Web e diritto per le nuove tecnologie
PRIVACY: NUOVE MISURE DI SICUREZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
 
Come più volte ribadito, in base a quanto previsto dal Codice della privacy, adottato con il Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ed entrato in vigore lo scorso 1° gennaio 2004, le pubbliche amministrazione e le aziende private dovranno adottare, entro il prossimo 30 giugno 2004, nuove misure minime di sicurezza e redigere il Documento programmatico per la sicurezza (Dps). Le misure sono di carattere tecnico, informatico, organizzativo, logistico o procedurale ed hanno lo scopo di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta dei dati personali custoditi negli archivi delle pubbliche amministrazioni o delle aziende. Una delle misure minime è la redazione del Documento programmatico per la sicurezza (Dps), previsto già dalla precedente disciplina, ma modificato dal Codice della privacy: ora deve essere adottato da tutti coloro che effettuano il trattamento di dati sensibili e giudiziari con strumenti elettronici ed aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno. Il documento deve contenere i criteri e le modalità dirette al ripristino dei dati in caso di distruzione o danneggiamento di informazioni o strumenti elettronici, un'analisi dei rischi che gravano sui dati personali e le tutele accordate per prevenire la loro distruzione e l'accesso abusivo. Ricordiamo, infine, che nella relazione di accompagnamento a ogni bilancio d'esercizio deve essere fatta espressa menzione della redazione o dell'aggiornamento del Dps. Chi omette di adottare le misure minime di protezione dei dati è punito con l'arresto fino a 2 anni o un'ammenda da 10.000,00 a 50.000,00 euro. Se l’autore del reato provvede entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine, il pagamento dell’ammenda è ridotto ad un quarto dell’importo massimo.  
   
   
FIRMA DIGITALE: NUOVE REGOLE TECNICHE  
 
Nella Gazzetta ufficiale n. 89 del 27 aprile 2004 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2004 contente le norme tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici. Riservandoci di tornare sull’argomento per illustrare i contenuti del provvedimento relativo alla cosiddetta firma digitale, segnaliamo, in questa occasione, che è stato risolto il problema della perdita di efficacia del documento digitale con la scadenza del relativo certificato. L'art. 52 del D.p.c.m. Prevede l'estensione degli effetti del documento digitale se allo stesso viene apposta una marca temporale, che, peraltro, serve solo ad allungare il termine di efficacia del documento digitale sino al limite di validità della marca temporale stessa. Tale limite non può comunque superare i tre anni di validità del certificato della firma digitale. Naturalmente, più lungo è il termine di validità della marca temporale, maggiori sono le precauzioni da adottare per rendere sicura la certificazione derivante dalla sua apposizione della stessa.  
   
   
INSEGNANTI: GRADUATORIE ON-LINE  
 
Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha emanato il Decreto Dirigenziale 21 aprile 2004 con il quale ha provveduto ad integrare le graduatorie permanenti per le immissioni in ruolo e le supplenze del personale docente ed educativo relative all'anno scolastico 2004-2005. Con tale provvedimento il Ministero ha consentito agli aspiranti docenti ed educatori, già inseriti nelle graduatorie permanenti, di compilare on line nel sito ministeriale i moduli necessari per presentare nuovi titoli per l'aggiornamento della posizione in graduatoria, chiedere il trasferimento in altra provincia o comunicare e modificare la lista di preferenze di sede per l'inclusione nelle graduatorie ai fini delle supplenze brevi. I moduli devono essere firmati digitalmente con il servizio di Poste Italiane denominato one-shot, che consente di apporre la firma digitale senza dotarsi di un lettore di smart card, digitando uno dei codici a bruciatura inclusi nel kit. Le domande potranno essere compilate dagli interessati elettronicamente, senza vincoli di tempo e di luogo e con il vantaggio di una verifica immediata della correttezza dei dati inseriti nel sistema informativo.  
   
