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LUNEDì

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Notiziario Marketpress di Lunedì 10 Gennaio 2005
Web e diritto per le nuove tecnologie
CINA: NUOVA RETE INTERNET  
 
La Cina ha installato una sua autonoma rete Internet di nuova generazione. Nata il 25 dicembre scorso, Cernet2 fa definitivamente allontanare i cinesi dal monopoli americano. "Fino a ora siamo stati solo a guardare e a imparare", ha affermato Wu Jianping, direttore della China Education and Research Network (Cernet), "ma adesso potremo diventare protagonisti nel mercato mondiale e conquistare il rispetto e l'attenzione della comunita' internazionale". Cernet2 collega 25 università in venti città e la sua velocità oscilla fra 2,5 e 10 gigabit al secondo. In un test realizzato fra la capitale Beijing e Tianjin venti giorni fa ha fatto registrare la velocità di 40 gigabit al secondo, traguardo finora mai raggiunto in tutto il mondo.  
   
   
CAMERA DEI DEPUTATI: RINNOVATO IL SITO INTERNET  
 
Restyling per il 2005 al sito internet della Camera dei deputati, uno dei siti istituzionali che conta il maggior numero di visitatori. I visitatori potranno seguire in diretta, audio o video, le riunioni. La sezione ricerche si arricchisce rendendo accessibili nuovi documenti. “Montecitorio notizieâ€? presenta brevi flash, mentre una nuova sezione è dedicata agli italiani all'estero. “Lo sforzo è rivolto a rendere più vicina l'istituzione ai cittadiniâ€?, sottolinea il presidente Casini.  
   
   
CORTE DI GIUSTIZIA UE: RICORSI MEDIANTE UNA E-MAIL  
 
Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. 361 dell’8 dicembre 2004 sono state pubblicate le Linee Guida per l’attività giudiziaria della Corte di Giustizia, attraverso le quali tutti i ricorsi e gli atti del giudizio, davanti la Corte di giustizia Ue, potranno essere inviati via fax o per posta elettronica. La trasmissione di un atto processuale per fax o posta elettronica è presa in considerazione, ai fini dei termini procedurali, a condizione che le copie degli atti allegati al messaggio di posta elettronica siano trattate con lo scanner. I giudici comunitari, per snellire i procedimenti e dare loro maggiore rapidità e snellezza, hanno predisposto delle istruzioni pratiche, semplici e dettagliate per memorie, comparse di risposta, controricorsi ed impugnazioni ed hanno introdotto anche dei limiti di lunghezza degli atti stessi, che non potranno superare le 15 pagine. La fase cartacea del procedimento, comunque, non è stata eliminata del tutto: la validità del documento elettronico, infatti, è subordinata alla conformità all’originale cartaceo firmato che deve, comunque, pervenire in cancelleria entro dieci giorni successivi al deposito.  
   
