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LUNEDI

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Notiziario Marketpress di Lunedì 07 Maggio 2012
COMMERCIALISTI DI MILANO: DUE BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI LUIGI MARTINO E GIOVANNI EMANUELE COLOMBO  
 
La Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano, con l’adesione dell’Ordine di Milano, ha emanato il bando per assegnare due premi d’eccellenza in memoria dei compianti Luigi Martino e Giovanni Emanuele Colombo. Le borse di studio, del valore di 1.000 euro ciascuna, saranno destinate ai due studenti che hanno conseguito la migliore votazione, tra coloro che hanno frequentato la Scuola per la preparazione all’Esame di Stato nel 2011 e superato l’esame nelle sessioni dello stesso anno. E’ possibile farne richiesta entro il 30 giugno inviando all’indirizzo scuolapraticanti@fdcMi.it  i propri dati personali e il voto ottenuto. Per informazioni: http://www.fdc.mi.it/http://www.odcec.mi.it/  
   
   
INAZ: SANITA.NET - SOLUZIONI INTEGRATE PER GESTIRE AL MEGLIO LE RISORSE UMANE  
 
Una suite di software e servizi pensata appositamente per il settore sanitario pubblico e privato Inquadramento, retribuzioni, presenze, turni, formazione e molto altro: tutto sotto controllo con soddisfazione dei dipendenti, contenimento dei costi e qualità immutata. Amministrare, gestire e organizzare le risorse umane: una sfida cruciale quando si devono garantire la salute e il benessere dei cittadini e insieme far quadrare i conti e essere competitivi sul mercato. Quale la chiave per coniugare queste due esigenze e valorizzare il proprio capitale umano? «Occorre investire in capitale umano valorizzando competenze e professionalità dei propri dipendenti e collaboratori» risponde Linda Gilli, presidente e amministratore delegato di Inaz, una delle più importanti realtà italiane nel campo dei software e servizi per l´amministrazione e la gestione delle risorse umane. «Disporre di informazioni affidabili e di aggiornamenti normativi tempestivi per monitorare e organizzare le risorse -spiega ancora Linda Gilli- aiuta a prendere le decisioni strategiche che consentono di fornire un servizio di qualità tenendo sotto controllo la spesa». Profili professionali fra loro diversissimi per contratto, qualifiche, mansioni, orari di lavoro. E ancora, turni 24/7, riposi e recuperi, formazione Ecm, selezioni, concorsi sicurezza. Per gestire e integrare al meglio tutte queste variabili, Inaz ha messo a punto Sanita.net (www.Sanita-inaz.it), la combinazione di strumenti ideale per chi deve occuparsi del personale sanitario. Un bouquet da comporre in base alle esigenze di ogni cliente, con soluzioni dedicate a vari aspetti. I sistemi di Paghe, Presenze e Pianificazione Turni si completano ed integrano con quello di Risorse Umane, che sovrintende la gestione delle persone in azienda, consentendo di verificarne in ogni momento inquadramento, retribuzione, assenze, carriera, conoscenze e potenzialità. I software per l´archiviazione documentale e la conservazione sostitutiva permettono di organizzare e conservare in sicurezza i documenti e i flussi informativi dei processi dell´azienda. Ma non solo. «Quando si parla di sanità -ricorda Piero Ricaldone, direttore commerciale di Inaz- occorre tenere presente che gli aspetti gestionali, tipici di un´azienda, non possono prescindere dall´unicità della professione svolta, nella quale le componenti etiche e motivazionali giocano un ruolo cruciale. Alcuni strumenti operativi messi a disposizione da Inaz nell´ambito di Sanità.net sono il collegamento ideale fra chi amministra e chi vive la professione sul campo». Con il Portale del Dipendente i lavoratori ricevono via web cedolini, Cud e informazioni operative e sono coinvolti e responsabilizzati nell´aggiornamento dei loro dati. «Così si sentono valorizzati nel loro ruolo, nella loro crescita e nella loro autonomia professionale -spiega Ricaldone- e la performance aziendale migliora a tutti i livelli». Ogni soluzione Inaz, inoltre, è supportata dall´assistenza continua e qualificata del personale tecnico Inaz sul territorio e dall´aggiornamento tempestivo e automatico del software quando cambia la normativa relativa a contratti, previdenza e fisco. Inaz presenta Sanita.net il 16-19 maggio a Exposanità, Bologna (padiglione 26 - stand B39) e il 12-15 giugno a Sanit, Roma. Per saperne di più: http://www.sanita-inaz.it/    
   
   
FATTURAZIONE WEB: FATTURAZIONE SEMPLICE E IMMEDIATA - NUOVISSIMO PROGRAMMA PER PROFESSIONISTI E PMI  
 
La peculiarità più importante di Fatturazione Web, l’applicativo, interamente studiato e realizzato da dpconsulenze Srl , è l´estrema semplicità di utilizzo, ma anche la sorprendente velocità con la quale vengono create le fatture. Il software Fatturazione Web, destinato al professionista e alla piccola media-impresa, - ha precisato Dario Puccini, un amministratore della società - è stato realizzato tutto internamente ed è caratterizzato dall´estrema semplicità di utilizzo, ma anche dalla sorprendente velocità con la quale è possibile creare le fatture Il professionista e la Pmi, che finora ha utilizzato soluzioni artigianali o complesse, rimarrà, sicuramente, senza parole dopo aver provato questo software che consente una fatturazione semplice e immediata. I principali punti di forza di Fatturazione Web – ha proseguito Puccini - sono: la semplicità d´uso, l’assenza di requisiti di installazione sul proprio computer, la sorprendente velocità con la quale è possibile creare le fatture e la possibilità di lavorare da qualsiasi postazione al mondo, purché connessa ad internet. Nicola La Notte, altro amministratore della società ci elenca le principali funzioni, in costante aggiornamento, che consentono di avere un software snello ed efficiente: anagrafica clienti, gestione prestazioni tramite onorario, con tariffazione a ora o a consulenza, gestione prodotti e servizi tramite listino, creazione di fatture, fatture pro forma e note di credito con il proprio logo e riferimenti di pagamento, a numerazione automatica progressiva, stampa fatture singole e aggregate: per progressivo e mese, possibilità di invio delle fatture emesse tramite email direttamente dal software e gestione pagamenti fatture, solleciti di pagamento e statistiche sui tempi medi di pagamento. Per quanto riguarda l´aspetto più critico e importante, la sicurezza, tutto il software – aggiunge La Notte - è stato realizzato nel pieno rispetto della normativa vigente sulla privacy. Gli accessi vengono effettuati mediante autenticazione con un algoritmo complesso di criptazione che non permette a nessuno di venire a conoscenza dei dati. Neanche noi – precisa La Notte - possiamo conoscere i dati degli utenti. In maniera automatizzata – interviene Puccini - ogni notte, viene eseguito un backup di tutti i dati che vengono archiviati su storage ridondati per 3 mesi. La dpconsulenze provvederà ad inserire, gratuitamente, i riferimenti di pagamento ed il logo dell’acquirente del software nel layout della fattura. Sempre tramite delle comode funzioni del programma, potranno essere effettuati, a richiesta, anche template grafici avanzati con ulteriore personalizzazione: questo lavoro, però, sarà soggetto a preventivo da parte della Dp Consulenze, ma sempre con un costo molto contenuto! Inoltre non mancherà la possibilità di chiedere supporto gratuitamente a mezzo trouble ticket ed email. Siamo così sicuri che Fatturazione Web piacerà. - hanno dichiarato Dario Puccini e Nicola La Notte. Per quanto riguarda le condizioni per avere il software i due amministratori hanno precisato che: il primo mese può essere utilizzato, emettendo vere fatture, gratuitamente. Per i mesi successivi ci sarà un canone mensile davvero esiguo e, in caso di rinnovo, per 1 anno intero sarà possibile godere anche di un canone scontato. Si può accedere al programma della dpconsulenze srl digitando l´indirizzo internet www.Fatturazioneweb.com, dove si possono anche trovare informazioni più dettagliate. Nelle stesse pagine è possibile anche registrarsi per provare il servizio gratuitamente per un mese intero, senza alcuna limitazione! Fatturazione Web è solo uno dei prodotti realizzati da Dp Consulenze Srl, che occupa un’importante posizione nel mondo dell’informatica, operando nei seguenti campi: consulenza It, assistenza informatica, realizzazione di siti internet, programmazione di software gestionali su web, indicizzazione e posizionamento dei siti web nei motori di ricerca. Info: dpconsulenze s.r.l. - Via Pordenone 17, 20132 Milano - Tel: 0287186074 (ra) - Tel: 0200614386 (ra) - info@dpconsulenze.Com  - http://www.dpconsulenze.com/  - http://www.fatturazioneweb.com/   
   
