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LUNEDI
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Notiziario Marketpress di
Lunedì 17 Maggio 2010 |
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PRIVACY: NUOVE REGOLE PER L´USO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA |
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Come già anticipato nel notiziario dello scorso 3 maggio, il Garante privacy con il provvedimento generale dell’8 aprile 2010, che sostituisce quello del 2004, ed introduce importanti novità a seguito dell´aumento massiccio di sistemi di videosorveglianza per diverse finalità (prevenzione, accertamento e repressione dei reati, sicurezza pubblica, tutela della proprietà privata, controllo stradale, etc.), e dei numerosi interventi legislativi adottati in materia da più autorità. In tale occasione avevamo illustrato le nuove regole alle quali soggetti pubblici e privati dovranno conformarsi per installare telecamere e sistemi di videosorveglianza. Il periodo per adeguarsi è stato fissato, a seconda degli adempimenti, da un minimo di sei mesi ad un massimo di un anno. Sono stati predisposti due tipi di modelli di cartelli per informare i cittadini che transitano nelle aree sorvegliate della presenza delle telecamere: uno da usare nella generlaità dei casi ed un altro da usare se i sistemi di videosorveglianza sono collegati alle forze di polizia. Le telecamere installate a fini di tutela dell´ordine e della sicurezza pubblica non devono essere segnalate, ma il Garante auspica comunque l´utilizzo di cartelli che informino i cittadini. I cartelli devono essere resi visibili anche quando il sistema di videosorveglianza è attivo in orario notturno. Il provvedimento, di cui è stato relatore Francesco Pizzetti, tiene conto delle osservazioni formulate dal Ministero dell´interno e dall´Anci. I modelli possono essere visionati sul sito http://www.Garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp |
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DIRITTO D’AUTORE: ANNUNCIO DELL’IPTV |
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Irene Pivetti presidente dell’associazione Iptv ha spiegato che gli operatori "stanno già investendo complessivamente tra i 25 e i 30 milioni l´anno nell´acquisto di diritti proprio per offrire un´alternativa legale alla pirateria e continueranno a farlo nonostante le ancora esigue entrate di questo servizio, ma costruire offerte complete e veramente alternative al file-sharing e´ reso difficile proprio dai detentori dei diritti che tendono ancora a privilegiare le piattaforme tradizionali". Secondo la Pivetti, "il ruolo di vigilanza sul diritto d´autore per le reti di comunicazione elettroniche deve essere proprio dell´Agcom, unico soggetto in grado di garantire il principio di terzietà richiesto da tale funzione ed il contemperamento di tutti gli interessi in campo: degli autori, degli operatori e, non ultimo, dei consumatori" |
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SITO EBOOK: QUATTROCENTO I TITOLI IN ITALIANO DISPONIBILI DA OGGI SU WWW.IBS.IT |
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Centinaia i titoli che saranno aggiunti ogni settimana, raggiungendo entro la fine di giugno quota duemila, diecimila entro l´anno. È arrivata l’ora degli editori italiani sui libri elettronici. Oltre 2.000 titoli entro giugno popoleranno il sito eBook che oggi Internet Bookshop, la più grande libreria online Italiana, ha presentato in anteprima al Salone Internazionale del Libro di Torino. Una scelta destinata ad ampliarsi di settimana in settimana, con centinaia di bestseller pronti a essere scaricati dai lettori con un semplice clic da www.Ibs.it . Il neonato sito propone già un catalogo composto da 400 titoli in formato ePub e Pdf. Gli eBook verranno venduti con o senza sistemi di protezione (Drm) a seconda dei titoli e delle scelte da parte degli editori. Nelle prime settimane di vita del servizio, i libri elettronici presenti saranno di alcune case editrici tra le quali spiccano: Giunti e Touring che, sempre a Torino in occasione del Salone, presentano i loro primi titoli in formato elettronico. “Presentare al Salone del Libro di Torino il nostro nuovo progetto legato alla vendita di eBook - commenta Mauro Zerbini, amministratore delegato di Internet Bookshop – ci è sembrato il modo migliore per far realmente conoscere sia ai lettori sia agli autori le potenzialità dell’editoria elettronica. Con questa sezione dedicata ai libri elettronici crediamo di rispondere a un’esigenza degli appassionati della lettura che si stanno, sempre di più, affacciando alle nuove modalità di fruizione della cultura attraverso i lettori digitali. I titoli presenti nel nostro catalogo