   
CORTE DI GIUSTIZIA UE: CAUSA MICROSOFT  
 
Con ordinanza 22 dicembre 2004, il Presidente del Tribunale di primo grado nella causa T-201/04 R, Microsoft Corp./Commissione delle Comunità europee, ha respinto la domanda di provvedimenti urgenti presentata dalla Microsoft in quanto ha ritenuto che “gli elementi di prova fatti valere non sono sufficienti per dimostrare che l'esecuzione delle misure correttive imposte dalla Commissione rischia di provocarle un danno grave ed irreparabileâ€?. Ricodiamo che il 24 marzo 2004, la Commissione europea ha adottato una decisione con la quale ha constatato che la Microsoft aveva violato l’art. 82 del Trattato CE, commettendo un abuso di posizione dominante con due comportamenti distinti, imponendole un'ammenda pari a più di 497 milioni di euro. Il primo comportamento sanzionato riguarda il rifiuto della Microsoft di fornire ai suoi concorrenti certe “informazioni relative all'interoperabilitàâ€? e di autorizzarne l'uso per lo sviluppo e la distribuzione di prodotti concorrenti ai propri sul mercato dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro per il periodo tra il mese di ottobre 1998 e la data di adozione della decisione. Come misura correttiva, la Commissione ha imposto alla Microsoft di divulgare a tutte le imprese che desiderano sviluppare e distribuire sistemi operativi per server per gruppi di lavoro le specificazioni» di suoi protocolli di comunicazione cliente-server e server-server. Le specificazioni descrivono certe caratteristiche di un programma e devono quindi essere distinte dal codice fonte del programma, che designa il codice informatico effettivamente eseguito dal computer. Il secondo comportamento sanzionato dalla Commissione è la vendita collegata del lettore multimediale Windows Media Player e del sistema operativo Windows. La Commissione ha ritenuto che tale pratica pregiudicasse la concorrenza sul mercato dei lettori multimediali. Come misura correttiva, la Commissione ha imposto alla Microsoft di offrire in vendita una versione di Windows senza Windows Media Player. La Microsoft conserva comunque la possibilità di commercializzare Windows con Windows Media Player. Il 7 giugno 2004, la Microsoft ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso di annullamento della decisione della Commissione. Il 25 giugno seguente, la Microsoft ha chiesto la sospensione dell'esecuzione delle misure correttive imposte da tale decisione. Dopo il deposito di tale domanda, la Commissione ha reso noto al Presidente del Tribunale di primo grado che non intendeva procedere all'esecuzione forzata delle misure correttive prima che quest'ultimo si fosse pronunciato sulla domanda di sospensione. La Commissione ha confermato che la Microsoft aveva pagato l'ammenda. Dopo l'audizione dinanzi al Presidente, svoltasi il 30 settembre ed il 1° ottobre, durante la quale sono state sentite le parti principali e le parti ammesse ad intervenire nel procedimento sommario, la Computer & Communications Industry Association (CCIA) e la Novell hanno rinunciato ai loro interventi a sostegno della Commissione. Come detto in premessa, con l'ordinanza del 22 dicembre, il Presidente del Tribunale di primo grado, Bo Vesterdorf, ha respinto la domanda di provvedimenti urgenti della Microsoft: dopo aver esaminato le circostanze del caso di specie, il Presidente ha considerato che la Microsoft non avesse dimostrato che rischiava di subire, con l'esecuzione della decisione impugnata, un danno grave ed irreparabile. A proposito del rifiuto di fornire le informazioni relative all’interoperabilità, il Presidente ha ritenuto che la causa principale sollevasse diversi problemi di principio relativi alle condizioni in cui la Commissione può concludere che un rifiuto di divulgare informazioni costituisce un abuso di posizione dominante in contrasto con l’art. 82 CE. Sottolineando che spetta esclusivamente al giudice del merito risolvere tali problemi, il Presidente del Tribunale ha concluso che il ricorso di annullamento proposto dalla Microsoft non è a prima vista privo di fondamento e che la condizione relativa al fumus boni juris (che consiste nel valutare, a prima vista, il carattere fondato del ricorso principale) è soddisfatta. Il Presidente, tuttavia, ha ritenuto non soddisfatta la condizione relativa all'urgenza, in quanto la Microsoft non ha fornito la prova che la divulgazione delle informazioni tenute segrete fino ad allora sarebbe la causa di un danno grave ed irreparabile. Al termine di un esame fattuale delle conseguenze concrete della divulgazione fatte valere dalla Microsoft, il Presidente ha constatato, in particolare, che la divulgazione di un'informazione sino ad allora segreta non implica necessariamente un danno grave e che, alla luce delle circostanze di specie, un tale danno non è stato concretamente dimostrato. La Microsoft non ha neanche dimostrato, in primo luogo, che l'uso, da parte dei suoi concorrenti, delle informazioni divulgate condurrebbe alla loro diluizione, in secondo luogo, che il mantenimento dei prodotti concorrenti nei canali di distribuzione dopo l'eventuale annullamento della decisione impugnata costituirebbe un danno grave ed irreparabile, in terzo luogo, che i concorrenti della Microsoft potrebbero clonare i suoi prodotti, in quarto luogo, che la Microsoft dovrebbe procedere ad un cambiamento fondamentale della sua politica commerciale e, in quinto luogo, che la decisione causerebbe un'evoluzione irreversibile del mercato. Per quanto riguarda la vendita collegata di Windows e di Windows Media Player, il Presidente ha considerato, anzitutto, che certi argomenti della Microsoft sollevano problemi complessi, come quello dell'effetto anticoncorrenziale della vendita collegata derivante da effetti di rete indiretti, che il Tribunale deve risolvere nella causa principale. Giungendo alla conclusione che la condizione relativa al fumus boni juris è soddisfatta, il Presidente ha esaminato, poi, l'urgenza di ordinare la sospensione chiesta. Procedendo ad un'analisi fattuale dei danni fatti valere, il Tribunale ha considerato che la Microsoft non ha concretamente dimostrato che rischia di subire un danno grave ed irreparabile derivante dalla lesione della sua politica commerciale o della sua reputazione. La domanda di provvedimenti urgenti della Microsoft è stata, quindi, integralmente respinta. Il Tribunale di primo grado pronuncerà la propria sentenza definitiva nel merito della causa in una data successiva.  
   