   
OLTRE 5000 MASTER TRA CUI SCEGLIERE SU UNIVERSITA.IT  
 
-Una sezione essenziale capace di offrire una visione completa dei corsi attivati o in via di attivazione in Italia, con circa 5000 schede complete inserite, entro l’anno, in database. Universita.it diventa così uno dei pochi siti ad offrire una panoramica totale di tutta l’offerta formativa dei master presenti nel nostro territorio. Continuano le novità del quotidiano on line d’informazione universitaria più letto dai giovani studenti che ha creato all’interno della propria pagina web una guida vera e propria capace di indirizzare gli interessati verso il corso di cui hanno bisogno. Indispensabile, intelligente, pratica e facile da usare queste le caratteristiche della nuova sezione interamente rivolta ai corsi post-laurea. Un’idea funzionale e semplice da usare. Basta “sintonizzarsi” sulla home page di http://www.universita.it/, e con un semplice click entrare nella pagina dedicata ai master. La nuova sezione sarà suddivisa in tre parti, in base a tre diverse offerte ognuna delle quali contenente una propria home page e un proprio filtro : Master Post Laurea Master Online Master Executive (esplicitamente rivolti a professionisti di alto profilo o manager con un´esperienza lavorativa pluriennale). Selezionata la tipologie l’utente potrà, attraverso un filtro di ricerca, effettuare vari tipi di indagine: per categorie o sottocategorie (es. Comunicazione, Management) per sede, (es. Milano, Roma) per fascia di prezzo (es dai 1500 a 3000, dai 3001 ai 5000) o per data d’inizio del corso (es aprile 2012, maggio 2012). Non solo funzionale e semplice da usare ma anche previdente nei confronti dell’utente in cerca di master. Delle semplici icone grafiche ben visibili indicheranno infatti il termine di scadenza delle iscrizioni (icona verde bando attivo, rossa bando scaduto, giallo in scadenza). In questo modo l’utente, potrà conoscere con un semplice click non solo quali e quanti corsi rispondono a determinati criteri, ma anche fino a quando sarà possibile inoltrare la domanda di partecipazione. Un sito come Universita.it si propone come primo step nella ricerca del master adatto alle proprie esigenze. Un vero e proprio condottiero della vita universitaria, che dirige gli studenti verso le proprie scelte. Per ulteriori informazioni: http://www.universita.it/ - http://www.Universita.it/category/master/master-post-laurea/  
   
   
VENDITA DIRETTA A DOMICILIO: IL BOOM NELL’ERA DI INTERNET  
 
Si è svolta lo scorso 19 aprile la seconda assemblea associativa di Univendita, l’Unione italiana della vendita diretta, che raggruppa le principali aziende che operano in regime di vendita diretta a domicilio. Un’assemblea durante la quale è emerso il valore, sempre più incisivo, delle caratteristiche della vendita diretta soprattutto in un periodo di crisi economica come quello che sta attraversando ormai da un triennio il nostro Paese. Luca Pozzoli, presidente di Univendita, ha puntato l’attenzione proprio sugli aspetti collegati alla crisi economica e al ruolo che le aziende associate Univendita stanno giocando e si ritroveranno a giocare anche nei mesi a venire: «Le evidenti difficoltà economiche e di diminuzione dei redditi delle famiglie italiane-ha detto durante la sua relazioni ai soci-, spingono sempre di più i consumatori ad effettuare acquisti ragionati e ben ponderati che non sempre significa minore spesa o prezzi più bassi. Nel nostro caso è evidente che i prodotti della vendita diretta ottengono il riconoscimento dei consumatori proprio perché si tramutano in un investimento per il futuro. Se a tutto questo ci aggiungiamo che nell’era di internet e della crescita dell’e-commerce, l’unico altro comparto che fa registrare segni positivi nei propri bilanci è la vendita diretta a domicilio, c’è di che esserne orgogliosi». Ma anche la crisi occupazione ha trovato posto nella relazione del presidente: «Siamo consapevoli che la situazione del mercato del lavoro è grave nel nostro Paese e che, in periodi come questo, la vendita diretta a domicilio si tramuta in una soluzione per chi non riesce a reinserirsi nei settori di competenza. Noi, d’altronde, lo ripetiamo da tempo che non ci tiriamo indietro e affrontiamo il momento con la serietà che ci contraddistingue. Ma non si tratta, come molti potrebbero immaginare, di scelte dettate esclusivamente dal momento e dai bisogni contingenti, bensì da scelte che si tramutano in soddisfazioni eccellenti per molte persone. Ne sono esempio le tante storie di venditori che, entrati in una delle nostra aziende associate dopo aver perso il lavoro o dopo essere stati in cassa integrazione per parecchio tempo, si sono ritagliati spazi professionali interessanti e soddisfazioni personali di tutto rispetto». L’attività associativa. Oltre ad avere approvato il bilancio 2011, l’assemblea di Univendita è servita anche per presentare le attività che hanno portato, nel giro di due anni, l’associazione a diventare la prima in Italia per giro d’affari: «Il nostro operare quotidiano ci ha permesso di diventare, in due anni, la prima associazione di categoria per fatturato. Un ottimo risultato considerato che siamo entrati a pieno regime solamente nel secondo anno di attività. Tra le decisioni affrontate e prese dall’associazione vanno segnalate l’adesione di Univendita a Confcommercio e i contatti istituzionali che potrebbero agevolare sia l’attività della forza vendita delle nostre aziende associate, sia i rapporti con il mercato del lavoro e con i consumatori»  
   
   
TORINO (FACOLTÀ DI ECONOMIA, CORSO UNIONE SOVIETICA 218 BIS, AULA MAGNA): SEMINARIO SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE ALLA LUCE DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01 - PREVENZIONE CONSAPEVOLE? - 9 MAGGIO 2012, ORE 14.00/17.00  
 