arriveranno ad essere entro la fine di giugno oltre 2.000, 10mila entro l´anno. Il settore dell’eBook in Italia, come in Francia, ha scontato alcune resistenze sia di natura tecnologica sia per così dire linguistica. Peraltro, a fronte dei dati riscontrati in campo europeo e internazionale, crediamo che, entro la fine del 2011, le vendite di ebook online costituiranno almeno il 5% delle vendite online di libri. Fondamentale sarà la spinta che gli editori potranno dare, rendendo disponibili un numero sempre più ampio di titoli in lingua italiana. Inoltre, su Ibs a partire dalla metà di giugno offriremo ai nostri clienti anche la possibilità di acquistare i lettori di ebook su cui vivere l’esperienza della lettura elettronica. E proprio con Samsung, ospitata con i propri ‘eBook E60’ allo stand di Ibs nei giorni del Salone, è stata già realizzata una partnership in tal senso.” Internet Bookshop Italia www.Ibs.it, con oltre 23 milioni di pagine viste [Site Census Audit Certificate by Nielsen//netratings] e 2.700.000 visitatori unici al mese [Site Census Audit Certificate by Nielsen//netratings], è il più popolare sito italiano per la vendita via internet di libri e prodotti audiovisivi. La strategia di Ibs è da sempre quella di affiancare all’attività di e-commerce quella di informazione e contenuti con l’obiettivo di realizzare il più grande polo Internet sull’Entertainment. Nato nel 1998 come first player del settore, offre oggi un ampio assortimento di prodotti librari e cinematografici. Conta circa 100 addetti e fa parte del gruppo Giunti & Messaggerie. Nel 2009 ha fatturato 44 milioni di Euro. Ibs detiene una quota di mercato di oltre il 50% nella vendita online di libri e dvd e dell’85% nei Cd musicali. Ibs è inoltre tra i soci fondatori di Netcomm, il consorzio del commercio elettronico |
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GIUSTIZIA ITALIANA: NOZIONE DI MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO |
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Con la sentenza n. 10981 ud. 4 marzo 2010 - deposito del 22 marzo 2010 la Corte ha affermato che, ai fini dell’applicazione dell’art. 600 ter cod. Pen., è necessario fare riferimento alla nozione di pedopornografia di cui all’art. 1 della Decisione Quadro 2004/68/Gai del 22/12/2003, dovendosi quindi intendere per “materiale pornografico”, oggetto materiale della condotta criminosa di cui al comma terzo della citata disposizione, quel materiale che ritrae o rappresenta visivamente un minore degli anni diciotto implicato o coinvolto in una condotta sessualmente esplicita, quale può essere anche la semplice esibizione lasciva dei genitali o della regione pubica. (In applicazione di tale principio è stata esclusa la configurabilità del reato nella condotta di un soggetto che, trovandosi sulla spiaggia, si era limitato a fotografare insistentemente alcuni minori in costume da bagno in assenza di esibizioni lascive o di atteggiamenti sessualmente allusivi) |
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GIUSTIZIA ITALIANA: LA DUPLICAZIONE ILLECITA È SEMPRE REATO |
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Lo scorso 29 aprile la Corte d’Appello del distretto di Caltanissetta ha riformato parzialmente la decisione del giudice di primo grado che aveva condannato il responsabile di centinaia di supporti audiovisivi risultati abusivamente duplicati e sprovvisti del contrassegno della Siae. In conformità alla sentenza della Corte di Giustizia Europea dell’8 novembre 2007, che aveva stabilito la temporanea inapplicabilità in Italia della norma penale che sanziona la mera mancanza del contrassegno della Siae su supporti audiovisivi, l’imputato è stato assolto dalla predetta Corte d’Appello in relazione alla contestazione riferita alla sola mancanza del contrassegno. L’obbligatorietà del contrassegno Siae è stata nuovamente statuita con il Decreto del Presidente del Consiglio del Ministri n. 31 del 23 febbraio 2009. La Corte, invece, ha confermato la condanna ad 8 mesi ed Euro 2.000 di multa per l’abusiva |
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GIUSTIZIA EUROPEA: RETE TELEMATICA A NAPOLI: LEGITTIMA LA RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO EUROPEO |