   
COMMISSIONE EUROPEA: RAPPORTO SULLA REGOLAMENTAZIONE ED IL MERCATO EUROPEO DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE  
 
La Commissione europea ha presentato il rapporto sulla stato del mercato europeo delle comunicazioni elettroniche per l'anno 2004. Secondo i dati della Commissione, il mercato delle comunicazioni elettroniche è in pieno sviluppo e la concorrenza al suo interno è in aumento. Ormai l'83% dei cittadini europei possiede un telefono cellulare, mentre le connessioni a banda larga sono aumentate del 72%, raggiungendo 30 milioni di utilizzatori, cifra di tutto rispetto ma inferiore ai dati di Corea del Sud e Giappone. Secondo la Commissaria alla società dell'informazione, Vivianne Reding, questi risultati positivi non devono far dimenticare i gravi ritardi di alcuni Stati membri nella trasposizione delle regola comunitarie a livello nazionale. In tutto, tra legislazione primaria e secondaria, ben 13 Paesi (tra i quali non figura l'Italia) non sono in regola con la legislazione comunitaria in questo campo. Contro alcuni di questi Paesi la Commissione europea ha già aperto delle procedure di infrazione, mentre per gli altri lo farà nel prossimo futuro. Il rapporto mostra anche la debolezza di alcune autorità di regolamentazione nazionale, che non sempre godono della necessaria indipendenza per svolgere correttamente la loro funzione di garante del mercato, oppure non possiedono strumenti efficaci per far valere le proprie decisioni.  
   
   
FINANZIAMENTI E CREDITO AL CONSUMO: CODICE DEONTOLOGICO E DI BUONA CONDOTTA  
 
Il Garante della privacy ha varato il codice di deontologia e buona condotta, sottoscritto lo scorso 12 novembre dalle associazioni rappresentative del settore con la collaborazione delle associazioni dei consumatori, applicabile nel settore del credito al consumo, a partire dal prossimo 1° gennaio 2005 (ma per la maggior parte degli adempimenti gli operatori hanno tempo fino al 30 aprile 2005): sono così previste maggiori garanzie per i cittadini che chiedono prestiti, mutui, dilazioni di pagamento, leasing e carte di credito. Il codice deve essere rigorosamente rispettato da quanti (società che gestiscono le cosiddette "centrali rischi", nonché banche, società finanziarie o società di leasing che le consultano) detengono delicate informazioni relative ai numerosi cittadini che chiedono un prestito personale, un mutuo, un finanziamento per l'acquisto di beni di consumo (es.: un'autovettura, un elettrodomestico, ecc.), una dilazione di pagamento, il rilascio di una carta di credito, ecc. Si tratta di banche dati ad ampio accesso costituite per verificare l'affidabilità, la puntualità nei pagamenti, il rischio di sovraindebitamento e le eventuali situazioni di morosità. Ad esse accedono vari operatori finanziari prima di concedere un prestito, un mutuo o un finanziamento. Le nuove regole introducono significative garanzie, in particolare su: maggiore trasparenza nei confronti dei consumatori attraverso una modulistica più chiara; esattezza e pertinenza dei dati nonché esclusive finalità di tutela del credito, in base alle quali le informazioni presenti nei data base non potranno essere usate, ad esempio, per fare marketing o ricerche di mercato; tempi per segnalare le "morosità" (nei sistemi in cui sono registrati solo i consumatori che sono in ritardo nei pagamenti, dopo 4 mesi o in caso di mancato pagamento di 4 rate, nelle altre centrali rischi comunque soltanto dopo due mesi o rate di ritardo, in modo da evitare anche registrazioni di dati causate da errori o disguidi) e per conservare nei predetti sistemi i dati positivi e negativi; richieste di credito, che vanno conservate in rete per non oltre 180 giorni (se la richiesta non è accolta o è oggetto di rinuncia i dati possono essere conservati per 30 giorni); “sofferenze" successivamente regolarizzate, che verranno cancellate dopo 1 anno, per ritardi fino a due rate, e dopo 2 anni, per ritardi superiori poi sanati; informazioni su inadempimenti non regolarizzati, che possono essere conservate fino a 3 anni; procedure adottate per semplificare l'esercizio da parte degli interessati dei diritti di accesso, rettifica o cancellazione dei dati e per garantire il tempestivo riscontro da parte degli operatori del settore; principi da rispettare in caso di uso di particolari tecniche di elaborazione di giudizi o punteggi sul grado di affidabilità e solvibilità della clientela (il c.d. credit scoring) e di acquisizione di dati provenienti anche da altri registri, banche dati o archivi di fonte pubblica.  
   