Il D. Lgs. 231/2001, che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società e associazioni, è stato esteso con il D. Lgs. 121/2011 a nuove forme di reati, in particolare ai reati ambientali, oltre ai reati già previsti in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Dipartimento di Scienze Merceologiche dell’Università degli Studi di Torino e Certiquality organizzano un Seminario specifico avente l’obiettivo di illustrare le modifiche introdotte nel D. Lgs. 231/2001, comprenderne portata e conseguenze in termini gestionali in relazione ai Sistemi di Gestione Ambientale Iso 14001 e Emas, ed ai provvedimenti sanzionatori. In occasione del Seminario sarà distribuita la nuova Guida Federchimica – Serchim - "Buone pratiche di selezione dei fornitori di servizi analitici " Programma 14.00 Registrazione dei partecipanti 14.15 Saluti ed introduzione ai lavori Riccardo Beltramo - Dipartimento di Scienze Merceologiche 14.30 Reati ambientali e D. Lgs. 231/2001: le ricadute sul sistema industriale Massimo Settis - Unione Industriale di Torino Savino Figurati - Unione Industriale di Torino 15.10 Conformità alla norma Uni En Iso 14001 e Modelli Organizzativi per la prevenzione dei reati ambientali: il ruolo della certificazione del Sistema di Gestione Ambientale Stefano Aldini - Certiquality 15.35 Criteri di scelta dei laboratori e affidabilità dei dati emessi in base alla Guida di Serchim – Federchimica Federico Villani - Serchim - Federchimica 16.00 Conclusioni e dibattito Stefano Duglio - Dipartimento di Scienze Merceologiche Info: Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Merceologiche - Stefano Duglio - Corso Unione Sovietica 218 bis, 10134, Torino - Tel. +39(11)6705716 - Fax +39(11)6705720 - http://web.Econ.unito.it/cresta  - http://www.sgap.it/  - duglio@econ.Unito.it    
   
   
JOIN2BUY: UNA SERIE ESCLUSIVA DI PRODOTTI  
 
Join2buy, il primo sito di shopping di gruppo Pan-european di facile utilizzo, lancia una speciale selezione di prodotti per godersi le vacanze ad un prezzo conveniente. Join2buy offre ai clienti prodotti esclusivi, difficili da trovare attraverso i canali tradizionali. Il tempo libero e i consumi crescono con l´arrivo della stagione primaverile ed estiva. Di conseguenza, le spese volano e diventa difficile poter comprare tutto quello che si desidera. L´attuale situazione economica peggiora il potere di acquisto e per molte persone diventa fondamentale massimizzare ogni euro investito in questo periodo di vacanza. Lo shopping online di gruppo si presenta come un´alternativa estremamente efficace per spendere al meglio i propri soldi. Far parte di un gruppo di consumatori interessati allo stesso prodotto permette di acquistarlo a un prezzo notevolmente più basso. Join2buy si basa su questo semplice modello di offerte commerciali ed e il primo sito di acquisti di gruppo Pan-europeo, facile da utilizzare. Grazie a questo concetto rivoluzionario, i consumatori di tutta Europa possono aderire per la prima volta a un gruppo europeo di acquisto per un prodotto comune. Quando il gruppo è completo, Join2buy ottiene il prodotto direttamente dal produttore lo distribuisce tra gli acquirenti a un prezzo davvero conveniente. Cosi, gli acquirenti possono beneficiare di importanti sconti sul prezzo finale dei prodotti a cui sono interessati, oltre ad avere tanti prodotti esclusivi difficili da trovare attraverso i canali convenzionali. L´obiettivo principale di Join2buy è far risparmiare a più consumatori possibile, attraverso il proprio rivoluzionario sistema di shopping. Per questo, pochi mesi prima dell´estate, Join2buy propone una selezione esclusiva di prodotti appositamente selezionati per godersi le vacanze a un prezzo super conveniente. Join2buy, “the We-commerce Revolution”, é il primo sito di shopping di gruppo Pan-europeo. L’idea alla base di questo progetto e rivoluzionaria: Join2buy offre i prodotti che i consumatori più desiderano, garantendo cosi l’utilità, l’appetibilità e la convenienza degli articoli disponibili. Le dimensioni del Gruppo, consentono a Join2buy di acquistare i prodotti al miglior prezzo direttamente dal produttore. Join2buy è presente in diversi Paesi europei, con servizi di shopping di gruppo nell’Europa occidentale e presto anche in altri Paesi. Info: http://www.join2buy.com/    
   
   
SYMANTEC OTTIMIZZA L’AVAILABILITY E LE PRESTAZIONI DI I/O DELLO STORAGE PER VMWARE  
 
Symantec Corp. Ha annunciato Veritas Dynamic Multi-pathing per Vmware per aiutare le aziende a migliorare l’availability e le prestazioni di input/output (I/o) dello storage San per Vmware vSphere. I clienti stanno spostando le loro applicazioni business critical sull’infrastruttura cloud di Vmware, Dynamic Multi-pathing per Vmware risponde all’esigenze di potenziamento delle prestazioni di I/o, miglioramento di visibilità e gestione dello storage prioritario e miglioramento dell’availability per applicazioni e macchine virtuali in ambienti San. In caso di path failure, Multi-pathing per Vmware reindirizza automaticamente i dati su un path disponibile e ripristina i path interrotti non appena tornano ad essere disponibili – fornendo una gestione efficiente dell’availability e dello storage su vari hardware storage. Migliaia di clienti si sono affidati alle tecnologie di Dynamic Multi-pathing di Symantec per più di dieci anni. Dynamic Multi-pathing per Vmware aiuta le aziende a gestire i path virtualizzati di I/o grazie ad algoritmi multipli e all’intelligent load balancing dall’interno dell’infrastruttura cloud di Vmware. Inoltre Dynamic Multi-pathing per Vmware si integra con il Vmware vCenter Server o con un’interfaccia command-line per fornire funzionalità di gestione e monitoraggio all’interno dell’infrastruttura cloud di Vmware Symantec ha inoltre annunciato un accordo con Netapp Inc. Per la vendita di Veritas Dynamic Multi-pathing per Vmware, permettendo in questo modo alle aziende di avere una soluzione completa fornita da Netapp quando si trovano a implementare la loro infrastruttura storage. Info: www.Symantec.com/it/it/business/  - http://www.symantec.it/    
   