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Il ricorso del Comune di Napoli contro la decisione di riduzione del contributo finanziario per la realizzazione di una rete di piazze telematiche a Napoli é interamente respinto: la Commissione ha legittimamente ridotto, per irregolarità riscontrate, il contributo ed ha, a ragione, richiesto il rimborso delle somme anticipate ed indebitamente percepite. Il Comune di Napoli aveva ottenuto dalla Commissione un contributo finanziario del Fondo europeo per lo sviluppo finanziario (Fesr) per un progetto pilota urbano relativo alla realizzazione di una rete di piazze telematiche. La convenzione di finanziamento fissava al 30 giugno 2000 il termine ultimo per la contabilizzazione delle spese ammissibili. In seguito alle richieste da parte del Comune, il termine ultimo per la contabilizzazione era stato portato al 30 novembre 2001 e poi (per prendere in considerazione la sentenza sospensiva emanata dal Tribunale Amministrativo Regionale su ricorso proposto da un´impresa esclusa dalla procedura di aggiudicazione dell´appalto per la fornitura di attrezzature informatiche) al 1° aprile 2002. Quando, il 27 giugno 2002, il Comune di Napoli ha sottoposto alla Commissione la domanda di saldo e di attestazione finale delle spese per un importo globale di Eur 1 623 980,36, la Commissione, avendo rilevato delle irregolarità nella realizzazione del progetto, ha deciso la chiusura del progetto e il disimpegno della parte restante del contributo finanziario ed ha richiesto il rimborso degli importi indebitamente percepiti. In seguito a vari scambi di lettere ed una riunione bilaterale, la Commissione, (decisione 8 agosto 2007, C (2007) 3893) ha ridotto la somma di cui chiedeva il rimborso ed ha confermato l´inamissibilità di talune spese. In effetti, da uno studio d´audit e dalle informazioni fornite dallo stesso Comune risultava che una parte (minore) delle spese era priva di documenti giustificativi ed una parte (più rilevante) era stata effettuata oltre la data di ammissibilità. La Commissione ha dunque dedotto questo importo dalla spesa globale, e, avendo già anticipato una somma superiore a quella dovuta, ha chiesto al Comune di Napoli di rimborsargli quanto indebitamente percepito per un ammontare di 362 789,02 euro. Il Comune di Napoli ha quindi chiesto al Tribunale Ue l´annullamento della decisione nonché il risarcimento dei danni. Il Comune di Napoli asseriva, da un lato, che la decisione fosse viziata da illegittimità in quanto non aveva tenuto conto di tutti i parametri, formali e sostanziali per accertare l´esistenza di irregolarità ai sensi del regolamento di applicazione del Fesr n. 4253/88 e, dall´altro, che la Commissione non avesse tenuto sufficientemente conto, nel determinare il termine ultimo, dei suoi stessi ritardi, di un caso sopravvenuto di forza maggiore (legato al rinvenimento di amianto in uno dei cantieri) e dell´effetto sospensivo della sentenza del Tar. In primo luogo, il Tribunale osserva che l´assenza di documenti giustificativi non è contestata e che la convenzione di finanziamento prevedeva esplicitamente che il mancato rispetto di una delle condizioni ivi indicate, tra cui il termine ultimo per la contabilizzazione delle spese, autorizzasse la Commissione a ridurre o annullare il contributo concesso. In secondo luogo, il Tribunale afferma che se il Comune si riteneva leso dai ritardi della Commissione, avrebbe dovuto chiederle, entro i termini stabiliti, una proroga del limite, e che, comunque, la Commissione, sebbene dovesse rispettare un termine ragionevole commisurato alla complessità della pratica da trattare, non era tenuta a rispondere alle sue domande di modifica entro un termine determinato. Del pari, i casi di forza maggiore avrebbero dovuto essere fatti valere entro i termini indicati. Infine, il Tribunale rileva che, essendo la sospensione effettiva dei lavori avvenuta dopo lo scadere del termine ultimo, la Commissione, nonostante non vi fosse tenuta, ha comunque stabilito di riconoscere a posteriori un effetto sospensivo alla sentenza del Tar ed ha legittimamente limitato la proroga del periodo di ammissibilità a quattro mesi per le sole fatture collegate all´appalto interessato dal ricorso. Il Comune di Napoli invocava, inoltre, una violazione del principio di proporzionalità ed un difetto di motivazione nella decisione. Il Tribunale sottolinea che la Commissione dispone, nell´ambito del regolamento n.4253/88, di un ampio potere discrezionale e che, chiedendo il rimborso delle sole spese inammissibili, ha rispettato strettamente la proporzionalità del rimborso alle irregolarità. Inoltre, precisando le irregolarità commesse e gli importi interessati, la decisione riporta a sufficienza i motivi che hanno condotto alla riduzione del contributo. Infine, il Comune di Napoli richiedeva il risarcimento dei danni causatigli dall´adozione di un atto illecito, ma altresí di un atto lecito. Il Tribunale costata che, essendo la domanda di annullamento priva di qualsiasi fondamento, anche la domanda di risarcimento è priva di fondamento ed afferma che, non essendo definito con certezza, né comunemente riconosciuto negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, il principio di responsabilità extracontrattuale della Comunità in mancanza di un comportamento illecito non può essere invocato. L´intero ricorso è di conseguenza respinto. (Sentenza del 6 maggio nella causa T-388/07, Comune di Napoli/commissione europea) |