   
FINANZIAMENTI E CREDITO AL CONSUMO: BREVE SINTESI DEL CODICE DEONTOLOGICO E DI BUONA CONDOTTA  
 
Sono state introdotte diverse occasioni di spiegazione e di maggiore informativa preventiva e successiva agli interessati, sia direttamente, sia attraverso alcune comunicazioni al pubblico anche via Internet. Le banche e le finanziarie hanno l’obbligo di di utilizzare un modello unico di informativa semplificata che deve essere inserito in modo chiaro ed evidente nella modulistica dei finanziamenti. Il trattamento dei dati può riguardare solo dati personali di tipo obiettivo, che vengono espressamente individuati. Non possono essere usate informazioni e giudizi del tipo: "cattivo pagatore". Non si possono usare codici o codifiche occulti per classificare i clienti: se si usano, l'interessato deve poterne capire bene il significato. Ci sono annotazioni speciali a garanzia dell'interessato quando è contestata la qualità del bene acquistato. I sistemi di informazioni creditizie possono contenere solo dati esatti. Il codice impone vari riscontri sull'esattezza e sull'aggiornamento delle informazioni. Più chiarezza su chi immette i dati nel sistema ed è maggiormente tenuto a correggerli. C'è più attenzione nel prevenire un eccesso di informazioni rispetto allo scopo: il trattamento dei dati deve essere limitato alle sole informazioni strettamente pertinenti e non eccedenti le finalità perseguite. C'è una separazione tra dati sugli inadempimenti e altri dati tratti da archivi pubblici. Le banche dati dei sistemi di informazioni creditizie non possono contenere dati sensibili o giudiziari. I dati personali conservati devono riguardare solo il debitore (un consumatore, un'impresa o un libero professionista) ed eventuali coobbligati, non terzi che non abbiano un collegamento giuridico con il debitore stesso. Quando si determina un ritardo nel pagamento, l'interessato ha diritto di essere avvertito prima della registrazione nel sistema e ha la possibilità di far valere notizie a lui favorevoli. Vi sono più controlli prima di immettere le informazioni in rete, e successivamente. Le informazioni relative al primo ritardo potranno essere comunicate ai sistemi di informazioni creditizie solo dopo che sia decorso un periodo di almeno 120 giorni dalla data di scadenza del pagamento, o in caso di mancato pagamento di almeno 4 rate mensili non regolarizzate. Nel caso di sistemi con informazioni sia positive, sia negative, i termini per i consumatori è di 60 giorni o in caso di mancato pagamento di almeno 2 rate mensili. L'obiettivo è impedire segnalazioni frettolose che non tengano conto dei fatti sopravvenuti. Il codice deontologico limita i tempi di conservazione dei dati a seconda della gravità degli adempimenti. Le notizie sui ritardi di pagamento successivamente regolarizzati possono essere conservate 1 anno (in passato si arrivava sino a 5 e in alcuni casi anche oltre) per i ritardi non superiori a due rate o mesi oppure 2 anni per i ritardi superiori. La notizia sul fatto che pende una richiesta di credito è conservata in rete non oltre 180 giorni. Se la richiesta non va avanti (per rigetto o rinuncia) i dati possono essere conservati per 30 giorni. Le informazioni su inadempimenti non regolarizzati possono essere conservate per un massimo di a 3 anni dalla scadenza del contratto o dalla data successiva in cui è cessato in altro modo il rapporto o vi è stato un aggiornamento per effetto di accordi sul rimborso. Le notizie positive relative a contratti senza inadempimenti sono conservate solo con il consenso. La loro conservazione scende gradualmente a tre anni e si vedrà nel 2005 se scendere ulteriormente a due anni o mantenere tale termine. All'interessato è dovuta la massima trasparenza. L'interessato ha diritto di accesso e il riscontro alla sua richiesta deve essere tempestivo e completo. L'interessato può integrare, eliminare o modificare i dati registrati in un sistema di informazioni creditizie. Vi è più chiarezza e meno burocraticità nel modo con cui i diritti possono essere esercitati sia presso la banca o finanziaria, sia presso il sistema. Vi è l'obbligo del segreto per chi consulta i sistemi. L'accesso ai dati deve essere giustificato dalla pendenza di una richiesta o di un rapporto di credito. Non accedono al sistema le società di recupero crediti. Crescono le misure di sicurezza dei dati. I concreti utilizzatori (presso banche, intermediari finanziari o soggetti che chiedono una dilazione di pagamento) dovranno essere opportunamente individuati in un numero limitato e formalmente designati come responsabili o incaricati del trattamento. La consultazione deve essere tecnicamente congegnata in modo da evitare che il sistema fornisca dati relativi a soggetti diversi da quello oggetto dell'interrogazione o ammetta interrogazioni di massa. I dati detenuti dai sistemi di informazioni creditizie non possono essere usati per fare marketing, ricerche di mercato, pubblicità, vendita diretta di prodotti. Tutti i gestori dei sistemi di informazioni creditizie, gli intermediari e gli altri soggetti che partecipano ai sistemi saranno soggetti alle sanzioni amministrative e penali del Codice e tenuti al risarcimento del danno, in aggiunta ad altre misure sanzionatorie previste sul piano dell'autodisciplina (richiami formali, sospensione e revoca dell'autorizzazione ad accedere al sistema, pubblicazione della notizia della violazione). Introdotti controlli periodici anche a campione con la collaborazione delle associazioni dei consumatori. Controlli più specifici da parte del Garante.  
   