   
NORTON SECURED SEAL: IL MARCHIO DI FIDUCIA PIÙ RICONOSCIUTO IN INTERNET  
 
Symantec ha annunciato una combinazione tra l´efficacia del segno di spunta Verisign Checkmark con il valore del brand Norton, leader del settore, per creare Norton Secured Seal, il marchio di fiducia più riconosciuto in Internet, che sarà visualizzato più di mezzo miliardo di volte al giorno in 170 paesi all’interno dei siti web e nei risultati di ricerca attraverso i browser abilitati. Norton Secured Seal fornisce a privati e imprese la garanzia che il sito è sicuro e affidabile. Sfruttando le forze combinate della brand equity, Symantec e Norton hanno creato il marchio globale più fidato per la protezione di dati e identità online. Dall’acquisizione del business Verisign Authentication Services, Symantec espande la propria attività di autenticazione integrando rigorose tecnologie per la sicurezza dei siti e per contrastare il malware, con l’obiettivo di sviluppare soluzioni avanzate per il mercato. L’azienda fa leva sulla propria leadership come fornitore più diffuso e fidato di certificati Security Sockets Layer (Ssl) del mondo per offrire soluzioni complete per la sicurezza dei siti. Il marchio di fiducia contribuisce a migliorare l’attività, la reputazione e i rapporti con i clienti di un sito aziendale Le aziende apprezzeranno Norton Secured Seal per la sua comprovata capacità di assicurare un’esperienza online sicura, aumentando nel contempo la visibilità e le transazioni. Il sigillo è in grado di attirare nuovi visitatori e potenziali clienti, fondamentali per il successo di un sito. Il risultato può essere un incremento del traffico e dei click, ma anche un avanzamento di posizione nei risultati di ricerca. Uno studio americano sui consumatori online1 ha rilevato un tasso elevato di riconoscimento di Norton Secured Seal. · Il 94% degli utenti che visualizzano Norton Secured Seal al momento del pagamento, continuano il proprio acquisto online, più che in presenza di altri sigilli o quando non viene visualizzato nessun sigillo. · Il 77% degli intervistati hanno riconosciuto Norton Secured Seal più spesso rispetto ai marchi di fiducia dei concorrenti. · Il 65% degli utenti concordano che un sito in cui è visualizzato Norton Secured Seal “è sicuro per la navigazione e non trasmette virus,” più che per ogni altro marchio di garanzia online. · Il 90% degli intervistati ha affermato di non procedere con una transazione qualora compaia una pagina di avviso del browser che indichi l’assenza di una connessione sicura. Proteggere i dati degli utenti e mantenere la loro fiducia è una parte fondamentale del business di Symantec. Norton Secured Seal fornisce alle imprese un’ulteriore garanzia che i dati e le transazioni online dei loro clienti siano protetti in tutte le fasi della loro attività online. Norton contribuisce alla sicurezza online degli utenti · I prodotti Symantec destinati ai privati sono utilizzati da oltre 150 milioni di persone nel mondo e i prodotti Norton sono installati su oltre il 60% dei Pc con sistema operativo Windows appartenenti a privati. · Norton Secured Seal è già noto agli utenti che utilizzano Norton Safe Web, un servizio di classificazione dei siti che permette di distinguere con facilità un sito sicuro da un sito pericoloso. Inoltre, Norton Safe Search sfrutta la tecnologia Safe Web per fornire classifiche dei siti all’interno dei risultati di ricerca prima che l’utente visiti un sito. · Per gli utenti, la presenza di Norton Secured Seal è la garanzia che quel sito sia sicuro per comunicare, effettuare transazioni e scambiarsi informazioni. Disponibilità Per dare all’utente un’immagine dei due nomi più affidabili nel campo della sicurezza online, a partire dal 17 aprile 2012 Symantec ha iniziato ad aggiornare automaticamente tutti i sigilli Verisign con Norton Secured Seal in tutti i siti del mondo. L’operazione proseguirà per due settimane. La transizione avverrà in maniera continua e non richiederà alcuna azione da parte dei clienti attuali. Le altre aziende che ospitano il sigillo dovranno aggiornare manualmente Norton Secured Seal. Per ulteriori informazioni, visitare il sito http://bit.Ly/i7ukrb . Info: http://www.Symantec.com/it/it/business/  o www.Symantec.it  
   
   
EQUITALIA: NULLO L’ACCERTAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO BASATO CON CRITERI PRESUNTIVI SEGUITI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  
 
La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce con la sentenza n. 375 ha annullato l´avviso di accertamento impugnato da un commerciante di Lecce per il quale, prendendo le mosse dalla omessa dichiarazione annuale Iva, l’Agenzia delle Entrate aveva determinato, per l´anno 2005, un maggior reddito, rispetto a quello dichiarato, irrogando contestualmente le relative sanzioni. Secondo la decisione di annullamento l´Ufficio non ha valutato correttamente la concreta situazione economica del contribuente al fine di individuarne la reale capacità contributiva. In particolare l’ufficio aveva preso in esame beni mobili (2 autovetture) ed immobili (un appartamento costituente l’aitazione del contribuente) che erano stati acquistati dal contribuente “in anni lontani e sicuramente in condizioni economiche più floride, rispecchia la capacità di spesa di quell´ epoca ormai lontana“  
   
   
CONNECTING EVENT: APERTE LE ISCRIZIONI PER IL PRIMO EVENTO CHE PROMUOVE LA CREAZIONE DI RETI TRA IMPRESE DEL NORDEST PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE  
 
Sono aperte le iscrizioni online per le aziende che vorranno partecipare al “Connecting event”, primo grande appuntamento dedicato agli incontri one to one tra le realtà imprenditoriali del Nordest per favorire la conoscenza reciproca e la creazione di aggregazioni d’impresa, soluzioni e progetti comuni, che permettano alle Pmi di proporsi con più competitività sui mercati internazionali. L’evento è organizzato per il 15 e 16 maggio, al quartiere fieristico, dalla Camera di Commercio di Udine, in collaborazione con le Cciaa regionali e con il supporto di Promex, Azienda Speciale della Cciaa di Padova, e di Enterprise Europe Nework, di cui fa parte con la sua azienda speciale I.ter. «Con il “Connecting event” vogliamo sostenere la capacità di fare network delle nostre Pmi – commenta il presidente Cciaa Giovanni Da Pozzo –, consapevoli che collaborazioni e accordi di rete siano per esse fondamentali per affrontare le sfide dei nuovi mercati». Per partecipare all’appuntamento, le imprese dovranno iscriversi, sul sito internet dedicato, all’indirizzo www.B2match.eu/connectingevent . Le iscrizioni potranno pervenire fino al 9 maggio. Quanto al programma, martedì 15 i lavori si apriranno alle 9.30 e la giornata si snoderà fra il convegno “Reti d’impresa”, gli incontri one to one tra imprenditori, il focus sui mercati e l’approccio a essi in forma aggregata. I Paesi saranno Russia, Singapore e Malesia per il sistema abitare e l’edilizia, Russia e Australia per agroalimentare e vitivinicolo. La seconda giornata si concentrerà su incontri one to one e i focus, con l’analisi di Svizzera, Finlandia e Svezia per il settore subfornitura meccanica, Tunisia e Brasile per la meccanica, Serbia per la logistica e altri mercati e aree emergenti per la nautica da diporto e la cantieristica. Tutta questa attività in parallelo sarà accompagnata da sessioni di approfondimento, tra contributi e quadro giuridico di riferimento per internazionalizzazione e aggregazione. Ma ci sarà anche un servizio di orientamento, con la possibilità di consultare degli esperti sui servizi a supporto della presenza sui mercati internazionali, strumenti finanziari e assicurativi per la costituzione di reti d’impresa e altre aggregazioni. Per info: Cciaa di Udine, ufficio internazionalizzazione. Telefono 0432.273516-844, email progetti.Info@ud.camcom.it   
   
   
EDITORIA E TECNOLOGIE: PAOLA MAZZUCCHI DI AIE CHIAMATA A PRESIEDERE IL BOARD DI EDITEUR, LA PIÙ IMPORTANTE ORGANIZZAZIONE AL MONDO SUGLI STANDARD PER L´EDITORIA  
 
