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Notiziario Marketpress di Lunedì 28 Febbraio 2005
Web e diritto per le nuove tecnologie
PAPA GIOVANNI PAOLO II: "INTERNET È IMPORTANTE"  
 

Nella lettera apostolica "Il rapido sviluppo", un documento di 19 pagine dedicato ai mezzi della comunicazione di massa e pubblicato settimana scorsa, Papa Giovanni Paolo II ha riconosciuto anche l'importanza di internet. Secondo il Pontefice internet "non solo fornisce risorse per una maggiore informazione, ma abitua le persone ad una comunicazione interattiva". "I media – ha ammonito il Pontefice - hanno la capacità di condizionare tutte le scelte delle persone, creando una realtà virtuale che le trasforma da soggetto a fruitore, del quale ci si può servire per scopi economici e politici", di qui la necessità di garantire pluralismo e "una vera partecipazione di tutti alla loro gestione, anche attraverso opportuni provvedimenti legislativi", perchè i "potenti strumenti della comunicazione hanno raggiunto una tale importanza da essere per molti il principale strumento di guida e di ispirazione per i comportamenti individuali, familiari, sociali", dando vita ad una cultura che "prima ancora che dai contenuti, nasce dal fatto stesso che esistono nuovi modi di comunicare con inediti linguaggi, tecniche e atteggiamenti psicologici". I media hanno creato una ''nuova cultura globalizzata'' nella quale la Chiesa si trova a svolgere la sua missione. Dal 1963, quando il Concilio scrisse il decreto ''Inter Mirifica'', dedicato ai mezzi della comunicazione sociale, la Chiesa ha fatto grandi passi: oggi utilizza questo strumento, in modo creativo, esplorandone le potenzialità nell'evangelizzazione, nell'educazione, nella comunicazione interna, nell'amministrazione e nel governo. Per la Chiesa i mass media sono ''un sostegno prezioso'' per la diffusione del Vangelo, per promuovere il dialogo tra le religioni, e ''per difendere quei solidi principi che sono indispensabili per costruire una società rispettosa della dignità della persona umana e attenta al bene comune''.

 
   
   
CONTRIBUZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA  
 

A seguito di una richiesta di chiarimento pervenuta alla redazione si precisa che l’Inps con la circolare n. 8/05 ha precisato che le aliquote del 10%, 15%, 18,00% e 19,00% devono essere applicate in riferimento ai redditi conseguiti dai collaboratori coordinati e continuativi, dagli incaricati alle vendite a domicilio, dai lavoratori autonomi di cui all’art. 53, comma 1 del T.U.I.R. (professionisti privi di cassa di categoria) e dai lavoratori autonomi occasionali di cui all’art. 44 del Decreto legislativo n. 269/03, fino al raggiungimento del massimale di reddito pari, per l’anno 2005, a euro 84.049,00. Nulla è modificato in ordine alla ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente ( rispettivamente 1/3 e 2/3 ) e resta ferma la particolare quota di rivalsa prevista, nella misura del quattro per cento, in favore dei lavoratori autonomi di cui all’art. 53, comma 1, del TUIR, iscritti alla Gestione separata, ai sensi dell’art. 1, comma 212, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662. Al solo fine dell’accredito dei contributi mensili si fa presente che il minimale di reddito da prendere in considerazione per l’anno 2005, è pari a 13.133,00 euro. Pertanto riepiloghiamo di seguito le aliquote in vigore ed i relativi massimali. Per i pensionati o gli iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria è dovuta un’aliquota pari al 10% nel limite di 84.049,00 euro. Per i pensionati titolari di pensione diretta è dovuta un’aliquota pari al 15% nel limite di 84.049,00 euro. Per i non pensionati e i non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria è dovuta un’aliquota pari al 18% nel limite di 38.641,00 euro e pari al 19,00 per i redditi compresi fra 38.641,00 e 84.049,00 euro. Per gli associati in partecipazione è dovuta un’aliquota pari al 17,50% nel limite di 38.641,00 euro e pari al 18,50 per i redditi compresi fra 38.641,00 e 84.049,00 euro.