   
ASSICURAZIONE INFORTUNI: MODULISTICA PER AUTOLIQUIDAZIONE 2004/2005  
 
In vista degli adempimenti per la prossima autoliquidazione dei premi per l'assicurazione infortuni (regolazione 2004 - anticipazione 2005), segnaliamo che sul sito dell'Inail è presente la modulistica necessaria per gli adempimenti in scadenza il prossimo 16 febbraio 2005.  
   
   
ASSICURAZIONE INFORTUNI: RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER AUTOLIQUIDAZIONE 2004/2005  
 
In vista degli adempimenti per la prossima autoliquidazione dei premi per l'assicurazione infortuni (regolazione 2004 - anticipazione 2005), segnaliamo che per le categorie di lavoratori per le quali sono stabilite, ai fini del calcolo dei premi, retribuzioni convenzionali collegate agli importi del minimale e massimale per la determinazione e rivalutazione delle prestazioni economiche (es. dirigenti, lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti, ecc.), si deve far riferimento alla delibera commissariale n. 464 del 21 giugno 2004, recepita nel Decreto ministeriale 15 ottobre 2004. In tale delibera sono indicati, con decorrenza 1 gennaio 2004 - 31 dicembre 2004, i seguenti importi: minimale pari a euro 12.360,60 e massimale pari a euro 22.955,40.  
   
   
AUTORITÀ GARANTE TEDESCA PER LE TELECOMUNICAZIONI: SANZIONI ECONOMICHE A SPAMMER  
 
Anche in Germania si comincia ad applicare la Direttiva 2002/58/CE che tutela gli utenti da messaggi non desiderati. L'Autorità Garante tedesca per le telecomunicazioni, infatti, ha inflitto una multa di 45.000 euro ad uno spammer, che aveva inviato quattro e-mail spazzatura , una multa di 25.000 euro ad una azienda pubblicitaria ed un’altra multa di 20.000 euro ad un’altra società che inviavano messaggi indesiderati. Quest'ultima aveva inviato ad utenti inconsapevoli short message non sollecitati con un costo di 1,10 Euro l'uno a carico del ricevente.