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GIUSTIZIA EUROPEA: RISARCIMENTO PER PERDITA BAGAGLI DA VETTORI AEREI |
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La Corte conferma che la responsabilità dei vettori aerei per la perdita dei bagagli è limitata a Eur 1134,71. Tale limite è infatti assoluto e comprende tanto il danno morale quanto il danno materiale. Conformemente al diritto dell’Unione, la responsabilità di un vettore aereo comunitario nei confronti dei passeggeri e dei loro bagagli è disciplinata dalla convenzione di Montreal. Tale convenzione prevede che la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo del bagaglio sia limitata a 1000 diritti speciali di prelievo (Dsp) per passeggero (importo pari a circa Eur 1134,71), salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un eventuale importo supplementare. Infatti, in quest’ultimo caso, il vettore è tenuto, in linea di principio, al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata. Il 14 aprile 2008, il sig. Walz ha citato in giudizio la compagnia aerea Clickair, chiedendo il risarcimento per la perdita di bagagli consegnati in occasione di un trasporto aereo effettuato da tale compagnia da Barcellona (Spagna) a destinazione di Porto (Portogallo). Il sig. Walz ha chiesto un risarcimento di Eur 3200, dei quali Eur 2700 corrispondenti al valore dei bagagli perduti e Eur 500 per i danni morali causati da tale perdita. Lo Juzgado de lo Mercantil n. 4 de Barcelona (tribunale di commercio n. 4 di Barcellona, Spagna), investito della controversia, domanda se il limite di responsabilità dei vettori aerei fissato dalla convenzione di Montreal in caso di perdita di bagagli comprenda congiuntamente i danni materiali e morali, ovvero se, al contrario, si debba considerare che il danno materiale è soggetto al limite di 1000 Dsp, mentre il danno morale è soggetto ad un altro limite, dello stesso importo, di modo che il limite complessivo derivante dalla somma dei danni materiali e morali ammonti a 2000 Dsp. Nella sua sentenza odierna, la Corte constata, anzitutto, che la convenzione di Montreal non contiene alcuna definizione dei sinonimi francesi “préjudice” e “dommage”. Ciò nondimeno, considerato che la convenzione cerca di unificare le regole relative al trasporto aereo internazionale, la Corte ritiene che tali termini debbano essere interpretati in maniera uniforme ed autonoma, nonostante i diversi significati attribuiti a tali nozioni negli ordinamenti interni degli Stati contraenti di tale convenzione. Di conseguenza, la Corte procede all’interpretazione della nozione di danno in questione, basandosi, in un primo momento, sul senso comune da attribuire ad essa nel diritto internazionale generale. In un secondo momento, la Corte analizza gli obiettivi che hanno condotto all’adozione della convenzione di Montreal. La convenzione istituisce un regime di responsabilità rigorosa dei vettori aerei. Infatti, per quanto riguarda segnatamente i danni sopravvenuti in caso di distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati, si presume che il vettore sia responsabile per il fatto stesso che “l’evento che ha causato la distruzione, la perdita o il deterioramento si è prodotto a bordo dell’aeromobile oppure nel corso di qualsiasi periodo durante il quale il vettore aveva in custodia i bagagli consegnati”. Pertanto, la Corte ritiene che un siffatto regime di responsabilità rigorosa comporti che sia preservato un “giusto equilibrio degli interessi”, in particolare per quanto riguarda gli interessi dei vettori aerei e quelli dei passeggeri. Nelle diverse ipotesi in cui il vettore è considerato responsabile ai sensi della convenzione di Montreal, tale “giusto equilibrio degli interessi” esige chiari limiti al risarcimento relativo al danno complessivamente subito da ciascun passeggero in ciascuna delle ipotesi menzionate, indipendentemente dalla natura dello stesso. Infatti, una limitazione del risarcimento così concepita consente ai passeggeri di essere risarciti agevolmente e rapidamente senza per questo imporre ai vettori aerei un onere risarcitorio molto gravoso, difficilmente identificabile e calcolabile, che possa compromettere, se non paralizzare, l’attività economica di questi ultimi. Inoltre, la Corte rammenta che la convenzione di Montreal contempla la possibilità per il passeggero di fare una dichiarazione speciale di interesse al momento della consegna dei bagagli al check-in, dietro pagamento di un eventuale importo supplementare. Tale possibilità conferma che il limite di responsabilità del vettore aereo per il danno derivante dalla perdita del bagaglio costituisce, in assenza di qualsivoglia dichiarazione, un limite assoluto che comprende tanto il danno morale quanto il danno materiale. Di conseguenza, la Corte dichiara che, ai fini della determinazione del limite di responsabilità del vettore aereo per il danno derivante, in particolare, dalla perdita dei bagagli, il termine “danno” della convenzione di Montreal dev´essere interpretato nel senso che comprende tanto il danno materiale quanto il danno morale. |