Paola Mazzucchi di Aie è stata chiamata a presiedere Editeur, la più importante organizzazione al mondo sugli standard per l´editoria. Lo ha deciso il board, nel corso dell’ultima seduta a Londra. Al suo fianco, per i prossimi due anni del mandato, è stato nominato come vice presidente Len Vlahos Executive Director della statunitense Book Industry Study Group. Mazzucchi, 38 anni, segue per Aie il progetto Arrow e lavora dal 2005 sugli standard internazionali, in relazione alle attività di Editeur nell´ambito degli standard per la comunicazione delle informazioni bibliografiche (in particolare con lo standard Onix), per i processi di e-commerce e per l´espressione dei diritti d´autore e dei termini delle licenze. Editeur, che annovera oltre 90 membri in Europa, nord America, Giappone, Cina, Australia e Sudafrica, è l´organizzazione internazionale che dal 1991 si occupa di sviluppare e promuovere gli standard nel settore editoriale, supportando gli operatori del settore (editori, distributori, canali di vendita, biblioteche, società di gestione collettiva dei diritti) nella loro implementazione e utilizzo. “Questa nomina – ha spiegato Mazzucchi – costituisce un segno evidente del ruolo di primo piano che Aie ha acquisito nel corso degli anni in ambito internazionale, anche per quanto riguarda temi considerati ostici o di nicchia quali gli standard per l´editoria, che però sono una garanzia di pari opportunità per tutti gli operatori del mercato editoriale a prescindere dalle dimensioni dell´impresa o del mercato di riferimento. Non a caso, infatti, Aie è considerata all´avanguardia tra le Associazioni editori europee e non solo, coordinando e partecipando ai più importanti progetti di innovazione tecnologica per l´editoria e per l´industria culturale. Questo è un riconoscimento per la capacità dell´Associazione - e di tutti i colleghi che collaborano con noi su questi temi - di interpretare la realtà, anticipare il futuro e di proporre soluzioni innovative, non per un mero esercizio intellettuale ma a beneficio di un mercato editoriale sostenibile per tutti”. Una nomina che fa da ideale continuazione dell´esperienza di Piero Attanasio alla presidenza dell´Isbn International, che si concluderà il prossimo settembre al termine di sei anni di mandato  
   
   
INTERNET - CONFINDUSTRIA CULTURA ITALIA: “A CAUSA DI AGCOM SI È ALLARGATO LO “SPREAD” TRA LEGALITÀ E PIRATERIA SU INTERNET”  
 
“Incomprensibile dietrofront del Presidente Calabrò rispetto agli impegni pubblici da lui stesso presi sul regolamento antipirateria. Chiediamo al Governo di mettere il tema al primo posto dell’agenda” “Questo è un giorno triste in Italia per il diritto d’autore perché a causa dell’inerzia dell’Agcom si è allargato lo “spread” tra legalità e pirateria su internet”. E’ di grande amarezza il primo commento del Presidente di Confindustria Cultura Italia Marco Polillo, alla luce delle dichiarazioni rese oggi al Senato dal presidente Corrado Calabrò. “L’incomprensibile dietrofront del Presidente Calabrò rispetto agli impegni pubblici da lui stesso presi in Senato e poi alla Camera dei Deputati lascia sgomenti – ha proseguito -. Non avremmo mai creduto che un “uomo delle istituzioni” si lasciasse influenzare da cattivi consiglieri e dagli estremisti della rete che pretendono un web anarchico dove è possibile calpestare ogni forma di diritto. Per due anni l’Agcom ha lavorato ad un provvedimento che rendesse efficace il contrasto alle piattaforme pirata che stanno distruggendo l’industria della cultura italiana: malgrado l’enorme lavoro e l’ampio consenso questa Autorità ha preferito non decidere dandola vinta a chi si arricchisce illegalmente con il nostro lavoro. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: è stato affossato un provvedimento che aveva incassato l’assenso della Commissione Ue, del Parlamento, del Governo in carica. Non lo diciamo solo noi: il report 301 del Governo Usa conferma il nostro Paese nella watch list degli stati a più alto tasso di pirateria e contraffazione, puntando il dito sull’incapacità di adottare un regolamento tecnico per contrastare più efficacemente le violazioni della proprietà intellettuale sulle reti digitali”. “Per questo chiediamo con forza al Governo e alla prossima Autorità – ha concluso Polillo - di mettere il tema al primo posto in agenda e potenziare il nostro sistema di risposta alla diffusione illegale di opere dell´ingegno”. Confindustria Cultura Italia è Aesvi Afi Agis Aie Anes Anica Apt Fem Fimi Pmi Univideo Per saperne di più sul report 301 del Governo Usa sul nostro paese (pag.45): http://www.Ustr.gov/sites/default/files/2012%20special%20301%20report.pdf   
   
   
CONNECTING EVENT: APERTE LE ISCRIZIONI PER IL PRIMO EVENTO CHE PROMUOVE LA CREAZIONE DI RETI TRA IMPRESE DEL NORDEST PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE  
 
Sono aperte le iscrizioni online per le aziende che vorranno partecipare al “Connecting event”, primo grande appuntamento dedicato agli incontri one to one tra le realtà imprenditoriali del Nordest per favorire la conoscenza reciproca e la creazione di aggregazioni d’impresa, soluzioni e progetti comuni, che permettano alle Pmi di proporsi con più competitività sui mercati internazionali. L’evento è organizzato per il 15 e 16 maggio, al quartiere fieristico, dalla Camera di Commercio di Udine, in collaborazione con le Cciaa regionali e con il supporto di Promex, Azienda Speciale della Cciaa di Padova, e di Enterprise Europe Nework, di cui fa parte con la sua azienda speciale I.ter. «Con il “Connecting event” vogliamo sostenere la capacità di fare network delle nostre Pmi – commenta il presidente Cciaa Giovanni Da Pozzo –, consapevoli che collaborazioni e accordi di rete siano per esse fondamentali per affrontare le sfide dei nuovi mercati». Per partecipare all’appuntamento, le imprese dovranno iscriversi fin d’ora online, sul sito internet dedicato, all’indirizzo www.B2match.eu/connectingevent. Le iscrizioni potranno pervenire fino al 9 maggio, fino al 9 maggio è anche prevista la preselezione degli incontri di lavoro. Quanto al programma, martedì 15 i lavori si apriranno alle 9.30 e la giornata si snoderà fra il convegno “Reti d’impresa”, gli incontri one to one tra imprenditori, il focus sui mercati e l’approccio a essi in forma aggregata. I Paesi saranno Russia, Singapore e Malesia per il sistema abitare e l’edilizia, Russia e Australia per agroalimentare e vitivinicolo. La seconda giornata si concentrerà su incontri one to one e i focus, con l’analisi di Svizzera, Finlandia e Svezia per il settore subfornitura meccanica, Tunisia e Brasile per la meccanica, Serbia per la logistica e altri mercati e aree emergenti per la nautica da diporto e la cantieristica. Tutta questa attività in parallelo sarà accompagnata da sessioni di approfondimento, tra contributi e quadro giuridico di riferimento per internazionalizzazione e aggregazione. Ma ci sarà anche un servizio di orientamento, con la possibilità di consultare degli esperti sui servizi a supporto della presenza sui mercati internazionali, strumenti finanziari e assicurativi per la costituzione di reti d’impresa e altre aggregazioni. Per info: Cciaa di Udine - ufficio internazionalizzazione - tel 0432.273516-844 - progetti.Info@ud.camcom.it  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: SUSSIDIO CASA - PARITÀ DI TRATTAMENTO PER CITTADINI UE E CITTADINI DEI PAESI TERZI SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO  
 