   
E-COMMERCE: REGOLE IVA  
 
A seguito della specifica richiesta di un nostro lettore, confermiamo che il

Decreto Legislativo 10 agosto 2003, n. 273 che ha dato attuazione alla Direttiva comunitaria n. 2002/38/Ce, ha previsto una specifica disciplina Iva per i servizi di radiodiffusione e televisione e per determinati servizi prestati tramite mezzi elettroni ci è contenuta. Ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legislativo n. 273/03 tali disposizioni si applicano dallo scorso l° luglio 2003 per tre anni, salvo proroga da parte del Consiglio europeo. Secondo l’art. 9 della Direttiva 77/388/Cee, nel testo in vigore prima delle modifiche apportate dalla Direttiva 2002/38/Ce, le forniture di operatori residenti in Paesi extra-Ue a favore di committenti Ue non soggetti passivi d’imposta, risultavano escluse da Iva, mentre gli operatori Ue erano tenuti ad applicare l’Iva. La Direttiva 2002/38/Ce, invece, ha stabilito che gli Stati membri dell’Ue debbano adottare misure atte a garantire che tali servizi siano assoggettati a imposizione nella Comunità, ove siano prestati a titolo oneroso e utilizzati da consumatori stabiliti nella Comunità, e non siano soggetti a imposizione se utilizzati al di fuori della Comunità. Secondo quanto previsto dal Preambolo alla Direttiva 2002/38/Ce, i servizi di radiodiffusione e di televisione e i servizi prestati tramite mezzi elettronici da Paesi terzi a persone stabilite nella Comunità o dalla Comunità a destinatari stabiliti in Paesi terzi sono soggetti a imposizione nel luogo del beneficiario dei servizi. In base alla delega di recepire, nel nostro ordinamento giuridico, la Direttiva comunitaria n. 2003/38/Ce, contenuta nella  Legge 3 febbraio 2003, n. 14 il Governo ha predisposto il Decreto Legislativo 10 agosto 2003, n. 273, che ha modificato alcune disposizioni contenute nel D.p.r. N. 633/72, fissando, così, nuove regole per la determinazione della territorialità delle prestazioni di radiodiffusione, televisione e dei servizi resi tramite mezzi elettronici.

 
   
   
E-COMMERCE: TERRITORIALITA’  
 
Il 3° comma dell’art. 7 del D.p.r. N. 633/72 prevedeva un principio generale: il presupposto territoriale era collegato al domicilio o alla residenza del prestatore nello Stato oppure all’eventuale stabile organizzazione nel territorio dello Stato per i soggetti esteri. Il successivo comma 4 dell’art. 7 del D.p.r. N. 633/72 prevedeva una serie di eccezioni a tale principio per varie categorie di prestazioni di servizi, espressamente indicate, quali, ad esempio, il luogo in cui è situato il bene immobile (per le prestazioni di servizi relative ai beni immobili), il luogo di residenza del committente, il luogo di effettuazione della prestazione, ecc. Le prestazioni di servizi espressamente elencate erano da considerare effettuate nel territorio dello Stato se rese a soggetti residenti o domiciliati in Italia e sempreché le stesse non siano utilizzate in territorio extracomunitario. L’art. 1, comma 1, lettera a), del

Decreto Legislativo 10 agosto 2003, n. 273 ha inserito tra le prestazioni di servizi di cui all’art. 7, comma 4, lett. D), del D.p.r. N. 633/72, anche quelle rese tramite mezzi elettronici, individuabili in base all’allegato E della direttiva comunitaria che comprende le seguenti prestazioni esemplificative: fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature, fornitura di software e relativo aggiornamento, fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati, fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d’azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento, fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza. L’allegato L della direttiva comunitaria precisa che il solo fatto che il fornitore di un servizio e il suo cliente comunichino per posta elettronica, non implica che il servizio fornito sia un servizio prestato tramite mezzi elettronici. Per effetto delle modifiche introdotte alla lett. D) del comma 4 dell’art. 7, le prestazioni rese tramite mezzi elettronici si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi residenti che non hanno stabilito il domicilio all’estero e quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati all’estero e ferma restando la loro esclusione dall’assoggettamento al tributo in caso di utilizzo delle prestazioni in territorio extraComunitario. Se il prestatore nazionale effettua tali prestazioni nei confronti di soggetti residenti in altri Stati comunitari, la verifica della sussistenza del presupposto della territorialità deve essere operata sulla base dello status del committente: se è un privato consumatore, il prestatore nazionale dovrà emettere la fattura con Iva italiana, se, invece, è un soggetto passivo Iva, l’operazione non si considera effettuata in Italia e l’Iva deve essere assolta nello Stato membro del committente mediante il sistema del "reverse charge". Ed ancora, in base alle modifiche apportate all’art. 7, comma 4, lett. F), del D.p.r. N. 633/72 dall’art. 1, comma 1, lett. B), del Decreto Legislativo 10 agosto 2003, n. 273, le prestazioni di servizi rese da prestatori nazionali nei confronti di committenti privati extracomunitari restano in ogni caso escluse dal campo di applicazione dell’Iva.