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GIUSTIZIA AMERICANA: LIME WIRE COLPEVOLE PER LE VIOLAZIONI DEI DIRITTI D’AUTORE PERPETRATE DAGLI UTENTI DEL SERVIZIO LIMEWIRE |
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Un giudice della corte federale di New York, accogliendo le istanze (blocco delle attività di Limewire e risarcimento danni quantificato in 150 mila dollari per ogni violazione accertata) presentate nel 2006 dalla Riaa, l’associazione dei discografici statunitensi, ha dichiarato la società Lime Wire e il suo fondatore Marc Gorton colpevoli per le violazioni dei diritti d’autore poste in essere dagli utenti del servizio Limewire, che consentiva lo scambio di file coperti da copyright. Nelle 59 pagine della sentenza del giudice Kimba Wood si legge che “la compagnia era al corrente delle violazioni e le ha incoraggiate, perché da queste dipendeva il successo della sua attività. Le prove dimostrano che la Lime Wire ha ottimizzato le funzioni di Limewire per assicurarsi che gli utenti potessero scaricare musica digitale, la maggior parte della quale coperta da copyright, e che Lime Wire ha assistito gli utenti nel commettere le violazioni" |
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PROCEDURE DI RISCOSSIONE ED AZIONI ESECUTIVE: STOP CON UN’AUTODICHIARAZIONE |
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“I contribuenti che ritengono di aver ricevuto una cartella di pagamento per tributi già pagati o interessati da un provvedimento di sgravio o sospensione, non dovranno più fare la spola tra gli uffici pubblici: basterà compilare un’autodichiarazione per interrompere le procedure di riscossione”. Lo rende noto Equitalia Spa. “Fino a ieri il contribuente che si presentava allo sportello di Equitalia sostenendo di aver pagato le somme riportate nella cartella di pagamento (siano esse relative a multe stradali, mancati versamenti dell’Irpef o dei contributi Inps ecc.) – spiega un comunicato stampa - chiedeva all’agente della riscossione spiegazioni. Quest’ultimo, non possedendo informazioni a riguardo, invitava il cittadino a rivolgersi direttamente all’ente creditore. In base alla nuova direttiva, consultabile sul sito www.Equitaliaspa.it , qualora il contribuente sia in grado di produrre un provvedimento di sgravio o di sospensione emesso dall’ente creditore in conseguenza della presentazione di un’istanza di autotutela, una sospensione giudiziale oppure una sentenza della magistratura, o anche un pagamento effettuato in data antecedente alla formazione del ruolo in favore dell’ente creditore, la riscossione sarà immediatamente sospesa. Entro i successivi dieci giorni - spiega Equitalia - l’agente della riscossione porterà all’attenzione dell’ente creditore la documentazione consegnata dal debitore, al fine di ottenere conferma o meno dell’esistenza delle ragioni di quest’ultimo. In caso di silenzio degli enti, le azioni volte al recupero del credito rimarranno comunque sospese” |
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ANALISI DEL RAGIONAMENTO GIURIDICO SUI PRECEDENTI GIUDIZIARI, NE PARLA KEVIN ASHLEY |
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Firenze - An Approach to Ontologies for Case-based Legal Reasoning, è il titolo del Seminario tenuto dal Prof. Kevin Ashley, lunedi 17 maggio 2010 presso l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica del Cnr – Via dei Barucci 20 – Firenze – Orario: 11.00. Il tema della conferenza di Kevin Ashley riguarda l´analisi del ragionamento giuridico sui precedenti giudiziari (case-based reasoning), e la proposta di modelli computazionali in grado di simulare gli schemi concettuali utilizzate dal giurista (avvocato o giudice) nella selezione dei precedenti rilevanti e degli elementi da portare a supporto dell´argomentazione. Il seminario sarà interessante anche per chi, pur non addetto ai lavori, vorrà approfondire la conoscenza dei meccanismi mentali propri delle professioni giuridiche, attraverso modelli informatici che mettono in luce la razionalità (o irrazionalità) che ne è alla base. Kevin Ashley, è Docente di Diritto e Sistemi Intelligenti presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pittsburgh. Può