Il diritto dell’Unione osta ad una normativa nazionale o regionale che riservi ai cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo un trattamento diverso da quello riservato ai cittadini dell’Unione per la distribuzione dei fondi destinati ad un sussidio per l’alloggio L’unione riconosce il diritto alla parità di trattamento dei beneficiari di un sussidio per l’alloggio volto a garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti Il sig. Kamberaj, cittadino albanese, risiede in Italia nella Provincia autonoma di Bolzano dal 1994. Titolare di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato, ha beneficiato di un «sussidio casa» – contributo della Provincia che mira a consentire ai conduttori meno abbienti di pagare il loro canone di locazione – per gli anni 1998‑2008. Tale sussidio è distribuito tra, da un lato, i cittadini dell’Unione, italiani o non, e, dall’altro, i cittadini di paesi terzi e gli apolidi, a condizione che questi ultimi risiedano continuativamente e regolarmente da almeno cinque anni nel territorio provinciale ed ivi abbiano svolto un’attività lavorativa per almeno tre anni. A partire dal 2009, la distribuzione dei fondi concessi a queste due categorie è stata calcolata diversamente a seconda si trattasse di cittadini dell’Unione o di cittadini di paesi terzi. L’istituto per l’Edilizia sociale («Ipes») della Provincia di Bolzano ha pertanto respinto la domanda di sussidio del sig. Kamberaj per l’anno 2009, a motivo che lo stanziamento destinato ai cittadini di paesi terzi era esaurito. Il sig. Kamberaj chiede al Tribunale di Bolzano di accertare che detta decisione di rigetto costituisce una discriminazione contraria alla direttiva relativa ai cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo. Il Tribunale di Bolzano interroga la Corte di giustizia sulla compatibilità con il diritto dell’Unione di tale meccanismo di distribuzione dei fondi destinati ai sussidi per l’alloggio, che riserva ai cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo un trattamento peggiorativo rispetto a quello del quale beneficiano i cittadini dell’Unione. La Corte rileva innanzitutto che l’applicazione di coefficienti diversi nella distribuzione dei fondi ha l’effetto di sfavorire la categoria composta dai cittadini dei paesi terzi, in quanto lo stanziamento disponibile per soddisfare le loro domande di sussidio per l’alloggio è più esiguo e rischia pertanto di essere esaurito più rapidamente rispetto a quello attribuito ai cittadini dell’Unione, italiani o non. A giudizio della Corte, un cittadino di un paese terzo che abbia acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo in uno Stato membro si trova, rispetto al sussidio per l’alloggio, in una situazione comparabile a quella di un cittadino dell’Unione, italiano o non, avente il medesimo bisogno economico. La Corte verifica in seguito l’ambito di applicazione della direttiva per quanto riguarda la parità di trattamento dei soggiornanti di paesi terzi di lungo periodo e dei cittadini dello Stato membro di residenza in materia di previdenza sociale, assistenza sociale o protezione sociale. Dal momento che il legislatore dell’Unione ha inteso rispettare le peculiarità degli Stati membri, tali nozioni sono definite dalla legislazione nazionale, nel rispetto, tuttavia, del diritto dell’Unione. Ne consegue che spetta al giudice nazionale valutare se un sussidio per l’alloggio rientri nelle materie contemplate dalla direttiva, tenendo conto sia dell’obiettivo di integrazione perseguito dalla direttiva stessa sia delle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali. Ai sensi della direttiva, nei settori dell’assistenza sociale e della protezione sociale gli Stati membri possono limitare l’applicazione della parità di trattamento alle prestazioni essenziali. Tali prestazioni – tra le quali figurano il sostegno di reddito minimo, l’assistenza in caso di malattia o di gravidanza, l’assistenza parentale e l’assistenza a lungo termine – devono essere concesse in modo identico ai cittadini dello Stato membro interessato e ai cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo secondo modalità di attribuzione determinate dalla legislazione nazionale di detto Stato membro. Poiché la direttiva non detta un elenco esaustivo delle prestazioni essenziali, non è escluso che i sussidi per l’alloggio rientrino in tale nozione, alla quale il principio della parità di trattamento deve necessariamente essere applicato. Si tratta in ogni caso di prestazioni che contribuiscono a permettere all’individuo di soddisfare le sue necessità elementari, come il vitto, l’alloggio e la salute. Inoltre, dal momento che il diritto dei cittadini dei paesi terzi al beneficio della parità di trattamento nelle materie elencate dalla direttiva costituisce la regola generale, qualsiasi deroga al riguardo deve essere interpretata restrittivamente e può essere invocata unicamente qualora gli organi competenti nello Stato membro interessato per l’attuazione di tale direttiva abbiano chiaramente espresso l’intenzione di avvalersene. Il senso e la portata della nozione di prestazioni essenziali devono peraltro essere ricercati tenendo conto della finalità perseguita dalla direttiva, ossia l’integrazione dei cittadini di paesi terzi che abbiano soggiornato legalmente e a titolo duraturo negli Stati membri. Inoltre, la nozione di prestazioni essenziali deve essere interpretata anche nel rispetto dei principi della Carta dei diritti fondamentali, la quale riconosce e rispetta il diritto all’assistenza sociale e all’assistenza abitativa volte a garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti. Ne consegue che il giudice nazionale deve accertare se il «sussidio casa» sia una prestazione essenziale, prendendo in considerazione la finalità del sussidio stesso, il suo ammontare, i requisiti per la sua attribuzione e la posizione da esso occupata nel sistema di assistenza sociale italiano. Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte risponde che il diritto dell’Unione osta ad una normativa nazionale o regionale, la quale – nell’ambito della distribuzione dei fondi destinati al sussidio per l’alloggio – riservi ai cittadini di paesi terzi un trattamento diverso rispetto a quello riservato ai cittadini dello Stato membro ove essi risiedono, a condizione che il sussidio per l’alloggio rientri nelle materie assoggettate al principio della parità previsto dalla direttiva relativa ai cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo e costituisca una prestazione essenziale ai sensi di tale direttiva, circostanze queste il cui accertamento è riservato al giudice nazionale. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 24 aprile 2012, Sentenza nella causa C‑571/10, Servet Kamberaj / Istituto per l´Edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano, Giunta della Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Bolzano)  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: NELL’AMBITO DI UN PRESTITO TRANSFRONTALIERO A TITOLO GRATUITO DI UN VEICOLO PER BREVE DURATA, UN’IMPOSTA NAZIONALE D’IMMATRICOLAZIONE DEV’ESSERE CALCOLATA IN BASE ALLA DURATA DEL SUO UTILIZZO  
 