 
   
   
SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE: SEZIONE TECNOLOGIE DIGITALI FONDO DI GARANZIA - APPROVATE LE DISPOSIZIONI OPERATIVE SULLE PMI FORNITRICI DI ICT  
 

Il Comitato di gestione del Fondo di garanzia per le pmi del MCC, nella seduta del 17 febbraio 2005, ha approvato le disposizioni operative relative alle modalità di intervento della sezione tecnologie digitali applicabili alle piccole e medie imprese fornitrici di applicazioni tecnologiche digitali. Le garanzie potranno essere concesse dal Fondo su finanziamenti di durata non inferiore a 36 mesi e non superiore a 10 anni, concessi dalle banche alle pmi fornitrici a fronte delle dilazioni di pagamento da queste ultime accordate alle pmi acquirenti, in relazione a specifiche forniture di applicazioni tecnologiche digitali (materiali e immateriali). L'acquisto di tali applicazioni deve essere finalizzato all'innovazione di prodotto o servizio e/o all'integrazione dei processi aziendali. L'intervento di garanzia della "Sezione tecnologie digitali – garanzie in favore delle pmi fornitrici di applicazioni tecnologiche digitali" può essere prestato direttamente a banche ed intermediari finanziari di cui all'art. 107 del Decreto legislativo n. 385/93 (garanzia diretta), ovvero a confidi o fondi di garanzia gestiti da banche o da intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 o 107 del Decreto legislativo n. 385/93 (controgaranzia). La garanzia rilasciata è diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile e copre, nei limiti dell'importo massimo garantito, l'ammontare dell'esposizione del soggetto finanziatore nei confronti della pmi fornitrice. Le pmi fornitrici possono essere ammesse alla garanzia fino ad un limite massimo di finanziamenti garantiti dalla Sezione tecnologie digitali per ciascuna pmi acquirente di euro 200.000,00. La garanzia della "Sezione tecnologie digitali – garanzie in favore delle pmi fornitrici di applicazioni tecnologiche digitali" è concessa a titolo gratuito su tutto il territorio nazionale e che la percentuale massima di copertura concedibile è pari al 50% dell'importo del finanziamento, nel caso di operazioni garanzia diretta e al 90% dell'importo garantito dai confidi o altri fondi di garanzia, nel caso di controgaranzia.

 
   
   
LEGGE FINANZIARIA 2005: CERTIFICAZIONE DI MALATTIA  
 

A seguito di alcuni quesiti pervenuti alla redazione precisiamo che solo, a decorrere dal 1° giugno 2005, il medico curante trasmetterà all'Inps il certificato di diagnosi sull'inizio e sulla durata presunta della malattia, per via telematica, on line secondo specifiche tecniche e modalità determinate dallo stesso Istituto. La disposizione è prevista dal comma 149 dell’unico articolo che compone la Legge 30 dicembre 2004 n. 311 (Legge Finanziaria 2005), entrata in vigore il 1° gennaio 2005. Il lavoratore sarà tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione della malattia, rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il caso in cui quest'ultimo richieda all'Inps la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione, secondo modalità stabilite dallo stesso Istituto. Con decreto interministeriale saranno individuate le modalità operative.

 
   
   
LEGGE FINANZIARIA 2005: ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE  
 

A seguito di alcuni quesiti pervenuti alla redazione precisiamo che dal 1° gennaio 2005 l'assegno per il nucleo familiare dovrebbe essere erogato al coniuge dell'avente diritto. La disposizione è prevista dal comma 559 dell’unico articolo che compone la Legge 30 dicembre 2004 n. 311 (Legge Finanziaria 2005), entrata in vigore il 1° gennaio 2005. Poiché tale disposizione desta perplessità per gli inevitabili aggravi amministrativi a carico dei datori di lavoro, in vista della predisposizione del decreto attuativo, le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali hanno richiesto un incontro al Ministero del Lavoro per illustrare le criticità derivanti dalla nuova disposizione. Il Ministero del Lavoro, rappresentato dal Sottosegretario Rosso, si è impegnato ad inviare alle parti sociali una bozza dell'emanando decreto al fine di una valutazione più puntuale ed approfondita.