 
   
   
REGIONE LIGURIA: ARCHIVIO DELLE LEGGI SUL SITO INTERNET  
 

Sul sito della Regione Liguria, ora è possibile consultare anche l'elenco delle leggi vigenti, continuamente aggiornato. Sul sito, da tempo, ci sono già gli archivi delle leggi regionali vigenti e tutti i verbali della sedute del consiglio regionale e le mozioni dei gruppi consiliari. Da oggi la Regione offre ai cittadini la possibilità di consultare la banca dati delle, che si affianca all' archivio storico delle leggi regionali, già presente sul sito da tempo. La banca dati delle leggi vigenti è uno strumento facile da usare, grazie al quale il cittadino può recuperare le leggi regionali liguri nel loro testo vigente e conoscere, quindi, quali norme continuano ad essere valide e quali, viceversa, sono state soppresse, modificate o integrate. La novità si inserisce nel quadro degli interventi che il Consiglio regionale ligure ha adottato per valorizzare e far conoscere l'attività svolta e che si aggiunge alla possibilità di consultare on line sedute, interrogazioni, interpellanze, mozioni, delibere e decreti. Il servizio è gratuito ed aperto a tutti: non occorrono più file, rispetto di orari e giorni stabiliti dai vari uffici competenti, bolli. Tra i documenti da consultare sul web c'è anche il bollettino ufficiale disponibile integralmente e gratuitamente numero dopo numero.

 
   
   
ENEL ENTRA NEL PROGRAMMA GLOBAL COMPACT DELLE NAZIONI UNITE  
 
Enel, in coerenza con i propri programmi di Responsabilità Sociale, ha aderito al

Global Compact , impegnandosi al rispetto dei diritti umani e del lavoro ed allo sviluppo sostenibile. La decisone di Enel rientra nel quadro del programma di Responsabilità Sociale d'Impresa che ha portato alla pubblicazione nel maggio scorso del primo  Bilancio di Sostenibilità della società, che ha vinto a dicembre 2003 l'Oscar di Bilancio. Per il 2004, il piano di sostenibilità è stato pienamente integrato nel piano strategico industriale quinquennale della società. Per tale impegno ed i primi risultati conseguiti, nel corso del 2003, Enel è stata ammessa agli indici di sostenibilità del Financial Times (dove è presente per la terza volta consecutiva), del Dow Jones (dove è classificata "prima per la selezione"), di E.capital Partners, Vigeo, e Core Ratings. Quelli citati sono i principali indici di riferimento per gli investimenti dei fondi etici, una forma di risparmio gestito in continua espansione. A oggi, già 33 di essi hanno investito in Enel, su un totale di 254 investitori istituzionali identificati. Rappresentano una quota di tutto rilievo: il 7.1% del flottante e il 16.2% del totale del capitale in mano agli investitori istituzionali. Nove hanno sede in Gran Bretagna, sette nel Benelux, quattro negli Stati Uniti, due in Italia e 11 del resto del mondo. Sono ammesse al Global Compact le aziende che maggiormente si distinguono per il forte senso di responsabilità sociale e che aspirano ad una crescita globale sostenibile, che tenga conto degli interessi dei propri interlocutori (azionisti, collaboratori, clienti, fornitori, istituzioni) e, attraverso l'impegno nella salvaguardia dell'ambiente, anche delle aspettative delle generazioni future.

 
   
   
ALLARGAMENTO UE: AGGIORNATI I MODELLI INTRASTAT  
 
A partire da sabato 1° maggio 2004 Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia ed Ungheria sono i dieci nuovi Stati entrati a far parte dell'Unione europea. A seguito di ciò le merci provenienti da o dirette verso uno di questi Stati non sono più considerate importazioni o esportazioni di beni, bensì acquisti o cessioni intracomunitaria. Conseguentemente l'Iva non deve più essere assolta in dogana: si devono, infatti, applicazione le disposizioni contenute nel Decreto legge n. 331/93, tra le quali, in particolare, quelle relative all'obbligo di presentazione dei modelli Intra aventi ad oggetto le transazioni intracomunitarie. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con Decreto del 15 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 94 del 22 aprile 2004, ha modificato le istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni.  
   
   
CODICE ETICO  
 

Ritorniamo su un argomento già trattato per rispondere ad un nostro lettore che ci ha chiesto di chiarire cosa sia il codice etico e quale sia la sua diffusione. Il codice etico è uno strumento volto a sostenere la reputazione dell’impresa, in modo da creare fiducia verso l’esterno e garantire la gestione equa ed efficace delle transazioni e delle relazioni umane. Ancora oggi molte grandi aziende italiane non hanno ancora deciso di attuare tale strumento. Da studi statistici risulta che, attualmente, più di un terzo delle aziende italiane ha adottato un proprio codice etico, ma non ancora una carta dei diritti e dei doveri morali che definisca la responsabilità etico-sociale di ogni partecipante all’organizzazione imprenditoriale. L’adozione del codice etico risulta più diffusa fra le aziende che hanno investito in iniziative sociali e tra le aziende con oltre 500 dipendenti.