Il diritto dell’Unione osta ad un’imposta del genere, se essa è riscossa integralmente e incondizionatamente all’atto della prima utilizzazione di tale veicolo nel territorio nazionale, qualora il veicolo in questione non sia destinato a esservi essenzialmente utilizzato in via permanente o non sia, di fatto, utilizzato in tal modo Nei Paesi Bassi è dovuta un’imposta d’immatricolazione sulle autovetture e i motoveicoli al momento della loro iscrizione nel registro delle immatricolazioni. Quando tali veicoli o moto sono immatricolati in un altro Stato membro e messi a disposizione, a titolo gratuito, di una persona residente nei Paesi Bassi, tale imposta è dovuta a partire dalla prima utilizzazione del veicolo sulla rete stradale olandese. La sig.Ra Van Putten e il sig. Mook sono entrambi cittadini olandesi, domiciliati nei Paesi Bassi. La sig.Ra Van Putten utilizzava temporaneamente l’auto di suo padre, immatricolata in Belgio, a fini privati, e il sig. Mook aveva preso in prestito l’auto di un parente, residente in Germania. La sig.Ra Frank è tedesca e domiciliata nei Paesi Bassi e utilizzava l’auto di un amico che abita in Germania. In occasione di un controllo, i funzionari dell’amministrazione fiscale olandese hanno constatato che la sig.Ra Van Putten, il sig. Mook e la sig.Ra Frank avevano preso in prestito autovetture immatricolate in altri Stati membri e le utilizzavano nei Paesi Bassi senza avere provveduto al pagamento della relativa imposta. Nel corso di un controllo di cui sono stati oggetto nelle medesime circostanze, l’amministrazione olandese ha ordinato loro di corrispondere l’imposta per un importo pari a 5 995 euro per la sig.Ra Van Putten, a 1 859 euro per il sig. Mook e a 6 709 euro per la sig.Ra Frank. Dato che i loro reclami contro tali decisioni erano stati respinti dall’amministrazione fiscale, essi hanno deciso di ricorrere in giudizio nei Paesi Bassi. Lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), adito in ultima istanza, chiede alla Corte di giustizia se sia compatibile con il diritto dell’Unione l’imposta sulle autovetture e i motoveicoli, che non tiene conto della durata dell’utilizzazione, sulla rete stradale olandese, di un veicolo preso in prestito e che è dovuta senza che sia possibile far valere alcun diritto all’esenzione o alla restituzione. La Corte constata anzitutto che i prestiti in uso transfrontalieri a titolo gratuito di un autoveicolo costituiscono un movimento di capitali ai sensi dell’articolo 56 Ce. La Corte ricorda poi che la tassazione degli autoveicoli non è stata armonizzata a livello dell’Unione e che gli Stati membri sono quindi liberi di esercitare la loro competenza fiscale in tale ambito, a condizione però di esercitarla nel rispetto del diritto dell’Unione. Dalla normativa olandese discende che, nell’ambito di un prestito in uso transfrontaliero a titolo gratuito di un veicolo non immatricolato nei Paesi Bassi, il debitore dell’imposta sulle autovetture e i motoveicoli è la persona che ha l’effettiva disponibilità del veicolo, circostanza che comporta l’assoggettamento ad imposta di questo genere di prestiti. Per contro, questo tipo di prestito non è soggetto a detta imposta quando il veicolo è immatricolato nei Paesi Bassi. La Corte ritiene che tale differenza di trattamento apparente, a seconda dello Stato in cui il veicolo prestato è stato immatricolato, renda i prestiti transfrontalieri a titolo gratuito degli autoveicoli meno attraenti e costituisca di conseguenza una restrizione alla libera circolazione dei capitali. La Corte esamina infine se la situazione di un residente nei Paesi Bassi che utilizza sulla rete stradale olandese un veicolo immatricolato in tale paese, messo a sua disposizione a titolo gratuito, sia obiettivamente paragonabile a quella di un residente nei Paesi Bassi che utilizza, alle stesse condizioni, un veicolo immatricolato in un altro Stato membro. A tale proposito, la Corte constata che, se è vero che i proprietari dei veicoli immatricolati nei Paesi Bassi hanno già pagato l’imposta al momento dell’iscrizione del veicolo nel registro delle immatricolazioni olandese, tali veicoli sono destinati ad essere essenzialmente utilizzati nel territorio dei Paesi Bassi in via permanente o sono, di fatto, utilizzati in tal modo. Per giurisprudenza costante, gli Stati membri possono assoggettare un veicolo immatricolato in un altro Stato membro ad un’imposta d’immatricolazione qualora esso sia destinato essenzialmente all’utilizzazione permanente nel loro territorio. Orbene, nel caso di specie, le persone interessate hanno dovuto pagare l’integralità dell’importo dell’imposta in questione senza che la durata dell’utilizzazione sia stata presa in considerazione e senza che gli utilizzatori di detti veicoli abbiano potuto far valere un diritto all’esenzione o alla restituzione, sebbene dai fascicoli presentati alla Corte non emerga che quegli stessi veicoli siano destinati ad essere essenzialmente utilizzati sul territorio dei Paesi Bassi in via permanente o che essi siano, di fatto, utilizzati in tal modo. Spetta allo Hoge Raad valutare la durata dei prestiti e la natura dell’utilizzazione effettiva dei veicoli presi in prestito. Se i veicoli non immatricolati nei Paesi Bassi sono destinati ad essere essenzialmente utilizzati nel territorio olandese o se sono, di fatto, utilizzati in tal modo, la differenza di trattamento tra la persona che risiede nei Paesi Bassi e che utilizza a titolo gratuito tale veicolo e la persona che utilizza, alle stesse condizioni, un veicolo immatricolato in tale Stato membro, in realtà non esiste, poiché quest’ultimo veicolo, anch’esso destinato ad essere essenzialmente utilizzato nel territorio olandese in via permanente, è già stato assoggettato all’imposta sulle autovetture e i motoveicoli al momento della sua immatricolazione nei Paesi Bassi. In tale contesto, l’obbligo di versare l’imposta all’atto della prima utilizzazione sulla rete stradale olandese dei veicoli non immatricolati nei Paesi Bassi sarebbe giustificata al pari dell’imposta dovuta in occasione dell’immatricolazione del veicolo nei Paesi Bassi, purché detta imposta tenga conto del deprezzamento del veicolo al momento di tale prima utilizzazione. Al contrario, se i veicoli non sono destinati ad essere essenzialmente utilizzati nel territorio olandese in via permanente o se non sono, di fatto, utilizzati in tal modo, esisterebbe un’effettiva differenza di trattamento e l’imposizione non sarebbe giustificata. La Corte dichiara quindi che il diritto dell’Unione osta a una normativa di uno Stato membro che impone ai suoi residenti che utilizzano un veicolo immatricolato in un altro Stato membro e che hanno preso in prestito da un residente di quest’ultimo Stato, il pagamento – all’atto della prima utilizzazione di tale veicolo sulla rete stradale – dell´integralità dell’imposta normalmente dovuta in occasione dell’immatricolazione, senza tenere conto della durata dell’utilizzazione e senza che la persona possa far valere un diritto all’esenzione o al rimborso, qualora il medesimo veicolo non sia né destinato ad essere essenzialmente utilizzato nel primo Stato membro in via permanente né sia, di fatto, utilizzato in tal modo. Importante: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell´ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 26 aprile 2012, Sentenza nelle cause riunite da C-578/10 a C-580/10 Staatssecretaris van Financiën / L.a.c. Van Putten, P. Mook, G. Frank)  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: UNO STATO MEMBRO NON PUÒ ESIGERE CONTRIBUTI ECCESSIVI E SPROPORZIONATI PER IL RILASCIO DI PERMESSI DI SOGGIORNO AI CITTADINI DI PAESI TERZI CHE SIANO SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO E AI LORO FAMILIARI  
 