 
   
   
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2005: SCRUTINIO INFORMATIZZATO  
 

Sulla Gazzetta ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2005 è stato pubblicato il Decreto Legge 1° febbraio 2005 n. 8, che non solo anticipa i termini del periodo entro il quale si terranno le elezioni per il rinnovo di presidenti e consigli provinciali, e sindaci e consigli comunali, ma detta anche le prime modalità per lo svolgimento dello scrutinio informatizzato. In tal modo viene continuato il progetto di sperimentazione avviato con l'art. 8 della Legge 8 aprile 2004, n. 90. La sperimentazione sarà effettuata in tutti gli uffici elettorali di sezione di una delle regioni interessate alle elezioni, da individuare previa intesa dei Ministri dell'Interno, per gli Affari regionali e per l'Innovazione e le Tecnologie con il Presidente della Giunta regionale. Secondo quanto previsto dal provvedimento un operatore informatico, nominato dal Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie tra i cittadini italiani che godono dei diritti politici, effettuerà all'interno dell'ufficio elettorale di sezione, mediante apposito strumento informatico, la rilevazione delle risultanze dello scrutinio di ciascuna scheda e la trasmissione per via telematica dei predetti risultati alle strutture appositamente costituite. Anche in questa occasione l'esito delle rilevazioni sperimentali non avrà alcuna incidenza sui risultati ufficiali dell'elezione.

 
   
   
CARTA VIVA GENIALLOYD: LA CARTA DI CREDITO PER RATEIZZARE A TASSO ZERO IL PAGAMENTO DELLA POLIZZA  
 

Genialloyd, la compagnia del Gruppo Ras leader in Italia nella distribuzione di polizze via internet ha creato una nuova carta di credito: Carta Viva Genialloyd. Creata da Linea (società finanziaria di credito al consumo specializzata nel comparto carte di credito per il settore assicurativo) ed utilizzabile sul circuito MasterCard, la nuova carta offre, in aggiunta alle tradizionali funzioni di spesa, la possibilità di dilazionare il pagamento delle polizze assicurative Genialloyd in quattro rate mensili a tasso zero. Carta Viva è una carta di credito revolving, con validità di tre anni, utilizzabile in tutto il mondo presso gli oltre 33 milioni di esercizi commerciali e 900 mila sportelli automatici convenzionati con il circuito MasterCard. Se richiesta entro il 31 dicembre 2005, Carta Viva Genialloyd non prevede il pagamento della quota annuale, delle spese di emissione e di rinnovo, oltre che delle commissioni sui rifornimenti di carburante. Offre un fido di partenza di 1.300 euro, estendibile fino a un massimo di 5.000 euro e sempre disponibile (dopo ogni utilizzo si ricostituisce automaticamente grazie ai rimborsi mensili). Inoltre, la carta offre coperture assicurative gratuite in caso di furto o smarrimento.

 
   
   
PROTEZIONE IN MOVIMENTO: NUOVA POLIZZA DELLA RAS  
 

Ras ha lanciato una nuova polizza, unica nel suo genere: Protezione in Movimento, che mette l’assicurato (appartenente a una classe di bonus/malus compresa tra la prima e la quattordicesima e che non abbia causato sinistri negli ultimi tre anni) al riparo dal rischio di rincaro del premio a seguito di un incidente e gli consente di conservare anche la classe di riferimento assegnata da Ras. Questo vantaggio si estende alla garanzia Kasko, ora disponibile in una nuova versione ad alta personalizzazione sul guidatore, con l’applicazione dei vantaggi tariffari derivanti dalle formule Guida Esperta e Guida Esclusiva. Protezione in Movimento ha tre diversi mix di personalizzazione: soluzione completa, formula che comprende RCA, furto e incendio, kasko con protezione cristalli, assistenza completa e copertura eventi speciali; soluzione kasko, RCA con kasko e protezione cristalli, assistenza completa ed eventi speciali; soluzione furto con RCA, protezione furto e incendio, assistenza completa ed eventi speciali. Oltre al lancio di Protezione in Movimento, con il mese di febbraio, Ras ha aggiornato il proprio catalogo prodotti. Le novità prevedono, tra l’altro, l’adeguamento automatico del premio per la garanzia kasko, basato sul valore commerciale dell’auto, con evidenti vantaggi per l’assicurato.