essere annoverato fra i fondatori del settore di ricerca scientifica che va sotto il nome di Intelligenza Artificiale e Diritto, e costituisce uno degli ambiti più fruttuosi e stimolanti dell’informatica giuridica. Negli anni ‘80, parallelamente al grande sviluppo dell’Intelligenza Artificiale, le applicazioni di tali tecnologie al diritto suscitarono l’interesse di una vasta comunità scientifica, composta non solo da informatici e da giuristi positivi, ma anche, sorprendentemente, da teorici del diritto e da filosofi. I modelli computazionali costruiti con strumenti ‘intelligenti’ offrono infatti un banco di prova degli studi teorici sui meccanismi del ragionamento e dell’argomentazione giuridica, e delle teorie sulla struttura delle norme e della conoscenza giuridica; il diritto si propone, al tempo stesso, come un dominio particolarmente adatto alla sperimentazione delle tecnologie informatiche più avanzate. La comunità scientifica si riconosce nell’ ‘Associazione Internazionale di Intelligenza Artificiale e Diritto (www.Iaail.org) , che tiene ogni due anni una conferenza internazionale (Icail, International Conference on Artificial Intelligence and Law). L’edizione 2011 sarà ospitata dalla Università di Pittsburgh ed avrà il prof. Ashley come Conference Chair.( www.law.pitt.edu/ ) . Kevin Ashley è inoltre Editor in chief del Journal of Artificial Intelligence and Law( www.springer.com/ ), la più importante rivista nel settore. Le attività scientifiche della comunità di A.i. & Law sono legate alla struttura giuridica dei paesi di appartenenza, e quindi caratterizzate da un interesse predominante verso il settore giurisprudenziale (case law) nei paesi a struttura a common law, a fronte di una attenzione specifica alle fonti legislative nei paesi europei a tradizionee di civil law. |
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22A CAMPAGNA NAZIONALE QUALITA’ |
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Nell’ambito della Settimana Europea della Qualità, lanciata nel 1995 e che si svolgerà quest’anno dall’8 al 14 novembre, torna, con più forza, la Campagna Nazionale Qualità, ideata e promossa dal Gruppo Galgano fin dal 1989 - in occasione della nascita della Giornata Mondiale della Qualità (che si celebra sempre il secondo giovedì di novembre) voluta e promossa dalle tre grandi Associazioni Mondiali della Qualità di Stati Uniti (Asq), Giappone (Juse), Europa (Eoq)- e condivisa da centinaia di aziende italiane, per testimoniare insieme il ruolo centrale della Qualità - intesa come modello a tendere verso l’Eccellenza - a beneficio del nostro Paese perché leva strategica per lo sviluppo del business e per il miglioramento della percezione che consumatori e cittadini hanno di prodotti e servizi. La Qualità, infatti può essere ovunque, condiziona la nostra vita e dipende da tutti noi. La Campagna Nazionale - unica nel suo genere - giunge alla sua 22a edizione con la speciale adesione del Presidente della Repubblica. Per le aziende italiane, aderire e sottoscrivere la Campagna è il modo più efficace per testimoniare che l’efficienza dell’industria italiana cambia la storia del nostro Paese. Per adesioni e informazioni: www.Galganogroup.it I numeri della scorsa edizione della Campagna dimostrano come l’evento abbia ormai assunto valore istituzionale e di responsabilità sociale ed è proprio per questa ragione che, a fronte dell’adesione, ad ogni azienda viene garantito l’inserimento sia nel manifesto della campagna pubblicitaria condivisa sia nel circuito d’informazione ai media e sul web, oltre che la partecipazione gratuita agli incontri-dibattito che saranno organizzati in questa occasione. L’obiettivo è quello di fare community anche attraverso la rete web, sin da subito, preparandosi, da protagonisti, a celebrare l’evento. La Qualità deve infatti diventare la priorità di ogni Direzione Aziendale ed è per questo motivo che il Gruppo Galgano invita aziende private e pubbliche, di ogni settore e dimensione, a sottoscrivere il manifesto condiviso che uscirà a tutta pagina, ai primi di novembre, sui principali quotidiani nazionali, su alcuni magazine, nella campagna affissioni aeroporti e nel circuito web già sin d’ora attivato |
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CON WEB RIVOLUZIONE DELL’ARCHITETTURA D’INTERNI LOW COST |