L’importo dei contributi richiesti non deve costituire un ostacolo all’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione La direttiva 2003/109 dispone che gli Stati membri conferiscono lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel loro territorio immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda e che soddisfano determinate condizioni. Ai beneficiari di tale status viene rilasciato un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. La direttiva 2003/109 prevede altresì che gli Stati membri concedano permessi di soggiorno ai cittadini di paesi terzi che hanno già ottenuto tale status in un altro Stato membro nonché ai loro familiari. Nei Paesi Bassi, i cittadini di paesi terzi, ad eccezione dei cittadini turchi, che richiedono permessi e titoli di soggiorno ai sensi della direttiva 2003/109 sono tenuti al pagamento di contributi, il cui importo varia da Eur 188 a Eur 830. Orbene, la Commissione europea ritiene che tali contributi siano sproporzionati, poiché, ai sensi della direttiva, essi devono essere di importo ragionevole ed equo e non devono scoraggiare i cittadini di paesi terzi dall’esercitare il loro diritto di soggiorno. Pertanto, la Commissione ha proposto un ricorso per inadempimento nei confronti dei Paesi Bassi. La Corte ricorda che nessuna disposizione della direttiva fissa l’importo dei contributi che gli Stati membri possono esigere per il rilascio di permessi e titoli di soggiorno. Tuttavia, pur essendo pacifico che gli Stati membri godono, in tale contesto, di un margine discrezionale, quest’ultimo non è illimitato. Così, anche se gli Stati membri sono legittimati a subordinare il rilascio dei permessi di soggiorno a titolo della direttiva 2003/109 alla riscossione di contributi, il livello di detti contributi non deve avere né per scopo né per effetto di creare un ostacolo al conseguimento dei diritti conferiti dalla direttiva, venendo altrimenti arrecato pregiudizio tanto all’obiettivo di integrazione perseguito dalla stessa quanto al suo spirito. In tale contesto, la Corte rileva che gli importi dei contributi richiesti dai Paesi Bassi variano all’interno di una forbice il cui valore più basso è all’incirca sette volte superiore all’importo dovuto per ottenere una carta nazionale d’identità. Anche se i cittadini olandesi ed i cittadini di paesi terzi nonché i loro familiari non si trovano in una situazione identica, un simile divario dimostra la natura sproporzionata dei contributi richiesti. La Corte dichiara che tali contributi, eccessivi e sproporzionati, sono idonei a creare un ostacolo all’esercizio dei diritti conferiti dalla direttiva. Di conseguenza, applicandoli ai cittadini di paesi terzi che presentano domanda intesa al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo nei Paesi Bassi e ai cittadini di paesi terzi che, avendo già acquisito detto status in un altro Stato membro, chiedono di potervi soggiornare, nonché ai loro familiari, i Paesi Bassi sono venuti meno agli obblighi ad essi incombenti in forza della direttiva. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 26 aprile 2012, Sentenza nella causa C‑508/10 Commissione / Paesi Bassi)  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: UNO STATO MEMBRO PUÒ PREVEDERE CHE UNA CLAUSOLA CONTRATTUALE ABUSIVA DICHIARATA NULLA IN SEGUITO AD UN RICORSO COLLETTIVO PROMOSSO DA UN’AUTORITÀ PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI NEI CONFRONTI DI UN PROFESSIONISTA NON PRODUCA EFFETTI VINCOLANTI PER ALCUN CONSUMATORE CHE ABBIA STIPULATO CON TALE PROFESSIONISTA UN CONTRATTO AL QUALE SI APPLICANO LE MEDESIME CONDIZIONI GENERALI  
 
Tale previsione costituisce un mezzo adeguato ed efficace per far cessare l’utilizzazione delle clausole abusive La direttiva concernente le clausole contrattuali abusive dispone che i consumatori non siano vincolati da clausole siffatte figuranti in un contratto stipulato con un professionista. In Ungheria, il Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (autorità nazionale per la tutela dei consumatori) può chiedere all’autorità giudiziaria di dichiarare la nullità di una clausola abusiva figurante in un contratto stipulato con i consumatori ove l’utilizzo di una clausola siffatta da parte di un professionista riguardi un numero considerevole di consumatori o determini un danno significativo. Secondo la legislazione ungherese la dichiarazione, promanante da un giudice, di nullità di una clausola abusiva a seguito di tale ricorso collettivo (actio popularis) si applica ad ogni consumatore che abbia stipulato un contratto con un professionista nel quale figuri tale clausola. Detta autorità ungherese aveva ricevuto un numero significativo di denunce di consumatori nei confronti della società Invitel, operatore di telefonia fissa, poichè quest’ultima aveva unilateralmente introdotto nelle condizioni generali dei contratti di abbonamento una clausola che le conferiva il diritto di fatturare a posteriori «spese di vaglia» ai clienti, ovvero costi applicati in caso di pagamento delle fatture attraverso vaglia postale. Inoltre, le modalità di calcolo di tali spese di vaglia non erano state descritte nei contratti. Ritenendo che la clausola costituisse una clausola contrattuale abusiva, l’autorità ha chiesto ai giudici ungheresi di accertarne la nullità e di ordinare il rimborso ai clienti della Invitel delle somme indebitamente percepite quali «spese di vaglia». Il Pest Megyei Bíróság (tribunale distrettuale di Pest, Ungheria), investito della controversia, chiede in sostanza alla Corte di giustizia se la disposizione ungherese che permette a qualunque consumatore interessato di beneficiare degli effetti giuridici della dichiarazione di nullità di una clausola abusiva, pronunciata a seguito di un ricorso collettivo, sia conforme alla direttiva. Nell’odierna sentenza la Corte rammenta, in primo luogo, che la direttiva obbliga gli Stati membri ad accordare la possibilità per persone o enti che abbiano un interesse legittimo a tutelare i consumatori di adire le autorità giudiziarie con un’azione inibitoria affinché queste accertino se clausole redatte per un uso generalizzato presentino un carattere abusivo e, all’occorrenza, ne vietino l’utilizzo. In proposito la Corte precisa tuttavia che la direttiva non mira ad armonizzare le sanzioni applicabili nell’ipotesi di riconoscimento del carattere abusivo di una clausola nell’ambito dei procedimenti promossi da tali persone o enti. Successivamente la Corte rileva che l’attuazione effettiva dell’obiettivo dissuasivo delle azioni collettive esige che le clausole dichiarate abusive nell’ambito di un’azione siffatta promossa avverso il professionista non vincolino né i consumatori che siano eventualmente parti nel procedimento né quelli che non lo siano, ma che abbiano stipulato con detto professionista un contratto al quale si applicano le medesime condizioni generali. In tale contesto, la Corte sottolinea che azioni collettive dirette all’eliminazione delle clausole abusive possono del pari essere promosse prima della loro utilizzazione in contratti. In queste circostanze, la Corte constata che la legislazione ungherese rispecchia l’orientamento della direttiva secondo la quale gli Stati membri sono tenuti a garantire che esistano mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’utilizzazione delle clausole abusive. Ne consegue che tale legislazione è compatibile con la direttiva. La Corte aggiunge che i giudici nazionali debbono, anche per l’avvenire, trarre d’ufficio tutte le conseguenze che derivano dall’accertamento, nell’ambito di un’azione inibitoria, della nullità, sicché la clausola abusiva non vincola i consumatori che abbiano stipulato un contratto contenente una clausola siffatta e al quale si applicano le medesime condizioni generali. Infine, quanto alla valutazione del carattere abusivo della clausola contestata dell’Invitel, la Corte risponde che essa deve essere condotta dal giudice nazionale. Nell’effettuare tale valutazione, il giudice ungherese dovrà verificare in particolare se, alla luce di tutte le clausole figuranti nel contratto, nonché della legislazione nazionale applicabile, i motivi o le modalità di variazione delle spese collegate al servizio da prestare siano descritti in modo chiaro e comprensibile e se i consumatori dispongano della facoltà di porre termine al contratto. (Corte di giustizia dell’Unione europea, Lussemburgo, 26 aprile 2012, Sentenza nella causa C‑472/10, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság / Invitel Távközlési Zrt)