 
   
   
I TICKET RESTAURANT E LA PAUSA PRANZO  
 

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 153/E del 15 dicembre 2004, ha fissato i criteri dell'intassabilità dei ticket restaurant in ordine all'esistenza della pausa pranzo nell'orario di lavoro del lavoratore dipendente. L'Agenzia delle Entrate ha ricordato che i buoni pasto, sostitutivi del servizio di mensa, sono esclusi dal reddito di lavoro dipendente, fino a 5,29 euro, quando consentono al lavoratore che osserva un orario di lavoro, che comprende la pausa pranzo, di fruire della somministrazione di alimenti e bevande nonché della cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato. Di conseguenza secondo l’Agenzia, se l'orario di lavoro non prevede la fruizione della pausa pranzo, i buoni pasto corrisposti, non essendo destinati a realizzare una prestazione sostitutiva del servizio di mensa, concorrono alla determinazione del reddito da lavoro dipendente.

 
   
   
MODELLO 730/05: VERSIONE DEFINITIVA  
 

Il modello definitivo e le relative istruzioni possono essere scaricate dal sito dell’Agenzia delle Entrate, digitando l’indirizzo internet http://www.agenziaentrate.it/modulistica/dichiarazione/2005/730/index.htm. Allo stesso indirizzo è possibile prendere visione del provvedimento di approvazione del modello, che è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 12 alla Gazzetta ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2005 e la circolare illustrativa.

 
   
   
LA COMMISSIONE RITIENE L’APPLICAZIONE DEL MANDATO D’ARRESTO EUROPEO UN SUCCESSO  
 

La Commissione ha presentato il suo rapporto di valutazione sull'applicazione del mandato d’arresto europeo, che dal 1° gennaio 2004 sostituisce la procedura di estradizione tra gli Stati membri. "Nonostante un certo ritardo iniziale, il mandato d’arresto europeo è ora operativo nella maggioranza dei casi previsti", ha dichiarato il vicepresidente della Commissione Franco Frattini, Commissario alla giustizia, libertà e sicurezza, "e il suo impatto appare positivo sia in termini di depoliticizzazione ed efficacia, sia in termini di rapidità della procedura di consegna dei ricercati tra gli Stati membri, e tutto ciò nel rispetto dei diritti fondamentali. Questi risultati globali ampiamente soddisfacenti non devono tuttavia distogliere l'attenzione dagli sforzi ancora necessari da parte di alcuni Stati membri per conformarsi pienamente alla decisione quadro". Istituito dalla decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002, il mandato d’arresto europeo costituisce la prima misura d’applicazione del principio di riconoscimento reciproco e la più simbolica. Grazie a tale mandato è infatti possibile, nella maggioranza dei casi previsti, procedere alla consegna di sospetti o condannati da uno Stato membro all’altro nell’ambito di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, reso in tal modo ancora più concreto. Sebbene soltanto la metà degli Stati membri abbia rispettato i termini stabiliti, il mandato d’arresto è oramai in applicazione in tutti gli Stati membri ad eccezione dell’Italia. Il rapporto evidenzia tuttavia le persistenti difficoltà in termini di applicazione della decisione quadro in alcuni Stati membri. Con la presentazione del rapporto s’intende incoraggiare tutti gli Stati membri ad attuare pienamente e in misura efficace i rispettivi impegni in materia. L’efficacia del mandato d’arresto può essere già valutata, provvisoriamente, a fronte dei 2.603 mandati emessi, delle 653 persone arrestate e delle 104 consegnate fino a settembre 2004. La consegna di propri cittadini, grande innovazione della decisione quadro, è oramai divenuta una realtà, anche se la maggioranza degli Stati membri ha comunque deciso di applicare, nei confronti dei propri cittadini, la condizione dell’esecuzione della pena sul territorio nazionale. In virtù dell’entrata in vigore della decisione quadro, la durata media di esecuzione di una domanda è passata di fatto, secondo una stima provvisoria, da più di 9 mesi a 45 giorni, senza nemmeno contare i frequenti casi in cui la persona acconsente alla sua consegna, nei quali la durata media si riduce addirittura a 18 giorni. La Commissione giudica questa prima valutazione ancora come provvisoria e si riserva quindi il diritto di presentare eventuali proposte di modifica della decisione quadro alla luce di un’esperienza più lunga.