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Lanciato da un gruppo di architetti milanesi, il sito offre professionalità a costi contenuti. Oltre 25mila visite in dieci mesi di vita per un totale di 115mila pagine viste e un tempo medio di permanenza sul sito di quattro minuti. Questi i numeri di Interior Relooking (www.Interior-relooking.it ), il progetto low cost realizzato da un gruppo di esperti del settore per dare la possibilità a tutti di rinnovare la propria abitazione senza spendere un capitale. Nato nel giugno 2009, alla fine del mese di aprile, a quasi un anno di distanza, il portale ha realizzato oltre 260 preventivi gratuiti (inviati entro 48 ore al richiedente); di questi, 230 sono diventati progetti veri e propri. Tra questi, i maggiori interventi hanno interessato la rivisitazione completa della zona giorno, la riqualifica e relativa valorizzazione degli ingressi di appartamenti e villette. Ma anche ammodernamento di terrazze e balconi in vista della stagione estiva. Tra le richieste arrivate al team di Interior Relooking anche originali interventi per ridisegnare alcune vetrine di negozi in corso Vittorio Emanuele a Milano, lo studio dei lay out di una nuova linea di negozi e l’ammodernamento delle cabine passeggeri di una compagnia aerea low cost. Interior Relooking permette di rinnovare la propria abitazione (ma non solo) grazie a un team di esperti (architetti, designer, stilisti, vetrinisti; tutte donne) ponendo l’accento sui propri gusti e con un occhio di attenzione alle ultime tendenze. A un costo molto contenuto e in tempi rapidi. È quanto prevede l’Interior Relooking, un progetto per chi ha budget contenuti. In 10 giorni e con un rimborso spese, una squadra di architetti, designer, creativi “ribaltano” case e ambienti di lavoro, secondo le indicazioni ricevute dal committente. Tutta l’operazione si svolge on-line: si inviano richiesta e piantine via posta elettronica, si paga un contributo di 50 euro per ogni locale su cui si richiede il lavoro, e si riceve una proposta di rinnovamento corredata da disegni, rendering, suggerimenti sui colori, materiali, arredi e dettagli. Il servizio www.Interior-relooking.it si declina in diverse forme: è laboratorio creativo, in quanto pensa, disegna, elabora e riprogetta ambienti; è architettura democratica, in quanto i prezzi contenuti la rendono accessibile a tutti; ed è continua voglia di conoscere, grazie a un team di donne sempre curiose di viaggiare e scoprire. Per questo interior relooking investe i suoi ricavi per permettere al suo staff di girare il mondo ed essere sempre aggiornato sulle nuove tendenze. A distanza di un anno dal lancio della prima versione del portale, Interior Relooking ha cambiato veste grafica e, periodicamente, riserverà nuove sorprese. L’approccio tra lo staff e i clienti è molto friendly: si comunica dandosi immediatamente del “tu”, baipassando le formalità e giungendo subito al nocciolo delle questioni. Un aspetto, questo, che unito alla qualitò del servizio, favorisce la soddisfazione della clientela che si è rivolta a Interior Relooking. Il progetto si rivolge sia a privati sia a costruttori e si può utilizzare per ambienti già esistenti o per case in costruzione |
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DIFENSORE CIVICO DI COMO : PRESENTATA LA RELAZIONE ANNUALE 2009 |
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Nel corso del Consiglio provinciale dell’11 maggio è stata presentata la relazione annuale del Difensore Civico della Provincia di Como, l’avvocato Stefano Lurati. Nell’anno 2009 si è registrato, anche per effetto di alcune iniziative divulgative, un sensibile incremento dell’attività dell’Ufficio rispetto al 2008. Nell’anno 2009, infatti, sono state definite, passandole all’archivio, 87 pratiche (rispetto alle 30 archiviate nel 2008, con un incremento quindi di quasi due terzi): - 5 instaurate con l’Amministrazione Provinciale (settori: Pianificazione territoriale, Demanio, Ambiente ed ecologia, Ufficio tecnico); - 10 instaurate con Comuni convenzionati; - 72 instaurate con Comuni non convenzionati o con altri Enti pubblici. Di questa pratiche archiviate 57 hanno avuto esito positivo; 11 hanno avuto esito negativo e 19 non hanno avuto seguito per rinuncia del cittadino o per irrilevanza della questione. Infine, gli argomenti oggetto delle pratiche archiviate sono stati i seguenti: edilizia ed urbanistica (14); viabilità (9); risarcimento danni (6); servizi sociali (6); accesso ad atti (6); edilizia convenzionata (5); patrimonio pubblico (5); tributi (4); ecologia (4); forniture servizi pubblici (4); rumori molesti (3); previdenza sociale (3); inquinamento (2); residenza (2); istruzione (2); sanzioni amministrative (2); sanità (2); trasporti (2); sicurezza (1); servizi veterinari (1); locazioni (1); catasto (1); servizi cimiteriali (1); pubblico impiego (1). Al 31 dicembre 2009, risultavano invece aperte 67 pratiche (rispetto alle 48 aperte a fine 2008), sui seguenti argomenti: edilizia ed urbanistica (19); accesso ad atti (13); viabilità (7); forniture servizi pubblici (6); servizi sociali (5); edilizia convenzionata (3); previdenza sociale (3); rumori molesti (3); calamità pubbliche (2); tributi (1); attività commerciali (1); residenza (1); agricoltura (1); locazioni (1); illuminazione pubblica (1). Di queste pratiche, quattro sono aperte con l’Amministrazione Provinciale (settori: Fabbricati, Acque, Viabilità e Ufficio tecnico). Come già lo scorso anno, accanto agli interventi veri e propri presso Pubbliche Amministrazioni o gestori di pubblici servizi, il Difensore Civico, in un’ottica di assistenza di prossimità al cittadino, nel corso del 2009, ha fornito all’utenza anche 57 pareri verbali (rispetto ai 34 dell’anno 2008), riguardanti tributi (8); accesso atti (4); previdenza sociale (6); edilizia ed urbanistica (6); questioni di vicinato (4); successioni (3); istruzione (2); edilizia convenzionata (2); ecologia (2); assicurazioni (1); sanzioni amministrative (1); legge elettorale (1); servizio militare (1); viabilità (1); locazioni (1); condominio (1); pubblico impiego (1); sanità (1); usucapione (1); residenza (1); servizi pubblici (1); calamità naturali (1). Infine sono state protocollate in entrata e uscita 362 comunicazioni con Enti pubblici e soggetti privati (rispetto alle 182 dell’anno 2008). Inoltre sono stati espressi 57 pareri verbali. La relazione completa è disponibile alla pagina: http://www.Provincia.como.it/provinciacomo/home/int.jsp?_pageid=96,3828075. |
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CONSULENTI DI VIAGGIO: UNA PROFESSIONE IN CRESCITA |
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In Italia, a Milano, si sta affermando un modo nuovo di proporre la vacanza: con il consulente di viaggio. Più flessibile e autonomo nei tempi e nei luoghi di lavoro, capace di supportare il viaggiatore in ogni fase della sua vacanza e di consigliare prodotti e idee di viaggio adeguate al tipo di cliente che ha di fronte - dal tradizionale pacchetto del tour operator al viaggio personalizzato, dal weekend al viaggio di nozze – il consulente di viaggio è un professionista versatile, che lavora al di fuori delle mura dell’agenzia viaggi tradizionale, che incontra il suo cliente nei luoghi e con tempi più consoni alle sue esigenze (a casa, nel suo ufficio o in altro luogo, anche il sabato o la domenica e comunque fuori dai consueti orari di lavoro). Che quindi è sempre disponibile. Anche dopo l’acquisto del viaggio il cliente ha come riferimento una persona sempre rintracciabile per ogni consiglio e supporto; un riferimento sicuro per la gestione dei piccoli o grandi problemi che inevitabilmente si possono presentare. Il servizio fornito dal consulente di viaggio non ha un costo aggiuntivo per il cliente. Il consulente di viaggio gestisce la propria attività appoggiandosi ad un’agenzia viaggi (regolarmente munita di licenza) e beneficiando di una percentuale dell’utile che la sua vendita produce. Assicov (aderente a Unione Confcommercio Milano) è l’Associazione che rappresenta i consulenti di viaggio. La professione del consulente di viaggio nasce nei paesi anglosassoni ed è un fenomeno oramai largamente diffuso che conta decine di migliaia dei addetti - organizzati in associazioni o network cooperativi – negli Usa e nel Regno Unito. Quest’attività è presente anche in Italia grazie ad agenzie con una rete di numerosi venditori specializzati o costituisce un’ulteriore canalità di vendita per le agenzie organizzate in modo tradizionale. Il web è un importante strumento di conoscenza di quest’attività ed è la fidelizzazione uno dei maggiori fattori di successo della professione di consulente di viaggio: l’80% dei clienti ritorna dal consulente per un acquisto successivo. Il consumatore si sta, quindi, progressivamente orientando verso questo servizio. In Italia, rileva Assicov, i consulenti di viaggio sono almeno 700, ma una stima indica fra i 1000 e i 2000 gli operatori che svolgono un’attività riconducibile a questa professione. Un censimento preciso è reso difficile dalla tendenza da parte degli stessi tour operator di sviluppare rami d’azienda destinati alla consulenza viaggi, proprio per allargare i propri canali della rete commerciale. La figura del consulente di viaggio non ha ancora in Italia una propria definizione normativa. Giuridicamente la figura professionale si inquadra nella disciplina della vendita diretta a domicilio. Assicov, che come primo passo promuoverà un codice etico, si propone come obiettivi: il riconoscimento e la qualificazione professionale del consulente di viaggio nonchè la visibilità e la regolamentazione di quest’attività a maggiore garanzia delle agenzie che impiegano questo tipo di venditori e del cliente finale che saprà di poter contare su personale con un elevato livello di preparazione |
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